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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/05/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente est.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Avv. Maria Filippa Leone Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di II grado iscritte ai n. 42/2023 R.G., n. 61/2023 R.G. e n. 100/2023
R.G. riunite tra loro la n. 42/2023 R.G. proposta da
, rappr. e dif. da Avv. Carmelo Caruso Parte_1
APPELLANTE nei confronti di
, rappr. e difeso in proprio CP_1
e
APPELLATO
, rappr. e dif. da Avv. Vincenzo Donativi CP_2
nonché di ' della s.d.f. e CP_3 CP_4 CP_4 CP_5
e di ' rappr. e dif da Avv. Pietro Monopoli CP_5
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI la n. 61/2023 R.G. proposta da
, rappr. e dif. in proprio CP_1
APPELLANTE nei confronti di
della s.d.f. ' e Controparte_6 CP_4 CP_5
e di ' rappr. e dif da Avv. Pietro Monopoli CP_5 APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
e
, rappr. e dif. da Avv. Carmelo Caruso Parte_1
nonché
, rappr. e dif. da Avv, Vincenzo Donativi CP_2
APPELLATI la n. 100/2023 R.G. proposta da di della s.d.f. ' e CP_3 CP_6 CP_4 CP_5
e di ' rappr. e dif da Avv. Pietro Monopoli CP_5
APPELLANTI nei confronti di
, rappr. e difeso in proprio CP_1
e
, rappr. e dif. da Avv. Carmelo Caruso Parte_1
nonché
APPELLATI
, rappr. e dif. da Avv, Vincenzo Donativi CP_2
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appelli avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 72/2023 pubblicata l'11 gennaio 2023.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza da intendersi qui integralmente richiamato ed in particolare hanno formulato le conclusioni di seguito riportate.
ha precisato le conclusioni come in atto di appello, i.e.: “
1- In Pt_1 Parte_1
via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare in tutto o in parte la sentenza n.72/2023 del
11.01.2023 del trib. di Taranto;
2.Accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui di seguito si riportano: a) accertare la legittimità dell'intervento del Parte_1
pag. 2/48 anche in via autonoma nel giudizio di è causa quale erede del fallito Pt_1 [...]
e nel merito: b) accertare e dichiarare che l'ex curatore fall.re avv. CP_5 CP_1
non ha adempiuto con diligenza e perizia ai doveri del suo ufficio ex.art.38 e
[...]
116 l.f. nonché ex.art.1176 c.c. ed e' quindi responsabile dei danni subiti dal fallimento
; d) condannare l'avv. alle somme dovute per crediti non CP_5 CP_1 riscossi nei confronti dei debitori del fallimenti nella misura di €.43898,84 oltre interesse e/o rivalutazione come per legge;
e) condannare l'avv. al CP_1
pagamento del mancato introito per il fallimento della vendita dell'immobile in Sarnano
(Macerata) per la somma di €.19800,95 (prezzo di stima perizia 1987) nonché quello per il minor realizzo degli immobili siti in Taranto alla via Duca Abruzzi per
€.24455,11 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
f) Dichiarare e condannare in relazione alle causali II.II e II.IV dell'atto di citazione del fallimento attore l'ex curatore avv. G. OD e l'avv. quale difensore del fallimento dal CP_2
primo officiata, responsabili in solido dei danni subiti dai fallimenti e in ragione di ciò condannare i medesimi in solido alla complessiva somma di €. 370796,43 oltre interessi
e/o rivalutazione come per legge dalla maturazione del danno al soddisfo per il mancato recupero del credito del fallimento vs. e per la causale Controparte_7 indicata al capo III.IIII l'ulteriore condanna in solido dei medesimi alla somma di €.
2610,30 per la fattura 499/2013 relativa al visurista dr. oltre Persona_1
interessi e rivalutazione da quella data al soddisfo;
g) Si insiste nelle osservazioni inviate in ordine alla CTU resa dal dr. e dallo stesso disattese;
h) Per_2
condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e compensi di lite in favore dello Stato stante l'ammissione al gratuito patrocinio dell'interveniente Parte_1
;
2. Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio da
[...]
devolvere in favore dello Stato stante l'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio.”
ha precisato le conclusioni come da foglio depositato in via telematica CP_1 in data 14 marzo 2024 avente il seguente contenuto: “Quanto all'appello da egli proposto (Proc. n. 61/2023/R.G.): Voglia la Corte adita, accogliere i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto di appello, cui espressamente ci si riporta e per l'effetto in
pag. 3/48 totale riforma della sentenza n. 72/2023 emessa dal Tribunale di Taranto rigettare tutte le domande dei fallimenti , CP_4 Controparte_8
con atto di citazione del 20 dicembre 2015 con vittoria di spese e compensi del
[...]
doppio grado di giudizio. In via istruttoria: Si chiede ammettersi le richieste istruttorie non accolte nel precedente grado per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di appello da intendersi qui per riproposte;
Disporre l'acquisizione dell'intero fascicolo fallimentare. Condannare, previa revoca della ammissione del gratuito patrocinio,
al pagamento delle spese e competenze legali del procedimento Parte_1
ex art. 669 terdecies cpc svoltosi dinanzi la Corte di Appello di Lecce, condannandolo altresì al risarcimento del danno ex art. 96 cpc nella misura che la Corte adita riterrà di giustizia. Quanto all'appello proposto da (Proc. n. Parte_1
42/2023/R.G.) Dichiarare l'appello da questi proposto inammissibile, improcedibile e comunque destituito di fondamento;
Revocare l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio in forza del quale il ha proposto l'appello; Condannare l'appellante al CP_5
pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc.. Quanto all'appello proposto dai , CP_4 [...]
(Proc. n. 100/2023): rigettarlo perché Controparte_8
inammissibile e, comunque destituito di fondamento sia in fatto che in diritto con tutte le conseguenze di legge.”.
I Fallimenti hanno precisato le conclusioni come da foglio depositato in data 14 marzo
2024 avente il contenuto che segue: “
1 - rigettare perché inammissibile e, comunque, infondato l'appello proposto dall'Avv. (R.G. n.61/2023);
2 - in CP_1 accoglimento dell'appello incidentale spiegato dai fallimenti e a modifica in parte qua della sentenza gravata dichiarare solidalmente responsabili, per le causali poi precisate, l'Avv. e l'Avv. dei danni tutti subiti dai CP_1 CP_2
fallimenti concludenti e, comunque, dal fallimento : - con riferimento CP_5
alle causali di cui ai capi II.II della narrativa in citazione (credito del fallito
[...]
nei confronti di portato dalle sentenze del Tribunale di CP_5 Controparte_7
Taranto-Giudice del Lavoro n. 1672/1986 e 10027/2009, rimasto insoddisfatto per colpa ascrivibile al curatore e al difensore convenuti) e alle motivazioni poste a base
pag. 4/48 del relativo appello incidentale, dichiarare responsabile in solido con il curatore dimissionario Avv. (per non avere assolto con la diligenza richiesta ai CP_1
doveri connessi alle funzioni svolte: artt. 38 L.F. e 1176 c.c.) anche il difensore Avv.
(per non avere il detto difensore, in violazione degli obblighi nascenti CP_2
dal mandato conferitogli dagli organi fallimentari, assolto, con la diligenza che la delicatezza dell'incarico richiedeva, la relativa attività difensiva: artt. 2230, 2236,
1176 c. 2, 1218 c.c. ); - con riferimento alle causali di cui al capo II.IV della narrativa in citazione (danno per mancato impugnazione della sentenza del Tribunale di Taranto-
Giudice del Lavoro n.10027/2009: pag. 22 c.t.u.) e alle motivazioni poste a base del relativo appello incidentale, dichiarare responsabili in solido l'Avv. CP_1
(per non avere assolto con la diligenza richiesta ai doveri connessi alle funzioni svolte: artt.38 L.F. e 1176 c.c.) e il difensore Avv. (per non avere il detto CP_2
difensore, in violazione degli obblighi nascenti dal mandato conferitogli dagli organi fallimentari, assolto, con la diligenza che la delicatezza dell'incarico richiedeva, la relativa attività difensiva: artt. 2230, 2236, 1176 c.2, 1218 c.c.);
3 - per l'effetto condannare al pagamento a titolo risarcitorio in favore dei fallimenti attori e, comunque, del fallimento : 3.1 - l'Avv. in solido con l'Avv. CP_5 CP_2
per le causali di cui al detto capo II.II della somma di €. 288.459,99 CP_1
(credito del fallito nei confronti di portato dalle CP_5 Controparte_7
sentenze del Tribunale di Taranto-Giudice del Lavoro n. 1672/1986 e 10027/2009, rimasto insoddisfatto per colpa ascrivibile al curatore e al difensore convenuti); 3.2 -
l'Avv. e l'Avv. , in solido, per le causali di cui al detto CP_1 CP_2 capo II.IV, della somma di €. 82.336,44; 3.3 - condannare i convenuti, in solido, per la causale indicata al capo III.III della narrativa dell'atto di citazione, al pagamento in favore dei fallimenti attori e, comunque, del fallimento della somma di CP_5
€. 2.610,30, versata a a fronte della fattura n. 499/2013; 3.4 - oltre, Persona_1
comunque, sulle somme dovute, rivalutazione monetaria secondo gli indici istat e interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate, maturati e maturandi sino al soddisfo;
4 - dichiarare inammissibile, perché tardivo, e, comunque, infondato,
l'appello incidentale proposto dall'Avv. in R.G. nn. 61 e 100/2023, e CP_2
confermare nel resto non gravato la sentenza impugnata;
5 - stante l'ammissione al
pag. 5/48 gratuito patrocinio delle procedure attrici, odierne appellate e appellanti incidentali condannare, in ogni caso, i convenuti e appellanti, in solido, al pagamento delle spese e compensi del giudizio in favore dello Stato.”.
si è riportata alle conclusioni degli atti di costituzione riassunti come CP_2 segue in comparsa conclusionale: “(i) in via preliminare, nei confronti del sig. : CP_5
dichiarare, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., l'inammissibilità dell'appello avversario e, per l'effetto, confermare la Sentenza Impugnata;
(ii) sempre in via preliminare, nei confronti del sig. : dichiarare l'inammissibilità dell'appello Parte_2 avversario e, per l'effetto, confermare la Sentenza Impugnata;
(iii) in via principale: rigettare integralmente gli appelli promossi dal sig. e dal , in quanto CP_5 Parte_2 infondati e, in ogni caso, non provati e, per l'effetto, confermare la Sentenza
Impugnata; (iv) sempre in via principale: accogliere gli appelli incidentali proposti dall'avv. e, conseguentemente, riformare parzialmente la Sentenza Impugnata;
CP_2
(v) in ogni caso: condannare il sig. ed il al pagamento di spese, CP_5 Parte_2
competenze ed onorari del presente giudizio, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato le Curatele dei Fallimenti di “ ”, CP_4 della s.d.f. e ” e di “ ” [per brevità i CP_4 CP_5 CP_5
Fallimenti], in persona del medesimo curatore p.t., Avv. Dante Messinese, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto e e CP_1 CP_2
premettevano che: il Tribunale di Taranto aveva dichiarato in data 27 maggio 1981 il fallimento di CP_4
nominando curatore l'Avv. Marcello Di Napoli, e in data 22 aprile 1983 il
[...]
fallimento della società di fatto costituita da e nonché di CP_4 CP_5
, nominando curatore l'Avv. Sergio Spagnoletti, anche in sostituzione CP_5 dell'Avv. Marcello Di Napoli, nel frattempo deceduto;
a seguito del decesso dell'Avv. Spagnoletti, era stato nominato curatore l'Avv.
e, successivamente alle sue dimissioni, l'Avv. il Controparte_9 CP_1
pag. 6/48 quale restava in carica dal 23 aprile 1987 al 24 aprile 2013, data in cui veniva sostituito con l'odierno curatore, Avv. Dante Messinese;
tanto premesso, esponevano quanto segue: nel febbraio 2003 era stata nominata quale difensore della procedura l'Avv. CP_2
, con lo specifico incarico di procedere alle azioni esecutive necessarie alla
[...]
soddisfazione del credito, vantato dal nei confronti di Parte_3
; tuttavia sia l'incarico del curatore sia quello del difensore Controparte_7 CP_1
non erano stati espletati secondo i canoni dell'ordinaria diligenza professionale CP_2
ed entrambi i professionisti avevano arrecato gravi danni sia al fallito sia CP_5
ai creditori ammessi al passivo della procedura;
la gestione approssimativa della procedura da parte dell'Avv. trovava conferma nella sentenza n. 2570 del 22 CP_1 luglio 2015, con la quale l'intestato Tribunale aveva accolto l'opposizione all'approvazione del rendiconto depositato dal curatore uscente, il cui operato era risultato “…caratterizzato da disordine nella tenuta della contabilità e nella conservazione della documentazione, oltre che da negligenza nell'adempimento dei doveri (specifici e generici) inerenti all'espletamento delle funzioni…”; costituivano addebiti rivolti solo Avv. erano: 1) alcuni prelievi privi di giustificazione, per CP_1
complessivi euro 12.434,43; 2) la mancata riscossione (o mancato versamento su L.d.r. intestato al fallimento) di fitti relativi ad immobili rientranti nella massa fallimentare;
3) la mancata acquisizione al fallimento di euro 12.756,49 relativi alla vendita di un immobile sito in Sarnano Sassotetto;
costituivano addebito sia all'Avv. sia CP_1 all'Avv. : 1) il mancato recupero di crediti, per euro 370.796,03, vantati dal CP_2
Fallimento nei confronti di 2) l'omessa impugnazione della Controparte_7
sentenza n. 10027/2009 del Tribunale di Taranto al fine di evidenziare un errore di calcolo, pari ad euro 82.336,44, della somma, ivi determinata per difetto, dovuta al fallimento;
concludevano chiedendo al giudice adito di condannare i convenuti al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle rispettive funzioni, con vittoria delle spese di lite.
Con atto di intervento depositato il 26 aprile 2016 si costituiva in giudizio
[...]
e, nella qualità di erede del fallito , deduceva il proprio Parte_1 CP_5
pag. 7/48 interesse diretto nei fatti di causa e si associava alla domanda proposta dagli attori principali, chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata il 26 aprile 2016 si costituiva in giudizio l'avv.
chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in CP_1
diritto, vinte le spese;
in particolare, negava puntualmente ogni addebito, deducendo di aver bene e fedelmente adempiuto il proprio incarico ed assumendo che ciascuna attività svolta fosse sempre stata autorizzata, ove previsto dalla legge, dal giudice delegato;
instava, inoltre, per la chiamata in garanzia della App Broker S.r.l..
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio l'avv. CP_2
chiedendo a sua volta il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in
[...]
diritto; in particolare, contestava ogni addebito, assumendo di aver sempre osservato la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico professionale e che eventuali danni cagionati al fossero riconducibili, semmai, all'inerzia del curatore Avv. Parte_2
e/o del giudice delegato;
il tutto con vittoria delle spese di lite e condanna di parte CP_1
attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva, altresì, in giudizio App Broker S.r.l. chiedendo il rigetto della domanda in garanzia, in quanto infondata in fatto e in diritto;
preliminarmente eccepiva in rito il proprio difetto di legittimazione passiva, non esercitando essa attività di assicurazione, bensì di mera intermediazione in favore del Rappresentante Generale per l'Italia dei
Lloyd's; in ogni caso, nel merito, deduceva l'inoperatività ex art. 1892 c.c. della polizza sottoscritta dall'avv. con il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, CP_1
conclusa solo successivamente alla richiesta di risarcimento avanzato dalla curatela del fallimento Socci;
chiedeva la rifusione delle spese di lite.
La causa, istruita con l'espletamento delle consulenze di ufficio affidate al dott. Per_3
nonché al dott. ed al geometra veniva
[...] Persona_4 CP_10
trattenuta in decisione per poi essere rimessa sul ruolo stante la mancanza in atti del fascicolo di parte attrice. Successivamente, accertata la presenza di tutta la documentazione depositata nel corso del procedimento, rinnovata la precisazione delle conclusioni, all'esito dei nuovi termini assegnati, il Tribunale adito, con sentenza n.
72/2023 pubblicata in data 11 gennaio 2023, dichiarava l'estinzione del processo limitatamente a ed alla App. Broker S.r.l., accoglieva la domanda per CP_1
pag. 8/48 quanto di ragione e condannava al pagamento in favore di parte attrice CP_1
della somma di euro 298.458,99, oltre rivalutazione annuale secondo indici istat dal dì della domanda (18 gennaio 2016) ed interessi legali con la medesima periodicità e decorrenza;
rigettava la domanda risarcitoria formulata nei confronti di;
CP_2
poneva definitivamente a carico di gli oneri di consulenza, liquidati con CP_1
separati decreti e condannava alla rifusione in favore di parte attrice CP_1
delle spese di lite mentre dichiarava compensate le spese di lite tra le altre parti.
In sintesi il giudice di prime cure così motivava la sua decisione: disattendeva l'eccezione sollevata da entrambi i convenuti in ordine all'asserito difetto di legittimazione di ad intervenire nel presente procedimento Parte_1 nella sua qualità di erede del fallito sul rilievo che, se pure l'art. 38, co. CP_5
2, l. fall. attribuisce al solo curatore - nella pendenza del fallimento - la legittimazione a proporre l'azione di responsabilità nei confronti del curatore revocato, non può disconoscersi all'erede del fallito un interesse a intervenire ad adiuvandum nel giudizio avente ad oggetto la predetta azione, anche in considerazione della previsione di cui all'art. 12, co. 1, l. fall., secondo la quale, nell'ipotesi di morte del fallito successiva alla dichiarazione di fallimento, “… la procedura prosegue nei confronti degli eredi …”; osservava, inoltre, che nella vicenda in esame, dalla lettura delle conclusioni della comparsa di costituzione si evinceva in modo inequivoco che il aveva inteso CP_5
proporre non una domanda autonoma, bensì un mero intervento adesivo dipendente rispetto alle ragioni fatte valere dal curatore in carica;
aggiungeva poi che la natura dell'intervento in parola escludeva che il potesse CP_5
interferire sul contenuto del thema decidendum con conseguente inammissibilità di ogni richiesta ulteriore o maggiore rispetto a quelle già dettagliatamente articolate in citazione ed inesaminabilità nel merito della domanda di risarcimento danni per oltre euro 185.000,00 formulata nelle conclusioni della comparsa di costituzione (pag. 7 numero 2) in quanto di importo ben maggiore e riguardante voci di danno ulteriori rispetto a quanto rivendicato dalle curatele attrici nei più contenuti limiti di euro
41.561,04;
pag. 9/48 sempre in via preliminare dichiarava l'estinzione del processo limitatamente al rapporto fra il OD e App Broker S.r.l. stante l'avvenuta rinunzia alla domanda in garanzia da parte del primo e la relativa accettazione da parte della seconda;
nel merito, ricordato che la responsabilità del curatore ai sensi dell'art. 38 l. fall. applicabile al caso di specie è correlata alla violazione degli specifici doveri attinenti all'amministrazione ed alla custodia del patrimonio fallimentare e premesso che, in occasione del giudizio di opposizione all'approvazione del rendiconto ex art. 116 l. fall.,
l'intestato Tribunale, con la sentenza n. 3041/2015, aveva già avuto modo di rilevare plurime violazioni di norme di legge da parte dell'Avv. e rimarcato, nel contempo, CP_1
l'assenza di pregiudizialità logico-giuridica del giudizio originato dalla contestazione del conto della gestione presentato dal curatore cessato per negligenza rispetto all'azione di responsabilità autonomamente proposta nei confronti del medesimo curatore atteso che il giudice del rendiconto valuta la sussistenza della contestata negligenza in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato (Cass. 14 gennaio
2016, n. 529), rilevava che nella presente sede si facevano valere i pregiudizi in concreto cagionati dal predetto curatore e, in parte, dall'Avv. - nella qualità di CP_2
difensore, negli anni passati, dei - alle masse dei creditori nel corso della CP_3
gestione delle procedure concorsuali oggetto di causa;
disattendeva l'eccezione sollevata dal OD in ordine alla non conformità agli originali di “tutti i documenti prodotti in giudizio in copia fotostatica”, stante la genericità della relativa formulazione, per la quale, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, va escluso che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia possa avvenire in forma omnicomprensiva o generica o con mere formule di stile, dovendo essere effettuata, a pena d'inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, indicando in modo specifico sia il documento che si intende contestare, sia i profili per i quali si assume che differisca dall'originale: ad esempio, individuando le parti mancanti e il loro contenuto, o, in alternativa, le parti aggiunte o, ancora, offrendo elementi, almeno indiziari, sul differente contenuto che il documento presenta nella versione originale (in tal senso, fra le tante e da ultimo, Cass., 24 agosto 2022 , n. 25310), ciò che non era avvenuto nel caso di specie;
pag. 10/48 disattendeva, altresì, l'eccezione sollevata dal medesimo convenuto in ordine all'asserita irritualità del deposito della documentazione in atti dacché, come già osservato nel corso del giudizio con ordinanza del 25 maggio 2017, “… la produzione documentale effettuata dalla curatela al momento della costituzione in giudizio è stata in seguito specificata, e comunque sostanzialmente rinnovata nel verbale di prima udienza del 10-11-2016, con elencazione dei documenti prodotti, e con effetti equiparabili a quelli disciplinati dall'art. 87 ultima parte disp. att. c.p.c.; in tale udienza il convenuto avv. ha dichiarato di prendere atto della produzione CP_1
contestandone solo genericamente la completezza;
nella successiva prima difesa
(memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.) non ha tuttavia formulato alcuna specifica eccezione circa l'irritualità della produzione così effettuata, sicché non sembra essersi in concreto determinata violazione del contraddittorio”; passando all'esame delle voci di danno dedotte in citazione, in tesi causate dalla asserita negligenza dell'Avv. nello svolgimento dell'incarico di curatore, con riguardo CP_1 all'addebito di effettuazione di prelievi ingiustificati da parte del predetto poiché privi dei provvedimenti autorizzativi del giudice delegato, quantificati in principio in euro
12.434,43 e successivamente rideterminati in euro 3.343,24 in sede di comparsa conclusionale, rimarcata la scarsa consistenza dell'importo così ridimensionato soprattutto se rapportato alla complessa contabilità di procedure ultratrentennali con molteplici prelievi nel corso del tempo, osservava che, pur essendo necessaria la conservazione dei provvedimenti autorizzativi ai fini della trasparenza delle procedure concorsuali, tuttavia il loro smarrimento non rendeva di per sé ingiustificati i correlati prelievi, soprattutto in presenza (mai neppure contestata) dei corrispondenti mandati di pagamento, la cui sottoscrizione da parte dell'allora giudice delegato induceva a presumere la legittimità dei prelievi in contestazione;
con riferimento all'addebito di mancata riscossione (o comunque di versamento su l.d.r. intestati ai fallimenti) di fitti relativi a immobili rientranti nella massa fallimentare e di omessa richiesta di rivalutazione dei canoni, rilevava che nella c.t.u. depositata il 29 giugno 2018 il dott. aveva calcolato in euro 23.104,98 la differenza fra i Per_5
canoni complessivamente maturati nel periodo gennaio 1988- aprile 2013 e le somme versate a tale titolo sul libretto di deposito, nonché in euro 6.564,59 il maggior importo pag. 11/48 a titolo di adeguamento canoni che il curatore avrebbe potuto (e dovuto) richiedere ai conduttori;
al riguardo giudicava infondate le censure di nullità delle operazioni peritali mosse dai convenuti atteso che, per un verso, la complessità dei calcoli e delle valutazioni demandate al c.t.u. implicava articolate operazioni di carattere tecnico-contabile esulanti dalla cognizione del giudice e, per altro verso, che la pretesa riconvocazione delle parti al momento della ripresa dell'accertamento peritale - disposta dal giudice istruttore con ordinanza del 26 aprile 2018, successiva alla loro sospensione disposta con il precedente provvedimento dell'8 marzo 2018 - sarebbe stata del tutto superflua, visto che in quel momento era ancora da espletare solo l'attività di elaborazione delle risposte ai quesiti posti, la quale non può che essere eseguita personalmente dal perito senza la presenza dei cc.tt.pp., tanto più che, come segnalato da parti attrici, non risultava violato il principio del contraddittorio, né tanto meno leso il diritto di difesa dei convenuti, ed infatti la dott.ssa , c.t.p. dei medesimi convenuti, aveva puntualmente CP_11 inviato le sue osservazioni alla bozza dell'elaborato ricevuta dal c.t.u., il quale aveva altrettanto puntualmente risposto alle dette osservazioni;
nel merito riteneva che dovesse valutarsi se e in che misura l'attività di recupero omessa avrebbe in concreto consentito alle procedure fallimentari attrici di aumentare il proprio attivo, con inevitabile ricorso a criteri equitativi, e giudicava che, pur a fronte di una totale inerzia del curatore nella riscossione dei su riportati crediti, i costi della necessaria assistenza legale per il relativo esercizio, le spese legali delle procedure di eventuali sfratti e di recupero dei canoni, gli esiti incerti delle stesse (non essendovi alcun elemento in ordine alla solvibilità o meno dei conduttori ed alla capienza dei relativi patrimoni, dovendosi a tal fine anche considerare le condizioni degli immobili e la loro tipologia “popolare”) imponevano di presumere un incremento dell'attivo non superiore ai 10.000,00 euro, pari a circa 1/3 del complessivo importo sopra determinato e concludeva che il danno da risarcire dovesse contenersi entro questo limite;
con riguardo alla mancata acquisizione al fallimento di euro 12.756,49, risultati all'esito di una procedura espropriativa riguardante un immobile sito in Sarnano Sassotetto, osservava che si trattava di importo assegnato al creditore procedente, il quale, in quanto istituto di credito fondiario (Credito Fondiario Umbro Marchigiano), era il pag. 12/48 medesimo soggetto che avrebbe ricevuto la predetta somma all'esito di un eventuale riparto in sede fallimentare, senza che potesse rilevare il fatto che il creditore non si fosse ancora insinuato nel passivo del fallimento , non avendo neppure avuto mai CP_5
la possibilità di farlo sicché la massa dei ceditori, come correttamente evidenziato dall'Avv. non avrebbe conseguito alcun vantaggio dall'acquisizione delle somme CP_1
ricavate in quella sede e nessun danno risarcibile appariva ipotizzabile;
con riguardo al credito lavoristico vantato dalla curatela di nei confronti CP_5
di tale rinveniente dalla sentenza n. 1672/1986 emessa dal pretore Controparte_7
di Taranto in funzione di giudice del lavoro, il cui originario importo (lire 263.590.496) era stato poi rideterminato in euro 288.459,99 al 31 ottobre 2009, giorno di deposito della sentenza n. 10027/2009 [rectius n. 10027/2010], con la quale il giudice del lavoro di Taranto definì il giudizio di opposizione al precetto notificato dalla curatela alla debitrice opponente, osservava che occorreva in primo luogo verificare l'entità di detto credito e successivamente vagliare la concreta possibilità di portarlo in esecuzione e, quindi, di implementare- ed in quale misura- l'attivo fallimentare;
sotto il primo profilo, premesso che i Fallimenti avevano sostenuto che la su richiamata sentenza avrebbe dovuto essere impugnata in quanto fondata su un errore di calcolo commesso dal c.t.u. per non aver conteggiato rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione delle singole voci del credito, condivideva la valutazione espressa dal
Tribunale di Taranto nella sentenza di accoglimento dell'opposizione all'approvazione del rendiconto, nella quale si leggeva che non vi era certezza sulla possibilità di riforma in grado di appello del pronunciamento del giudice del lavoro (sentenza n. 3041 del 22 luglio 2015, p. 13) ed osservava che neppure si poteva affermare che detta certezza fosse stata conseguita nel corso del presente procedimento, in quanto, per un verso, la motivazione della sentenza asseritamente da impugnare appariva giuridicamente inappuntabile, e, per altro verso, la mancata produzione dell'elaborato peritale dalla stessa richiamata non consentiva di rilevarne eventuali errori, non potendo a tal fine soccorrere l'esame della sola consulenza di parte, come pareva essere avvenuto in occasione della c.t.u. svolta dal dott. poiché, per effettuare una verifica Per_5
completa, il ridetto dott. avrebbe dovuto esaminare atti che tuttavia non erano Per_5 presenti nel fascicolo del giudizio, ed in particolare l'elaborato del c.t.u. ausiliario del pag. 13/48 giudice dell'opposizione all'esecuzione, non prodotto in giudizio con la conseguenza che il dott. aveva espletato il suo incarico sulla base unicamente della perizia Per_5
di parte prodotta dalla curatela fallimentare;
ferma dunque l'entità del credito attoreo rimaneva fermo alla misura accertata dalla sentenza n. 10027/2009 [rectius n. 10027/2010], con riferimento alla sua concreta realizzabilità attraverso il patrimonio di , rilevava che dagli atti di Controparte_7
causa risultava che la debitrice aveva donato e/o alienato a terzi (prossimi congiunti o società a questi ultimi riconducibili) sia cespiti immobiliari con atti notarili rogati nelle date 9 febbraio 2000, 3 agosto 2001, 14 aprile 2003 e 17 dicembre 2003, il cui valore era stato stimato nella consulenza espletata sul punto in complessivi euro 762.538,28
(euro 283.431,55 + euro 195.016,19 + euro 63.503,10 + euro 220.587,44) al momento del loro trasferimento, sia quote societarie della Ediltessali S.r.l. e della Azienda agricola di Riva dei Tessali S.r.l. con ulteriori atti conclusi entrambi il 10 novembre
2003, il cui valore era stato stimato nella stessa consulenza di ufficio rispettivamente in euro 10.705,26 (33,33% del capitale sociale della Azienda agricola di Riva dei Tessali
S.r.l.) ed in euro 15.289,80 (33,33% del capitale sociale della Ediltessali S.r.l.); tanto premesso, osservava che le valutazioni contenute nella anzidetta consulenza erano state effettuate esclusivamente sulla base della documentazione in atti, l'unica consultabile, ciò che aveva sicuramente inciso, soprattutto sulle stime delle partecipazioni societarie, probabilmente per difetto, non avendo avuto i consulenti designati a disposizione neppure le note integrative dei bilanci dell'esercizio 2002 e aggiungeva che, pur non potendosi considerare l'ammontare del danno arrecato alla procedura fallimentare coincidente con il complessivo valore dei beni all'epoca appartenenti alla quell'importo costituiva un parametro essenziale per CP_7
verificare se in concreto il credito da lavoro di avrebbe potuto essere CP_5
riscosso oppure no e, quindi, per verificare se sussistesse il nesso di causalità fra l'attività omessa e il danno conseguito;
riteneva che però il valore del patrimonio della debitrice - pari a quasi 800.000,00 euro e, dunque, corrispondente a quasi tre volte l'importo dovuto alla curatela - consentisse di ipotizzare ragionevolmente che una tempestiva azione esecutiva avrebbe certamente soddisfatto per intero le ragioni di credito della curatela, pur tenendo conto dei costi di pag. 14/48 eventuali esecuzioni e di eventuali ribassi, peraltro poco probabili in considerazione del pregio degli immobili della debitrice, tutti rientranti all'interno di un noto consorzio turistico della provincia tarantina;
spiegava, altresì, la sussistenza dei presupposti della revocabilità dei contratti di vendita sopra menzionati evidenziando che la si era completamente spogliata di ogni CP_7
avere posteriormente alla data di insorgenza del credito in tempi ravvicinati e rilevando lo strettissimo legame fra la debitrice e le altre parti (prossimi congiunti o società a questi ultimi riconducibili), ciò che rendeva ancor più plausibile ipotizzare la revocabilità di ognuno di essi;
in conclusione, ravvisata la esperibilità con successo delle azioni revocatorie suscettibili di essere esercitate nei confronti degli atti di disposizione su indicati posti in essere dalla debitrice riteneva che il patrimonio di quest'ultima fosse ampiamente CP_7
capiente, sicché la mancata riscossione del credito della procedura fallimentare istante, così come quantificato nel 2009 nella misura di euro 288.459,99, aveva causato un grave danno subito dalla massa dei creditori;
quanto alla negazione da parte del di qualsivoglia negligenza a suo carico, sul CP_1
duplice presupposto che il giudice delegato aveva affidato alla Guardia di Finanza gli
“…accertamenti sulla possidenza mobiliare ed immobiliare della signora [ CP_7
…” e che dall'esame della documentazione depositata nell'aprile 2001 dai militari di detto Corpo non risultava che la debitrice fosse titolare di beni immobili, valutava che tale difesa non consentisse al curatore di sottrarsi a un giudizio di grave negligenza, in quanto: a) gli accertamenti effettuati dagli agenti della Guardia di Finanza erano evidentemente incompleti, giacché, come emergeva dalla documentazione prodotta, essi erano fondati su mere visure ipotecarie senza alcuna indagine catastale, né lo svolgimento delle indagini, per il fatto di essere state espletate dalla Guardia di Finanza, escludevano ogni responsabilità del dovendosi al contrario ritenere che una CP_1
diligenza appena nella media di un professionista così qualificato come un curatore avrebbe consentito di rilevare la palese incompletezza della documentazione depositata, atteso che l'affermazione di impossidenza della avrebbe dovuto fondarsi su CP_7
un attento raffronto incrociato fra le risultanze ipotecarie e le visure catastali, in mancanza del quale qualunque conclusione sulla consistenza patrimoniale della pag. 15/48 debitrice non avrebbe potuto che essere considerata affrettata e inaffidabile;
b) dal 2001 in poi il curatore non aveva mai ritenuto di dovere aggiornar dette visure, neppure a distanza di anni, se solo si considera che il 6 luglio 2007, quando ancora non si erano prescritte le azioni revocatorie di quattro dei sei atti dispositivi del patrimonio della riteneva l'inopportunità di ulteriori accertamenti ipocatastali, in quanto ciò CP_7 avrebbero comportato “…un esborso oltremodo elevato …” (relazione depositata dal curatore Avv. il 6 luglio 2007); CP_1
riteneva poi che tale comportamento emergesse in tutta la sua gravità alla luce del provvedimento del 6 giugno 2003 con il quale il giudice delegato aveva invitato il curatore, che lo aveva informato dell'esito negativo di una procedura espropriativa immobiliare, ad effettuare “… più accurate ricerche sulle possidenze immobiliari e mobiliari della controparte …”, sicché inspiegabile risultava l'inerzia sul punto del curatore dell'epoca; concludeva che l'operato dell'ex curatore aveva, in definitiva, consentito alla debitrice di dismettere integralmente il proprio patrimonio, attribuendo a familiari - o a società a questi ultimi riferibili - la proprietà di importanti cespiti immobiliari sì da privare la curatela attrice della possibilità di soddisfare le proprie ragioni di credito;
riteneva, dunque, accoglibile la domanda risarcitoria nella misura a euro 298.459,99
(euro 10.000,00+ euro 288.459,99), oltre accessori;
con riguardo alla posizione dell'Avv. , alla quale era stato conferito l'incarico di CP_2
agire in executivis nei confronti di come da provvedimento datato Controparte_7
7 ottobre 2002 ma trasmesso alla professionista il 7 febbraio 2003, osservava che alla predetta, unitamente alla nomina, era stata comunicata anche la relativa istanza, nella quale il curatore riferiva che, sulla base degli esiti di accertamenti delegati alla Guardia di Finanza, la debitrice non possedeva alcun bene immobile e che in una visura eseguita presso la locale Camera di commercio la stessa figurava solamente quale titolare di talune quote societarie;
sulla base di tali premesse valutava che non potessero configurarsi profili di negligenza nella per non aver effettuato autonomi accertamenti del patrimonio immobiliare CP_2
della debitrice avendo ella fatto ragionevole affidamento sulla correttezza delle pag. 16/48 informazioni ricevute dal curatore, fonte certamente qualificata trattandosi di un avvocato esperto in materia fallimentare;
osservava, inoltre, che la documentazione depositata dai militari della Guardia di
Finanza non era mai stata consegnata alla , la quale, pertanto, non aveva avuto la CP_2 possibilità di rilevarne l'incompletezza ed aggiungeva che alla stessa non era mai stato conferito l'incarico di procedere ad ulteriori verifiche immobiliari, nonostante il già richiamato invito in tal senso rivolto dal giudice delegato al curatore, e che quando, a distanza di anni dagli accertamenti della Guardia di Finanza, erano stati richiesti ulteriori accertamenti ipocatastali al curatore, questi li aveva disattesi reputandoli inutilmente costosi;
quanto al fatto che la ridetta non aveva aggredito neppure le quote societarie CP_2
intestate alla rilevava che, se, per un verso, sotto tale profilo la prestazione CP_7 eseguita dalla professionista non appariva in linea con il canone della diligenza, l'esiguo valore delle quote in questione (attribuito, come accennato, sulla base della scarsa documentazione in atti relativa alle società poi cedute a terzi), i costi di una eventuale procedura espropriativa e la scarsa appetibilità sul mercato delle stesse, trattandosi di quote di minoranza, non consentivano di affermare con elevata probabilità che esse avrebbero garantito un sia pur minimo soddisfacimento delle ragioni di credito degli odierni attori;
disciplinava, infine, le spese di lite in base al principio di soccombenza nei rapporti fra parte attrice ed il mentre ne dichiarava la compensazione nei rapporti fra tutte le CP_1
altre parti del giudizio, tenuto conto dell'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dal terzo intervenuto in comparsa di costituzione nonché della particolarità della questione relativa alla dedotta responsabilità dell'Avv. . CP_2
Hanno proposto appello in via principale ed i Parte_1 CP_1
svolgendo le censure che si illustreranno più avanti. CP_3
ed i si sono costituiti nei giudizi instaurati dagli altri CP_1 CP_3
appellanti principali e hanno proposto anche appelli incidentali sulla base di ragioni sovrapponibili a quelle esposti da ciascuno nel proprio appello principale e svolgendo le medesime conclusioni.
pag. 17/48 si è costituita in tutti i giudizi originati dagli appelli proposti dalle CP_2
controparti e ha svolto appello incidentale nei confronti dei e di CP_3 [...]
. Parte_1
I giudizi così instaurati a seguito della iscrizione a ruolo degli appelli principali, riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., vengono ora in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, sovrapponibili a quelle formulate nei rispettivi appelli principali o incidentali o nelle comparse di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che si procederà all'esame degli appelli proposti in via principale seguendo l'ordine di iscrizione a ruolo, e dunque a partire dall'impugnazione promossa da
[...]
, si osserva che quest'ultimo ha censurato la sentenza in scrutinio in Parte_1
primo luogo con riguardo alla qualificazione del suo intervento operata dal giudice a quo in termini di intervento adesivo dipendente con conseguente esclusione di ogni interferenza sul thema decidendum delle sue allegazioni ed inammissibilità di ulteriori o maggiori richieste rispetto a quanto esposto e preteso dai Fallimenti;
al riguardo ha sostenuto la derivazione della sua legittimazione, quale erede di , dalla CP_5
contestazione del conto di gestione e dalla sentenza di mancata approvazione del medesimo, costituente il titolo ex art. 116 l. fall. per agire in separato giudizio di responsabilità, da celebrarsi con rito ordinario, nei confronti dell'ex curatore;
ne ha tratto la conclusione della sussistenza della propria legittimazione ad intervenire anche facendo valere richieste autonome con l'unico limite della loro riconduzione a quanto accertato nel definito giudizio di rendiconto;
ha sostenuto, altresì, l'ammissibilità del proprio intervento sulla base dell'art. 105, co. 1, c.p.c., atteso che detta disposizione pone quale unico limite all'intervento adesivo autonomo, i.e. finalizzato a far valere, nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, diritti relativi all'oggetto o dipendenti dal tiolo dedotto nel medesimo processo;
infine, ha insistito sulla propria legittimazione residuale in favore del fallito in tutti i casi in cui si sia determinato un disinteresse o un'inerzia degli organi fallimentari, come si era verificato nel caso di specie atteso che non risultava che, previo esame delle richieste autonome avanzate dal deducente, si fosse ritenuto non conveniente o non opportuno farle valere;
pag. 18/48 con i successivi motivi di appello ha svolto censure concernenti la misura del danno da omessa riscossione dei canoni di locazione, il mancato riconoscimento del danno conseguito alla perdita dell'immobile sito in Sarnano Sassotetto (Macerata), il mancato riconoscimento del danno conseguito al mancato appello della sentenza del giudice del lavoro di Taranto n. 3041/2015, il mancato riconoscimento della responsabilità dell'Avv. , la decorrenza della rivalutazione e degli interessi dalla domanda CP_2
introduttiva del giudizio di primo grado.
Prima di passare all'esame dei motivi di appello esposti, si osserva che CP_2 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto dal ex artt. 342 e 348 bis CP_5
c.p.c. ed ha, altresì, contestato la legittimazione del all'impugnazione per come CP_5
proposta; ne ha in particolare affermato la carenza di legittimazione autonoma all'impugnazione in ragione della sua veste di interveniente adesivo;
inoltre, in difetto di appello da parte dei al tempo della proposizione del suo appello, egli non CP_3 era legittimato neppure ad intervenire in adesione all'appello dei Fallimenti.
Al riguardo si osserva in primo luogo che le censure di inammissibilità dell'impugnazione non risultano argomentate;
ad ogni buon conto si rileva che l'atto di appello consente l'individuazione delle doglianze e delle richieste di riforma mentre il riferimento all'art. 348 bis c.p.c. risulta superato dalla prosecuzione del giudizio.
Inoltre, l'assunto della concernente la contestazione della legittimazione CP_2 autonoma del all'impugnazione non è condivisibile. Sul punto è sufficiente CP_5
rilevare che il ha impugnato in primo luogo la qualificazione del suo intervento, e CP_5
a tanto era legittimato in via autonoma, e coerentemente - sul presupposto della riforma di tale punto della sentenza gravata - ha svolto i restanti motivi (Cass. s.u. 17 aprile
2012, n. 5992, da ultimo Cass. ord. 18 aprile 2024, n. 10491).
Venendo al primo motivo di appello del sopra riportato, se ne ravvisa il difetto di CP_5
fondamento.
Il giudice a quo ha ben interpretato il contenuto dell'atto di intervento in prime cure e sulla base di tale interpretazione lo ha correttamente qualificato. Ed invero il , CP_5 nell'intervenire, dichiarò di aderire a quanto dedotto da parte attrice, i.e. i e CP_3
formulò conclusioni sovrapponibili a quelle svolte da questi ultimi e relative ai medesimi addebiti, dirette a conseguire la condanna dei convenuti e al CP_1 CP_2
pag. 19/48 pagamento di somme in favore del , sia pure eccedenti Parte_3
rispetto a quanto preteso dai ridetti rivendicando maggiori importi in CP_3
relazione alla gestione dei contratti di locazione ed a crediti di altra natura risultanti dal bilancio del 16 maggio 1983 che non risultavano riscossi. Ebbene, deve escludersi - a prescindere dalla ammissibilità di tali ulteriori pretese (in verità ridottesi nell'atto di appello alla pretesa di maggiori importi per canoni di locazione non riscossi) - che il abbia chiesto alcunché per sé. Da tale rilievo deriva che il riferimento alla CP_5 violazione dell'art. 105 c.p.c. non è pertinente poiché non ne ricorre il presupposto, e cioè il far valere in un processo tra altre persone un (proprio) diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo. Inoltre, come ritenuto dal giudice di prime cure, se pure è ravvisabile l'interesse degli eredi del fallito ad intervenire ad adiuvandum, non è configurabile una legittimazione autonoma ad agire nei confronti del curatore cessato ai sensi dell'art. 38 l. fall..
Quanto poi all'eventuale invocata autonomia della legittimazione rivendicata dal , CP_5 in tesi riveniente dall'art. 116 l. fall., essa non risulta dedotta nell'atto di intervento ed è insuscettibile di esame in questa sede.
Analogamente la questione della legittimazione sostitutiva costituisce un nuovo titolo di legittimazione non contenuto nell'atto di intervento ed è, quindi, anch'essa insuscettibile di esame, tanto più poiché richiedente accertamenti di fatti rimasti estranei al processo.
Al difetto di fondamento del motivo di appello appena scrutinato consegue che le susseguenti doglianze non possono essere prese in considerazione difettando la legittimazione autonoma all'impugnazione dell'interveniente adesivo (si vedano pronunzie della S.C. citate in precedenza). Al più gli argomenti spesi a loro sostegno potranno essere valutati unitamente alle ragioni esposte dai Fallimenti a fondamento delle censure da essi mosse. Si registra ad ogni buon conto la rinuncia del CP_5
contenuta in comparsa conclusionale alla doglianza rivolta avverso la statuizione del giudice di prime cure di accertamento della insussistenza della responsabilità del CP_1 correlata all'effettuazione di prelievi indebiti dal deposito bancario della procedura in quanto l'istituto bancario è stato condannato per aver consentito l'effettuazione di pag. 20/48 prelievi in assenza dei mandati a firma del giudice delegato con sentenza n. 390/2022 del Tribunale di Taranto.
***
Passando all'esame dell'appello proposto dall'Avv. si segnala in primo luogo che CP_1
egli ha eccepito la sussistenza di un conflitto di interessi tra il , Controparte_12
il e ed il Controparte_13 CP_5 Controparte_14
traendone la conclusione che essi non avrebbero potuto essere difesi dal medesimo procuratore e, per conseguenza, la nullità dell'esercizio del ministero e l'invalidità degli atti sin qui compiuti nonché l'erroneità della condanna della sua condanna in via generica al pagamento della somma liquidata “in favore di parte attrice”, costituendo i
Fallimenti entità giuridiche diverse, non tutte legittimate all'azione proposta nei confronti del deducente.
I Fallimenti in questione hanno replicato sostenendo che non è ravvisabile alcun conflitto di interessi tra di essi e che, quindi, non è ravvisabile neppure un conflitto di interessi in capo al comune difensore per il fatto di difenderli nella medesima causa poiché essi non hanno nel giudizio interessi contrastanti al punto che il diritto di difesa dell'uno possa essere pregiudicato dalla difesa degli interessi dell'altro; hanno sottolineato che le procedure fallimentari mirano ad incrementare l'attivo da distribuire ai creditori e ben possono, quindi, i agire con un solo difensore;
hanno poi CP_3
puntualizzato che nella vicenda in esame il Tribunale di Taranto aveva dichiarato il fallimento individuale di e successivamente, aveva dichiarato il fallimento CP_4 della società di fatto da estendersi ai soci ai sensi dell'art. 147 l. fall. ma CP_15
che il fallimento di non poté essere nuovamente dichiarato, essendo già CP_4
intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento nei suoi confronti, ed inoltre hanno evidenziato che l'art. 148 l.fall. dispone che, nelle ipotesi di declaratoria di fallimento della società di fatto e dei singoli soci illimitatamente responsabili prevista dall'art. 147
l.fall., ha luogo la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore con il mantenimento del patrimonio della società distinto da quello dei singoli soci nonché la formazione di passivi separati, ma i creditori ammessi al passivo della società di fatto si intendono ammessi al passivo dei soci, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.
pag. 21/48 L'assunto è corretto.
L'attuale curatore ha agito al fine recuperare somme che vanno a beneficio dell'intero ceto creditorio, non solo a beneficio dei creditori dell'uno dell'altro fallimento (arg. dalle pronunzie richiamate dalla difesa dei Fallimenti: Cass. ord. 7 febbraio 2022, n.
3771, Cass. 25 gennaio 2013, n. 1778, Cass. 13 luglio 2007, n. 15677 secondo cui, in ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 147 l.fall., il curatore del fallimento sociale è legittimato ad agire in revocatoria contro atti del socio poiché la distinzione tra i due fallimenti è unicamente finalizzata a limitare il concorso dei creditori particolari del socio al solo fallimento del proprio debitore, senza alcuna possibilità di partecipazione al fallimento sociale, mentre il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche in quello del socio, che ha natura derivativa e prescinde dall'insolvenza di questi, sicché, tra l'altro, l'accrescimento del patrimonio del socio quale effetto di azioni esercitate dal curatore produce risultati positivi agli effetti del soddisfacimento delle ragioni dei creditori della società).
Vanno dunque esclusi sia il conflitto di interessi tra i Fallimenti sia le conseguenze prospettate dal con riguardo alla loro difesa in giudizio da parte del medesimo CP_1
difensore né è ravvisabile alcun difetto di legittimazione dell'attuale curatore all'esercizio delle pretese azionate. Non è infine configurabile l'erroneità del dispositivo della sentenza impugnata poiché eventuali ripartizioni tra creditori sociali e creditori del socio non costituiscono materia del presente giudizio e saranno risolte CP_5
dal giudice delegato.
In secondo luogo il ha contestato l'ammissibilità dell'intervento di CP_1 [...]
; sul punto ha sostenuto che, se è preclusa al fallito l'azione diretta di Parte_1 responsabilità nei confronti del curatore, non può ritenersi ammissibile l'intervento del medesimo o dei suoi eredi a sostegno delle ragioni della curatela;
ha poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 105, co. 2, c.p.c., è richiesto un interesse concreto e meritevole di protezione giuridica e non di fatto;
infine, ha sostenuto che la formulazione delle conclusioni dell'atto di intervento, con cui si era chiesta la condanna al pagamento in favore della curatela di di euro 185.556,59 a titolo di risarcimento del CP_5
danno per causali diverse da quelle già fatte valere in giudizio, impediva che pag. 22/48 l'intervento di potesse qualificarsi in termini di intervento Parte_1
adesivo dipendente sicché doveva giudicarsi del tutto inammissibile.
La doglianza è infondata.
Richiamato quanto sopra esposto con riferimento alla qualificazione dell'intervento del in termini di intervento adesivo, l'interesse sotteso al detto intervento, di CP_5 rilevanza giuridica e non quindi di mero fatto, risiede nella considerazione che l'esito positivo dell'azione ex art. 38 l. fall. è destinato a tradursi in un aumento dell'attivo su cui la massa dei creditori potrà soddisfarsi con la conseguenza che l'eventuale avanzo, una volta chiuse le procedure, tornerebbe agli eredi del fallito o, in alternativa, andrebbe a delimitare un'eventuale responsabilità dei medesimi, ove non accettanti con beneficio d'inventario.
Per il resto i motivi di appello svolti dall'Avv. si sostanziano, per un verso, nella CP_1
riproposizione di eccezioni e questioni di natura processuale sollevate in primo grado con riferimento: ∙ alle modalità di produzione documentale dei Fallimenti, ∙ alle modalità di disconoscimento - dal medesimo operato - della conformità agli originali della documentazione prodotta in copia, ∙ alle modalità di svolgimento della c.t.u. del dott. eccezioni e questioni ritenute tutte infondate dal giudice di prime cure, Per_5
e, per altro verso, nella riproposizione di questioni concernenti il merito delle valutazioni espresse in sentenza con riferimento agli addebiti dei quali è stato ravvisato il fondamento nonché alle modalità ed alla misura di liquidazione del danno posto a suo carico.
E' opportuno ora riportare in sintesi tutte le ridette doglianze, esposte in maniera frammista tra questioni procedurali e questioni di merito.
In particolare il ha svolto le seguenti censure: CP_1
ha contestato la sua condanna al pagamento in favore dei della somma di CP_3
euro 10.000,00 per canoni di locazione non riscossi ovvero riscossi e non versati alla procedura con riferimento ad immobili di proprietà di ed acquisiti CP_5 all'attivo fallimentare e, più in dettaglio, ha negato che fosse stata raggiunta la prova della mancata riscossione o del mancato versamento alla procedura;
nell'ambito delle doglianze riguardanti tale addebito, in via preliminare, ha opposto ex art. 654 c.p.c. il giudicato - del quale nel precedente grado non si era tenuto conto - formatosi sulla pag. 23/48 sentenza del Tribunale di Taranto n. 1706/2021 di assoluzione del deducente dal reato di cui agli artt. 81, 314 c.p. perché, in qualità di curatore dei e Controparte_6
e , con più azioni esecutive del medesimo disegno CP_4 CP_5
criminoso, avendo la disponibilità di più somme di denaro derivanti dalla riscossione di canoni di locazione di beni immobili acquisiti alla massa fallimentare, se ne impossessava omettendo di versarli sul conto delle procedure fallimentari, per un importo complessivo di euro 21.513,30; ad ogni buon conto ha evidenziato che i
Fallimenti non avrebbero comunque potuto pretendere il pagamento di somme dovute a comproprietaria degli immobili di Via Temenide n. 80, circostanza questa Per_6
documentalmente provata;
ha eccepito che la somma pretesa dai Fallimenti andava comunque ridotta ad euro 24.526,39 (in dettaglio: ad euro 29.669,57 da cui dovevano però detrarsi euro 5.143,18, versati dal deducente in conto canoni), sicché la quota di un terzo calcolata dal primo giudice andava ridotta ad euro 8.174,46; ha lamentato la genericità della domanda, riferita ad un imprecisato numero di canoni di locazione, ed il difetto di prova in ordine a quali e quanti canoni di locazione si sostenevano corrisposti dai vari conduttori ed a quali e quanti canoni non fossero stati versati, difetto di prova non colmabile attraverso la c.t.u. disposta ed espletata che non avrebbe dovuto essere ammessa in quanto esplorativa, ammissione di cui ha reiterato la revoca;
infine, ha segnalato che il c.t.u. dott. aveva elaborato una serie di prospetti nei quali si Per_5
Per_ elencavano i nominativi dei conduttori ( , , , , Per_7 Per_9 Per_10 Per_11 Per_12
, che tuttavia non risultavano specificati in nessun atto di causa sicché non si Per_13
comprendeva come il c.t.u. li avesse reperiti e come avesse attribuito ad ognuno di essi i canoni non pagati, ovvero pagati ma non versati alla procedura;
di tale consulenza ha reiterato l'eccezione di nullità per le ragioni esposte nell'istanza del 23 ottobre 2018, i cui passaggi salienti ha riportato in atto di appello, costituiti dalla mancata convocazione delle parti al termine del periodo di sospensione disposto dal giudice all'udienza del 12 aprile 2018, che lo stesso c.t.u. aveva dichiarato a verbale di dover fare, e dall'acquisizione di documenti prodotti illegittimamente da una parte;
ha censurato l'argomento sulla cui base la questione era stata superata dal primo giudice, secondo cui la riconvocazione delle parti era superflua sulla base del disposto degli artt.
194, co. 2, c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c. ed ha sostenuto che, nel caso di specie, le pag. 24/48 operazioni erano state tutte espletate dal c.t.u. in solitudine senza che alle parti fosse consentito di presenziare all'attività di presa d'atto e di studio preliminare della documentazione e di impostazione delle successive operazioni, a tutela della effettività del contraddittorio, non essendo sufficiente a garantire il diritto di difesa la mera possibilità di verifica successiva a consulenza espletata;
ha poi riproposto la propria contestazione della conformità agli originali, se e in quanto esistenti, di tutti i documenti prodotti in copia fotostatica ai sensi degli artt. 2712 e 2719
c.c. e l'eccezione di irritualità della produzione documentale poiché eseguita da parte attrice in violazione degli artt. 163 c.p.c. e 74 e 87 c.p.c.; nell'ambito di tale doglianza, ha sostenuto che, ferma la mancanza di una dettagliata elencazione dei documenti prodotti e in difetto di produzione degli originali, se esistenti, non gli era stata consentita nessun'altra modalità di contestazione, ciò che aveva compresso il suo diritto di difesa;
ha reiterato in questa sede l'eccezione riguardante la mancanza dell'indice con la relativa attestazione del cancelliere di avvenuto deposito di tutti gli atti e documenti ex art. 74, co. 4, disp. att. c.p.c., non surrogato né surrogabile dall'elenco in calce all'atto di citazione, peraltro incompleto, poiché solo l'attestazione ex art. 74 disp. att. cit. fa presupporre l'avvenuto controllo da parte del cancelliere, con la conseguenza che, in difetto di indice, deve presumersi che i documenti non siano stati acquisiti al processo;
ne ha tratto la conseguenza del difetto di prova delle pretese fondate sull'asserita produzione documentale;
ha evidenziato che l'indicazione degli allegati nell'atto di citazione era comunque generica e non costituiva una vera e propria elencazione, tale non potendosi intendere la indicazione del doc. 11 quale “relazione del curatore”, contenente in concreto una quantità imprecisata di fogli di varia natura e provenienza e di incerta autenticità, come più volte eccepito in prime cure, tanto vero che con ordinanza del 25 maggio 2017 il g.i. aveva ordinato ai Fallimenti di produrre copia integrale dei documenti trasmessi dalla Guardia di Finanza, spia e segno di una produzione non conforme alle norme, e successivamente, all'esito dell'udienza del 26 ottobre 2017, sempre il g.i. aveva autorizzato i Fallimenti al ritiro delle note depositate ed alla ripresentazione con il relativo indice, e ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 170 c.p.c., il quale, in combinato disposto con l'art. 87 disp. att. c.p.c. disciplina le modalità di produzione documentale dopo la costituzione delle parti in giudizio;
ha pag. 25/48 anche censurato l'assunto del g.i., esposto dell'ordinanza del 26 aprile 2018, secondo cui era onere del deducente esaminare, oltre al testo di ciascuna relazione, anche gli allegati ivi richiamati e contestare per ciascuno di essi la effettiva presenza nel carteggio nonché di farsene rilasciare copia ex art. 76 disp. att. c.p.c., ciò che invece costituiva una facoltà della parte e non un obbligo, peraltro comportante esborsi;
ha concluso che non vi erano alternative alla modalità con cui aveva formulato la propria contestazione e ha sostenuto che non poteva valere a sanare il difetto originario di indice e di attestazione del cancelliere la dichiarazione del deducente, riportata nel verbale di udienza del 10 novembre 2016, di presa d'atto della “odierna produzione documentale eseguita da parte attrice”, seguita dalla contestazione della completezza con riserva di verifica del contenuto, posto che nessuna produzione documentale era avvenuta a quell'udienza e dunque continuava a discorrersi della documentazione originaria, risalente al tempo della iscrizione della causa a ruolo;
ha contestato, nel merito l'addebito rivoltogli dai - la cui prospettazione il CP_3
giudice a quo aveva recepito - costituito dalla mancata conoscenza delle proprietà della e dal non aver esperito le azioni esecutive nei suoi confronti;
in particolare CP_7 ha ribadito che il giudice delegato a seguito dell'istanza del deducente, inoltrata in data
11 luglio 2000 e diretta all'acquisizione di informazioni sulla consistenza patrimoniale della anzidetta debitrice, aveva disposto che si procedesse ad accertamenti sul patrimonio mobiliare ed immobiliare di quest'ultima a mezzo della Guardia di Finanza che, nell'aprile 2001, aveva depositato in cancelleria 265 note di trascrizione di atti di compravendita immobiliare che l'esponente aveva esaminato pervenendo alla conclusione che non se ne ricavasse la proprietà in capo alla di beni CP_7
immobili aggredibili, mentre nulla aveva trasmesso con riguardo ai beni mobili;
ha sostenuto che non sarebbe stato ragionevole procedere a verifiche sull'operato della
Guardia di Finanza, vocata ad indagare sul patrimonio dei cittadini;
ha contestato l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui le indagini della
Guardia di Finanza fossero incomplete ma che il curatore avrebbe dovuto rilevare la palese incompletezza della documentazione depositata ed ha comunque negato che da quella documentazione fosse evincibile la prova della esistenza di beni di proprietà della assunto che neppure il difensore dei ed il c.t.u. avevano CP_7 CP_3 Per_5
pag. 26/48 sostenuto in maniera chiara;
ha contestato di essere rimasto inerte ed ha ripetuto di aver rivolto al giudice delegato un'istanza in data 25 ottobre 2004 ed altra istanza in data 18 settembre 2006 con cui aveva chiesto di essere autorizzato a presentare ricorso per la dichiarazione del fallimento in danno della precisando che la seconda CP_7
istanza era corredata di una visura catastale da cui era risultata la proprietà in capo alla predetta di due immobili siti in Roma ma entrambi ipotecati in favore della società addetta alla riscossione tributi per omesso versamento di Irpef;
ha aggiunto che a seguito della prima istanza era stato convocato dal giudice delegato il quale tuttavia non aveva ritenuto di adottare alcun provvedimento ed ha sostenuto che la presentazione del ricorso per dichiarazione di fallimento avrebbe avuto esito favorevole;
ha poi contestato che l'effettuazione di visure catastali non avrebbe consentito, come invece ritenuto dal primo giudice, l'accertamento del patrimonio della debitrice;
ha poi eccepito la novità della domanda da mancato esperimento di azioni revocatorie per accertare il quale i avevano chiesto l'ammissione di consulenza diretta ad CP_3
accertare il valore commerciale di alcuni dei beni immobili di natura percipiente e peraltro inammissibile, oltre che irrilevante e superflua avendo l'azione revocatoria finalità conservativa in vista della successiva ed eventuale esecuzione forzata, e non sussistendo i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria;
ha contestato l'attribuzione, da parte del giudice a quo, del valore complessivo di euro
800.000,00 al patrimonio alienato dalla venditrice, posto che i cespiti immobiliari oggetto degli atti notarili del febbraio 2000, dell'agosto 2011, dell'aprile 2003 e della scrittura privata del dicembre 2003 non costituivano affatto immobili di pregio;
infine, in via subordinata, ha contestato la sussistenza della prova del danno, il quale non può essere costituito dall'importo dichiarato negli atti di compravendita venendo in rilievo un danno da perdita di chance per il cui accertamento, nel caso di specie, avrebbe dovuto valutarsi la realizzabilità del prezzo stimato senza possibilità di far ricorso alla liquidazione equitativa.
Così riassunte le censure mosse dall'Avv. in primo luogo va esaminata la CP_1
questione della ritualità della produzione documentale effettuata dai Fallimenti in tesi avvenuta in violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c..
pag. 27/48 Ebbene, il ha riproposto le eccezioni sollevate in prime cure e gli argomenti CP_1 addotti a loro sostegno, puntualmente esaminate con l'ordinanza del 25 maggio 2017, richiamata in sentenza e della quale si è dato conto in narrativa nel corso della esposizione della motivazione della sentenza in scrutinio. E' opportuno qui chiarire che l'atto di citazione conteneva l'elencazione dei documenti allegati, tra i quali le relazioni del nuovo curatore datate 15 settembre 2014, 3 dicembre 2014, 13 aprile 2015, 24 aprile
2015, 27 aprile 2015. Premesso che la produzione di tali relazioni è incontestata, è vero che ciascuna relazione era corredata di più documenti non indicati singolarmente nell'elenco in calce all'atto di citazione, ma è altrettanto vero che ciascuna relazione conteneva al suo interno la progressiva numerazione dei documenti menzionati nel testo di ogni relazione, e ad essa allegati, sicché non è ravvisabile nessun vulnus al diritto di difesa del il quale era messo nella condizione di conoscerne pienamente e con CP_1
precisione il contenuto. A ciò si aggiunga che in occasione della prima udienza, tenutasi il 10 novembre 2016, il difensore dei elencò analiticamente i documenti già CP_3 prodotti e l'Avv. che vi partecipò difendendosi in proprio ex art. 86 c.p.c., dopo CP_1
aver eccepito la irritualità della produzione documentale di parte attrice poiché i documenti non risultavano puntualmente elencati, così verbalizzò: “Prende atto della odierna produzione documentale eseguita da parte attrice e ne contesta sin da ora la completezza, riservando comunque di verificarne il contenuto”. Successivamente, in memoria ex art. 183, co. 6 n. 3, c.p.c., sempre l'Avv. tornò ad eccepire la CP_1
irritualità della produzione documentale dei Fallimenti effettuata al momento della costituzione in giudizio e il g.i., con ordinanza 25-31 maggio 2017, rilevava che quella produzione documentale era stata sostanzialmente rinnovata nel verbale di udienza del
10 novembre 2016 con l'elencazione dei documenti prodotti e con effetti equiparabili a quelli disciplinati dall'art. 87 ultima parte disp. att. c.p.c., rimarcando che in quella stessa udienza il ridetto Avv. aveva dichiarato di prendere atto della produzione CP_1
contestandone la completezza senza poi svolgere alcuna eccezione di irritualità nella prima occasione successiva, i.e. in memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c..
Tali considerazioni sono del tutto condivisibili né gli argomenti addotti dall'Avv. CP_1 in atto di appello sono idonei ad inficiarne la correttezza e l'efficacia in quanto aventi natura meramente formale e privo di ricadute concrete. Ed invero le considerazioni pag. 28/48 svolte in ordine all'interpretazione della dichiarazione verbalizzata (“prende atto”), al fine di circoscriverne la portata, è a ben vedere superflua poiché quel che conta è che non vi siano dubbi sulla produzione documentale allegata all'atto di citazione, per le ragioni già esposte, avuto riguardo alle relazioni del curatore contenenti la progressiva numerazione degli allegati, tanto più una volta che, all'udienza del 10 novembre 2016, ne fu fatta una elencazione puntuale dal difensore dei Fallimenti, ulteriormente rinnovata in memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c. dalla medesima parte. Del resto, si ripete, non risulta essersi verificata alcuna violazione del diritto di difesa dell'Avv. avendo egli avuto, come già rilevato, ogni possibilità di conoscere con precisione CP_1 quella documentazione. D'altra parte non vi è l'indicazione di un solo documento che, se conosciuto prima, avrebbe consentito al predetto di articolare diversamente e meglio argomenti e prove a sua tutela né vi è indicazione di specifici documenti nei cui confronti non abbia potuto prendere posizione a tempo debito.
Va poi escluso il verificarsi di alcuna decadenza istruttoria atteso che quella documentazione è stata prodotta entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c..
Quanto alla restante produzione documentale effettuata in corso di causa non si registrano irritualità poiché debitamente indicata nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. autorizzate.
Infine, con riferimento alle note di trascrizione reperite dalla Guardia di Finanza, si rileva che il g.i., con ordinanza del 25 maggio 2017, ordinò l'esibizione integrale dei documenti trasmessi dalla Guardia di Finanza in accoglimento di istanza ex art. 210
c.p.c. e che il difensore dei Fallimenti, con istanza del 29 settembre/4 ottobre 2017, chiese di essere autorizzato al deposito degli originali delle ridette note di trascrizione, debitamente descritte. All'esito dell'udienza del 22 febbraio 2018 il g.i. autorizzò i
Fallimenti a ritirare le note di trascrizione depositate e a ridepositarle con relativo indice di Cancelleria entro il 27 novembre 2017. I provvidero all'adempimento CP_3
depositando le note di trascrizione esistenti nel fascicolo della procedura descritte e numerate da 1 a 257. Come si evince dalla analitica descrizione di quanto processualmente avvenuto, non si ravvedono irritualità né violazioni del contraddittorio.
pag. 29/48 Ogni altro argomento svolto su tale questione rimane assorbito dalle considerazioni che precedono.
In secondo luogo, con riguardo alle critiche rivolte alla valutazione di genericità della contestazione della documentazione prodotta in copia fatta dal primo giudice, trattasi di doglianze infondate alla luce delle considerazioni sopra riportate con riferimento alla ritualità della produzione documentale dei Si deve concludere che l'Avv. CP_3
è stato messo nella condizione di conoscere i documenti prodotti dai Fallimenti e CP_1
di formulare le proprie contestazioni nei modi specifici richiesti dal codice di rito.
In terzo luogo vanno esaminate le censure di nullità rivolte alla c.t.u. espletata dal dott.
Sul punto si condividono le considerazioni svolte dal giudice a quo, Per_5
incentrate sulla considerazione che, dopo la sospensione dei lavori di consulenza, residuava solo l'attività di elaborazione delle risposte ai quesiti posti per le quali non era richiesta la partecipazione dei cc.tt.pp. e sul rilievo che la dott.ssa , c.t.p. CP_11 del e della , aveva puntualmente inviato le sue osservazioni all'elaborato CP_1 CP_2
del c.t.u. il quale aveva poi replicato. Tali argomenti non risultano inficiati dalle critiche mosse dal di contenuto generico e ruotanti attorno a valutazioni astratte atteso che CP_1 non è stato indicato alcun concreto pregiudizio all'attività difensiva e all'attività del proprio c.t.p. nel corso delle operazioni di consulenza.
Quanto alla illegittima acquisizione di documenti da parte del c.t.u. (così descritti nell'istanza del 23 ottobre 2018 richiamata in atto di appello: “dichiarazione sottoscritta da tale supinamente accettata dal CTU ed allegata alla consulenza;
Persona_14
conteggi manoscritti relativi a differenze retributive di rapporto di lavoro di ignota ed incerta provenienza”), non vi è riscontro che di essi il c.t.u. dott. abbia tenuto Per_5
conto.
La detta consulenza, inoltre, non può dirsi che sia stata esperita in via esplorativa. Gli accertamenti affidati al dott. infatti, sono stati condotti sulla documentazione Per_5 prodotta in relazione all'addebito di mancata riscossione dei fitti di immobili rientranti nella massa fallimentare.
Superate le critiche sin qui esaminate, si passa ora al vaglio delle censure rivolte ai singoli addebiti all'ex curatore di cui è stato ravvisato il fondamento.
pag. 30/48 Con riguardo alla mancata riscossione dei canoni degli immobili dei quali CP_5
era proprietario o comproprietario, o al mancato versamento degli stessi alla
[...]
procedura, nonché alla mancata richiesta degli aggiornamenti istat ex art. 24 l. n.
392/1978, si rileva in primo luogo che al c.t.u. La è stato chiesto di dire quali dei Per_5 canoni maturati nei periodi di locazione compresi tra l'1 gennaio 1988 e l'aprile 2013 elencati nel prospetto allegato 6 alla relazione dell'attuale curatore datata 13 aprile 2015 risultassero incassati e versati sul libretto di deposito BNL intestato ai attori e CP_3 quale fosse l'eventuale differenza non incassata tenendo conto anche delle ricevute di pagamento prodotte dai è stato chiesto, altresì, di dire quale fosse CP_3
l'ammontare dell'aggiornamento annuale dei canoni richiedibile dal 1988 in poi per ciascuno degli immobili ricompresi nel precedente quesito. Non si ravvisano errori di calcolo nei risultati né si ravvisano somme che avrebbero dovuto essere detratte dall'ammontare calcolato dal c.t.u., preso in considerazione dal primo giudice.
Tanto premesso, il non può fondatamente dolersi della incertezza dei canoni e CP_1
della genericità della pretesa risarcitoria avanzata dai poiché tali canoni CP_3
riguardavano gli immobili oggetto della procedura in quanto di proprietà, esclusiva o condivisa, di . Tali dati erano desumibili dalla relazione datata 13 aprile CP_5
2015 dell'attuale curatore e soprattutto dall'allegato 6 a tale relazione. Egli non può poi far leva sulle modalità di gestione della procedura per invocare incertezze sui dati posti dai Fallimenti a fondamento della loro domanda e raccolti dal c.t.u. poiché di quella gestione è direttamente responsabile, né può ragionevolmente sostenere di non essere al corrente di dati in ordine agli immobili ed al se essi risultassero concessi in locazione, tutte circostanze che, in ragione del suo ruolo di curatore, era tenuto a conoscere.
Con riguardo al giudicato penale eccepito, si rileva che con la sentenza del Tribunale di
Taranto n. 1706/2021, irrevocabile il 14 febbraio 2022 come da copia depositata in prime cure, è stato assolto con formula 'perché il fatto non sussiste' dal CP_1
reato dal delitto di cui agli artt. 81, 314 c.p. (il cui capo di imputazione è stato riportato in precedenza) all'esito di giudizio in cui si erano costituiti parte civile entrambi i
Fallimenti.
Sulla base di tale sentenza deve escludersi la sussistenza della prova del mancato versamento alla procedura dei canoni riscossi. Tuttavia nel presente giudizio l'addebito pag. 31/48 riguardava anche la mancata riscossione dei canoni dovuti e la c.t.u. espletata dal dott. ha conteggiato i canoni maturati di cui non vi è prova di riscossione nonché Per_5
gli importi degli aggiornamenti Istat dei canoni. Quanto alla critica incentrata sul fatto che degli immobili di Via Temenide n. 80 fosse comproprietaria coniuge di Per_6
con conseguente difetto di legittimazione dei Fallimenti, si osserva che CP_5 il comproprietario può attivarsi per il conseguimento dell'intero pagamento dei canoni ed anche del risarcimento del danno per il caso di inadempimento. Ferma tale considerazione, in ogni caso l'impugnante non ha indicato l'incidenza di tale questione sull'ammontare di tale voce di danno, in ogni caso del tutto ridotta poiché riguardante i soli sub 1 e 4 della particella 50 figlio 243 di Via Temenide n. 80 (non avendo il c.t.u. tenuto conto dei restanti poiché non inclusi nell'allegato 6 alla relazione del nuovo curatore del 13 aprile 2015 – doc. 11 allegato all'originario atto di citazione), incidenza ancora più ridotta se si pone mente al fatto che il primo giudice ha operato una liquidazione equitativa che, come si è detto in narrativa e su cui si tornerà appena oltre, ha comportato un taglio significativo dei risultati dei conteggi del c.t.u. sicché il rilievo finisce per essere del tutto circoscritto.
Quanto al metodo liquidatorio adottato dal giudice a quo si segnala che è condivisibile la quantificazione del danno concreto in una quota pari ad un terzo dei canoni maturati e non incassati, inclusi gli aggiornamenti Istat, come calcolati dal dott. per gli Per_5 immobili oggetto di procedura, al netto dei costi dell'assistenza legale necessaria per la riscossione o per eventuali sfratti per morosità e comunque per il recupero dei canoni unitamente all'incertezza degli esiti delle iniziative di recupero. Così ragionando il giudice a quo non ha applicato in maniera scorretta il principio dell'onere della prova, come prospettato dal secondo cui, in sintesi, sarebbe stato onere dell'Avv. CP_5 CP_1 provare l'impossibilità di esazione dei canoni, ma semplicemente effettuato delle valutazioni fondate su dati di comune esperienza giudiziaria nella liquidazione del danno rivendicato dai Fallimenti ai sensi dell'art. 1226 c.c. stante la difficoltà di operarne la quantificazione nel suo preciso ammontare, ferma la prova dell'an di quel danno.
Venendo alle critiche rivolte all'accusa di inerzia nella riscossione del credito derivante dalla sentenza del Pretore del lavoro di Taranto n. 1672/1986, come quantificata con la pag. 32/48 sentenza n. 10027 del 3 dicembre 2009-18 gennaio 2010 del Tribunale di Taranto –
Sezione del Lavoro all'esito del giudizio di opposizione a precetto proposto da si osserva che l'addebito contestato dai Fallimenti all'Avv. Controparte_7 CP_1 si dirigeva, sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, sia verso l'omissione di accertamenti sulle proprietà della debitrice da aggredire per riscuotere il cospicuo credito di , sia verso il mancato esercizio delle azioni CP_5 revocatorie volte a conseguire l'inefficacia degli atti di disposizione che la CP_7
pose in essere così vanificando la garanzia del credito ex art. 2740 c.c., azioni che a causa dell'inerzia del curatore andarono incontro a prescrizione. Più in dettaglio, alle pagine 4, 5, 6 della citazione originaria i Fallimenti si dolevano puntualmente della mancata verifica delle proprietà della e degli atti con cui quest'ultima si era CP_7
andata spogliando dei suoi averi, a ben vedere a cominciare dal 29 novembre 1985 in poi, nonché del mancato esercizio delle azioni revocatorie, che nel tempo si erano prescritte, e comunque dei mezzi a tutela della garanzia patrimoniale.
E' dunque infondata la censura di inammissibilità, in quanto nuova, della domanda di risarcimento del danno da mancato esercizio delle azioni revocatorie sottesa alla richiesta dei Fallimenti di c.t.u. al fine di accertare il valore commerciale dei beni dei quali la debitrice si era spogliata la debitrice al fine di determinare tale voce di danno.
Tanto dimostra, altresì, il difetto di fondamento dell'assunto secondo cui le contestazioni rivolte nei suoi confronti riguardassero i soli atti di disposizione posti in essere in data 3 agosto 2001, 14 aprile 2003 e 17 dicembre 2003.
Parimenti infondato è l'assunto secondo cui dalla documentazione ipotecaria trasmessa dalla Guardia di Finanza non risultassero proprietà in capo alla tanto vero CP_7
che neppure i avevano contestato detta circostanza. CP_3
Ed infatti l'affermazione della non contestazione da parte dei è smentita dal CP_3 fatto che a pagina 5 dell'originaria citazione si legge che il non si era accorto che CP_1
dalla documentazione acquista dalla Guardia di Finanza risultava, al 24 aprile 2001,
l'intestazione alla debitrice della nuda proprietà di sei terreni, dei quali due furono trasferiti a in data 14 aprile 2003 e quattro alla Azienda Agricola Persona_15
Riva dei Tessali S.r.l. in data 17 dicembre 2003, nonché di due immobili residenziali che in data 3 agosto 2001 furono alienati a Persona_15
pag. 33/48 Altrettanto infondato è l'assunto secondo cui ci si potesse e dovesse acquietare all'esito della trasmissione della documentazione da parte della Guardia di Finanza.
La documentazione inviata dalla Guardia di Finanza era costituita da sole note di trascrizione a favore e contro la a far tempo dal 3 gennaio 1974. Nulla più. CP_7
La Guardia di Finanza non aveva, infatti, predisposto alcuna nota accompagnatoria di commento né spiegato come si fossero svolte le sue indagini, come evidenziato dallo stesso (si veda il verbale di udienza del 22 febbraio 2018 ove si legge: “L'avv. CP_1
in merito alla documentazione depositata dal fallimento attore fa rilevare che la CP_1
stessa non era accompagnata da alcuna relazione informativa da parte della Guardia di Finanza”). Deve dunque escludersi che quella documentazione di per sé potesse costituire dato sufficiente a ravvisare l'impossidenza della debitrice. Sarebbe stato quanto meno necessario esaminare le trascrizioni a favore della effettuate CP_7
nel corso degli anni e verificare i beni per i quali non vi fossero trascrizioni contro la medesima in modo da individuare quali tra essi fossero ancora nel suo patrimonio. Una siffatta verifica avrebbe consentito di accertare le proprietà i cui modi di acquisto fossero stati trascritti. A ben vedere, inoltre, l'esame delle note di trascrizione avrebbe consentito di acquisire un dato di conoscenza di sicuro interesse per la procedura. Ed infatti, a tacere delle note di trascrizione contro la anteriori al 1986, da detto CP_7
anno - i.e. l'anno della pronuncia della sentenza del Pretore del Lavoro n. 1672/1986, esecutiva per legge e già contenente l'accertamento di un cospicuo debito a carico della predetta per sorte capitale a prescindere da rivalutazione monetaria ed interessi - e sino al 2000 vi sono numerose note di trascrizione di compravendita contro la CP_7
della cui revocabilità il curatore non si curò.
Prudenza e diligenza avrebbero richiesto che si effettuassero con urgenza ulteriori indagini, per esempio visure ipocatastali almeno presso le Agenzie del Territorio competenti con riferimento ai luoghi risultanti dalle note di trascrizione acquisite dalla
Guardia di Finanza, eventualmente rivolgendosi ad un esperto visurista. Tali indagini non furono eseguite né allora né in seguito e neppure allorché nel luglio 2007, quando ancora non si erano prescritte le azioni revocatorie di alcuni degli atti dispositivi del patrimonio, il ritenne inopportuno effettuare ulteriori accertamenti ipocatastali in CP_1 quanto avrebbero comportato “un esborso oltremodo elevato” e nonostante con pag. 34/48 provvedimento del 6 giugno 2003 il giudice delegato, informato dell'esito negativo di una procedura espropriativa immobiliare, lo avesse invitato ad effettuare “più accurate ricerche sulle possidenze immobiliari e mobiliari della controparte”.
Sull'entità dei costi, si segnala che non vi è riscontro dell'assunto del secondo cui CP_1
le indagini ipocatastali avrebbero comportato notevoli esborsi. Può solo evidenziarsi che per l'esecuzione delle indagini ipocatastali, disposte dal nuovo curatore, al fine di individuare eventuali beni immobili della presso le Agenzie del Territorio di CP_7
Roma, Bari e Taranto a far data dall'1 gennaio 2001 in poi, la DUE. Persona_16
di chiese un compenso pari ad euro 2.610,30 oltre i.v.a., come da Persona_17
fattura in atti n. 499/2013, non costituente certo un costo insostenibile.
E tanto dimostra, altresì, che sarebbe stato possibile accertare la condizione patrimoniale della debitrice in tempo utile per evitare l'azzeramento della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c..
Quanto poi alle iniziative assunte dall'Avv. quale curatore, volte alla CP_1
presentazione di istanza di dichiarazione di fallimento della (ammissibile in CP_7
ragione del reddito della sua impresa agricola ed il numero di dipendenti addetti), come da istanze del 25 ottobre 2004 ed altra istanza in data 18 settembre 2006, a cui - in tesi - non aveva dato corso per scelta del giudice delegato, si rileva in primo luogo che non vi
è prova dell'asserita assoggettabilità a fallimento della debitrice e, in secondo luogo, che non si vede come tale iniziativa avrebbe potuto porre rimedio alla condotta oggetto di contestazione (mancato esercizio delle azioni revocatorie nei confronti di atti posti in essere tempo prima).
Si passa ora ad esaminare le censure rivolte alla sussistenza dei presupposti necessari all'esperimento delle azioni revocatorie, il cui utile esercizio, secondo l'addebito, avrebbe consentito la conservazione della garanzia ex art. 2740 c.c..
Sul punto si osserva che il giudice a quo ha evidenziato che con le compravendite poste in essere con atti notarili del 9 febbraio 2000, del 3 agosto 2001, del 14 aprile 2003 e con scrittura privata autenticata nelle firme del 17 dicembre 2003, aventi ad oggetto cespiti immobiliari, e con il trasferimento, con scritture private autenticate nelle firme del 10 novembre 2003, di quote societarie della Ediltessali S.r.l. e dell'Azienda agricola di Riva dei Tessali S.r.l., la si spogliò completamente di ogni avere, ciò che CP_7
pag. 35/48 avvalorava la revocabilità di ciascuno di essi sulla base di una prognosi di quasi certezza di vittoria delle azioni in parola considerata la nozione di eventus damni invalsa in giurisprudenza, che ne ravvisa la sussistenza in ogni atto che renda più incerto e difficile il soddisfacimento del credito ed anche in presenza di una variazione qualitativa del patrimonio attuata mediante la sostituzione di beni facilmente aggredibili con altri facilmente distraibili, considerata, altresì, che - data l'epoca di insorgenza del credito
(risalente agli anni '80) e la posteriorità degli atti di disposizione del patrimonio - era sufficiente la semplice previsione dell'eventus damni inteso nei termini sopra esposti e valutato, infine, ai fini della sussistenza della c.d. scientia fraudis dei terzi acquirenti, lo strettissimo legame intercorrente tra la e questi ultimi (prossimi congiunti o CP_7
società ai medesimi riconducibili).
Ebbene, avverso tali condivisibili apprezzamenti il non ha svolto censure CP_1
specifiche essendosi limitato ad illustrare in generale le finalità ed i presupposti dell'azione revocatoria nonché gli oneri probatori ricadenti su chi la esperisca.
In definitiva, la prognosi di vittoria delle azioni revocatorie avverso gli atti su indicati è stata dunque formulata in prime cure in maniera corretta.
Il ha anche contestato l'ammissibilità della consulenza volta alla stima delle quote CP_1
societarie e degli immobili oggetto degli atti di disposizione su indicati. Sul punto si rileva, per un verso, che la consulenza non costituisce un mezzo di prova in senso stretto e, per altro verso, che essa è stata disposta sulla base degli elementi di valutazione già emergenti dagli atti di causa deponenti a favore di una condotta della debitrice complessivamente volta a sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione di pagamento delle spettanze maturate da ed accertate da sentenza del giudice del CP_5
lavoro del 1986, comprovata oltre che dagli atti di disposizione del proprio patrimonio anche da iniziative dilatorie, quali la ricerca di soluzioni di componimento, risoltesi in nulla e culminate invece nella opposizione al precetto infine intimato per il pagamento delle somme di cui alla sentenza del 1986. La consulenza di stima, inoltre, è stata eseguita sulla base della documentazione già in atti sicché non può dirsi che con essa sia stata colmata alcuna lacuna probatoria incombente sui Fallimenti né superata alcuna preclusione istruttoria maturata.
pag. 36/48 Venendo alle stime delle quote societarie e dei beni immobili effettuate rispettivamente dal dott. e dal geom. , si osserva che esse si Persona_4 CP_16
rivolgono esclusivamente a quelle riguardanti gli immobili e sono generiche ed insufficienti a superare le valutazioni di consulenza.
In particolare, il ha riportato alcuni passi della consulenza di ufficio o degli atti CP_1
notarili aventi carattere descrittivo degli immobili in questione al fine di contrastare le stime espresse dal geom. e l'assunto del giudice a quo secondo cui si trattava di CP_16 immobili di pregio;
più in dettaglio ha evidenziato che: l'atto del febbraio 2000 aveva ad oggetto la vendita era un fabbricato costituito da “un preesistente fabbricato rurale riattato” e quindi non di nuova costruzione su cui gravava un'ipoteca di lire
540.000.000 in favore di Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; l'atto dell'agosto 2001 aveva ad oggetto, come segnalato dal c.t.u., la nuda proprietà di due ville “vetuste, oggetto di successione nel 1938” e che “considerato che nell'atto non si fa cenno a eventuali manutenzioni, ai fini estimativi deve tenersi conto dell'obsolescenza di finiture ed impianti sopravvenuta dopo sessanta anni”; l'atto dell'aprile 2003 riguardava la vendita della nuda proprietà di un terreno per il quale il c.t.u. aveva osservato che
“l'effettiva realizzazione di una nuova cubatura era condizionata dal conteggio di quella esistente e da altri fattori. Tenendo presente che tutte le prescrizioni imposte dal comportavano attese di anni, per il valore del terreno si deve considerare CP_17 come costo il tempo di attesa”; con scrittura privata del dicembre 2003 si erano venduti più appezzamenti di terreno in Castellaneta e Ginosa gran parte dei quali siti in zona agricola con edificabilità minima, i.e. 0,03 mc/mq ed una cabina elettrica ed il c.t.u. aveva segnalato che “non può trascurarsi che diversi appezzamenti pur contribuendo alla volumetria complessiva avevano superfici da asservire e quindi erano inedificabili”.
Sta di fatto che le stime operate in consulenza hanno tenuto conto della condizione concreta, dei pregiudizi documentati e della situazione urbanistica degli immobili e che il pregio va giudicato anche in relazione al luogo di allocazione, i.e. il noto consorzio turistico della provincia tarantina in cui si trovavano.
E infatti, puntualizzato che la stima dei beni immobili alienati con i rogiti e la scrittura privata su indicati è stata determinata per l'intero in euro 762,538,28 (euro 283.431,55 +
pag. 37/48 euro 195.016,19 + euro 63.503,10 + euro 220.587,44), riferita al momento del trasferimento mentre il valore delle quote societarie della Ediltessali S.r.l. e dell'Azienda agricola di Riva dei Tessali S.r.l. trasferite con le ulteriori due scritture è stimato rispettivamente in euro 10.705,26 (33,33% del capitale sociale dell'Azienda agricolo di Riva dei Tessali) ed in euro 15.289,80 (33,33% del capitale sociale della
Ediltessali S.r.l.), queste ultime probabilmente per difetto, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, poiché eseguite in assenza persino delle note integrative dei bilanci di esercizio 2002, si segnala che - per rimanere alle valutazioni dei cespiti immobiliari oggetto delle critiche del - la loro stima e quella degli arredi oggetto CP_1
degli atti di disposizione è stata effettuata con riferimento al tempo della loro alienazione facendo ricorso all'esperienza professionale dello stimatore sulla base degli elementi ricavabili dagli atti ipotizzando che essi versassero nelle condizioni di normale conservazione, salve situazioni particolari indicate negli atti, e attingendo, quanto alla eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, alla documentazione ipotecaria depositata dalla Guardia di Finanza riguardante e prodotta dai Controparte_7
con la puntualizzazione che sulla base di detta documentazione si era potuta CP_3
accertare una sola iscrizione ipotecaria relativa ai beni oggetto della compravendita del
9 febbraio 2000. Nella relazione di consulenza si legge anche che il c.t.u. ha tenuto conto delle descrizioni contenute negli atti, della situazione catastale, della situazione urbanistica e ovviamente dell'oggetto della alienazione, i.e. la piena proprietà o la nuda proprietà. Se ne ricava che il geom. ha tenuto conto degli elementi che a dire CP_16 dell'Avv. dovrebbero mettere in dubbio le stime. CP_1
Quanto al valore di realizzo, si richiama la condivisibile considerazione del primo giudice secondo cui il rapporto quantitativo tra valore stimato e debito, al netto degli abbattimenti correlati ai prevedibili ribassi e dai costi delle esecuzioni, conforta la previsione di realizzabilità di somme sufficienti a soddisfare il debito riveniente dalla sentenza n. 1672/1986 del pretore del lavoro più volte citata tenuto conto del rapporto tra il credito non riscosso e l'ammontare del valore dei beni quanto meno immobiliari, considerata la non agevole vendibilità delle quote societarie trattandosi di quote di minoranza.
***
pag. 38/48 Passando alle censure alla sentenza impugnata svolte dai Fallimenti si rileva che esse si rivolgono a statuizioni che riguardano sia l'Avv sia l'Avv. . Le doglianze CP_1 CP_2 formulate con l'appello principale coincidono con quelle formulate negli appelli incidentali.
Prima di procedere al loro esame, si osserva in via preliminare che ha CP_2 lamentato l'inammissibilità dell'impugnazione dei sia a causa della scarsa CP_3
comprensibilità del contenuto del testo utilizzato per la proposizione dell'appello principale, coincidente con quello utilizzato per la formulazione degli appelli incidentali proposti nei giudizi di impugnazione instaurati da e da Parte_1 CP_1
sia per la inosservanza delle norme del c.d. rito Cartabia nella proposizione
[...] dell'appello proposto in via principale, instaurato successivamente all'entrata in vigore della anzidetta riforma.
Le doglianze sono infondate.
Sotto il primo profilo si rileva che l'utilizzo del medesimo testo sia per l'appello principale sia per l'appello incidentale non pregiudica la comprensione dei motivi di appello svolti dai Fallimenti né la individuazione delle statuizioni della sentenza di primo grado oggetto di gravame né ancora la riforma invocata.
Sotto il secondo profilo, premesso che in ipotesi di pluralità di appelli avverso la medesima sentenza, alcuni dei quali proposti anteriormente alla riforma c.d. Cartabia
(i.e. nel caso di specie l'appello proposto da e da Parte_1 CP_1
ed alcuni proposti successivamente (i.e. quello proposto dai Fallimenti), essi -
[...]
una volta riuniti - vanno assoggettati al rito a cui è soggetta l'impugnazione cronologicamente più risalente. In ogni caso, nessun vulnus al contraddittorio e al diritto di difesa si è verificato né la ne ha denunciato alcuno. Infine, si osserva che CP_2
l'eventuale inammissibilità dell'appello principale, in quanto non pronunciata anteriormente alla proposizione degli appelli incidentali da parte dei nei CP_3
giudizi di impugnazione instaurati dal e dal OD ante riforma Cartabia, non CP_5
impedirebbe la cognizione dei ridetti appelli incidentali degli stessi Fallimenti. Ne deriva che, ribadita l'insussistenza di violazioni del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della , la questione sollevata da detta impugnante finisce per CP_2
essere irrilevante.
pag. 39/48 Tanto premesso, i con il primo motivo di appello, sia principale sia CP_3 incidentale, hanno lamentato che non sia stata ravvisata la responsabilità dell'Avv.
in solido con quella dell'ex curatore Avv. per la mancata attivazione nella CP_2 CP_1
riscossione del credito vantato da nei confronti di CP_5 Controparte_7
al riguardo hanno evidenziato che il giudice delegato - su istanza del curatore Avv. del 2 ottobre 2002 - con provvedimento depositato il 7 ottobre 2002, aveva CP_1
autorizzato il curatore ad agire in executivis nei confronti di Controparte_7 conferendo mandato all'Avv. ed hanno sostenuto che quest'ultima, CP_2 stante l'autonomia del mandato, non potesse legittimamente confidare sulla correttezza del comportamento del curatore, specie in considerazione del fatto che l'ingente importo del credito imponeva di agire con la massima accortezza nell'adempimento del mandato, senza che vi fosse bisogno di alcuna autorizzazione del giudice delegato rientrando nel potere del difensore la scelta della strategia da adottare per tutelare gli interessi del cliente;
hanno rimarcato che il curatore era stato autorizzato ad agire a mezzo del difensore in executivis senza limite alcuno e che una semplice visura catastale a nome della debitrice ed una visura ipotecaria avrebbero consentito di accertare la presenza di immobili ancora aggredibili di proprietà della ovvero di atti di trasferimento CP_7 suscettibili di revocatoria mentre invece l'Avv. nella veste di difensore della CP_2 procedura, dall'ottobre 2002 e sino alla sentenza del Giudice del Lavoro di Taranto n.
10027 depositata il 18 gennaio 2010, e questo nonostante la esecutorietà della sentenza del pretore del lavoro di Taranto n. 1672/1986, non ritenne in via autonoma, a prescindere dal comportamento non concludente del curatore Avv. di verificare la CP_1
situazione patrimoniale della debitrice procedendo alla richiesta delle visure ipocatastali, così causando quindi il mancato realizzo del credito di euro 288.459,99 mentre se ciò fosse stato fatto sarebbe emerso che la si stava rendendo CP_7
impossidente con atti ancora revocabili.
Le doglianze non sono fondate.
Come osservato dal primo giudice, all'Avv. fu comunicata, unitamente alla CP_2 nomina, anche l'istanza rivolta dal curatore Avv. ove quest'ultimo asseriva, sulla CP_1
base degli esiti delegati alla Guardia di Finanza, che la debitrice non possedeva alcun pag. 40/48 bene immobile mentre era titolare di alcune quote societarie, sicché si giustificava che la predetta non avesse proceduto ad autonomi accertamenti, tanto più che non risultava che le fosse stata consegnata la documentazione depositata dalla Guardia di Finanza su cui effettuare eventuali controlli.
Il giudice a quo ha, inoltre, rimarcato che l'Avv. non era stata mai incaricata di CP_2
procedere ad ulteriori verifiche immobiliari nonostante l'invito in tal senso rivolto dal giudice delegato al curatore e ha evidenziato che, quando a distanza di anni furono richiesti ulteriori accertamenti ipocatastali al curatore, questi li disattese reputandoli inutilmente costosi;
con riferimento alle quote societarie, non aggredite dalla predetta
, ha evidenziato che, se pure con riferimento a tale condotta la prestazione CP_2 professionale non appariva in linea con i canoni della diligenza, tuttavia l'esiguo valore delle quote, i costi di una eventuale procedura espropriativa e la scarsa appetibilità di esse sul mercato, trattandosi di quote di minoranza, non consentivano di affermare che la loro vendita avrebbe garantito un sia put minimo soddisfacimento delle ragioni di credito dei CP_3
Ebbene, le considerazioni qui riportate sono condivisibili e non possono essere superate con l'argomento dell'autonomia del mandato conferito alla . Vi erano, infatti, CP_2
sufficienti giustificazioni al fatto che la si fosse acquietata sulle ricerche CP_2
effettuate dal curatore, ragionevolmente confidando su quanto dal medesimo premesso nell'istanza ricolta al giudice delegato mentre non poté esprimere possibili diverse valutazioni con riguardo alla documentazione inviata dalla Guardia di Finanza poiché non ne ebbe la disponibilità. Per il resto i non hanno svolto censure idonee a CP_3
contrastare le valutazioni del giudice di prime cure.
In secondo luogo, i hanno lamentato che non sia stata ravvisata la CP_3
responsabilità del quale curatore, e della , quale difensore dei CP_1 CP_2 CP_3 per l'erroneità della determinazione del credito di nei confronti di CP_5
nella misura accertata con la menzionata sentenza del tribunale Controparte_7
del lavoro di Taranto n. 10027/2010 [e non n. 10027/2009], pronunciata in sede di opposizione all'esecuzione, superiore di euro 82.336,44 rispetto a quanto stabilito con quella sentenza;
pag. 41/48 in particolare hanno censurato l'argomento addotto dal primo giudice a sostegno del mancato riconoscimento di ulteriore importo costituito dall'indisponibilità dell'elaborato peritale richiamato dalla sentenza su indicata in quanto non prodotto nel presente contenzioso, ciò che non avrebbe consentito di rilevare eventuali errori, non potendo soccorrere la sola consulenza di parte presa in considerazione dal c.t.u. dott.
[...]
Per_5
hanno sostenuto che non vi fosse bisogno della relazione di consulenza del c.t.u. designato nella causa di opposizione all'esecuzione definita con la ridetta sentenza n.
10027/2010, atteso che l'errore risultava provato dai conteggi del proprio perito, dott.ssa , presenti della relazione del nuovo curatore depositata in data 24 Persona_18 aprile 2015, da cui si ricava che all'importo di euro 288.459,59 doveva aggiungersi l'importo di euro 82.336,44, oltre accessori, dei quali il c.t.u. dott. aveva Per_5
verificato la correttezza e, pertanto, la produzione nel presente giudizio della c.t.u., quella che indusse in errore il giudice dell'opposizione all'esecuzione, sarebbe stata inutile;
hanno segnalato che la sentenza n. 10027/2010 era errata a causa della errata individuazione della decorrenza del computo di rivalutazione ed interessi che dovevano conteggiarsi non dall'anno di maturazione di ciascun credito bensì dal mese di maturazione, facendo presente che si trattava di rilievi semplici, riscontrabili sia dal curatore sia dal difensore, i quali tuttavia non avevano ritenuto di approfondire il calcolo degli interessi e della rivalutazione, dovuti in base alla sentenza del pretore del lavoro, magari avvalendosi di un c.t.p., sicché la sentenza n. 10027/2010 divenne definitiva per una somma inferiore.
Tali censure non consentono la riforma della sentenza impugnata nei termini dagli stessi invocati.
Va detto che sono condivisibili gli addebiti rivolti nei confronti dell'operato dell'Avv.
e soprattutto dell'Avv. con riferimento alla conduzione della controversia CP_1 CP_2 di lavoro e con riguardo alle determinazioni riguardanti l'impugnazione della sentenza.
Ed invero si osserva in via generale che la decorrenza di rivalutazione ed interessi ex art. 429 c.p.c. va ancorata alla maturazione dei singoli crediti e non alla fine dell'anno in pag. 42/48 cui essi sono maturati, come peraltro stabilito nella sentenza del Pretore del Lavoro di
Taranto n. 1672/1986.
Ne consegue che l'erroneità della decorrenza considerata nel giudizio definitosi con la sentenza n. 10027/2010 avrebbe potuto e dovuto essere rilevata dall'una quale legale investito della difesa dei nella causa di opposizione all'esecuzione e da CP_3 entrambi all'esito del giudizio in modo da valutare la proposizione di impugnazione, mentre non risulta neppure che sia stata sottoposta al giudice delegato la opportunità di procedere in tal senso.
Tanto tuttavia non basta a ravvisare senz'altro la risarcibilità del danno derivante dagli inadempimenti denunciati. Ed invero occorre verificare, come il giudice di prime cure ha correttamente fatto con riguardo al danno conseguente alla mancata attivazione per il recupero del credito riveniente dalla sentenza pretorile e nella misura (almeno) stabilita all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione, se sarebbe stato possibile conseguire concretamente un maggior importo a beneficio dei creditori fallimentari a fronte del maggior credito suscettibile di essere accertato grazie alla diligente attività del difensore e del curatore. Occorre cioè verificare la concreta realizzabilità di un credito di importo più elevato grazie alle esecuzioni da intraprendersi sul patrimonio della debitrice, anche eventualmente previo esercizio di azioni revocatorie.
Come si è visto in precedenza, il giudice a quo ha condivisibilmente ritenuto che l'ammontare del patrimonio della stimato in misura prossima ad euro CP_7
800.000,00, consentisse di ipotizzare ragionevolmente che una tempestiva azione esecutiva avrebbe certamente soddisfatto per intero le ragioni della curatela, quantificate in euro 288.459,99 al 31 ottobre 2009, pur tenendo conto dei costi di eventuali esecuzioni e di eventuali ribassi.
Ebbene, i margini della su indicata valutazione di ragionevole certezza si riducono sensibilmente ove si consideri la maggior somma di euro 370.796,43 (i.e. euro
288.459,99 pari al credito di nei confronti di + CP_5 Controparte_7
euro 82.336,44 corrispondente al danno provocato dalla mancata impugnazione della sentenza n. 10027/2010 cit., il tutto maggiorato degli accessori) poiché trattasi di importo prossimo alla metà della somma ritenuta ricavabile dai beni della debitrice.
pag. 43/48 Al riguardo si osserva che si è in precedenza esaminata la consulenza espletata dal dott. con riguardo alla stima delle quote societarie e dal geom. con riguardo Per_4 CP_10
alle stime degli immobili. Si è detto dei criteri seguiti dal geom. e può CP_10
concludersi che la valutazione è stata effettuata secondo valutazioni di mercato.
Ora, è noto che il valore di mercato si differenzia dal valore di realizzo ossia del valore di liquidazione attraverso vendite coattive e di ciò ha tenuto conto il giudice a quo. Sul punto si aggiunge che la liquidazione effettuata in sede giudiziale non consente, di norma, la liquidazione al prezzo di mercato indicato nelle perizie di stima poiché il prezzo dei beni posti in vendita nell'ambito di una esecuzione forzata così come di una qualunque procedura concorsuale, è destinato a ridursi se non altro in ragione del fatto che le vendite forzate non hanno luogo in un vero e proprio mercato in cui acquirente e venditore sono liberi di determinarsi a vendere o ad acquistare in relazione al prezzo che ritengono più vantaggioso, eventualmente attendendo condizioni di mercato più favorevoli, e questo a differenza di quanto accade nelle vendite coattive in cui si deve definire la procedura giudiziale volta al conseguimento del giusto prezzo che non è quello propriamente di mercato ma è quello costituente l'esito di una sequenza procedimentale volta alla liquidazione del ben nel rispetto delle regole che la disciplinano (arg. da Cass. 10 febbraio 2024, n. 3887, Cass. 10 giugno 2020, n. 11116), come è del resto previsto dall'art. 568 c.p.c..
Tali considerazioni, pertanto, conducono a ritenere che non vi siano elementi per formulare una prognosi di sufficienza del patrimonio della debitrice andato disperso a seguito di atti di disposizione a soddisfare un credito sensibilmente maggiore rispetto a quello accertato in prime cure. Ne deriva che la valutazione di fondamento dell'addebito in esame non è idoneo a ravvisare la risarcibilità di un danno di importo più elevato, atteso che il danno patito dai Fallimenti non potrebbe mai essere superiore al valore di realizzo dei beni appartenenti alla aggredibili per la riscossione del credito CP_7
accertato in capo al socio . CP_5
I Fallimenti, infine, hanno lamentato l'omessa pronuncia sul rimborso della somma di euro 2.610,30 corrisposta alla che aveva Parte_4 Persona_1 effettuato le visure ipocatastali. L'esborso è documentato da fattura corredata da attestazione di pagamento ed i hanno ragione di chiederne il ristoro CP_3
pag. 44/48 trattandosi di spesa propedeutica all'esercizio dell'azione di responsabilità che dà luogo ad una voce di danno emergente ricadente sull'ex curatore fallimentare in relazione all'esercizio vittorioso nei suoi confronti dell'azione di responsabilità (arg. da Cass. ord.
6 novembre 2023, n. 30854, Cass. s.u. 10 luglio 2017, 16990). Ne consegue che il CP_1
va condannato al pagamento in favore dei Fallimenti della predetta somma. Quanto agli accessori, trattandosi nella sostanza di un rimborso, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dall'esborso sino al saldo.
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Infine, passando all'esame dei motivi di appello incidentale proposto da , CP_2 si rileva che quest'ultima con il primo motivo ha lamentato la contraddittorietà della sentenza in scrutinio e l'errore di valutazione dei fatti in merito alla diligenza della deducente;
più in dettaglio ha sostenuto che il primo giudice, pur rigettando le domande proposte dei suoi confronti, aveva ipotizzato che la deducente non avesse tenuto una condotta in linea con i criteri della diligenza pretendibili quanto all'esecuzione sulle partecipazioni societarie della aggiungendo che ciò tuttavia non aveva CP_7
arrecato danno ai atteso lo scarso valore delle stesse. CP_3
Il motivo di appello è inammissibile.
Nella sostanza la invoca la correzione della motivazione. Tuttavia non è CP_2 ravvisabile alcun interesse ad un appello incidentale autonomo volto all'ottenimento di una siffatta correzione poiché sono irrilevanti gli argomenti addotti dal giudice per giustificare il rigetto della domanda.
La ridetta impugnante ha poi censurato il capo sulle spese ritenendo non giustificata la compensazione delle spese di lite a fronte dell'integrale rigetto delle tre domande svolte nei suoi confronti non ricorrendo alcuno dei presupposti previsti dall'art. 92, co. 2,
c.p.c., tanto più che il giudice a quo, con riguardo alla condotta della deducente tenuta in vista dell'esecuzione sulle quote societarie della aveva solo congetturato CP_7
e non anche accertato che non fosse in linea con i criteri della diligenza.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite con riguardo alla impugnante “tenuto conto … omissis … della particolarità della questione relativa alla responsabilità dell'avv. ”. Ebbene, non può sottacersi che gli argomenti sulla cui CP_2
pag. 45/48 base è stata esclusa la responsabilità della sono incentrati sulle peculiari CP_2 modalità di conferimento dell'incarico e sulla valutazione in ordine al se potesse ritenersi giustificato che la stessa avesse fatto affidamento su quanto esposto dal curatore nella istanza rivolta dal curatore al giudice delegato pur avendo ricevuto un mandato proprio per portare in esecuzione una sentenza costituente titolo esecutivo avente ad oggetto una somma cospicua. Tali circostanze sono riconducibili alla nozione di “altre gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite poiché la condotta della non è andata totalmente esente da censure. CP_2
Le restanti doglianze svolte dalla medesima rivolte alle consulenze di ufficio CP_2
espletate in prime cure, ivi comprese le modalità di svolgimento, sono irrilevanti e restano assorbite dalla conferma del rigetto delle pretese risarcitorie rivolte nei suoi confronti dai CP_3
***
Conclusivamente va accolto per quanto di ragione l'appello proposto dai e CP_3 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto rimane confermata, deve essere condannato a rimborsare in loro favore CP_1
l'importo della fattura n. 399/2013, pari ad euro 2.610,30, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. dall'esborso al saldo.
Quanto alle spese di lite del primo grado, la marginale riforma della sentenza impugnata non giustifica la rivisitazione della disciplina delle spese di lite tra i ed il CP_3
operata dal primo giudice, non incidendo la somma oggetto della fattura citata CP_1
sullo scaglione di riferimento sulla cui base individuare i parametri applicabili. Si rileva poi che non vi è ragione di rivalutare la regolamentazione delle spese di c.t.u. disposta con la sentenza gravata.
Resta poi ferma la disciplina delle spese riguardante le altri parti: quanto al CP_5
poiché le statuizioni nei suoi confronti sono state confermate e non vi è specifica censura sulla compensazione disposta dal giudice a quo, la cui modifica è stata sì invocata ma in vista dell'accoglimento dell'appello; quanto alla , si è già detto CP_2
che il suo motivo di impugnazione, vertente sulla contestazione dei presupposti necessari per farsi luogo alla compensazione delle spese nei suoi confronti, è infondato.
pag. 46/48 Venendo alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado plurimi fattori ne giustificano la integrale compensazione tra tutte le parti ed in particolare la reciproca soccombenza e la dipendenza dell'esito della controversia dall'analisi di indagini resesi indispensabili per la decisione della controversia, oltre che la complessità, e per alcune anche la novità, delle questioni, in fatto e in diritto, da cui è dipesa la definizione della controversia. Si segnalano le questioni in punto intervento dell'erede del soggetto dichiarato fallito nella causa originata dall'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del nuovo curatore fallimentare nei confronti del precedente curatore, le questioni relative all'esercizio dell'azione risarcitoria in favore di procedure concorrenti, aperte con riferimento alla società di fatto ed ai singoli soci, le questioni riguardanti le modalità di produzione dei documenti, le questioni riguardanti il rito applicabile a più appelli proposti avverso la medesima sentenza a cavallo dell'entrata in vigore della riforma Cartabia.
Infine, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di , e di Parte_1 CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto CP_2
per le rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, in via principale e/o in via incidentale, da , da dai Fallimenti indicati in Parte_1 CP_1
epigrafe e da avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 72/2023, CP_2
pubblicata in data 11 gennaio 2023, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello, principale e incidentale, proposto dai della s.d.f. ' e e di ' Controparte_6 CP_4 CP_5 [...]
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto CP_5 conferma, condanna al pagamento in loro favore dell'ulteriore somma di CP_1
euro 2.610,30, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dall'esborso al saldo;
rigetta i restanti appelli proposti sia in via principale sia in via incidentale;
dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite del presente grado;
pag. 47/48 dichiara, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di , e Parte_1 CP_1 CP_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto da ciascuno di essi per le rispettive impugnazioni.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 48/48
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente est.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Avv. Maria Filippa Leone Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di II grado iscritte ai n. 42/2023 R.G., n. 61/2023 R.G. e n. 100/2023
R.G. riunite tra loro la n. 42/2023 R.G. proposta da
, rappr. e dif. da Avv. Carmelo Caruso Parte_1
APPELLANTE nei confronti di
, rappr. e difeso in proprio CP_1
e
APPELLATO
, rappr. e dif. da Avv. Vincenzo Donativi CP_2
nonché di ' della s.d.f. e CP_3 CP_4 CP_4 CP_5
e di ' rappr. e dif da Avv. Pietro Monopoli CP_5
APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI la n. 61/2023 R.G. proposta da
, rappr. e dif. in proprio CP_1
APPELLANTE nei confronti di
della s.d.f. ' e Controparte_6 CP_4 CP_5
e di ' rappr. e dif da Avv. Pietro Monopoli CP_5 APPELLATI e APPELLANTI INCIDENTALI
e
, rappr. e dif. da Avv. Carmelo Caruso Parte_1
nonché
, rappr. e dif. da Avv, Vincenzo Donativi CP_2
APPELLATI la n. 100/2023 R.G. proposta da di della s.d.f. ' e CP_3 CP_6 CP_4 CP_5
e di ' rappr. e dif da Avv. Pietro Monopoli CP_5
APPELLANTI nei confronti di
, rappr. e difeso in proprio CP_1
e
, rappr. e dif. da Avv. Carmelo Caruso Parte_1
nonché
APPELLATI
, rappr. e dif. da Avv, Vincenzo Donativi CP_2
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appelli avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 72/2023 pubblicata l'11 gennaio 2023.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza da intendersi qui integralmente richiamato ed in particolare hanno formulato le conclusioni di seguito riportate.
ha precisato le conclusioni come in atto di appello, i.e.: “
1- In Pt_1 Parte_1
via principale e nel merito accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, riformare in tutto o in parte la sentenza n.72/2023 del
11.01.2023 del trib. di Taranto;
2.Accogliere le conclusioni avanzate in prime cure che qui di seguito si riportano: a) accertare la legittimità dell'intervento del Parte_1
pag. 2/48 anche in via autonoma nel giudizio di è causa quale erede del fallito Pt_1 [...]
e nel merito: b) accertare e dichiarare che l'ex curatore fall.re avv. CP_5 CP_1
non ha adempiuto con diligenza e perizia ai doveri del suo ufficio ex.art.38 e
[...]
116 l.f. nonché ex.art.1176 c.c. ed e' quindi responsabile dei danni subiti dal fallimento
; d) condannare l'avv. alle somme dovute per crediti non CP_5 CP_1 riscossi nei confronti dei debitori del fallimenti nella misura di €.43898,84 oltre interesse e/o rivalutazione come per legge;
e) condannare l'avv. al CP_1
pagamento del mancato introito per il fallimento della vendita dell'immobile in Sarnano
(Macerata) per la somma di €.19800,95 (prezzo di stima perizia 1987) nonché quello per il minor realizzo degli immobili siti in Taranto alla via Duca Abruzzi per
€.24455,11 oltre interessi e rivalutazione come per legge;
f) Dichiarare e condannare in relazione alle causali II.II e II.IV dell'atto di citazione del fallimento attore l'ex curatore avv. G. OD e l'avv. quale difensore del fallimento dal CP_2
primo officiata, responsabili in solido dei danni subiti dai fallimenti e in ragione di ciò condannare i medesimi in solido alla complessiva somma di €. 370796,43 oltre interessi
e/o rivalutazione come per legge dalla maturazione del danno al soddisfo per il mancato recupero del credito del fallimento vs. e per la causale Controparte_7 indicata al capo III.IIII l'ulteriore condanna in solido dei medesimi alla somma di €.
2610,30 per la fattura 499/2013 relativa al visurista dr. oltre Persona_1
interessi e rivalutazione da quella data al soddisfo;
g) Si insiste nelle osservazioni inviate in ordine alla CTU resa dal dr. e dallo stesso disattese;
h) Per_2
condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e compensi di lite in favore dello Stato stante l'ammissione al gratuito patrocinio dell'interveniente Parte_1
;
2. Con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio da
[...]
devolvere in favore dello Stato stante l'ammissione dell'appellante al gratuito patrocinio.”
ha precisato le conclusioni come da foglio depositato in via telematica CP_1 in data 14 marzo 2024 avente il seguente contenuto: “Quanto all'appello da egli proposto (Proc. n. 61/2023/R.G.): Voglia la Corte adita, accogliere i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto di appello, cui espressamente ci si riporta e per l'effetto in
pag. 3/48 totale riforma della sentenza n. 72/2023 emessa dal Tribunale di Taranto rigettare tutte le domande dei fallimenti , CP_4 Controparte_8
con atto di citazione del 20 dicembre 2015 con vittoria di spese e compensi del
[...]
doppio grado di giudizio. In via istruttoria: Si chiede ammettersi le richieste istruttorie non accolte nel precedente grado per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell'atto di appello da intendersi qui per riproposte;
Disporre l'acquisizione dell'intero fascicolo fallimentare. Condannare, previa revoca della ammissione del gratuito patrocinio,
al pagamento delle spese e competenze legali del procedimento Parte_1
ex art. 669 terdecies cpc svoltosi dinanzi la Corte di Appello di Lecce, condannandolo altresì al risarcimento del danno ex art. 96 cpc nella misura che la Corte adita riterrà di giustizia. Quanto all'appello proposto da (Proc. n. Parte_1
42/2023/R.G.) Dichiarare l'appello da questi proposto inammissibile, improcedibile e comunque destituito di fondamento;
Revocare l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio in forza del quale il ha proposto l'appello; Condannare l'appellante al CP_5
pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cpc.. Quanto all'appello proposto dai , CP_4 [...]
(Proc. n. 100/2023): rigettarlo perché Controparte_8
inammissibile e, comunque destituito di fondamento sia in fatto che in diritto con tutte le conseguenze di legge.”.
I Fallimenti hanno precisato le conclusioni come da foglio depositato in data 14 marzo
2024 avente il contenuto che segue: “
1 - rigettare perché inammissibile e, comunque, infondato l'appello proposto dall'Avv. (R.G. n.61/2023);
2 - in CP_1 accoglimento dell'appello incidentale spiegato dai fallimenti e a modifica in parte qua della sentenza gravata dichiarare solidalmente responsabili, per le causali poi precisate, l'Avv. e l'Avv. dei danni tutti subiti dai CP_1 CP_2
fallimenti concludenti e, comunque, dal fallimento : - con riferimento CP_5
alle causali di cui ai capi II.II della narrativa in citazione (credito del fallito
[...]
nei confronti di portato dalle sentenze del Tribunale di CP_5 Controparte_7
Taranto-Giudice del Lavoro n. 1672/1986 e 10027/2009, rimasto insoddisfatto per colpa ascrivibile al curatore e al difensore convenuti) e alle motivazioni poste a base
pag. 4/48 del relativo appello incidentale, dichiarare responsabile in solido con il curatore dimissionario Avv. (per non avere assolto con la diligenza richiesta ai CP_1
doveri connessi alle funzioni svolte: artt. 38 L.F. e 1176 c.c.) anche il difensore Avv.
(per non avere il detto difensore, in violazione degli obblighi nascenti CP_2
dal mandato conferitogli dagli organi fallimentari, assolto, con la diligenza che la delicatezza dell'incarico richiedeva, la relativa attività difensiva: artt. 2230, 2236,
1176 c. 2, 1218 c.c. ); - con riferimento alle causali di cui al capo II.IV della narrativa in citazione (danno per mancato impugnazione della sentenza del Tribunale di Taranto-
Giudice del Lavoro n.10027/2009: pag. 22 c.t.u.) e alle motivazioni poste a base del relativo appello incidentale, dichiarare responsabili in solido l'Avv. CP_1
(per non avere assolto con la diligenza richiesta ai doveri connessi alle funzioni svolte: artt.38 L.F. e 1176 c.c.) e il difensore Avv. (per non avere il detto CP_2
difensore, in violazione degli obblighi nascenti dal mandato conferitogli dagli organi fallimentari, assolto, con la diligenza che la delicatezza dell'incarico richiedeva, la relativa attività difensiva: artt. 2230, 2236, 1176 c.2, 1218 c.c.);
3 - per l'effetto condannare al pagamento a titolo risarcitorio in favore dei fallimenti attori e, comunque, del fallimento : 3.1 - l'Avv. in solido con l'Avv. CP_5 CP_2
per le causali di cui al detto capo II.II della somma di €. 288.459,99 CP_1
(credito del fallito nei confronti di portato dalle CP_5 Controparte_7
sentenze del Tribunale di Taranto-Giudice del Lavoro n. 1672/1986 e 10027/2009, rimasto insoddisfatto per colpa ascrivibile al curatore e al difensore convenuti); 3.2 -
l'Avv. e l'Avv. , in solido, per le causali di cui al detto CP_1 CP_2 capo II.IV, della somma di €. 82.336,44; 3.3 - condannare i convenuti, in solido, per la causale indicata al capo III.III della narrativa dell'atto di citazione, al pagamento in favore dei fallimenti attori e, comunque, del fallimento della somma di CP_5
€. 2.610,30, versata a a fronte della fattura n. 499/2013; 3.4 - oltre, Persona_1
comunque, sulle somme dovute, rivalutazione monetaria secondo gli indici istat e interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate, maturati e maturandi sino al soddisfo;
4 - dichiarare inammissibile, perché tardivo, e, comunque, infondato,
l'appello incidentale proposto dall'Avv. in R.G. nn. 61 e 100/2023, e CP_2
confermare nel resto non gravato la sentenza impugnata;
5 - stante l'ammissione al
pag. 5/48 gratuito patrocinio delle procedure attrici, odierne appellate e appellanti incidentali condannare, in ogni caso, i convenuti e appellanti, in solido, al pagamento delle spese e compensi del giudizio in favore dello Stato.”.
si è riportata alle conclusioni degli atti di costituzione riassunti come CP_2 segue in comparsa conclusionale: “(i) in via preliminare, nei confronti del sig. : CP_5
dichiarare, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., l'inammissibilità dell'appello avversario e, per l'effetto, confermare la Sentenza Impugnata;
(ii) sempre in via preliminare, nei confronti del sig. : dichiarare l'inammissibilità dell'appello Parte_2 avversario e, per l'effetto, confermare la Sentenza Impugnata;
(iii) in via principale: rigettare integralmente gli appelli promossi dal sig. e dal , in quanto CP_5 Parte_2 infondati e, in ogni caso, non provati e, per l'effetto, confermare la Sentenza
Impugnata; (iv) sempre in via principale: accogliere gli appelli incidentali proposti dall'avv. e, conseguentemente, riformare parzialmente la Sentenza Impugnata;
CP_2
(v) in ogni caso: condannare il sig. ed il al pagamento di spese, CP_5 Parte_2
competenze ed onorari del presente giudizio, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato le Curatele dei Fallimenti di “ ”, CP_4 della s.d.f. e ” e di “ ” [per brevità i CP_4 CP_5 CP_5
Fallimenti], in persona del medesimo curatore p.t., Avv. Dante Messinese, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto e e CP_1 CP_2
premettevano che: il Tribunale di Taranto aveva dichiarato in data 27 maggio 1981 il fallimento di CP_4
nominando curatore l'Avv. Marcello Di Napoli, e in data 22 aprile 1983 il
[...]
fallimento della società di fatto costituita da e nonché di CP_4 CP_5
, nominando curatore l'Avv. Sergio Spagnoletti, anche in sostituzione CP_5 dell'Avv. Marcello Di Napoli, nel frattempo deceduto;
a seguito del decesso dell'Avv. Spagnoletti, era stato nominato curatore l'Avv.
e, successivamente alle sue dimissioni, l'Avv. il Controparte_9 CP_1
pag. 6/48 quale restava in carica dal 23 aprile 1987 al 24 aprile 2013, data in cui veniva sostituito con l'odierno curatore, Avv. Dante Messinese;
tanto premesso, esponevano quanto segue: nel febbraio 2003 era stata nominata quale difensore della procedura l'Avv. CP_2
, con lo specifico incarico di procedere alle azioni esecutive necessarie alla
[...]
soddisfazione del credito, vantato dal nei confronti di Parte_3
; tuttavia sia l'incarico del curatore sia quello del difensore Controparte_7 CP_1
non erano stati espletati secondo i canoni dell'ordinaria diligenza professionale CP_2
ed entrambi i professionisti avevano arrecato gravi danni sia al fallito sia CP_5
ai creditori ammessi al passivo della procedura;
la gestione approssimativa della procedura da parte dell'Avv. trovava conferma nella sentenza n. 2570 del 22 CP_1 luglio 2015, con la quale l'intestato Tribunale aveva accolto l'opposizione all'approvazione del rendiconto depositato dal curatore uscente, il cui operato era risultato “…caratterizzato da disordine nella tenuta della contabilità e nella conservazione della documentazione, oltre che da negligenza nell'adempimento dei doveri (specifici e generici) inerenti all'espletamento delle funzioni…”; costituivano addebiti rivolti solo Avv. erano: 1) alcuni prelievi privi di giustificazione, per CP_1
complessivi euro 12.434,43; 2) la mancata riscossione (o mancato versamento su L.d.r. intestato al fallimento) di fitti relativi ad immobili rientranti nella massa fallimentare;
3) la mancata acquisizione al fallimento di euro 12.756,49 relativi alla vendita di un immobile sito in Sarnano Sassotetto;
costituivano addebito sia all'Avv. sia CP_1 all'Avv. : 1) il mancato recupero di crediti, per euro 370.796,03, vantati dal CP_2
Fallimento nei confronti di 2) l'omessa impugnazione della Controparte_7
sentenza n. 10027/2009 del Tribunale di Taranto al fine di evidenziare un errore di calcolo, pari ad euro 82.336,44, della somma, ivi determinata per difetto, dovuta al fallimento;
concludevano chiedendo al giudice adito di condannare i convenuti al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle rispettive funzioni, con vittoria delle spese di lite.
Con atto di intervento depositato il 26 aprile 2016 si costituiva in giudizio
[...]
e, nella qualità di erede del fallito , deduceva il proprio Parte_1 CP_5
pag. 7/48 interesse diretto nei fatti di causa e si associava alla domanda proposta dagli attori principali, chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata il 26 aprile 2016 si costituiva in giudizio l'avv.
chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in CP_1
diritto, vinte le spese;
in particolare, negava puntualmente ogni addebito, deducendo di aver bene e fedelmente adempiuto il proprio incarico ed assumendo che ciascuna attività svolta fosse sempre stata autorizzata, ove previsto dalla legge, dal giudice delegato;
instava, inoltre, per la chiamata in garanzia della App Broker S.r.l..
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio l'avv. CP_2
chiedendo a sua volta il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in
[...]
diritto; in particolare, contestava ogni addebito, assumendo di aver sempre osservato la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico professionale e che eventuali danni cagionati al fossero riconducibili, semmai, all'inerzia del curatore Avv. Parte_2
e/o del giudice delegato;
il tutto con vittoria delle spese di lite e condanna di parte CP_1
attrice al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Si costituiva, altresì, in giudizio App Broker S.r.l. chiedendo il rigetto della domanda in garanzia, in quanto infondata in fatto e in diritto;
preliminarmente eccepiva in rito il proprio difetto di legittimazione passiva, non esercitando essa attività di assicurazione, bensì di mera intermediazione in favore del Rappresentante Generale per l'Italia dei
Lloyd's; in ogni caso, nel merito, deduceva l'inoperatività ex art. 1892 c.c. della polizza sottoscritta dall'avv. con il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, CP_1
conclusa solo successivamente alla richiesta di risarcimento avanzato dalla curatela del fallimento Socci;
chiedeva la rifusione delle spese di lite.
La causa, istruita con l'espletamento delle consulenze di ufficio affidate al dott. Per_3
nonché al dott. ed al geometra veniva
[...] Persona_4 CP_10
trattenuta in decisione per poi essere rimessa sul ruolo stante la mancanza in atti del fascicolo di parte attrice. Successivamente, accertata la presenza di tutta la documentazione depositata nel corso del procedimento, rinnovata la precisazione delle conclusioni, all'esito dei nuovi termini assegnati, il Tribunale adito, con sentenza n.
72/2023 pubblicata in data 11 gennaio 2023, dichiarava l'estinzione del processo limitatamente a ed alla App. Broker S.r.l., accoglieva la domanda per CP_1
pag. 8/48 quanto di ragione e condannava al pagamento in favore di parte attrice CP_1
della somma di euro 298.458,99, oltre rivalutazione annuale secondo indici istat dal dì della domanda (18 gennaio 2016) ed interessi legali con la medesima periodicità e decorrenza;
rigettava la domanda risarcitoria formulata nei confronti di;
CP_2
poneva definitivamente a carico di gli oneri di consulenza, liquidati con CP_1
separati decreti e condannava alla rifusione in favore di parte attrice CP_1
delle spese di lite mentre dichiarava compensate le spese di lite tra le altre parti.
In sintesi il giudice di prime cure così motivava la sua decisione: disattendeva l'eccezione sollevata da entrambi i convenuti in ordine all'asserito difetto di legittimazione di ad intervenire nel presente procedimento Parte_1 nella sua qualità di erede del fallito sul rilievo che, se pure l'art. 38, co. CP_5
2, l. fall. attribuisce al solo curatore - nella pendenza del fallimento - la legittimazione a proporre l'azione di responsabilità nei confronti del curatore revocato, non può disconoscersi all'erede del fallito un interesse a intervenire ad adiuvandum nel giudizio avente ad oggetto la predetta azione, anche in considerazione della previsione di cui all'art. 12, co. 1, l. fall., secondo la quale, nell'ipotesi di morte del fallito successiva alla dichiarazione di fallimento, “… la procedura prosegue nei confronti degli eredi …”; osservava, inoltre, che nella vicenda in esame, dalla lettura delle conclusioni della comparsa di costituzione si evinceva in modo inequivoco che il aveva inteso CP_5
proporre non una domanda autonoma, bensì un mero intervento adesivo dipendente rispetto alle ragioni fatte valere dal curatore in carica;
aggiungeva poi che la natura dell'intervento in parola escludeva che il potesse CP_5
interferire sul contenuto del thema decidendum con conseguente inammissibilità di ogni richiesta ulteriore o maggiore rispetto a quelle già dettagliatamente articolate in citazione ed inesaminabilità nel merito della domanda di risarcimento danni per oltre euro 185.000,00 formulata nelle conclusioni della comparsa di costituzione (pag. 7 numero 2) in quanto di importo ben maggiore e riguardante voci di danno ulteriori rispetto a quanto rivendicato dalle curatele attrici nei più contenuti limiti di euro
41.561,04;
pag. 9/48 sempre in via preliminare dichiarava l'estinzione del processo limitatamente al rapporto fra il OD e App Broker S.r.l. stante l'avvenuta rinunzia alla domanda in garanzia da parte del primo e la relativa accettazione da parte della seconda;
nel merito, ricordato che la responsabilità del curatore ai sensi dell'art. 38 l. fall. applicabile al caso di specie è correlata alla violazione degli specifici doveri attinenti all'amministrazione ed alla custodia del patrimonio fallimentare e premesso che, in occasione del giudizio di opposizione all'approvazione del rendiconto ex art. 116 l. fall.,
l'intestato Tribunale, con la sentenza n. 3041/2015, aveva già avuto modo di rilevare plurime violazioni di norme di legge da parte dell'Avv. e rimarcato, nel contempo, CP_1
l'assenza di pregiudizialità logico-giuridica del giudizio originato dalla contestazione del conto della gestione presentato dal curatore cessato per negligenza rispetto all'azione di responsabilità autonomamente proposta nei confronti del medesimo curatore atteso che il giudice del rendiconto valuta la sussistenza della contestata negligenza in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato (Cass. 14 gennaio
2016, n. 529), rilevava che nella presente sede si facevano valere i pregiudizi in concreto cagionati dal predetto curatore e, in parte, dall'Avv. - nella qualità di CP_2
difensore, negli anni passati, dei - alle masse dei creditori nel corso della CP_3
gestione delle procedure concorsuali oggetto di causa;
disattendeva l'eccezione sollevata dal OD in ordine alla non conformità agli originali di “tutti i documenti prodotti in giudizio in copia fotostatica”, stante la genericità della relativa formulazione, per la quale, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, va escluso che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia possa avvenire in forma omnicomprensiva o generica o con mere formule di stile, dovendo essere effettuata, a pena d'inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, indicando in modo specifico sia il documento che si intende contestare, sia i profili per i quali si assume che differisca dall'originale: ad esempio, individuando le parti mancanti e il loro contenuto, o, in alternativa, le parti aggiunte o, ancora, offrendo elementi, almeno indiziari, sul differente contenuto che il documento presenta nella versione originale (in tal senso, fra le tante e da ultimo, Cass., 24 agosto 2022 , n. 25310), ciò che non era avvenuto nel caso di specie;
pag. 10/48 disattendeva, altresì, l'eccezione sollevata dal medesimo convenuto in ordine all'asserita irritualità del deposito della documentazione in atti dacché, come già osservato nel corso del giudizio con ordinanza del 25 maggio 2017, “… la produzione documentale effettuata dalla curatela al momento della costituzione in giudizio è stata in seguito specificata, e comunque sostanzialmente rinnovata nel verbale di prima udienza del 10-11-2016, con elencazione dei documenti prodotti, e con effetti equiparabili a quelli disciplinati dall'art. 87 ultima parte disp. att. c.p.c.; in tale udienza il convenuto avv. ha dichiarato di prendere atto della produzione CP_1
contestandone solo genericamente la completezza;
nella successiva prima difesa
(memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c.) non ha tuttavia formulato alcuna specifica eccezione circa l'irritualità della produzione così effettuata, sicché non sembra essersi in concreto determinata violazione del contraddittorio”; passando all'esame delle voci di danno dedotte in citazione, in tesi causate dalla asserita negligenza dell'Avv. nello svolgimento dell'incarico di curatore, con riguardo CP_1 all'addebito di effettuazione di prelievi ingiustificati da parte del predetto poiché privi dei provvedimenti autorizzativi del giudice delegato, quantificati in principio in euro
12.434,43 e successivamente rideterminati in euro 3.343,24 in sede di comparsa conclusionale, rimarcata la scarsa consistenza dell'importo così ridimensionato soprattutto se rapportato alla complessa contabilità di procedure ultratrentennali con molteplici prelievi nel corso del tempo, osservava che, pur essendo necessaria la conservazione dei provvedimenti autorizzativi ai fini della trasparenza delle procedure concorsuali, tuttavia il loro smarrimento non rendeva di per sé ingiustificati i correlati prelievi, soprattutto in presenza (mai neppure contestata) dei corrispondenti mandati di pagamento, la cui sottoscrizione da parte dell'allora giudice delegato induceva a presumere la legittimità dei prelievi in contestazione;
con riferimento all'addebito di mancata riscossione (o comunque di versamento su l.d.r. intestati ai fallimenti) di fitti relativi a immobili rientranti nella massa fallimentare e di omessa richiesta di rivalutazione dei canoni, rilevava che nella c.t.u. depositata il 29 giugno 2018 il dott. aveva calcolato in euro 23.104,98 la differenza fra i Per_5
canoni complessivamente maturati nel periodo gennaio 1988- aprile 2013 e le somme versate a tale titolo sul libretto di deposito, nonché in euro 6.564,59 il maggior importo pag. 11/48 a titolo di adeguamento canoni che il curatore avrebbe potuto (e dovuto) richiedere ai conduttori;
al riguardo giudicava infondate le censure di nullità delle operazioni peritali mosse dai convenuti atteso che, per un verso, la complessità dei calcoli e delle valutazioni demandate al c.t.u. implicava articolate operazioni di carattere tecnico-contabile esulanti dalla cognizione del giudice e, per altro verso, che la pretesa riconvocazione delle parti al momento della ripresa dell'accertamento peritale - disposta dal giudice istruttore con ordinanza del 26 aprile 2018, successiva alla loro sospensione disposta con il precedente provvedimento dell'8 marzo 2018 - sarebbe stata del tutto superflua, visto che in quel momento era ancora da espletare solo l'attività di elaborazione delle risposte ai quesiti posti, la quale non può che essere eseguita personalmente dal perito senza la presenza dei cc.tt.pp., tanto più che, come segnalato da parti attrici, non risultava violato il principio del contraddittorio, né tanto meno leso il diritto di difesa dei convenuti, ed infatti la dott.ssa , c.t.p. dei medesimi convenuti, aveva puntualmente CP_11 inviato le sue osservazioni alla bozza dell'elaborato ricevuta dal c.t.u., il quale aveva altrettanto puntualmente risposto alle dette osservazioni;
nel merito riteneva che dovesse valutarsi se e in che misura l'attività di recupero omessa avrebbe in concreto consentito alle procedure fallimentari attrici di aumentare il proprio attivo, con inevitabile ricorso a criteri equitativi, e giudicava che, pur a fronte di una totale inerzia del curatore nella riscossione dei su riportati crediti, i costi della necessaria assistenza legale per il relativo esercizio, le spese legali delle procedure di eventuali sfratti e di recupero dei canoni, gli esiti incerti delle stesse (non essendovi alcun elemento in ordine alla solvibilità o meno dei conduttori ed alla capienza dei relativi patrimoni, dovendosi a tal fine anche considerare le condizioni degli immobili e la loro tipologia “popolare”) imponevano di presumere un incremento dell'attivo non superiore ai 10.000,00 euro, pari a circa 1/3 del complessivo importo sopra determinato e concludeva che il danno da risarcire dovesse contenersi entro questo limite;
con riguardo alla mancata acquisizione al fallimento di euro 12.756,49, risultati all'esito di una procedura espropriativa riguardante un immobile sito in Sarnano Sassotetto, osservava che si trattava di importo assegnato al creditore procedente, il quale, in quanto istituto di credito fondiario (Credito Fondiario Umbro Marchigiano), era il pag. 12/48 medesimo soggetto che avrebbe ricevuto la predetta somma all'esito di un eventuale riparto in sede fallimentare, senza che potesse rilevare il fatto che il creditore non si fosse ancora insinuato nel passivo del fallimento , non avendo neppure avuto mai CP_5
la possibilità di farlo sicché la massa dei ceditori, come correttamente evidenziato dall'Avv. non avrebbe conseguito alcun vantaggio dall'acquisizione delle somme CP_1
ricavate in quella sede e nessun danno risarcibile appariva ipotizzabile;
con riguardo al credito lavoristico vantato dalla curatela di nei confronti CP_5
di tale rinveniente dalla sentenza n. 1672/1986 emessa dal pretore Controparte_7
di Taranto in funzione di giudice del lavoro, il cui originario importo (lire 263.590.496) era stato poi rideterminato in euro 288.459,99 al 31 ottobre 2009, giorno di deposito della sentenza n. 10027/2009 [rectius n. 10027/2010], con la quale il giudice del lavoro di Taranto definì il giudizio di opposizione al precetto notificato dalla curatela alla debitrice opponente, osservava che occorreva in primo luogo verificare l'entità di detto credito e successivamente vagliare la concreta possibilità di portarlo in esecuzione e, quindi, di implementare- ed in quale misura- l'attivo fallimentare;
sotto il primo profilo, premesso che i Fallimenti avevano sostenuto che la su richiamata sentenza avrebbe dovuto essere impugnata in quanto fondata su un errore di calcolo commesso dal c.t.u. per non aver conteggiato rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione delle singole voci del credito, condivideva la valutazione espressa dal
Tribunale di Taranto nella sentenza di accoglimento dell'opposizione all'approvazione del rendiconto, nella quale si leggeva che non vi era certezza sulla possibilità di riforma in grado di appello del pronunciamento del giudice del lavoro (sentenza n. 3041 del 22 luglio 2015, p. 13) ed osservava che neppure si poteva affermare che detta certezza fosse stata conseguita nel corso del presente procedimento, in quanto, per un verso, la motivazione della sentenza asseritamente da impugnare appariva giuridicamente inappuntabile, e, per altro verso, la mancata produzione dell'elaborato peritale dalla stessa richiamata non consentiva di rilevarne eventuali errori, non potendo a tal fine soccorrere l'esame della sola consulenza di parte, come pareva essere avvenuto in occasione della c.t.u. svolta dal dott. poiché, per effettuare una verifica Per_5
completa, il ridetto dott. avrebbe dovuto esaminare atti che tuttavia non erano Per_5 presenti nel fascicolo del giudizio, ed in particolare l'elaborato del c.t.u. ausiliario del pag. 13/48 giudice dell'opposizione all'esecuzione, non prodotto in giudizio con la conseguenza che il dott. aveva espletato il suo incarico sulla base unicamente della perizia Per_5
di parte prodotta dalla curatela fallimentare;
ferma dunque l'entità del credito attoreo rimaneva fermo alla misura accertata dalla sentenza n. 10027/2009 [rectius n. 10027/2010], con riferimento alla sua concreta realizzabilità attraverso il patrimonio di , rilevava che dagli atti di Controparte_7
causa risultava che la debitrice aveva donato e/o alienato a terzi (prossimi congiunti o società a questi ultimi riconducibili) sia cespiti immobiliari con atti notarili rogati nelle date 9 febbraio 2000, 3 agosto 2001, 14 aprile 2003 e 17 dicembre 2003, il cui valore era stato stimato nella consulenza espletata sul punto in complessivi euro 762.538,28
(euro 283.431,55 + euro 195.016,19 + euro 63.503,10 + euro 220.587,44) al momento del loro trasferimento, sia quote societarie della Ediltessali S.r.l. e della Azienda agricola di Riva dei Tessali S.r.l. con ulteriori atti conclusi entrambi il 10 novembre
2003, il cui valore era stato stimato nella stessa consulenza di ufficio rispettivamente in euro 10.705,26 (33,33% del capitale sociale della Azienda agricola di Riva dei Tessali
S.r.l.) ed in euro 15.289,80 (33,33% del capitale sociale della Ediltessali S.r.l.); tanto premesso, osservava che le valutazioni contenute nella anzidetta consulenza erano state effettuate esclusivamente sulla base della documentazione in atti, l'unica consultabile, ciò che aveva sicuramente inciso, soprattutto sulle stime delle partecipazioni societarie, probabilmente per difetto, non avendo avuto i consulenti designati a disposizione neppure le note integrative dei bilanci dell'esercizio 2002 e aggiungeva che, pur non potendosi considerare l'ammontare del danno arrecato alla procedura fallimentare coincidente con il complessivo valore dei beni all'epoca appartenenti alla quell'importo costituiva un parametro essenziale per CP_7
verificare se in concreto il credito da lavoro di avrebbe potuto essere CP_5
riscosso oppure no e, quindi, per verificare se sussistesse il nesso di causalità fra l'attività omessa e il danno conseguito;
riteneva che però il valore del patrimonio della debitrice - pari a quasi 800.000,00 euro e, dunque, corrispondente a quasi tre volte l'importo dovuto alla curatela - consentisse di ipotizzare ragionevolmente che una tempestiva azione esecutiva avrebbe certamente soddisfatto per intero le ragioni di credito della curatela, pur tenendo conto dei costi di pag. 14/48 eventuali esecuzioni e di eventuali ribassi, peraltro poco probabili in considerazione del pregio degli immobili della debitrice, tutti rientranti all'interno di un noto consorzio turistico della provincia tarantina;
spiegava, altresì, la sussistenza dei presupposti della revocabilità dei contratti di vendita sopra menzionati evidenziando che la si era completamente spogliata di ogni CP_7
avere posteriormente alla data di insorgenza del credito in tempi ravvicinati e rilevando lo strettissimo legame fra la debitrice e le altre parti (prossimi congiunti o società a questi ultimi riconducibili), ciò che rendeva ancor più plausibile ipotizzare la revocabilità di ognuno di essi;
in conclusione, ravvisata la esperibilità con successo delle azioni revocatorie suscettibili di essere esercitate nei confronti degli atti di disposizione su indicati posti in essere dalla debitrice riteneva che il patrimonio di quest'ultima fosse ampiamente CP_7
capiente, sicché la mancata riscossione del credito della procedura fallimentare istante, così come quantificato nel 2009 nella misura di euro 288.459,99, aveva causato un grave danno subito dalla massa dei creditori;
quanto alla negazione da parte del di qualsivoglia negligenza a suo carico, sul CP_1
duplice presupposto che il giudice delegato aveva affidato alla Guardia di Finanza gli
“…accertamenti sulla possidenza mobiliare ed immobiliare della signora [ CP_7
…” e che dall'esame della documentazione depositata nell'aprile 2001 dai militari di detto Corpo non risultava che la debitrice fosse titolare di beni immobili, valutava che tale difesa non consentisse al curatore di sottrarsi a un giudizio di grave negligenza, in quanto: a) gli accertamenti effettuati dagli agenti della Guardia di Finanza erano evidentemente incompleti, giacché, come emergeva dalla documentazione prodotta, essi erano fondati su mere visure ipotecarie senza alcuna indagine catastale, né lo svolgimento delle indagini, per il fatto di essere state espletate dalla Guardia di Finanza, escludevano ogni responsabilità del dovendosi al contrario ritenere che una CP_1
diligenza appena nella media di un professionista così qualificato come un curatore avrebbe consentito di rilevare la palese incompletezza della documentazione depositata, atteso che l'affermazione di impossidenza della avrebbe dovuto fondarsi su CP_7
un attento raffronto incrociato fra le risultanze ipotecarie e le visure catastali, in mancanza del quale qualunque conclusione sulla consistenza patrimoniale della pag. 15/48 debitrice non avrebbe potuto che essere considerata affrettata e inaffidabile;
b) dal 2001 in poi il curatore non aveva mai ritenuto di dovere aggiornar dette visure, neppure a distanza di anni, se solo si considera che il 6 luglio 2007, quando ancora non si erano prescritte le azioni revocatorie di quattro dei sei atti dispositivi del patrimonio della riteneva l'inopportunità di ulteriori accertamenti ipocatastali, in quanto ciò CP_7 avrebbero comportato “…un esborso oltremodo elevato …” (relazione depositata dal curatore Avv. il 6 luglio 2007); CP_1
riteneva poi che tale comportamento emergesse in tutta la sua gravità alla luce del provvedimento del 6 giugno 2003 con il quale il giudice delegato aveva invitato il curatore, che lo aveva informato dell'esito negativo di una procedura espropriativa immobiliare, ad effettuare “… più accurate ricerche sulle possidenze immobiliari e mobiliari della controparte …”, sicché inspiegabile risultava l'inerzia sul punto del curatore dell'epoca; concludeva che l'operato dell'ex curatore aveva, in definitiva, consentito alla debitrice di dismettere integralmente il proprio patrimonio, attribuendo a familiari - o a società a questi ultimi riferibili - la proprietà di importanti cespiti immobiliari sì da privare la curatela attrice della possibilità di soddisfare le proprie ragioni di credito;
riteneva, dunque, accoglibile la domanda risarcitoria nella misura a euro 298.459,99
(euro 10.000,00+ euro 288.459,99), oltre accessori;
con riguardo alla posizione dell'Avv. , alla quale era stato conferito l'incarico di CP_2
agire in executivis nei confronti di come da provvedimento datato Controparte_7
7 ottobre 2002 ma trasmesso alla professionista il 7 febbraio 2003, osservava che alla predetta, unitamente alla nomina, era stata comunicata anche la relativa istanza, nella quale il curatore riferiva che, sulla base degli esiti di accertamenti delegati alla Guardia di Finanza, la debitrice non possedeva alcun bene immobile e che in una visura eseguita presso la locale Camera di commercio la stessa figurava solamente quale titolare di talune quote societarie;
sulla base di tali premesse valutava che non potessero configurarsi profili di negligenza nella per non aver effettuato autonomi accertamenti del patrimonio immobiliare CP_2
della debitrice avendo ella fatto ragionevole affidamento sulla correttezza delle pag. 16/48 informazioni ricevute dal curatore, fonte certamente qualificata trattandosi di un avvocato esperto in materia fallimentare;
osservava, inoltre, che la documentazione depositata dai militari della Guardia di
Finanza non era mai stata consegnata alla , la quale, pertanto, non aveva avuto la CP_2 possibilità di rilevarne l'incompletezza ed aggiungeva che alla stessa non era mai stato conferito l'incarico di procedere ad ulteriori verifiche immobiliari, nonostante il già richiamato invito in tal senso rivolto dal giudice delegato al curatore, e che quando, a distanza di anni dagli accertamenti della Guardia di Finanza, erano stati richiesti ulteriori accertamenti ipocatastali al curatore, questi li aveva disattesi reputandoli inutilmente costosi;
quanto al fatto che la ridetta non aveva aggredito neppure le quote societarie CP_2
intestate alla rilevava che, se, per un verso, sotto tale profilo la prestazione CP_7 eseguita dalla professionista non appariva in linea con il canone della diligenza, l'esiguo valore delle quote in questione (attribuito, come accennato, sulla base della scarsa documentazione in atti relativa alle società poi cedute a terzi), i costi di una eventuale procedura espropriativa e la scarsa appetibilità sul mercato delle stesse, trattandosi di quote di minoranza, non consentivano di affermare con elevata probabilità che esse avrebbero garantito un sia pur minimo soddisfacimento delle ragioni di credito degli odierni attori;
disciplinava, infine, le spese di lite in base al principio di soccombenza nei rapporti fra parte attrice ed il mentre ne dichiarava la compensazione nei rapporti fra tutte le CP_1
altre parti del giudizio, tenuto conto dell'inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dal terzo intervenuto in comparsa di costituzione nonché della particolarità della questione relativa alla dedotta responsabilità dell'Avv. . CP_2
Hanno proposto appello in via principale ed i Parte_1 CP_1
svolgendo le censure che si illustreranno più avanti. CP_3
ed i si sono costituiti nei giudizi instaurati dagli altri CP_1 CP_3
appellanti principali e hanno proposto anche appelli incidentali sulla base di ragioni sovrapponibili a quelle esposti da ciascuno nel proprio appello principale e svolgendo le medesime conclusioni.
pag. 17/48 si è costituita in tutti i giudizi originati dagli appelli proposti dalle CP_2
controparti e ha svolto appello incidentale nei confronti dei e di CP_3 [...]
. Parte_1
I giudizi così instaurati a seguito della iscrizione a ruolo degli appelli principali, riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., vengono ora in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, sovrapponibili a quelle formulate nei rispettivi appelli principali o incidentali o nelle comparse di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che si procederà all'esame degli appelli proposti in via principale seguendo l'ordine di iscrizione a ruolo, e dunque a partire dall'impugnazione promossa da
[...]
, si osserva che quest'ultimo ha censurato la sentenza in scrutinio in Parte_1
primo luogo con riguardo alla qualificazione del suo intervento operata dal giudice a quo in termini di intervento adesivo dipendente con conseguente esclusione di ogni interferenza sul thema decidendum delle sue allegazioni ed inammissibilità di ulteriori o maggiori richieste rispetto a quanto esposto e preteso dai Fallimenti;
al riguardo ha sostenuto la derivazione della sua legittimazione, quale erede di , dalla CP_5
contestazione del conto di gestione e dalla sentenza di mancata approvazione del medesimo, costituente il titolo ex art. 116 l. fall. per agire in separato giudizio di responsabilità, da celebrarsi con rito ordinario, nei confronti dell'ex curatore;
ne ha tratto la conclusione della sussistenza della propria legittimazione ad intervenire anche facendo valere richieste autonome con l'unico limite della loro riconduzione a quanto accertato nel definito giudizio di rendiconto;
ha sostenuto, altresì, l'ammissibilità del proprio intervento sulla base dell'art. 105, co. 1, c.p.c., atteso che detta disposizione pone quale unico limite all'intervento adesivo autonomo, i.e. finalizzato a far valere, nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse, diritti relativi all'oggetto o dipendenti dal tiolo dedotto nel medesimo processo;
infine, ha insistito sulla propria legittimazione residuale in favore del fallito in tutti i casi in cui si sia determinato un disinteresse o un'inerzia degli organi fallimentari, come si era verificato nel caso di specie atteso che non risultava che, previo esame delle richieste autonome avanzate dal deducente, si fosse ritenuto non conveniente o non opportuno farle valere;
pag. 18/48 con i successivi motivi di appello ha svolto censure concernenti la misura del danno da omessa riscossione dei canoni di locazione, il mancato riconoscimento del danno conseguito alla perdita dell'immobile sito in Sarnano Sassotetto (Macerata), il mancato riconoscimento del danno conseguito al mancato appello della sentenza del giudice del lavoro di Taranto n. 3041/2015, il mancato riconoscimento della responsabilità dell'Avv. , la decorrenza della rivalutazione e degli interessi dalla domanda CP_2
introduttiva del giudizio di primo grado.
Prima di passare all'esame dei motivi di appello esposti, si osserva che CP_2 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto dal ex artt. 342 e 348 bis CP_5
c.p.c. ed ha, altresì, contestato la legittimazione del all'impugnazione per come CP_5
proposta; ne ha in particolare affermato la carenza di legittimazione autonoma all'impugnazione in ragione della sua veste di interveniente adesivo;
inoltre, in difetto di appello da parte dei al tempo della proposizione del suo appello, egli non CP_3 era legittimato neppure ad intervenire in adesione all'appello dei Fallimenti.
Al riguardo si osserva in primo luogo che le censure di inammissibilità dell'impugnazione non risultano argomentate;
ad ogni buon conto si rileva che l'atto di appello consente l'individuazione delle doglianze e delle richieste di riforma mentre il riferimento all'art. 348 bis c.p.c. risulta superato dalla prosecuzione del giudizio.
Inoltre, l'assunto della concernente la contestazione della legittimazione CP_2 autonoma del all'impugnazione non è condivisibile. Sul punto è sufficiente CP_5
rilevare che il ha impugnato in primo luogo la qualificazione del suo intervento, e CP_5
a tanto era legittimato in via autonoma, e coerentemente - sul presupposto della riforma di tale punto della sentenza gravata - ha svolto i restanti motivi (Cass. s.u. 17 aprile
2012, n. 5992, da ultimo Cass. ord. 18 aprile 2024, n. 10491).
Venendo al primo motivo di appello del sopra riportato, se ne ravvisa il difetto di CP_5
fondamento.
Il giudice a quo ha ben interpretato il contenuto dell'atto di intervento in prime cure e sulla base di tale interpretazione lo ha correttamente qualificato. Ed invero il , CP_5 nell'intervenire, dichiarò di aderire a quanto dedotto da parte attrice, i.e. i e CP_3
formulò conclusioni sovrapponibili a quelle svolte da questi ultimi e relative ai medesimi addebiti, dirette a conseguire la condanna dei convenuti e al CP_1 CP_2
pag. 19/48 pagamento di somme in favore del , sia pure eccedenti Parte_3
rispetto a quanto preteso dai ridetti rivendicando maggiori importi in CP_3
relazione alla gestione dei contratti di locazione ed a crediti di altra natura risultanti dal bilancio del 16 maggio 1983 che non risultavano riscossi. Ebbene, deve escludersi - a prescindere dalla ammissibilità di tali ulteriori pretese (in verità ridottesi nell'atto di appello alla pretesa di maggiori importi per canoni di locazione non riscossi) - che il abbia chiesto alcunché per sé. Da tale rilievo deriva che il riferimento alla CP_5 violazione dell'art. 105 c.p.c. non è pertinente poiché non ne ricorre il presupposto, e cioè il far valere in un processo tra altre persone un (proprio) diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo. Inoltre, come ritenuto dal giudice di prime cure, se pure è ravvisabile l'interesse degli eredi del fallito ad intervenire ad adiuvandum, non è configurabile una legittimazione autonoma ad agire nei confronti del curatore cessato ai sensi dell'art. 38 l. fall..
Quanto poi all'eventuale invocata autonomia della legittimazione rivendicata dal , CP_5 in tesi riveniente dall'art. 116 l. fall., essa non risulta dedotta nell'atto di intervento ed è insuscettibile di esame in questa sede.
Analogamente la questione della legittimazione sostitutiva costituisce un nuovo titolo di legittimazione non contenuto nell'atto di intervento ed è, quindi, anch'essa insuscettibile di esame, tanto più poiché richiedente accertamenti di fatti rimasti estranei al processo.
Al difetto di fondamento del motivo di appello appena scrutinato consegue che le susseguenti doglianze non possono essere prese in considerazione difettando la legittimazione autonoma all'impugnazione dell'interveniente adesivo (si vedano pronunzie della S.C. citate in precedenza). Al più gli argomenti spesi a loro sostegno potranno essere valutati unitamente alle ragioni esposte dai Fallimenti a fondamento delle censure da essi mosse. Si registra ad ogni buon conto la rinuncia del CP_5
contenuta in comparsa conclusionale alla doglianza rivolta avverso la statuizione del giudice di prime cure di accertamento della insussistenza della responsabilità del CP_1 correlata all'effettuazione di prelievi indebiti dal deposito bancario della procedura in quanto l'istituto bancario è stato condannato per aver consentito l'effettuazione di pag. 20/48 prelievi in assenza dei mandati a firma del giudice delegato con sentenza n. 390/2022 del Tribunale di Taranto.
***
Passando all'esame dell'appello proposto dall'Avv. si segnala in primo luogo che CP_1
egli ha eccepito la sussistenza di un conflitto di interessi tra il , Controparte_12
il e ed il Controparte_13 CP_5 Controparte_14
traendone la conclusione che essi non avrebbero potuto essere difesi dal medesimo procuratore e, per conseguenza, la nullità dell'esercizio del ministero e l'invalidità degli atti sin qui compiuti nonché l'erroneità della condanna della sua condanna in via generica al pagamento della somma liquidata “in favore di parte attrice”, costituendo i
Fallimenti entità giuridiche diverse, non tutte legittimate all'azione proposta nei confronti del deducente.
I Fallimenti in questione hanno replicato sostenendo che non è ravvisabile alcun conflitto di interessi tra di essi e che, quindi, non è ravvisabile neppure un conflitto di interessi in capo al comune difensore per il fatto di difenderli nella medesima causa poiché essi non hanno nel giudizio interessi contrastanti al punto che il diritto di difesa dell'uno possa essere pregiudicato dalla difesa degli interessi dell'altro; hanno sottolineato che le procedure fallimentari mirano ad incrementare l'attivo da distribuire ai creditori e ben possono, quindi, i agire con un solo difensore;
hanno poi CP_3
puntualizzato che nella vicenda in esame il Tribunale di Taranto aveva dichiarato il fallimento individuale di e successivamente, aveva dichiarato il fallimento CP_4 della società di fatto da estendersi ai soci ai sensi dell'art. 147 l. fall. ma CP_15
che il fallimento di non poté essere nuovamente dichiarato, essendo già CP_4
intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento nei suoi confronti, ed inoltre hanno evidenziato che l'art. 148 l.fall. dispone che, nelle ipotesi di declaratoria di fallimento della società di fatto e dei singoli soci illimitatamente responsabili prevista dall'art. 147
l.fall., ha luogo la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore con il mantenimento del patrimonio della società distinto da quello dei singoli soci nonché la formazione di passivi separati, ma i creditori ammessi al passivo della società di fatto si intendono ammessi al passivo dei soci, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.
pag. 21/48 L'assunto è corretto.
L'attuale curatore ha agito al fine recuperare somme che vanno a beneficio dell'intero ceto creditorio, non solo a beneficio dei creditori dell'uno dell'altro fallimento (arg. dalle pronunzie richiamate dalla difesa dei Fallimenti: Cass. ord. 7 febbraio 2022, n.
3771, Cass. 25 gennaio 2013, n. 1778, Cass. 13 luglio 2007, n. 15677 secondo cui, in ipotesi di fallimento di una società di persone e dei soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 147 l.fall., il curatore del fallimento sociale è legittimato ad agire in revocatoria contro atti del socio poiché la distinzione tra i due fallimenti è unicamente finalizzata a limitare il concorso dei creditori particolari del socio al solo fallimento del proprio debitore, senza alcuna possibilità di partecipazione al fallimento sociale, mentre il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche in quello del socio, che ha natura derivativa e prescinde dall'insolvenza di questi, sicché, tra l'altro, l'accrescimento del patrimonio del socio quale effetto di azioni esercitate dal curatore produce risultati positivi agli effetti del soddisfacimento delle ragioni dei creditori della società).
Vanno dunque esclusi sia il conflitto di interessi tra i Fallimenti sia le conseguenze prospettate dal con riguardo alla loro difesa in giudizio da parte del medesimo CP_1
difensore né è ravvisabile alcun difetto di legittimazione dell'attuale curatore all'esercizio delle pretese azionate. Non è infine configurabile l'erroneità del dispositivo della sentenza impugnata poiché eventuali ripartizioni tra creditori sociali e creditori del socio non costituiscono materia del presente giudizio e saranno risolte CP_5
dal giudice delegato.
In secondo luogo il ha contestato l'ammissibilità dell'intervento di CP_1 [...]
; sul punto ha sostenuto che, se è preclusa al fallito l'azione diretta di Parte_1 responsabilità nei confronti del curatore, non può ritenersi ammissibile l'intervento del medesimo o dei suoi eredi a sostegno delle ragioni della curatela;
ha poi evidenziato che, ai sensi dell'art. 105, co. 2, c.p.c., è richiesto un interesse concreto e meritevole di protezione giuridica e non di fatto;
infine, ha sostenuto che la formulazione delle conclusioni dell'atto di intervento, con cui si era chiesta la condanna al pagamento in favore della curatela di di euro 185.556,59 a titolo di risarcimento del CP_5
danno per causali diverse da quelle già fatte valere in giudizio, impediva che pag. 22/48 l'intervento di potesse qualificarsi in termini di intervento Parte_1
adesivo dipendente sicché doveva giudicarsi del tutto inammissibile.
La doglianza è infondata.
Richiamato quanto sopra esposto con riferimento alla qualificazione dell'intervento del in termini di intervento adesivo, l'interesse sotteso al detto intervento, di CP_5 rilevanza giuridica e non quindi di mero fatto, risiede nella considerazione che l'esito positivo dell'azione ex art. 38 l. fall. è destinato a tradursi in un aumento dell'attivo su cui la massa dei creditori potrà soddisfarsi con la conseguenza che l'eventuale avanzo, una volta chiuse le procedure, tornerebbe agli eredi del fallito o, in alternativa, andrebbe a delimitare un'eventuale responsabilità dei medesimi, ove non accettanti con beneficio d'inventario.
Per il resto i motivi di appello svolti dall'Avv. si sostanziano, per un verso, nella CP_1
riproposizione di eccezioni e questioni di natura processuale sollevate in primo grado con riferimento: ∙ alle modalità di produzione documentale dei Fallimenti, ∙ alle modalità di disconoscimento - dal medesimo operato - della conformità agli originali della documentazione prodotta in copia, ∙ alle modalità di svolgimento della c.t.u. del dott. eccezioni e questioni ritenute tutte infondate dal giudice di prime cure, Per_5
e, per altro verso, nella riproposizione di questioni concernenti il merito delle valutazioni espresse in sentenza con riferimento agli addebiti dei quali è stato ravvisato il fondamento nonché alle modalità ed alla misura di liquidazione del danno posto a suo carico.
E' opportuno ora riportare in sintesi tutte le ridette doglianze, esposte in maniera frammista tra questioni procedurali e questioni di merito.
In particolare il ha svolto le seguenti censure: CP_1
ha contestato la sua condanna al pagamento in favore dei della somma di CP_3
euro 10.000,00 per canoni di locazione non riscossi ovvero riscossi e non versati alla procedura con riferimento ad immobili di proprietà di ed acquisiti CP_5 all'attivo fallimentare e, più in dettaglio, ha negato che fosse stata raggiunta la prova della mancata riscossione o del mancato versamento alla procedura;
nell'ambito delle doglianze riguardanti tale addebito, in via preliminare, ha opposto ex art. 654 c.p.c. il giudicato - del quale nel precedente grado non si era tenuto conto - formatosi sulla pag. 23/48 sentenza del Tribunale di Taranto n. 1706/2021 di assoluzione del deducente dal reato di cui agli artt. 81, 314 c.p. perché, in qualità di curatore dei e Controparte_6
e , con più azioni esecutive del medesimo disegno CP_4 CP_5
criminoso, avendo la disponibilità di più somme di denaro derivanti dalla riscossione di canoni di locazione di beni immobili acquisiti alla massa fallimentare, se ne impossessava omettendo di versarli sul conto delle procedure fallimentari, per un importo complessivo di euro 21.513,30; ad ogni buon conto ha evidenziato che i
Fallimenti non avrebbero comunque potuto pretendere il pagamento di somme dovute a comproprietaria degli immobili di Via Temenide n. 80, circostanza questa Per_6
documentalmente provata;
ha eccepito che la somma pretesa dai Fallimenti andava comunque ridotta ad euro 24.526,39 (in dettaglio: ad euro 29.669,57 da cui dovevano però detrarsi euro 5.143,18, versati dal deducente in conto canoni), sicché la quota di un terzo calcolata dal primo giudice andava ridotta ad euro 8.174,46; ha lamentato la genericità della domanda, riferita ad un imprecisato numero di canoni di locazione, ed il difetto di prova in ordine a quali e quanti canoni di locazione si sostenevano corrisposti dai vari conduttori ed a quali e quanti canoni non fossero stati versati, difetto di prova non colmabile attraverso la c.t.u. disposta ed espletata che non avrebbe dovuto essere ammessa in quanto esplorativa, ammissione di cui ha reiterato la revoca;
infine, ha segnalato che il c.t.u. dott. aveva elaborato una serie di prospetti nei quali si Per_5
Per_ elencavano i nominativi dei conduttori ( , , , , Per_7 Per_9 Per_10 Per_11 Per_12
, che tuttavia non risultavano specificati in nessun atto di causa sicché non si Per_13
comprendeva come il c.t.u. li avesse reperiti e come avesse attribuito ad ognuno di essi i canoni non pagati, ovvero pagati ma non versati alla procedura;
di tale consulenza ha reiterato l'eccezione di nullità per le ragioni esposte nell'istanza del 23 ottobre 2018, i cui passaggi salienti ha riportato in atto di appello, costituiti dalla mancata convocazione delle parti al termine del periodo di sospensione disposto dal giudice all'udienza del 12 aprile 2018, che lo stesso c.t.u. aveva dichiarato a verbale di dover fare, e dall'acquisizione di documenti prodotti illegittimamente da una parte;
ha censurato l'argomento sulla cui base la questione era stata superata dal primo giudice, secondo cui la riconvocazione delle parti era superflua sulla base del disposto degli artt.
194, co. 2, c.p.c. e 90 disp. att. c.p.c. ed ha sostenuto che, nel caso di specie, le pag. 24/48 operazioni erano state tutte espletate dal c.t.u. in solitudine senza che alle parti fosse consentito di presenziare all'attività di presa d'atto e di studio preliminare della documentazione e di impostazione delle successive operazioni, a tutela della effettività del contraddittorio, non essendo sufficiente a garantire il diritto di difesa la mera possibilità di verifica successiva a consulenza espletata;
ha poi riproposto la propria contestazione della conformità agli originali, se e in quanto esistenti, di tutti i documenti prodotti in copia fotostatica ai sensi degli artt. 2712 e 2719
c.c. e l'eccezione di irritualità della produzione documentale poiché eseguita da parte attrice in violazione degli artt. 163 c.p.c. e 74 e 87 c.p.c.; nell'ambito di tale doglianza, ha sostenuto che, ferma la mancanza di una dettagliata elencazione dei documenti prodotti e in difetto di produzione degli originali, se esistenti, non gli era stata consentita nessun'altra modalità di contestazione, ciò che aveva compresso il suo diritto di difesa;
ha reiterato in questa sede l'eccezione riguardante la mancanza dell'indice con la relativa attestazione del cancelliere di avvenuto deposito di tutti gli atti e documenti ex art. 74, co. 4, disp. att. c.p.c., non surrogato né surrogabile dall'elenco in calce all'atto di citazione, peraltro incompleto, poiché solo l'attestazione ex art. 74 disp. att. cit. fa presupporre l'avvenuto controllo da parte del cancelliere, con la conseguenza che, in difetto di indice, deve presumersi che i documenti non siano stati acquisiti al processo;
ne ha tratto la conseguenza del difetto di prova delle pretese fondate sull'asserita produzione documentale;
ha evidenziato che l'indicazione degli allegati nell'atto di citazione era comunque generica e non costituiva una vera e propria elencazione, tale non potendosi intendere la indicazione del doc. 11 quale “relazione del curatore”, contenente in concreto una quantità imprecisata di fogli di varia natura e provenienza e di incerta autenticità, come più volte eccepito in prime cure, tanto vero che con ordinanza del 25 maggio 2017 il g.i. aveva ordinato ai Fallimenti di produrre copia integrale dei documenti trasmessi dalla Guardia di Finanza, spia e segno di una produzione non conforme alle norme, e successivamente, all'esito dell'udienza del 26 ottobre 2017, sempre il g.i. aveva autorizzato i Fallimenti al ritiro delle note depositate ed alla ripresentazione con il relativo indice, e ciò in conformità a quanto previsto dall'art. 170 c.p.c., il quale, in combinato disposto con l'art. 87 disp. att. c.p.c. disciplina le modalità di produzione documentale dopo la costituzione delle parti in giudizio;
ha pag. 25/48 anche censurato l'assunto del g.i., esposto dell'ordinanza del 26 aprile 2018, secondo cui era onere del deducente esaminare, oltre al testo di ciascuna relazione, anche gli allegati ivi richiamati e contestare per ciascuno di essi la effettiva presenza nel carteggio nonché di farsene rilasciare copia ex art. 76 disp. att. c.p.c., ciò che invece costituiva una facoltà della parte e non un obbligo, peraltro comportante esborsi;
ha concluso che non vi erano alternative alla modalità con cui aveva formulato la propria contestazione e ha sostenuto che non poteva valere a sanare il difetto originario di indice e di attestazione del cancelliere la dichiarazione del deducente, riportata nel verbale di udienza del 10 novembre 2016, di presa d'atto della “odierna produzione documentale eseguita da parte attrice”, seguita dalla contestazione della completezza con riserva di verifica del contenuto, posto che nessuna produzione documentale era avvenuta a quell'udienza e dunque continuava a discorrersi della documentazione originaria, risalente al tempo della iscrizione della causa a ruolo;
ha contestato, nel merito l'addebito rivoltogli dai - la cui prospettazione il CP_3
giudice a quo aveva recepito - costituito dalla mancata conoscenza delle proprietà della e dal non aver esperito le azioni esecutive nei suoi confronti;
in particolare CP_7 ha ribadito che il giudice delegato a seguito dell'istanza del deducente, inoltrata in data
11 luglio 2000 e diretta all'acquisizione di informazioni sulla consistenza patrimoniale della anzidetta debitrice, aveva disposto che si procedesse ad accertamenti sul patrimonio mobiliare ed immobiliare di quest'ultima a mezzo della Guardia di Finanza che, nell'aprile 2001, aveva depositato in cancelleria 265 note di trascrizione di atti di compravendita immobiliare che l'esponente aveva esaminato pervenendo alla conclusione che non se ne ricavasse la proprietà in capo alla di beni CP_7
immobili aggredibili, mentre nulla aveva trasmesso con riguardo ai beni mobili;
ha sostenuto che non sarebbe stato ragionevole procedere a verifiche sull'operato della
Guardia di Finanza, vocata ad indagare sul patrimonio dei cittadini;
ha contestato l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui le indagini della
Guardia di Finanza fossero incomplete ma che il curatore avrebbe dovuto rilevare la palese incompletezza della documentazione depositata ed ha comunque negato che da quella documentazione fosse evincibile la prova della esistenza di beni di proprietà della assunto che neppure il difensore dei ed il c.t.u. avevano CP_7 CP_3 Per_5
pag. 26/48 sostenuto in maniera chiara;
ha contestato di essere rimasto inerte ed ha ripetuto di aver rivolto al giudice delegato un'istanza in data 25 ottobre 2004 ed altra istanza in data 18 settembre 2006 con cui aveva chiesto di essere autorizzato a presentare ricorso per la dichiarazione del fallimento in danno della precisando che la seconda CP_7
istanza era corredata di una visura catastale da cui era risultata la proprietà in capo alla predetta di due immobili siti in Roma ma entrambi ipotecati in favore della società addetta alla riscossione tributi per omesso versamento di Irpef;
ha aggiunto che a seguito della prima istanza era stato convocato dal giudice delegato il quale tuttavia non aveva ritenuto di adottare alcun provvedimento ed ha sostenuto che la presentazione del ricorso per dichiarazione di fallimento avrebbe avuto esito favorevole;
ha poi contestato che l'effettuazione di visure catastali non avrebbe consentito, come invece ritenuto dal primo giudice, l'accertamento del patrimonio della debitrice;
ha poi eccepito la novità della domanda da mancato esperimento di azioni revocatorie per accertare il quale i avevano chiesto l'ammissione di consulenza diretta ad CP_3
accertare il valore commerciale di alcuni dei beni immobili di natura percipiente e peraltro inammissibile, oltre che irrilevante e superflua avendo l'azione revocatoria finalità conservativa in vista della successiva ed eventuale esecuzione forzata, e non sussistendo i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria;
ha contestato l'attribuzione, da parte del giudice a quo, del valore complessivo di euro
800.000,00 al patrimonio alienato dalla venditrice, posto che i cespiti immobiliari oggetto degli atti notarili del febbraio 2000, dell'agosto 2011, dell'aprile 2003 e della scrittura privata del dicembre 2003 non costituivano affatto immobili di pregio;
infine, in via subordinata, ha contestato la sussistenza della prova del danno, il quale non può essere costituito dall'importo dichiarato negli atti di compravendita venendo in rilievo un danno da perdita di chance per il cui accertamento, nel caso di specie, avrebbe dovuto valutarsi la realizzabilità del prezzo stimato senza possibilità di far ricorso alla liquidazione equitativa.
Così riassunte le censure mosse dall'Avv. in primo luogo va esaminata la CP_1
questione della ritualità della produzione documentale effettuata dai Fallimenti in tesi avvenuta in violazione degli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c..
pag. 27/48 Ebbene, il ha riproposto le eccezioni sollevate in prime cure e gli argomenti CP_1 addotti a loro sostegno, puntualmente esaminate con l'ordinanza del 25 maggio 2017, richiamata in sentenza e della quale si è dato conto in narrativa nel corso della esposizione della motivazione della sentenza in scrutinio. E' opportuno qui chiarire che l'atto di citazione conteneva l'elencazione dei documenti allegati, tra i quali le relazioni del nuovo curatore datate 15 settembre 2014, 3 dicembre 2014, 13 aprile 2015, 24 aprile
2015, 27 aprile 2015. Premesso che la produzione di tali relazioni è incontestata, è vero che ciascuna relazione era corredata di più documenti non indicati singolarmente nell'elenco in calce all'atto di citazione, ma è altrettanto vero che ciascuna relazione conteneva al suo interno la progressiva numerazione dei documenti menzionati nel testo di ogni relazione, e ad essa allegati, sicché non è ravvisabile nessun vulnus al diritto di difesa del il quale era messo nella condizione di conoscerne pienamente e con CP_1
precisione il contenuto. A ciò si aggiunga che in occasione della prima udienza, tenutasi il 10 novembre 2016, il difensore dei elencò analiticamente i documenti già CP_3 prodotti e l'Avv. che vi partecipò difendendosi in proprio ex art. 86 c.p.c., dopo CP_1
aver eccepito la irritualità della produzione documentale di parte attrice poiché i documenti non risultavano puntualmente elencati, così verbalizzò: “Prende atto della odierna produzione documentale eseguita da parte attrice e ne contesta sin da ora la completezza, riservando comunque di verificarne il contenuto”. Successivamente, in memoria ex art. 183, co. 6 n. 3, c.p.c., sempre l'Avv. tornò ad eccepire la CP_1
irritualità della produzione documentale dei Fallimenti effettuata al momento della costituzione in giudizio e il g.i., con ordinanza 25-31 maggio 2017, rilevava che quella produzione documentale era stata sostanzialmente rinnovata nel verbale di udienza del
10 novembre 2016 con l'elencazione dei documenti prodotti e con effetti equiparabili a quelli disciplinati dall'art. 87 ultima parte disp. att. c.p.c., rimarcando che in quella stessa udienza il ridetto Avv. aveva dichiarato di prendere atto della produzione CP_1
contestandone la completezza senza poi svolgere alcuna eccezione di irritualità nella prima occasione successiva, i.e. in memoria ex art. 183, co. 6 n. 1, c.p.c..
Tali considerazioni sono del tutto condivisibili né gli argomenti addotti dall'Avv. CP_1 in atto di appello sono idonei ad inficiarne la correttezza e l'efficacia in quanto aventi natura meramente formale e privo di ricadute concrete. Ed invero le considerazioni pag. 28/48 svolte in ordine all'interpretazione della dichiarazione verbalizzata (“prende atto”), al fine di circoscriverne la portata, è a ben vedere superflua poiché quel che conta è che non vi siano dubbi sulla produzione documentale allegata all'atto di citazione, per le ragioni già esposte, avuto riguardo alle relazioni del curatore contenenti la progressiva numerazione degli allegati, tanto più una volta che, all'udienza del 10 novembre 2016, ne fu fatta una elencazione puntuale dal difensore dei Fallimenti, ulteriormente rinnovata in memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c. dalla medesima parte. Del resto, si ripete, non risulta essersi verificata alcuna violazione del diritto di difesa dell'Avv. avendo egli avuto, come già rilevato, ogni possibilità di conoscere con precisione CP_1 quella documentazione. D'altra parte non vi è l'indicazione di un solo documento che, se conosciuto prima, avrebbe consentito al predetto di articolare diversamente e meglio argomenti e prove a sua tutela né vi è indicazione di specifici documenti nei cui confronti non abbia potuto prendere posizione a tempo debito.
Va poi escluso il verificarsi di alcuna decadenza istruttoria atteso che quella documentazione è stata prodotta entro il termine previsto per il deposito della memoria ex art. 183, co. 6 n. 2, c.p.c..
Quanto alla restante produzione documentale effettuata in corso di causa non si registrano irritualità poiché debitamente indicata nelle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. autorizzate.
Infine, con riferimento alle note di trascrizione reperite dalla Guardia di Finanza, si rileva che il g.i., con ordinanza del 25 maggio 2017, ordinò l'esibizione integrale dei documenti trasmessi dalla Guardia di Finanza in accoglimento di istanza ex art. 210
c.p.c. e che il difensore dei Fallimenti, con istanza del 29 settembre/4 ottobre 2017, chiese di essere autorizzato al deposito degli originali delle ridette note di trascrizione, debitamente descritte. All'esito dell'udienza del 22 febbraio 2018 il g.i. autorizzò i
Fallimenti a ritirare le note di trascrizione depositate e a ridepositarle con relativo indice di Cancelleria entro il 27 novembre 2017. I provvidero all'adempimento CP_3
depositando le note di trascrizione esistenti nel fascicolo della procedura descritte e numerate da 1 a 257. Come si evince dalla analitica descrizione di quanto processualmente avvenuto, non si ravvedono irritualità né violazioni del contraddittorio.
pag. 29/48 Ogni altro argomento svolto su tale questione rimane assorbito dalle considerazioni che precedono.
In secondo luogo, con riguardo alle critiche rivolte alla valutazione di genericità della contestazione della documentazione prodotta in copia fatta dal primo giudice, trattasi di doglianze infondate alla luce delle considerazioni sopra riportate con riferimento alla ritualità della produzione documentale dei Si deve concludere che l'Avv. CP_3
è stato messo nella condizione di conoscere i documenti prodotti dai Fallimenti e CP_1
di formulare le proprie contestazioni nei modi specifici richiesti dal codice di rito.
In terzo luogo vanno esaminate le censure di nullità rivolte alla c.t.u. espletata dal dott.
Sul punto si condividono le considerazioni svolte dal giudice a quo, Per_5
incentrate sulla considerazione che, dopo la sospensione dei lavori di consulenza, residuava solo l'attività di elaborazione delle risposte ai quesiti posti per le quali non era richiesta la partecipazione dei cc.tt.pp. e sul rilievo che la dott.ssa , c.t.p. CP_11 del e della , aveva puntualmente inviato le sue osservazioni all'elaborato CP_1 CP_2
del c.t.u. il quale aveva poi replicato. Tali argomenti non risultano inficiati dalle critiche mosse dal di contenuto generico e ruotanti attorno a valutazioni astratte atteso che CP_1 non è stato indicato alcun concreto pregiudizio all'attività difensiva e all'attività del proprio c.t.p. nel corso delle operazioni di consulenza.
Quanto alla illegittima acquisizione di documenti da parte del c.t.u. (così descritti nell'istanza del 23 ottobre 2018 richiamata in atto di appello: “dichiarazione sottoscritta da tale supinamente accettata dal CTU ed allegata alla consulenza;
Persona_14
conteggi manoscritti relativi a differenze retributive di rapporto di lavoro di ignota ed incerta provenienza”), non vi è riscontro che di essi il c.t.u. dott. abbia tenuto Per_5
conto.
La detta consulenza, inoltre, non può dirsi che sia stata esperita in via esplorativa. Gli accertamenti affidati al dott. infatti, sono stati condotti sulla documentazione Per_5 prodotta in relazione all'addebito di mancata riscossione dei fitti di immobili rientranti nella massa fallimentare.
Superate le critiche sin qui esaminate, si passa ora al vaglio delle censure rivolte ai singoli addebiti all'ex curatore di cui è stato ravvisato il fondamento.
pag. 30/48 Con riguardo alla mancata riscossione dei canoni degli immobili dei quali CP_5
era proprietario o comproprietario, o al mancato versamento degli stessi alla
[...]
procedura, nonché alla mancata richiesta degli aggiornamenti istat ex art. 24 l. n.
392/1978, si rileva in primo luogo che al c.t.u. La è stato chiesto di dire quali dei Per_5 canoni maturati nei periodi di locazione compresi tra l'1 gennaio 1988 e l'aprile 2013 elencati nel prospetto allegato 6 alla relazione dell'attuale curatore datata 13 aprile 2015 risultassero incassati e versati sul libretto di deposito BNL intestato ai attori e CP_3 quale fosse l'eventuale differenza non incassata tenendo conto anche delle ricevute di pagamento prodotte dai è stato chiesto, altresì, di dire quale fosse CP_3
l'ammontare dell'aggiornamento annuale dei canoni richiedibile dal 1988 in poi per ciascuno degli immobili ricompresi nel precedente quesito. Non si ravvisano errori di calcolo nei risultati né si ravvisano somme che avrebbero dovuto essere detratte dall'ammontare calcolato dal c.t.u., preso in considerazione dal primo giudice.
Tanto premesso, il non può fondatamente dolersi della incertezza dei canoni e CP_1
della genericità della pretesa risarcitoria avanzata dai poiché tali canoni CP_3
riguardavano gli immobili oggetto della procedura in quanto di proprietà, esclusiva o condivisa, di . Tali dati erano desumibili dalla relazione datata 13 aprile CP_5
2015 dell'attuale curatore e soprattutto dall'allegato 6 a tale relazione. Egli non può poi far leva sulle modalità di gestione della procedura per invocare incertezze sui dati posti dai Fallimenti a fondamento della loro domanda e raccolti dal c.t.u. poiché di quella gestione è direttamente responsabile, né può ragionevolmente sostenere di non essere al corrente di dati in ordine agli immobili ed al se essi risultassero concessi in locazione, tutte circostanze che, in ragione del suo ruolo di curatore, era tenuto a conoscere.
Con riguardo al giudicato penale eccepito, si rileva che con la sentenza del Tribunale di
Taranto n. 1706/2021, irrevocabile il 14 febbraio 2022 come da copia depositata in prime cure, è stato assolto con formula 'perché il fatto non sussiste' dal CP_1
reato dal delitto di cui agli artt. 81, 314 c.p. (il cui capo di imputazione è stato riportato in precedenza) all'esito di giudizio in cui si erano costituiti parte civile entrambi i
Fallimenti.
Sulla base di tale sentenza deve escludersi la sussistenza della prova del mancato versamento alla procedura dei canoni riscossi. Tuttavia nel presente giudizio l'addebito pag. 31/48 riguardava anche la mancata riscossione dei canoni dovuti e la c.t.u. espletata dal dott. ha conteggiato i canoni maturati di cui non vi è prova di riscossione nonché Per_5
gli importi degli aggiornamenti Istat dei canoni. Quanto alla critica incentrata sul fatto che degli immobili di Via Temenide n. 80 fosse comproprietaria coniuge di Per_6
con conseguente difetto di legittimazione dei Fallimenti, si osserva che CP_5 il comproprietario può attivarsi per il conseguimento dell'intero pagamento dei canoni ed anche del risarcimento del danno per il caso di inadempimento. Ferma tale considerazione, in ogni caso l'impugnante non ha indicato l'incidenza di tale questione sull'ammontare di tale voce di danno, in ogni caso del tutto ridotta poiché riguardante i soli sub 1 e 4 della particella 50 figlio 243 di Via Temenide n. 80 (non avendo il c.t.u. tenuto conto dei restanti poiché non inclusi nell'allegato 6 alla relazione del nuovo curatore del 13 aprile 2015 – doc. 11 allegato all'originario atto di citazione), incidenza ancora più ridotta se si pone mente al fatto che il primo giudice ha operato una liquidazione equitativa che, come si è detto in narrativa e su cui si tornerà appena oltre, ha comportato un taglio significativo dei risultati dei conteggi del c.t.u. sicché il rilievo finisce per essere del tutto circoscritto.
Quanto al metodo liquidatorio adottato dal giudice a quo si segnala che è condivisibile la quantificazione del danno concreto in una quota pari ad un terzo dei canoni maturati e non incassati, inclusi gli aggiornamenti Istat, come calcolati dal dott. per gli Per_5 immobili oggetto di procedura, al netto dei costi dell'assistenza legale necessaria per la riscossione o per eventuali sfratti per morosità e comunque per il recupero dei canoni unitamente all'incertezza degli esiti delle iniziative di recupero. Così ragionando il giudice a quo non ha applicato in maniera scorretta il principio dell'onere della prova, come prospettato dal secondo cui, in sintesi, sarebbe stato onere dell'Avv. CP_5 CP_1 provare l'impossibilità di esazione dei canoni, ma semplicemente effettuato delle valutazioni fondate su dati di comune esperienza giudiziaria nella liquidazione del danno rivendicato dai Fallimenti ai sensi dell'art. 1226 c.c. stante la difficoltà di operarne la quantificazione nel suo preciso ammontare, ferma la prova dell'an di quel danno.
Venendo alle critiche rivolte all'accusa di inerzia nella riscossione del credito derivante dalla sentenza del Pretore del lavoro di Taranto n. 1672/1986, come quantificata con la pag. 32/48 sentenza n. 10027 del 3 dicembre 2009-18 gennaio 2010 del Tribunale di Taranto –
Sezione del Lavoro all'esito del giudizio di opposizione a precetto proposto da si osserva che l'addebito contestato dai Fallimenti all'Avv. Controparte_7 CP_1 si dirigeva, sin dall'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, sia verso l'omissione di accertamenti sulle proprietà della debitrice da aggredire per riscuotere il cospicuo credito di , sia verso il mancato esercizio delle azioni CP_5 revocatorie volte a conseguire l'inefficacia degli atti di disposizione che la CP_7
pose in essere così vanificando la garanzia del credito ex art. 2740 c.c., azioni che a causa dell'inerzia del curatore andarono incontro a prescrizione. Più in dettaglio, alle pagine 4, 5, 6 della citazione originaria i Fallimenti si dolevano puntualmente della mancata verifica delle proprietà della e degli atti con cui quest'ultima si era CP_7
andata spogliando dei suoi averi, a ben vedere a cominciare dal 29 novembre 1985 in poi, nonché del mancato esercizio delle azioni revocatorie, che nel tempo si erano prescritte, e comunque dei mezzi a tutela della garanzia patrimoniale.
E' dunque infondata la censura di inammissibilità, in quanto nuova, della domanda di risarcimento del danno da mancato esercizio delle azioni revocatorie sottesa alla richiesta dei Fallimenti di c.t.u. al fine di accertare il valore commerciale dei beni dei quali la debitrice si era spogliata la debitrice al fine di determinare tale voce di danno.
Tanto dimostra, altresì, il difetto di fondamento dell'assunto secondo cui le contestazioni rivolte nei suoi confronti riguardassero i soli atti di disposizione posti in essere in data 3 agosto 2001, 14 aprile 2003 e 17 dicembre 2003.
Parimenti infondato è l'assunto secondo cui dalla documentazione ipotecaria trasmessa dalla Guardia di Finanza non risultassero proprietà in capo alla tanto vero CP_7
che neppure i avevano contestato detta circostanza. CP_3
Ed infatti l'affermazione della non contestazione da parte dei è smentita dal CP_3 fatto che a pagina 5 dell'originaria citazione si legge che il non si era accorto che CP_1
dalla documentazione acquista dalla Guardia di Finanza risultava, al 24 aprile 2001,
l'intestazione alla debitrice della nuda proprietà di sei terreni, dei quali due furono trasferiti a in data 14 aprile 2003 e quattro alla Azienda Agricola Persona_15
Riva dei Tessali S.r.l. in data 17 dicembre 2003, nonché di due immobili residenziali che in data 3 agosto 2001 furono alienati a Persona_15
pag. 33/48 Altrettanto infondato è l'assunto secondo cui ci si potesse e dovesse acquietare all'esito della trasmissione della documentazione da parte della Guardia di Finanza.
La documentazione inviata dalla Guardia di Finanza era costituita da sole note di trascrizione a favore e contro la a far tempo dal 3 gennaio 1974. Nulla più. CP_7
La Guardia di Finanza non aveva, infatti, predisposto alcuna nota accompagnatoria di commento né spiegato come si fossero svolte le sue indagini, come evidenziato dallo stesso (si veda il verbale di udienza del 22 febbraio 2018 ove si legge: “L'avv. CP_1
in merito alla documentazione depositata dal fallimento attore fa rilevare che la CP_1
stessa non era accompagnata da alcuna relazione informativa da parte della Guardia di Finanza”). Deve dunque escludersi che quella documentazione di per sé potesse costituire dato sufficiente a ravvisare l'impossidenza della debitrice. Sarebbe stato quanto meno necessario esaminare le trascrizioni a favore della effettuate CP_7
nel corso degli anni e verificare i beni per i quali non vi fossero trascrizioni contro la medesima in modo da individuare quali tra essi fossero ancora nel suo patrimonio. Una siffatta verifica avrebbe consentito di accertare le proprietà i cui modi di acquisto fossero stati trascritti. A ben vedere, inoltre, l'esame delle note di trascrizione avrebbe consentito di acquisire un dato di conoscenza di sicuro interesse per la procedura. Ed infatti, a tacere delle note di trascrizione contro la anteriori al 1986, da detto CP_7
anno - i.e. l'anno della pronuncia della sentenza del Pretore del Lavoro n. 1672/1986, esecutiva per legge e già contenente l'accertamento di un cospicuo debito a carico della predetta per sorte capitale a prescindere da rivalutazione monetaria ed interessi - e sino al 2000 vi sono numerose note di trascrizione di compravendita contro la CP_7
della cui revocabilità il curatore non si curò.
Prudenza e diligenza avrebbero richiesto che si effettuassero con urgenza ulteriori indagini, per esempio visure ipocatastali almeno presso le Agenzie del Territorio competenti con riferimento ai luoghi risultanti dalle note di trascrizione acquisite dalla
Guardia di Finanza, eventualmente rivolgendosi ad un esperto visurista. Tali indagini non furono eseguite né allora né in seguito e neppure allorché nel luglio 2007, quando ancora non si erano prescritte le azioni revocatorie di alcuni degli atti dispositivi del patrimonio, il ritenne inopportuno effettuare ulteriori accertamenti ipocatastali in CP_1 quanto avrebbero comportato “un esborso oltremodo elevato” e nonostante con pag. 34/48 provvedimento del 6 giugno 2003 il giudice delegato, informato dell'esito negativo di una procedura espropriativa immobiliare, lo avesse invitato ad effettuare “più accurate ricerche sulle possidenze immobiliari e mobiliari della controparte”.
Sull'entità dei costi, si segnala che non vi è riscontro dell'assunto del secondo cui CP_1
le indagini ipocatastali avrebbero comportato notevoli esborsi. Può solo evidenziarsi che per l'esecuzione delle indagini ipocatastali, disposte dal nuovo curatore, al fine di individuare eventuali beni immobili della presso le Agenzie del Territorio di CP_7
Roma, Bari e Taranto a far data dall'1 gennaio 2001 in poi, la DUE. Persona_16
di chiese un compenso pari ad euro 2.610,30 oltre i.v.a., come da Persona_17
fattura in atti n. 499/2013, non costituente certo un costo insostenibile.
E tanto dimostra, altresì, che sarebbe stato possibile accertare la condizione patrimoniale della debitrice in tempo utile per evitare l'azzeramento della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c..
Quanto poi alle iniziative assunte dall'Avv. quale curatore, volte alla CP_1
presentazione di istanza di dichiarazione di fallimento della (ammissibile in CP_7
ragione del reddito della sua impresa agricola ed il numero di dipendenti addetti), come da istanze del 25 ottobre 2004 ed altra istanza in data 18 settembre 2006, a cui - in tesi - non aveva dato corso per scelta del giudice delegato, si rileva in primo luogo che non vi
è prova dell'asserita assoggettabilità a fallimento della debitrice e, in secondo luogo, che non si vede come tale iniziativa avrebbe potuto porre rimedio alla condotta oggetto di contestazione (mancato esercizio delle azioni revocatorie nei confronti di atti posti in essere tempo prima).
Si passa ora ad esaminare le censure rivolte alla sussistenza dei presupposti necessari all'esperimento delle azioni revocatorie, il cui utile esercizio, secondo l'addebito, avrebbe consentito la conservazione della garanzia ex art. 2740 c.c..
Sul punto si osserva che il giudice a quo ha evidenziato che con le compravendite poste in essere con atti notarili del 9 febbraio 2000, del 3 agosto 2001, del 14 aprile 2003 e con scrittura privata autenticata nelle firme del 17 dicembre 2003, aventi ad oggetto cespiti immobiliari, e con il trasferimento, con scritture private autenticate nelle firme del 10 novembre 2003, di quote societarie della Ediltessali S.r.l. e dell'Azienda agricola di Riva dei Tessali S.r.l., la si spogliò completamente di ogni avere, ciò che CP_7
pag. 35/48 avvalorava la revocabilità di ciascuno di essi sulla base di una prognosi di quasi certezza di vittoria delle azioni in parola considerata la nozione di eventus damni invalsa in giurisprudenza, che ne ravvisa la sussistenza in ogni atto che renda più incerto e difficile il soddisfacimento del credito ed anche in presenza di una variazione qualitativa del patrimonio attuata mediante la sostituzione di beni facilmente aggredibili con altri facilmente distraibili, considerata, altresì, che - data l'epoca di insorgenza del credito
(risalente agli anni '80) e la posteriorità degli atti di disposizione del patrimonio - era sufficiente la semplice previsione dell'eventus damni inteso nei termini sopra esposti e valutato, infine, ai fini della sussistenza della c.d. scientia fraudis dei terzi acquirenti, lo strettissimo legame intercorrente tra la e questi ultimi (prossimi congiunti o CP_7
società ai medesimi riconducibili).
Ebbene, avverso tali condivisibili apprezzamenti il non ha svolto censure CP_1
specifiche essendosi limitato ad illustrare in generale le finalità ed i presupposti dell'azione revocatoria nonché gli oneri probatori ricadenti su chi la esperisca.
In definitiva, la prognosi di vittoria delle azioni revocatorie avverso gli atti su indicati è stata dunque formulata in prime cure in maniera corretta.
Il ha anche contestato l'ammissibilità della consulenza volta alla stima delle quote CP_1
societarie e degli immobili oggetto degli atti di disposizione su indicati. Sul punto si rileva, per un verso, che la consulenza non costituisce un mezzo di prova in senso stretto e, per altro verso, che essa è stata disposta sulla base degli elementi di valutazione già emergenti dagli atti di causa deponenti a favore di una condotta della debitrice complessivamente volta a sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione di pagamento delle spettanze maturate da ed accertate da sentenza del giudice del CP_5
lavoro del 1986, comprovata oltre che dagli atti di disposizione del proprio patrimonio anche da iniziative dilatorie, quali la ricerca di soluzioni di componimento, risoltesi in nulla e culminate invece nella opposizione al precetto infine intimato per il pagamento delle somme di cui alla sentenza del 1986. La consulenza di stima, inoltre, è stata eseguita sulla base della documentazione già in atti sicché non può dirsi che con essa sia stata colmata alcuna lacuna probatoria incombente sui Fallimenti né superata alcuna preclusione istruttoria maturata.
pag. 36/48 Venendo alle stime delle quote societarie e dei beni immobili effettuate rispettivamente dal dott. e dal geom. , si osserva che esse si Persona_4 CP_16
rivolgono esclusivamente a quelle riguardanti gli immobili e sono generiche ed insufficienti a superare le valutazioni di consulenza.
In particolare, il ha riportato alcuni passi della consulenza di ufficio o degli atti CP_1
notarili aventi carattere descrittivo degli immobili in questione al fine di contrastare le stime espresse dal geom. e l'assunto del giudice a quo secondo cui si trattava di CP_16 immobili di pregio;
più in dettaglio ha evidenziato che: l'atto del febbraio 2000 aveva ad oggetto la vendita era un fabbricato costituito da “un preesistente fabbricato rurale riattato” e quindi non di nuova costruzione su cui gravava un'ipoteca di lire
540.000.000 in favore di Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; l'atto dell'agosto 2001 aveva ad oggetto, come segnalato dal c.t.u., la nuda proprietà di due ville “vetuste, oggetto di successione nel 1938” e che “considerato che nell'atto non si fa cenno a eventuali manutenzioni, ai fini estimativi deve tenersi conto dell'obsolescenza di finiture ed impianti sopravvenuta dopo sessanta anni”; l'atto dell'aprile 2003 riguardava la vendita della nuda proprietà di un terreno per il quale il c.t.u. aveva osservato che
“l'effettiva realizzazione di una nuova cubatura era condizionata dal conteggio di quella esistente e da altri fattori. Tenendo presente che tutte le prescrizioni imposte dal comportavano attese di anni, per il valore del terreno si deve considerare CP_17 come costo il tempo di attesa”; con scrittura privata del dicembre 2003 si erano venduti più appezzamenti di terreno in Castellaneta e Ginosa gran parte dei quali siti in zona agricola con edificabilità minima, i.e. 0,03 mc/mq ed una cabina elettrica ed il c.t.u. aveva segnalato che “non può trascurarsi che diversi appezzamenti pur contribuendo alla volumetria complessiva avevano superfici da asservire e quindi erano inedificabili”.
Sta di fatto che le stime operate in consulenza hanno tenuto conto della condizione concreta, dei pregiudizi documentati e della situazione urbanistica degli immobili e che il pregio va giudicato anche in relazione al luogo di allocazione, i.e. il noto consorzio turistico della provincia tarantina in cui si trovavano.
E infatti, puntualizzato che la stima dei beni immobili alienati con i rogiti e la scrittura privata su indicati è stata determinata per l'intero in euro 762,538,28 (euro 283.431,55 +
pag. 37/48 euro 195.016,19 + euro 63.503,10 + euro 220.587,44), riferita al momento del trasferimento mentre il valore delle quote societarie della Ediltessali S.r.l. e dell'Azienda agricola di Riva dei Tessali S.r.l. trasferite con le ulteriori due scritture è stimato rispettivamente in euro 10.705,26 (33,33% del capitale sociale dell'Azienda agricolo di Riva dei Tessali) ed in euro 15.289,80 (33,33% del capitale sociale della
Ediltessali S.r.l.), queste ultime probabilmente per difetto, come condivisibilmente osservato dal primo giudice, poiché eseguite in assenza persino delle note integrative dei bilanci di esercizio 2002, si segnala che - per rimanere alle valutazioni dei cespiti immobiliari oggetto delle critiche del - la loro stima e quella degli arredi oggetto CP_1
degli atti di disposizione è stata effettuata con riferimento al tempo della loro alienazione facendo ricorso all'esperienza professionale dello stimatore sulla base degli elementi ricavabili dagli atti ipotizzando che essi versassero nelle condizioni di normale conservazione, salve situazioni particolari indicate negli atti, e attingendo, quanto alla eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, alla documentazione ipotecaria depositata dalla Guardia di Finanza riguardante e prodotta dai Controparte_7
con la puntualizzazione che sulla base di detta documentazione si era potuta CP_3
accertare una sola iscrizione ipotecaria relativa ai beni oggetto della compravendita del
9 febbraio 2000. Nella relazione di consulenza si legge anche che il c.t.u. ha tenuto conto delle descrizioni contenute negli atti, della situazione catastale, della situazione urbanistica e ovviamente dell'oggetto della alienazione, i.e. la piena proprietà o la nuda proprietà. Se ne ricava che il geom. ha tenuto conto degli elementi che a dire CP_16 dell'Avv. dovrebbero mettere in dubbio le stime. CP_1
Quanto al valore di realizzo, si richiama la condivisibile considerazione del primo giudice secondo cui il rapporto quantitativo tra valore stimato e debito, al netto degli abbattimenti correlati ai prevedibili ribassi e dai costi delle esecuzioni, conforta la previsione di realizzabilità di somme sufficienti a soddisfare il debito riveniente dalla sentenza n. 1672/1986 del pretore del lavoro più volte citata tenuto conto del rapporto tra il credito non riscosso e l'ammontare del valore dei beni quanto meno immobiliari, considerata la non agevole vendibilità delle quote societarie trattandosi di quote di minoranza.
***
pag. 38/48 Passando alle censure alla sentenza impugnata svolte dai Fallimenti si rileva che esse si rivolgono a statuizioni che riguardano sia l'Avv sia l'Avv. . Le doglianze CP_1 CP_2 formulate con l'appello principale coincidono con quelle formulate negli appelli incidentali.
Prima di procedere al loro esame, si osserva in via preliminare che ha CP_2 lamentato l'inammissibilità dell'impugnazione dei sia a causa della scarsa CP_3
comprensibilità del contenuto del testo utilizzato per la proposizione dell'appello principale, coincidente con quello utilizzato per la formulazione degli appelli incidentali proposti nei giudizi di impugnazione instaurati da e da Parte_1 CP_1
sia per la inosservanza delle norme del c.d. rito Cartabia nella proposizione
[...] dell'appello proposto in via principale, instaurato successivamente all'entrata in vigore della anzidetta riforma.
Le doglianze sono infondate.
Sotto il primo profilo si rileva che l'utilizzo del medesimo testo sia per l'appello principale sia per l'appello incidentale non pregiudica la comprensione dei motivi di appello svolti dai Fallimenti né la individuazione delle statuizioni della sentenza di primo grado oggetto di gravame né ancora la riforma invocata.
Sotto il secondo profilo, premesso che in ipotesi di pluralità di appelli avverso la medesima sentenza, alcuni dei quali proposti anteriormente alla riforma c.d. Cartabia
(i.e. nel caso di specie l'appello proposto da e da Parte_1 CP_1
ed alcuni proposti successivamente (i.e. quello proposto dai Fallimenti), essi -
[...]
una volta riuniti - vanno assoggettati al rito a cui è soggetta l'impugnazione cronologicamente più risalente. In ogni caso, nessun vulnus al contraddittorio e al diritto di difesa si è verificato né la ne ha denunciato alcuno. Infine, si osserva che CP_2
l'eventuale inammissibilità dell'appello principale, in quanto non pronunciata anteriormente alla proposizione degli appelli incidentali da parte dei nei CP_3
giudizi di impugnazione instaurati dal e dal OD ante riforma Cartabia, non CP_5
impedirebbe la cognizione dei ridetti appelli incidentali degli stessi Fallimenti. Ne deriva che, ribadita l'insussistenza di violazioni del principio del contraddittorio e del diritto di difesa della , la questione sollevata da detta impugnante finisce per CP_2
essere irrilevante.
pag. 39/48 Tanto premesso, i con il primo motivo di appello, sia principale sia CP_3 incidentale, hanno lamentato che non sia stata ravvisata la responsabilità dell'Avv.
in solido con quella dell'ex curatore Avv. per la mancata attivazione nella CP_2 CP_1
riscossione del credito vantato da nei confronti di CP_5 Controparte_7
al riguardo hanno evidenziato che il giudice delegato - su istanza del curatore Avv. del 2 ottobre 2002 - con provvedimento depositato il 7 ottobre 2002, aveva CP_1
autorizzato il curatore ad agire in executivis nei confronti di Controparte_7 conferendo mandato all'Avv. ed hanno sostenuto che quest'ultima, CP_2 stante l'autonomia del mandato, non potesse legittimamente confidare sulla correttezza del comportamento del curatore, specie in considerazione del fatto che l'ingente importo del credito imponeva di agire con la massima accortezza nell'adempimento del mandato, senza che vi fosse bisogno di alcuna autorizzazione del giudice delegato rientrando nel potere del difensore la scelta della strategia da adottare per tutelare gli interessi del cliente;
hanno rimarcato che il curatore era stato autorizzato ad agire a mezzo del difensore in executivis senza limite alcuno e che una semplice visura catastale a nome della debitrice ed una visura ipotecaria avrebbero consentito di accertare la presenza di immobili ancora aggredibili di proprietà della ovvero di atti di trasferimento CP_7 suscettibili di revocatoria mentre invece l'Avv. nella veste di difensore della CP_2 procedura, dall'ottobre 2002 e sino alla sentenza del Giudice del Lavoro di Taranto n.
10027 depositata il 18 gennaio 2010, e questo nonostante la esecutorietà della sentenza del pretore del lavoro di Taranto n. 1672/1986, non ritenne in via autonoma, a prescindere dal comportamento non concludente del curatore Avv. di verificare la CP_1
situazione patrimoniale della debitrice procedendo alla richiesta delle visure ipocatastali, così causando quindi il mancato realizzo del credito di euro 288.459,99 mentre se ciò fosse stato fatto sarebbe emerso che la si stava rendendo CP_7
impossidente con atti ancora revocabili.
Le doglianze non sono fondate.
Come osservato dal primo giudice, all'Avv. fu comunicata, unitamente alla CP_2 nomina, anche l'istanza rivolta dal curatore Avv. ove quest'ultimo asseriva, sulla CP_1
base degli esiti delegati alla Guardia di Finanza, che la debitrice non possedeva alcun pag. 40/48 bene immobile mentre era titolare di alcune quote societarie, sicché si giustificava che la predetta non avesse proceduto ad autonomi accertamenti, tanto più che non risultava che le fosse stata consegnata la documentazione depositata dalla Guardia di Finanza su cui effettuare eventuali controlli.
Il giudice a quo ha, inoltre, rimarcato che l'Avv. non era stata mai incaricata di CP_2
procedere ad ulteriori verifiche immobiliari nonostante l'invito in tal senso rivolto dal giudice delegato al curatore e ha evidenziato che, quando a distanza di anni furono richiesti ulteriori accertamenti ipocatastali al curatore, questi li disattese reputandoli inutilmente costosi;
con riferimento alle quote societarie, non aggredite dalla predetta
, ha evidenziato che, se pure con riferimento a tale condotta la prestazione CP_2 professionale non appariva in linea con i canoni della diligenza, tuttavia l'esiguo valore delle quote, i costi di una eventuale procedura espropriativa e la scarsa appetibilità di esse sul mercato, trattandosi di quote di minoranza, non consentivano di affermare che la loro vendita avrebbe garantito un sia put minimo soddisfacimento delle ragioni di credito dei CP_3
Ebbene, le considerazioni qui riportate sono condivisibili e non possono essere superate con l'argomento dell'autonomia del mandato conferito alla . Vi erano, infatti, CP_2
sufficienti giustificazioni al fatto che la si fosse acquietata sulle ricerche CP_2
effettuate dal curatore, ragionevolmente confidando su quanto dal medesimo premesso nell'istanza ricolta al giudice delegato mentre non poté esprimere possibili diverse valutazioni con riguardo alla documentazione inviata dalla Guardia di Finanza poiché non ne ebbe la disponibilità. Per il resto i non hanno svolto censure idonee a CP_3
contrastare le valutazioni del giudice di prime cure.
In secondo luogo, i hanno lamentato che non sia stata ravvisata la CP_3
responsabilità del quale curatore, e della , quale difensore dei CP_1 CP_2 CP_3 per l'erroneità della determinazione del credito di nei confronti di CP_5
nella misura accertata con la menzionata sentenza del tribunale Controparte_7
del lavoro di Taranto n. 10027/2010 [e non n. 10027/2009], pronunciata in sede di opposizione all'esecuzione, superiore di euro 82.336,44 rispetto a quanto stabilito con quella sentenza;
pag. 41/48 in particolare hanno censurato l'argomento addotto dal primo giudice a sostegno del mancato riconoscimento di ulteriore importo costituito dall'indisponibilità dell'elaborato peritale richiamato dalla sentenza su indicata in quanto non prodotto nel presente contenzioso, ciò che non avrebbe consentito di rilevare eventuali errori, non potendo soccorrere la sola consulenza di parte presa in considerazione dal c.t.u. dott.
[...]
Per_5
hanno sostenuto che non vi fosse bisogno della relazione di consulenza del c.t.u. designato nella causa di opposizione all'esecuzione definita con la ridetta sentenza n.
10027/2010, atteso che l'errore risultava provato dai conteggi del proprio perito, dott.ssa , presenti della relazione del nuovo curatore depositata in data 24 Persona_18 aprile 2015, da cui si ricava che all'importo di euro 288.459,59 doveva aggiungersi l'importo di euro 82.336,44, oltre accessori, dei quali il c.t.u. dott. aveva Per_5
verificato la correttezza e, pertanto, la produzione nel presente giudizio della c.t.u., quella che indusse in errore il giudice dell'opposizione all'esecuzione, sarebbe stata inutile;
hanno segnalato che la sentenza n. 10027/2010 era errata a causa della errata individuazione della decorrenza del computo di rivalutazione ed interessi che dovevano conteggiarsi non dall'anno di maturazione di ciascun credito bensì dal mese di maturazione, facendo presente che si trattava di rilievi semplici, riscontrabili sia dal curatore sia dal difensore, i quali tuttavia non avevano ritenuto di approfondire il calcolo degli interessi e della rivalutazione, dovuti in base alla sentenza del pretore del lavoro, magari avvalendosi di un c.t.p., sicché la sentenza n. 10027/2010 divenne definitiva per una somma inferiore.
Tali censure non consentono la riforma della sentenza impugnata nei termini dagli stessi invocati.
Va detto che sono condivisibili gli addebiti rivolti nei confronti dell'operato dell'Avv.
e soprattutto dell'Avv. con riferimento alla conduzione della controversia CP_1 CP_2 di lavoro e con riguardo alle determinazioni riguardanti l'impugnazione della sentenza.
Ed invero si osserva in via generale che la decorrenza di rivalutazione ed interessi ex art. 429 c.p.c. va ancorata alla maturazione dei singoli crediti e non alla fine dell'anno in pag. 42/48 cui essi sono maturati, come peraltro stabilito nella sentenza del Pretore del Lavoro di
Taranto n. 1672/1986.
Ne consegue che l'erroneità della decorrenza considerata nel giudizio definitosi con la sentenza n. 10027/2010 avrebbe potuto e dovuto essere rilevata dall'una quale legale investito della difesa dei nella causa di opposizione all'esecuzione e da CP_3 entrambi all'esito del giudizio in modo da valutare la proposizione di impugnazione, mentre non risulta neppure che sia stata sottoposta al giudice delegato la opportunità di procedere in tal senso.
Tanto tuttavia non basta a ravvisare senz'altro la risarcibilità del danno derivante dagli inadempimenti denunciati. Ed invero occorre verificare, come il giudice di prime cure ha correttamente fatto con riguardo al danno conseguente alla mancata attivazione per il recupero del credito riveniente dalla sentenza pretorile e nella misura (almeno) stabilita all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione, se sarebbe stato possibile conseguire concretamente un maggior importo a beneficio dei creditori fallimentari a fronte del maggior credito suscettibile di essere accertato grazie alla diligente attività del difensore e del curatore. Occorre cioè verificare la concreta realizzabilità di un credito di importo più elevato grazie alle esecuzioni da intraprendersi sul patrimonio della debitrice, anche eventualmente previo esercizio di azioni revocatorie.
Come si è visto in precedenza, il giudice a quo ha condivisibilmente ritenuto che l'ammontare del patrimonio della stimato in misura prossima ad euro CP_7
800.000,00, consentisse di ipotizzare ragionevolmente che una tempestiva azione esecutiva avrebbe certamente soddisfatto per intero le ragioni della curatela, quantificate in euro 288.459,99 al 31 ottobre 2009, pur tenendo conto dei costi di eventuali esecuzioni e di eventuali ribassi.
Ebbene, i margini della su indicata valutazione di ragionevole certezza si riducono sensibilmente ove si consideri la maggior somma di euro 370.796,43 (i.e. euro
288.459,99 pari al credito di nei confronti di + CP_5 Controparte_7
euro 82.336,44 corrispondente al danno provocato dalla mancata impugnazione della sentenza n. 10027/2010 cit., il tutto maggiorato degli accessori) poiché trattasi di importo prossimo alla metà della somma ritenuta ricavabile dai beni della debitrice.
pag. 43/48 Al riguardo si osserva che si è in precedenza esaminata la consulenza espletata dal dott. con riguardo alla stima delle quote societarie e dal geom. con riguardo Per_4 CP_10
alle stime degli immobili. Si è detto dei criteri seguiti dal geom. e può CP_10
concludersi che la valutazione è stata effettuata secondo valutazioni di mercato.
Ora, è noto che il valore di mercato si differenzia dal valore di realizzo ossia del valore di liquidazione attraverso vendite coattive e di ciò ha tenuto conto il giudice a quo. Sul punto si aggiunge che la liquidazione effettuata in sede giudiziale non consente, di norma, la liquidazione al prezzo di mercato indicato nelle perizie di stima poiché il prezzo dei beni posti in vendita nell'ambito di una esecuzione forzata così come di una qualunque procedura concorsuale, è destinato a ridursi se non altro in ragione del fatto che le vendite forzate non hanno luogo in un vero e proprio mercato in cui acquirente e venditore sono liberi di determinarsi a vendere o ad acquistare in relazione al prezzo che ritengono più vantaggioso, eventualmente attendendo condizioni di mercato più favorevoli, e questo a differenza di quanto accade nelle vendite coattive in cui si deve definire la procedura giudiziale volta al conseguimento del giusto prezzo che non è quello propriamente di mercato ma è quello costituente l'esito di una sequenza procedimentale volta alla liquidazione del ben nel rispetto delle regole che la disciplinano (arg. da Cass. 10 febbraio 2024, n. 3887, Cass. 10 giugno 2020, n. 11116), come è del resto previsto dall'art. 568 c.p.c..
Tali considerazioni, pertanto, conducono a ritenere che non vi siano elementi per formulare una prognosi di sufficienza del patrimonio della debitrice andato disperso a seguito di atti di disposizione a soddisfare un credito sensibilmente maggiore rispetto a quello accertato in prime cure. Ne deriva che la valutazione di fondamento dell'addebito in esame non è idoneo a ravvisare la risarcibilità di un danno di importo più elevato, atteso che il danno patito dai Fallimenti non potrebbe mai essere superiore al valore di realizzo dei beni appartenenti alla aggredibili per la riscossione del credito CP_7
accertato in capo al socio . CP_5
I Fallimenti, infine, hanno lamentato l'omessa pronuncia sul rimborso della somma di euro 2.610,30 corrisposta alla che aveva Parte_4 Persona_1 effettuato le visure ipocatastali. L'esborso è documentato da fattura corredata da attestazione di pagamento ed i hanno ragione di chiederne il ristoro CP_3
pag. 44/48 trattandosi di spesa propedeutica all'esercizio dell'azione di responsabilità che dà luogo ad una voce di danno emergente ricadente sull'ex curatore fallimentare in relazione all'esercizio vittorioso nei suoi confronti dell'azione di responsabilità (arg. da Cass. ord.
6 novembre 2023, n. 30854, Cass. s.u. 10 luglio 2017, 16990). Ne consegue che il CP_1
va condannato al pagamento in favore dei Fallimenti della predetta somma. Quanto agli accessori, trattandosi nella sostanza di un rimborso, vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. a far tempo dall'esborso sino al saldo.
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Infine, passando all'esame dei motivi di appello incidentale proposto da , CP_2 si rileva che quest'ultima con il primo motivo ha lamentato la contraddittorietà della sentenza in scrutinio e l'errore di valutazione dei fatti in merito alla diligenza della deducente;
più in dettaglio ha sostenuto che il primo giudice, pur rigettando le domande proposte dei suoi confronti, aveva ipotizzato che la deducente non avesse tenuto una condotta in linea con i criteri della diligenza pretendibili quanto all'esecuzione sulle partecipazioni societarie della aggiungendo che ciò tuttavia non aveva CP_7
arrecato danno ai atteso lo scarso valore delle stesse. CP_3
Il motivo di appello è inammissibile.
Nella sostanza la invoca la correzione della motivazione. Tuttavia non è CP_2 ravvisabile alcun interesse ad un appello incidentale autonomo volto all'ottenimento di una siffatta correzione poiché sono irrilevanti gli argomenti addotti dal giudice per giustificare il rigetto della domanda.
La ridetta impugnante ha poi censurato il capo sulle spese ritenendo non giustificata la compensazione delle spese di lite a fronte dell'integrale rigetto delle tre domande svolte nei suoi confronti non ricorrendo alcuno dei presupposti previsti dall'art. 92, co. 2,
c.p.c., tanto più che il giudice a quo, con riguardo alla condotta della deducente tenuta in vista dell'esecuzione sulle quote societarie della aveva solo congetturato CP_7
e non anche accertato che non fosse in linea con i criteri della diligenza.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha disposto la compensazione delle spese di lite con riguardo alla impugnante “tenuto conto … omissis … della particolarità della questione relativa alla responsabilità dell'avv. ”. Ebbene, non può sottacersi che gli argomenti sulla cui CP_2
pag. 45/48 base è stata esclusa la responsabilità della sono incentrati sulle peculiari CP_2 modalità di conferimento dell'incarico e sulla valutazione in ordine al se potesse ritenersi giustificato che la stessa avesse fatto affidamento su quanto esposto dal curatore nella istanza rivolta dal curatore al giudice delegato pur avendo ricevuto un mandato proprio per portare in esecuzione una sentenza costituente titolo esecutivo avente ad oggetto una somma cospicua. Tali circostanze sono riconducibili alla nozione di “altre gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite poiché la condotta della non è andata totalmente esente da censure. CP_2
Le restanti doglianze svolte dalla medesima rivolte alle consulenze di ufficio CP_2
espletate in prime cure, ivi comprese le modalità di svolgimento, sono irrilevanti e restano assorbite dalla conferma del rigetto delle pretese risarcitorie rivolte nei suoi confronti dai CP_3
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Conclusivamente va accolto per quanto di ragione l'appello proposto dai e CP_3 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che nel resto rimane confermata, deve essere condannato a rimborsare in loro favore CP_1
l'importo della fattura n. 399/2013, pari ad euro 2.610,30, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. dall'esborso al saldo.
Quanto alle spese di lite del primo grado, la marginale riforma della sentenza impugnata non giustifica la rivisitazione della disciplina delle spese di lite tra i ed il CP_3
operata dal primo giudice, non incidendo la somma oggetto della fattura citata CP_1
sullo scaglione di riferimento sulla cui base individuare i parametri applicabili. Si rileva poi che non vi è ragione di rivalutare la regolamentazione delle spese di c.t.u. disposta con la sentenza gravata.
Resta poi ferma la disciplina delle spese riguardante le altri parti: quanto al CP_5
poiché le statuizioni nei suoi confronti sono state confermate e non vi è specifica censura sulla compensazione disposta dal giudice a quo, la cui modifica è stata sì invocata ma in vista dell'accoglimento dell'appello; quanto alla , si è già detto CP_2
che il suo motivo di impugnazione, vertente sulla contestazione dei presupposti necessari per farsi luogo alla compensazione delle spese nei suoi confronti, è infondato.
pag. 46/48 Venendo alla regolamentazione delle spese di lite del presente grado plurimi fattori ne giustificano la integrale compensazione tra tutte le parti ed in particolare la reciproca soccombenza e la dipendenza dell'esito della controversia dall'analisi di indagini resesi indispensabili per la decisione della controversia, oltre che la complessità, e per alcune anche la novità, delle questioni, in fatto e in diritto, da cui è dipesa la definizione della controversia. Si segnalano le questioni in punto intervento dell'erede del soggetto dichiarato fallito nella causa originata dall'esercizio dell'azione di responsabilità da parte del nuovo curatore fallimentare nei confronti del precedente curatore, le questioni relative all'esercizio dell'azione risarcitoria in favore di procedure concorrenti, aperte con riferimento alla società di fatto ed ai singoli soci, le questioni riguardanti le modalità di produzione dei documenti, le questioni riguardanti il rito applicabile a più appelli proposti avverso la medesima sentenza a cavallo dell'entrata in vigore della riforma Cartabia.
Infine, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di , e di Parte_1 CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto CP_2
per le rispettive impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, in via principale e/o in via incidentale, da , da dai Fallimenti indicati in Parte_1 CP_1
epigrafe e da avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 72/2023, CP_2
pubblicata in data 11 gennaio 2023, così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello, principale e incidentale, proposto dai della s.d.f. ' e e di ' Controparte_6 CP_4 CP_5 [...]
e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto CP_5 conferma, condanna al pagamento in loro favore dell'ulteriore somma di CP_1
euro 2.610,30, oltre interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dall'esborso al saldo;
rigetta i restanti appelli proposti sia in via principale sia in via incidentale;
dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese di lite del presente grado;
pag. 47/48 dichiara, ai sensi art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di , e Parte_1 CP_1 CP_2 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto da ciascuno di essi per le rispettive impugnazioni.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 23 aprile 2025.
Il Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
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