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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/10/2025, n. 3408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3408 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 530/18 R.G. vertente tra:
in scioglimento e liquidazione, nonché , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
(Avv. Simona Irene Valentino)
[...]
-OPPONENTI-
E
Avv. Maria Raffaella Turco) Controparte_3
-OPPOSTA-
NONCHÉ
Avv. Massimiliano Muni) Controparte_4
-INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.-
- FATTO E DIRITTO -
1. Con decreto ingiuntivo n. 4813/17 (r.g. 14432/2017) del 10.11.2017 emesso da questo
Tribunale, ha ottenuto ingiunzione di pagamento della somma pari ad € 123.846,25, Controparte_3 di cui € 68.912,76 per capitale e interessi;
€ 64,91 per interessi maturati al 14.09.2016 in virtù dell'estratto c/c n. 400610381 ex art. 50 D.lgs. 385/93; € 54.817,17 per capitale e interessi;
€ 51,41 per interessi maturati al 14.09.2016 in virtù dell'estratto mutuo chirografario n. 3904523 ex art. 50 D.lgs. 385/93; il tutto oltre interessi convenzionali e di mora, nonché spese e competenze della procedura monitoria, nei confronti della quale debitrice principale e Parte_1 CP_1
e , quali fideiussori.
[...] Controparte_2
Con atto di citazione in opposizione avverso il già indicato decreto, gli odierni opponenti hanno chiesto: “-In via preliminare accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato come indicato in atto;
in caso di mancato accoglimento di quanto richiesto In via principale e nel merito:
-Accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
-Accertare e dichiarare l'Estinzione della obbligazione fideiussoria quanto al rapporto di conto corrente n. 400610381 per decadenza del creditore ai sensi dell'1957 c.c. ed ai sensi dell'art. 5 del contratto fideiussorio;
-Accertare e dichiarare la nullità delle garanzie fideiussore collegate ai due rapporti contrattuali di cui al decreto opposto per le ragioni di cui in narrativa;
-Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo chirografario n. 3904523 del
16.9.11, ai sensi dell'art. 117 TUB, comma 1, e comunque per tutte le ragioni esposte nella presente trattazione;
- Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 117 c. T.U.B. e per l'effetto ricalcolare il rapporto di mutuo al tasso sostitutivo BOT per quanto attiene il rapporto di mutuo chirografario;
-Accertare e dichiarare, ex art. 1815, comma II, c.c., nonché ex art. 1224 c.c., 117 e
118 TUB, la nullità delle clausole espressive degli accessori imputati al mutuo chirografario e del rapporto di conto corrente per tutte le ragioni espresse in premessa;
-Accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
-Accertare e dichiarare l'usurarietà dei tassi debitori applicati ai due rapporti contrattuali per i quali vi è ingiunzione e dichiari la non debenza di alcun interesse ed onere;
-Accertare e dichiarare la nullità delle convenzioni regolanti le condizioni economiche dei rapporti bancari complessivamente intercorsi e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità delle somme percepite dall'Istituto di credito in seguito all'applicazione dell'anatocismo e dunque della capitalizzazione infrannuale operata sugli interessi debitori, della CMS, delle spese, delle valute fittizie e degli interessi debitori e creditori e conseguentemente di condannare la alla CP_5 restituzione di quanto a tale titolo indebitamente preteso;
-Per l'effetto e, in ogni caso, revochi il decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito azionato e del saldo preteso -Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la Controparte_3 chiedendo: “in via preliminare: 1) Accertare e dichiarare la improcedibilità dell'azione promossa da e liquidazione in persona del L.R. pro -tempore e Parte_1 Parte_2
Liquidatore , anche in qualità di garante unitamente a con Controparte_1 Controparte_2 atto di citazione notificato il 28.12.17 via pec, per violazione dell'art.5 D.Lgs.28/2010 e per
l'effetto 2) confermare il D.I. 4813/17 del 14 .11.17, RG 14432/17 emesso dal Tribunale di Bari,
Dott. Ruffino, notificato alla debitrice principale in persona del L.R. pro -temp ore e Liquidatore e ai garanti e il 23.11.17; 3) in subordine, già alla prima Controparte_1 Controparte_2 udienza, concedere la provvisoria esecutorietà del D.I. 4813/17, notificato in termini a tutti gli obbligati, per i grav i motivi, per la mancanza di prova scritta e per la pronta soluzione della causa, come dedotto nella narrativa della presente comparsa al punto E); 4) in estremo subordine, essendo il credito contestato solo in parte concedere la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto, come richiesto al punto E) della presente comparsa e precisamente per le somme ivi indicate a i punt i A e B) ed in ulteriore estremo subordine per le somme indicate al punto B); 5) accogliere l'istanza di verificazione ex art.216 c.p.c. e per l'effetto adottare i provvedimenti di cui agli artt. 217 e ss. c.p.c. Nel merito: 1) rigettare la domanda promossa con
l'atto di citazione notificato il 22.12.17 da in scioglimento e liquidazione, Parte_1 debitrice principale, da e , garanti alla , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 poiché assolutamente infondata in fatto e in diritto, sfornita di prova scritta, pretestuosa, dilatoria per i motivi indicati ai punti A-B-C-D-E) della presente comparsa;
5) e per l'effetto, confermare in toto il decreto ingiuntivo n.4813/2017 del 14/11/17, RG 14432/17 emesso dal Tribunale di Bari,
Dott. Ruffino, notificato agli obbligati in termini;
6) dichiarare definitivamente esecutivo il
D.I.4813/17 del 14.11.2017”; con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'udienza del 19.06.2018 è stata accolta l'istanza di provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c. limitatamente alla debitrice principale nonché disposta la procedura di Parte_1 mediazione obbligatoria ex artt. 2 e 5, co. 1 bis e 4, lett. a) del D.lgs. n. 28/2010 (espletata, poi, con esito negativo).
Con comparsa di costituzione in prosecuzione e sostituzione processuale ai sensi dell'art. 111
c.p.c., si è costituita in giudizio la (oggi Controparte_4 Controparte_4 richiamando, confermando e facendo proprie le istanze, le richieste, le difese, le eccezioni e le deduzioni avanzate dalla con espressa richiesta di estromissione della propria Controparte_3 dante causa dal giudizio.
Successivamente, con provvedimento occluso al verbale del 12.02.2019, sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e, con provvedimento datato 29.09.2020, è stata disposta la nomina del CTU dott. il quale ha poi accettato l'incarico in data 14.12.2020. Persona_1 La causa è stata, quindi, istruita mediante la produzione documentale delle parti e la CTU contabile.
All'udienza del 24.09.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
Con successiva ordinanza del 27.12.2024 è stata disposta l'integrazione della CTU contabile, depositata in data 3.2.2025, sicché le parti hanno nuovamente precisato le rispettive conclusioni e, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 10.6.2025, sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'opposizione va parzialmente accolta per quanto di ragione.
2.1. La difesa degli opponenti ha eccepito, in via preliminare, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Banca opposta assumendo che la mancata produzione degli estratti conto relativi al conto corrente, nonché al mutuo chirografario impedisca ogni verifica sulla corretta applicazione delle condizioni pattuite (v. motivo n. 1 dell'opposizione al decreto ingiuntivo).
La doglianza è infondata.
Sul punto, si rileva che per costante orientamento giurisprudenziale formatosi in seno alla
Suprema Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi: “(…) l'esibizione dell'estratto conto certificato ex art. 50 d.lgs. n. 385/1993 (…) riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto (…). In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cfr. ex multis, Cass. n. 1892/2023; Cass. n. 23852/2020).
Nel caso di specie, è emerso che la Banca convenuta abbia assolto all'onere probatorio gravante su di sé ai sensi dell'art. 2697 c.c., producendo il contratto di conto corrente n. 29444/30, il contratto di apertura di credito del 16.3.2011, il contratto di mutuo n. 3904523, nonché gli estratti conto e scalari, i quali hanno consentito al CTU incaricato di rispondere ai quesiti sottopostigli.
3. Ciò posto, il presente giudizio ha ad oggetto i rapporti bancari intercorsi tra la Parte_1
e la nello specifico:
[...] Controparte_3
a) c/c ordinario n. 400610381 (già 29444/30), affidato per euro 60.000, recante un saldo a debito alla data del 14.09.2016 di € 68.912,76, oltre interessi a maturare, garantito da fideiussione omnibus rilasciata in data 16.03.2011 da e fino alla Controparte_1 Controparte_2 concorrenza dell'importo di euro 91.000;
b) mutuo chirografario n. 3904523 del 16.09.2011 di originari € 102.048,00 erogato sul menzionato c/c n. 400610381, recante un importo a debito di € 54.868,58 alla data del 27.04.2017, garantito da fideiussione specifica del 16.09.2011 dai medesimi e . CP_1 CP_2
Gli odierni opponenti hanno contestato la nullità delle convenzioni regolanti sia le condizioni economiche dei rapporti bancari complessivamente intercorsi, sia le obbligazioni fideiussorie, rispetto alle quali viene altresì eccepita l'estinzione per decadenza del creditore ai sensi dell'1957
c.c., chiedendo la rideterminazione dell'esatto dare-avere e la condanna della CP_6
[...
. Anzitutto, deve essere rigettata l'eccezione di nullità relativa al contratto di mutuo chirografario n. 3904523 del 16.3.2011, fondata sulla presunta mancanza di causa, trattandosi di un finanziamento finalizzato al ripianamento di precedenti esposizioni debitorie della società.
Richiamando quanto sancito dalla corte di legittimità in relazione al mutuo solutorio (“il cosiddetto mutuo solutorio, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo – in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico – e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già preesistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” Cass. n.
23149/2022), deve affermarsi la validità del contratto, attesa la disponibilità di denaro garantita al cliente dalla banca nella predetta fattispecie e l'irrilevanza dell'utilizzo finale o della destinazione della somma, in assenza di alcun vincolo di scopo o collegamento specifico con altri contratti, pur nell'ipotesi in cui la somma sia stata utilizzata per saldare pregresse passività, rientrando nella libertà di autodeterminazione della società debitrice. Quanto, poi, al superamento del tasso soglia del medesimo contratto di finanziamento si precisa che la L n. 108/1996 (D.L. n. 394 del 29.12.2000 convertito in Legge n. 24 del 28.02.2001) ha statuito che la verifica della rispondenza dei tassi deve essere effettuata alla data della stipula.
Nell'eseguire tale indagine, il CTU ha preso in considerazione il trimestre di riferimento i cui tassi sono stati stabiliti con DM “e, trattandosi di contratto di prestito chirografario, [ha preso] in considerazione quello della categoria 3 di cui alle istruzioni Banca D'Italia: “Altri finanziamenti
(oltre € 5.000)” (cfr. pag. 16 della perizia).
Nel caso in esame, il TEG è del 10,271% e, dunque, inferiore al tasso soglia, pari invece al
17,700%.
Come osservato dal CTU, il predetto valore “è riferito al solo tasso corrispettivo, che viene elaborato in funzione della periodicità di rimborso e di tutte le spese collegate sia all'erogazione del credito (somma netta erogata) che quelle legate alle singole rate (ove previste). Qui non si è tenuto conto di eventuali maggiorazioni previste in caso di mora nei pagamenti, né della commissione per anticipata estinzione, né, ovviamente, delle imposte varie. Infatti, come già accennato, il contratto di mutuo prevede che, a fronte dell'erogazione di una somma, vi sia la restituzione puntuale e rateizzata, fino ad una determinata scadenza, della stessa;
per tale operazione è riconosciuto un corrispettivo (=remunerazione del credito). Ovviamente per valutare il costo effettivo di tale corrispettivo, vanno incluse tutte quelle voci di costo indicate ed effettivamente corrisposte nell'operazione in relazione all'erogazione del credito (interessi, costi di istruzione, commissioni varie assicurazioni eventuali ecc. ecc.). Altra cosa è invece il verificarsi eventuale, e non fisiologico, di eventi quali ad esempio il mancato pagamento delle rate alla scadenza pattuita o la decisione della estinzione anticipata”.
Fare una sommatoria di tutte tali voci al fine di determinare il TEG (che attiene invece solo alla fase fisiologica) è tecnicamente errato, poiché si porrebbero a confronto voci distinte e maggiorazioni inconferenti.
Del resto, con riferimento alle contestazioni sollevate circa le condizioni economiche del contratto, deve osservarsi che l'art. 644 c.p. disciplina il reato di usura;
la legge 108/1996 integra la suddetta norma, prevedendo un meccanismo di determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art. 644, III co., c.p.; infine, l'art. 1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come definita ai sensi dell'art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96. Deve premettersi, in linea generale, che, ai fini della rilevazione del TEG, rilevano tutti gli oneri strettamente connessi al finanziamento. Le esclusioni più significative riguardano imposte e tasse (l'indicazione è fornita, al riguardo, dall'art. 644, 4 comma, c.p.), spese notarili e commissione per estinzione anticipata (Cass. n. 4597/23; Cass. n. 7352/2022; Cass. n.
23866/2022) o per risoluzione per inadempimento (Cass., sez. III, 21 febbraio 2023.). Sono, invece, incluse le spese di istruttoria (quelle inerenti all'analisi del reddito del soggetto che richiede il finanziamento e alla consistenza economica del bene offerto in garanzia, e così principalmente le spese di perizia), spese che normalmente vengono determinate in modo forfettario in una misura percentuale fissa rispetto al finanziamento erogato.
La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nell'affermare che gli interessi, siano essi corrispettivi o moratori, sono assoggettabili alla disciplina dell'usura che, come previsto dall'art. 644 c.p., riguarda gli interessi a qualunque titolo pattuiti: “la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso” (Cass. Sez.
Un. n.19597/2020). La Suprema Corte ha precisato, in ogni caso, che l'applicazione della disciplina antiusura anche relativamente agli interessi moratori non comporta la cumulabilità degli interessi corrispettivi ed interessi moratori, stante la diversa funzione assolta dai suddetti interessi. Gli interessi convenzionali di mora si calcolano, infatti, sulla rata scaduta e non sul capitale residuo, come quelli corrispettivi, e pertanto non possono essere sommati a questi ultimi perché riferiti ad una base di calcolo diversa. Invero, “nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando, al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/2019).
La distinzione delle citate tipologie di interessi -oltre che sul piano funzionale- sussiste anche sul piano della disciplina applicabile. Più precisamente, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della mora, ai sensi dell'art. 1224, primo comma, c.c., e vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva.
Nessun pregio assume neppure l'ulteriore eccezione di parte opponente in ordine all'indicazione in sede contrattuale di un ISC dell'8,12% in luogo di quello effettivamente applicato pari al 10,27%, da cui discenderebbe la nullità delle clausole sugli interessi, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117, co. 6, TUB.
Infatti, l'indicatore sintetico di costo non costituisce un elemento genetico ed essenziale del contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a rendere conoscibile il costo totale effettivo dell'operazione bancaria prima di accedervi. Per l'effetto, non rientra tra le condizioni economiche oggetto di specifica pattuizione nel contratto ai fini della sua validità e l'eventuale errata indicazione al più determina una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, rilevabili unicamente sul piano risarcitorio (Cass. n. 4597/2023).
3.2 Con riferimento, poi, al conto corrente n. 400610381 e, in particolare, alle eccezioni di parte opponente in ordine al superamento del tasso soglia ai sensi della L.108/96, il CTU ha anzitutto accertato che ai fini del calcolo dell'usura i tassi debitori pattuiti in un contratto di apertura di conto corrente rientrano nella categoria “apertura di credito in conto corrente” e che sicché il contratto oggetto di verifica è un contratto di apertura di conto corrente privo di qualsivoglia indicazione dell'importo dell'affidamento la classe di appartenenza è quella “fino a € 5.000,00”
(cfr. pag. 10 e 11 della CTU).
Nel caso di specie, il tasso degli interessi debitori pattuiti è pari al 14,00% e, dunque, inferiore al tasso soglia pari al 19,62%. Lo stesso dicasi per i tassi di mora pattuiti, pari al 16%, ove il tasso soglia è pari al 22,77%.
Ne discende che l'eccezione inerente all'usura originaria del contratto di conto corrente non è fondata e, per l'effetto, deve essere rigettata.
Un accertamento differente è stato eseguito con riferimento all'usurarietà delle c.m.s.. Infatti, come chiarito dal CTU, “per quanto riguarda i rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del TEG e della commissione di massimo scoperto (CMS) applicata, rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108”.
Nel caso in esame, la c.m.s. è pattuita nella misura del 1,100% e, nel trimestre di stipula del contratto (4° 2006), la CMS media è pari al 0,740%, sicché “si determina la seguente Soglia: CMS
Soglia = CMS Media *1,5 = 0,740% * 1,5 = 1,110%”. Ebbene, accerta il CTU, “dalla verifica dell'usura originaria, riferita alle condizioni economiche (tassi di interesse debitori, tassi di mora e c.m.s.), pattuite nel contratto di apertura di conto corrente del 27.10.2006, non si rileva il superamento dei limiti di legge” (cfr. per tutte, da pag. 12 della CTU).
Alla medesima conclusione giunge il CTU anche con riferimento ai trimestri successivi, così asserendo che il tasso soglia non risulta superato per l'intero periodo esaminato.
Va, quindi, condivisa la ricostruzione operata dal CTU, il quale ha accertato il mancato superamento del tasso soglia.
Per quanto attiene, infine, alla rideterminazione del saldo dare/avere, tale operazione deve essere effettuata, secondo quanto previsto dal quesito b), applicando “i tassi d'interesse nella misura concordata per iscritto dalle parti e le sue variazioni sfavorevoli anche in corso di rapporto, tenendo anche conto della eventuale sussistenza di aperture di credito e delle relative condizioni economiche eventualmente pattuite”.
Anzitutto, deve precisarsi che il conto corrente in menzione dalla sua apertura, risalente al
27.10.2006, sino a metà novembre 2009 ha sempre riportato un saldo attivo;
al contrario, a partire dal novembre del 2009, con la registrazione del primo affidamento per € 20.000,00, poi aumentato a
€ 40.000,00 e, successivamente, a 60.000,00, il saldo è sempre stato negativo. Si precisa altresì che agli atti è presente soltanto il contratto di affidamento di marzo 2011, relativo all'ultimo affidamento.
Ebbene, ai fini del ricalcolo, il CTU ha rilevato che il tasso nominale applicato nei periodi successivi alla stipula del contratto (ai fini della valutazione dello jus variandi) è stato conforme o via via inferiore a quello originariamente pattuito. Al contrario, con riferimento agli addebiti trimestrali vari, non avendo riscontrato alcuna pattuizione, il CTU ha ritenuto di “riproporre appositi conteggi, attraverso l'eliminazione di tali voci di addebito di spesa”.
Infatti, in difetto di esplicita pattuizione, come contestato sin dall'atto di citazione, il ricalcolo deve essere effettuato espungendo tutte le spese illegittimamente addebitate al correntista.
Per quanto concerne, invece, il tasso debitore applicato dal CTU nel periodo intercorrente tra la prima apertura di credito (15.11.2009) e l'ultima (15.3.2011), devono essere accolte le osservazioni effettuate dal CTP il quale ha precisato che “il CTU ha ritenuto di considerare Per_2 sempre l'originaria pattuizione del contratto di conto corrente del 27.10.2006, senza rilevare che il suddetto contratto di conto corrente prevede il tasso debitore del 14,00% solo per eccezionale transitorio scoperto di conto”. Al contrario, il conto corrente da novembre 2009 fino all'agosto del
2014 “è sempre e solo stato in rosso”.
Per l'effetto, considerando che l'indicazione dell'apertura di credito e l'importo dell'affidamento compare in tutti gli estratti conto per scalare fino alla conclusione del rapporto di conto corrente con l'estratto del 31.08.2014, il CTP sottolinea che “non è giuridicamente corretto considerare come se fossero la stessa cosa la pattuizione del tasso per eccezionale transitorio scoperto di conto corrente di cui agli artt. 1823 e ss cod.civ e la pattuizione del tasso per il rapporto di apertura di credito di cui agli artt. 1842 e ss Cod. civ. A maggior ragione se si considera che nel testo del contratto di conto corrente n. 29444/30 del 27.10.2006 non vi è alcuna norma in tema di apertura di credito, che pertanto non è stata pattuita dalla con Parte_1
l'allora (né dal punto di vista giuridico né da punto di vista delle condizioni CP_7 economiche”.
Considerando che in atti risulta depositato solo il contratto di fido del 16.03.2011 con la pattuizione del tasso del 10,25% fino a 60.000 euro e del tasso extra-fido del 12,05% e che agli atti risultano aperture di credito (con limite di affidamento di € 20.000,00 di € 40.000,00 e di €
60.000,00), ma non anche le relative condizioni eventualmente pattuite, il CTU “avrebbe dovuto (in applicazione del quesito b e dell'art. 1284 Cod. Civ.) ricostruire in rapporto al tasso legale per il periodo 16.11.2009 – 15.03.2011”.
Recependo i suddetti rilievi è stata disposta l'integrazione della CTU, sicché il perito ha confermato i conteggi per il periodo “fino a tutto il 15/11/2009”, procedendo ad una rideterminazione del saldo per il periodo a partire dal 15.11.2009, applicando i seguenti criteri: “• fino al 15/3/2011 tassi BOT, Minimo per saldo a debito del correntista, e Massimo per il saldo a credito del correntista;
• per il periodo successivo, a seguito dell'apertura di credito: veniva concordato un interesse entro il fido del 10,250%, ed oltre il fido del 12,050%”. Sono, dunque, stati considerati tali tassi o quelli inferiori se applicati “(ndr non sono stati considerati invece i tassi applicati in pejus, come già concluso nella precedente relazione, in quanto non risultanti da precisi accordi scritti)”.
In conseguenza di tali conteggi, il CTU ha elaborato un saldo a debito della società opponente, alla data del 6.8.2014, pari ad € 52.221,25.
Per quanto concerne, invece, l'ulteriore eccezione sollevata da e in ordine CP_1 CP_2 alla invalidità della fideiussione omnibus dagli stessi rilasciata, anche in relazione alle clausole 5 e 6 ivi contenute, invocando gli elementi fattuali della loro conformità allo schema ABI del 2003, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, deve rilevarsi quanto segue.
Preliminarmente, la Suprema Corte con la pronuncia n. 41994/2021, resa a Sezioni Unite, ha sì ammesso la sanzione della nullità del negozio fideiussorio “omnibus” (e non già, quindi, per quello specifico), da aggiungersi alla già prevista tutela risarcitoria per equivalente, ma, al contempo, ha precisato che trattasi di nullità parziale (in virtù del principio generale di conservazione del negozio giuridico), limitata cioè alle singole clausole contrattuali oggetto dell'intesa anticoncorrenziale (le cc.dd. clausola di reviviscenza, clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., la clausola di sopravvivenza) e, quindi, in contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Inoltre, l'istruttoria del predetto provvedimento ha interessato l'arco temporale compreso tra il
2002 ed il maggio 2005, da cui ne discende che il provvedimento n. 55/2005 vale come prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo oggetto di esame della
Banca d'Italia.
Al contrario, nel caso in esame la fideiussione omnibus è stata prestata nel 2011, quindi ben oltre il periodo oggetto di istruttoria.
In effetti, malgrado la riconosciuta natura di prova privilegiata dell'accertamento compiuto in sede amministrativa dalla Banca d'Italia, non si ritiene, comunque, sufficiente allegare e produrre il suddetto provvedimento n. 55/2005.
Invero, per le garanzie fideiussorie successive al (maggio) 2005 non è possibile ricorrere a tale provvedimento per provare l'applicazione uniforme delle clausole 2, 6 e 8 (cd. di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art. 1957 c.c.) dello schema ABI (nello stesso senso, Cass. n.
1170/2025 cit. per cui “la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: … iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito
l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;”).Ne deriva che la parte che solleva la nullità (parziale) del negozio fideiussorio è onerata dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito anticoncorrenziale dedotto in giudizio, onere che nel caso di specie non è stato assolto in palese violazione dell'art. 2697 c.c.
In relazione poi alla fideiussione specifica relativa al mutuo, va ulteriormente rilevato che l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del 2005 è costituito dalle condizioni generali del modello ABI per la fideiussione omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria che impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato ex art. 1938 c.c. Ciò significa che, qualora taluno sia obbligato rispetto ad una fideiussione in questi termini esposti e così qualificata potrà invocare la natura di prova privilegiata della decisione della
Banca d'Italia n. 55/2005 (cfr. Cass. n. 1170/2025 cit. per cui “la rilevazione officiosa della nullità richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè:
i) … ; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
”).
Tuttavia, quella in esame non è una fideiussione omnibus ma di una fideiussione specifica acclusa ad un unico rapporto di finanziamento e, quindi, non una fideiussione a garanzia di una serie indeterminata, con indicazione dell'esposizione massima garantita, di operazioni bancarie tra il debitore principale e l'istituto di credito (si noti peraltro che le clausole 2 e 8 dello schema ABI del 2003 non sono state inserite nell'atto di fideiussione che ci occupa).
In altri termini, non essendo qualificabile il rapporto di garanzia dedotto in giudizio nei termini di fideiussione omnibus, va rilevata l'impossibilità di riscontrare nel merito la sussistenza dei presupposti per pervenire ad una eventuale censura di invalidità delle clausole dedotte nei termini indicati dai fideiussori. Difatti, gli opponenti non hanno né allegato, né tantomeno provato la sussistenza di fatti tali da far ritenere l'esistenza di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, rispetto alle fideiussioni specifiche, del disposto di cui all'art. 2, legge n.
287/1990.
In relazione, poi, all'estinzione delle obbligazioni fideiussore in atti per decadenza del creditore ai sensi dell'art. 1957 c.c. ed ai sensi dell'art. 5 del medesimo contratto fideiussorio omnibus, deve essere precisato quanto di seguito. In tema di fideiussione, “la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (Cassazione civile sez. III, 13/01/2025, n.835).
Trasponendo il suddetto principio al caso di specie, avendo le parti previsto in sede di contratto di fideiussione la clausola “a semplice richiesta”, la messa in mora di giugno 2014, poi estesa nel luglio dello stesso anno anche ai fideiussori, è da ritenersi idonea a interrompere il termine decadenziale di cui al 1957 c.c (v. doc. 13, 14 e 15 del fascicolo monitorio).
Deve, dunque, concludersi con il rigetto dell'eccezione di estinzione delle fideiussioni presenti agli atti, rimanendo e obbligati con riferimento alle debitorie in questa CP_1 CP_2 sede accertate.
4. Alla luce di quanto esposto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e condannati gli opponenti a pagare le suddette somme.
Il pagamento va disposto in favore dell' e non della cessionaria Controparte_3 intervenuta, poiché, in assenza di diverse determinazioni della cedente, il rapporto processuale prosegue ex art. 111 c.p.c. tra le parti originarie (cfr. Cass. 22424/2009; Cass. 6418/1986), ferma l'efficacia della presente sentenza, in relazione al credito ceduto, anche rispetto al cessionario (cfr. art. 2909 c.c.).
Ne deriva che, in questa sede, è irrilevante l'eccezione di difetto di titolarità del credito della cessionaria Controparte_4
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 52.000,0 e fino a € 260.000,00. (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM
147/2022, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).
Nel rapporto processuale tra gli opponenti e la le spese di lite Controparte_4 vanno compensate, in ragione del principio di causalità, non avendo i primi determinato l'intervento in giudizio della seconda. In considerazione dell'esito della CTU, le relative spese vanno poste per metà a carico dell' e per metà a carico degli opponenti. CP_3
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione della , nonché di Controparte_8
e e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. Controparte_1 Controparte_2
4813/17 (r.g. 14432/2017);
2) condanna , e , nei Controparte_8 Controparte_1 Controparte_2 limiti delle fideiussioni prestate nei confronti della , in solido tra Controparte_8 loro, al pagamento di € 52.221,25, oltre interessi convenzionali di mora dal 6.8.2014, quale saldo a debito del conto corrente n. 400610381 (già n. 29444/30) a favore della Controparte_3
3) condanna , e , nei Controparte_8 Controparte_1 Controparte_2 limiti delle fideiussioni prestate nei confronti della , in solido tra Controparte_8 loro, al pagamento di € 54.817,17, oltre interessi convenzionali di mora, in relazione al mutuo chirografario n. 3904523 del 16.09.2011, a favore della Controparte_3
4) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell' che liquida in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come Controparte_3 per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
5) compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra gli opponenti e la
[...]
Controparte_4
6) pone le spese di CTU per metà a carico dell' e per metà a carico degli CP_3 opponenti.
Così deciso in Bari, il 2.10.2025.
IL GIUDICE
dott. Michele De Palma