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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/09/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo per Parte_1 C.F._1 averne titolo ex art.86 c.p.c.;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Mariadaniela Bulone;
APPELLATA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: per l'appellante: “VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Adversis reiectis In totale riforma della sentenza appellata Ritenere e dichiarare che alla stregua di quanto esposto in narrativa e giusta l'intervenuta transazione, la odierna convenuta ha rinunciato a mettere in esecuzione la sentenza 1982/2009 ed ai suoi effetti. Ritenere e dichiarare, conseguentemente, la nullità del precetto intimato. Dare atto ad ogni buon fine che il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Alcamo n. 228/2020 d.i. e n. 542/2020, divenuto definitivo è ostativo alle valutazioni compiute dal Primo Giudice sulla validità della transazione e sulla nullità della clausola dallo stesso dichiarata nulla. Con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio”; per l'appellata: “VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto per
i motivi sopra esposti, l'appello proposto dall'avv. ; conseguentemente Parte_1 confermare, in ogni sua statuizione, la sentenza n. 980/2021, emessa dal Tribunale di
Trapani in data 07.12.2021. Condannare parte appellante al pagamento dei compensi professionali relativi al presente grado di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 980 del 2021 il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, accolse parzialmente l'opposizione proposta da avverso il precetto con cui Parte_1 era staro richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 39.271,66, in forza della sentenza n. 1892/2009 resa dalla Corte di Appello di Palermo, notificato dall'appellata il 7 ottobre 2019; dichiarò, quindi, l'esistenza del diritto di di procedere as CP_1 esecuzione forzata limitatamente agli importi dovuti a far data da aprile 2015, in forza del titolo esecutivo indicato in precetto, pari ad euro 29.000,00;
A tanto pervenne il Tribunale, valutando che l'accordo transattivo di rinuncia all'esecuzione della sentenza, sottoscritto dalle parti ed eccepito dall'opponente, fosse efficace solo nei riguardi dei diritti disponibili della CP_1
Ritenne, invece, per la parziale nullità degli accordi intercorsi tra le parti, che alcun effetto potesse sortire tale transazione nei riguardi del diritto al contributo di mantenimento del minore così come accertato e quantificato nella sentenza nr. Persona_1
1892/2009 resa dalla Corte di Appello di Palermo, con riconoscimento del diritto dell'opposta a procedere, per i contributi rimasti insoluti, all'esecuzione per la somma ancora dovuta.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello , con atto di citazione Parte_1 notificato il 9 gennaio 2022, sulla scorta di un unico ed articolato motivo di impugnazione, dolendosi dell'erronea ricostruzione dei fatti ad opera del primo giudice.
2. Con comparsa del 20 giugno 2022, si è costituita resistendo al CP_1 gravame di cui ha richiesto il rigetto.
3. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 11 luglio
2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex rt. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 20 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
4. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con unico e generale motivo di impugnazione, l'appellante rappresenta che:
➢ il Tribunale aveva dichiarato la nullità della transazione in base a motivi differenti rispetto a quelli dedotti dalla CP_1
➢ l'opposta, in seno ai propri scritti difensivi in primo grado, non avrebbe mai censurato l'inadeguatezza dell'assegno determinato in via transattiva, sia in riferimento a spese ordinarie che straordinarie;
➢ avrebbe adito il Giudice di Pace di Alcamo deducendo quale titolo CP_1 esecutivo, posto a fondamento delle proprie richieste, proprio la transazione oggetto dell'odierno giudizio;
➢ la valutazione sull'assegno sarebbe stata riservata al Tribunale in diversa composizione, in virtù dell'art. 710 c.p.c.;
➢ la stessa opposta, nel corso del primo giudizio, aveva ritenuto che l'importo eventualmente dovuto sarebbe stato pari ad euro 11.214,00;
➢ la statuizione delle spese, per i predetti motivi, sarebbe dunque errata e da riformare.
5. L'appello è in parte fondato.
Occorre evidenziare che il Tribunale di Palermo ha correttamente rilevato la parziale nullità della transazione eccepita dal , dal momento che le parti, piuttosto che Pt_1 proporre un procedimento – ratione temporis vigente – ai sensi dell'art. 710 c.p.c., hanno autonomamente modificato i termini del diritto al mantenimento del minore
[...]
così come previamente stabiliti dalla sentenza nr. 1892/2009. Persona_1
Invero, in ragione dei delicati interessi sottesi alla quantificazione del contributo di mantenimento, tale diritto non era nella disponibilità delle parti in giudizio, avuto riguardo alla speciale posizione dei minori.
Difatti, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, l'indisponibilità del diritto al mantenimento è tale per cui neanche la rinuncia allo stesso, dichiarata dal figlio divenuto maggiorenne, potrebbe dirsi valida, laddove formulata al di fuori della procedura
– ratione temporis vigente - prevista all'art. 710 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n.
32529 del 14/12/2018).
Pertanto, sulla scorta di tale condivisibile principio, che appare pertinente pure per il caso in esame, l'autonoma rideterminazione del contributo dovuto al figlio, peraltro minorenne, ad opera dei genitori, senza l'intervento giudiziale, non potrebbe che risultare illegittima.
A conclusioni diverse non è dato pervenire sulla scorta della circostanza per cui, con la richiamata transazione, l'importo sarebbe stato non ridotto ma lievemente aumentato.
Ed invero, occorre osservare che le parti, aumentando l'importo da corrispondere mensilmente da euro 500,00 (così come determinato dalla sentenza nr. 1892/2009) ad euro
534,00, abbiano convenuto una modifica che potrebbe essere solo apparentemente a vantaggio del minore, non essendo note né preventivabili le spese straordinarie, per definizioni imprevedibili e necessarie. Ed allora tale maggiorazione, secondo la transazione, avrebbe ricompreso anche eventuali spese straordinarie che il avrebbe dovuto sostenere per il figlio, senza Pt_1 tuttavia indicare alcun criterio utile ai fini di stabilirne la congruità e proporzionalità, anche in ragione della natura generalmente imprevedibile di tali spese.
Ne consegue, dunque, che tale rideterminazione, oltre che a non essere stata sottoposta alla valutazione del giudice competente, appare potenzialmente lesiva dei diritti del minore, cagionando una nullità rilevabile d'ufficio che, invero, è stata sollevata pure nel primo grado di giudizio in seno alle più generali ed estese eccezioni illustrate dall' CP_1
Per le stesse ragioni non è certamente decisivo l'assunto dell'appellante, secondo cui la avrebbe chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo proprio in forza di tale CP_1 transazione, in quanto l'indisponibilità di parte dei diritti con la stessa regolamentati non è suscettibile di essere sanata per effetto della condotta processuale della parte, riguardando
- come detto - l'indisponibilità la posizione dei minori.
Passando, ora, al vaglio delle censure afferenti alla quantificazione degli importi dovuti all'odierna appellata e chiesti in precetto, queste si rivelano, in parte, fondate.
La sentenza appellata ha quantificato la somma dovuta a titolo di contributo di mantenimento come se questo non fosse stato versato da aprile 2015 sino al febbraio 2019, non tenendo conto delle difese proposte dalla CP_1
Quest'ultima, nel precetto opposto, premetteva che sino al 17 maggio 2017
l'assegno di mantenimento era stato nei fatti corrisposto, sicché l'inadempimento del non poteva essere antecedente a tale data, tanto che la stessa riteneva che gli importi Pt_1 dovuti a solo titolo di assegno di mantenimento fossero pari ad euro 11.214,00, cifra inferiore, dunque, alla somma di Euro 29.000,00 quantificata in sentenza.
Ne consegue, dunque, nel rispetto del principio di acquiescenza, che vada affermato il diritto dell'appellata a procedere ad esecuzione forzata nei limiti dell'importo di euro
11.214,00, avuto riguardo delle difese effettivamente avanzate e riproposte.
6. Per quanto concerne, infine, la statuizione delle spese, la doglianza è destinata ad essere assorbita dal parziale accoglimento del motivo di appello, dal momento che, secondo il pacifico insegnamento della Corte Suprema, la soccombenza – a cui l'art. 91 Cpc ricollega l'onere delle spese processuali – va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese contenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003; si vedano inoltre le più recenti Cass. 1775/2017 e 14916/2020, per le quali il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Tenuto conto che il precetto è stato in parte annullato, sussistono giusti motivi per confermare la compensazione per metà le spese di lite del primo grado, disposta dal
Tribunale, e provvedere in conformità anche per la statuizione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, uditi i procuratori delle parti;
in parziale riforma della sentenza n. 980 del 2021 resa dal Tribunale di Trapani, appellata da con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2022, annulla l'atto Parte_1 di precetto notificato da il 7 ottobre 2019 limitatamente all'importo CP_1 eccedente euro 11.214,00; conferma nel resto la sentenza appellata;
compensa per metà le spese di lite del grado e condanna l'appellante a pagare all'appellata l'ulteriore metà liquidata in complessivi euro 2543,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 2 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, promossa
DA
, (C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo per Parte_1 C.F._1 averne titolo ex art.86 c.p.c.;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Mariadaniela Bulone;
APPELLATA
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: per l'appellante: “VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Adversis reiectis In totale riforma della sentenza appellata Ritenere e dichiarare che alla stregua di quanto esposto in narrativa e giusta l'intervenuta transazione, la odierna convenuta ha rinunciato a mettere in esecuzione la sentenza 1982/2009 ed ai suoi effetti. Ritenere e dichiarare, conseguentemente, la nullità del precetto intimato. Dare atto ad ogni buon fine che il decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Alcamo n. 228/2020 d.i. e n. 542/2020, divenuto definitivo è ostativo alle valutazioni compiute dal Primo Giudice sulla validità della transazione e sulla nullità della clausola dallo stesso dichiarata nulla. Con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio”; per l'appellata: “VOGLIA LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto per
i motivi sopra esposti, l'appello proposto dall'avv. ; conseguentemente Parte_1 confermare, in ogni sua statuizione, la sentenza n. 980/2021, emessa dal Tribunale di
Trapani in data 07.12.2021. Condannare parte appellante al pagamento dei compensi professionali relativi al presente grado di giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 980 del 2021 il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, accolse parzialmente l'opposizione proposta da avverso il precetto con cui Parte_1 era staro richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 39.271,66, in forza della sentenza n. 1892/2009 resa dalla Corte di Appello di Palermo, notificato dall'appellata il 7 ottobre 2019; dichiarò, quindi, l'esistenza del diritto di di procedere as CP_1 esecuzione forzata limitatamente agli importi dovuti a far data da aprile 2015, in forza del titolo esecutivo indicato in precetto, pari ad euro 29.000,00;
A tanto pervenne il Tribunale, valutando che l'accordo transattivo di rinuncia all'esecuzione della sentenza, sottoscritto dalle parti ed eccepito dall'opponente, fosse efficace solo nei riguardi dei diritti disponibili della CP_1
Ritenne, invece, per la parziale nullità degli accordi intercorsi tra le parti, che alcun effetto potesse sortire tale transazione nei riguardi del diritto al contributo di mantenimento del minore così come accertato e quantificato nella sentenza nr. Persona_1
1892/2009 resa dalla Corte di Appello di Palermo, con riconoscimento del diritto dell'opposta a procedere, per i contributi rimasti insoluti, all'esecuzione per la somma ancora dovuta.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello , con atto di citazione Parte_1 notificato il 9 gennaio 2022, sulla scorta di un unico ed articolato motivo di impugnazione, dolendosi dell'erronea ricostruzione dei fatti ad opera del primo giudice.
2. Con comparsa del 20 giugno 2022, si è costituita resistendo al CP_1 gravame di cui ha richiesto il rigetto.
3. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 11 luglio
2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex rt. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione di termini di 20 gg per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg per il deposito di memorie di replica.
4. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con unico e generale motivo di impugnazione, l'appellante rappresenta che:
➢ il Tribunale aveva dichiarato la nullità della transazione in base a motivi differenti rispetto a quelli dedotti dalla CP_1
➢ l'opposta, in seno ai propri scritti difensivi in primo grado, non avrebbe mai censurato l'inadeguatezza dell'assegno determinato in via transattiva, sia in riferimento a spese ordinarie che straordinarie;
➢ avrebbe adito il Giudice di Pace di Alcamo deducendo quale titolo CP_1 esecutivo, posto a fondamento delle proprie richieste, proprio la transazione oggetto dell'odierno giudizio;
➢ la valutazione sull'assegno sarebbe stata riservata al Tribunale in diversa composizione, in virtù dell'art. 710 c.p.c.;
➢ la stessa opposta, nel corso del primo giudizio, aveva ritenuto che l'importo eventualmente dovuto sarebbe stato pari ad euro 11.214,00;
➢ la statuizione delle spese, per i predetti motivi, sarebbe dunque errata e da riformare.
5. L'appello è in parte fondato.
Occorre evidenziare che il Tribunale di Palermo ha correttamente rilevato la parziale nullità della transazione eccepita dal , dal momento che le parti, piuttosto che Pt_1 proporre un procedimento – ratione temporis vigente – ai sensi dell'art. 710 c.p.c., hanno autonomamente modificato i termini del diritto al mantenimento del minore
[...]
così come previamente stabiliti dalla sentenza nr. 1892/2009. Persona_1
Invero, in ragione dei delicati interessi sottesi alla quantificazione del contributo di mantenimento, tale diritto non era nella disponibilità delle parti in giudizio, avuto riguardo alla speciale posizione dei minori.
Difatti, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, l'indisponibilità del diritto al mantenimento è tale per cui neanche la rinuncia allo stesso, dichiarata dal figlio divenuto maggiorenne, potrebbe dirsi valida, laddove formulata al di fuori della procedura
– ratione temporis vigente - prevista all'art. 710 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n.
32529 del 14/12/2018).
Pertanto, sulla scorta di tale condivisibile principio, che appare pertinente pure per il caso in esame, l'autonoma rideterminazione del contributo dovuto al figlio, peraltro minorenne, ad opera dei genitori, senza l'intervento giudiziale, non potrebbe che risultare illegittima.
A conclusioni diverse non è dato pervenire sulla scorta della circostanza per cui, con la richiamata transazione, l'importo sarebbe stato non ridotto ma lievemente aumentato.
Ed invero, occorre osservare che le parti, aumentando l'importo da corrispondere mensilmente da euro 500,00 (così come determinato dalla sentenza nr. 1892/2009) ad euro
534,00, abbiano convenuto una modifica che potrebbe essere solo apparentemente a vantaggio del minore, non essendo note né preventivabili le spese straordinarie, per definizioni imprevedibili e necessarie. Ed allora tale maggiorazione, secondo la transazione, avrebbe ricompreso anche eventuali spese straordinarie che il avrebbe dovuto sostenere per il figlio, senza Pt_1 tuttavia indicare alcun criterio utile ai fini di stabilirne la congruità e proporzionalità, anche in ragione della natura generalmente imprevedibile di tali spese.
Ne consegue, dunque, che tale rideterminazione, oltre che a non essere stata sottoposta alla valutazione del giudice competente, appare potenzialmente lesiva dei diritti del minore, cagionando una nullità rilevabile d'ufficio che, invero, è stata sollevata pure nel primo grado di giudizio in seno alle più generali ed estese eccezioni illustrate dall' CP_1
Per le stesse ragioni non è certamente decisivo l'assunto dell'appellante, secondo cui la avrebbe chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo proprio in forza di tale CP_1 transazione, in quanto l'indisponibilità di parte dei diritti con la stessa regolamentati non è suscettibile di essere sanata per effetto della condotta processuale della parte, riguardando
- come detto - l'indisponibilità la posizione dei minori.
Passando, ora, al vaglio delle censure afferenti alla quantificazione degli importi dovuti all'odierna appellata e chiesti in precetto, queste si rivelano, in parte, fondate.
La sentenza appellata ha quantificato la somma dovuta a titolo di contributo di mantenimento come se questo non fosse stato versato da aprile 2015 sino al febbraio 2019, non tenendo conto delle difese proposte dalla CP_1
Quest'ultima, nel precetto opposto, premetteva che sino al 17 maggio 2017
l'assegno di mantenimento era stato nei fatti corrisposto, sicché l'inadempimento del non poteva essere antecedente a tale data, tanto che la stessa riteneva che gli importi Pt_1 dovuti a solo titolo di assegno di mantenimento fossero pari ad euro 11.214,00, cifra inferiore, dunque, alla somma di Euro 29.000,00 quantificata in sentenza.
Ne consegue, dunque, nel rispetto del principio di acquiescenza, che vada affermato il diritto dell'appellata a procedere ad esecuzione forzata nei limiti dell'importo di euro
11.214,00, avuto riguardo delle difese effettivamente avanzate e riproposte.
6. Per quanto concerne, infine, la statuizione delle spese, la doglianza è destinata ad essere assorbita dal parziale accoglimento del motivo di appello, dal momento che, secondo il pacifico insegnamento della Corte Suprema, la soccombenza – a cui l'art. 91 Cpc ricollega l'onere delle spese processuali – va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese contenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003; si vedano inoltre le più recenti Cass. 1775/2017 e 14916/2020, per le quali il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Tenuto conto che il precetto è stato in parte annullato, sussistono giusti motivi per confermare la compensazione per metà le spese di lite del primo grado, disposta dal
Tribunale, e provvedere in conformità anche per la statuizione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, uditi i procuratori delle parti;
in parziale riforma della sentenza n. 980 del 2021 resa dal Tribunale di Trapani, appellata da con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2022, annulla l'atto Parte_1 di precetto notificato da il 7 ottobre 2019 limitatamente all'importo CP_1 eccedente euro 11.214,00; conferma nel resto la sentenza appellata;
compensa per metà le spese di lite del grado e condanna l'appellante a pagare all'appellata l'ulteriore metà liquidata in complessivi euro 2543,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 2 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo