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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 03/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2335/2023 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 17 gennaio 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 CodiceFiscale_1 egata all'avv. Sonia De Santo, nel cui studio in Salerno, al lungomare Trieste, n. 26, è elettivamente domiciliata;
E (c.f.: ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2 difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Giulio Tarsitano, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fagnano Castello, alla piazzetta Eduardo Barone, n. 7; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: divorzio.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 17/1/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 10/7/2023 ha premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario in data 13/12/1998 con
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, dalla cui unione è nato il figlio in data 23/2/2005. La CP_1 Per_1 ricorrente ha riferito che l'unione matrimoniale si è disgregata a seguito del comportamento prevaricatore e denigratorio del marito, che non le ha prestato assistenza morale e materiale nonostante la gravità della malattia neoplasica da cui la è risultata affetta sin dall'anno 2016 e ha intrapreso una Pt_1 relazio niugale con altra donna. Per tali ragioni e premettendo di non poter svolgere attività lavorativa a causa della patologia e di essersi sempre 2
dedicata all'accudimento del figlio e del marito, si è rivolta al tribunale per chiedere la separazione personale con addebito al marito, con obbligo a suo carico di provvedere alla corresponsione di un assegno di € 450,00 per il mantenimento personale del coniuge ed ulteriori € 450,00 per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
La ricorrente ha contestualmente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con attribuzione a sé di un assegno divorzile di € 450,00, fermo restando l'obbligo in capo al marito di provvedere al mantenimento del figlio con un assegno di € 450,00 e il riconoscimento del diritto a Per_1 trattenere l'intero importo dell'assegno unico universale erogato dall' CP_2
Si è costituito per chiedere a sua volta la separazione, ma Controparte_1 con addebito alla moglie, che avrebbe disatteso l'obbligo di assistenza morale del marito e intrattenuto una relazione extraconiugale con altro uomo. Ha chiesto il rigetto della domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie nel proprio interesse e si è dichiarato disposto al versamento di € 200,00 per il mantenimento del figlio . Il convenuto non si è Per_1 opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma ha chiesto il rigetto della richiesta di assegno divorzile e di attribuzione per intero alla moglie dell'assegno unico universale. Alla prima udienza del 22/12/2023, il giudice istruttore ha sentito le parti e con ordinanza emessa in data 27/12/2023, a scioglimento della riserva assunta in udienza, ha disposto in via provvisoria l'obbligo per il di CP_1 provvedere al mantenimento della moglie con un assegno di € 200,00 mensili, senza nulla prevedere per il mantenimento del figlio , perché non Per_1 convivente con la madre, abitando in via prevalente in un alloggio universitario. Con la stessa ordinanza il tribunale ha ammesso le prove richieste dalle parti. All'udienza del 21/3/2024, anziché procedere all'escussione dei testi ammessi, le parti hanno chiesto al tribunale di emettere sentenza parziale sullo status e di rinviare successivamente la causa ad altra udienza per favorirne una soluzione conciliativa. Con sentenza n. 758/2024 depositata in data 2/4/2024 il tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi. Alla successiva udienza del 27/9/2024 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in ordine all'unico punto controverso riguardante la corresponsione e la misura dell'assegno di mantenimento alla moglie, determinandolo nella somma di € 200,00 già indicata dal giudice in via provvisoria. All'esito la causa è stata mandata al collegio per la decisione. Con sentenza n. 2007/2024 depositata in data 22/10/2024 il tribunale ha recepito l'accordo raggiunto dai coniugi e ha posto a carico di
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l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ciascun mese, la somma di € 200,00, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, per il suo mantenimento. Con separata ordinanza ha rimesso la causa sul ruolo per il prosieguo dell'istruttoria in ordine alla domanda di divorzio. All'udienza del 17/1/2025 le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in ordine all'unico punto controverso riguardante la corresponsione e la misura dell'assegno divorzile, determinandolo nella somma di € 200,00 già 3
prevista per l'assegno di mantenimento. All'esito la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO Risulta dagli atti che in data 13/12/1998 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Fagnano Castello. Risulta altresì che tra i coniugi è intervenuta separazione personale dichiarata con sentenza di questo tribunale n. 758/2024 depositata in data 2/4/2024. Risulta dunque trascorso il termine previsto dall'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge n. 898/1970, per essere trascorsi più di dodici mesi dalla data della prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al giudice (i.e. 22/12/2023) nella procedura di separazione personale senza che la separazione si sia mai interrotta. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898/1970 e, considerati il tenore dell'atto introduttivo, la condotta delle parti ed il tempo trascorso dalla separazione, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia venuta meno definitivamente, ai sensi dell'art. 2 della legge citata. Va pertanto dichiarato il divorzio con ordine al competente ufficiale dello stato civile di provvedere alla annotazione della presente sentenza. Può essere inoltre recepito l'accordo raggiunto dalle parti con riguardo all'attribuzione a del diritto al percepimento di un assegno Parte_1 divorzile nella misura di € 200,00 mensili. Nulla sulle spese in considerazione dell'intesa raggiunta dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Fagnano Castello, il 13 dicembre 1998, tra e Controparte_1
annotato nel medesimo anno nei registri dello stato Parte_1 atrimonio dello stesso Comune, al n. 16, Parte II, serie A;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
- pone a carico di l'obbligo di versamento in favore Controparte_1 di di un assegno divorzile di € 200,00, da versarsi Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma