Sentenza 1 luglio 2005
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2005, n. 14047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14047 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GFI CONSULTING S.P.A. (già Data Consult S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore AN De IM nella sua qualità di Amministratore Delegato nonché la DOTT.SSA CRISTINA VETRONE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato CARLETTI FIORAVANTE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO LOMBARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati POLLI CLEMENTINA, FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 756/02 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 05/08/02 r.g.n. 389/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/05 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato LOMBARDI;
udito l'Avvocato SGROI per delega CORETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di rigetto dell'opposizione proposta dalla s.p.a. G.F.I. Consulting avverso decreti ingiuntivi e ordinanza ingiunzione per il pagamento di somme relative a omessi versamenti contributivi e sanzioni, riferiti ai corrispettivi di buoni pasto (ticket restaurant) acquistati dall'azienda nel periodo 1994/1997 e consegnati ai propri dipendenti.
Il giudice dell'appello ha dichiarato l'assoggettamento a contribuzione previdenziale degli importi in questione, ritenendo inapplicabile nella specie la previsione, contenuta nell'art. 17 del d.lgs. 503/1992, dell'esclusione dalla base imponibile dei corrispettivi di mensa predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse all'attività lavorativa. Ad avviso della Corte territoriale, i buoni non potevano dirsi erogati alla generalità dei lavoratori essendo stati consegnati solo ad una parte degli addetti in relazione alla redditività della commessa e al livello retributivo del singolo dipendente.
Avverso questa sentenza la società G.F.I. Consulting e la dott. Cristina Vetrone propongono ricorso per Cassazione affidato a due motivi ed illustrato da memoria. L'INPS si è costituito con il deposito di procura speciale.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Con il primo motivo di ricorso si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 3 della legge 8 agosto 1992 n. 359, in relazione al disposto dell'art. 17 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 507 e al D.M. 3 marzo 1994 del Ministero del Lavoro, nonché
difetto di motivazione, in relazione alle norme citate, all'art. 48 della legge n. 917/1986 e alla circolare dell'INPS n. 41 della legge n. 917/1986.
La parte censura le affermazioni contenute nella sentenza impugnata in ordine alla mancanza dei presupposti, previsti dall'art. 17 del d.lgs. n. 507/1992, relativi alla predisposizione del servizio per la generalità dei lavoratori e in relazione ad esigenze connesse all'attività lavorativa;
rileva che la sussistenza del primo elemento non è esclusa dal fatto che il beneficio in questione era attribuito ai dipendenti assegnati alle attività proprie di alcune commesse, a seconda della remuneratività delle stesse, mentre il secondo requisito risulta rispettato per il fatto che i soggetti ai quali veniva consegnato il buono pasto ne usufruivano esclusivamente per il ristoro nella pausa pranzo, in via strettamente personale e presso locali convenzionati.
Analoga censura, con la denuncia di violazione e falsa applicazione delle stesse norme di legge richiamate con il precedente mezzo, e il richiamo della deliberazione n. 195 del 28 novembre 1986 del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, viene formulata con il secondo motivo. Secondo la sentenza impugnata, la previsione dell'art. 6 comma 3 della legge n. 359/1992, in base alla quale il valore del servizio mensa non fa parte della retribuzione, riguarda i casi in cui il servizio mensa sia stato concretamente istituito dal datore di lavoro;
la Corte territoriale non ha tenuto conto della parificazione tra servizio di mensa e "ticket restaurant", ne' dei principi enunciati in proposito dalla giurisprudenza di questa Corte. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, meritano accoglimento. In una fattispecie identica, relativa all'erogazione di buoni pasto da parte della stessa società oggi ricorrente, questa Corte con la sentenza n. 11212 del 17 luglio 2003 ha affermato il principio secondo cui il valore dei pasti, di cui il lavoratore può fruire mediante buoni pasto, allorché non rappresenti un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per mancanza della corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e del collegamento causale tra l'utilizzazione dei buoni pasto e il lavoro prestato, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, ma un'agevolazione di carattere assistenziale;
conseguentemente, le erogazioni sono soggette alla disciplina di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 503/1992 ed escluse dalla base imponibile per il computo dei contributi.
A tale principio bisogna far riferimento anche nel caso di specie per l'applicazione della regola posta dalla citata norma dell'art. 17 del d.lgs. n. 503/1992, che esclude dalla base imponibile per i contributi di previdenza e assistenza sociale (e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni) i corrispettivi dei servizi di mensa e di trasporto "predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa", nonché i relativi importi sostitutivi, entro determinati tetti.
La sentenza impugnata, pur escludendo che la "generalità dei lavoratori" cui fa riferimento la norma corrisponda alla totalità dei dipendenti, ha ritenuto che la relativa previsione non possa operare perché i buoni pasto venivano erogati ai lavoratori solo in relazione alla loro assegnazione a determinate commesse dell'azienda. Tale rilievo non appare peraltro decisivo, posto che, come rilevato nel richiamato precedente di questa Corte, l'erogazione puramente discrezionale del beneficio vale a connotare la natura assistenziale dell'erogazione, determinandone l'assoggettamento alla disposizione di legge in esame.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata, con rinvio della causa ad altro giudice che dovrà procedere a nuova indagine applicando il principio sopra indicato.
Il giudice del rinvio, designato come in dispositivo, provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2005