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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 3413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3413 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 453/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
- Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'esito dell'udienza cartolare del 16.12.2025, ha pronunziato ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 453/2021 r.g.a.c., vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Giovannino Rossi, unitamente al quale elettivamente domicilia in Benevento, al Viale Mellusi n. 36;
- OPPONENTE -
CONTRO
"SIGLA S.R.L.", già Sigla Finanziaria S.r.l., unipersonale (P.I. ), in persona del P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paolo Francesco Triscari Binoni, unitamente al quale elettivamente domicilia in Milano, alla via Fontana n. 11
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2098/2020 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 16 dicembre 2025.
Svolgimento del processo.
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2098/2020 di questo Tribunale, con il quale era stato ad esso ordinato di pagare, in favore di Sigla S.r.l., l'importo complessivo di euro 11.783,03, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di ratei ancora dovuti ed interessi maturati con riferimento al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. 23601.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierno istante ha, in particolare, eccepito: -
l'inesistenza del credito per intervenuta estinzione e surroga da parte della Controparte_1 che aveva liquidato la polizza stipulata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento a copertura del rischio perdita di impiego del mutuatario, giusta quietanza e surroga del 20.01.2020; - l'usurarietà del teg con conseguente indeterminatezza della somma dovuta, tenuto conto della necessità di includere nello stesso i costi delle assicurazioni collegate;
-
l'inesistenza e/o nullità del credito per indeterminatezza/difformità del TAEG.
Ha, quindi, concluso per la revoca del titolo monitorio, vinte le spese di lite con distrazione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 2.05.2021, ha resistito all'opposizione Sigla S.r.l. (nel prosieguo per brevità “Sigla”), concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione, espletata con esito negativo la procedura obbligatoria di mediazione ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 17 aprile 2025, poi differita d'ufficio, nel subentro dello scrivente magistrato al 10 luglio 2025. A tale ultima udienza, ne è stato disposto il rinvio per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 16 dicembre 2025. Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. Deve essere in via preliminare affermata la procedibilità della domanda di pagamento azionata in monitorio, per essere stato tempestivamente esperito con esito negativo (per mancata adesione dell'opponente- debitore) il tentativo obbligatorio di mediazione delegato alle parti con ordinanza del 13.07.2021 (vedi verbale negativo di mediazione allegato in atti).
2. Passando ad esaminare il merito dell'opposizione, va osservato che la stessa è fondata e deve essere accolta.
2 2.1. .In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n.
15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda (Cass. n. 2124/1994).
2.2. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che l'opposta ha dato dimostrazione degli elementi costitutivi della propria pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito dedotto in giudizio, versando in atti copia del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio dell'8.01.2009, stipulato con l'odierno opponente, per l'importo loro di euro 42.000,00 (netti euro 22.575,53) da rimborsarsi in 120 rate mensili dell'importo di euro
350,00 cadauna, con le condizioni contrattuali applicate.
Peraltro, il debitore non ha nemmeno mai contestato la sottoscrizione del finanziamento, né di aver ricevuto le somme ivi richieste, quanto la legittimità della richiesta restitutoria, essendo stato riscosso dalla società finanziaria l'importo di euro 21.466,97 a titolo di indennizzo della polizza assicurativa a copertura del rischio di perdita dell'impiego stipulata contestualmente al contratto di finanziamento de quo ed attivata dalla finanziaria in seguito al licenziamento del il Parte_1
5.02.2011, giusta atto di quietanza e surroga del 20.01.2020 versata in atti dall'opponente.
3 La opposta ha sostenuto di aver tenuto conto della somma già riscossa dalla compagnia di assicurazione e che il credito oggetto della richiesta del decreto ingiuntivo sarebbe il residuo ancora dovuto, senza tuttavia fornire adeguata prova.
Invero, non può non evidenziarsi come dalla lettura del ricorso monitorio, emerge che alcun riferimento viene fatto alla riscossione della polizza de qua, essendo addebitato al mutuatario una
“inopinata sospensione dei pagamenti”, senza, peraltro, individuare il momento a partire dal quale si sarebbe verificato l'assunto inadempimento.
La polizza pure prodotta in atti dalla opposta non contiene la previsione di un massimale o di una franchigia, per cui è verosimile ritenere che la liquidazione della stessa abbia coperto l'intera somma ancora dovuta in riferimento al contratto di finanziamento de quo.
Per vero, il prospetto contabile allegato dalla opposta al n. 5 del ricorso monitorio, fa inspiegabilmente riferimento a rate che sarebbero venute a scadenza in un periodo compreso tra il
31 maggio 2016 al 28 febbraio 2019, ovvero ben oltre il verificarsi del rischio “perdita impiego” a copertura del quale era stata stipulata e poi riscossa la polizza assicurativa.
L'inadempimento avrebbe dovuto ragionevolmente riguardare il periodo antecedente il suddetto evento, mentre risulta pacifico che fino a quel momento le rate erano state regolarmente versate dal datore di lavoro dell'opponente.
3. Ne discende che, in accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con conseguente condanna dell'opposta soccombente a rifondere le spese sostenute dall'opponente per la difesa nel presente giudizio.
Le stesse vengono liquidate, in assenza del deposito di specifica notula spese, facendo applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2023, per lo scaglione di valore compreso tra euro
5.2001,00 ed euro 26.000,00, ritenuti adeguati al caso concreto in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
Ne deve essere poi disposta la distrazione in favore dell'avv. Giovannino Rossi, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
3.1. Devono, inoltre, restare a carico dell'opposta le spese della fase monitoria.
4 3.2. Tuttavia, la mancata partecipazione dell'opponente senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria instaurata dall'opposta (cfr. verbale di mediazione depositato in via telematica dall'opposta il 13.05.2022), impone, a norma dell'art. 8 co. 4 bis d. lgs. 28/10, ratione temporis applicabile, la condanna di al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, Parte_1 dell'importo di euro 145,50, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2098/2020, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna Sigla S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore del difensore antistatario di parte opponente, avv. Giovannino Rossi le spese di lite che liquida in euro
172,50 per esborsi ed euro 2.540,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso,
Cpa e Iva se dovuta, come per legge;
4. dichiara irripetibili le spese della procedura monitoria.
Condanna l'opponente, al pagamento, in favore dello Stato dell'importo di euro 145,50 (pari al contributo unificato dovuto per il giudizio), mandando alla Cancelleria per gli adempimenti finalizzati alla riscossione coattiva di detta somma.
Così deciso in Nola, il 17.12.2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
- Prima Sezione Civile - in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'esito dell'udienza cartolare del 16.12.2025, ha pronunziato ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 453/2021 r.g.a.c., vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Giovannino Rossi, unitamente al quale elettivamente domicilia in Benevento, al Viale Mellusi n. 36;
- OPPONENTE -
CONTRO
"SIGLA S.R.L.", già Sigla Finanziaria S.r.l., unipersonale (P.I. ), in persona del P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Paolo Francesco Triscari Binoni, unitamente al quale elettivamente domicilia in Milano, alla via Fontana n. 11
- OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2098/2020 in materia di contratti di finanziamento.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 16 dicembre 2025.
Svolgimento del processo.
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha spiegato tempestiva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2098/2020 di questo Tribunale, con il quale era stato ad esso ordinato di pagare, in favore di Sigla S.r.l., l'importo complessivo di euro 11.783,03, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di ratei ancora dovuti ed interessi maturati con riferimento al contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. 23601.
A fondamento della spiegata opposizione, l'odierno istante ha, in particolare, eccepito: -
l'inesistenza del credito per intervenuta estinzione e surroga da parte della Controparte_1 che aveva liquidato la polizza stipulata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento a copertura del rischio perdita di impiego del mutuatario, giusta quietanza e surroga del 20.01.2020; - l'usurarietà del teg con conseguente indeterminatezza della somma dovuta, tenuto conto della necessità di includere nello stesso i costi delle assicurazioni collegate;
-
l'inesistenza e/o nullità del credito per indeterminatezza/difformità del TAEG.
Ha, quindi, concluso per la revoca del titolo monitorio, vinte le spese di lite con distrazione.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 2.05.2021, ha resistito all'opposizione Sigla S.r.l. (nel prosieguo per brevità “Sigla”), concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo.
3. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione, espletata con esito negativo la procedura obbligatoria di mediazione ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 17 aprile 2025, poi differita d'ufficio, nel subentro dello scrivente magistrato al 10 luglio 2025. A tale ultima udienza, ne è stato disposto il rinvio per decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 16 dicembre 2025. Indi, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti a mezzo dell'autorizzato scambio di note scritte, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1. Deve essere in via preliminare affermata la procedibilità della domanda di pagamento azionata in monitorio, per essere stato tempestivamente esperito con esito negativo (per mancata adesione dell'opponente- debitore) il tentativo obbligatorio di mediazione delegato alle parti con ordinanza del 13.07.2021 (vedi verbale negativo di mediazione allegato in atti).
2. Passando ad esaminare il merito dell'opposizione, va osservato che la stessa è fondata e deve essere accolta.
2 2.1. .In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n.
15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).
In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).
Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda (Cass. n. 2124/1994).
2.2. Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che l'opposta ha dato dimostrazione degli elementi costitutivi della propria pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito dedotto in giudizio, versando in atti copia del contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio dell'8.01.2009, stipulato con l'odierno opponente, per l'importo loro di euro 42.000,00 (netti euro 22.575,53) da rimborsarsi in 120 rate mensili dell'importo di euro
350,00 cadauna, con le condizioni contrattuali applicate.
Peraltro, il debitore non ha nemmeno mai contestato la sottoscrizione del finanziamento, né di aver ricevuto le somme ivi richieste, quanto la legittimità della richiesta restitutoria, essendo stato riscosso dalla società finanziaria l'importo di euro 21.466,97 a titolo di indennizzo della polizza assicurativa a copertura del rischio di perdita dell'impiego stipulata contestualmente al contratto di finanziamento de quo ed attivata dalla finanziaria in seguito al licenziamento del il Parte_1
5.02.2011, giusta atto di quietanza e surroga del 20.01.2020 versata in atti dall'opponente.
3 La opposta ha sostenuto di aver tenuto conto della somma già riscossa dalla compagnia di assicurazione e che il credito oggetto della richiesta del decreto ingiuntivo sarebbe il residuo ancora dovuto, senza tuttavia fornire adeguata prova.
Invero, non può non evidenziarsi come dalla lettura del ricorso monitorio, emerge che alcun riferimento viene fatto alla riscossione della polizza de qua, essendo addebitato al mutuatario una
“inopinata sospensione dei pagamenti”, senza, peraltro, individuare il momento a partire dal quale si sarebbe verificato l'assunto inadempimento.
La polizza pure prodotta in atti dalla opposta non contiene la previsione di un massimale o di una franchigia, per cui è verosimile ritenere che la liquidazione della stessa abbia coperto l'intera somma ancora dovuta in riferimento al contratto di finanziamento de quo.
Per vero, il prospetto contabile allegato dalla opposta al n. 5 del ricorso monitorio, fa inspiegabilmente riferimento a rate che sarebbero venute a scadenza in un periodo compreso tra il
31 maggio 2016 al 28 febbraio 2019, ovvero ben oltre il verificarsi del rischio “perdita impiego” a copertura del quale era stata stipulata e poi riscossa la polizza assicurativa.
L'inadempimento avrebbe dovuto ragionevolmente riguardare il periodo antecedente il suddetto evento, mentre risulta pacifico che fino a quel momento le rate erano state regolarmente versate dal datore di lavoro dell'opponente.
3. Ne discende che, in accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con conseguente condanna dell'opposta soccombente a rifondere le spese sostenute dall'opponente per la difesa nel presente giudizio.
Le stesse vengono liquidate, in assenza del deposito di specifica notula spese, facendo applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come successivamente modificato dal D.M. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2023, per lo scaglione di valore compreso tra euro
5.2001,00 ed euro 26.000,00, ritenuti adeguati al caso concreto in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
Ne deve essere poi disposta la distrazione in favore dell'avv. Giovannino Rossi, il quale dichiarandosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. ha implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
3.1. Devono, inoltre, restare a carico dell'opposta le spese della fase monitoria.
4 3.2. Tuttavia, la mancata partecipazione dell'opponente senza giustificato motivo alla mediazione obbligatoria instaurata dall'opposta (cfr. verbale di mediazione depositato in via telematica dall'opposta il 13.05.2022), impone, a norma dell'art. 8 co. 4 bis d. lgs. 28/10, ratione temporis applicabile, la condanna di al pagamento, in favore del bilancio dello Stato, Parte_1 dell'importo di euro 145,50, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 2098/2020, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna Sigla S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere in favore del difensore antistatario di parte opponente, avv. Giovannino Rossi le spese di lite che liquida in euro
172,50 per esborsi ed euro 2.540,00 (di cui euro 460,00 per la fase di studio, euro 389,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per la fase istruttoria, euro 851,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso,
Cpa e Iva se dovuta, come per legge;
4. dichiara irripetibili le spese della procedura monitoria.
Condanna l'opponente, al pagamento, in favore dello Stato dell'importo di euro 145,50 (pari al contributo unificato dovuto per il giudizio), mandando alla Cancelleria per gli adempimenti finalizzati alla riscossione coattiva di detta somma.
Così deciso in Nola, il 17.12.2025
Il Giudice
dott. ssa Donatella Cennamo
5