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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/05/2024, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'udienza del 10/05/2024, nella controversia iscritta al n. 579/2018 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in c.da Urgeri n. 18, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina Via XXIV Maggio n. 96, presso lo CodiceFiscale_1
studio dell'Avv. Angela Paladina, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv.
Walter Auditore, come da procura in atti;
,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente - ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Udite le conclusioni delle parti, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 21/07/2021, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa le spese di lite;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente con il ricorso introduttivo esponeva:
- Che il sig. ha percepito la indennità malattia e maternità n. 776178, n.806665, 806666, n. Pt_1
823325, 823326, rispettivamente dal 02.01.2007 al 19.03.2007, dal 11.01.2008 al 27.02.2008, dal
06.03.2008 al 24.04.2008, dal 30.01.2009 al 21.03.2009, dal 17.04.2009 al 23.05.2009.
- Che con quattro missive del 24.11.2016 l' ha richiesto la restituzione di somme CP_1
Orga indebitamente percepite per un totale di € 4.292,51 di cui € 311,27 relativi all' n. 776178, € Orga Orga 1.143,86 relativi all' n. 806665, € 1.157,10 relativi all' n. 806666, € 1.260,21 relativi all'IMM 823325 ed € 420.07 relativi all' . 823326; Org_1
- Che, più precisamente, è stata richiesta la restituzione delle superiori somme sulla scorta della seguente motivazione: “Sono state corrisposte indennità di malattia specifica non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”;
- Che è stato presentato ricorso amministrativo in data 19.01.2017; CP_ Eccepiva, per le motivazione esposte in ricorso, l'illegittimità della richiesta dell' e, concludeva per l'accoglimento del ricorso;
CP_ L' si costituiva, eccependo, preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito contestava le pretese avverse, stante anche la mancanza del rapporto lavorativo, a seguito di cancellazione dagli elenchi, e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_ Nel corso del giudizio, non veniva scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall' e veniva ammessa la prova testimoniale, che veniva espletata all'udienza del 16/09/2022.
Dopo qualche rinvio, all'odierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Va, osservato che, per giurisprudenza costante, l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli costituisce un atto certificativo necessario, anche se non sufficiente, a dar prova del rapporto di lavoro agricolo.
In tal senso, è sufficiente citare, tra le altre, citare Cass. civ., sez. Lavoro, 02-12-2003, n. 18400,
“Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, sul piano
processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che tale iscrizione, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non ha (al pari dei suddetti verbali) valore di prova legale, nè è assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio;
ne consegue che il giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.“ Di tenore analogo Cass. civ., sez. Lavoro, 05-06-2003, n. 9004, secondo cui “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali , al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento , che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al
R.D. 24 settembre 1940 n.1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 D.L.LGT. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi
o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato ), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando
l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione).”
Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente.
Detta eccezione è infondata e va rigettata.
Per costante principio giurisprudenziale, il termine prescrizione delle somme indebitamente CP_ accreditate dall' per indennità di malattia-maternità, è di dieci anni a decorrere dalla data di versamento. CP_ Pertanto, tenuto conto che la richiesta dell' è del 24/11/2016, non si è maturato l'invocato termine prescrizionale. CP_ Va ancora, preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall' per non avere parte ricorrente, a seguito della disposta cancellazione dagli elenchi, proposto ricorso amministrativo.
Detta eccezione è fondata e va accolta per quanto di seguito specificato.
Parte ricorrente, è stato cancellato dagli elenchi dei braccianti agricoli, per gli anni necessari ad
CP_ ottenere la prestazione, cui l' chiede la restituzione, con lettera racc. a.r. ricevuta in data
02/11/2009.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU
(oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale CP_1
preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Ora risulta dagli atti, e, peraltro nemmeno contestato, che parte ricorrente non ha mai proposto ricorso amministrativo avverso la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni CP_ necessari ad ottenere la prestazione cui l' chiede la restituzione. CP_ Va dunque accolta l'eccezione sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c..
Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
Pertanto la prova testimoniale espletata nel presente giudizio, a fronte dell'accoglimento dell'eccezione di decadenza dall'azione, tendente a provare il rapporto lavorativo, è ininfluente ai fini della decisione.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito resta assorbita.
Pertanto, e per le superiori motivazioni, ne consegue il rigetto del ricorso.
Visto la dichiarazione in atti, le spese del giudizio vanno compensate.
Così deciso in Patti, 10/05/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'udienza del 10/05/2024, nella controversia iscritta al n. 579/2018 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in c.da Urgeri n. 18, C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina Via XXIV Maggio n. 96, presso lo CodiceFiscale_1
studio dell'Avv. Angela Paladina, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv.
Walter Auditore, come da procura in atti;
,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente - ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Udite le conclusioni delle parti, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso del 21/07/2021, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa le spese di lite;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente con il ricorso introduttivo esponeva:
- Che il sig. ha percepito la indennità malattia e maternità n. 776178, n.806665, 806666, n. Pt_1
823325, 823326, rispettivamente dal 02.01.2007 al 19.03.2007, dal 11.01.2008 al 27.02.2008, dal
06.03.2008 al 24.04.2008, dal 30.01.2009 al 21.03.2009, dal 17.04.2009 al 23.05.2009.
- Che con quattro missive del 24.11.2016 l' ha richiesto la restituzione di somme CP_1
Orga indebitamente percepite per un totale di € 4.292,51 di cui € 311,27 relativi all' n. 776178, € Orga Orga 1.143,86 relativi all' n. 806665, € 1.157,10 relativi all' n. 806666, € 1.260,21 relativi all'IMM 823325 ed € 420.07 relativi all' . 823326; Org_1
- Che, più precisamente, è stata richiesta la restituzione delle superiori somme sulla scorta della seguente motivazione: “Sono state corrisposte indennità di malattia specifica non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli”;
- Che è stato presentato ricorso amministrativo in data 19.01.2017; CP_ Eccepiva, per le motivazione esposte in ricorso, l'illegittimità della richiesta dell' e, concludeva per l'accoglimento del ricorso;
CP_ L' si costituiva, eccependo, preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito contestava le pretese avverse, stante anche la mancanza del rapporto lavorativo, a seguito di cancellazione dagli elenchi, e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_ Nel corso del giudizio, non veniva scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall' e veniva ammessa la prova testimoniale, che veniva espletata all'udienza del 16/09/2022.
Dopo qualche rinvio, all'odierna udienza la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Va, osservato che, per giurisprudenza costante, l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli costituisce un atto certificativo necessario, anche se non sufficiente, a dar prova del rapporto di lavoro agricolo.
In tal senso, è sufficiente citare, tra le altre, citare Cass. civ., sez. Lavoro, 02-12-2003, n. 18400,
“Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, sul piano
processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che tale iscrizione, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non ha (al pari dei suddetti verbali) valore di prova legale, nè è assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio;
ne consegue che il giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.“ Di tenore analogo Cass. civ., sez. Lavoro, 05-06-2003, n. 9004, secondo cui “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali , al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento , che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al
R.D. 24 settembre 1940 n.1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 D.L.LGT. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi
o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato ), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando
l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione).”
Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente.
Detta eccezione è infondata e va rigettata.
Per costante principio giurisprudenziale, il termine prescrizione delle somme indebitamente CP_ accreditate dall' per indennità di malattia-maternità, è di dieci anni a decorrere dalla data di versamento. CP_ Pertanto, tenuto conto che la richiesta dell' è del 24/11/2016, non si è maturato l'invocato termine prescrizionale. CP_ Va ancora, preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall' per non avere parte ricorrente, a seguito della disposta cancellazione dagli elenchi, proposto ricorso amministrativo.
Detta eccezione è fondata e va accolta per quanto di seguito specificato.
Parte ricorrente, è stato cancellato dagli elenchi dei braccianti agricoli, per gli anni necessari ad
CP_ ottenere la prestazione, cui l' chiede la restituzione, con lettera racc. a.r. ricevuta in data
02/11/2009.
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello
SCAU
(oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale CP_1
preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Ora risulta dagli atti, e, peraltro nemmeno contestato, che parte ricorrente non ha mai proposto ricorso amministrativo avverso la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per gli anni CP_ necessari ad ottenere la prestazione cui l' chiede la restituzione. CP_ Va dunque accolta l'eccezione sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c..
Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L. 83/1970.
Pertanto la prova testimoniale espletata nel presente giudizio, a fronte dell'accoglimento dell'eccezione di decadenza dall'azione, tendente a provare il rapporto lavorativo, è ininfluente ai fini della decisione.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito resta assorbita.
Pertanto, e per le superiori motivazioni, ne consegue il rigetto del ricorso.
Visto la dichiarazione in atti, le spese del giudizio vanno compensate.
Così deciso in Patti, 10/05/2024
Il Giudice on.
Antonino Casdia