Sentenza 23 dicembre 2002
Massime • 1
Poiché l'intimazione del licenziamento e la comunicazione dei relativi motivi sono atti unilaterali recettizi, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1334 e 1335 cod. civ.; ne consegue che non è configurabile un onere del datore di lavoro di consegnare materialmente nelle mani del lavoratore l'atto contenente il licenziamento e che la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 cod. civ. opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario, dovendosi per tale intendere il luogo più idoneo per la ricezione e cioè il luogo che, in base ad un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio) o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un'attività lavorativa) o per preventiva comunicazione o pattuizione dell'interessato, risulti in concreto nella sfera di dominio o controllo del destinatario (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto che la comunicazione del licenziamento fosse stata validamente effettuata presso l'indirizzo fornito dal lavoratore al datore di lavoro ai fini della reperibilità, precisando ulteriormente che il fatto che la comunicazione del licenziamento fosse avvenuta il giorno successivo a quello dell'allontanamento verbale del lavoratore disposto dal datore di lavoro era del tutto irrilevante, essendo l'allontanamento verbale privo di qualsiasi effetto).
Commentari • 2
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IL CASO: La vicenda sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione nasce dal giudizio promosso dal titolare di una impresa individuale il quale conveniva in giudizio un funzionario di un ente pubblico chiedendo al Tribunale che venisse condannato al pagamento di un ingente somma di denaro quale corrispettivo dei lavori eseguiti su incarico del convenuto in favore del predetto ente. Il convenuto, costituendosi in giudizio, oltre a contestare la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto, eccepiva, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'attore in quanto la lettera di costituzione in mora le era stata inviata presso il luogo di lavoro e non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/12/2002, n. 18272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18272 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STEFANO CICIRETTI - Presidente -
Dott. BRUNO D'ANGELO - Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. GRAZIA CATALDI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PALLAVICINO N. 21, presso lo studio dell'avvocato CARLO GERVASONI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DEL GIUDICE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FERROCEMENTO SPA e SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA L.GO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio dell'avvocato ROSARIO SALONIA, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 15100 del Tribunale di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, depositata il 19/01/00 R.G.N. 616/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato DEL GIUDICE;
udito l'Avvocato COZZOLINO per delega SALONIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 12.4.1997 il sig. AR AN ha impugnato il licenziamento intimatogli il 18.7.1989 dalla Ferrocemento s.p.a., per mancanza di forma scritta. Il Pretore prima, ed il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in appello, hanno respinto la domanda del AR.
Il punto controverso era la notifica della lettera di licenziamento, che il Tribunale riteneva validamente effettuata il 19.7.1989 presso l'indirizzo della sorella del lavoratore in via Torino, fornito al datore di lavoro dallo stesso AR, mentre questi sosteneva che tale indirizzo era stato fornito solo ai fini della reperibilità, alla quale il lavoratore era tenuto in quanto sorvegliante di una diga, mentre la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. poteva valere solo per la sua residenza anagrafica di via Piave
68, alla quale non era pervenuta alcuna lettera di licenziamento. Avverso la sentenza del Tribunale, 11/19 gennaio 2000 n. 15, ha proposto ricorso per cassazione il AR, con unico motivo. Si sono ritualmente costituite la Ferrocemento s.p.a. e la Società Italiana per Condotte d'Acqua s.p.a., cessionaria del ramo d'azienda cuì era addetto il AR, resistendo.
Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
Con unico articolato motivo di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1334, 1335, 2697 cod. civ.; 2 Legge 15 luglio 1966, n. 604; 12 delle preleggi;
omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata sotto tre profili: a) per avere ritenuto ritualmente notificata la lettera di licenziamento, nonostante che il ricorrente avesse comunicato al datore di lavoro l'indirizzo della sorella al limitato scopo della reperibilità; pertanto, secondo il ricorrente, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. non poteva valere ai fini della notifica della lettera di licenziamento;
b) la notifica era stata effettuata, presso la sorella, il 19.7.1989, e cioè il giorno successivo alla estromissione verbale, quando l'obbligo di reperibilità più non sussisteva;
c) il Tribunale avrebbe errato nel non porre a carico del datore di lavoro l'onere di comprovare la materiale consegna della lettera di licenziamento all'interessato.
I tre profili, da esaminarsi congiuntamente Per la loro connessione, non sono fondati.
Il primo profilo involge una questione interpretativa dell'art. 1335 cod. civ., di che cosa si debba intendere per "indirizzo del destinatario", ed in particolare in quale luogo il datore di lavoro ha l'onere di comunicare il licenziamento, perché operi la presunzione di conoscenza stabilita da tale norma.
Su tale questione questa Corte si è già pronunciata più volte, stabilendo i seguenti principi:
All'intimazione del recesso e alla comunicazione dei relativi motivi, in quanto atti unilaterali ricettizi, si devono applicare le disposizioni degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. (Cass. 05-05-1999 n. 4525), e pertanto non vi è un onere del datore di lavoro di consegna materiale nelle mani del lavoratore, come preteso erroneamente dal ricorrente con il terzo profilo, che va pertanto rigettato;
la presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 cod. civ. opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione all'indirizzo del destinatario (Cass. 24-02-1987 n. 1976; Cass. 29-4- 1999 n. 4352);
per indirizzo del destinatario si deve intendere il luogo più idoneo per la ricezione, che, in base ad un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio), o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un'attività lavorativa), e per preventiva comunicazione o pattuizione dell'interessato, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario (Cass. 12-10-1991 n. 10751; 13-12-2000 n. 15696; 20-10-1999 n. 11757; 26-4-1999 n. 4140; 24-10-1998 n. 10564). E sul punto non può non convenirsi con la difesa delle resistenti, secondo cui l'indirizzo fornito ai fini della reperibilità è quello che, proprio per la sua funzione, meglio assicura la immediata conoscenza, da parte del lavoratore, delle comunicazioni del datore di lavoro.
Quanto infine alla doglianza che la lettera di licenziamento era stata recapita all'indirizzo della sorella il giorno successivo a quello della risoluzione del rapporto, quando l'obbligo di reperibilità più non esisteva, e quindi non era più valido il relativo luogo di recapito, si tratta di un evidente vizio logico giuridico: invero l'eventuale allontanamento verbale non produce alcun effetto sul rapporto di lavoro, che continua immutato in tutti i suoi aspetti giuridici;
il licenziamento scritto, essendo un atto unilaterale ricettizio (vedi supra), produce effetto al momento in cuì perviene all'indirizzo del destinatario (nella specie il recapito presso la sorella fornita dal lavoratore), il quale solo dal momento di efficacia del licenziamento cessa di avere valore. Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 30,00, oltre Euro duemila per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 17 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2002