Sentenza 13 aprile 2017
Massime • 1
In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di trenta giorni entro il quale deve essere depositata la motivazione dell'ordinanza decorre dal deposito del dispositivo e non dalla data della deliberazione in camera di consiglio. (In motivazione la Corte ha precisato che, nel caso di specie, i termini erano da considerare comunque rispettati, in quanto, anche seguendo la tesi del ricorrente, contraria al principio affermato, il "dies a quo" sarebbe decorso dalla data di chiusura e non di apertura della camera di consiglio, protrattasi oltre 24 ore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/04/2017, n. 19313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19313 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2017 |
Testo completo
193 13 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 13.04.2017 Sentenza n. 840 Reg. gen. n. 6375/2017 composta dai signori: dott. Giovanni Diotallevi Presidente dott. Geppino Rago Consigliere dott. Luigi Agostinacchio Consigliere dott. Anna Maria De Santis Consigliere Consigliere est. dott. Giuseppe Sgadari ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: LA IE, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 22/11/2016 del Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro rigettava l'appello del ricorrente avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere avanzata dal medesimo LA IE.
2. Rilevava il Tribunale che il LA, sottoposto a custodia cautelare in carcere per vari reati di usura ed estorsione aggravati dall'art. 7 D.L. 152/91, aveva 1 т proposto richiesta di riesame del provvedimento coercitivo ed il Tribunale aveva rigettato tale richiesta con ordinanza dalla quale risultava che la camera di consiglio era stata tenuta il 10 agosto del 2016, "con prosecuzione all'11 agosto del 2016", che il dispositivo era stato depositato il 12 agosto del 2016 e la motivazione dell'ordinanza il 26 settembre successivo, nel rispetto del termine di 45 giorni dalla data di ultimazione della camera di consiglio, 11 agosto 2016. Anche a voler prendere in considerazione come dies a quo secondo la più rigorosa giurisprudenza di legittimità - la data in cui era stata tenuta la camera di consiglio e non quella del deposito del dispositivo, l'ordinanza, secondo il Tribunale, era stata depositata tempestivamente, dovendo farsi riferimento al momento conclusivo della camera di consiglio, attestato all'11 agosto del 2016 e non a quello nel quale la camera di consiglio era cominciata (il 10 agosto del 2016).
3. Ricorre per cassazione il LA, a mezzo dei suoi difensori e con unico atto. Il ricorrente sollecita, in primo luogo, la rimessione della questione giuridica alle Sezioni Unite, essendovi un contrasto giurisprudenziale circa la individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il calcolo del termine per il deposito della motivazione dell'ordinanza del riesame ex art. 309, comma 10, cod. proc. pen.. In secondo luogo, il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale del riesame, nell'indicare che la camera di consiglio si era svolta il 10 agosto 2016 ed era proseguita l'11 agosto del 2016, non aveva fatto riferimento alla specifica decisione relativa al ricorrente, avendo in quelle date trattato varie posizioni in sede di riesame relative ad una maxi-operazione unica;
sicché sarebbe stato necessario che venisse indicata, per ogni singola posizione, il momento di ultimazione della camera di consiglio, se avvenuto il 10 o l'11 agosto del 2016. Su tale aspetto, peraltro, il Tribunale non si sarebbe pronunciato nonostante l'espresso motivo di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato.
1.L'ordinanza impugnata è stata depositata nel rispetto del termine di 45 giorni dalla decisione. Infatti, come emerge dal provvedimento richiamato dal ricorrente e dal Tribunale, la camera di consiglio del Tribunale in sede di riesame, iniziata il 10 agosto del 2016, si era protratta fino al giorno successivo, 11 agosto 2016 ed il dispositivo era stato depositato il 12 agosto.
2.La questione non merita di essere rimessa alle Sezioni Unite, non solo perché la sentenza citata dal ricorrente (Sez.2, n. 4961 del 26/01/2016, Gentile, Rv. 2 266377), risulta essere stata superata da due successive pronunce (Sez.6, n.22818 del 15/04/2016, Marsalone, Rv. 267128; Sez.2, n. 31409 del 27/04/2016, Massaria, Rv. 267849), ma per la pregiudiziale ragione che il superamento del contrasto non avrebbe alcuna refluenza per la soluzione del caso all'esame, laddove il dies a quo è stato stabilito dal Tribunale alla luce della giurisprudenza più rigorosa favorevole al ricorrente, secondo cui tale momento dovrebbe decorrere dalla data della camera di consiglio e non da quella del deposito del dispositivo.
3. Rileva, invece, stabilire in questa sede quale debba ritenersi la data della camera di consiglio, posto che risulta che la stessa fosse iniziata il 10 agosto e proseguita l'11 agosto. Ritiene la Corte che correttamente il Tribunale ha indicato quale dies a quo tale ultima data, che non consente di ritenere fuori termine il deposito del provvedimento completo di motivazione, depositato il 26 settembre 2016, tenuto conto che il 25 settembre 2016 (45° giorno) era una domenica. La tesi del ricorrente è del tutto infondata perché vorrebbe fare decorrere il termine non dalla data della "decisione", evidentemente definitiva, come espressamente prevede l'art. 309, comma 10 cod. proc. pen., ma prima di essa, quando ancora non si era conclusa la camera di consiglio, durata più di 24 ore, poiché, in ipotesi, secondo la difesa, la specifica posizione del ricorrente avrebbe potuto essere stata decisa il 10 agosto del 2016 e non il giorno successivo, nel quale il Tribunale avrebbe potuto occuparsi delle altre posizioni processuali all'esame. Ma l'attività decisionale del Tribunale, nel caso in esame, è stata unica, avendo analizzato la posizione di svariati indagati in stato di custodia cautelare nell'ambito della medesima ed unica indagine, come pure si precisa in ricorso. Nel che, peraltro, trovava ragione la circostanza che la camera di consiglio si fosse protratta così a lungo e che, per tutte le posizioni trattate, così come si deduce implicitamente dal provvedimento impugnato, la decisione si fosse protratta l'11 agosto del 2016, quella difensiva essendo una mera supposizione rispetto ad una attestazione che fa fede fino a querela di falso. Ne consegue che il Tribunale del riesame non aveva indicato il termine di chiusura della camera di consiglio per ogni singola posizione solo perché, evidentemente, l'esame di tutte le posizioni cui si riferisce il ricorrente si era concluso l'11 agosto del 2016. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1500 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado 3 m di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. 13.04 20 Così deciso in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.04 2017. Tide Clow Il consigliere relatore Il Presidente Giovanni Dio allevi Giuseppe Sgadari GenuppGraaff Sportin DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE '2 1 APR. 2017 IL DICAS Il Cancelliere E R CANCELLIERE. P U E S S A Z O I E N T S Claudia Plane R O C 4