Sentenza 10 novembre 2017
Massime • 2
L'aggravante dell'essere stato il fatto commesso da persona armata, di cui all'art. 80, lett.d), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, presuppone il solo rapporto di coincidenza temporale e di luogo tra la detenzione della droga e quella dell'arma in capo alla stessa persona, non essendo richiesta anche una contestualità causale alla realizzazione della condotta di detenzione dello stupefacente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la configurazione dela circostanza aggravante nei confronti dell'imputato che deteneva lo stupefacente in casa e l'arma nel garage pertinenziale).
L'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non è causa di inutilizzabilità di tali operazioni, sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/2017, n. 5197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5197 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2017 |
Testo completo
05 197-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Giovanni Conti - Presidente - Sent. n. sez. 1663/2017 Maurizio Gianesini -UP 10/11/2017 Giorgio Fidelbo R.G.N. 36917/2017 Mirella Agliastro Ersilia Calvanese Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. TT SS, nato a [...] il [...] 2. FU OV, nato in [...] il [...] 3. FU DE, nato in [...] il [...] 4. IN RO, nato in [...] il [...] 5. RO LU, nato a [...] il [...] 6. IT EN, nato a [...] il [...] 7. UK LI, nato in [...] il [...] 8. IN LI, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 24/01/2017 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
uditi i difensori, avv. Raffaella Scutieri per SS TT, avv. Ilaria Crema per OV FU e, quale sostituto processuale degli avv. Giuseppe Candiani e Stefania Amato, per LU RO, avv. Gianni Russano, quale sostituto Er processuale dell'avv. Michele Bontempi, per EN IT, che si riportano ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza, in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia ha parzialmente confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brescia che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato i ricorrenti sopra indicati per reati in materia di traffico di stupefacenti ed altro. In particolare, mentre veniva interamente confermata la condanna di LI IN per il capo B.1. (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), LU RO e EN IT per il capo B.2. (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), era riformata la sentenza di primo grado nei confronti di: -SS ER e RO IN quanto alla pena, che veniva ridotta, inflitta al primo in relazione ai capi A.2. (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), A.3. (violazione della legge armi) e A.4. (art. 648 cod. pen.), e al secondo in relazione ai capi A.1.2., B1., D.1.2.3., E.1., F.7.8.9.10.11 (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), A.3. (violazione della legge armi) e A.4. (art. 648 cod. pen.); nei confronti di OV FU con l'assoluzione da taluni capi e la conferma in relazione ai capi F.1.2.3.4.5. (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), nei confronti di DE FU con l'assoluzione da taluni capi e la conferma in relazione ai capi I, K.1., L, M.1., P.2 (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), nei confronti di LI UK con l'assoluzione da taluni capi e la conferma in relazione ai capi L, O, , P.2 (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); nonché con la rideterminazione della pena nei confronti di questi ultimi.
2. Gli imputati propongono ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della suddetta sentenza nella parte in cui è stata confermata la loro condanna, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.
3. SS ER avanza personalmente i seguenti motivi.
3.1. Violazione dell'art. 80, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 309 del 1990, anche sotto il profilo della disparità di trattamento in ordine alla sua applicazione;
violazione dei principi costituzionali del giusto processo. La indicata aggravante non risulterebbe né contestata né applicata al coimputato ET SA RS, giudicato separatamente per il medesimo fatto. In ogni caso, difetterebbero gli estremi per la sua configurabilità. 2 дя Dal punto di vista oggettivo, non sarebbe sussistente il necessario rapporto di contestualità temporale e spaziale fra la detenzione dell'arma e dello stupefacente, che richiede che la medesima persona si trovi nelle condizioni di poter usare prontamente l'arma nel luogo in cui detiene lo stupefacente. Nel caso in esame, le armi si trovavano nel garage in una intercapedine del soffitto, le munizioni erano a parte, mentre lo stupefacente si trovava nell'appartamento in un cassetto del mobilio;
l'appartamento era collegato al garage da una scala esterna e a distanza di due piani. Dal punto di vista soggettivo, l'aggravante può essere estesa al correo solo ai sensi dell'art. 59 cod. pen., mentre nessuna prova sarebbe stata evidenziata a tal fine a carico del ricorrente. La Corte di appello, pur riferendo nella motivazione la aggravante anche al coimputato RO IN, di fatto non la applica a quest'ultimo, finendo per violare i principi del giusto processo, applicando illogicamente un trattamento differenziato al ricorrente.
3.2. Mancanza di motivazione in ordine ai motivi di appello, con i quali era stata chiesta la esclusione del concorso nel reato, la riqualificazione del fatto tentato favoreggiamento (con la rideterminazione della pena e la come concessione delle circostanze attenuanti generiche) e l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.; vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione del concorso nel reato e alla riqualificazione del fatto nella connivenza non punibile. La Corte di appello non avrebbe risposto alle censure sopra indicate versate nell'appello. In ogni caso, l'attribuzione al ricorrente della responsabilità per i reati contestati a titolo di concorso risulterebbe illogica, in quanto difetterebbe la prova di qualsiasi apporto agevolativo o rafforzativo del proposito criminoso altrui, essendosi il ricorrente limitato ad essere a conoscenza che l'abitazione locata a suo nome nel 2006 era stata occupata da tale RO, che aveva aperto un'agenzia immobiliare a Brescia, nulla sapendo sull'utilizzo illecito che ne avrebbe fatto quest'ultimo nel giugno 2010 (tanto da dimostrarsi stupito nelle conversazioni intercettate), neppure immaginabile all'epoca dei fatti (la p.g. aveva evidenziato che per le precedenti cessioni di stupefacenti l'appartamento in questione non era stato utilizzato), non ricevendo per questo alcun compenso o utilità e dimostrando dal suo tenore di vita di essere estraneo all'ambiente del narcotraffico. Non avrebbero valenza dimostrativa le circostanze riportate dalla Corte di appello in sentenza, ovvero le conversazioni captate (che al contrario proverebbero che il ricorrente nulla sapesse dell'attività illecita del RO) e la 3 дя fuga del ricorrente alla vista degli operatori di polizia (in quel momento era stato informato del motivo della loro presenza).
3.3. Violazione delle legge in relazione alla mancata assoluzione per il reato di ricettazione dell'arma (capo A.4) per la mancanza del reato presupposto (nulla vi sarebbe agli atti circa il furto).
3.4. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi A.3 e A.4 a titolo di concorso. Difetterebbe la prova della consapevolezza della presenza delle armi nel garage dell'abitazione occupata dal RO e la Corte di appello sul punto nulla avrebbe motivato.
3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. La Corte di appello non avrebbe valutato la personalità del ricorrente, estraneo agli ambienti delinquenziali, e il comportamento processuale (si era presentato spontaneamente agli agenti operanti, fornendo elementi utili alle indagini).
3.6. Violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena, troppo elevata sia per il reato di cui al capo A.2 sia per gli aumenti applicati per i reati avvinti dalla continuazione. La Corte di appello si sarebbe basata, per determinare la pena per il reato- base, sul solo dato della gravità del fatto, desunta dal quantitativo dello stupefacente, per l'altro non calcolando oltre al peso lordo anche il principio attivo (nella specie pari al 4%), e comunque omettendo di valutare gli altri parametri individualizzanti di cui all'art. 133 cod. pen., inerenti alla capacità del ricorrente di delinquere, finendo per infliggere una pena troppo elevata e sproporzionata anche rispetto al diverso trattamento riservato al coimputato ET SA RS, giudicato separatamente per lo stesso reato.
4. OV FU deduce i seguenti motivi.
4.1. Violazione di legge in ordine all'inutilizzabilità patologica delle modalità di identificazione del ricorrente e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i capi di cui alla lett. F) della rubrica. La Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente incompatibile con il rito prescelto la doglianza con cui era stata contestata la utilizzazione di una prova decisiva, ovvero l'annotazione di p.g. nella quale era riportata la testimonianza anonima di un presunto appartenente alla polizia municipale locale (che non ha partecipato alle indagini e che non agiva sotto copertura), che avrebbe identificato il ricorrente come colui che aveva partecipato all'incontro del 6 dicembre 2011. 4 rr Tale prova era infatti affetta da inutilizzabilità patologica in quanto assunta in violazione dei divieti probatori sanciti dagli artt. 195, comma 7, 203, 234, comma 3, 240, comma 1, cod. proc. pen., nonché della disciplina che impone la precisa indicazione delle generalità degli operanti che compiono atti di indagine e redigono i relativi verbali (artt. 357, 373 e 137 cod. proc. pen.). La Corte territoriale, fraintendendo la censura difensiva, avrebbe solamente focalizzato la sua attenzione sull'attività compiuta dagli operanti, non considerando l'impiego processuale di una fonte anonima, quindi vietata e comunque inattendibile perché compiuta da un soggetto rimasto sconosciuto. Né potrebbe essere utilizzato, in luogo o come riscontro del dato probatorio inutilizzabile, l'individuazione effettuata dall'ufficiale di p.g. Veccia: quest'ultimo aveva visto il 26 novembre 2011 un soggetto sconosciuto e non potrebbe confermare che si trattasse della stessa persona osservata dalla fonte rimasta anonima il 6 dicembre successivo (il documento esibito in quest'ultima occasione potrebbe essere falso oppure in uso ad una terza persona); non aveva inoltre effettuato un regolare riconoscimento fotografico del ricorrente.
4.2. Vizio di motivazione in ordine alla recidiva. La Corte di appello, nel rigettare la richiesta di esclusione della recidiva, avrebbe ritenuto del tutto assertivamente e con formula di stile che i fatti del presente processo siano espressione di una "vera e propria progressione criminosa" e di una accresciuta pericolosità sociale del ricorrente, non spiegando affatto quale rilevanza potesse essere attribuita a tal fine ai risalenti precedenti riportati dal medesimo per il reato di lesioni del 2000 e per altro in tema di stupefacenti del 2005. 5. DE FU e LI UK, con atto congiunto, propongono censure comuni relative al punto del trattamento sanzionatorio, denunciando violazione di legge e mera apparenza della motivazione. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello si sarebbe limitata a confermare la decisione del primo giudice, valorizzando la assenza di elementi positivi da valutare e la gravità dei fatti, anche se in appello era stata esclusa la partecipazione al reato associativo. Quanto alla dosimetria della pena, gli aumenti per la continuazione sarebbero stati confermati, non prendendo in considerazione le assoluzioni riportate in grado di appello, che venivano a ridimensionare la valorizzata propensione degli imputati a delinquere. In definitiva la motivazione sui suddetti profili, avendo meramente rinviato alla decisione di primo grado sarebbe del tutto inadeguata, per la mancanza di 5 89 effettività e per il ricorso ad affermazioni apodittiche, senza valorizzare le obiezioni difensive.
6. RO IN deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni (artt. 191, 192, 266, 268 e 271 cod. proc. pen.). La traduzione delle conversazioni in lingua straniera, se è possibile che avvenga in tempi successivi all'operazione di "ascolto", va in ogni caso menzionata nel verbale ex art. 268 cod. proc. pen. (che è unico), in quanto anch'essa è un'operazione ai sensi della citata norma, che rende possibile tra l'altro poter menzionare, come richiesto, anche sommariamente il "contenuto" delle stesse conversazioni captate. Risulterebbe inoltre non ricevibile la considerazione dei giudici dell'appello secondo cui l'assenza dell'indicazione dei nominativi dei traduttori nel verbale sarebbe sanata dai prospetti di liquidazione dei compensi, non ammettendo il verbale ex art. 268 cod. proc. pen. equipollenti e non essendovi comunque per le operazioni svolte dalle autorità giudiziarie fiorentine nessun prospetto di liquidazione.
7. LU RO indica i seguenti motivi.
7.1. Vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto, senza adeguata considerazione della tesi alternativa prospettata dalla difesa. La Corte di appello ha ritenuto irrilevante la censura difensiva in ordine all'utilizzazione da parte del primo giudice delle motivazioni del giudice della cautela per fondare il suo convincimento di colpevolezza a carico del ricorrente (e ciò perché i dati probatori sarebbero stati gli stessi, non risultando dopo il sequestro dello stupefacente altri apporti probatori anche da parte dei coimputati). In tal modo si sarebbe considerata idonea una motivazione del tutto priva di trama argomentativa. Né potrebbe sanare tale vuoto motivazionale il richiamo da parte della Corte di appello alle dichiarazioni rese da RO IN, che in realtà non contenevano alcun riferimento al ricorrente nell'operazione di compravendita dello stupefacente. Risulterebbe quindi anche contraddittoria la motivazione là dove ricostruisce l'episodio della consegna dello stupefacente, fondandolo sui soli dati probatori acquisiti fino alla fase cautelare (tenuto conto che la consegna è avvenuta certamente fuori dalla diretta osservazione della p.g.). д 7.2. Violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per aver fondato la responsabilità del ricorrente su un singolo indizio. L'unico elemento a carico del ricorrente che aveva giustificato l'emissione della misura cautelare coercitiva era stato il sequestro della cocaina nei confronti dela, dopo il suo accesso nel garage in affitto al ricorrente, del tutto inidoneo da solo a sorreggere la sua condanna.
7.3. Erronea applicazione degli artt. 114 e 62-bis cod. pen. La Corte di appello avrebbe giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche sul banale richiamo all'irrilevanza dello stato di incensuratezza del ricorrente, avendo piuttosto la difesa lumeggiato sulla personalità dell'imputato e alla sua corretta condotta di vita, che ben possono essere utilizzate per giustificare la loro concessione. Anche censurabile sarebbe il diniego dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., stante l'irrilevanza della condotta del ricorrente nella fase preparatoria e il carattere davvero minimo nella fase esecutiva del delitto (il ricorrente sarebbe apparso sulla scena del reato solo poco prima del controllo del Kombi, oggetto di pedinamento già da tempo in atto).
8. EN IT enuncia i seguenti motivi.
8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova e all'individuazione certa del ricorrente quale autore del reato contestato. La Corte di appello avrebbe erroneamente attribuito al riconoscimento fotografico operato dalla p.g. valore di atto fidefacente e avrebbe poi confuso la c.d. fidefacenza dei verbali e delle annotazioni di p.g. con il valore probatorio in termini di certezza di quanto gli operanti hanno riferito in ordine al riconoscimento del ricorrente, ritenendo che la scelta del rito abbreviato non consentisse di contestare l'attendibilità e la capacità dimostrativa dei suddetti atti. Quanto poi al riconoscimento operato dalla p.g., la Corte di appello erroneamente ritiene che si tratti di riconoscimento diretto (gli stessi agenti riconoscono nel IT visto all'interno del bar la persona osservata quattro giorni prima), contraddicendosi là dove poi rimarca che il riconoscimento operato dalla p.g. e tra l'uomo visto direttamente nel bar e la fotografia del IT e attribuendo ad esso certezza assoluta, nonostante non venga spiegato come si sia giunti alla selezione della foto del ricorrente, ovvero le cautele adottate perché il riconoscimento avesse piena efficacia probatoria, non potendo la scelta del rito comportare una rinuncia a tale verifica. La Corte di appello avrebbe operato un erroneo sillogismo attribuendo certezza assoluta all'individuazione dell'imputato quale persona uscita dal bar il 89 S 7 10 ottobre 2011, relegando a mero dato di contorno la mancanza di prova sul collegamento del ricorrente con l'autoveicolo sul quale sarebbe salito in quell'occasione (in ordine al quale nessun accertamento risulterebbe essere stato fatto). La Corte di appello non avrebbe considerato anche gli altri elementi dissonanti alla valenza probatoria del riconoscimento, quali la mancanza di relazioni del ricorrente con il territorio dove si svolti i fatti, la assenza di contatti tra questi e gli altri imputati (in particolare RO IN era sotto controllo telefonico), il suo mancato inserimento in alcuna organizzazione, attribuendo illogicamente valore di riscontro alle generiche dichiarazioni di RO IN in ordine all'incontro con tale "Mimmo" (costui non avrebbe indicato i particolari del loro incontro e neppure conosciuto il suo cognome, avrebbe comunque riferito di un ruolo diverso svolto dal predetto ovvero che era andato a Milano per "portare la roba"-), coimputato le cui dichiarazioni sono state ritenute inattendibili invece quanto al ruolo del fratello LI IN. Il ricorrente evidenzia, quanto alla valenza probatoria del riconoscimento operato dalla p.g., che la Corte di appello avrebbe svalutato il dato segnalato dalla difesa delle riferite "difficoltà" degli operanti di proseguire l'osservazione (relegandolo ad un problema di solo mantenimento della riservatezza), non rispondendo al rilievo della incerta visione da lontano che avrebbe reso possibile a distanza di ore il riconoscimento fotografico del ricorrente. Tutti questi elementi, secondo il ricorrente, renderebbero la prova ricostruita dal giudice inidonea a superare i ragionevoli dubbi che si annidano sull'attribuzione del fatto all'imputato.
8.2. Violazione di legge (artt. 62-bis e 99 cod. pen.) e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il riconoscimento della recidiva. La Corte di appello avrebbe escluso la valenza attenuatrice alla spontanea costituzione del ricorrente, non ritenendola segno di resipiscenza, ma non spiegando affatto perché la stessa non possa costituire quell'elemento positivo che giustifichi il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. e quali siano i segni di resipiscenza, tenuto conto che non poteva pretendersi dall'imputato la confessione degli addebiti. Quanto alla recidiva, la Corte di appello non avrebbe considerato, quale segno di cambiamento, la circostanza che tra la data di commissione del reato (2011) e la presente condanna era trascorso un lungo periodo di tempo, nel quale andavano anche valutate sia la sua spontanea costituzione sia l'ammissione del ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari, al lavoro esterno. дд 8 9. LI IN denuncia i seguenti motivi.
9.1. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale. La Corte di appello avrebbe desunto la responsabilità del ricorrente dalla sua mera presenza in un frangente dell'incontro tra il fratello RO IN (che si era assunto ogni responsabilità dell'acquisto scagionando il ricorrente) e EN IT, nel quale si era limitato ad accompagnare quest'ultimo e il corriere Kombi all'ingresso del casello autostradale, in un ruolo quindi del tutto passivo ed inidoneo a configurare quel contributo necessario alla realizzazione del reato;
9.2. Vizio di motivazione in ordine al diniego della circostanza d cui all'art. 114 cod. pen. Non sarebbe stato considerato il ruolo assolutamente neutro assunto dal ricorrente nella transazione organizzata autonomamente dal fratello, senza alcun coinvolgimento del ricorrente nella dinamica della condotta illecita (come ha dichiarato anche il fratello).
9.3. Violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione sulla determinazione della pena. Il Giudice, con formula di stile, avrebbe fatto riferimento alla sola gravità della pena per la dosimetria della pena e esclusivamente alla spiccata pericolosità sociale dell'imputato per escludere il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, senza valutare altri elementi di cui all'art. 133 cod. pen. al fine di applicare una pena congrua ed equa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi proposti, in quanto basati su motivi infondati e a tratti anche inammissibili, devono essere rigettati.
2. Relativamente al ricorso di SS ER si osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo, relativo alla circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 309 del 1990, non può essere accolto. La tesi difensiva non risulta infatti fondata, in quanto, nel caso in esame, esisteva, come accertata in fatto dai Giudici del merito, quella contestualità spaziale sufficiente a far ritenere il detentore della droga persona anche armata (le pistole erano situate nel garage pertinenziale dell'appartamento dove era detenuta la sostanza stupefacente). L'aggravante della detenzione di sostanza stupefacente da parte di persona armata si fonda sul solo rapporto di contestualità temporale e di luogo tra la detenzione dello stupefacente e quella dell'arma in capo alla stessa persona, 9 да sicché il detentore possa eventualmente servirsene per difendere il possesso della sostanza, e non richiede anche una contestualità causale alla realizzazione della condotta di detenzione dello stupefacente;
l'arma, infatti, non costituisce una connotazione della condotta, ma della persona che commette il fatto (tra tante, Sez. 4, n. 5038 del 21/01/2011, Cozzolino, Rv. 249574; Sez. 6, n. 2819 del 28/01/1999, Aletto G, Rv. 212885; Sez. 3, n. 11782 del 02/10/1998, Felletti L, Rv. 212413; Sez. 6, n. 5213 del 13/01/1994, Guarneri, Rv. 197791). Quanto poi alla configurabilità soggettiva dell'aggravante, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ampiamente argomenta sul suo concorso nella detenzione delle armi, di guisa che il profilo evocato dell'art. 59 cod. pen. risulta assorbito. Né ha alcun fondamento la censura di disparità di trattamento riservata agli altri coimputati RO IN e ET SA, che può rilevare solo quando vi sia una contraddizione logica nelle argomentazioni della Corte di appello. Invero, per RO IN la Corte di appello ha confermato la pena del primo giudice sul capo A.2., che aveva ben chiarito perché non aveva applicato l'aumento per l'aggravante in esame (ritenuta la recidiva, veniva invero in considerazione il disposto dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., in tal senso cfr. Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664). Relativamente a ET SA, si tratta di coimputato giudicato separatamente per il quale la aggravante in questione non è stata esclusa, ma soltanto non contestata.
2.2. Il secondo motivo è affetto in molti tratti da inammissibilità e comunque non ha alcun fondamento. Va ribadito che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (tra le tante, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il ricorrente infatti reitera, con precluse censure che attingono il merito, le medesime questioni che la Corte di appello ha affrontato e sulle quali ha risposto adeguatamente e senza vizi logico-giuridici, configurando i termini del contributo a titolo di concorso realizzato dall'imputato, consistente in particolare nell'aver procurato ai correi un luogo "sicuro" al di sopra di ogni sospetto destinato all'occultamento e alla custodia della droga e delle armi. Ruolo, che in modo logico e plausibile, è stato definito non minimale. In particolare, la sua consapevolezza è stata tratta dai Giudici del merito non solo dall'essersi prestato senza alcuna valida ragione ad intestare a suo 10 дя nome il contratto di locazione con annesso garage per un lungo periodo (dal 2006 al 2010, data del sequestro), risultando risibile la tesi difensiva di aver commesso una mera ingenuità (stante la durata del contratto e la dedotta conoscenza superficiale dei due albanesi coinvolti), ma anche dal comportamento tenuto dal ricorrente al momento dell'arrivo della polizia (effettuando una repentina inversione di marcia, seminando gli inseguitori, e non fornendo viepiù, in sede di interrogatorio, valida ragione di tale comportamento) e dalle captazioni telefoniche successive all'accesso della polizia che dimostravano che fosse perfettamente al corrente del materiale detenuto (sia per la droga sia per le armi). Inoltre il ricorrente era stato visto più volte davanti alla casa con i due albanesi correi. La Corte di appello ha anche affrontato con argomentazioni coerenti e quindi non censurabili in questa sede la tesi difensiva, in questa sede nuovamente riproposta, del coinvolgimento del datore di lavoro.
2.3. Anche il terzo motivo, relativo alla ricettazione dell'arma, reitera una questione correttamente affrontata dalla Corte di appello. La provenienza furtiva dell'arma, quale dato storico, era stata infatti irrevocabilmente già accertata nel procedimento relativo al coimputato ET SA, la cui sentenza era stata acquisita agli atti, e sul punto non contrastata da allegazioni difensive.
2.4. Miglior sorte non può essere assegnata al quarto motivo, che ha ad oggetto la ritenuta responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi A.3 e A.4 a titolo di concorso. La Corte di appello ha anche in tal caso motivato in modo non censurabile in questa sede, evidenziando una significativa conversazione tra IN e il ricorrente: quest'ultimo aveva riferito al primo di aver trovato "tutto" nel garage ed il primo aveva dimostrato preoccupazione per le armi, indicate con un termine criptico ("le cose lunghe"), che non aveva tuttavia suscitato nel ricorrente alcun interrogativo, indice che questi ben sapesse a cosa intendesse far riferimento.
2.5. Articolano censure non consentite e comunque infondate il quinto ed il sesto motivo, aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. risulta motivato in modo non censurabile, avendo la Corte di appello esposto in modo adeguato e coerente le ragioni della sua scelta (ovvero valorizzando la gravità del fatto) e della irrilevanza delle circostanze evocate dal ricorrente. Il comportamento processuale, secondo la Corte di appello, non poteva essere valutato in termini non positivi, in quanto già nei colloqui intercettati il ricorrente si era preoccupato di dare una giustificazione agli inquirenti della sua posizione e in sede di interrogatorio aveva negato anche 11 l'evidenza dei colloqui;
mentre il fatto di avere una attività lavorativa rendeva la sua scelta criminale ancor più negativa. Analogamente in ordine alla dosimetria della pena, la motivazione non risulta né illogica né viziata da errori giuridici: la Corte di appello ha infatti tenuto conto del principio attivo della sostanza stupefacente (nella specie, grammi 383 di eroina), che giustificava il superamento del minimo edittale;
ha sostenuto con con una specifica motivazione gli aumenti a titolo di continuazione (nella specie ridotti rispetto al primo grado). Né può trovare ingresso la critica relativa al diverso trattamento riservato al coimputato giudicato separatamente, posto che lo stesso non è indice di per sé di illogicità della sentenza, viepiù considerato che in ordine alle medesime componenti di calcolo la dosimetria della pena è pressoché sovrapponibile.
3. Relativamente al ricorso di OV FU si osserva quanto segue.
3.1. Il primo motivo, relativo alla dedotta inutilizzabilità patologica dell'atto attraverso il quale si era pervenuti all'identificazione del ricorrente, non ha fondamento. Nella specie non si era in presenza di un vero e proprio riconoscimento fotografico compiuto dalla p.g. con soggetti estranei, quanto piuttosto di attività investigativa condotta dalla p.g. per addivenire alla individuazione dell'autore del reato, anche avvalendosi di materiale fotografico. Come si evince dalle sentenze di merito, non era rilevante la circostanza che non fosse stato compiutamente identificato nell'annotazione di p.g. il nominativo del vigile presente sulla scena del 6 dicembre 2011, posto che quest'ultimo aveva soltanto consentito, sotto il diretto sguardo degli operanti rimasti in osservazione, l'acquisizione delle generalità del ricorrente, mentre alla identificazione di quest'ultimo si era pervenuti grazie al raffronto tra la descrizione effettuata dall'ufficiale di p.g. Veccia, che aveva osservato il ricorrente nel servizio del 26 novembre precedente, e la fotografia estratta dalla banca dati della Questura, visionata anche dal personale operante il 6 dicembre 2011, Inoltre la identificazione aveva trovato conferma anche dal posizionamento dell'utenza cellullare riferibile al ricorrente compatibile con i luoghi oggetto degli incontri oggetto di osservazione. Quindi erroneamente il ricorrente sovrappone il tema dell'individuazione in senso stretto (basata su quanto riferito dagli operanti e dai riscontri sopra indicati) con l'attività svolta dal vigile non compiutamente identificato (che aveva soltanto acquisito le generalità della persona alla guida dell'auto). A tal riguardo va osservato che l'art. 357 cod. proc. pen. richiede che nell'annotazione di p.g. si dia atto delle operazione svolte e nella specie l'attività 12 да del vigile era stata svolta in stretto coordinamento e controllo da parte della p.g. che ha potuto constatare le modalità di acquisizione delle generalità del ricorrente. Inoltre per "anonima" si intende la fonte non identificabile, mentre nella specie si trattava di operante di p.g. soltanto non generalizzato. Né può rilevare in ogni caso la dedotta violazione dell'art. 195, comma 7 cod. proc. pen. in caso di abbreviato incondizionato: in tema di testimonianza indiretta, l'inutilizzabilità della deposizione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame (art. 195, comma settimo, cod. proc. pen.) opera, in caso di giudizio abbreviato, solo nell'ipotesi in cui la parte abbia subordinato l'accesso al rito ad un'integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione (tra le tante, Sez. 3, n. 29236 del 17/02/2017, D.B., Rv. 270258; Sez. 3, n. 11100 del 29/01/2008, G., Rv. 239080). Sulla base di quanto ora premesso, risulta anche congruo il percorso argomentativo utilizzato dal Giudice di merito a fondamento dell'affidabilità dell'identificazione del ricorrente e, quindi, del giudizio di colpevolezza.
3.2. Non è fondato neppure l'ultimo motivo, avente ad oggetto la recidiva. La Corte di appello ha ben evidenziato come l'imputato appena scarcerato nel febbraio 2011 dopo la condanna a 6 anni di reclusione per analogo reato avesse proseguito nella stessa scelta criminale, portata avanti con modalità di indubbia gravità e quindi espressione di un'accresciuta pericolosità sociale.
4. Non possono essere accolti i ricorsi di DE FU e LI UK, che lambiscono in molti tratti la inammissibilità.
4.1. Quanto al FU, il diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. risulta ancorato tanto alla mancanza di elementi positivi, quanto alla reiterazione delle condotte e alla loro oggettiva gravità. LA Corte di appello inoltre, nel rispondere alle critiche difensive, ha evidenziato logicamente che i precedenti penali non erano per nulla risalenti e che il comportamento processuale del ricorrente (il solo fatto di essere presente alle udienze) non era significativo. Né appare censurabile in questa sede la motivazione in ordine alla dosimetria della pena, posto che la Corte di appello ha motivato adeguatamente e coerentemente gli aumenti per la continuazione, ritenendoli assolutamente contenuti e in linea con il complessivo disvalore dei singoli episodi delittuosi.
4.2. Relativamente al UK, il diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. parimenti non appare censurabile là dove esclude il 13 valore significativo del comportamento processuale del ricorrente (la partecipazione alle udienze). Quanto agli aumenti a titolo di continuazione, valgono le stesse conclusioni avanzate per il ricorrente FU, risultando parimenti motivata in modo non viziato la relativa dosimetria, in ragione del complessivo disvalore dei singoli episodi delittuosi.
5. In relazione al ricorso di RO IN si osserva quanto segue. Le dedotte censure, relative all'utilizzabilità delle intercettazioni, non sono fondate. Correttamente la Corte di appello ha rigettato l'analoga censura in questa sede riproposta, facendo leva su un consolidato orientamento di legittimità. Va ribadito infatti che l'omessa indicazione, nel verbale di esecuzione delle intercettazioni, delle generalità dell'interprete di lingua straniera che abbia proceduto all'ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni, non è causa di inutilizzabilità di tali operazioni, sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen. (tra tante, Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, Lleshaj, Rv. 270570; Sez. 3, n. 24305 del 19/01/2017, Mifsud e altri, Rv. 269985). Il Collegio, pur consapevole di un minoritario indirizzo esegetico (Sez. 3, n. 31454 del 4/11/2015, dep. 2016, Burcea, Rv. 267738; Sez. 3, n. 28216 del 4/11/2015, dep. 2016, Serban, Rv. 267448; Sez 3, n. 49331 del 12/11/2013, Muka, Rv. 25729), ritiene di aderire all'orientamento sopra indicato, che, in assenza di diverse disposizioni di legge (l'irregolare redazione del verbale, disciplinata dall'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., non è sanzionata in termini di inutilizzabilità, essendo tale conseguenza processuale prevista solo per i casi tassativamente contemplati dall'art. 271 cod. proc. pen., come affermato da Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395), considera una mera irregolarità l'omessa indicazione delle generalità dell'interprete-traduttore, atteso che la capacità dell'interprete di svolgere adeguatamente il compito assegnato è un dato obiettivo, desumibile dalla correttezza della traduzione eseguita e trascritta, per cui la sua identificazione appare del tutto indifferente ai fini del relativo controllo.
6. In ordine al ricorso di LU RO si osserva quanto segue.
6.1. Il primo motivo, relativo alla ricostruzione del fatto, non ha fondamento alcuno, risultando a tratti inammissibile. Quanto al ricorso da parte del primo giudice alla motivazione per relationem, la censura è irrilevante, posto anche che la mancanza assoluta di motivazione 14 дя della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere (come nella specie), in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (tra tante, Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118; Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513). Quanto alla valenza probatoria del compendio utilizzato dai Giudici di merito, la circostanza che si tratti delle medesime evidenze poste a fondamento del giudizio cautelare non determina di per sé alcuna automatica conseguenza. Invero, se il giudizio cautelare, ai fini dell'art. 273 cod. proc. pen., deve portare ad affermare una qualificata probabilità di colpevolezza, ciò non esclude che gli stessi elementi già utilizzati in sede cautelare non siano comunque idonei a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'imputato. Quanto alla adeguatezza e tenuta logica delle argomentazioni del Giudice di appello del quadro probatorio, la Corte territoriale ha fornito plausibile risposta alla tesi difensiva (che sosteneva come la droga potesse essere stata allocata dagli altri coimputati sull'auto prima dell'incontro con RO), rilevando come la stessa risultasse inattendibile e congetturale (in ragione dell'elevato rischio di far effettuare al carico inutili giri). Anche il percorso argomentativo nella ricostruzione della vicenda risulta coerente con le evidenze probatorie, costituite dalle univoche risultanze del servizio di osservazione da parte della p.g., grazie al quale era stato possibile monitorare i comportamenti degli imputati senza soluzione di continuità, e dalle ammissioni del coimputato RO IN, che, in sede di interrogatorio, aveva descritto la compravendita con le medesime modalità indicate dal primo giudice. A tal riguardo, va rammentato che non hanno rilevanza in questa sede le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie (ex multis, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
6.2. Sulla base di quanto ora osservato, si rivela privo di fondamento anche il secondo motivo. Il compendio probatorio sul quale la Corte di appello ha affermato la penale responsabilità del ricorrente è costituito da convergenti elementi dimostrativi, anche logici, consistenti nelle modalità dell'azione monitorata dalla p,g,, che disvelavano l'esecuzione della compravendita, resa evidente dalla gestualità del IT nel dare le direttive al Kombi una volta incontrato il RO;
nelle dichiarazioni del coimputato RO IN, come sopra indicate;
e nella non plausibilità sul piano logico della possibilità che il carico fosse avvenuto in altro momento. де 15 In ogni caso, il ricorrente non aveva neppure fornito in sede di appello una spiegazione alternativa che desse all'incontro con il Kombi all'interno del garage una diversa ragione.
6.3. Articola censure non consentite e aspecifiche l'ultimo motivo sul trattamento sanzionatorio. La Corte di appello ha infatti definito generiche entrambe le richieste avanzate dal ricorrente per l'applicazione degli artt. 114 e 62-bis cod. pen. Le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. erano state chieste solo in considerazione dell'incensuratezza del ricorrente, mentre l'attenuante ex art. 114 cod. pen. era stata assertivamente invocata perché l'azione del RO era da ritenersi "marginale". Stante l'inammissibilità dell'appello sui punti ora citati per difetto di specificità dei motivi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), risultano irrilevanti le critiche avanzate in questa sede dal ricorrente, posto che il loro eventuale accoglimento non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio.
7. Quanto al ricorso di EN IT si avanzato le seguenti osservazioni.
7.1. Il primo motivo relativo alla valutazione della prova e non ha all'individuazione certa del ricorrente quale autore del reato contestato fondamento. Quanto alla natura del "riconoscimento" operato dalla p.g. si è già detto al § 3.1. del "considerato in diritto". Va poi ricordato che le "relazioni di servizio" degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria sono atti pubblici e, come tali, fanno fede, fino a querela di falso, dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta degli autori di esse e vengono nelle stesse riferite (tra tante, Sez. 6, n. 5907 del 22/01/2013, Zammataro, Rv. 254310). Quanto alle modalità attraverso le quali la p.g. era pervenuta all'individuazione "senza ombra di dubbio" del IT, la Corte di appello ha spiegato come la p.g. fosse pervenuta ad identificare il ricorrente: quattro giorni dopo il servizio di osservazione dell'incontro avvenuto con i fratelli IN lo stesso uomo era stato visto dai medesimi operanti aprire l'autoveicolo osservato in precedenza. Pertanto, essendosi la p.g. basata sulla diretta osservazione della persona, riconosciuta come la stessa in entrambe le situazioni, era irrilevante che nei verbali non si desse conto dei passaggi attraverso i quali la p.g. era pervenuta all'acquisizione della foto segnaletica del IT utilizzata per attribuire alla persona sopra indicata le generalità. 16 fr La Corte di appello ha anche rilevato che non vi erano stati problemi di percezione nel servizio di osservazione (le riferite difficoltà dell'osservazione riguardavano le possibilità di proseguire la stessa senza essere scoperti). In ogni caso, a conferma della esatta individuazione del IT, la Corte di appello ha richiamato anche le dichiarazioni di RO IN, che aveva espressamente indicato in sede di interrogatorio il IT come il "fornitore" della sostanza (era il IT che doveva accompagnare Kombi a prendere materialmente la droga, per la quale aveva concordato l'acquisto ed il relativo prezzo). Anche i dati "dissonanti" evidenziati dal ricorrente sono affrontati adeguatamente dalla Corte di appello (la lontananza del RO dai contesti criminali e il suo confinamento a Catanzaro erano stati esaminati dalla Corte territoriale, evocando una condanna definitiva per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e per traffico di stupefacenti commessi in Firenze), mentre sono ritenuti in modo non censurabile irrilevanti alcuni dati di contorno, inidonei a contrastare il dato centrale del giudizio di colpevolezza. Restano precluse in ogni caso dal giudizio di legittimità tutte le alternative letture di dati processuali che riguardano il merito della valutazione probatoria.
7.2. Sono infondate le censure versate nell'ultimo motivo, relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva. La Corte di appello ha ritenuto ostativa al riconoscimento delle suddette circostanze attenuanti la gravità del fatto dal punto di vista oggettivo (in relazione al dato ponderale della droga) e soggettivo (stante un precedente specifico) che rendeva recessivo il dato esposto dalla difesa (la costituzione in carcere). Quindi la motivazione si fonda non tanto sulla non meritevolezza del dato indicato dal ricorrente, quanto piuttosto per la presenza di elementi negativi di maggior spessore. Quanto alla recidiva, la prospettiva del ricorrente è erronea in quanto, ai fini della sua applicazione, va valutata la condotta dell'imputato fino alla commissione del "nuovo" reato, così da verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno,alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibe', Rv. 247838). 17 Er 8. In ordine al ricorso di LI IN si osserva quanto segue.
8.1. Il primo motivo, relativo alla ritenuta responsabilità penale, non può essere accolto. La sentenza impugnata non ha ricostruito la partecipazione del ricorrente in termini di “mera presenza" in un frangente della vicenda riguardante il fratello (che ha ammesso ogni responsabilità) e il IT. Il ricorrente, invero, (che era stato arrestato nel novembre 2011, ovvero un mese dopo l'episodio in esame, e riconosciuto colpevole di un altro acquisto di stupefacente) aveva attivamente partecipato in posizione paritaria con il fratello a quella che quest'ultimo aveva indicato come una transazione di acquisto di droga (RO aveva incontrato il giorno precedente il Kombi, incaricandolo del trasporto, e aveva poi incontrato il IT, il fornitore, che doveva accompagnare Kombi fino a Milano per ricevere materialmente la droga): LI IN non solo è presente con il fratello RO al primo incontro con il IT e ha accompagnato costoro all'incontro con il corriere Kombi, ma era significativamente restato sulla scena, una volta allontanatosi il fratello, preoccupandosi di accompagnare con la sua auto il IT, seguito dal Kombi, al casello dove IT aveva ripreso l'auto. La stessa Corte territoriale ha inoltre evidenziato che l'imputato non aveva tra l'altro fornito una versione alternativa dei fatti.
8.2. Il secondo motivo, che ha ad oggetto il diniego della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen., non ha fondamento. La Corte di appello ha rilevato come la condotta del ricorrente, come sopra descritta, si ponesse al di fuori del perimetro di un contributo di minima importanza, facendo corretta applicazione dei principi di diritto da tempo affermati in sede di legittimità. Va ribadito che, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a stabilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (tra tante, Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461). Nella specie, la Corte di appello ha ritenuto che la condotta del ricorrente, partecipe a tutte le fasi dell'azione monitorata dalla p.g., non potesse certo definirsi marginale e accessoria. Er 18 9. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/11/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Ersilia Calvanese Giovanni Conti Duuti DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 2 FEB 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO L A E R Piera Esposito 19