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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 46112/2000 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. MASSIMO BILLI (cf ); C.F._2 cf ), Parte_2 C.F._3 con gli avv. ANDREA PARDUCCI (cf ) e C.F._4
CHIARA BARSOCCHINI (cf ) C.F._5
ATTRICI cf , Parte_3 C.F._6 Parte_4
(cf , cf ), C.F._7 Parte_5 C.F._8 in qualità di eredi di SO tutti con l'avv. GERARDO MARLIANI (cf ) C.F._9
CONVENUTI
Controparte_1 CP_2
, Controparte_3 con l'avv. GERARDO MARLIANI (cf ) C.F._9
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
Decisa a Pistoia in data 10.1.2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. dep. 11.3.2024 Parte_1 per l'udienza cd. figurata di pc
“Piaccia al Tribunale di Pistoia, dichiarata inammissibile o comunque rigettata la domanda di scioglimento della comunione ordinaria avanzata dalla chiamata
- società Controparte_4 semplice in quanto tardivamente proposta e in ogni caso non accettata né condivisa da parte attrice, così provvedere: - accertata l'esatta consistenza del patrimonio ereditario relitto al momento del decesso del sig. , sciogliere la comunione ereditaria esistente, Persona_2 comprendendovi anche i beni immobili i cui diritti ereditari sono stati successivamente ceduti dalla con i contratti indicati nella CTU Controparte_5
Per_3
- determinare e formare la quota di eredità spettante a con Parte_1 eventuali conguagli in denaro, assegnando alla stessa mediante estrazione a sorte i beni immobili allo stato divisibili in proporzione ai di lei diritti ereditari, secondo le modalità di assegnazione sopra richieste o comunque ritenute di giustizia;
- rigettare ogni ulteriore domanda delle parti convenute.
Con il favore delle spese di lite e di onorari o, in subordine, con compensazione delle stesse”.
Attrice come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. dep. 13.3.2024 Parte_2 per l'udienza cd. figurata di pc
“Piaccia al Tribunale adito:
1) Sentir descrivere, accertare e valutare l'esatta consistenza del patrimonio relitto del sig. , per quanto riguarda i beni immobili, i mobili, le Persona_2 scorte, i macchinari, i crediti, i depositi bancari e titoli, i denari, gli eventuali debiti, e comunque tutto quanto oggetto della successione ereditaria dello stesso;
2) Sentir descrivere, accertare e valutare l'esatta consistenza di tutti i frutti del patrimonio ereditario suddetto, dal momento del decesso del sig. Persona_2 in poi, ivi compresi i canoni di locazione, interessi maturati, i proventi delle vendite e tutto quanto comunque inerente la gestione ereditaria;
3) Previo rendiconto della gestione patrimoniale da parte delle sigg. CP_5
e , sentir descrivere, accertare e valutare l'esatta
[...] SO consistenza degli eventuali danni derivati al patrimonio stesso ed alle richiedenti, in conseguenza della gestione suddetta, anche per quanto concerne le omesse semine, le omesse richieste di contributi e l'utilizzo dei veicoli e mezzi agricoli, meglio descritti nella premessa dell'atto di citazione;
4) Sciogliere la comunione ereditaria de qua e conseguentemente determinare e formare le quote spettanti a ciascun erede, con eventuali conguagli anche in denaro ed assegnare alle richiedenti le due quote spettanti proporzionalmente ai loro diritti ereditari;
5) Condannare le convenute al risarcimento del danno dalle stesse provocato con l'impossessamento del patrimonio ereditario relitto e con la esclusiva ed unilaterale gestione dello stesso, nonché con il pervicace rifiuto di consentire alla divisione stragiudiziale, da quantificarsi anche in via equitativa.
6) Condannare in via equitativa, per le causali di cui in atti, i sigg. Parte_4
e , nella loro qualità di eredi di , Parte_5 Parte_3 SO nonché la società Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art 96 c.1
[...]
e/o 3 c.p.c., al risarcimento dei danni patiti dall'attrice.
Con vittoria di spese e di onorari”.
Convenuti: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. dep. 13.3.2024 per l'udienza cd. figurata di pc
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, dichiarare lo scioglimento della comunione inter partes, provvedendo alla formazione ed alla successiva assegnazione dei lotti tra i condividenti in modo tale che:
- Si tenga conto del fatto che il Tribunale di Pistoia, Sezione distaccata di Pescia, con sentenza del 18/03/2011, resa decidendo il giudizio civile n. 298/05 R.G.,
e coperta da giudicato, ha rigettato la domanda di retratto proposta ex art. 732
c.c. da e nei confronti di e Parte_2 Parte_1 SO [...]
, con ciò accertando incontrovertibilmente che tutti i beni Controparte_4 immobili (“pro quota”) di cui all'atto pubblico del 12/01/2000 rogato dal Notaio
, coadiutore del Notaio di Montecatini Terme, Persona_4 Persona_5
Repertorio n. 28.388, Raccolta n. 13.738 e tutti i beni mobili e mobili registrati
(“pro quota”) di cui all'elenco denominato allegato “A” a scrittura privata del
12/01/2000 autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Persona_4
Repertorio n. 28.389, Raccolta n. 13.739, ed appunto tutti “impegnati” nel suddetto giudizio civile n. 298/05 R.G., sono già, del tutto legittimamente usciti dal patrimonio da dividere. Il tutto nell'osservanza del c.d. principio di omogeneità di cui agli artt. 718 e 727 c.c., avendo la SI.ra , SO dante causa degli attuali concludenti, manifestato all'udienza del 06/02/2009 volontà contraria all'assegnazione alla medesima dell'intero cespite 17 (ex cespite 3), trattandosi di terreni agricoli e fabbricati per Euro 8.104.265,00, cioè di un cespite senz'altro divisibile in natura o da vendersi all'incanto ai sensi dell'art. 720 c.c.; - Si tenga, altresì, conto che i cespiti che costituiscono il Lotto 3 nella proposta divisionale formulata dal C.T.U. Geom. nella sua relazione Persona_6 depositata in data 25/09/2023, ovvero il centro aziendale con terreni agricoli
“ex ed un fabbricato composto da due appartamenti con accessori e Per_1 corte di pertinenza, il tutto posto in Comune di Chiesina Uzzanese, Via I°
Maggio, sono stati oggetto di alienazione dei diritti di 3/9 di nuda proprietà dalla SI.ra alla SI.ra , dopo la morte del SI. Controparte_5 SO
, con atto ai rogiti del notaio del 27/09/2000, Persona_2 Persona_5 repertorio n. 30190, raccolta n. 15004, registrato a Pescia il 17.10.2000 al n.
1757, ed ivi trascritto in data 11.10.2000, registro generale n. 4803 e particolare n. 2968, e che in virtù di tale atto è opportuno e ragionevole che i cespiti inseriti dal C.T.U. nel Lotto n. 3, costituiti dai suddetti beni, che, quindi, in caso di mancato accordo fra le parti saranno attribuiti mediante sorteggio, siano invece inclusi nel Lotto n. 1 denominato “Paniere da attribuire CP_5 agli eredi della stessa in modo collettivo ed indefinito secondo le indicazioni dell'Ecc.mo Tribunale adito, in luogo di altri beni ivi attualmente compresi e posti nel medesimo Comune, aventi valore paritetico, ovvero il cespite numero 6 del valore di Euro 254.100,00 e parte del cespite 7, ovvero le altre unità immobiliari
e rimesse ubicate Via dei Garofani del valore di Euro 83.055,00, in quanto
l'assegnazione al lotto facente capo alla venditrice SI.ra di Controparte_5 tali cespiti, i cui diritti immobiliari per la quota di 3/9 sono stati alienati dalla
SI.ra alla SI.ra (cui sono succeduti i SIg.ri Controparte_5 SO
, e ) con il suddetto atto rogato dal Notaio Parte_3 Pt_4 Per_2 in data 27/09/2000, rappresenta la soluzione maggiormente Persona_5 idonea ad evitare che siano posti oneri economici aggiuntivi a carico degli altri coeredi che dovessero risultare assegnatari di tali diritti immobiliari, con conseguente rischio di insorgenza di ulteriori controversie, mentre ove i SIg.ri non fossero assegnatari del citato Lotto 3, vanterebbero un credito di Pt_3
Euro 129.283,50 (ovvero 1/3 del valore totale dei due cespiti visto che nel frattempo è deceduta anche ) al netto dei conguagli contenuti Controparte_5 nel prospetto finale del C.T.U.; ove, diversamente, i SIg.ri fossero Pt_3 assegnatari del citato Lotto 3 vanterebbero un credito verso le sorella di Per_1
Euro 64.641,75 ciascuna (ovvero 1/6 ciascuna del valore totale dei due cespiti) al netto dei conguagli contenuti nel prospetto finale del C.T.U.
Voglia, altresì, rigettare ogni ulteriore domanda proposta dalle SIg.re Pt_2
, e (e per essa dai suoi eredi); con ogni
[...] Parte_1 Controparte_5 consequenziale pronuncia di legge e/o di ragione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari professionali di causa e del procedimento di mediazione, oltre 15% rimborso forfettario, I.V.A. 22% e C.A.P. 4% come per legge”.
Parte terza chiamata in causa: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. dep.
13.3.2024 per l'udienza cd. figurata di pc “Nel merito: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, sciogliere la comunione ordinaria originatasi fra la società
[...]
e gli Controparte_7 eredi di , tenendo conto che il Tribunale di Pistoia, Sezione Persona_2 distaccata di Pescia, con sentenza del 18/03/2011, resa decidendo il giudizio civile n. 298/05 R.G., e coperta da giudicato, ha rigettato la domanda di retratto proposta ex art. 732 c.c. da e nei confronti di Parte_2 Parte_1 Per_1
e , con ciò accertando incontrovertibilmente
[...] Controparte_4 che tutti i beni immobili (“pro quota”) di cui all'atto pubblico del 12/01/2000 rogato dal Notaio coadiutore del Notaio di Persona_4 Persona_5
Montecatini Terme, Repertorio n. 28.388, Raccolta n. 13.738 e tutti i beni mobili
e mobili registrati (“pro quota”) di cui all'elenco denominato allegato “A” a scrittura privata del 12/01/2000 autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio
, Repertorio n. 28.389, Raccolta n. 13.739, ed appunto tutti Persona_4
“impegnati” nel suddetto giudizio civile n. 298/05 R.G., sono già, del tutto legittimamente usciti dal patrimonio da dividere;
con ogni consequenziale pronuncia di legge e/o di ragione. In via istruttoria e per l'ipotesi di gravame: si reitera l'eccezione di violazione del contraddittorio e di conseguente nullità delle operazioni peritali svolte dal C.T.U. successivamente alla date del 27/07/2023
e, conseguentemente, della relazione definitiva depositata dal C.T.U., sollevata con le note autorizzate depositate per l'udienza del 24/10/2023 e per i motivi ivi esposti e, pertanto, si chiede che l'intestato Tribunale Voglia modificare in parte de qua l'ordinanza di rigetto dell'eccezione emessa in data 02/11/2023 e disporre la rinnovazione parziale delle operazioni peritali in quanto non svolte nel pieno rispetto del contraddittorio dal 27/07/2023 in poi, con conseguente rinnovazione parziale della C.T.U., adottando i provvedimenti previsti dall'art.
196 c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia di legge e/o di ragione. Con vittoria di spese, competenze ed onorati professionali di causa e del procedimento di mediazione, oltre 15% rimborso forfettario, I.V.A. 22% e C.A.P.
4% come per legge.” Fatto e diritto
I. e sulla premessa di aver ereditato, insieme alla sorella Pt_1 Parte_2
e alla madre dal proprio padre SO Controparte_5 Persona_2 deceduto in data 22.7.1997 beni immobili siti nel Comune di Chiesina
Uzzzanese, di Ponte Buggianese, di Montopoli Valdarno, di e di Parte_6
Cascina, beni mobili quali attrezzature agricole e beni esistenti nei magazzini, denaro e titoli, nonché crediti verso terzi e altri cespiti, hanno agito in giudizio chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni caduti in successione, previo accertamento dell'esatta consistenza di tutti i frutti del patrimonio ereditario dal momento del decesso del de cuius in poi, nonché previo rendiconto della gestione patrimoniale ad opera delle convenute, con condanna delle stesse al risarcimento del danno provocato dall'impossessamento del patrimonio ereditario.
Si sono costituite in giudizio, a mezzo un'unica comparsa e con i medesimi difensori, le parti convenute, senza opporsi alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e chiedendo di assegnare alle quattro partecipanti all'eredità porzioni in natura dei vari beni in comunione, corrispondenti alle quote ideali a ciascuno spettanti, previo accertamento dell'esatta consistenza dei beni stessi, aggiunti i frutti e detratte le spese di gestione e conservazione del patrimonio.
La causa è stata inizialmente istruita tramite c.t.u. volta ad accertare il patrimonio immobiliare e mobiliare appartenuto al de cuius.
Con ordinanza 2.11.2006 il Giudice da un lato ha accolto l'istanza di integrazione del contradditorio nei riguardi della
[...]
che con atto del notaio raccolta Controparte_8 Per_4
28388 del 12.1.2000, antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio di divisione, aveva acquistato quote della proprietà di alcuni beni caduti in comunione ereditaria e precisamente di vari appezzamenti di terreni siti in
Montopoli Val d'Arno loc. Casteldelbosco;
dall'altro lato ha disposto sia la rinnovazione della c.t.u. con nomina del nuovo consulente d'ufficio nel geom.
in quanto la precedente indagine peritale appariva gravemente Persona_6 lacunosa e superficiale, sia lo svolgimento di c.t.u. contabile con nomina del dott. Persona_7
Si rappresenta, per inciso, che in pendenza del giudizio divisionale e Pt_2 hanno promosso un ulteriore giudizio, rubricato al R.G. n. Parte_1
298/2005, nei confronti di e SO Controparte_9
[...] [...]
, chiedendo di dichiarare privi di efficacia nei propri
[...] confronti il contratto di compravendita del 12.1.2000 Rep. 28388 e l'atto di cessione dei beni mobili sempre del 12.1.2000 Rep. 28389, con condanna della società convenuta alla restituzione delle rispettive quote ereditarie per complessivi 5/18 alla stessa vendute e di tutti i relativi diritti ceduti sopra i beni mobili ed immobili, con diritto di riscattare le quote ereditarie stante l'avvenuta violazione dell'art. 732 c.c..
Il contenzioso de quo è stato definito con sentenza del 18.3.2011, con cui è stata respinta la domanda ex art 731 c.c. sulla motivazione per cui “in assenza di qualsiasi altro elemento valutabile a contrario, e in presenza del chiaro scritto contrattuale, non sia stata affatto ceduta una parte della quota ereditaria, ma una quota di comproprietà su determinati beni, con la conseguenza che il terzo,
non potrà in alcun modo Controparte_10 subentrare nei diritti ereditari delle sue danti causa. Si rileva ad abundantiam che l'asse ereditario consta di rilevanti beni nel loro complesso e che anche la quota compravenduta rappresenta una minima parte del compendio oggetto di divisione in altro procedimento pendente dinanzi a questo Giudice”.
Nel frattempo, nel contenzioso oggi in decisione si è costituita in giudizio la chiedendo lo scioglimento Controparte_8 della comunione ordinaria formatasi per effetto degli atti di compravendita di beni immobili compiuti da ed la causa è SO Controparte_5 stata poi sospesa in attesa della definizione del giudizio R.G. n. 298/2005 cit. quindi, stante il passaggio in giudicato della sentenza ivi pronunciata, all'udienza del 27.1.2012 il Giudice ha dato atto che in ordine alle cifre risultanti sui conti correnti non vi era niente da distribuire, quindi ha conferito un nuovo incarico al c.t.u. geom. volto a delineare un'ipotesi Per_3 di scioglimento della comunione ordinaria - eredità Controparte_4 Per_1
Si sono susseguiti svariati rinvii per trattative, ivi compresa una sospensione del processo ai sensi dell'art. 296 c.p.c. finché con ordinanza 30.3.2017 il g.o.p., in supplenza temporanea del magistrato titolare, ha disposto l'invio delle parti in mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Fallito anche tale tentativo, essendo intervenuto il decesso di è SO stata dichiarata l'interruzione del processo, poi riassunto dalle attrici e con costituzione in giudizio di , e quali eredi di Parte_3 Pt_4 Parte_5
i quali hanno insistito nelle domande, eccezioni, allegazioni SO della propria dante causa. Disposto su istanza delle parti un nuovo invio per tentativo di conciliazione
(cfr. verbale udienza 9.10.2018) e risultato inutile anch'esso, alla nuova udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2019 il legale della convenuta ha dato atto dell'intervenuto decesso di costei, con CP_5 conseguente nuova interruzione del giudizio e sua riassunzione a opera di si sono quindi costituite nel giudizio riassunto tutte le altre parti Parte_1
( eredi ) mentre nessuno si è Parte_2 SO Controparte_4 costituito per conto della defunta Controparte_5
All'udienza del 21.5.2020, accogliendo la richiesta delle parti, il giudice ha disposto l'affidamento di un nuovo incarico peritale al fine di aggiornare i valori di cui alla precedente stima immobiliare, ormai piuttosto risalente negli anni, con attualizzazione del compendio dividendo nonché delle varie quote e conguagli, provvedendo ad affidare l'incarico al geom. in quanto Persona_6 già a conoscenza dei beni stimandi.
Con istanza del 3.7.2021 il c.t.u. ha chiesto, a fronte di opinioni discordanti delle parti, se il presente giudizio abbia ad oggetto “oltre lo scioglimento della comunione ereditaria nascente dalla successione di anche quello Persona_2 della comunione ordinaria originatasi fra la Controparte_11
e gli eredi di , stabilire se nel
[...] Persona_2 presente giudizio debbano essere inclusi anche i beni immobili appartenenti alla
, stabilire se in sede di formazione Controparte_12 dei lotti i diritti già spettanti alla ORa debbano essere SO attribuiti agli eredi in modo congiunto (e perciò con formazione di un unico lotto) ovvero disgiunto, determinare l'entità dei deprezzamenti intercorsi tra l'anno
2008 e l'attualità, conseguenti alla crisi del mercato immobiliare ed allo stato attuale degli immobili”, talché con ordinanza 10.9.2021 il giudice ha chiarito - con provvedimento che in questa sede si intende integralmente confermato - che “1) oggetto del presente giudizio è lo scioglimento della comunione ereditaria nascente dalla successione di lo scioglimento della comunione Persona_2 ordinaria originatasi tra le società Controparte_4
, società semplice e gli eredi di potrà essere
[...] Persona_2 considerato solo, in ottica transattiva, qualora tutte le parti vi consentano;
2) le quote ereditarie cadute nella successione della ORa Controparte_5 dovranno essere attribuite agli eredi della stessa in modo collettivo ed indefinito;
3) l'aggiornamento dei valori e la formazione delle quote non deve comprendere gli immobili appartenenti alla . Controparte_12 Espletata la c.t.u. ed esperiti vanamente i vari tentativi di conciliazione tra le parti (anche in sede di c.t.u.), è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con trattenimento della causa in decisione e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In fase decisionale, preso atto della rinuncia formulata nella propria comparsa conclusionale dall'attrice alla domanda di divisione mobiliare e Parte_1 alle domande di rendiconto e risarcitoria e considerato che con riguardo alla massa mobiliare - per la quale invece l'attrice insisteva nelle Parte_2 proprie domande, divisionali e risarcitoria - l'unica c.t.u. svolta per la stima del valore dei beni mobili ereditari risale al 2006, pertanto con valori senz'altro anacronistici e ampiamente superati non foss'altro per la ordinaria usura dei beni in questione (per lo più, mezzi agricoli), il giudice ha disposto la rimessione della causa sul ruolo onde vagliare ipotesi conciliative fra la parte attrice e i convenuti: all'udienza del 12.12.2024 è stato quindi Parte_2 trovato un accordo e redatto verbale di conciliazione parziale a tacitazione della domanda di divisione mobiliare e della domanda risarcitoria.
Ne è seguito nuovo trattenimento della causa in decisione, con espressa rinuncia di tutte le parti all'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. avendo esse già in precedenza depositato i rispettivi scritti conclusivi.
******
II. A dispetto del lungo e complesso iter processuale, la decisione della vertenza per quanto possibile in questa sede – ossia, tramite la presente pronuncia – si presenta piuttosto lineare, anche in considerazione dell'avvenuta rinuncia/conciliazione parziale in ordine alle domande di divisione della massa ereditaria mobiliare e risarcitoria, talché l'unico motivo di contesa rimasto è quello afferente la divisione dei beni immobili.
A questo proposito, previa piena conferma in via istruttoria dell'ordinanza
2.11.2023 per tutte le ragioni ivi espresse e alle quali integralmente si rinvia (a fondamento dell'inammissibilità dell'istanza di rinnovazione della c.t.u., almeno parziale, avanzata dalla ), occorre considerare che: Controparte_4
- dopo la morte di il patrimonio relitto di costui doveva essere Persona_2 diviso secondo le quote di 1/3 alla coniuge e 2/9 a ciascuna Controparte_5 delle tre figlie, e Parte_2 Parte_1 SO
- in corso di causa è deceduta dapprima in luogo della quale si SO sono costituiti in giudizio quali eredi il coniuge ( e i figli Parte_3 ( e a cui spetta quindi la suddetta quota di 2/9; Parte_5 Parte_4
- dipoi, è deceduta la cui eredità ad oggi risulta essere stata Controparte_5 espressamente accettata unicamente dalla figlia pertanto, si Parte_2 ritiene corretto al momento e ai fini della presente divisione considerare la quota di come a sé stante (non essendo certa né nell'an né Controparte_5 nel quando l'accettazione a opera degli altri chiamati all'eredità), secondo quanto infatti operato dal c.t.u. che ha individuato fra le varie quote ereditarie il cd. paniere da attribuire allo stato agli eredi di CP_5 Controparte_5 in modo collettivo e indefinito;
- come già chiarito da questo giudice in corso di giudizio a fronte di contestazioni fra le parti sorte in sede di c.t.u. (cfr. ordinanza 10.9.2021), per quanto attiene agli atti dispositivi compiuti da dopo la morte Controparte_5 del marito su beni facenti parte della comunione ereditaria di costui si applica il principio, consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale anche con pronunciamento della Suprema Corte a Sez. Unite pur se nella materia, diversa ma affine, della donazione (Cass. S.U. n. 5068/2016), per cui “la vendita di un bene, facente parte di una comunione ereditaria da parte di uno solo dei coeredi ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia subordinata all'assegnazione del bene al coerede – venditore attraverso la divisione;
pertanto, fino a tale assegnazione, il bene continua a far parte della comunione ed il compratore non può ottenerne la proprietà esclusiva” (in termini, di recente, Cass. ord. n. 25097/2022, Cass. ord. n. 4428/2018).
Del resto, pur essendosi costituita sui beni “alienati” dalla coerede una comunione ordinaria tra la comunione ereditaria e il beneficiario dell'atto dispositivo, il cui acquisto è Controparte_13 attualmente sub condicione sospensiva – consistente nella circostanza fattuale che i beni oggetto di alienazione siano effettivamente, all'esito del giudizio divisionale, attribuiti al coerede che li ha venduti – deve confermarsi, sempre in adesione a conforme indirizzo esegetico, che nella presente sede può procedersi esclusivamente allo scioglimento della comunione ereditaria (poiché questo è l'oggetto del contendere sul quale, come detto, non hanno influenza alcuna atti dispositivi posti in essere da uno dei coeredi su beni ereditari non ancora divisi e assegnati) in mancanza, come appunto verificatosi nella vicenda che ci occupa, del consenso unanime di tutti gli altri eredi allo scioglimento anche della comunione ordinaria;
- quanto sopra è stato recepito e chiarito dal c.t.u. a seguito di interlocuzione con il giudice (cfr. ordinanza 10.9.2021 cit.) e con i legali delle parti, per cui
“Sulla base dei provvedimenti emessi dal OR Giudice e dei numerosi pareri espressi dai legali delle parti, e da ultimo, dall'avvocato Andrea Parducci, è stato riconosciuto che, al momento, non possono formare oggetto della divisione ereditaria e quindi della proposta di divisione in lotti, i beni sui quali alla morte di , la coniuge ORa aveva il diritto di Parte_7 Controparte_5 proprietà pari al 50% in virtù del regime di comunione legale dei beni e quelli ulteriori che in epoca successiva alla morte del OR , hanno Persona_2 formato oggetto di atti di vendita di diritti di comproprietà da parte della ORa
. Controparte_5
In pratica è stato riconosciuto da parte dei legali e CT delle parti che unici beni immobili che all'attualità possono formare oggetto della divisione ereditaria, sono quelli relativi ai cespiti n. 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10/1 - 10/2 - 11- 12 come meglio risulta dal prospetto riepilogativo unito con il n. 79” (cfr. pag. 82 relazione c.t.u. dep. 25.9.2023);
- questo il contesto, essendo rimasti privi di esito positivo gli svariati tentativi di conciliazione/di divisione concordata effettuati in corso di giudizio – sia dal c.t.u., sia dai vari giudici susseguitisi nella gestione del fascicolo – e non avendo ricevuto unanime accettazione le proposte divisionali via via avanzate dalle parti, in ultimo la proposta formulata da in corso di c.t.u. e Parte_2 ribadita in udienza davanti al giudice per l'acquisto del lotto di maggior valore sito in Montopoli Valdarno al prezzo di euro 3.000.000,00 e la controproposta formulata dagli eredi di a verbale d'udienza 25.1.2024, in SO mancanza di istanze di assegnazione occorre procedere alla divisione dei beni tramite estrazione a sorte ai sensi dell'art. 729 c.c. per quanto attiene alle quote porzioni uguali di ed eredi di Parte_2 Parte_1 SO previo “scorporo” del cd. paniere di cui s'è dianzi detto;
CP_5
- per quanto riguarda le varie proposte divisionali formulate dal c.t.u., ritiene questo Tribunale che non possa procedersi a estrazione a sorte dei singoli beni occorrendo piuttosto individuare lotti predefiniti, come negli svariati tentativi profusi dal c.t.u., poiché maggiormente atti a garantire una divisione quanto possibile equa dal punto di vista valoriale e per la quale si prospettano minori conguagli in denaro (come del resto, e comprensibilmente, richiesto dalle varie parti allo stesso c.t.u.); - ancora, si conviene con il c.t.u. sulla non percorribilità dell'ipotesi prospettata dall'attrice affinché nel cd. paniere siano Parte_1 CP_5 compresi gli immobili privi di capacità reddituale attuale o necessitanti di ristrutturazioni, poiché come condivisibilmente evidenziato dall'altra attrice ciò rischierebbe di determinare un ingiustificato nocumento nei Parte_2 confronti dei chiamati all'eredità che hanno già accettato la stessa CP_5
( appunto), rispetto agli altri che ancora non hanno formulato Parte_2 espressa accettazione;
- del pari condivisibile la valutazione del c.t.u. di aver inserito nel Lotto n. 1, cd. paniere beni aventi valore economico (alla valutazione 2023) CP_5 leggermente inferiore al valore della quota di diritto “al fine di evitare contrasti con i vari coeredi per il pagamento di un conguaglio “in dare””;
- infine, in mancanza del consenso delle altre parti, non appare accoglibile la modalità di formazione dei lotti proposta dagli eredi di (come Parte_8 riferita in sede di osservazioni alla bozza di c.t.u. dal rispettivo c.t.p., cfr. pagg.
85ss. relazione c.t.u. dep. 25.9.2023 e ribadita in comparsa conclusionale pag.
12) per la ragione già ampiamente spiegata in corso di causa e confermata in questa sede, circa la valenza meramente obbligatoria degli atti di compravendita aventi a oggetto quote e beni ereditari indivisi, talché questi devono ancora ritenersi facenti parte della comunione ereditaria e devono seguire, in mancanza di diverso accordo tra le parti, il criterio di casualità nella relativa attribuzione agli eredi.
Conclusivamente, definita - in parte per intervenuta rinuncia alle domande inerenti, in parte per accordo conciliativo giudiziale – la questione della divisione mobiliare e delle domande di rendiconto e risarcitorie, per quanto attiene alla divisione immobiliare la stessa dovrà seguire il criterio dell'estrazione a sorte, previa fissazione di udienza ad hoc, secondo la formazione dei lotti individuata dal c.t.u. all'allegato 80 alla relazione definitiva dep. 25.9.2023 stante la non accoglibilità, per i motivi anzidetti, delle proposte alternative formulate da alcune delle parti contendenti. III. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, il lungo decorso dell'iter processuale, le posizioni variamente assunte dalle parti, il reciproco rifiuto a svariate ipotesi transattive senza possibilità di individuare in tale prospettiva una responsabilità prevalente di qualcuno nel mancato buon esito delle predette, apparendo piuttosto e quantomeno per buona parte della durata del processo una non tanto velata ritrosia dei contendenti a definire la lite, nonostante gli svariati tentativi profusi in tal senso anche dai numerosi giudicanti succedutisi nella titolarità del fascicolo, infine e nella specifica ottica della soccombenza processuale l'impossibilità di individuare una parte interamente o prevalentemente soccombente, stante la comune volontà di tutte a procedere alla divisione ereditaria e la necessità di effettuare questa tramite estrazione a sorte dei lotti come individuati dal c.t.u., soggetto terzo e imparziale, all'esito di ampio e approfondito studio della causa nel contesto di ben due indagini peritali, porta a ritenere conforme a diritto disporre ex art. 92
c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti.
Per le medesime ragioni, a carico solidale delle parti vanno poste le spese per le varie c.t.u., liquidate con provvedimenti separati, salva eguale ripartizioni interna fra le parti stesse (1/4 ciascuna).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere, in parte per rinuncia alle relative domande e in parte per intervenuta conciliazione Parte_1
( , relativamente alla domanda di divisione mobiliare e alle Parte_2 domande di rendimento del conto e risarcitorie;
2) accerta e dichiara il diritto delle parti contendenti a sciogliere la comunione ereditaria sui beni immobili pervenuti dall'eredità del de cuius e, Persona_2 per contro, l'insussistenza del diritto a sciogliere in questa sede la comunione ordinaria creatasi a seguito della compravendita di beni ereditari da parte di in favore di Controparte_5 Controparte_14
;
[...]
3) per l'effetto, dichiara che i beni immobili ereditari di cui si può allo stato disporre la divisione giudiziale sono quelli relativi ai cespiti n. 4 - 6 - 7 - 8 - 9 -
10/1 - 10/2 - 11- 12 di cui al prospetto riepilogativo sub allegato n. 79 alla relazione peritale dep. 25.9.2023; 4) compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio;
5) pone in via definitiva le spese per tutte le c.t.u. svolte in corso di giudizio a carico solidale di tutte le parti, con eguale ripartizione nei rapporti interni come specificato in parte motiva;
6) rimette la causa sul ruolo per le operazioni di sorteggio, come da separata ordinanza.
Pistoia, 31/01/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini