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22 febbraio 2003
22 febbraio 2003
Art. 6. (Modifica all'articolo 1469-sexies del codice civile, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 24 gennaio 2002, nella causa C-372/99) 1. All' articolo 1469-sexies, primo comma, del codice civile , dopo le parole: "che utilizzano" sono inserite le seguenti: "o che raccomandano l'utilizzo di".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 1469-sexies, primo comma, del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita: "Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusivita' ai sensi del presente capo".
Nota all'art. 6:
- Il testo dell' art. 1469-sexies, primo comma, del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata, cosi' recita: "Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusivita' ai sensi del presente capo".
Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2008, n. 13051Provvedimento: […] La ricorrente non contesta che, alla luce dell'art. 7 della direttiva Cee 93/13 (e come risulta confermato dal testo dell'art. 1469 sexies C.C., modificato con l'art. 6 della legge n. 14 del 2003) l'azione inibito- ria generale può essere esercitata non solo nei con- fronti delle associazioni di professionisti che uti- lizzano le condizioni generali, ma anche nei confronti di quelle che ne “raccomandano" l'utilizzo. […]Leggi di più...
- fondamento·
- art. 1469 bis cod. civ. in assenza di trattativa individuale·
- vigenza dell'art. 1469 sexies cod. civ·
- azione collettiva·
- clausola limitativa della responsabilità risarcitoria della banca·
- vessatorietà della clausola in assenza di giustificato motivo·
- inadempimento od inesatto adempimento del professionista·
- vessatorietà·
- art. 1469 quinquies, secondo comma, n. 2, cod. civ. in caso di trattativa individuale·
- azione collettiva inibitoria a tutela dei consumatori·
- legittimazione passiva nell'azione collettiva·
- modificazione unilaterale di una o più condizioni del contratto da parte del professionista·
- sussistenza·
- applicazione ai contratti già stipulati·
- inibitoria