Versione
27 gennaio 1983
27 gennaio 1983
Art. 1.
Gli alloggi acquistati dallo Stato nel territorio del comune di Firenze, in applicazione della normativa a favore dei territori colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966, sono ceduti in proprieta', su richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale assegnazione, anche provvisoria, con atto deliberativo della amministrazione comunale di Firenze.
E' condizione per la cessione che il richiedente abbia nell'alloggio oggetto di assegnazione la propria effettiva e stabile dimora alla data di entrata in vigore della presente legge e che nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti proprietario, nel comune di Firenze o nei comuni contermini, di altro immobile idoneo alle esigenze abitative del nucleo stesso.
All'assegnatario e' equiparato, agli effetti della presente legge, chi sia ad esso subentrato nella disponibilita' dell'alloggio, per successione, per separazione legale o scioglimento del matrimonio.
Gli alloggi acquistati dallo Stato nel territorio del comune di Firenze, in applicazione della normativa a favore dei territori colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1966, sono ceduti in proprieta', su richiesta degli interessati, a coloro che ne abbiano avuto la formale assegnazione, anche provvisoria, con atto deliberativo della amministrazione comunale di Firenze.
E' condizione per la cessione che il richiedente abbia nell'alloggio oggetto di assegnazione la propria effettiva e stabile dimora alla data di entrata in vigore della presente legge e che nessuno dei componenti il nucleo familiare risulti proprietario, nel comune di Firenze o nei comuni contermini, di altro immobile idoneo alle esigenze abitative del nucleo stesso.
All'assegnatario e' equiparato, agli effetti della presente legge, chi sia ad esso subentrato nella disponibilita' dell'alloggio, per successione, per separazione legale o scioglimento del matrimonio.
Giurisprudenza • 1
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- obbligo di indennizzo a carico del fondo di garanzia·
- insussistenza·
- mancata identificazione ascrivibile a carenza di ordinaria diligenza del danneggiato·
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- difetto di conformità del diritto interno a quello comunitario·
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