Decreto presidenziale 13 settembre 2021
Ordinanza collegiale 23 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 23/09/2021, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/09/2021
N. 00918/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 918 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Naso e Maria Elena Sinigaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1. del decreto e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ha pubblicato la graduatoria di merito dei -OMISSIS-
Precisamente, per il ricorrente -OMISSIS-,
del -OMISSIS--OMISSIS-di pubblicazione della graduatoria -OMISSIS-e della graduatoria stessa, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;
del -OMISSIS-di rettifica della pubblicazione della graduatoria-OMISSIS-e della graduatoria stessa, nella parte in cui non è inserito il ricorrente;
2. del -OMISSIS-di pubblicazione dell'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e dell'elenco stesso, nella parte in cui non è inserito il ricorrente (DOC. 6);
3. del-OMISSIS-del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui, in violazione della legge n. 41 del 06.06.2020 e del D. Lgs. n. 165/01, non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
4. del -OMISSIS-nella parte in cui, pur modificando il D.D. n. 510/2020, non ha inserito la prova di informatica tra quelle previste dal concorso;
5. del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata disposta l'assegnazione delle prove scritte alla-OMISSIS-, per la correzione e conseguente assegnazione dei punteggi;
6. del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
7. della griglia di valutazione dell'elaborato, non ancora pervenuta nonostante istanza di accesso agli atti del-OMISSIS-;
8. del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata da parte del-OMISSIS-dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento alla correzione degli elaborati avvenuta in violazione dei diritti e degli interessi dei candidati;
9. del giudizio sintetico comminato al ricorrente in riferimento alla prova sostenuta, che ha determinato il relativo mancato inserimento tra i candidati che hanno superato la prova scritta;
10. del D.D. n. 510/20 e del D.D. n. 783/20 nella parte in cui, all'art. 13 relativo alla “Prova scritta”, hanno previsto che “Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”, individuando il punteggio minimo per il superamento della medesima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 16, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2-OMISSIS-il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe viene tra l’altro impugnato, quale atto presupposto, il-OMISSIS-, con il quale è stata bandita la -OMISSIS-
- che il ricorrente lamenta l’illegittimità di tale atto nella parte in cui all’art. 13, comma 8, prevede che il superamento delle prove avvenga solo al conseguimento di un punteggio non inferiore a 56/80 (sette decimi) e nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento di una separata prova di informatica;
- che nel corso dell’odierna camera di consiglio il Collegio ha sottoposto alle parti la questione dell’incompetenza territoriale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.;
- che, conformemente all’indirizzo espresso da questo Tribunale su altra identica questione (T.A.R. Veneto, Sez. I, ord. coll. n. 934 del 2021), deve essere rilevata l’incompetenza territoriale del T.A.R. Veneto in quanto la cognizione della controversia spetta al T.A.R. Lazio, Roma;
- che infatti l’art. 13, comma 4 bis , cod. proc. amm., prevede che “ la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza ”;
- che il-OMISSIS- costituisce un atto generale statale presupposto, con efficacia sull’intero territorio nazionale;
- che pertanto la cognizione di tale atto, impugnato unitamente all'atto applicativo che esplica la sua efficacia in un determinato ambito territoriale, spetta necessariamente al T.A.R. Lazio, sede di Roma (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 4 novembre 2019, nn. 7519 e 7520);
- che in ragione della peculiarità della controversia e del carattere in rito della pronuncia le spese della presente fase di giudizio vengono integralmente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (prima Sezione) dichiara il proprio difetto di competenza territoriale ed indica nel T.A.R. Lazio, Roma, il giudice competente.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche sopra menzionate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2-OMISSIS-con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.