Sentenza 2 ottobre 1998
Massime • 2
Deve ammettersi il concorso tra il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente commesso da persona armata ed il reato di illecita detenzione di arma; in senso contrario non potrebbe invocarsi ne' il principio di specialità, in quanto il bene giuridico protetto (ordine pubblico e salute pubblica è diverso nelle rispettive norme incriminatrici; ne' il principio dell'assorbimento, mancando identità degli elementi costitutivi tra l'aggravante predetta ed il reato di detenzione illecita di arma, posto che l'aggravante in questione non postula illiceità della detenzione e pertanto non può dirsi costituita da un fatto che integrerebbe per se stesso reato.
L'aggravante di cui all'art. 80 lett.d) del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - detenzione di sostanza stupefacente da parte di persona armata- si fonda sul solo rapporto di contestualità temporale e di luogo tra la detenzione dello stupefacente e quella dell'arma in capo alla stessa persona, sicché il detentore possa eventualmente servirsene per difendere il possesso della sostanza, e non richiede anche una contestualità causale alla realizzazione della condotta di detenzione dello stupefacente; l'arma, infatti, non costituisce una connotazione della condotta, ma della persona che commette il fatto.
Commentario • 1
- 1. I presupposti valutativi richiesti per appurare la sussistenza dell’attenuante di cui al quinto comma dell’art. 73 del d.p.r. n. 309/90. Nota a Cass. pen., sez.…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/10/1998, n. 11782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11782 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
1. Dott. Umberto Papadia Presidente del 2/10/98
2. Dott. Raffaele Raimondi Consigliere SENTENZA
3. Dott. Aldo Grassi Consigliere N.2904
4. Dott. Antonio Morgigni Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N.19711/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da FE UC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 17 marzo 1998 dalla corte d'appello di Bologna;
Udita nella pubblica udienza del 2 ottobre 1998 la relazione fatta dal Consigliere prof. Amedeo Franco;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio relativamente alla continuazione, che va eliminata, e rigetto nel resto;
Svolgimento del processo
Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ravenna, con sentenza del 17 ottobre 1992, dichiarò UC FE colpevole dei reati di cui: a) all'art. 73, quarto comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere illecitamente detenuto gr. 19,737 di hashish;
b) all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere illegalmente portato fuori dalla propria abitazione un coltello della lunghezza di cm. 16,50, e, ritenuta l'ipotesi del fatto di lieve entità, lo condannò alla pena di mesi otto di reclusione e di lire sei milioni di multa, con la sospensione condizionale della pena. La corte d'appello di Bologna, con sentenza del 3 febbraio 1994, escluse l'attenuante di cuì all'art. 73, quinto comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e concesse le attenuanti generiche valutate prevalenti sulla contestata aggravante di cuì all'art. 80, lett. d), del detto d.P.R., determinò la pena in un anno di reclusione e lire sei milioni di multa, confermando nel resto.
Ricorse per cassazione l'imputato deducendo: a) violazione di legge in ordine alla operata esclusione della attenuante;
b) erroneo riconoscimento della aggravante di cui all'art. 80, lett. d), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Questa Suprema Corte, con sentenza del 15 luglio 1994, accolse il Primo motivo di ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo assorbito il secondo motivo in dipendenza di una eventuale riconnotazione del fatto. La corte d'appello di Bologna, in sede di rinvio, con sentenza del 17 marzo 1998, riconobbe la circostanza attenuante di cui all'art. 73, quinto comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oltre alle già concesse attenuanti generiche, valutate prevalenti sulla aggravante di cui all'art. 80, lett. D), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e rideterminò la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione e lire due milioni di multa.
Il FE propone ricorso per cassazione deducendo:
a) violazione del combinato disposto degli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 1 e segg. del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, 125, terzo comma, 544 e 546, lett. e), cod. proc. pen. Lamenta che il giudice del rinvio ha omesso di esaminare il problema della sussistenza del delitto di detenzione di stupefacente a seguito della abolitio criminis conseguente al referendum del 1993. Invero, ormai non è più reato detenere una sostanza stupefacente per uso personale, mentre la cessione ai terzi non può essere presunta ne' desunta dal quantitativo rinvenuto. b) violazione del combinato disposto degli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost., 80, lett. d), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 81, cpv. cod. pen. e 4 legge 18 aprile 1975, n. 110,125, terzo comma, 544 e 546, lett. e), cod. proc. pen. Lamenta che il giudice del rinvio ha omesso di esaminare la questione relativa alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, lett. d), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Essa infatti presuppone una correlazione diretta fra l'essere armati ed il detenere, il trasportare, il cedere o il consegnare sostanze stupefacenti nel senso che è necessario che la condotta illecita di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sia posta in essere con l'ausilio di armi. Ossia, l'essere armato deve essere funzionale alla commissione del delitto o deve costituire una delle modalità secondo le quali lo stesso viene commesso. Erroneamente, poi, la illecita detenzione del coltello è stata valutata sia come aggravante dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990. n. 309, sia come autonomo titolo di reato, poi considerato ai fini dell'aumento di pena dovuto alla continuazione.
Motivi della decisione
Il primo motivo è infondato. Infatti, già la precedente sentenza della corte d'appello di Bologna del 3 febbraio 1994, aveva affermato che, in relazione alle circostanze di fatto, e specialmente al fatto che l'imputato si aggirava con ventisette dosi di hashish in un parco pubblico notoriamente frequentato da tossicodipendenti, era da ritenere che la droga fosse destinata, quantomeno in parte, allo spaccio, e non all'esclusivo uso personale del FE. Tale accertamento di fatto, poi, non è mai stato contestato dall'imputato prima del presente ricorso per cassazione. In ogni modo, anche la impugnata sentenza emessa dalla corte d'appello di Bologna in sede di rinvio il 17 marzo 1998, ha espressamente affermato che una parte dell'hashish sequestrato era destinata allo spaccio e che all'imputato doveva riconoscersi, in considerazione di tutte le circostanze del fatto, la veste di spacciatore di droga al minuto, anche se non quella del trafficante mero speculatore. La destinazione di almeno una parte della sostanza stupefacente allo spaccio, pertanto, da un lato è stata espressamente affermata dai giudici del merito e, dall'altro lato, non è stata ne' presunta ne' desunta dal quantitativo rinvenuto, bensì è stata ritenuta provata sulla base della valutazione di tutte le circostanze di fatto in cui l'imputato è stato sorpreso e lo stupefacente è stato rinvenuto, e perciò con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede.
È altresì infondato anche il secondo motivo.
Quanto alla sussistenza dell'aggravante, infatti, si deve rilevare che l'aggravante di cui all'art. 80, lett. d), del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (fatto commesso da persona armata) si fonda sul solo rapporto di contestualità temporale e di luogo tra la detenzione dello stupefacente e quella dell'arma in capo alla stessa persona, sicché il detentore possa eventualmente servirsene per difendere il possesso della sostanza, e non richiede anche una contestualità causale alla realizzazione della condotta di detenzione dello stupefacente, ossia che la detenzione dell'arma sia causalmente diretta al conseguimento o al mantenimento del possesso dello stupefacente: l'arma infatti, secondo tale disposizione, non costituisce una connotazione della condotta, ma della persona che commette il fatto (Sez. VI, 13 gennaio 1994, Guarneri, m. 197.791;
Sez. VI, 23 gennaio 1996, Pescione, m. 204.511). Quanto al concorso tra aggravante e reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, deve ammettersi il concorso tra il reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente commesso da persona annata ed il reato di illecita detenzione di arma;
in senso contrario non potrebbe invocarsi ne' il principio di specialità in quanto il bene giuridico protetto (ordine pubblico e salute pubblica) è diverso nelle rispettive norme incriminatrici, nè il principio dell'assorbimento mancando identità degli elementi costitutivi tra l'aggravante predetta ed il reato di detenzione illecita di arma, posto che l'aggravante in questione non postula illiceità della detenzione e pertanto non può dirsi costituita da un fatto che integrerebbe per se stesso reato (Sez. VI, 13 gennaio 1994, Guarneri, m. 197.792). Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 2 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 13 novembre 1998