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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, all'udienza del 09.01.2025, ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2491/2022 r.g.a.c. e vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Maria Parte_1 C.F._1
Imperato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ercolano (NA), Via Panoramica n. 314, come da procura alle liti depositata in allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 10.10.2023;
Parte ricorrente/attrice e
già (C.F./P.IVA , in persona del NTroparte_1 CP_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Merelli ed elettivamente domiciliata presso tale difensore, nella sede legale dell'Azienda stessa, in Albano Laziale (RM), Borgo Garibaldi n. 12, come da procura alle liti depositata in allegato alla comparsa di costituzione;
Parte resistente/convenuta
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza odierna, di cui la presente sentenza, pronunciata mediante lettura del dispositivo e dei motivi, ex art. 281 sexies c.p.c., deve considerarsi parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.04.2022 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la (nel prosieguo NTroparte_1 NT anche solo , per brevità), chiedendo di: “1) accertare e dichiarare che il danno cagionato alla ricorrente è riconducibile alla condotta omissiva e/o colposa della struttura sanitaria e dei medici che la ebbero in cura e che l'hanno sottoposta ad intervento chirurgico e, per l'effetto condannare la resistente CP_4
- al risarcimento dei danni pari ad euro 50.000.00, ovvero di quella NTroparte_5 maggiore e/o minore somma ritenuta congrua da codesto Tribunale oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2) Condannare conseguentemente essa con sede legale alla NTroparte_6 via borgo Garibaldi n.12 -00041 Albano Laziale Roma (RM) al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
A fondamento di tali domande, l'attrice ha esposto, in estrema sintesi, di essere stata ricoverata in data 04.07.2018 presso il di Marino, in regime di day hospital, per NTroparte_7 essere ivi sottoposta a intervento di artroplastica dell'articolazione carpo-carpale o capo-
1 metacarpale della mano destra, senza impianto, e che, tuttavia, a seguito di tale intervento chirurgico e nonostante la fisioterapia prescritta ed eseguita, la situazione della sua mano si è evoluta in senso negativo, considerato che i dolori sono proseguiti ed aumentati e che la motilità della mano è sempre più diminuita, tanto che ad oggi l'istante accusa una grande difficoltà nel suo utilizzo, oltre che una sua vistosa deformazione. Tale condizione è, inoltre, causalmente riconducibile al comportamento tenuto dai sanitari presso l'anzidetta struttura ospedaliera, facente NT capo alla convenuta, considerato che, alla luce della sua patologia, un intervento come quello praticatole, ove correttamente espletato, certamente non avrebbe condotto all'esito suindicato, e non a caso, in data successiva al trattamento di cui si tratta e presso diversa struttura sanitaria, la si è sottoposta ad analogo intervento all'altra mano, con eguale diagnosi, e l'uso della mano Pt_1 sinistra è stato in questo caso recuperato integralmente. Le patologie ad oggi sofferte alla mano destra sono, pertanto, senz'altro conseguenza di un'errata esecuzione dell'intervento da parte del NT personale dell' Marino e da tanto consegue la responsabilità della per il cui CP_8 accertamento la ha anche avviato un procedimento di a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c., non ancora Pt_1 conclusosi alla data dell'atto introduttivo del presente giudizio, e il conseguente diritto della stessa ad ottenere dalla convenuta il risarcimento dei danni patiti, questi ultimi da individuarsi, in base alla perizia medico legale predisposta dal c.t. incaricato dall'attrice, nel 15% di invalidità permanente, oltre a un'inabilità temporanea totale di giorni 30 e parziale al 50% di ulteriori giorni 60, il tutto per € 50.000,00 complessivi. NT
Si è costituita in giudizio la contestando le domande attoree e chiedendo: “- in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'intestato ricorso, per violazione dei termini perentorio di cui all'art.
8. C. 3, prima e seconda parte, della L. n. 24/2017; - ancora in via preliminare e pregiudiziale, subordinatamente e gradatamente, disporre, ex art. 702-ter, c. 3, c.p.c. la prosecuzione dell'intestato giudizio secondo le regole del processo civile ordinario;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza integrale della domanda attrice in fatto ed in diritto e, comunque, la mancanza della prova parimenti sottesa alla stessa…”, il tutto con il favore delle spese processuali.
Ha dedotto la convenuta, in estrema sintesi: che il procedimento di a.t.p. avviato dalla non si è concluso nel rispetto del termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 8 co. 3 L. Pt_1
24/2017 e, pertanto, “l'atto introduttivo risulta improponibile ovvero inammissibile ovvero improcedibile per violazione assoluta di legge”; che, inoltre e in ogni caso, sempre in punto di rito, il suddetto procedimento deve ritenersi inammissibile e la relativa CTU non può essere utilizzata in questa sede in virtù della sua natura “deducente”, essendo stati ivi “valutati” e non già “accertati” i fatti desumibili dalle cartelle cliniche, e tenuto conto della finalità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che è solo ed esclusivamente rivolto all'eventuale conciliazione della lite;
che il rito sommario di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., prescelto dall'attrice, non è poi compatibile, comunque, con la natura della controversia;
che nel merito il CTU incaricato in sede di a.t.p. ha violato i principi comunemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cd. maggior danno e mai potrebbe addivenirsi, in ogni caso, in questa sede, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica espletata in a.t.p., a un risarcimento quale quello preteso dalla stante il solo maggior danno Pt_1 riconducibile, secondo il CTU, alla responsabilità sanitaria del 7% e l'esclusione di qualsivoglia ulteriore pregiudizio qui lamentato dall'attrice, anche tenuto conto dell'impossibilità di riconoscere danni “in re ipsa” e dell'assenza di allegazioni e prove offerte dall'onerata tali da giustificare il riconoscimento di danni ulteriori o di una qualsivoglia personalizzazione;
che è peraltro onere dell'attrice dimostrare, primariamente, il nesso di causalità tra i pregiudizi asseritamente patiti e il comportamento dei sanitari indicato come errato/inadeguato/negligente, nesso causale che costituisce infatti il “prius logico” rispetto alle questioni attinenti l'aspetto soggettivo della condotta dei sanitari e che deve essere provato dalla danneggiata, pur a fronte della responsabilità di natura
2 contrattuale da essa fatta valere, con la conseguente infondatezza della pretesa azionata dalla sulla base della sola allegazione del fatto storico del suo ricovero e del presento Pt_1 inadempimento perpetrato dai sanitari e della produzione delle cartelle cliniche;
che, in ogni caso,
“Da una completa ed esaustiva valutazione della vicenda si evince come l'operato complessivamente tenuto dall'Amministrazione, e per essa dai sanitari che si occuparono della vicenda, sia immune da qualsivoglia censura di imperizia, negligenza ed imprudenza, palesandosi idoneo, adeguato e conforme ai principi ed alle metodiche correntemente applicate, rispetto alle doglianze di parte ricorrente quali complessivamente recate con l'atto introduttivo, mancando nei fatti così come narrati con l'atto introduttivo la prova della pretesa responsabilità dell'Amministrazione e dei sanitari che, nell'occorso, ebbero ad assistere la Paziente”.
Alla prima udienza del 08.11.2022 è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. e, successivamente, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., come richiesti.
La causa è stata istruita, quindi, con i documenti depositati dalle parti e con l'acquisizione di copia degli atti e della relazione peritale depositata nel procedimento di a.t.p. n. 4504/2021 RG., già avviato dalla avanti a questo Tribunale, e all'esito, all'udienza del 07.12.2023, entrambe Pt_1 le contendenti hanno richiesto il rinvio del giudizio per la precisazione delle conclusioni, incombente per il quale lo stesso è stato pertanto rinviato, con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e l'assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie difensive conclusive.
All'udienza odierna le parti, entrambe comparse, hanno infine rassegnato le loro conclusioni e discusso oralmente la causa, come da verbale d'udienza in atti, e all'esito il giudizio è deciso come segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura del dispositivo e dei motivi.
Ritiene il decidente che le domande attoree siano risultate parzialmente fondate e debbano, pertanto, trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni che si vengono ad esporre.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di “improponibilità” o “inammissibilità” o NT
“improcedibilità” sollevata dalla nella sua comparsa di costituzione, sul rilievo che il procedimento di a.t.p. n. 4504/2021 RG. avviato dalla ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. non si Pt_1 sia concluso nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 8 co. 3 L. 24/2017.
Infatti, dispone l'art. 8 L. 24/17, per quel che qui rileva, che “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente” (co. 1) e che “La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento… L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento” (co. 2), aggiungendo, poi, che “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile…” (co. 3).
Ebbene, già avuto riguardo al tenore letterale della disposizione, emerge che la procedibilità della domanda risarcitoria proposta dal preteso danneggiato è correlata unicamente alla
“presentazione del ricorso” di cui all'art. 696 bis c.p.c., mentre non è prevista alcuna ulteriore condizione di procedibilità, in particolare con riferimento all'evenienza della mancata conclusione del procedimento di accertamento tecnico preventivo nel termine di sei mesi indicato dal legislatore come “perentorio”, espressamente prevedendo, per converso, la norma in parola che, decorso tale
3 termine, anche in assenza del deposito della relazione peritale in seno al procedimento di a.t.p., “la domanda diviene procedibile”. D'altro canto, per quel che attiene la perentorietà del termine semestrale, è evidente che la stessa sia stata prevista, piuttosto, in chiave acceleratoria e allo scopo di contenere, per quanto possibile, il sacrificio imposto al diritto di azione dell'interessato, evitando così che quest'ultimo patisca un'eccessiva compromissione di tale suo diritto, costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost., in ragione della concorrente necessità, sottesa alla disciplina in disamina, di favorire una composizione conciliativa della controversia, in funzione deflativa, per effetto dei più lunghi tempi a ciò correlati, in larga parte sottratti al controllo del predetto, e di tanto si trae, invero, chiara conferma proprio dall'espressa previsione secondo cui la domanda diviene, appunto, “procedibile” a seguito del decorso del termine di sei mesi, potendo poi il danneggiato avanzare, in tal caso, un'istanza di completamento dell'accertamento tecnico preventivo, quale quella qui presentata dalla con il suo atto introduttivo (si v. ancora art. Pt_1
8 cit.).
Né può trascurarsi, in aggiunta ai rilievi appena operati, che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità devono essere, come noto, interpretate in senso non estensivo, non potendosene dunque aggravare la portata ove ciò non risulti giustificato - come nella specie - dalla lettera e dalla ratio della relativa disciplina (cfr. tra le altre, Cass. civ. 967/2004), e ciò senza che possa omettersi di considerare, altresì, che una diversa soluzione quale quella prospettata nella specie dalla convenuta (oltretutto, in maniera assolutamente apodittica) si porrebbe anche in contrasto con il canone dell'interpretazione costituzionalmente orientata, considerato che un'eventuale “sanzione” di improcedibilità o inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio di merito in virtù della mera “tardività” della conclusione del procedimento di a.t.p. comporterebbe, senza dubbio, un ingiustificato sacrificio, oltre che del diritto costituzionale di azione ex art. 24 cit., anche del principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., costringendo in definitiva l'interessato ad esperire nuovamente un tentativo media-conciliativo che pure abbia già sperimentato con esito negativo, senza alcuna utilità in chiave deflativa dei contenziosi (costituente invece, come detto, la finalità che è sottesa alla disciplina di cui all'art. 8 cit.; cfr. tra le altre, anche Trib. Torino 4462/2021). NT
L'eccezione sollevata sul punto dalla è dunque infondata e deve essere respinta.
Sempre in via preliminare, non merita poi alcun seguito l'ulteriore doglianza svolta dalla convenuta in merito all'asserita “inammissibilità” del procedimento di a.t.p. e all'inutilizzabilità in questa sede della relazione peritale depositata in tale procedimento dal CTU.
Ed invero, prescindendo al momento dalla pretesa erroneità delle valutazioni operate dal NT consulente incaricato in sede di a.t.p. (per la verità, soltanto genericamente prospettata dalla come di seguito si dirà, nell'ambito degli scritti difensivi depositati in corso di causa), è sufficiente evidenziare che l'ammissibilità del ricorso presentato dalla ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. è Pt_1 stata valutata (oltretutto, in maniera corretta e condivisibile) da parte del giudice assegnatario del relativo procedimento, mentre, per quel che interessa ai presenti fini, non può non osservarsi che l'utilizzabilità dell'elaborato depositato dal CTU nel procedimento di a.t.p. è espressamente riconosciuta dal comma 5 dell'art. 696 bis cit., e ciò senza che possa farsi distinzione, d'altra parte, tra consulenza tecnica “deducente” o “percipiente”, ben potendo, in realtà, essere sempre utilizzata una relazione di consulenza tecnica d'ufficio, persino ove assunta in un altro giudizio, fermi restando gli oneri di allegazione e di prova gravanti su ciascuna delle parti e la necessaria valutazione ad opera del giudicante delle risultanze di tali accertamenti peritali e delle ragioni per le quali gli stessi possono essere recepiti ai fini del decidere (cfr. tra le altre, Cass. civ. 7364/2012). NT
Anche le contestazioni genericamente avanzate al riguardo dalla devono essere, dunque, disattese.
4 Ciò chiarito in limine e venendo alla disamina nel merito delle domande attoree, è d'uopo rammentare, poi, quale sia il regime della responsabilità lamentata dal paziente a carico della struttura sanitaria e quali gli oneri gravanti, rispettivamente, sulle parti ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Al riguardo, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo evidenziato, condivisibilmente, che l'accettazione del paziente da parte della struttura comporta la conclusione tra gli stessi di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cd. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), dal quale sorgono a carico della seconda una molteplicità di obblighi, non solo di tipo lato sensu alberghieri, ma anche di messa a disposizione del personale medico, paramedico e ausiliario e di apprestamento di tutto quanto sia necessario a garantire il buon esito degli interventi e l'ottimale gestione della condizione del malato, e tale qualificazione è stata da ultimo espressamente recepita - come è altrettanto noto - dal legislatore, che ha confermato la natura “contrattuale” di tale responsabilità con la disciplina di cui all'art. 7 co. 1 L. 24/17.
Considerata la molteplicità delle prestazioni che la struttura si obbliga ad eseguire, la responsabilità della stessa nei confronti del malato può conseguire, poi, tanto da un inadempimento degli obblighi “direttamente” gravanti a carico dell'ente, quanto da una mancata o inesatta prestazione medico-professionale dei suoi sanitari, quali ausiliari di cui l'ente necessariamente si avvale per l'esecuzione del rapporto contrattuale (essendo naturalisticamente preclusa a quest'ultimo la possibilità di un adempimento “diretto”), ai sensi dell'art. 1228 c.c., e ciò senza che rilevi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la struttura stessa e i medici intervenuti nella gestione e cura del paziente (cfr. già Cass. civ. S.U. 577/2008 e, di recente, tra le molte, Cass. civ. 10050/2022; si v. inoltre art. 7 cit.).
Inoltre, per quel che attiene, in particolare, il contenuto dell'obbligazione professionale alla quale è tenuta, per quanto detto, la struttura nei confronti del malato, è noto che lo stesso deve essere ricostruito alla luce degli artt. 1176 co. 2 e 2236 c.c., i quali implicano la necessaria applicazione da parte del personale sanitario di tutte le regole e le buone prassi correlate alla specifica attività posta in essere secondo il metro della cd. diligenza qualificata, tenendo conto però, al contempo, che l'obbligazione assunta da coloro che svolgono un'attività professionale sanitaria (e per quel che qui rileva, dunque, dalla struttura che abbia accolto il paziente per sottoporlo al trattamento medico) costituisce, di norma, un'obbligazione cd. di mezzi o “di comportamento”, che ha per oggetto non la diretta realizzazione dell'interesse “primario” del malato (ovverosia il risultato della sua guarigione), ma la soddisfazione dell'interesse che è ad esso strumentale, costituito, per l'appunto, dall'applicazione delle regole dell'arte proprie della specifica attività professionale esercitata. L'omesso raggiungimento del risultato ambìto dal paziente, creditore della prestazione medica, non implica, quindi, che vi sia stato senz'altro un inadempimento del personale sanitario, potendo lo stesso anche derivare da cause esterne, estranee all'operato dei sanitari, mentre ai fini dalla sussistenza di una responsabilità quel che rileva è che non sia stato posto in essere da questi ultimi un comportamento conforme al metro di diligenza suindicato, imposto dal tipo di attività e dalle specifiche circostanze del caso, e che da tale inottemperanza siano altresì derivati, sotto il profilo causale, i pregiudizi lamentati dal paziente (cfr. tra le altre, Cass. civ. 28991/2019).
I rilievi sin qui operati relativamente alla qualificazione in termini contrattuali della responsabilità gravante sulla struttura e al contenuto dell'obbligazione professionale medica assumono, inoltre, rilevanza ai fini della ripartizione dell'onere di allegazione e di prova a carico delle parti, onere che va regolato ponendo, anzitutto, a carico del paziente l'allegazione e la dimostrazione del titolo, e dunque del contratto o “contatto”, da cui è scaturito il suo diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2697 co. 1 c.c. Peraltro, proprio in quanto la prestazione dovuta dall'ente e dal personale sanitario ha ad oggetto, come detto, non la diretta realizzazione del
5 risultato avuto di mira dal medesimo, ma l'esecuzione di un'attività coerente con le regole dell'arte e strumentalmente rivolta a conseguirlo, il paziente, creditore della prestazione professionale, è onerato anche dimostrare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'allegato inadempimento e la lesione asseritamente subìta, in uno alla verificazione di tale lesione (cd. danno evento) e alle conseguenze pregiudizievoli che ne siano scaturite (cd. danno conseguenza). Infatti, anche il collegamento eziologico esistente tra il contegno del personale sanitario e il mancato raggiungimento del risultato ambìto, o il peggioramento delle condizioni di salute del malato, rientra, in virtù di quanto detto, nell'ambito dei presupposti costitutivi del diritto vantato da quest'ultimo, ex art. 2697 co. 1 cit., sebbene poi - si aggiunga - tale dimostrazione potrà essere però anche fornita in via presuntiva e dovrà essere, altresì, valutata tenendo conto che, in materia civile, a differenza di quanto avviene ai fini della responsabilità penale, il criterio alla stregua del quale va operato l'accertamento del nesso di causalità non è quello dell'assenza di “ogni ragionevole dubbio”, bensì quello della cd. preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, nel senso che “…una certa condotta – attiva od omissiva – possa essere considerata causa di un evento dannoso sul rilievo che le probabilità che tale evento sia la conseguenza di quella condotta risultano maggiori delle probabilità che non lo sia…”, ovvero che “…la probabilità che una certa condotta sia la causa di un evento dannoso prevalga sulla probabilità che lo siano tutte le altre cause alternative o le possibili concause teoricamente esistenti”, secondo uno standard di “certezza probabilistica” da ancorare non già o non solo alla mera determinazione quantitativo-statistica della frequenza con la quale si verifica un determinato evento, ma, piuttosto, alla specificità della singola fattispecie e agli elementi di conferma disponibili nel caso concreto, idonei ad avvalorare una determinata ricostruzione eziologica degli accadimenti e ad escludere, attendibilmente, altri e più plausibili decorsi causali alternativi (cfr. tra le altre, Cass. civ. 5922/2024 e, sempre in merito al nesso causale, Cass. civ. 26907/2020).
Di contro, incombe sulla struttura provare che la prestazione è stata correttamente adempiuta secondo il metro di diligenza qualificata sopra indicato, e ciò perché, appunto, considerata la natura contrattuale della responsabilità dell'ente, è da escludere che il creditore sia onerato anche di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore - che può limitarsi invece soltanto ad allegare - mentre è quest'ultimo a dover provare che la prestazione sia stata esattamente adempiuta, e dunque che l'intervento sia stato eseguito in modo corretto e nel pieno rispetto delle regole tecniche proprie della professione esercitata o, in alternativa, che la prestazione dovuta sia stata resa impossibile da una causa non imputabile, ovverosia da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza, come tale ad esso non ascrivibile (cfr. di recente, ancora Cass. 5922/24 cit., che ha richiamato al riguardo anche i principi di cui a Cass. civ. S.U. 13533/2001, nonché Cass. 10050/22 cit., Cass. civ. 26907/20 cit. e sempre di recente, tra le altre, Cass. civ. 5808/2023).
Ora, tanto premesso in punto di diritto, osserva il decidente, in fatto, che è risultato anzitutto pacifico, ed è stato comunque dimostrato anche dalla documentazione depositata dalla in allegato al suo atto introduttivo, che la stessa è stata ricoverata, in data 04.07.2018, presso Pt_1
l'Ospedale di Marino, per essere ivi sottoposta a un intervento chirurgico in regime di day hospital di “Trapeziectomia ed artroplastica in sospensione”, a fronte della diagnosi di “Rizoatrosi mano destra” (cfr. doc. 3 fasc. attoreo, recante anche copia della cartella clinica del P.O. di Marino).
In particolare, come si legge nell'anamnesi patologica prossima riportata in cartella clinica, l'attrice lamentava “…dolore ed impotenza funzionale base 2° dito mano destra da molti anni. Riferisce aver eseguito varie terapie antinfiammatorie ma senza beneficio…”, e all'esame obiettivo veniva indicata la presenza a suo carico di una “…alterazione del profilo anatomico della base del 2' dito con … [illeggibile] della base del 2' metacarpo;
dolore alla … [illeggibile] della II M con impotenza funzionale;
non deficit
6 neurovascolari”, condizione - quella antecedente all'intervento di cui trattasi - che è stata poi ben illustrata anche nella CTU assunta nel procedimento di a.t.p., ove, sulla scorta delle immagini radiografiche in atti risalenti al 24.03.17, il consulente ha evidenziato, nel dettaglio, che la paziente senz'altro presentava una “…artrosi trapezio-metacarpale bilaterale… apparentemente più grave a destra”, classificabile di “grado non grave”, con “…rapporti articolari trapezio-metacarpali…sostanzialmente conservati” e articolazioni del primo raggio in “…atteggiamento fisiologico” (cfr. ancora doc. 3 cit., nonché rel. CTU in a.t.p.).
Avuto riguardo a tale situazione clinica, il CTU incaricato in sede di a.t.p. ha inoltre illustrato, specificamente, le caratteristiche della patologia suindicata, le diverse classificazioni impiegate per la stessa nell'ambito della letteratura specialistica in base al relativo stadio evolutivo e le modalità, conservative e non, con le quali tale patologia viene comunemente trattata, ed evidenziato che nel caso che occupa è da escludere che possa formularsi una qualche censura sull'operato dei sanitari con riferimento al profilo della formulazione della diagnosi e relativamente alla scelta dell'intervento praticato alla che - come ha chiarito il CTU - “…può considerarsi Pt_1 corretta in base alle condizioni cliniche, alla diagnosi formulata ed all'età della paziente…” (cfr. ancora rel. CTU cit.).
Per quel che attiene, poi, l'esecuzione dell'atto operatorio, ha osservato il consulente officiato che nella relativa descrizione contenuta in cartella clinica la tecnica chirurgica risulta essere stata indicata in maniera corretta e che non sono state ivi evidenziate difficoltà di sorta, ma “…in base ai rilievi anamnestici, al percorso terapeutico ed all'attuale situazione clinica e radiografica, l'attuale situazione si discosta notevolmente da quelli che generalmente sono i risultati di tali interventi…”. Infatti, ha evidenziato il CTU che l'immagine radiografica in atti risalente al 26.10.18, e dunque di poco successiva, per appena tre mesi circa, all'intervento di cui si discute, “…evidenzia un completo sovvertimento dei rapporti articolari del primo raggio, l'assenza del trapezio, un notevole accorciamento del primo raggio con conseguente alterazione viziosa dei rapporti articolari tra primo metacarpo e falange basale del primo dito”, e a un'ulteriore radiografia del 07.03.20 si è evidenziata la persistenza di tale alterazione dei rapporti articolari, mentre quelli dell'arto controlaterale, per il quale pure l'attrice si è pacificamente sottoposta ad analogo trattamento, “mostrano un buon allineamento” (cfr. ancora rel. CTU cit.).
Quindi, considerate tali risultanze e lo stato attuale della quale risultante anche Pt_1 dall'esame obiettivo condotto sulla stessa nel corso delle oo.pp. e specificamente illustrato, anche a mezzo di fotografie, nell'elaborato peritale (ove si legge, segnatamente: “…all'esame ispettivo la mano si presenta di aspetto “scheletrico” per la diffusa ipotonotrofia della muscolatura attivatrice. I profili delle articolazioni interfalangee e metacarpo-falangee e le salienze anatomiche risultano accentuati. Notevole rappresentazione del reticolo venoso. La prima articolazione metacarpo-falangea si presenta atteggiata in iperestensione, la articolazione interfalangea del primo dito si presenta atteggiata in flessione per circa 45°, la flessione è possibile solo per pochi gradi. L'articolarità della trapeziometacarpale risulta sostanzialmente abolita atteggiata in flessione. Dolore diffuso alla digito-pressione sul primo raggio ed elettivamente a livello della articolazione trapezio-metacarpale. Netto deficit di forza nello stringere la mano a pugno, nell'afferrare oggetti anche di poco peso, deficit della pinza tra il primo dito e le altre quattro dita…”), il consulente ha soggiunto che “…in letteratura è descritta la possibilità di insuccesso parziale dell'intervento consistente in persistenza della sintomatologia dolorosa, e deficit di forza prensile…” e che, nondimeno, “…nel caso in esame ci troviamo invece di fronte ad un completo sovvertimento dei rapporti articolari del primo dito…”, il che - come ha osservato ancora il CTU - conduce a far prospettare, in effetti, che “…nella esecuzione del trattamento ci siano stati degli elementi di errore di tecnica che hanno condotto all'odierna situazione clinica” (cfr. ancora rel. CTU cit.).
7 Ebbene, tenuto conto di tali rilievi, ritiene il decidente che senz'altro debba considerarsi acclarata la lesione lamentata dall'attrice e la sua riconducibilità causale all'intervento al quale la NT stessa è stata sottoposta presso il presidio ospedaliero della All'esito di tale intervento, non solo non è stato raggiunto, infatti, il risultato che normalmente trattamenti del tipo di quello praticato consentono di conseguire, ma è stato constatato un obiettivo peggioramento della condizione clinica della mano della paziente, come detto tradottosi in un “completo sovvertimento dei rapporti articolari del primo dito”, e tale condizione, prima non presente, è emersa a distanza assai prossima dall'intervento che ha interessato proprio le articolazioni della mano della Pt_1 il che - come ben si trae dalla CTU assunta in sede di a.t.p. - vale ragionevolmente a far concludere per l'esistenza del nesso di causalità con quest'ultimo, non essendo emerse, d'altro canto, altre plausibili cause alternative, idonee a giustificare una tale situazione menomativa, a fronte di uno stato di degenerazione articolare trapezio-metacarpale che - secondo quanto persuasivamente evidenziato dal consulente officiato, in difetto di alcun elemento in contrario, anche solo allegato dalla convenuta - poteva definirsi, anteriormente al trattamento, di grado sostanzialmente moderato.
Non solo ma, oltre all'attendibile riconducibilità eziologica della lesione a tale trattamento chirurgico, la CTU espletata in a.t.p. è valsa anche a suffragare la doglianza attorea in merito alla erroneità delle modalità esecutive con le quali tale intervento è stato posto in essere, avendo il consulente convincentemente osservato, sul punto, che lo stato della mano della paziente porta effettivamente a “…ipotizzare che nella esecuzione del trattamento ci siano stati degli elementi di errore di tecnica che hanno condotto all'odierna situazione clinica” e, d'altra parte, la convenuta - che pure ne avrebbe avuto l'onere, ex artt. 1218 e 2697 c.c., alla luce di quanto sopra già evidenziato - non ha dedotto specificamente, né ha comunque dimostrato, alcunché a tal proposito, onde far concludere nel senso dell'avvenuta realizzazione dell'atto operatorio in conformità con le leges artis,
o del verificarsi di cause non imputabili all'operato dei sanitari che abbiano impedito un'esatta esecuzione dell'intervento, quest'ultimo da considerare del resto - come ha rilevato ancora il CTU
- privo di particolari difficoltà tecniche (cfr. ancora rel. CTU cit.). NT
Invero, è sufficiente scorrere gli scritti difensivi depositati dalla per avvedersi che la stessa non ha allegato alcunché di concreto e specifico, anche solo sul piano assertivo, per suffragare il suo assunto in ordine all'assenza di una colpa ascrivibile ai sanitari in sede di esecuzione del trattamento chirurgico, essendosi la convenuta sostanzialmente limitata ad affermare, in maniera del tutto astratta e apodittica, che “Da una completa ed esaustiva valutazione della vicenda si evince come l'operato complessivamente tenuto dall'Amministrazione, e per essa dai sanitari che si occuparono della vicenda, sia immune da qualsivoglia censura di imperizia, negligenza ed imprudenza, palesandosi idoneo, adeguato e conforme ai principi ed alle metodiche correntemente applicate…”, ed avendo essa lamentato un'asserita erroneità delle risultanze della consulenza tecnica espletata in a.t.p. sul solo rilievo che quest'ultima “…risulta in palese violazione dei comuni principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema c.d. “maggior danno”… laddove il pur valente Ausiliare Tecnico… afferma che “L'attuale situazione clinica descritta risulta valutabile nella misura del 13%(tredici per cento), venendo così a configurarsi un maggior danno del 7%(sette per cento), dal 7° al 13° punto percentuale”… dovendosi invece operare la differenza tra il montante risarcitorio dell'invalidità di cui è portatore il danneggiato e quello corrispondente all'invalidità ineliminabile e normalmente risultante dall'operazione chirurgica e, quindi, non risulta corretto indicare il maggiore danno del 7% dal 7 al 13%”, rilievo che - oltre a rivelarsi altrettanto generico, come pure ora si dirà - si è appuntato, evidentemente, sul solo profilo del pregiudizio biologico ascrivibile al contegno dei sanitari, mentre nulla è stato NT dedotto ed argomentato, appunto, dalla in merito alle conclusioni motivatamente raggiunte
8 dal CTU in ordine all'imperizia ascrivibile a tali sanitari nel materiale compimento dell'intervento praticato alla paziente.
Né potrebbe far pervenire a una diversa conclusione la sola considerazione della cartella clinica, nella quale la tecnica operatoria è stata descritta - si è detto - in maniera formalmente corretta, e ciò in quanto è da escludere - così come è stato ripetutamente evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità - che le eventuali omissioni o lacune della cartella possano giovare al medico e alla struttura sanitaria, ove risulti acclarato, come nella specie, che sia stata posta in essere da parte del sanitario una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (cfr. tra le altre, Cass. 5922/24 cit. e già Cass. 26907/20 cit.).
In virtù di quanto sin qui evidenziato e considerate le risultanze della CTU espletata, logicamente argomentate sulla scorta di un'esaustiva disamina della vicenda clinica, in difetto di elementi idonei a far concludere in diverso senso, deve essere ritenuto, pertanto, processualmente acclarato che la abbia riportato, così come da lei lamentato, una lesione causalmente Pt_1 riconducibile alle errate modalità con le quali è stato eseguito il trattamento chirurgico al quale è stata sottoposta presso il presidio ospedaliero riconducibile alla convenuta, e da tanto deriva la responsabilità di quest'ultima per i danni che, come ora si dirà, possono considerarsi accertati a carico dell'attrice quale conseguenza dell'imperito operato dei sanitari.
Passando, quindi, allo scrutinio di tali danni, deve essere peraltro evidenziato, innanzi tutto, che la risulta avere allegato in questa sede la sola esistenza di danni biologici, Pt_1 temporanei e permanenti, da lei riportati a seguito dell'intervento chirurgico, mentre alcun danno ulteriore, di natura patrimoniale o non patrimoniale e, segnatamente, di natura morale interiore, è stato lamentato, a ben vedere, dalla medesima, il che conduce, inevitabilmente, a far escludere che possa procedersi a una disamina di pregiudizi diversi e ulteriori rispetto all'invalidità permanente e all'inabilità temporanea di cui, soltanto, l'attrice ha prospettato la sussistenza e NT l'ascrivibilità alla entro i termini per le cd. preclusioni assertive (cfr. in particolare, pag. 3 del ricorso introduttivo, poi non seguito da alcuna ulteriore allegazione operata dall'onerata in sede di udienza del 08.11.22 e del 26.01.23 o mediante il deposito di una memoria nel termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.).
Ciò detto e venendo, dunque, al danno biologico permanente allegato dalla deve Pt_1 richiamarsi anche sul punto, a giudizio del decidente, quanto è stato osservato dal CTU incaricato in sede di a.t.p., avendo esso persuasivamente evidenziato, alla luce dell'attuale condizione clinica dell'attrice, così come accertata con l'esame obiettivo condotto in oo.pp. e ben descritta nella relazione peritale, che la stessa può anzitutto descriversi nei termini di una “Sindrome algico- disfunzionale in esiti di intervento chirurgico di “trapeziectomia e artroplastica in sospensione” per rizoartrosi della mano destra consistenti in: - Dolore diffuso alla digito-pressione sul primo raggio e a livello dell'articolazione trapezio-metacarpale; - deficit della chiusura a pugno e dei movimenti di opposizione al pollice;
- dismorfismo della mano soprattutto a carico della prima articolazione metacarpo-falangea e dell'interfalangea del I° dito, con segni strumentali di un completo sovvertimento dei rapporti articolari del primo raggio, di assenza del trapezio e notevole accorciamento del primo raggio con conseguente alterazione viziosa dei rapporti articolari tra primo metacarpo e falange basale del primo dito” (cfr. ancora rel. CTU).
Ha poi aggiunto il consulente, tuttavia, che “Per ciò che riguarda la valutazione del danno si deve richiamare l'attenzione sul fatto che in ogni caso la patologia esistente ed il successivo intervento chirurgico avrebbero condotto ad un certo grado di invalidità permanente…” e, richiamando i comuni barémes di valutazione in uso in ambito medico-legale, edite dalla SIMLA, ha evidenziato che “…un anchilosi trapezio-metacarpale è valutata a destra nella misura dell'8%(otto per cento)…”, su tale scorta individuando dunque, in base all'originaria situazione patologica presentata dalla paziente e al tipo di intervento eseguito sulla stessa, che comunque, a fronte di un trattamento chirurgico
9 correttamente posto in essere, la avrebbe presentato, ragionevolmente, un'invalidità Pt_1 comunque stimabile in misura pari al 6%, mentre la condizione menomativa attuale, così come sopra indicata, corrisponde a un'invalidità, da ritenersi ormai stabilizzata e non emendabile, valutabile nel 13% complessivo, “…venendo così a configurarsi un maggior danno del 7%(sette per cento), dal 7° al 13° punto percentuale” (cfr. rel. cit.).
Né l'apprezzamento così operato dal CTU in merito all'entità del “maggior danno” da riferire causalmente all'errato atto chirurgico può ritenersi, in alcun modo, contraddetto da specifici e conducenti elementi addotti in senso contrario dalle contendenti, non avendo l'attrice in alcun modo contestato e confutato, motivatamente, le conclusioni raggiunte dal consulente officiato a tal proposito, limitandosi a richiamare, anche nella sua memoria conclusiva depositata il 22.10.24, quanto solo era stato allegato e richiesto sul punto nel suo atto introduttivo sulla base della relazione medica di parte, la quale, però, non reca a ben vedere alcuna concreta ed effettiva argomentazione a supporto della maggiore quantificazione dell'invalidità permanente ivi indicata ed interamente ricondotta, altrettanto immotivatamente, alla responsabilità della convenuta (cfr. doc. 1 fasc. attoreo). NT
Inoltre, per quel che concerne il rilievo critico originariamente avanzato dalla nella sua comparsa di costituzione e sopra già richiamato, deve rilevarsi che il CTU ha in realtà correttamente proceduto ad individuare quale sia il pregiudizio giuridicamente ascrivibile alla stessa, in piena coerenza con quanto evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….allorquando un intervento medico si esegua su una situazione di compromissione dell'integrità fisica del paziente e risulti, secondo le regole di una sua esecuzione ottimale e per quanto accertato a posteriori, che la situazione avrebbe potuto essere ripristinata soltanto in parte e non integralmente, e che, dunque, l'intervento comunque avrebbe lasciato al paziente una percentuale di compromissione della integrità, qualora la cattiva esecuzione dell'intervento abbia determinato una situazione di compromissione dell'integrità fisica del paziente ulteriore rispetto alla percentuale che non si sarebbe potuta eliminare, il danno evento dev'essere individuato nella compromissione della integrità dal punto percentuale corrispondente a quanto non sarebbe stato eliminabile fino a quello corrispondente alla compromissione effettivamente risultante…” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 6341/2014).
Considerato quanto precede, deve quindi procedersi alla liquidazione del danno biologico permanente così come accertato dal consulente officiato, tenendo conto a tal uopo che, in un'ipotesi quale quella indicata, “…ai fini della liquidazione con il sistema tabellare deve assumersi come percentuale di invalidità non quella corrispondente al punto risultante dalla differenza fra le due percentuali, bensì la percentuale corrispondente alla compromissione effettivamente risultante, di modo che da quanto monetariamente indicato dalla tabella per esso deve sottrarsi quanto indicato per la percentuale di invalidità non riconducibile alla responsabilità…” (si v. ancora Cass. 6241/14 cit.), e in conformità a tali principi si individua, dapprima, la somma che sarebbe liquidabile per un'invalidità complessiva del 13%, per poi sottrarre all'importo monetario ad essa corrispondente il quantum riconducibile al fisiologico esito disfunzionale che, comunque, sarebbe residuato a carico della anche a fronte di un Pt_1 trattamento sanitario corretto, come detto stimato dal CTU in misura pari al 6%, pervenendosi così all'entità liquidabile per il solo maggior danno del 7%.
A tale fine vanno, inoltre, impiegate le note tabelle da ultimo elaborate nel 2024 dal Tribunale di Milano, onde assicurare una liquidazione del danno ai valori attuali, presentandosi le stesse senz'altro idonee a consentire una valutazione equitativa del pregiudizio di cui trattasi, in conformità con i principi affermati anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. civ. 13701/2024), e su tale scorta e considerando che la (nata il [...]) Pt_1 aveva ancora 55 anni all'epoca dell'evento dannoso (04.07.2018), si stima equo liquidare alla stessa, a titolo di danno biologico permanente, la somma di € 19.814,00, così determinata sottraendo a €
10 28.205,00, corrispondente a un'invalidità complessiva del 13%, l'ammontare di € 8.391,00, equivalente all'invalidità del 6%, che in ogni caso la predetta avrebbe plausibilmente presentato pure a seguito di un trattamento corretto (€ 28.205,00 – € 8.391,00), il tutto avendo riguardo - lo si precisa - alla sola voce del pregiudizio biologico ed esclusa, di contro, la voce indicata nelle citate tabelle per il diverso e ulteriore pregiudizio morale interiore, non liquidabile in assenza di alcuna minima allegazione - come detto non avanzata dall'interessata - anche solo in ordine una sua eventuale sussistenza (cfr. per tutte, Cass. civ. 25164/2020, la quale, nel ribadire che “…la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo…”, ha al contempo rammentato, però, che ai fini del riconoscimento di tale voce ulteriore di danno è onere del danneggiato allegare, quantomeno, l'esistenza di sofferenze morali interiori riportate in conseguenza dell'evento lesivo, “…così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento…”).
Con riferimento, invece, al danno biologico temporaneo richiesto in ristoro dall'attrice, è stato persuasivamente osservato dal CTU che la persistenza a carico della mano destra della sindrome algico-disfunzionale attendibilmente accusata dalla alla luce delle risultanze Pt_1 dell'intervento al quale è stata sottoposta, conduce al riconoscimento di un pregiudizio in capo alla stessa per inabilità temporanea parziale al 50% per un periodo di 30 giorni, e anche tale conclusione non risulta essere stata confutata in alcun modo dalle parti, ivi inclusa l'attrice, limitatasi, pure qui, al solo richiamo dell'originaria relazione del suo c.t., la quale, tuttavia, appare priva dell'indicazione delle ragioni, concrete e specifiche, poste a fondamento della ben maggiore inabilità temporanea ivi prospettata, nonché della considerazione che non possono di certo ascriversi alla responsabilità della convenuta anche i periodi d'inabilità che sarebbero comunque seguiti, plausibilmente, all'intervento chirurgico anche ove lo stesso fosse stato correttamente eseguito, questi ultimi presi in esame, per converso, dal consulente officiato avendo riguardo all'immobilizzazione della mano che sarebbe in ogni caso conseguita al trattamento e ai cicli di fisiokinesiterapia che, normalmente, sono prescritti a seguito di un intervento quale quello che occupa (cfr. ancora rel. CTU cit.).
Di talché, tenuto conto del danno biologico temporaneo convincentemente indicato dal CTU, si procede alla liquidazione equitativa anche di tale pregiudizio, pervenendosi per lo stesso al riconoscimento di un importo di € 1.725,00 (€ 115,00/2 x 30 giorni), sempre tenendo conto delle tabelle suindicate, nella versione da ultimo pubblicata nel 2024, onde assicurare una liquidazione del danno ai valori attuali.
Infine, all'ammontare suddetto, di € 21.539,00 complessivi (€ 19.814,00 + € 1.725,00), già liquidato all'attualità e dunque già comprensivo della rivalutazione monetaria richiesta, devono aggiungersi gli interessi cd. compensativi, volti a ristorare il pregiudizio da ritardato risarcimento, atteso che può senz'altro presumersi che al ritardo nella corresponsione dell'importo dovuto all'attrice sia conseguito anche un pregiudizio a carico della stessa per la mancata disponibilità del relativo ammontare monetario, alla luce dell'apprezzabile intervallo temporale trascorso dall'evento lesivo e alla non esigua entità della somma a lei spettante, avendo riguardo alla normale remuneratività del denaro, stimata dal legislatore con gli interessi legali. In conformità con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cd. debiti di valore, tali interessi devono essere però conteggiati non sulla somma attuale come sopra liquidata, bensì su quella originaria e poi rivalutata anno per anno, ovvero su un importo rivalutato in base a un indice medio (cfr. Cass. civ. S.U. 1712/1995 e tra le altre, più di recente, Cass. civ. 19063/2023, che ha evidenziato che “l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato tenendo
11 conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione”, con la conseguenza che compete al danneggiato, oltre alla rivalutazione, anche un ammontare a titolo di interessi cd. compensativi, “…rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria…”, per quanto la determinazione degli stessi non possa poi considerarsi “automatica”, ma presupponga la sussistenza, se del caso in via presuntiva, di un pregiudizio patito dal danneggiato per il ritardato risarcimento;
si v. inoltre, tra le altre, già Cass. civ. 22607/2016).
In applicazione del criterio fondato sui valori medi e considerato che la somma suddetta di
€ 21.539,00 corrisponde al risarcimento dovuto alla data attuale per un danno liquidabile nel luglio 2018, la quantificazione di tale ulteriore pregiudizio viene quindi effettuata eseguendo, anzitutto, la media aritmetica tra la complessiva somma di € 21.539,00 e l'importo di € 18.377,99 (così individuato devalutando la suddetta somma sino al luglio 2018, in base all'indice FOI generale), e applicando all'importo che ne risulta (€ 19.958,495) la media degli interessi legali nel periodo dal luglio 2018 ad oggi (pari a 1,49%). La somma così liquidata, secondo un criterio meramente equitativo, risulta pertanto pari a € 1.939,09.
Dalla data della presente sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, saranno invece dovuti all'attrice, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli ulteriori interessi, al saggio legale, sulla somma attuale rivalutata, sino al soddisfo integrale.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha comunque condotto all'accoglimento, sia pure parziale, delle domande proposte dalla le spese di lite vanno infine regolate secondo il Pt_1 NT criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la conseguente condanna della al relativo rimborso in favore dell'attrice, e ciò sia per le spese processuali relative al presente giudizio, sia per quelle relative al procedimento di a.t.p. RG. n. 4504/2021, così come da essa richiesto (cfr. nella giurisprudenza di legittimità, tra le molte, Cass. civ. 15492/2019, la quale ha chiarito che
“…le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente…”; si v. inoltre, quanto all'operatività del criterio della soccombenza in punto di regolamentazione delle spese processuali, Cass. civ. S.U. 32061/2022, che ha affermato da ultimo che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”).
Spese che si liquidano, quanto al presente giudizio di merito, in € 3.387,00 per compensi, avendo riguardo al valore della lite in base al criterio del decisum (scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00) e ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nel testo risultante dalle modifiche di cui al D.M. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022 (si v. art. 6 di tale decreto, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, e già Cass. civ. 17577/2018), ma con una decurtazione in misura pari al 50%, ex art. 4 D.M. 55/14 cit., per i compensi della fase istruttoria e di quella decisionale, giustificata dalla natura dell'istruttoria espletata, limitata alle produzioni documentali e all'acquisizione della CTU assunta in sede di a.t.p., e dalla conseguente più esigua entità dell'attività
12 difensiva resasi necessaria anche nella fase conclusiva. All'importo suddetto vanno, inoltre, aggiunti € 545,00 per spese vive, il rimborso forfettario per spese generali del 15% ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
Relativamente alle spese del procedimento di a.t.p., le stesse vengono invece liquidate con applicazione della disciplina di cui al D.M. 55/14 cit. nel testo antecedente alle modifiche di cui al D.M. 147/22, stante l'esaurimento del procedimento prima dell'entrata in vigore di tale decreto (si v. ancora rel. CTU in atti) e, considerando il valore della controversia già sopra indicato e i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per la fase istruttoria (tenuto conto della ridotta entità dell'attività che risulta espletata in tale fase, anche alla luce dell'assenza di osservazioni critiche presentate sull'elaborato peritale), si perviene a un importo di € 1.922,00 a titolo di compensi, cui si aggiungono € 286,00 per spese vive, il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 2 cit. e iva e cpa come per legge.
Le somme così liquidate a titolo di spese processuali vanno distratte, inoltre, in favore del difensore dell'attrice, avv. Marco Maria Imperato, dichiaratosi antistatario.
Sempre in considerazione dell'esito del giudizio e delle ragioni e dell'esito della CTU assunta in a.t.p. e qui acquisita ai sensi dell'art. 696 bis co. 5 c.p.c., le spese di quest'ultima, così come già liquidate dal relativo decidente, devono essere infine poste a carico integrale della convenuta, nei rapporti interni tra le contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni ulteriore richiesta, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara la responsabilità della per i danni non NTroparte_1 patrimoniali riportati da in conseguenza dell'intervento chirurgico del Parte_1
04.07.2018, così come indicati in parte motiva, e per l'effetto condanna la NTroparte_1
al risarcimento di tali danni in favore di che liquida
[...] Parte_1 nell'importo di € 21.539,00 complessivi, oltre interessi compensativi di € 1.939,09 ed oltre agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta dalla data della presente liquidazione e sino al soddisfo;
Condanna la al rimborso in favore di delle NTroparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio e di quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo RG. n. 4504/2021, che liquida, rispettivamente, in € 3.387,00 per compensi e € 545,00 per spese vive, quanto al presente giudizio, e in € 1.922,00 per compensi e € 286,00 per spese vive, quanto al procedimento di a.t.p., importi ai quali vanno aggiunti il rimborso forfettario per le spese generali e iva e cpa come per legge e tutti distratti in favore dell'avv. Marco Maria Imperato, difensore di , dichiaratosi antistatario;
Parte_1
Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico della NTroparte_1
6 le spese per la C.T.U. assunta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo RG.
[...]
n. 4504/2021. Così deciso in Velletri in data 09.01.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
13
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, all'udienza del 09.01.2025, ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2491/2022 r.g.a.c. e vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Maria Parte_1 C.F._1
Imperato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ercolano (NA), Via Panoramica n. 314, come da procura alle liti depositata in allegato alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 10.10.2023;
Parte ricorrente/attrice e
già (C.F./P.IVA , in persona del NTroparte_1 CP_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Merelli ed elettivamente domiciliata presso tale difensore, nella sede legale dell'Azienda stessa, in Albano Laziale (RM), Borgo Garibaldi n. 12, come da procura alle liti depositata in allegato alla comparsa di costituzione;
Parte resistente/convenuta
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale sanitaria.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza odierna, di cui la presente sentenza, pronunciata mediante lettura del dispositivo e dei motivi, ex art. 281 sexies c.p.c., deve considerarsi parte integrante.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.04.2022 ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale la (nel prosieguo NTroparte_1 NT anche solo , per brevità), chiedendo di: “1) accertare e dichiarare che il danno cagionato alla ricorrente è riconducibile alla condotta omissiva e/o colposa della struttura sanitaria e dei medici che la ebbero in cura e che l'hanno sottoposta ad intervento chirurgico e, per l'effetto condannare la resistente CP_4
- al risarcimento dei danni pari ad euro 50.000.00, ovvero di quella NTroparte_5 maggiore e/o minore somma ritenuta congrua da codesto Tribunale oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2) Condannare conseguentemente essa con sede legale alla NTroparte_6 via borgo Garibaldi n.12 -00041 Albano Laziale Roma (RM) al pagamento delle spese e dei compensi del presente procedimento, con attribuzione al procuratore anticipatario”.
A fondamento di tali domande, l'attrice ha esposto, in estrema sintesi, di essere stata ricoverata in data 04.07.2018 presso il di Marino, in regime di day hospital, per NTroparte_7 essere ivi sottoposta a intervento di artroplastica dell'articolazione carpo-carpale o capo-
1 metacarpale della mano destra, senza impianto, e che, tuttavia, a seguito di tale intervento chirurgico e nonostante la fisioterapia prescritta ed eseguita, la situazione della sua mano si è evoluta in senso negativo, considerato che i dolori sono proseguiti ed aumentati e che la motilità della mano è sempre più diminuita, tanto che ad oggi l'istante accusa una grande difficoltà nel suo utilizzo, oltre che una sua vistosa deformazione. Tale condizione è, inoltre, causalmente riconducibile al comportamento tenuto dai sanitari presso l'anzidetta struttura ospedaliera, facente NT capo alla convenuta, considerato che, alla luce della sua patologia, un intervento come quello praticatole, ove correttamente espletato, certamente non avrebbe condotto all'esito suindicato, e non a caso, in data successiva al trattamento di cui si tratta e presso diversa struttura sanitaria, la si è sottoposta ad analogo intervento all'altra mano, con eguale diagnosi, e l'uso della mano Pt_1 sinistra è stato in questo caso recuperato integralmente. Le patologie ad oggi sofferte alla mano destra sono, pertanto, senz'altro conseguenza di un'errata esecuzione dell'intervento da parte del NT personale dell' Marino e da tanto consegue la responsabilità della per il cui CP_8 accertamento la ha anche avviato un procedimento di a.t.p. ex art. 696 bis c.p.c., non ancora Pt_1 conclusosi alla data dell'atto introduttivo del presente giudizio, e il conseguente diritto della stessa ad ottenere dalla convenuta il risarcimento dei danni patiti, questi ultimi da individuarsi, in base alla perizia medico legale predisposta dal c.t. incaricato dall'attrice, nel 15% di invalidità permanente, oltre a un'inabilità temporanea totale di giorni 30 e parziale al 50% di ulteriori giorni 60, il tutto per € 50.000,00 complessivi. NT
Si è costituita in giudizio la contestando le domande attoree e chiedendo: “- in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'intestato ricorso, per violazione dei termini perentorio di cui all'art.
8. C. 3, prima e seconda parte, della L. n. 24/2017; - ancora in via preliminare e pregiudiziale, subordinatamente e gradatamente, disporre, ex art. 702-ter, c. 3, c.p.c. la prosecuzione dell'intestato giudizio secondo le regole del processo civile ordinario;
- nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza integrale della domanda attrice in fatto ed in diritto e, comunque, la mancanza della prova parimenti sottesa alla stessa…”, il tutto con il favore delle spese processuali.
Ha dedotto la convenuta, in estrema sintesi: che il procedimento di a.t.p. avviato dalla non si è concluso nel rispetto del termine perentorio di sei mesi previsto dall'art. 8 co. 3 L. Pt_1
24/2017 e, pertanto, “l'atto introduttivo risulta improponibile ovvero inammissibile ovvero improcedibile per violazione assoluta di legge”; che, inoltre e in ogni caso, sempre in punto di rito, il suddetto procedimento deve ritenersi inammissibile e la relativa CTU non può essere utilizzata in questa sede in virtù della sua natura “deducente”, essendo stati ivi “valutati” e non già “accertati” i fatti desumibili dalle cartelle cliniche, e tenuto conto della finalità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che è solo ed esclusivamente rivolto all'eventuale conciliazione della lite;
che il rito sommario di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., prescelto dall'attrice, non è poi compatibile, comunque, con la natura della controversia;
che nel merito il CTU incaricato in sede di a.t.p. ha violato i principi comunemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cd. maggior danno e mai potrebbe addivenirsi, in ogni caso, in questa sede, anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica espletata in a.t.p., a un risarcimento quale quello preteso dalla stante il solo maggior danno Pt_1 riconducibile, secondo il CTU, alla responsabilità sanitaria del 7% e l'esclusione di qualsivoglia ulteriore pregiudizio qui lamentato dall'attrice, anche tenuto conto dell'impossibilità di riconoscere danni “in re ipsa” e dell'assenza di allegazioni e prove offerte dall'onerata tali da giustificare il riconoscimento di danni ulteriori o di una qualsivoglia personalizzazione;
che è peraltro onere dell'attrice dimostrare, primariamente, il nesso di causalità tra i pregiudizi asseritamente patiti e il comportamento dei sanitari indicato come errato/inadeguato/negligente, nesso causale che costituisce infatti il “prius logico” rispetto alle questioni attinenti l'aspetto soggettivo della condotta dei sanitari e che deve essere provato dalla danneggiata, pur a fronte della responsabilità di natura
2 contrattuale da essa fatta valere, con la conseguente infondatezza della pretesa azionata dalla sulla base della sola allegazione del fatto storico del suo ricovero e del presento Pt_1 inadempimento perpetrato dai sanitari e della produzione delle cartelle cliniche;
che, in ogni caso,
“Da una completa ed esaustiva valutazione della vicenda si evince come l'operato complessivamente tenuto dall'Amministrazione, e per essa dai sanitari che si occuparono della vicenda, sia immune da qualsivoglia censura di imperizia, negligenza ed imprudenza, palesandosi idoneo, adeguato e conforme ai principi ed alle metodiche correntemente applicate, rispetto alle doglianze di parte ricorrente quali complessivamente recate con l'atto introduttivo, mancando nei fatti così come narrati con l'atto introduttivo la prova della pretesa responsabilità dell'Amministrazione e dei sanitari che, nell'occorso, ebbero ad assistere la Paziente”.
Alla prima udienza del 08.11.2022 è stato disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. e, successivamente, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., come richiesti.
La causa è stata istruita, quindi, con i documenti depositati dalle parti e con l'acquisizione di copia degli atti e della relazione peritale depositata nel procedimento di a.t.p. n. 4504/2021 RG., già avviato dalla avanti a questo Tribunale, e all'esito, all'udienza del 07.12.2023, entrambe Pt_1 le contendenti hanno richiesto il rinvio del giudizio per la precisazione delle conclusioni, incombente per il quale lo stesso è stato pertanto rinviato, con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e l'assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie difensive conclusive.
All'udienza odierna le parti, entrambe comparse, hanno infine rassegnato le loro conclusioni e discusso oralmente la causa, come da verbale d'udienza in atti, e all'esito il giudizio è deciso come segue, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., mediante lettura del dispositivo e dei motivi.
Ritiene il decidente che le domande attoree siano risultate parzialmente fondate e debbano, pertanto, trovare accoglimento nei limiti e per le ragioni che si vengono ad esporre.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di “improponibilità” o “inammissibilità” o NT
“improcedibilità” sollevata dalla nella sua comparsa di costituzione, sul rilievo che il procedimento di a.t.p. n. 4504/2021 RG. avviato dalla ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. non si Pt_1 sia concluso nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 8 co. 3 L. 24/2017.
Infatti, dispone l'art. 8 L. 24/17, per quel che qui rileva, che “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente” (co. 1) e che “La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento… L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento” (co. 2), aggiungendo, poi, che “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile…” (co. 3).
Ebbene, già avuto riguardo al tenore letterale della disposizione, emerge che la procedibilità della domanda risarcitoria proposta dal preteso danneggiato è correlata unicamente alla
“presentazione del ricorso” di cui all'art. 696 bis c.p.c., mentre non è prevista alcuna ulteriore condizione di procedibilità, in particolare con riferimento all'evenienza della mancata conclusione del procedimento di accertamento tecnico preventivo nel termine di sei mesi indicato dal legislatore come “perentorio”, espressamente prevedendo, per converso, la norma in parola che, decorso tale
3 termine, anche in assenza del deposito della relazione peritale in seno al procedimento di a.t.p., “la domanda diviene procedibile”. D'altro canto, per quel che attiene la perentorietà del termine semestrale, è evidente che la stessa sia stata prevista, piuttosto, in chiave acceleratoria e allo scopo di contenere, per quanto possibile, il sacrificio imposto al diritto di azione dell'interessato, evitando così che quest'ultimo patisca un'eccessiva compromissione di tale suo diritto, costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost., in ragione della concorrente necessità, sottesa alla disciplina in disamina, di favorire una composizione conciliativa della controversia, in funzione deflativa, per effetto dei più lunghi tempi a ciò correlati, in larga parte sottratti al controllo del predetto, e di tanto si trae, invero, chiara conferma proprio dall'espressa previsione secondo cui la domanda diviene, appunto, “procedibile” a seguito del decorso del termine di sei mesi, potendo poi il danneggiato avanzare, in tal caso, un'istanza di completamento dell'accertamento tecnico preventivo, quale quella qui presentata dalla con il suo atto introduttivo (si v. ancora art. Pt_1
8 cit.).
Né può trascurarsi, in aggiunta ai rilievi appena operati, che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità devono essere, come noto, interpretate in senso non estensivo, non potendosene dunque aggravare la portata ove ciò non risulti giustificato - come nella specie - dalla lettera e dalla ratio della relativa disciplina (cfr. tra le altre, Cass. civ. 967/2004), e ciò senza che possa omettersi di considerare, altresì, che una diversa soluzione quale quella prospettata nella specie dalla convenuta (oltretutto, in maniera assolutamente apodittica) si porrebbe anche in contrasto con il canone dell'interpretazione costituzionalmente orientata, considerato che un'eventuale “sanzione” di improcedibilità o inammissibilità della domanda introduttiva del giudizio di merito in virtù della mera “tardività” della conclusione del procedimento di a.t.p. comporterebbe, senza dubbio, un ingiustificato sacrificio, oltre che del diritto costituzionale di azione ex art. 24 cit., anche del principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., costringendo in definitiva l'interessato ad esperire nuovamente un tentativo media-conciliativo che pure abbia già sperimentato con esito negativo, senza alcuna utilità in chiave deflativa dei contenziosi (costituente invece, come detto, la finalità che è sottesa alla disciplina di cui all'art. 8 cit.; cfr. tra le altre, anche Trib. Torino 4462/2021). NT
L'eccezione sollevata sul punto dalla è dunque infondata e deve essere respinta.
Sempre in via preliminare, non merita poi alcun seguito l'ulteriore doglianza svolta dalla convenuta in merito all'asserita “inammissibilità” del procedimento di a.t.p. e all'inutilizzabilità in questa sede della relazione peritale depositata in tale procedimento dal CTU.
Ed invero, prescindendo al momento dalla pretesa erroneità delle valutazioni operate dal NT consulente incaricato in sede di a.t.p. (per la verità, soltanto genericamente prospettata dalla come di seguito si dirà, nell'ambito degli scritti difensivi depositati in corso di causa), è sufficiente evidenziare che l'ammissibilità del ricorso presentato dalla ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. è Pt_1 stata valutata (oltretutto, in maniera corretta e condivisibile) da parte del giudice assegnatario del relativo procedimento, mentre, per quel che interessa ai presenti fini, non può non osservarsi che l'utilizzabilità dell'elaborato depositato dal CTU nel procedimento di a.t.p. è espressamente riconosciuta dal comma 5 dell'art. 696 bis cit., e ciò senza che possa farsi distinzione, d'altra parte, tra consulenza tecnica “deducente” o “percipiente”, ben potendo, in realtà, essere sempre utilizzata una relazione di consulenza tecnica d'ufficio, persino ove assunta in un altro giudizio, fermi restando gli oneri di allegazione e di prova gravanti su ciascuna delle parti e la necessaria valutazione ad opera del giudicante delle risultanze di tali accertamenti peritali e delle ragioni per le quali gli stessi possono essere recepiti ai fini del decidere (cfr. tra le altre, Cass. civ. 7364/2012). NT
Anche le contestazioni genericamente avanzate al riguardo dalla devono essere, dunque, disattese.
4 Ciò chiarito in limine e venendo alla disamina nel merito delle domande attoree, è d'uopo rammentare, poi, quale sia il regime della responsabilità lamentata dal paziente a carico della struttura sanitaria e quali gli oneri gravanti, rispettivamente, sulle parti ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Al riguardo, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha ormai da tempo evidenziato, condivisibilmente, che l'accettazione del paziente da parte della struttura comporta la conclusione tra gli stessi di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cd. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), dal quale sorgono a carico della seconda una molteplicità di obblighi, non solo di tipo lato sensu alberghieri, ma anche di messa a disposizione del personale medico, paramedico e ausiliario e di apprestamento di tutto quanto sia necessario a garantire il buon esito degli interventi e l'ottimale gestione della condizione del malato, e tale qualificazione è stata da ultimo espressamente recepita - come è altrettanto noto - dal legislatore, che ha confermato la natura “contrattuale” di tale responsabilità con la disciplina di cui all'art. 7 co. 1 L. 24/17.
Considerata la molteplicità delle prestazioni che la struttura si obbliga ad eseguire, la responsabilità della stessa nei confronti del malato può conseguire, poi, tanto da un inadempimento degli obblighi “direttamente” gravanti a carico dell'ente, quanto da una mancata o inesatta prestazione medico-professionale dei suoi sanitari, quali ausiliari di cui l'ente necessariamente si avvale per l'esecuzione del rapporto contrattuale (essendo naturalisticamente preclusa a quest'ultimo la possibilità di un adempimento “diretto”), ai sensi dell'art. 1228 c.c., e ciò senza che rilevi l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la struttura stessa e i medici intervenuti nella gestione e cura del paziente (cfr. già Cass. civ. S.U. 577/2008 e, di recente, tra le molte, Cass. civ. 10050/2022; si v. inoltre art. 7 cit.).
Inoltre, per quel che attiene, in particolare, il contenuto dell'obbligazione professionale alla quale è tenuta, per quanto detto, la struttura nei confronti del malato, è noto che lo stesso deve essere ricostruito alla luce degli artt. 1176 co. 2 e 2236 c.c., i quali implicano la necessaria applicazione da parte del personale sanitario di tutte le regole e le buone prassi correlate alla specifica attività posta in essere secondo il metro della cd. diligenza qualificata, tenendo conto però, al contempo, che l'obbligazione assunta da coloro che svolgono un'attività professionale sanitaria (e per quel che qui rileva, dunque, dalla struttura che abbia accolto il paziente per sottoporlo al trattamento medico) costituisce, di norma, un'obbligazione cd. di mezzi o “di comportamento”, che ha per oggetto non la diretta realizzazione dell'interesse “primario” del malato (ovverosia il risultato della sua guarigione), ma la soddisfazione dell'interesse che è ad esso strumentale, costituito, per l'appunto, dall'applicazione delle regole dell'arte proprie della specifica attività professionale esercitata. L'omesso raggiungimento del risultato ambìto dal paziente, creditore della prestazione medica, non implica, quindi, che vi sia stato senz'altro un inadempimento del personale sanitario, potendo lo stesso anche derivare da cause esterne, estranee all'operato dei sanitari, mentre ai fini dalla sussistenza di una responsabilità quel che rileva è che non sia stato posto in essere da questi ultimi un comportamento conforme al metro di diligenza suindicato, imposto dal tipo di attività e dalle specifiche circostanze del caso, e che da tale inottemperanza siano altresì derivati, sotto il profilo causale, i pregiudizi lamentati dal paziente (cfr. tra le altre, Cass. civ. 28991/2019).
I rilievi sin qui operati relativamente alla qualificazione in termini contrattuali della responsabilità gravante sulla struttura e al contenuto dell'obbligazione professionale medica assumono, inoltre, rilevanza ai fini della ripartizione dell'onere di allegazione e di prova a carico delle parti, onere che va regolato ponendo, anzitutto, a carico del paziente l'allegazione e la dimostrazione del titolo, e dunque del contratto o “contatto”, da cui è scaturito il suo diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2697 co. 1 c.c. Peraltro, proprio in quanto la prestazione dovuta dall'ente e dal personale sanitario ha ad oggetto, come detto, non la diretta realizzazione del
5 risultato avuto di mira dal medesimo, ma l'esecuzione di un'attività coerente con le regole dell'arte e strumentalmente rivolta a conseguirlo, il paziente, creditore della prestazione professionale, è onerato anche dimostrare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'allegato inadempimento e la lesione asseritamente subìta, in uno alla verificazione di tale lesione (cd. danno evento) e alle conseguenze pregiudizievoli che ne siano scaturite (cd. danno conseguenza). Infatti, anche il collegamento eziologico esistente tra il contegno del personale sanitario e il mancato raggiungimento del risultato ambìto, o il peggioramento delle condizioni di salute del malato, rientra, in virtù di quanto detto, nell'ambito dei presupposti costitutivi del diritto vantato da quest'ultimo, ex art. 2697 co. 1 cit., sebbene poi - si aggiunga - tale dimostrazione potrà essere però anche fornita in via presuntiva e dovrà essere, altresì, valutata tenendo conto che, in materia civile, a differenza di quanto avviene ai fini della responsabilità penale, il criterio alla stregua del quale va operato l'accertamento del nesso di causalità non è quello dell'assenza di “ogni ragionevole dubbio”, bensì quello della cd. preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, nel senso che “…una certa condotta – attiva od omissiva – possa essere considerata causa di un evento dannoso sul rilievo che le probabilità che tale evento sia la conseguenza di quella condotta risultano maggiori delle probabilità che non lo sia…”, ovvero che “…la probabilità che una certa condotta sia la causa di un evento dannoso prevalga sulla probabilità che lo siano tutte le altre cause alternative o le possibili concause teoricamente esistenti”, secondo uno standard di “certezza probabilistica” da ancorare non già o non solo alla mera determinazione quantitativo-statistica della frequenza con la quale si verifica un determinato evento, ma, piuttosto, alla specificità della singola fattispecie e agli elementi di conferma disponibili nel caso concreto, idonei ad avvalorare una determinata ricostruzione eziologica degli accadimenti e ad escludere, attendibilmente, altri e più plausibili decorsi causali alternativi (cfr. tra le altre, Cass. civ. 5922/2024 e, sempre in merito al nesso causale, Cass. civ. 26907/2020).
Di contro, incombe sulla struttura provare che la prestazione è stata correttamente adempiuta secondo il metro di diligenza qualificata sopra indicato, e ciò perché, appunto, considerata la natura contrattuale della responsabilità dell'ente, è da escludere che il creditore sia onerato anche di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore - che può limitarsi invece soltanto ad allegare - mentre è quest'ultimo a dover provare che la prestazione sia stata esattamente adempiuta, e dunque che l'intervento sia stato eseguito in modo corretto e nel pieno rispetto delle regole tecniche proprie della professione esercitata o, in alternativa, che la prestazione dovuta sia stata resa impossibile da una causa non imputabile, ovverosia da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza, come tale ad esso non ascrivibile (cfr. di recente, ancora Cass. 5922/24 cit., che ha richiamato al riguardo anche i principi di cui a Cass. civ. S.U. 13533/2001, nonché Cass. 10050/22 cit., Cass. civ. 26907/20 cit. e sempre di recente, tra le altre, Cass. civ. 5808/2023).
Ora, tanto premesso in punto di diritto, osserva il decidente, in fatto, che è risultato anzitutto pacifico, ed è stato comunque dimostrato anche dalla documentazione depositata dalla in allegato al suo atto introduttivo, che la stessa è stata ricoverata, in data 04.07.2018, presso Pt_1
l'Ospedale di Marino, per essere ivi sottoposta a un intervento chirurgico in regime di day hospital di “Trapeziectomia ed artroplastica in sospensione”, a fronte della diagnosi di “Rizoatrosi mano destra” (cfr. doc. 3 fasc. attoreo, recante anche copia della cartella clinica del P.O. di Marino).
In particolare, come si legge nell'anamnesi patologica prossima riportata in cartella clinica, l'attrice lamentava “…dolore ed impotenza funzionale base 2° dito mano destra da molti anni. Riferisce aver eseguito varie terapie antinfiammatorie ma senza beneficio…”, e all'esame obiettivo veniva indicata la presenza a suo carico di una “…alterazione del profilo anatomico della base del 2' dito con … [illeggibile] della base del 2' metacarpo;
dolore alla … [illeggibile] della II M con impotenza funzionale;
non deficit
6 neurovascolari”, condizione - quella antecedente all'intervento di cui trattasi - che è stata poi ben illustrata anche nella CTU assunta nel procedimento di a.t.p., ove, sulla scorta delle immagini radiografiche in atti risalenti al 24.03.17, il consulente ha evidenziato, nel dettaglio, che la paziente senz'altro presentava una “…artrosi trapezio-metacarpale bilaterale… apparentemente più grave a destra”, classificabile di “grado non grave”, con “…rapporti articolari trapezio-metacarpali…sostanzialmente conservati” e articolazioni del primo raggio in “…atteggiamento fisiologico” (cfr. ancora doc. 3 cit., nonché rel. CTU in a.t.p.).
Avuto riguardo a tale situazione clinica, il CTU incaricato in sede di a.t.p. ha inoltre illustrato, specificamente, le caratteristiche della patologia suindicata, le diverse classificazioni impiegate per la stessa nell'ambito della letteratura specialistica in base al relativo stadio evolutivo e le modalità, conservative e non, con le quali tale patologia viene comunemente trattata, ed evidenziato che nel caso che occupa è da escludere che possa formularsi una qualche censura sull'operato dei sanitari con riferimento al profilo della formulazione della diagnosi e relativamente alla scelta dell'intervento praticato alla che - come ha chiarito il CTU - “…può considerarsi Pt_1 corretta in base alle condizioni cliniche, alla diagnosi formulata ed all'età della paziente…” (cfr. ancora rel. CTU cit.).
Per quel che attiene, poi, l'esecuzione dell'atto operatorio, ha osservato il consulente officiato che nella relativa descrizione contenuta in cartella clinica la tecnica chirurgica risulta essere stata indicata in maniera corretta e che non sono state ivi evidenziate difficoltà di sorta, ma “…in base ai rilievi anamnestici, al percorso terapeutico ed all'attuale situazione clinica e radiografica, l'attuale situazione si discosta notevolmente da quelli che generalmente sono i risultati di tali interventi…”. Infatti, ha evidenziato il CTU che l'immagine radiografica in atti risalente al 26.10.18, e dunque di poco successiva, per appena tre mesi circa, all'intervento di cui si discute, “…evidenzia un completo sovvertimento dei rapporti articolari del primo raggio, l'assenza del trapezio, un notevole accorciamento del primo raggio con conseguente alterazione viziosa dei rapporti articolari tra primo metacarpo e falange basale del primo dito”, e a un'ulteriore radiografia del 07.03.20 si è evidenziata la persistenza di tale alterazione dei rapporti articolari, mentre quelli dell'arto controlaterale, per il quale pure l'attrice si è pacificamente sottoposta ad analogo trattamento, “mostrano un buon allineamento” (cfr. ancora rel. CTU cit.).
Quindi, considerate tali risultanze e lo stato attuale della quale risultante anche Pt_1 dall'esame obiettivo condotto sulla stessa nel corso delle oo.pp. e specificamente illustrato, anche a mezzo di fotografie, nell'elaborato peritale (ove si legge, segnatamente: “…all'esame ispettivo la mano si presenta di aspetto “scheletrico” per la diffusa ipotonotrofia della muscolatura attivatrice. I profili delle articolazioni interfalangee e metacarpo-falangee e le salienze anatomiche risultano accentuati. Notevole rappresentazione del reticolo venoso. La prima articolazione metacarpo-falangea si presenta atteggiata in iperestensione, la articolazione interfalangea del primo dito si presenta atteggiata in flessione per circa 45°, la flessione è possibile solo per pochi gradi. L'articolarità della trapeziometacarpale risulta sostanzialmente abolita atteggiata in flessione. Dolore diffuso alla digito-pressione sul primo raggio ed elettivamente a livello della articolazione trapezio-metacarpale. Netto deficit di forza nello stringere la mano a pugno, nell'afferrare oggetti anche di poco peso, deficit della pinza tra il primo dito e le altre quattro dita…”), il consulente ha soggiunto che “…in letteratura è descritta la possibilità di insuccesso parziale dell'intervento consistente in persistenza della sintomatologia dolorosa, e deficit di forza prensile…” e che, nondimeno, “…nel caso in esame ci troviamo invece di fronte ad un completo sovvertimento dei rapporti articolari del primo dito…”, il che - come ha osservato ancora il CTU - conduce a far prospettare, in effetti, che “…nella esecuzione del trattamento ci siano stati degli elementi di errore di tecnica che hanno condotto all'odierna situazione clinica” (cfr. ancora rel. CTU cit.).
7 Ebbene, tenuto conto di tali rilievi, ritiene il decidente che senz'altro debba considerarsi acclarata la lesione lamentata dall'attrice e la sua riconducibilità causale all'intervento al quale la NT stessa è stata sottoposta presso il presidio ospedaliero della All'esito di tale intervento, non solo non è stato raggiunto, infatti, il risultato che normalmente trattamenti del tipo di quello praticato consentono di conseguire, ma è stato constatato un obiettivo peggioramento della condizione clinica della mano della paziente, come detto tradottosi in un “completo sovvertimento dei rapporti articolari del primo dito”, e tale condizione, prima non presente, è emersa a distanza assai prossima dall'intervento che ha interessato proprio le articolazioni della mano della Pt_1 il che - come ben si trae dalla CTU assunta in sede di a.t.p. - vale ragionevolmente a far concludere per l'esistenza del nesso di causalità con quest'ultimo, non essendo emerse, d'altro canto, altre plausibili cause alternative, idonee a giustificare una tale situazione menomativa, a fronte di uno stato di degenerazione articolare trapezio-metacarpale che - secondo quanto persuasivamente evidenziato dal consulente officiato, in difetto di alcun elemento in contrario, anche solo allegato dalla convenuta - poteva definirsi, anteriormente al trattamento, di grado sostanzialmente moderato.
Non solo ma, oltre all'attendibile riconducibilità eziologica della lesione a tale trattamento chirurgico, la CTU espletata in a.t.p. è valsa anche a suffragare la doglianza attorea in merito alla erroneità delle modalità esecutive con le quali tale intervento è stato posto in essere, avendo il consulente convincentemente osservato, sul punto, che lo stato della mano della paziente porta effettivamente a “…ipotizzare che nella esecuzione del trattamento ci siano stati degli elementi di errore di tecnica che hanno condotto all'odierna situazione clinica” e, d'altra parte, la convenuta - che pure ne avrebbe avuto l'onere, ex artt. 1218 e 2697 c.c., alla luce di quanto sopra già evidenziato - non ha dedotto specificamente, né ha comunque dimostrato, alcunché a tal proposito, onde far concludere nel senso dell'avvenuta realizzazione dell'atto operatorio in conformità con le leges artis,
o del verificarsi di cause non imputabili all'operato dei sanitari che abbiano impedito un'esatta esecuzione dell'intervento, quest'ultimo da considerare del resto - come ha rilevato ancora il CTU
- privo di particolari difficoltà tecniche (cfr. ancora rel. CTU cit.). NT
Invero, è sufficiente scorrere gli scritti difensivi depositati dalla per avvedersi che la stessa non ha allegato alcunché di concreto e specifico, anche solo sul piano assertivo, per suffragare il suo assunto in ordine all'assenza di una colpa ascrivibile ai sanitari in sede di esecuzione del trattamento chirurgico, essendosi la convenuta sostanzialmente limitata ad affermare, in maniera del tutto astratta e apodittica, che “Da una completa ed esaustiva valutazione della vicenda si evince come l'operato complessivamente tenuto dall'Amministrazione, e per essa dai sanitari che si occuparono della vicenda, sia immune da qualsivoglia censura di imperizia, negligenza ed imprudenza, palesandosi idoneo, adeguato e conforme ai principi ed alle metodiche correntemente applicate…”, ed avendo essa lamentato un'asserita erroneità delle risultanze della consulenza tecnica espletata in a.t.p. sul solo rilievo che quest'ultima “…risulta in palese violazione dei comuni principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema c.d. “maggior danno”… laddove il pur valente Ausiliare Tecnico… afferma che “L'attuale situazione clinica descritta risulta valutabile nella misura del 13%(tredici per cento), venendo così a configurarsi un maggior danno del 7%(sette per cento), dal 7° al 13° punto percentuale”… dovendosi invece operare la differenza tra il montante risarcitorio dell'invalidità di cui è portatore il danneggiato e quello corrispondente all'invalidità ineliminabile e normalmente risultante dall'operazione chirurgica e, quindi, non risulta corretto indicare il maggiore danno del 7% dal 7 al 13%”, rilievo che - oltre a rivelarsi altrettanto generico, come pure ora si dirà - si è appuntato, evidentemente, sul solo profilo del pregiudizio biologico ascrivibile al contegno dei sanitari, mentre nulla è stato NT dedotto ed argomentato, appunto, dalla in merito alle conclusioni motivatamente raggiunte
8 dal CTU in ordine all'imperizia ascrivibile a tali sanitari nel materiale compimento dell'intervento praticato alla paziente.
Né potrebbe far pervenire a una diversa conclusione la sola considerazione della cartella clinica, nella quale la tecnica operatoria è stata descritta - si è detto - in maniera formalmente corretta, e ciò in quanto è da escludere - così come è stato ripetutamente evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità - che le eventuali omissioni o lacune della cartella possano giovare al medico e alla struttura sanitaria, ove risulti acclarato, come nella specie, che sia stata posta in essere da parte del sanitario una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (cfr. tra le altre, Cass. 5922/24 cit. e già Cass. 26907/20 cit.).
In virtù di quanto sin qui evidenziato e considerate le risultanze della CTU espletata, logicamente argomentate sulla scorta di un'esaustiva disamina della vicenda clinica, in difetto di elementi idonei a far concludere in diverso senso, deve essere ritenuto, pertanto, processualmente acclarato che la abbia riportato, così come da lei lamentato, una lesione causalmente Pt_1 riconducibile alle errate modalità con le quali è stato eseguito il trattamento chirurgico al quale è stata sottoposta presso il presidio ospedaliero riconducibile alla convenuta, e da tanto deriva la responsabilità di quest'ultima per i danni che, come ora si dirà, possono considerarsi accertati a carico dell'attrice quale conseguenza dell'imperito operato dei sanitari.
Passando, quindi, allo scrutinio di tali danni, deve essere peraltro evidenziato, innanzi tutto, che la risulta avere allegato in questa sede la sola esistenza di danni biologici, Pt_1 temporanei e permanenti, da lei riportati a seguito dell'intervento chirurgico, mentre alcun danno ulteriore, di natura patrimoniale o non patrimoniale e, segnatamente, di natura morale interiore, è stato lamentato, a ben vedere, dalla medesima, il che conduce, inevitabilmente, a far escludere che possa procedersi a una disamina di pregiudizi diversi e ulteriori rispetto all'invalidità permanente e all'inabilità temporanea di cui, soltanto, l'attrice ha prospettato la sussistenza e NT l'ascrivibilità alla entro i termini per le cd. preclusioni assertive (cfr. in particolare, pag. 3 del ricorso introduttivo, poi non seguito da alcuna ulteriore allegazione operata dall'onerata in sede di udienza del 08.11.22 e del 26.01.23 o mediante il deposito di una memoria nel termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.).
Ciò detto e venendo, dunque, al danno biologico permanente allegato dalla deve Pt_1 richiamarsi anche sul punto, a giudizio del decidente, quanto è stato osservato dal CTU incaricato in sede di a.t.p., avendo esso persuasivamente evidenziato, alla luce dell'attuale condizione clinica dell'attrice, così come accertata con l'esame obiettivo condotto in oo.pp. e ben descritta nella relazione peritale, che la stessa può anzitutto descriversi nei termini di una “Sindrome algico- disfunzionale in esiti di intervento chirurgico di “trapeziectomia e artroplastica in sospensione” per rizoartrosi della mano destra consistenti in: - Dolore diffuso alla digito-pressione sul primo raggio e a livello dell'articolazione trapezio-metacarpale; - deficit della chiusura a pugno e dei movimenti di opposizione al pollice;
- dismorfismo della mano soprattutto a carico della prima articolazione metacarpo-falangea e dell'interfalangea del I° dito, con segni strumentali di un completo sovvertimento dei rapporti articolari del primo raggio, di assenza del trapezio e notevole accorciamento del primo raggio con conseguente alterazione viziosa dei rapporti articolari tra primo metacarpo e falange basale del primo dito” (cfr. ancora rel. CTU).
Ha poi aggiunto il consulente, tuttavia, che “Per ciò che riguarda la valutazione del danno si deve richiamare l'attenzione sul fatto che in ogni caso la patologia esistente ed il successivo intervento chirurgico avrebbero condotto ad un certo grado di invalidità permanente…” e, richiamando i comuni barémes di valutazione in uso in ambito medico-legale, edite dalla SIMLA, ha evidenziato che “…un anchilosi trapezio-metacarpale è valutata a destra nella misura dell'8%(otto per cento)…”, su tale scorta individuando dunque, in base all'originaria situazione patologica presentata dalla paziente e al tipo di intervento eseguito sulla stessa, che comunque, a fronte di un trattamento chirurgico
9 correttamente posto in essere, la avrebbe presentato, ragionevolmente, un'invalidità Pt_1 comunque stimabile in misura pari al 6%, mentre la condizione menomativa attuale, così come sopra indicata, corrisponde a un'invalidità, da ritenersi ormai stabilizzata e non emendabile, valutabile nel 13% complessivo, “…venendo così a configurarsi un maggior danno del 7%(sette per cento), dal 7° al 13° punto percentuale” (cfr. rel. cit.).
Né l'apprezzamento così operato dal CTU in merito all'entità del “maggior danno” da riferire causalmente all'errato atto chirurgico può ritenersi, in alcun modo, contraddetto da specifici e conducenti elementi addotti in senso contrario dalle contendenti, non avendo l'attrice in alcun modo contestato e confutato, motivatamente, le conclusioni raggiunte dal consulente officiato a tal proposito, limitandosi a richiamare, anche nella sua memoria conclusiva depositata il 22.10.24, quanto solo era stato allegato e richiesto sul punto nel suo atto introduttivo sulla base della relazione medica di parte, la quale, però, non reca a ben vedere alcuna concreta ed effettiva argomentazione a supporto della maggiore quantificazione dell'invalidità permanente ivi indicata ed interamente ricondotta, altrettanto immotivatamente, alla responsabilità della convenuta (cfr. doc. 1 fasc. attoreo). NT
Inoltre, per quel che concerne il rilievo critico originariamente avanzato dalla nella sua comparsa di costituzione e sopra già richiamato, deve rilevarsi che il CTU ha in realtà correttamente proceduto ad individuare quale sia il pregiudizio giuridicamente ascrivibile alla stessa, in piena coerenza con quanto evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….allorquando un intervento medico si esegua su una situazione di compromissione dell'integrità fisica del paziente e risulti, secondo le regole di una sua esecuzione ottimale e per quanto accertato a posteriori, che la situazione avrebbe potuto essere ripristinata soltanto in parte e non integralmente, e che, dunque, l'intervento comunque avrebbe lasciato al paziente una percentuale di compromissione della integrità, qualora la cattiva esecuzione dell'intervento abbia determinato una situazione di compromissione dell'integrità fisica del paziente ulteriore rispetto alla percentuale che non si sarebbe potuta eliminare, il danno evento dev'essere individuato nella compromissione della integrità dal punto percentuale corrispondente a quanto non sarebbe stato eliminabile fino a quello corrispondente alla compromissione effettivamente risultante…” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 6341/2014).
Considerato quanto precede, deve quindi procedersi alla liquidazione del danno biologico permanente così come accertato dal consulente officiato, tenendo conto a tal uopo che, in un'ipotesi quale quella indicata, “…ai fini della liquidazione con il sistema tabellare deve assumersi come percentuale di invalidità non quella corrispondente al punto risultante dalla differenza fra le due percentuali, bensì la percentuale corrispondente alla compromissione effettivamente risultante, di modo che da quanto monetariamente indicato dalla tabella per esso deve sottrarsi quanto indicato per la percentuale di invalidità non riconducibile alla responsabilità…” (si v. ancora Cass. 6241/14 cit.), e in conformità a tali principi si individua, dapprima, la somma che sarebbe liquidabile per un'invalidità complessiva del 13%, per poi sottrarre all'importo monetario ad essa corrispondente il quantum riconducibile al fisiologico esito disfunzionale che, comunque, sarebbe residuato a carico della anche a fronte di un Pt_1 trattamento sanitario corretto, come detto stimato dal CTU in misura pari al 6%, pervenendosi così all'entità liquidabile per il solo maggior danno del 7%.
A tale fine vanno, inoltre, impiegate le note tabelle da ultimo elaborate nel 2024 dal Tribunale di Milano, onde assicurare una liquidazione del danno ai valori attuali, presentandosi le stesse senz'altro idonee a consentire una valutazione equitativa del pregiudizio di cui trattasi, in conformità con i principi affermati anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. civ. 13701/2024), e su tale scorta e considerando che la (nata il [...]) Pt_1 aveva ancora 55 anni all'epoca dell'evento dannoso (04.07.2018), si stima equo liquidare alla stessa, a titolo di danno biologico permanente, la somma di € 19.814,00, così determinata sottraendo a €
10 28.205,00, corrispondente a un'invalidità complessiva del 13%, l'ammontare di € 8.391,00, equivalente all'invalidità del 6%, che in ogni caso la predetta avrebbe plausibilmente presentato pure a seguito di un trattamento corretto (€ 28.205,00 – € 8.391,00), il tutto avendo riguardo - lo si precisa - alla sola voce del pregiudizio biologico ed esclusa, di contro, la voce indicata nelle citate tabelle per il diverso e ulteriore pregiudizio morale interiore, non liquidabile in assenza di alcuna minima allegazione - come detto non avanzata dall'interessata - anche solo in ordine una sua eventuale sussistenza (cfr. per tutte, Cass. civ. 25164/2020, la quale, nel ribadire che “…la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo…”, ha al contempo rammentato, però, che ai fini del riconoscimento di tale voce ulteriore di danno è onere del danneggiato allegare, quantomeno, l'esistenza di sofferenze morali interiori riportate in conseguenza dell'evento lesivo, “…così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento…”).
Con riferimento, invece, al danno biologico temporaneo richiesto in ristoro dall'attrice, è stato persuasivamente osservato dal CTU che la persistenza a carico della mano destra della sindrome algico-disfunzionale attendibilmente accusata dalla alla luce delle risultanze Pt_1 dell'intervento al quale è stata sottoposta, conduce al riconoscimento di un pregiudizio in capo alla stessa per inabilità temporanea parziale al 50% per un periodo di 30 giorni, e anche tale conclusione non risulta essere stata confutata in alcun modo dalle parti, ivi inclusa l'attrice, limitatasi, pure qui, al solo richiamo dell'originaria relazione del suo c.t., la quale, tuttavia, appare priva dell'indicazione delle ragioni, concrete e specifiche, poste a fondamento della ben maggiore inabilità temporanea ivi prospettata, nonché della considerazione che non possono di certo ascriversi alla responsabilità della convenuta anche i periodi d'inabilità che sarebbero comunque seguiti, plausibilmente, all'intervento chirurgico anche ove lo stesso fosse stato correttamente eseguito, questi ultimi presi in esame, per converso, dal consulente officiato avendo riguardo all'immobilizzazione della mano che sarebbe in ogni caso conseguita al trattamento e ai cicli di fisiokinesiterapia che, normalmente, sono prescritti a seguito di un intervento quale quello che occupa (cfr. ancora rel. CTU cit.).
Di talché, tenuto conto del danno biologico temporaneo convincentemente indicato dal CTU, si procede alla liquidazione equitativa anche di tale pregiudizio, pervenendosi per lo stesso al riconoscimento di un importo di € 1.725,00 (€ 115,00/2 x 30 giorni), sempre tenendo conto delle tabelle suindicate, nella versione da ultimo pubblicata nel 2024, onde assicurare una liquidazione del danno ai valori attuali.
Infine, all'ammontare suddetto, di € 21.539,00 complessivi (€ 19.814,00 + € 1.725,00), già liquidato all'attualità e dunque già comprensivo della rivalutazione monetaria richiesta, devono aggiungersi gli interessi cd. compensativi, volti a ristorare il pregiudizio da ritardato risarcimento, atteso che può senz'altro presumersi che al ritardo nella corresponsione dell'importo dovuto all'attrice sia conseguito anche un pregiudizio a carico della stessa per la mancata disponibilità del relativo ammontare monetario, alla luce dell'apprezzabile intervallo temporale trascorso dall'evento lesivo e alla non esigua entità della somma a lei spettante, avendo riguardo alla normale remuneratività del denaro, stimata dal legislatore con gli interessi legali. In conformità con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di cd. debiti di valore, tali interessi devono essere però conteggiati non sulla somma attuale come sopra liquidata, bensì su quella originaria e poi rivalutata anno per anno, ovvero su un importo rivalutato in base a un indice medio (cfr. Cass. civ. S.U. 1712/1995 e tra le altre, più di recente, Cass. civ. 19063/2023, che ha evidenziato che “l'obbligazione risarcitoria costituisce un debito di valore che dev'essere liquidato tenendo
11 conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il fatto illecito e la liquidazione”, con la conseguenza che compete al danneggiato, oltre alla rivalutazione, anche un ammontare a titolo di interessi cd. compensativi, “…rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria…”, per quanto la determinazione degli stessi non possa poi considerarsi “automatica”, ma presupponga la sussistenza, se del caso in via presuntiva, di un pregiudizio patito dal danneggiato per il ritardato risarcimento;
si v. inoltre, tra le altre, già Cass. civ. 22607/2016).
In applicazione del criterio fondato sui valori medi e considerato che la somma suddetta di
€ 21.539,00 corrisponde al risarcimento dovuto alla data attuale per un danno liquidabile nel luglio 2018, la quantificazione di tale ulteriore pregiudizio viene quindi effettuata eseguendo, anzitutto, la media aritmetica tra la complessiva somma di € 21.539,00 e l'importo di € 18.377,99 (così individuato devalutando la suddetta somma sino al luglio 2018, in base all'indice FOI generale), e applicando all'importo che ne risulta (€ 19.958,495) la media degli interessi legali nel periodo dal luglio 2018 ad oggi (pari a 1,49%). La somma così liquidata, secondo un criterio meramente equitativo, risulta pertanto pari a € 1.939,09.
Dalla data della presente sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, saranno invece dovuti all'attrice, ai sensi dell'art. 1282 c.c., gli ulteriori interessi, al saggio legale, sulla somma attuale rivalutata, sino al soddisfo integrale.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha comunque condotto all'accoglimento, sia pure parziale, delle domande proposte dalla le spese di lite vanno infine regolate secondo il Pt_1 NT criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., con la conseguente condanna della al relativo rimborso in favore dell'attrice, e ciò sia per le spese processuali relative al presente giudizio, sia per quelle relative al procedimento di a.t.p. RG. n. 4504/2021, così come da essa richiesto (cfr. nella giurisprudenza di legittimità, tra le molte, Cass. civ. 15492/2019, la quale ha chiarito che
“…le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente…”; si v. inoltre, quanto all'operatività del criterio della soccombenza in punto di regolamentazione delle spese processuali, Cass. civ. S.U. 32061/2022, che ha affermato da ultimo che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”).
Spese che si liquidano, quanto al presente giudizio di merito, in € 3.387,00 per compensi, avendo riguardo al valore della lite in base al criterio del decisum (scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00) e ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., nel testo risultante dalle modifiche di cui al D.M. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022 (si v. art. 6 di tale decreto, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, e già Cass. civ. 17577/2018), ma con una decurtazione in misura pari al 50%, ex art. 4 D.M. 55/14 cit., per i compensi della fase istruttoria e di quella decisionale, giustificata dalla natura dell'istruttoria espletata, limitata alle produzioni documentali e all'acquisizione della CTU assunta in sede di a.t.p., e dalla conseguente più esigua entità dell'attività
12 difensiva resasi necessaria anche nella fase conclusiva. All'importo suddetto vanno, inoltre, aggiunti € 545,00 per spese vive, il rimborso forfettario per spese generali del 15% ex art. 2 co. 2 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
Relativamente alle spese del procedimento di a.t.p., le stesse vengono invece liquidate con applicazione della disciplina di cui al D.M. 55/14 cit. nel testo antecedente alle modifiche di cui al D.M. 147/22, stante l'esaurimento del procedimento prima dell'entrata in vigore di tale decreto (si v. ancora rel. CTU in atti) e, considerando il valore della controversia già sopra indicato e i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per la fase istruttoria (tenuto conto della ridotta entità dell'attività che risulta espletata in tale fase, anche alla luce dell'assenza di osservazioni critiche presentate sull'elaborato peritale), si perviene a un importo di € 1.922,00 a titolo di compensi, cui si aggiungono € 286,00 per spese vive, il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 2 cit. e iva e cpa come per legge.
Le somme così liquidate a titolo di spese processuali vanno distratte, inoltre, in favore del difensore dell'attrice, avv. Marco Maria Imperato, dichiaratosi antistatario.
Sempre in considerazione dell'esito del giudizio e delle ragioni e dell'esito della CTU assunta in a.t.p. e qui acquisita ai sensi dell'art. 696 bis co. 5 c.p.c., le spese di quest'ultima, così come già liquidate dal relativo decidente, devono essere infine poste a carico integrale della convenuta, nei rapporti interni tra le contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni ulteriore richiesta, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara la responsabilità della per i danni non NTroparte_1 patrimoniali riportati da in conseguenza dell'intervento chirurgico del Parte_1
04.07.2018, così come indicati in parte motiva, e per l'effetto condanna la NTroparte_1
al risarcimento di tali danni in favore di che liquida
[...] Parte_1 nell'importo di € 21.539,00 complessivi, oltre interessi compensativi di € 1.939,09 ed oltre agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta dalla data della presente liquidazione e sino al soddisfo;
Condanna la al rimborso in favore di delle NTroparte_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio e di quelle del procedimento di accertamento tecnico preventivo RG. n. 4504/2021, che liquida, rispettivamente, in € 3.387,00 per compensi e € 545,00 per spese vive, quanto al presente giudizio, e in € 1.922,00 per compensi e € 286,00 per spese vive, quanto al procedimento di a.t.p., importi ai quali vanno aggiunti il rimborso forfettario per le spese generali e iva e cpa come per legge e tutti distratti in favore dell'avv. Marco Maria Imperato, difensore di , dichiaratosi antistatario;
Parte_1
Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico della NTroparte_1
6 le spese per la C.T.U. assunta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo RG.
[...]
n. 4504/2021. Così deciso in Velletri in data 09.01.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
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