Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2017, n. 19313
CASS
Sentenza 13 aprile 2017

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In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di trenta giorni entro il quale deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza decorre dal deposito del dispositivo e non dalla data della deliberazione in camera di consiglio. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso di specie, i termini erano da considerare comunque rispettati, in quanto, anche seguendo la tesi del ricorrente, contraria al principio affermato, il "dies a quo" sarebbe decorso dalla data di chiusura e non di apertura della camera di consiglio, protrattasi oltre 24 ore).

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  • 1Art. 309 - Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Termine per decisione su richiesta di riesame e deposito ordinanza
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 marzo 2024

    Come devono essere intesi il termine entro il quale deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e quello per il deposito della successiva ordinanza del Tribunale. Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l'Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale: Formulario annotato del processo penale dopo la Riforma Cartabia 1. La questione sul termine di decisione Il Tribunale di Catanzaro respingeva un'istanza di riesame proposta avverso un'ordinanza emessa dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2017, n. 19313
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19313
Data del deposito : 13 aprile 2017

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