Art. 6. (Modifica all'articolo 1469-sexies del codice civile, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 24 gennaio 2002, nella causa C-372/99) 1. All' articolo 1469-sexies, primo comma, del codice civile , dopo le parole: "che utilizzano" sono inserite le seguenti: "o che raccomandano l'utilizzo di".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 1469-sexies, primo comma, del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita: "Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusivita' ai sensi del presente capo".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 1469-sexies, primo comma, del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita: "Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusivita' ai sensi del presente capo".