Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18272
CASS
Sentenza 23 dicembre 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Poiché l'intimazione del licenziamento e la comunicazione dei relativi motivi sono atti unilaterali recettizi, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ.; ne consegue che non è configurabile un onere del datore di lavoro di consegnare materialmente nelle mani del lavoratore l'atto contenente il licenziamento e che la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 cod. civ. opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario, dovendosi per tale intendere il luogo più idoneo per la ricezione e cioè il luogo che, in base ad un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio) o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un'attività lavorativa) o per preventiva comunicazione o pattuizione dell'interessato, risulti in concreto nella sfera di dominio o controllo del destinatario (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che la comunicazione del licenziamento fosse stata validamente effettuata presso l'indirizzo fornito dal lavoratore al datore di lavoro ai fini della reperibilità, precisando ulteriormente che il fatto che la comunicazione del licenziamento fosse avvenuta il giorno successivo a quello dell'allontanamento verbale del lavoratore disposto dal datore di lavoro era del tutto irrilevante, essendo l'allontanamento verbale privo di qualsiasi effetto).

Commentari2

  • 1Cambio residenza: va comunicato al datore di lavoro?
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 ottobre 2024

  • 2Modalità di trasmissione della costituzione in mora e interruzione della prescrizione
    Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 14 ottobre 2021

    IL CASO: La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione nasce dal giudizio promosso dal titolare di una impresa individuale il quale conveniva in giudizio un funzionario di un ente pubblico chiedendo al Tribunale che venisse condannato al pagamento di un ingente somma di denaro quale corrispettivo dei lavori eseguiti su incarico del convenuto in favore del predetto ente. Il convenuto, costituendosi in giudizio, oltre a contestare la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, eccepiva, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'attore in quanto la lettera di costituzione in mora le era stata inviata presso il luogo di lavoro e non …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18272
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18272
Data del deposito : 23 dicembre 2002

Testo completo