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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/05/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Antonello VITALE Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta R.G. 1330/2023 promossa da:
( ), ( Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
) e ( ), rappresentati e difesi dall'avv. Michela
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3
Gabriella NOCCO, unitamente alla quale sono elettivamente domiciliati in Bari, alla via
Sparano, n°27 appellanti contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., rap- Controparte_1 P.IVA_1 presentato e difeso dall'avv. David MORGANTI, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°1109/2023, emessa dal Tribunale di Bari il 29.3.2023
(Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 19.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine da una antecedente vicenda giudiziaria, de- finita con sentenza passata in giudicato.
In data 24.12.1986 lungo la strada provinciale Acquaviva – Cassano Murge, si
Pag. 1 a 11 verificava un sinistro stradale nel quale perdevano la vita il sig. , dante Persona_1 causa degli odierni appellanti, ed il sig. . CP_2
Entrambi i deceduti erano alla guida dei rispettivi veicoli.
Nell'auto condotta dal sig. , inoltre, viaggiavano i sig.ri CP_2 Parte_4
e , terzi trasportati, i quali riportavano lesioni personali. Controparte_3
Nell'occorso venivano, altresì, coinvolti altri due veicoli, condotti rispettivamente da e . CP_4 Controparte_5
Il sinistro stradale determinava l'insorgere di più giudizi, successivamente riuniti, aventi ad oggetto il risarcimento dei rispettivi danni (parentale e per lesioni personali).
Per quello che qui interessa gli eredi di , assieme a e CP_2 Parte_4
, agivano in giudizio contro e la Controparte_3 CP_4 CP_6 addossando a quest'ultimo stesso l'intera responsabilità del decesso del loro congiunto,
, e delle lesioni personali subite dai terzi trasportati. CP_2
ritenendo che la responsabilità dell'occorso fosse da attribuirsi, in CP_4 tutto o in parte, anche a , spiegava domanda di manleva nei confronti di Persona_1 quest'ultimo e della (che assicurava il veicolo del ), al Controparte_7 PE fine di essere sollevato dalle conseguenze patrimoniali negative derivanti dalla sua eventuale condanna nei confronti dei danneggiati.
Il giudizio veniva definito in primo grado dal Tribunale di Bari, con la sentenza n°78/2001.
Tralasciando le vicende relativo all'altro sinistro mortale, nella vicenda che ci in- teressa il Tribunale accoglieva le domande di risarcimento dei danni di Parte_4
, e degli eredi del sig. , stabilendo che
[...] Controparte_3 CP_2 il decesso di quest'ultimo era stato determinato dal concorso di corresponsabilità del
75% a carico di assicurato con la e del 25%, a carico di CP_4 CP_6
, assicurato con la Persona_1 Controparte_7
In conseguenza di quanto sopra, il Tribunale di Bari condannava in solido
[...]
e a (quest'ultima nei limiti del massimale di polizza) al risarci- CP_8 CP_6 mento dell'intero danno, in favore dei soggetti danneggiati e, in accoglimento della do- manda di manleva, condannava gli eredi (odierni appellanti), in solido con la PE
a “tenere indenne e manlevare” il sig. e la Controparte_9 CP_4 CP_6 di tutto quanto da costoro versato a titolo di risarcimento dei danni in favore degli eredi di , nei limiti della accertata corresponsabilità del 25%. CP_2
La sentenza veniva impugnata da tutte le parti in causa.
In particolare, la (assicuratrice del veicolo di proprietà Controparte_7
Pag. 2 a 11 ), proponeva gravame al fine di ottenere la declaratoria di inammissibilità della PE domanda di manleva avanzata nei suoi confronti.
La compagnia di assicurazioni eccepiva che il Tribunale l'aveva condannata pur mancando l specifica domanda nei suoi confronti, in tal modo violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Questa Corte d'Appello, con sentenza n°779/2006, accoglieva il gravame propo- sto dalla e, per l'effetto, annullava la condanna di quest'ultima a Controparte_9 manlevare la dalle somme dovute a e CP_6 Parte_4 [...]
, proporzionalmente alla dichiarata responsabilità di , con- Parte_5 Persona_1 fermando nel resto la decisione.
In buona sostanza, la Corte di Appello di Bari ha annullato unicamente il capo n°12) della sentenza di primo grado.
La sentenza n°779/2006 è passata in cosa giudicata.
A seguito della conclusione di quella vicenda giudiziaria, la Controparte_10
società che ha assorbito ed incorporato la pagava il
[...] CP_6 risarcimento del danno dovuto dal proprio assicurato, corrispondente CP_4 all'intero massimale di polizza.
Quindi, avvalendosi del giudicato che affermava il proprio diritto ad essere man- levata dal sig. , proporzionalmente alla responsabilità del 25%, avviava azione di PE regresso direttamente nei confronti degli eredi di quest'ultimo (essendo stata annullata la condanna solidale anche a carico della chie- Controparte_11 dendo il rimborso del 25% dell'indennizzo versato ai danneggiati
La compagnia di assicurazioni, dunque, notificava agli eredi Milano il D.I.
n°1888/2013 del Tribunale di Bari, con il quale ingiungeva loro il pagamento di €
96.050,36, importo corrispondente al 25% del massimale di polizza versato agli eredi
, a ed a . CP_2 Parte_4 Controparte_3
Con atto di citazione del 18.11.2013, IS , e Parte_1 Parte_2
si opponevano al decreto ingiuntivo chiedendo, in via pregiudiziale di rito, Parte_3 di essere autorizzati a chiamare in causa la , dalla quale chiedevano Controparte_7 di essere manlevati per il caso di soccombenza.
Nel merito eccepivano il difetto di legittimazione attiva della so- CP_10 stenendo che l'azione di regresso era esercitabile unicamente nel caso in cui le somme chieste in restituzione con l'azione di regresso fossero state interamente pagate agli eredi , non in parte, come nel caso di versamento del massimale di polizza;
che la CP_2 condanna alla manleva era stata disposta a favore del assicurato con la ex CP_4 CP_6
Pag. 3 a 11 e non anche in favore di quest'ultima; che la condanna a tenere indenne la ex CP_6 era stata disposta a carico dei soli IS e , e non anche Parte_1 Parte_3 di;
che tale condanna era stata disposta per le sole somme versate Controparte_12
a e in proprio, non quali eredi;
che la Parte_4 Controparte_3 CP_2 condanna nei loro confronti non poteva essere solidale, ma andava ripartita un terzo ciascuno, in ragione delle rispettive quote ereditarie.
Gli attuali appellanti contestavano, infine, la condanna al pagamento degli inte- ressi, contenuta nel D.I. n°1888/2013, e chiedevano la condanna della CP_10 che aveva assorbito la a risarcire loro le somme dovute per i danni subiti CP_6
a seguito del medesimo sinistro che ci occupa, nei limiti del massimale.
Instaurato il giudizio, si costituiva la che chiedeva il rigetto Controparte_13 dell'opposizione.
Il giudizio di primo grado veniva istruito essenzialmente sulla base degli atti e dei documenti di causa.
Con la sentenza impugnata in questa sede, il Tribunale di Bari, senza pronunciarsi sulla richiesta di chiamata in causa della rigettava l'opposi- Controparte_7 zione e confermava l'ingiunzione di pagamento, condannando gli opponenti alle spese del grado.
Avverso la decisione di primo grado propongono appello i sig.ri Parte_1
, e , che si affidano a più motivi di gravame con i quali
[...] Parte_2 Parte_3 contestano la legittimità dell'azione di regresso, riproponendo sostanzialmente tutti i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, reietti dal primo giudice.
Si è costituita in giudizio la “(..) quale successore di Controparte_1 [...]
(a seguito dell'operazione di riorganizzazione societaria del CP_14 Controparte_11
Gruppo mediante atto unico di fusione e scissione) a sua volta successore di
[...]
, che resiste all'appello e chiede la conferma della sentenza Controparte_15 impugnata.
Con ordinanza del 14.2.2024, questa Corte ha accolto l'istanza incidentale di so- spensione interinale dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, limitatamente alle spese legali liquidate nel D.I. n°1888/2013 ed a quelle liquidate nella sentenza appellata, rimandando la risoluzione di ogni altra questione ed eccezione alla decisione nel merito della presente controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Fondato, in particolare, è il primo motivo di gravame, con il quale gli eredi PE
Pag. 4 a 11 contestano l'erronea applicazione dei principi in materia di azione di regresso nelle azioni risarcitorie ex delicto, nel campo della assicurazione per la R.C. auto.
Essi sostengono che la non ha versato l'intero importo Controparte_10 risarcitorio dovuto agli eredi ed ai sig.ri e CP_2 Parte_4 Controparte_3
, bensì unicamente il 43,656% dell'intero danno (pari all'ammontare del mas-
[...] simale di polizza) e che, pertanto, essa non ha diritto ad agire in via di regresso nei loro confronti, atteso che il giudicato inter partes ha condannato gli attuali appellanti a man- levare “in misura correlata alla responsabilità del 25% attribuita a CP_4 PE
”.
[...]
Più specificamente, gli appellanti ritengono che l'azione di regresso avrebbe po- tuto essere esercitata dalla solo a condizione quest'ultima avesse inden- CP_10 nizzato l'intero danno cui il proprio assicurato, era stato condannato a CP_4 risarcire.
A voler ritenere diversamente, sempre secondo la prospettazione di parte appel- lante, si sarebbe consentito al solvens di ridurre, a proprio vantaggio, le conseguenze patrimoniali negative della propria condanna.
Il motivo è fondato e rappresenta la ragione più liquida ed assorbente, che esclude la necessità di provvedere sulle altre questioni sollevate con il gravame.
Va premesso che è circostanza pacifica che la compagnia di assicurazioni abbia pagato il danno causato dal proprio assicurato nei limiti del massimale di polizza.
La ha, infatti, dedotto che “(…) la Compagnia, avendo inte- Controparte_1 gralmente adempiuto alla propria obbligazione, sia pure nel limite del massimale di polizza, ha maturato il diritto di agire in via di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti degli opponenti, odierni appellanti, quali eredi di , il quale concorreva nella Persona_1 misura del 25% nella causazione del sinistro” (cfr. comparsa di risposta in appello, pag.
22).
È altrettanto pacifico che il massimale di polizza abbia coperto il 43,66% dell'in- tero danno, cui è stato condannato CP_4
Tale percentuale, poiché non raggiunge il 75% di responsabilità addossato all'as- sicurato ex giammai avrebbe legittimato la compagnia di assicurazioni ad CP_6 agire in via di regresso, in quanto tale possibilità è stata concessa alla regrediente nel solo caso in cui essa avesse corrisposto ai danneggiati l'intero danno provocato dal proprio assicurato.
Occorre premettere che la sentenza n°78/2001 del Tribunale di Bari, passata in giudicato inter partes, non ha condannato “in solido” gli attuali appellanti con il sig.
Pag. 5 a 11 né con la CP_4 CP_6
Ed invero, quella statuizione li ha condannati a manlevare il del 25% dell'in- CP_4 tero risarcimento del danno cui costui è stato, a sua volta, condannato a rifondere agli eredi ed ai sig.ri e (cfr. capo 11) CP_2 Parte_4 Controparte_3 del
PQM
); negli stessi termini i soli sig.ri e (con Parte_1 Parte_3
l'esclusione, cioè, di ) sono stati condannati a manlevare la ex Parte_2 CP_6
(cfr. capo 12) del
PQM
).
[...]
In entrambi i casi, dunque, gli appellanti non sono stati condannati a risarcire il danno in via solidale con il sig. e la ex ma a manlevarli nei limiti del CP_4 CP_6
25% della responsabilità totale.
Il Tribunale di Bari, con la sentenza oggetto del presente appello, ha preliminar- mente rilevato che “(…) la in qualità di soggetto coobbligato Controparte_10 con al risarcimento del danno sofferto dai più soggetti coinvolti nel sini- CP_4 stro verificatosi nel dicembre 1986, ha integralmente adempiuto la propria obbligazione, sia pure nei limiti del massimale di polizza, così maturando il diritto di agire in via di regresso ex articolo 2055 c.c. nei confronti degli odierni opponenti, eredi di PE
, il quale concorreva nella misura del 25% nella causazione del sinistro sopra
[...] richiamato” (cfr. sentenza n°1109/2023, pag. 5).
Quindi, a conclusione della sua disamina, ha statuito che “(…) appare pacifico come la si sia legittimamente surrogata ex lege ai sensi dell'art. Controparte_10
1916 c.c., nei diritti vantati dal nei confronti degli odierni opponenti (terzi respon- CP_4 sabili rispetto alla , e possa conseguentemente azionare in Controparte_10 giudizio il diritto riconosciuto al suo assicurato al capo 11 della sentenza di primo grado
- confermato in grado di appello - nella parte in cui lo stesso è stato dichiarato di essere tenuto indenne in misura pari al 25% del concorso attribuito a di quanto Persona_1 dovuto a titolo di risarcimento in favore degli eredi di e dei danneggiati CP_2
e ” (cfr. ibidem, pag. 6). Controparte_3 Parte_4
Il giudice di prime cure, pur avendo correttamente sussunto la presente fattispe- cie nell'art. 1916 c.c. (a mente del quale l'assicuratore che ha pagato l'indennità si surroga, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti del proprio assicurato verso i terzi responsabili), è, tuttavia, pervenuto a conclusioni non rispondenti al dettato ed alla ratio della norma, poiché non ha tenuto conto dei limiti e della portata del diritto del proprio assicurato, così come delimitati dal giudicato.
Ad avviso di questa Corte, invero, l'affermazione del primo giudice secondo la quale la “ha integralmente adempiuto la propria obbliga- Parte_6
Pag. 6 a 11 , sia pure nei limiti del massimale di polizza, così maturando il diritto di agire in CP_16 via di regresso ex articolo 2055 c.c. nei confronti degli odierni opponenti”, è erronea.
E ciò per vari ordini di considerazioni.
In primo luogo, la presente fattispecie non va sussunta nell'art. 2055 c.c., bensì nell'art. 1916 c.c.-
Sta di fatto che la non ha adempiuto ad una “propria Controparte_10 obbligazione” risarcitoria ex delicto nei confronti dei terzi danneggianti, ma ha adem- piuto (nei limiti del massimale) alla propria obbligazione ex contractu di tipo indennitario in favore del proprio assicurato.
Ed invero, lo schema del risarcimento della R.C. auto, prevede che l'assicuratore garantisca i terzi per i danni causati involontariamente dal proprio assicurato.
Ancorché l'adempimento della garanzia ex contractu avvenga mediante il versa- mento dell'indennizzo direttamente al danneggiato, nei limiti del massimale di polizza, sta di fatto che l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore in favore dell'assicurato è autonoma e distinta rispetto all'obbligazione risarcitoria di quest'ultimo verso il terzo danneggiato.
La Suprema Corte ha, infatti, ha chiarito che quello tra assicuratore ed assicurato
è “(…) un vincolo di solidarietà atipica, atteso che il debito aquiliano dell'assicurato di- scende ex delicto ed è illimitato mentre quello di natura indennitaria dell'assicuratore deriva ex lege e trova limite nella capienza del massimale” (Cass. Civ., sez. III,
11.6.2008, n°15462).
In secondo luogo, la circostanza secondo cui, secondo lo schema in esame l'in- dennizzo di polizza venga versato direttamente dalla Compagnia ai terzi danneggiati, non muta i termini della questione.
La peculiarità della fattispecie fa sì che, ancorché non sussista un rapporto im- mediato e diretto tra l'assicuratore e terzo danneggiato quest'ultimo, ai sensi dell'art. 18 della L. 990/1969 (applicabile alla presente fattispecie ratione temporis), ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del proprio danneggiante, con la conseguenza che l'indennità viene pagata direttamente dall'assicuratore al terzo medesimo, ai sensi dell'art. 1917, co. 2, c.c.-
Alla luce dei principi su esposti, la non ha “maturato il Controparte_10 diritto di agire in via di regresso ex articolo 2055 c.c.” contro gli eredi , come PE erroneamente statuito dal primo giudice, poiché la disposizione in questione involge l'azione di regresso del debitore solidale verso ciascuno degli altri condebitori, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa.
Pag. 7 a 11 Al contrario nella fattispecie in esame, come chiarito, la Compagnia di assicura- zioni non è condebitrice solidale degli eredi , ma condebitrice solidale del proprio PE assicurato, in virtù dell'atipico rapporto di solidarietà di cui sopra. CP_4
Essa, pertanto, non vanta nei confronti degli appellanti alcun diritto di regresso ex art. 2055 c.c. (non essendo loro condebitore solidale); bensì unicamente il diritto a surrogarsi, ex art. 1916 c.c., nel diritto del proprio assicurato a rivalersi verso i terzi danneggianti di quanto pagato, nei circoscritti limiti in cui tale diritto sia stato ricono- sciuto dalla sentenza n°78/2001, passata in giudicato.
La Suprema Corte ha chiarito che “La surroga dell'assicuratore nei diritti dell'as- sicurato verso il responsabile, ai sensi dell'art. 1916 cod. civ., comporta l'acquisto a titolo derivativo di tali diritti nel medesimo stato, con lo stesso contenuto e con gli stessi limiti in cui essi si trovavano al momento della surrogazione, venendo il detto assicura- tore a subentrare nell'identica posizione sostanziale e processuale dei danneggiati verso il terzo autore del fatto dannoso” (Cass. Civ., sez. III, 4.6.2007, n°12939).
Ai sensi dell'art. 1916 c.c., dunque, l'assicuratore che agisce in surrogazione, subentra nella stessa, medesima e identica posizione giuridica di cui è titolare il proprio assicurato, essendo il primo un successore a titolo particolare del secondo (Cass. Civ., sez. III, 23.5.1996, n°4755).
L'assicurazione, cioè, procede legalmente come se ad agire verso il terzo fosse lo stesso assicurato (Cass. Civ., sez. III, 1.2.1988, n°909).
Ne consegue che l'azione di regresso della resta circo- Controparte_10 scritta dai limiti del diritto di rivalsa che la sentenza n°78/2001 ha riconosciuto al proprio assicurato.
Orbene, il sig. è stato condannato a pagare integralmente l'ammontare del CP_4 danno subito dai danneggiati (eredi , e CP_2 Parte_4 Persona_2
e ad essere manlevato dagli eredi nella misura percentuale del 25% del
[...] PE danno totale.
In altri termini, la sentenza n°78/2001 ha riconosciuto al sig. il diritto a CP_4 rivalersi nei confronti degli attuali appellanti nel caso in cui egli avesse integralmente adempiuto alla propria obbligazione risarcitoria o, in subordine, nel caso in cui avesse corrisposto, ai danneggiati, un importo che superasse la soglia del 75% del danno to- tale, e nei limiti di tale supero.
Ne consegue, pertanto, che il diritto di agire in manleva sarebbe sorto nel solo momento in cui il danneggiante principale avesse corrisposto ai terzi danneggiati un importo superiore al 75% della propria condanna.
Pag. 8 a 11 Parimenti la che si è surrogata nei diritti del proprio assi- Controparte_10 curato, avrebbe avuto diritto ad agire in via di regresso nei confronti degli attuali ap- pellanti nel solo caso in cui avesse indennizzato il proprio assicurato dell'intera obbliga- zione risarcitoria dovuta ai terzi danneggiati.
È questo il punto: il diritto di rivalsa per manleva concerneva il danno totale ri- sarcibile;
non il danno effettivamente risarcito.
Stante il rapporto di solidarietà atipica, la ha versato agli Controparte_10 eredi , e , il massimale di polizza CP_2 Parte_4 Controparte_3 che, come risulta dagli atti di causa, non supera il 75% del danno totale causato dal sig.
CP_4
Solo l'indennizzo del 100% del danno risarcibile avrebbe fatto sorgere il correlato obbligo di manleva da parte degli eredi in favore della ex cui essi PE CP_6 avrebbero dovuto rimborsare il 25% dell'indennizzo versato ai terzi danneggiati, corri- spondente alla loro quota esterna di responsabilità.
Ciò, come si è visto, non è avvenuto, poiché dagli atti di causa risulta che l'in- dennizzo abbia coperto una quota di danno inferiore al 75% del totale.
L'azione di regresso, pertanto, non poteva esser avviata.
A voler diversamente ritenere se, cioè, si volesse ammettere che la CP_10 avesse potuto esercitare l'azione di regresso anche a seguito di indennizzo
[...] parziale, la Compagnia avrebbe beneficiato, illegittimamente, di una riduzione della pro- pria obbligazione indennitaria.
Ed invero, volendo ragionare in modo controfattuale, nel caso in cui il massimale di polizza avesse coperto solo il 25% del danno causato dal sig. ne sarebbe con- CP_4 seguito che la compagnia sarebbe andata esente da oneri, poiché avrebbe potuto riva- lersi chiedendo ai regrediti l'intero indennizzo di polizza sarebbe stato riversato.
Ma così non è, né può essere.
La che si è surrogata nei diritti del sig. fino alla Controparte_10 CP_4 concorrenza del massimale di polizza, ha acquisito il diritto di surrogarsi nella azione di rivalsa nei confronti degli attuali appellanti nei limiti del diritto riconosciuto al proprio assicurato e, dunque, nel solo caso in cui l'importo del massimale versato ai danneggiati avesse coperto l'intero danno risarcibile o, in ogni caso, avesse superato la percentuale di responsabilità del 75% del sig. (ed in tale ultimo caso nei soli limiti dell'eventuale CP_4 supero).
E, dunque, la condizione affinché la Compagnia potesse agire giudizialmente nei confronti degli attuali appellanti era, dunque, l'avvenuto versamento, a titolo di
Pag. 9 a 11 indennizzo ex contractu, del 100% del risarcimento del danno riconosciuto ai danneg- giati (eredi , e o, in ogni caso, di CP_2 Parte_4 Controparte_3 una somma che avesse superato la soglia di responsabilità del 75% attribuita a CP_4
nel rapporto esterno di manleva con gli eredi .
[...] PE
Con l'azione di surroga ex art. 1916 c.c., giova ulteriormente ribadirlo, la compa- gnia di assicurazioni non ha fatto valere un diritto proprio, ma ha azionato il diritto del proprio assicurato, con la conseguenza che essa non poteva affatto vantare, nei con- fronti degli attuali appellanti, una potiore posizione giuridica soggettiva.
In conclusione, l'adempimento integrale dell'obbligazione nei confronti dei credi- tori danneggiati (in una soglia superiore al 75% del totale) era, dunque, era la condicio sine qua non affinché la compagnia di assicurazioni, regrediente in surroga, potesse agire in rivalsa per ottenere la restituzione di quanto pagato in più, nel rapporto esterno tra il proprio assicurato ed il regredito, rispetto alla mentovata soglia di responsabilità.
E, poiché la regrediente ex ha corrisposto ai danneggiati un inden- CP_6 nizzo pari al massimale di polizza, corrispondente al 43,66% del danno totale da costoro subito, ne consegue, come corollario, che essa non ha alcun diritto ad esperire l'azione di regresso per cui è causa.
Alla luce delle suesposte considerazioni va, conclusivamente, affermato che la ex non ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti degli eredi , CP_6 PE dal momento che essa non ha corrisposto ai danneggiati (eredi , CP_2 Parte_7
e un importo superiore al 75% del danno complessi-
[...] Controparte_3 vamente subito da questi ultimi.
Non vi è stato, in buona sostanza, alcun depauperamento del patrimonio dell'as- sicurazione in favore degli eredi , circostanza che avrebbe legittimato l'esperi- PE mento dell'azione di regresso.
La fondatezza del primo motivo di appello comporta l'accoglimento dell'opposi- zione a decreto ingiuntivo spiegata in primo grado e, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo n°1888/2013 emesso dal Tribunale di Bari in data 26.8.2013.
Restano assorbiti gli altri motivi di gravame.
L'accoglimento dell'appello comporta, altresì, la condanna di Controparte_1 al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che seguono la soccombenza e che sono liquidate, come da dispositivo, sulla base della media dei valori tra medio e massimo, ex D.M. n°55/2014, atteso il tenore e la indubbia complessità delle questioni trattate, nello scaglione di valore dichiarato dall'appellante nell'atto di gravame.
P.Q.M.
Pag. 10 a 11 La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, e nei confronti di Parte_8 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'oppo- sizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, annulla il D.I. n°1888/2013 emesso dal
Tribunale di Bari in data 26.8.2013 (R.G. 8227/2013);
2. condanna al pagamento, in favore degli appellanti, delle spese Controparte_1 del doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in € 17.629,00 per com- pensi e, per il presente grado, in € 14.652,50 per compensi, il tutto oltre al rimborso forfettario, Cassa e IVA (se dovuta) come per legge, con attribuzione all'avv. Michela
Gabriella Nocco, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
Pag. 11 a 11