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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/09/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2715/2021 promossa da
(P.I. ), in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Ciro
[...] C.F._1
Gianfranco Autiero del Foro di Napoli, giusta procura in atti
Attrice opponente
(C.I.F. con sede legale in San LU de Cuba (Elda - CP_1 P.IVA_2
Spagna), Polig. (di seguito, ), in persona del legale Controparte_2 CP_1 rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Parte_3
Limongi e Fabio Ravone del Foro di Milano, giusta procura in atti
Convenuta opposta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.06.2025 parte opposta ha precisato le conclusioni come da verbale
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio chiedendo in via preliminare di sospendere – anche in Parte_1 audita altera parte - l'esecuzione in attesa della definizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, di ordinare all'opposta di attivare la procedura di negoziazione assistita per la conclusione bonaria della controversia, nel merito di accertare l'esistenza del diritto ad agire esecutivamente, ed in accoglimento della presente opposizione e di dichiarare l'inesistenza anche parziale del diritto di parte opponente di procedere esecutivamente;
nel merito dell'opposizione ha dedotto che:
1 1. Il precetto è inefficace stante la pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 451/21 del 23.04.2021 emesso dal Tribunale di Pisa, titolo su cui si fonda l'azione esecutiva promossa,
2. la società opposta non ha esperito la negoziazione assistita, condizione di procedibilità,
3. il decreto ingiuntivo è fondato su fatture emesse dalla stessa società CP_1
4. è contestato il credito richiesto, e quindi anche il diritto ad agire esecutivamente, essendo onere dell'opponente dare rigorosa prova del suo diritto,
5. non è giustificato l'importo richiesto a titolo di interessi.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle avverse domande e Controparte_3 la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; nel merito del giudizio ha dedotto che:
6. Parte opponente avrebbe - nel giudizio di opposizione a precetto - dovuto documentare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo,
7. L'opposizione a decreto ingiuntivo non sospende né impedisce l'azione esecutiva,
8. Ai sensi dell'art. 3 c.3 D.L. 132/2014 la condizione di procedibilità non si applica al giudizio in oggetto,
9. In ogni caso il decreto ingiuntivo è stato emesso in forza delle fatture di vendita della merce, dei documenti di trasporto e del riconoscimento di debito della stessa
Pt_1
10. Gli interessi sono stati correttamente calcolati sulla base dell'art. 5 d.lgs. 231/2002.
Con provvedimento del 31.01.2022 il Giudice precedentemente assegnatario ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, e concesso i termini per il deposito di memorie istruttorie.
La causa è stata istruita con i documenti allegati dalle parti.
All'udienza del 19.06.2025 nessuno è comparso per parte attrice, e parte convenuta ha precisato le conclusioni come da verbale e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
*******************
2 In via preliminare si conferma il rigetto dell'eccezione di improcedibilità stante il chiaro disposto dell'art. 3 c.3 L. 132/2014 in virtù del quale “La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.”
Nel merito delle contestazioni mossa dall'opponente si evidenzia che nel giudizio di opposizione a precetto, basato su titolo giudiziale, sono inammissibili le contestazioni concernenti fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo;
in particolare con lo strumento di cui al 615 c.p.c. la parte opponente può lamentare solo la mancanza originaria del titolo esecutivo, la sua sopravvenuta inefficacia o caducazione,
l'insussistenza della legittimazione attiva o passiva, l'inidoneità oggettiva del titolo ad azionare una specifica procedura esecutiva o, ancora, ragioni di merito idonee a contestare l'attuale esistenza del credito consacrato nel titolo o a paralizzarne l'operatività, che non debbano essere fatte valere in sede di gravame.
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente affermato che “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame
(Cassazione Civile sentenza n. 2785/2025)”
Al contrario, come precisato sempre dalla Suprema Corte, non è possibile, a pena di inammissibilità, contestare il contenuto decisorio sul quale si fonda il titolo esecutivo (si veda ex multis Cassazione Civile sentenza n. 26948 del 2014 “Occorre premettere che nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce infatti causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile
d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello”)
3 Nel specifico del caso de quo la parte opponente si è limitata a riproporre – genericamente
– questioni concernenti l'asserita carenza di prova del credito azionato in via monitoria, senza nulla aggiungere sulla validità e legittimità del titolo, con conseguente inammissibilità delle deduzioni svolte.
Parimenti priva di pregio è la contestazione in punto di interessi.
Il decreto ingiuntivo, in altra sede opposto, ha condannato a pagare “la Parte_1 somma di € 43.140,68 oltre interessi di mora come per legge, dal dovuto al saldo effettivo”.
Appare evidente che il titolo esecutivo in oggetto debba essere interpretato nel senso di ricondurre gli interessi di mora agli interessi previsti per i ritardi nelle controversie concernenti transazioni commerciali ex art. 5 d.lgs. 231/2002; si tratta pacificamente di un credito fondato su fatture concernenti la fornitura di prodotti tra imprese commerciali (si veda l'art. 2 d.lgs. 231/2002 che definisce le transazioni commercial come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”);
l'applicazione degli interessi previsti per le transazioni commerciali è mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, senza che sia necessaria un'autonoma valutazione, come nel caso di cui al 1284 c.4 (cfr SS.UU. 12449/2024). Rientra pertanto nel potere del giudice dell'opposizione all'esecuzione valutare la corretta applicazione del saldo degli interessi previsti per i ritardi nelle transazioni commerciali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi del giudizio.
Sussistono inoltre i presupposti per condannare al pagamento dell'ulteriore Parte_1 somma ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., avendo la parte proposto motivi di opposizione palesemente inammissibili e infondati, riservati per lo più al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, con mero scopo dilatorio, ed avendo poi abbandonato il giudizio dopo l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori;
la somma dovuta è equitativamente determinata in una somma pari alle spese di lite liquidate come da dispositivo.
4 Sussistono inoltre i presupposti per la condanna della parte opponente al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma pari ad € 500,00, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2715/2021 disattesa ogni contraria istanza, dichiara inammissibile ed infondata l'opposizione al precetto proposta, condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 processuali complessivamente quantificate in € 3.809,00 per compensi, oltre a iva, c.p.a. per legge e 15% di spese generali. condanna al pagamento in favore di dell'ulteriore Parte_1 CP_1 somma di € 3.800,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. condanna al pagamento in favore cassa delle ammende della somma di Parte_1
€ 500,00 ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c.
Pisa, 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
5
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 2715/2021 promossa da
(P.I. ), in persona del legale rappresentante sig. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Ciro
[...] C.F._1
Gianfranco Autiero del Foro di Napoli, giusta procura in atti
Attrice opponente
(C.I.F. con sede legale in San LU de Cuba (Elda - CP_1 P.IVA_2
Spagna), Polig. (di seguito, ), in persona del legale Controparte_2 CP_1 rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Parte_3
Limongi e Fabio Ravone del Foro di Milano, giusta procura in atti
Convenuta opposta
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 19.06.2025 parte opposta ha precisato le conclusioni come da verbale
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio chiedendo in via preliminare di sospendere – anche in Parte_1 audita altera parte - l'esecuzione in attesa della definizione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, di ordinare all'opposta di attivare la procedura di negoziazione assistita per la conclusione bonaria della controversia, nel merito di accertare l'esistenza del diritto ad agire esecutivamente, ed in accoglimento della presente opposizione e di dichiarare l'inesistenza anche parziale del diritto di parte opponente di procedere esecutivamente;
nel merito dell'opposizione ha dedotto che:
1 1. Il precetto è inefficace stante la pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 451/21 del 23.04.2021 emesso dal Tribunale di Pisa, titolo su cui si fonda l'azione esecutiva promossa,
2. la società opposta non ha esperito la negoziazione assistita, condizione di procedibilità,
3. il decreto ingiuntivo è fondato su fatture emesse dalla stessa società CP_1
4. è contestato il credito richiesto, e quindi anche il diritto ad agire esecutivamente, essendo onere dell'opponente dare rigorosa prova del suo diritto,
5. non è giustificato l'importo richiesto a titolo di interessi.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle avverse domande e Controparte_3 la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; nel merito del giudizio ha dedotto che:
6. Parte opponente avrebbe - nel giudizio di opposizione a precetto - dovuto documentare l'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo,
7. L'opposizione a decreto ingiuntivo non sospende né impedisce l'azione esecutiva,
8. Ai sensi dell'art. 3 c.3 D.L. 132/2014 la condizione di procedibilità non si applica al giudizio in oggetto,
9. In ogni caso il decreto ingiuntivo è stato emesso in forza delle fatture di vendita della merce, dei documenti di trasporto e del riconoscimento di debito della stessa
Pt_1
10. Gli interessi sono stati correttamente calcolati sulla base dell'art. 5 d.lgs. 231/2002.
Con provvedimento del 31.01.2022 il Giudice precedentemente assegnatario ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, e concesso i termini per il deposito di memorie istruttorie.
La causa è stata istruita con i documenti allegati dalle parti.
All'udienza del 19.06.2025 nessuno è comparso per parte attrice, e parte convenuta ha precisato le conclusioni come da verbale e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
*******************
2 In via preliminare si conferma il rigetto dell'eccezione di improcedibilità stante il chiaro disposto dell'art. 3 c.3 L. 132/2014 in virtù del quale “La disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione; b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.”
Nel merito delle contestazioni mossa dall'opponente si evidenzia che nel giudizio di opposizione a precetto, basato su titolo giudiziale, sono inammissibili le contestazioni concernenti fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo;
in particolare con lo strumento di cui al 615 c.p.c. la parte opponente può lamentare solo la mancanza originaria del titolo esecutivo, la sua sopravvenuta inefficacia o caducazione,
l'insussistenza della legittimazione attiva o passiva, l'inidoneità oggettiva del titolo ad azionare una specifica procedura esecutiva o, ancora, ragioni di merito idonee a contestare l'attuale esistenza del credito consacrato nel titolo o a paralizzarne l'operatività, che non debbano essere fatte valere in sede di gravame.
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente affermato che “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame
(Cassazione Civile sentenza n. 2785/2025)”
Al contrario, come precisato sempre dalla Suprema Corte, non è possibile, a pena di inammissibilità, contestare il contenuto decisorio sul quale si fonda il titolo esecutivo (si veda ex multis Cassazione Civile sentenza n. 26948 del 2014 “Occorre premettere che nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce infatti causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile
d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello”)
3 Nel specifico del caso de quo la parte opponente si è limitata a riproporre – genericamente
– questioni concernenti l'asserita carenza di prova del credito azionato in via monitoria, senza nulla aggiungere sulla validità e legittimità del titolo, con conseguente inammissibilità delle deduzioni svolte.
Parimenti priva di pregio è la contestazione in punto di interessi.
Il decreto ingiuntivo, in altra sede opposto, ha condannato a pagare “la Parte_1 somma di € 43.140,68 oltre interessi di mora come per legge, dal dovuto al saldo effettivo”.
Appare evidente che il titolo esecutivo in oggetto debba essere interpretato nel senso di ricondurre gli interessi di mora agli interessi previsti per i ritardi nelle controversie concernenti transazioni commerciali ex art. 5 d.lgs. 231/2002; si tratta pacificamente di un credito fondato su fatture concernenti la fornitura di prodotti tra imprese commerciali (si veda l'art. 2 d.lgs. 231/2002 che definisce le transazioni commercial come “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”);
l'applicazione degli interessi previsti per le transazioni commerciali è mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, senza che sia necessaria un'autonoma valutazione, come nel caso di cui al 1284 c.4 (cfr SS.UU. 12449/2024). Rientra pertanto nel potere del giudice dell'opposizione all'esecuzione valutare la corretta applicazione del saldo degli interessi previsti per i ritardi nelle transazioni commerciali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento per tutte le fasi del giudizio.
Sussistono inoltre i presupposti per condannare al pagamento dell'ulteriore Parte_1 somma ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., avendo la parte proposto motivi di opposizione palesemente inammissibili e infondati, riservati per lo più al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, con mero scopo dilatorio, ed avendo poi abbandonato il giudizio dopo l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori;
la somma dovuta è equitativamente determinata in una somma pari alle spese di lite liquidate come da dispositivo.
4 Sussistono inoltre i presupposti per la condanna della parte opponente al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma pari ad € 500,00, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 2715/2021 disattesa ogni contraria istanza, dichiara inammissibile ed infondata l'opposizione al precetto proposta, condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_1 processuali complessivamente quantificate in € 3.809,00 per compensi, oltre a iva, c.p.a. per legge e 15% di spese generali. condanna al pagamento in favore di dell'ulteriore Parte_1 CP_1 somma di € 3.800,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. condanna al pagamento in favore cassa delle ammende della somma di Parte_1
€ 500,00 ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c.
Pisa, 17.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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