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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 25/03/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1659 /2024
Oggi 25/03/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1659/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Caterina Calamia per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_1
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. 118/1971.
2 Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Preliminarmente giova evidenziare come l'oggetto del giudizio di merito, instaurato a seguito dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., attenga esclusivamente alla sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per accedere ai singoli benefici previdenziali;
da ciò discende l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della provvidenza, oltre agli interessi, proposta dalla parte ricorrente.
Il ricorso va rigettato.
Giova preliminarmente rammentare che la pensione di inabilità istituita dall'articolo 12
della Legge 30 marzo 1971, n. 118 spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto l'odierna parte ricorrente invalida nella misura del
85% (cfr. relazione in atti).
Sotto il profilo strettamente sanitario, il dott. , con ragionamento completo e Per_2
scevro da qualunque censura razionale ha asseverato che: “TRATTASI DI SOGGETTO
INVALIDO CON RIDUZIONE PERMANENTE DELLA CAPACITA' LAVORATIVA
GENERICA DEL 85% E QUINDI NON MERITEVOLE DEL DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE
DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ IN QUANTO IL RICORRENTE NON SI TROVA
NELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE QUALSIASI
ATTIVITÀ LAVORATIVA,”
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise perché immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti motivazioni e considerazioni medico-legali (cfr. relazione di consulenza in atti).
Parte ricorrente non è dunque in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto alla pensione ordinaria di inabilità ex art. 12 L. 118/1971.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
3 Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato CP_1
provvedimento.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara parte ricorrente non in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire della pensione d'inabilità ex art.12 L. 118/71;
2. Nulla sulle spese;
3. Pone a carico dell' le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento CP_1
Marsala, il 25.3.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia Immordino in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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