Sentenza 4 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/2003, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2003 |
Testo completo
GISTRAZIONE E BOLLO R 21-11-1991, IN NOME0 16 03 / 0 3 REPUBBLICA ITALIANA ACTING MAGICE DI PACEL LA CORTE SUP MA DI CASSAZIONE | Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE afere Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: condominali R.G.N. 3853/00Dott. Mario SPADONE Presidente Сгод. 3700 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere Ud-14/06/02 Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTEN ZA sul ricorso proposto da: IACP PROV FROSINONE, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante ROMA VLE MAZZINI 142, preseo 10 studio in dell'avvocato ANNA MARIA VENCHI, difeso dall'avvocato DOMENICO MARZI, giusta delega in atti;
ricorrente ет contro щ и CAMPAGIORNI SERGIO n.q. di Amm.re Cond. IACP TORRE D/2 ч in FROSINONE, ARDUINI ANGELO;
intimati 2002 avvers0 la sentenza n. 48/99 del Giudice di pace di 941 FROSINONE, depositata il 13/02/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica -- udienza del 14/06/02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso il rigetto del ricorso. Т. ий ив Л -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Frosinone, decidendo I l Giudice cli Face con a to di citazione suila domanda proposta, notificato i_ 18 ed il 29 luglio 1997, Cal Condominio 1.A.C.P., Torre 3/2, sito in Frosinone, C orso Francia, con senter.zä rosa in data 13 al febbraio 1999, in accoglimento della domanda, ha condannato assegnatario Angelo Arduini 1'Istituto Autonomo delle Case Popolari di versare al Trosinene, in solido tra loro, a Somma di 352.800, oltre agli Condominio interessi legali dalla data della doranda, pari alla quota di spese condominiali generali dovuta dall'Arduini per il periodo di gestione "novembre 1996 - giugno 1997" ma non corrispoala. Per quel che rileva in questa sedio, con riferiment.o alla posizione dello I.A.C.F., che aveva eccepito il proprio difetto di egittimazione " tra gli ит passiva sul riiievo che, essendosi, assegnatari, costituito 111 ed. condominio di в и gestione, essc istituto era stato esonerato dalle ч spese inerarti ai funzionamento ес alla manutenzione dei servizi comuni, il Ciudice di Pace ha disatteso tale eccezione, osservando che la costituzione del condominio di gestione obbligava 3 gli assegnatari verso l'istituto, па non anche, in assoluto, gli assegnatari tra loro nel sostenere le spese generali. non corrisposte dagli assegnalari inadempienti, esonerando al ziquardo l'Istituto. Richiamata la giurisprudenza di questa Suprema - Corte, che nei confronti del condominio obbliga i condomini, salva la possibilità, per gli stessi, di risolvere anadempimento per ii contratto di Locazione Hei confronti dei conduttori, C condominio disottolineato, peraltro, cho gestione nella specie si era costituito solo di fatto per responsabilità dell'Istituto, _ Giudice di Pace ha, infine, ritenuto conforme ad elementari criteri di giustizia porre a carico dell'Istituto 1c quote deq assegnatari inadempienti. For la cassazione di tale scalenza ha proposto ricorso 1'Istituto Autonomo de le Case Popolari delia Provincia di Frosinone, affidandosi ad 117 unico motivo. Gli intimati, Condominio I.A.C.P., т Torre D/2, in Frosinone e Angel Arduini, non hanno е в svolto attività difensiva. и MOTIVI DELLA DECISIONE ч impugnata, Ι. Ι ricorrente censura la sentenze adducendo cho, poiché la fattispecie in esamo riconducibile o l'ipotesi de l cd, condominio di gestione, non appare condivisibile 1'argomento svolto cal Giudice di Pace, secondo cui pa lo di gestione impegnerebbe solo j singoli assegnatari verso 1'Istituto, poichè tale e-fetto sarebbe iterativo di un obblige previsto dalla legge. Al contrario. sostiene il ricorrente, con la sottoscrizione del documento a favore dell'Istituto e con la gestione del cordominio, gli assegnatari manifestano una volontà collettiva ed in concreto assumCIO la piena gestione dei servizi comuni, Con conseguenti oneri. Dover pertanto, ritonersi analogicamente applicabile i] principio della responsabilità solidale dei "quasi condomini" por le obb. igazioni contratte dal condominio di gestione nell'interesse Comune ed, i.n caso di omesso pagamento del contributi relativamente alla 5spega ordinaria da parte di singell assegnatari, l'azione di recupero sarà data all'amministrazione del condominio di gesticne esclusivamente Dei т. confronti degli assegnatari morosi, non anche verso е в 'Istituto. и р La cenzura è inammissibile. п Come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte, che fa capo alia sentenza 2.716/1999 de le Sezioni Unite, 10 sentenze do 5 giudice di расс rese secondo equita 2000 Impugnabi.i cassazione,per oltre che per la violazione di norme processuali e di norme in cui La regola del giudizio è contenuta in a norma di procedura che rinvii ad una norma sostanziale, solo per la violazione di norme costituzionali a nche di norme di diritto comunitario, quando siano ci rango superiore a quelle ordinarie. Non è, pertanto, denunciab le a violazione di norme sostanziali ordinario ré la violazione dei principi generali dell'ordinamento o dei principi regolatori della materia. Ciò premesso, si osserva one non v'è dubbio che nel caso in esame la sentenza inpugnata sia stata теба secondo equità, poiché € 1 valorc dolla controversia è inferiore a L.
2.000.000 e, peraltro, espressamente il Giudico di Pace, nell'accogliere _& domanca proposta dal Condominio noi confron Li dell'I.A.C.P., si ة richiamato ad esigenze di giustizia ed a criteri di equi à. т и Risulta, dunque, evidente l'inammissibilila ев della censura svolta da¯ ricorrente, poiché con ч essa si denuncia esclusivamente Ja violazione di norme e principi sostanziali di rango ordinario. I ricorso va, pertanto, rige=talo, sonza, 6 Lultavia, provvedere sulle spese di e, poiché gli intimati non hanno svolto attività difensive.
P.Q.M.
La Corto rigetta il ricorso. nelia Così deciso in Roma, addì 14 giugno 2002, camera di consiglio della 2 Sezione Civile. H. Presidente Il Relatore PrayCour Grafolein IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA MA Di NU ་འབ. 4 FEB 2003 anne IL CANCELLIERE MA Dy NU Di due. تود ی و ī