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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 12.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1225/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.2259/2022 pubblicata il 21.4.2022
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Febbraio e Parte_1
R. De Cicco
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. to A. Mongillo
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'avv.to A. Di Stefano
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado impugnava innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli l'intimazione di pagamento notificatagli dall' CP_1
in relazione a presunti omessi versamenti relativi a
[...] contribuzioni di previdenza eccependo la prescrizione dei crediti azionati e la decadenza dalla pretesa. Si costituiva l' contestando la domanda;
Controparte_1 restava contumace l' CP_2
Il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente l'opposizione così provvedendo: “a) dichiara non dovute le poste di cui alla cartella esattoriale n. 07120110085586629000 ed agli avvisi di addebito nn. 37120120005084179000, 37120120016072133000,
37120130003326462000, 37120130012524162000; b) compensa le spese.”.
Il impugna la predetta sentenza limitatamente Parte_1 alla statuizione sulle spese di lite evidenziando l'assenza di motivazione in ordine alla integrale compensazione disposta.
Nello specifico l'appellante rileva che il GL ha accolto quasi integralmente l'opposizione e che la compensazione non sarebbe in ogni caso giustificata dalla natura del vizio che ha condotto all'accoglimento dell'opposizione alla intimazione di pagamento, poiché era stata accolta l'eccezione di prescrizione di 5 dei 6 atti presupposti, escludendo la fondatezza della opposizione solo per un unico avviso di addebito.
L'appellante rileva che, quindi, a fronte di un importo complessivo derivante dalla cartella ed avvisi impugnati pari ad €
20.458,52, il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione per un importo di € 18.021,17 (per 5 dei 6 atti impositivi presupposti alla intimazione di pagamento impugnata) e che pertanto la domanda
è stata pressoché totalmente accolta, per cui non si giustifica la motivazione (“natura delle questioni trattate”) addotta a sostegno della integrale compensazione in quanto avulsa dallo svolgimento del processo e non integrante alcune delle ipotesi previste dall'art.92 cpc.
Il chiede conclusivamente “
1. Dichiarare la nullità della Pt_1 gravata sentenza per mancanza degli elementi di diritto ed in assenza di motivazione della stessa per quanto specificato nella
pag. 2/8 premessa del presente atto in ordine alla illegittima compensazione delle spese di lite;
2. Conseguentemente, riformare la sentenza in relazione alla declaratoria di compensazione integrale delle spese di lite, disponendo la condanna del concessionario convenuto in ragione dell'accoglimento della domanda di opposizione;
3. con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio come per legge con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
Si difende in questo grado l' Controparte_1 sostenendo che la motivazione resa dal primo giudice è conforme alla disposizione di cui all'art. 92 c.p.c. quale interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018, atteso che l'intimazione di pagamento non ha alcuna portata lesiva per il contribuente e che pertanto la domanda debba qualificarsi quale azione volta all'accertamento negativo del debito. L' CP_1
osserva, altresì, che la sussistenza di “gravi ed
[...] eccezionali ragioni” è espressiva della piena discrezionalità del giudice nella statuizione delle spese processuali e che la sindacabilità in appello della condanna alle spese comminata in primo grado, in quanto espressiva delle discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all'ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità che ricorre solo in situazioni eccezionali, identificate dalla giurisprudenza nell'erronea condanna alle spese della parte vittoriosa e nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione della condanna.
L' sostiene la legittimità della sentenza appellata sotto CP_2 il profilo della regolamentazione delle spese atteso che controparte non aveva prodotto in I grado alcuna nota spese e che la causa era particolarmente semplice, osservando, altresì, che vi era stata una parziale soccombenza del . Pt_1
pag. 3/8 Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è fondato.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal
10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n.
132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma
2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, la Corte Costituzionale con sent. n.77 del 7 marzo
2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di
pag. 4/8 eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n.
77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi
pag. 5/8 di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
4696 del 18/02/2019).
Con riguardo alla fattispecie in esame, la compensazione integrale delle spese di lite è stata motivata dal Giudice di prime cure con la formula “per la natura delle questioni trattate” ma non si rinviene nello svolgimento del processo, né nella motivazione della sentenza il presupposto di tale integrale compensazione, avendo invero il GL accolto quasi integralmente l'opposizione del rilevando che per la cartella di pagamento si era maturata Pt_1 la prescrizione esecutiva per notifica della intimazione di pagamento (nel 2017) oltre i 5 anni dalla notifica della cartella avvenuta nel 2011 e che per 4 dei 5 avvisi di addebito non era stata documentata la notifica e si era maturata la prescrizione al momento della notificazione della intimazione (in difetto di atti interruttivi medio tempore) nel 2017, avendo gli avvisi ad oggetto contribuzione IVS per gli anni dal 2009 al 2012.
Solo per l'avviso di addebito relativo alla contribuzione IVS anno
Pa 2013 il accertava la mancata maturazione della prescrizione attesa la tempestività della notificazione della intimazione di pagamento.
Pertanto alcuna particolare questione è stata esaminata in corso di causa, avendo il GL fatto applicazione delle consuete e tipiche argomentazioni in materia di eccezione di prescrizione nella cause di accertamento negativo del debito;
né risultano novità delle questioni trattate e/o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Alla luce di tale ricostruzione la regolamentazione delle spese doveva, come richiesto in questo grado, tener conto della misura pag. 6/8 della reciproca soccombenza secondo le regole generali, per cui il
GL avrebbe dovuto operare solo una compensazione parziale in base ai contrapposti valori della parte di domanda e accolta e della parte invece respinta.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda per 5 dei 6 titoli impugnati, reputa il Collegio che la compensazione delle spese di primo grado debba essere limitata alla misura di 1/4, mentre la restante frazione di 3/4 debba essere posta a carico della
[...] come richiesto dall'appellante. La liquidazione va CP_1 operata tenendo conto del valore della causa (scaglione da euro
5.200,00 a 26.000,00) secondo i parametri minimi attesa la semplicità della controversia e l'assenza di questioni di particolare importanza, per cui l'importo da riconoscere al Pt_1
è pari ad euro 1.905,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge (mentre per il restante quarto le spese di primo grado restano compensate), da porsi a carico della Controparte_1 come richiesto nell'atto di appello.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale tra il e l' deve Pt_1 Controparte_1 in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia
(limitata al solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Vanno quindi applicati i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' Possono essere compensate le spese del Controparte_1 grado tra il e l' atteso che quest'ultimo non è stato Pt_1 CP_2 investito delle doglianze di cui al ricorso in appello (notificato pag. 7/8 all' in quanto parte del giudizio di primo grado) ed CP_3 atteso il ruolo marginale dello stesso.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, compensa le spese di lite di primo grado tra e Parte_1 Controparte_1
nella misura di 1/4 e condanna l'
[...] Controparte_1
al pagamento in favore del dei restanti 3/4
[...] Pt_1 liquidati in euro 1.905,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione;
condanna l' al pagamento delle Controparte_1 spese legali del grado in favore dell'appellante liquidate in complessivi € 962,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione;
compensa le spese del grado tra appellante ed CP_2
Napoli 12.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 12.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1225/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.2259/2022 pubblicata il 21.4.2022
TRA rappresentato e difeso dagli avv.ti M. Febbraio e Parte_1
R. De Cicco
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. to A. Mongillo
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_2 dall'avv.to A. Di Stefano
APPELLATI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado impugnava innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli l'intimazione di pagamento notificatagli dall' CP_1
in relazione a presunti omessi versamenti relativi a
[...] contribuzioni di previdenza eccependo la prescrizione dei crediti azionati e la decadenza dalla pretesa. Si costituiva l' contestando la domanda;
Controparte_1 restava contumace l' CP_2
Il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente l'opposizione così provvedendo: “a) dichiara non dovute le poste di cui alla cartella esattoriale n. 07120110085586629000 ed agli avvisi di addebito nn. 37120120005084179000, 37120120016072133000,
37120130003326462000, 37120130012524162000; b) compensa le spese.”.
Il impugna la predetta sentenza limitatamente Parte_1 alla statuizione sulle spese di lite evidenziando l'assenza di motivazione in ordine alla integrale compensazione disposta.
Nello specifico l'appellante rileva che il GL ha accolto quasi integralmente l'opposizione e che la compensazione non sarebbe in ogni caso giustificata dalla natura del vizio che ha condotto all'accoglimento dell'opposizione alla intimazione di pagamento, poiché era stata accolta l'eccezione di prescrizione di 5 dei 6 atti presupposti, escludendo la fondatezza della opposizione solo per un unico avviso di addebito.
L'appellante rileva che, quindi, a fronte di un importo complessivo derivante dalla cartella ed avvisi impugnati pari ad €
20.458,52, il giudice di prime cure ha accolto l'opposizione per un importo di € 18.021,17 (per 5 dei 6 atti impositivi presupposti alla intimazione di pagamento impugnata) e che pertanto la domanda
è stata pressoché totalmente accolta, per cui non si giustifica la motivazione (“natura delle questioni trattate”) addotta a sostegno della integrale compensazione in quanto avulsa dallo svolgimento del processo e non integrante alcune delle ipotesi previste dall'art.92 cpc.
Il chiede conclusivamente “
1. Dichiarare la nullità della Pt_1 gravata sentenza per mancanza degli elementi di diritto ed in assenza di motivazione della stessa per quanto specificato nella
pag. 2/8 premessa del presente atto in ordine alla illegittima compensazione delle spese di lite;
2. Conseguentemente, riformare la sentenza in relazione alla declaratoria di compensazione integrale delle spese di lite, disponendo la condanna del concessionario convenuto in ragione dell'accoglimento della domanda di opposizione;
3. con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio come per legge con attribuzione ai sottoscritti procuratori”.
Si difende in questo grado l' Controparte_1 sostenendo che la motivazione resa dal primo giudice è conforme alla disposizione di cui all'art. 92 c.p.c. quale interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77/2018, atteso che l'intimazione di pagamento non ha alcuna portata lesiva per il contribuente e che pertanto la domanda debba qualificarsi quale azione volta all'accertamento negativo del debito. L' CP_1
osserva, altresì, che la sussistenza di “gravi ed
[...] eccezionali ragioni” è espressiva della piena discrezionalità del giudice nella statuizione delle spese processuali e che la sindacabilità in appello della condanna alle spese comminata in primo grado, in quanto espressiva delle discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all'ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità che ricorre solo in situazioni eccezionali, identificate dalla giurisprudenza nell'erronea condanna alle spese della parte vittoriosa e nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione della condanna.
L' sostiene la legittimità della sentenza appellata sotto CP_2 il profilo della regolamentazione delle spese atteso che controparte non aveva prodotto in I grado alcuna nota spese e che la causa era particolarmente semplice, osservando, altresì, che vi era stata una parziale soccombenza del . Pt_1
pag. 3/8 Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è fondato.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal
10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n.
132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma
2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, la Corte Costituzionale con sent. n.77 del 7 marzo
2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di
pag. 4/8 eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n.
77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi
pag. 5/8 di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
4696 del 18/02/2019).
Con riguardo alla fattispecie in esame, la compensazione integrale delle spese di lite è stata motivata dal Giudice di prime cure con la formula “per la natura delle questioni trattate” ma non si rinviene nello svolgimento del processo, né nella motivazione della sentenza il presupposto di tale integrale compensazione, avendo invero il GL accolto quasi integralmente l'opposizione del rilevando che per la cartella di pagamento si era maturata Pt_1 la prescrizione esecutiva per notifica della intimazione di pagamento (nel 2017) oltre i 5 anni dalla notifica della cartella avvenuta nel 2011 e che per 4 dei 5 avvisi di addebito non era stata documentata la notifica e si era maturata la prescrizione al momento della notificazione della intimazione (in difetto di atti interruttivi medio tempore) nel 2017, avendo gli avvisi ad oggetto contribuzione IVS per gli anni dal 2009 al 2012.
Solo per l'avviso di addebito relativo alla contribuzione IVS anno
Pa 2013 il accertava la mancata maturazione della prescrizione attesa la tempestività della notificazione della intimazione di pagamento.
Pertanto alcuna particolare questione è stata esaminata in corso di causa, avendo il GL fatto applicazione delle consuete e tipiche argomentazioni in materia di eccezione di prescrizione nella cause di accertamento negativo del debito;
né risultano novità delle questioni trattate e/o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Alla luce di tale ricostruzione la regolamentazione delle spese doveva, come richiesto in questo grado, tener conto della misura pag. 6/8 della reciproca soccombenza secondo le regole generali, per cui il
GL avrebbe dovuto operare solo una compensazione parziale in base ai contrapposti valori della parte di domanda e accolta e della parte invece respinta.
Tenuto conto dell'accoglimento della domanda per 5 dei 6 titoli impugnati, reputa il Collegio che la compensazione delle spese di primo grado debba essere limitata alla misura di 1/4, mentre la restante frazione di 3/4 debba essere posta a carico della
[...] come richiesto dall'appellante. La liquidazione va CP_1 operata tenendo conto del valore della causa (scaglione da euro
5.200,00 a 26.000,00) secondo i parametri minimi attesa la semplicità della controversia e l'assenza di questioni di particolare importanza, per cui l'importo da riconoscere al Pt_1
è pari ad euro 1.905,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. come per legge (mentre per il restante quarto le spese di primo grado restano compensate), da porsi a carico della Controparte_1 come richiesto nell'atto di appello.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza quanto al rapporto processuale tra il e l' deve Pt_1 Controparte_1 in proposito tenersi conto del modesto valore della controversia
(limitata al solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Vanno quindi applicati i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' Possono essere compensate le spese del Controparte_1 grado tra il e l' atteso che quest'ultimo non è stato Pt_1 CP_2 investito delle doglianze di cui al ricorso in appello (notificato pag. 7/8 all' in quanto parte del giudizio di primo grado) ed CP_3 atteso il ruolo marginale dello stesso.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, compensa le spese di lite di primo grado tra e Parte_1 Controparte_1
nella misura di 1/4 e condanna l'
[...] Controparte_1
al pagamento in favore del dei restanti 3/4
[...] Pt_1 liquidati in euro 1.905,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione;
condanna l' al pagamento delle Controparte_1 spese legali del grado in favore dell'appellante liquidate in complessivi € 962,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15% con distrazione;
compensa le spese del grado tra appellante ed CP_2
Napoli 12.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 8/8