Sentenza 14 marzo 2007
Massime • 1
In tema di delitto di truffa, se la condotta tipica cagiona danno non solo al soggetto che, per effetto degli artifici e raggiri, pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, ma anche ad altri, seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, il diritto di querela spetta anche a questi ultimi. (Fattispecie in cui l'autore del fatto aveva indotto la vittima al pagamento di un premio assicurativo per una polizza solo fittiziamente stipulata, con danno anche per la Compagnia assicurativa per la mancata conclusione del contratto, che la vittima effettivamente era intenzionata a stipulare).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2007, n. 12969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12969 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 14/03/2007
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 313
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 007859/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE RG, N. IL 05/08/1956;
avverso SENTENZA del 03/11/2003 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA Pietro;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 7.11.2002 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Distaccata di Aversa, condannava ER IO, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati e concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile dei reati di truffa (per essersi procurato l'ingiusto profitto della somma di L. 430.000 mediante la predisposizione di una falsa polizza assicurativa della UNIASS S.p.A. intestata a EL AN) e falsità in scrittura privata (per aver formato la falsa polizza di cui sopra).
Con sentenza del 3.11.2003 la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato ER IO propone ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e), dell'art. 90 c.p.p. e segg., dell'art. 336 c.p.p. e segg., dell'art. 640 c.p., dell'art. 529 c.p.p., commi 1 e 2. In particolare rileva il ricorrente l'improcedibilità dell'azione penale per essere stata la querela sporta dalla sola società di assicurazione UNIASS, la quale non rivestiva la qualifica di soggetto offeso del reato di truffa, non avendo subito alcuna effettiva deminutio patrimonii. Il motivo è manifestamente infondato.
Osserva sul punto il Collegio che il reato di truffa è
strutturato quale reato a forma libera e, in ipotesi, plurioffensivo, nel senso che la condotta del colpevole può cagionare danno a più soggetti, dovendosi intendere per danneggiato chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione o omissione del soggetto attivo del reato (Cass. Sez. VI, 4.11.2004, C, rv. 231210). Tanto premesso rileva il Collegio che il danno deve avere contenuto patrimoniale, cioè deve concretarsi in un detrimento del patrimonio del soggetto passivo, inteso tale patrimonio come complesso dei diritti, rapporti e situazioni giuridiche di contenuto patrimoniale. Se è vero infatti che il reato di truffa richiede, come elemento costitutivo, un pregiudizievole atto di disposizione patrimoniale da parte dell'offeso, è altrettanto indiscutibile che costituisce diminuzione del patrimonio la mancata acquisizione da parte della Compagnia di assicurazione di una polizza che il privato contraente intendeva stipulare, e riteneva di aver stipulato, con la detta Compagnia, non potendosi dubitare che la condotta del soggetto agente abbia avuto incidenza, oltre che sul soggetto ingannato indotto ad un atto di disposizione patrimoniale (pagamento del premio) a seguito degli artifici e raggiri posti in essere dal reo, anche sul soggetto nei cui confronti, con la mancata acquisizione di tale polizza, si sono riverberati gli effetti patrimoniali dell'azione truffaldina realizzata.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art 606 c.p.p., lett. b), e), dell'art. 90 c.p.p. e segg., dell'art. 336 c.p.p., dell'art. 337 c.p.p., comma 3, dell'art. 640 c.p., dell'art. 529 c.p.p., commi 1 e 2. In particolare rileva il ricorrente l'improcedibilità dell'azione penale anche per mancanza di valida querela, per essere stata questa presentata da soggetto non rivestente la qualifica di legale rappresentante della società offesa ma di semplice funzionario e, pertanto, carente dei poteri rappresentativi, oltre che per la tardiva acquisizione della procura della UNIASS S.p.A. attestante il conferimento del potere di sporgere querela all'interessato. Anche tale motivo è manifestamente infondato.
Giova in proposito rilevare che la contestazione della difesa circa l'esistenza dei poteri di rappresentanza in capo al soggetto che aveva proposto querela nell'interesse della compagnia di assicurazione è stata sollevata solo dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale;
di conseguenza in maniera del tutto corretta il giudice ha disposto, in applicazione dell'art.523 c.p.p., ultimo comma, l'allegazione agli atti del documento da cui risultava l'esistenza del potere di rappresentanza in capo al detto soggetto, acquisendo quindi in maniera assolutamente rituale la prova di un fatto rilevante nel procedimento in corso. Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art 606 c.p.p., lett. b), e), dell'art. 192 c.p.p., comma 2, dell'art. 485 c.p., dell'art. 530 c.p.p., commi 1 e 2. In
particolare rileva il ricorrente che nessuna prova certa in ordine alla riconducibilità allo stesso della falsificazione della polizza in questione era emersa dalla compiuta istruttoria, avendo i giudici di merito fondato la pronuncia di condanna sull'unico indizio costituito dal fatto che esso imputato sarebbe stato l'unico soggetto a trarre profitto dalla vicenda.
Il motivo è manifestamente infondato, e si appalesa altresì inammissibile perché, sotto il profilo della inosservanza della legge penale e del vizio di motivazione, tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della L. n. 46 del 2006. Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice. Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
Posto ciò rileva comunque il Collegio, per completezza di esposizione, che il motivo suddetto si appalesa manifestamente infondato ove si osservi che correttamente i giudici di merito hanno posto in evidenza che l'unico soggetto che poteva avere interesse alla falsificazione della polizza era l'odierno ricorrente, essendo stato a lui versato il relativo premio;
e, pertanto, in assenza di altri soggetti coinvolti o interessati alla vicenda, l'elemento suddetto assume una rilevanza probatoria ed una capacità dimostrativa assolutamente pregnante e decisiva rendendo non necessaria la presenza di ulteriori riscontri e di ulteriori indizi di colpevolezza.
Col quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e), dell'art. 640 c.p., dell'art.530 c.p.p., commi 1 e 2. In particolare rileva il ricorrente che la condotta dallo stesso tenuta nella circostanza dimostrava l'assenza di qualsiasi partecipazione soggettiva al reato di cui all'art. 640 c.p., avendo immediatamente restituito al EL la somma ricevuta non appena quest'ultimo ebbe a manifestare le sue rimostranze.
Anche in tal caso il ricorso va ritenuto inammissibile, proponendo in buona sostanza a questa Corte un giudizio di merito. Devesi comunque evidenziare, per quel che riguarda la successiva restituzione della somma indebitamente ricevuta, che correttamente i giudici di merito hanno rilevato che tale elemento attiene al post factum, che non incide sulla struttura e sulla realizzazione del reato, precisando che trattasi di elemento che in fondo corrobora la tesi accusatoria posto che il rimborso della somma trova una sua logica spiegazione nel pieno coinvolgimento dell'imputato nella vicenda.
Con il quinto motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), e), degli artt. 62 bis, 132, 133 e 133 bis c.p., dell'art. 81 c.p., cpv., della L. n. 689 del 1981, art. 53 e segg. In particolare il ricorrente rileva la carenza di motivazione sia in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, sia in ordine alla mancata irrogazione della pena nei minimi edittali, sia in ordine alla irrogazione del minimo aumento per la continuazione, sia in ordine alla mancata concessione delle sanzioni sostitutive della libertà controllata e/o della semidetenzione. I rilievi sono manifestamente infondati.
Ed invero, per quel che riguarda il mancato giudizio di prevalenza sulle aggravanti osserva il Collegio che il Tribunale ha concesso le circostanze attenuanti generiche determinando la pena, per il più grave reato di ricettazione, nella misura di mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa, riducendo tale pena ai sensi dell'art. 62 bis c.p. a mesi sei di reclusione ed Euro 150,00 di multa, ed aumentandola quindi a mesi otto di reclusione ed Euro 200,00 di multa ai sensi dell'art. 81 c.p., cpv. Quindi i giudici di merito hanno correttamente applicato la diminuzione di pena in virtù delle concesse attenuanti generiche.
Per quel che riguarda la quantificazione della pena e dell'aumento per il vincolo della continuazione, rileva il Collegio che i giudici di merito hanno fatto corretto riferimento ai parametri indicati nell'art. 133 c.p., e segnatamente "ai plurimi, specifici precedenti penali risultanti del certificato penale", ed "alla gravità del fatto".
In ogni caso si deve ricordare che "in tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'articolo 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione;
infatti, tale vaiutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto" (Cass. Sez. 4^, sent. n. 56 del 16 novembre 1988, dep. 5/1/1989 rv. 180075).
Infine, in ordine alla mancata concessione delle sanzioni sostitutive della libertà controllata ovvero della semidetenzione osserva il Collegio che correttamente la Corte territoriale ha rilevato la mancata sussistenza dei presupposti di legge. Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2007