Art. 408. Forma e notificazione dell'ordine di requisizione 1. L'ordine di requisizione e' staccato da apposito registro, diviso in tre parti. La prima e' conservata dall'autorita' che esegue la requisizione; la seconda e' consegnata, per notificazione, alla persona cui l'ordine e' diretto o, in sua assenza, ai suoi familiari o alle persone addette al suo servizio. In caso di mancanza o di assenza di questi, la notificazione si considera eseguita con la consegna della seconda parte suindicata all'ufficio di segreteria del comune. La terza parte, sottoscritta dalla persona che riceve l'ordine e' anch'essa conservata dall'autorita' che esegue requisizione.
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9 ottobre 2010
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