Sentenza 28 gennaio 1999
Massime • 2
In materia di stupefacenti, l'art. 80,primo comma, lett.d) d.P.R. 309/90, che prevede come ipotesi aggravata del delitto di cui all'art.73, primo comma, stessa legge la detenzione illecita di sostanza stupefacente commessa da persona armata, stabilisce solo una contestualità temporale e spaziale tra il possesso della droga e la detenzione dell'arma, senza necessità anche di una contestualità causale alla realizzazione della condotta di illecita detenzione di stupefacente, per cui l'arma non deve servire a connotare una particolarità dell'azione di commercio della droga e non deve anche essere utilizzata per il conseguimento, l'agevolazione ovvero il mantenimento del possesso stesso della droga.
È configurabile il concorso tra il reato di illecita detenzione di droga, commesso da persona armata, e il reato di illecita detenzione di arma, non potendosi invocare , in senso contrario, ne' il principio di specialità, in quanto diverso è il bene giuridico protetto dalle rispettive norme incriminatrici, ne' il principio dell'assorbimento, in quanto non sussiste identità di elementi costitutivi tra l'aggravante di cui all'art.80,comma primo lett.d), d.P.R. n.309/90 ed il delitto in tema di armi, dato che l'aggravante non postula illiceità della detenzione e pertanto non può dirsi costituita da un fatto di per sè integrante altro reato.
Commentario • 1
- 1. Aggravanti art. 80 del T. U. sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 10 dicembre 2025
Art. 80 comma 1 TU 309/90 Aggravanti specifiche Le pene previste per i delitti di cui all'Art. 73 TU 309/90 sono aumentate da un terzo alla metà a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del comma 1 Art. 112 CP per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commisione del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope se il fatto è stato commesso da persona armata o travisata e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialità lesiva f) se l'offerta o la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/1999, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 28.1.1999
1. Dott. Luciano Di Noto Consigliere SENTENZA
2. " GI NI " N. 199
3. " Francesco Trifone " REGISTRO GENERALE
4. " IN NN " N. 27952/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da LE AR, nato a [...] il 17 gennaio avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli in data 24 marzo Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario Jannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso con ogni altra conseguenza di legge;
Nessun difensore essendo comparso per il ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza deliberata il 24 marzo 1998 e depositata il 7 aprile 1998 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del tribunale della medesima città, riduceva le pene inflitte a AR AL, del quale confermava la penale responsabilità in ordine ai contestati delitti di detenzione di una pistola semiautomatica cal. 6,35 e di detenzione al fine di farne commercio di Kg. 14,9 circa di hashish, esclusa la invocata ipotesi della continuazione tra i due reati, in quanto il giudice di appello non ravvisava "alcun elemento che possa far ritenere l'identità del disegno criminoso, chiaramente escluso dalla diversa natura degli oggetti detenuti (arma e droga) e delle finalità perseguite". Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, il quale denuncia il vizio di motivazione e la violazione della norma di cui all'art. 81 c.p., per avere il giudice di merito escluso la sussistenza della continuazione tra i due reati, nonostante che la norma dell'art. 80, 1^ comma, lett. d), del d.P.R. n. 309 del 1990, nel prevedere la ipotesi aggravata della detenzione di droga da parte di soggetto armato, presupponga una indiscutibile connessione teleologica tra l'eventuale delitto di illecita detenzione di arma e quello in tema di droga.
La impugnazione deve essere rigettata, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del procedimento. Questo giudice di legittimità, in materia di illecita detenzione di stupefacenti, ha già ritenuto (Cass. pen., Sez. VI, 5 aprile 1996, n. 3414, ric. Pescione, m. CED 204.5 11) che l'art. 8', 1^ comma, lett. d) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - che prevede come ipotesi aggravata del delitto di cui all'art. 73, 1^ comma, stessa legge la detenzione illecita di sostanza stupefacente commessa da persona armata - stabilisce solo una contestualità temporale e spaziale tra il possesso della droga e la detenzione dell'arma, senza necessità anche di una contestualità causale alla realizzazione della condotta di illecita detenzione di stupefacente, per cui l'arma non deve servire a connotare una particolarità dell'azione di commercio della droga e non deve anche essere utilizzata per il conseguimento, l'agevolazione ovvero il mantenimento del possesso stesso della droga. Con l'ulteriore conseguenza, come pure questa Corte suprema ha affermato (Cass. pen., Sez. VI, 4 maggio 1994, n. 5213, ric. Guarnieri, m. CED 197.79 2), che deve ammettersi il concorso tra il reato di illecita detenzione di droga, commesso da persona armata, e il reato di illecita detenzione di arma, in senso contrario non potendosi invocare ne' il principio di specialità, in quanto diverso è il bene giuridico protetto dalle rispettive norme incriminatrici;
ne' il principio dell'assorbimento, in quanto non sussiste identità di elementi costitutivi tra l'aggravante in questione ed il delitto in tema di armi, dato che l'aggravante non postula illiceità della detenzione e pertanto non può dirsi costituita da un fatto, di per sè, integrante altro reato. Escluso, pertanto, che il possesso dell'arma debba funzionalmente essere diretta a commettere o favorire altrimenti il reato di cui all'art. 73, 1^ comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, nel caso in cui i due delitti di detenzione illecita di droga e di arma concorrono, perché possa ravvisarsi, rispetto ai due fatti, la sussistenza del medesimo disegno criminoso al fine di ritenere la continuazione ex art. 81 cpr. c.p. occorre - esclusa una connessione teleologica derivante da previsione normativa, quale modello vincolante del relativo giudizio positivo di medesimezza del programma di attività delinquenziali - che detto piano criminoso di collegamento tra i due reati, uniti in unica trama, emerga dalla prova rigorosa di altre circostanze di fatto, che è compito del giudice di merito apprezzare e valorizzare, secondo una indagine che, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità. Nella specie, la corte territoriale non ha ravvisato alcun elemento idoneo a fare ritenere, tra le due condotte dell'imputato, la sussistenza della identità del disegno criminoso, onde sono infondate le censure circa il vizio di motivazione e la violazione di legge.
P.T.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999