Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2007, n. 12969
CASS
Sentenza 14 marzo 2007

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Massime1

In tema di delitto di truffa, se la condotta tipica cagiona danno non solo al soggetto che, per effetto degli artifici e raggiri, pone in essere l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, ma anche ad altri, seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, il diritto di querela spetta anche a questi ultimi. (Fattispecie in cui l'autore del fatto aveva indotto la vittima al pagamento di un premio assicurativo per una polizza solo fittiziamente stipulata, con danno anche per la Compagnia assicurativa per la mancata conclusione del contratto, che la vittima effettivamente era intenzionata a stipulare).

Commentario1

  • 1Nomina a difesa via PEC .. con il brivido (Cass. 21683/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 maggio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 14/03/2007, n. 12969
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12969
Data del deposito : 14 marzo 2007

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