Ordinanza 28 settembre 2018
Massime • 1
Un atto unilaterale recettizio, qual è il licenziamento, si presume conosciuto - ai sensi dell'art. 1335 c.c. - nel momento in cui è recapitato all'indirizzo del destinatario e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza; ne consegue che, ove il licenziamento sia intimato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al lavoratore per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, la stessa si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario.
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Il licenziamento individuale – indice: Cos'è La forma Licenziamento ad nutum La motivazione Onere della prova Efficacia Impugnazione Il licenziamento è l'atto con cui il datore di lavoro manifesta la sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro subordinato. Il rapporto di lavoro subordinato infatti si costituisce mediante un contratto. Il contratto vincola le parti fino ad un termine, se stabilito nel contratto, o fino a quando una delle parti non esercita il suo diritto di recesso ovvero fino a che il contratto si risolve consensualmente o per una delle cause contemplate nel codice civile. Non esiste un testo unico di norme che disciplinano il licenziamento. La fonte normativa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 28/09/2018, n. 23589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23589 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2018 |
Testo completo
D E T N E S 28 SET. 2018 E - L L O R T AULA 'A' E S E 2358 9 / 18 E N O I Z A R T S I Oggetto G LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R E T N E SEZIONE LAVORO S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18215/2013 Cron. 23589 Dott. GIUSEPPE BRONZINI Presidente Rel. Consigliere - Rep. Dott. LAURA CURCIO Ud. 21/03/2018 Consigliere Dott. ROSA ARIENZO CC Consigliere Dott. FEDERICO DE GREGORIO Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA for ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18215-2013 proposto da: FATMA S.P.A. C.F. 01018630424, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso lo studio degli avvocati FABIO PULSONI, SIMONA LATINI, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DE EN C.F. TDDDNC64B2711461; 2018 intimato 1174 Nonché da: DE EN C.F. TDDDNC64B2711461, elettivamente 1domiciliato in ROMA, VIA CASAL DE PAZZI 148, presso dell'avvocato WALTER FELICIANI, lo studio e difeso dall'avvocato RICCARDO rappresentato LEONARDI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
FATMA S.P.A. C.F. 01018630424, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 31, presso lo studio degli avvocati FABIO PULSONI, SIMONA LATINI, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale · avversO la sentenza n. 110/2013 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/05/2013 R.G.N. 239/2010; il P.M. ha depositato conclusioni scritte. Rgn 18215/2013 RIVEVATO Che la corte d'Appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza del tribunale della stessa città accogliendo la domanda di CO TA, dirigente di Fama spa, diretta ad ottenere la condanna della società al pagamento del premio forfetario di € 30.000,00 per l'anno 2006 e confermando la sentenza di primo grado in punto di pagamento di alcune differenze retributive collegate all'effettiva ricezione della lettera di licenziamento, in periodo dal 19 febbraio al 15 marzo del 2007, richieste dal TA il quale asseriva aver ricevuto la lettera di licenziamento solo in tale ultima data. Che la corte territoriale ha ritenuto che fosse valida la cd "lettera di intenti" che le parti avevano sottoscritto e che recava le date del 18/25 settembre 2007, lettera in cui era stato stabilito il trattamento economico di dirigente, oltre che di amministratore delegato della società del TA e in particolare in cui era stato deciso il premio garantito per il 2005 e per ogni anno successivo. Che per la corte inoltre da tale lettera emergeva la connotazione definitiva della previsione premiale, collegata solo alla funzione di dirigente e non a quella di amministratore. Che la corte territoriale ha ritenuto che, in mancanza di una querela di falso non presentata dalla legale rappresentante della Fatma spa TA, detto documento conservava la sua efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2702 c.c., non avendo quindi rilevanza il disconoscimento informale effettuato dalla legale rappresentante. Che peraltro la proposta del premio iniziale, che figurava nella bozza elaborata il 18.9.2006, risultava approvata dalla TA con la data del 25.9.2006 apposta affianco alla sua firma. Che doveva poi ritenersi che tale lettera fosse atto regolatore del rapporto, avendo il TA iniziato a svolgere le mansioni ed a percepire la retribuzione. Che infine oltre andava accertata la validità della comunicazione del licenziamento in data 17.2.2007, stante il rilascio da parte del postino dell'avviso di giacenza della raccomandata. 1 Rgn 18215/2013 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società affidata a due motivi, a cui ha resistito TA con controricorso, svolgendo ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, a cui ha opposto difese la società con controricorso. Sono state depositate conclusioni scritte dal PM in data 7.2.2018.
CONSIDERATO Che
il motivi del ricorso principale hanno riguardato: 1) la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 2702,2697, 1341 e 1326 c.c. in relazione agli art. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell'art.360 c.1 n.3 c.p.c., oltre che omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi del c.1 n.5 dell'art.360 c.p.c.: la corte d'appello avrebbe erroneamente interpretato le risultanze processuali, ritenendo che la postilla contenuta nella "lettera di intenti" sulla previsione del premio per l'anno 2005 per il TA fosse riferibile alla legale rappresentate di Fatma spa, in quanto da lei sottoscritta e che fosse quindi stato raggiunto un accordo tra le parti. Ciò non emergeva dal documento, che conteneva la sottoscrizione della TA e del TA in calce dopo la data del 18.9.2005, mentre alle firme d loro apposte lungo il margine laterale destro del documento era stata aggiunta la data del 25.9.2005, mentre anche attraverso le deposizioni testimoniali era emerso che la TA aveva sottoscritto solo il teso cosi come confezionato il 18.9.2005, privo delle integrazioni a mano aggiunte in data del 25.9.2005; 2) La violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 , 1366 e 1367 c.c., in relazione agli artt. 1175 e 1375 c.c., oltre che omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi del c.1 n.5 dell'art.360 c.p.c.: la corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato le risultanze processuali non esaminando correttamente i documenti ed in particolare affermando che la postilla di previsione del premio, contenuta nella lettera di intenti sarebbe stata ' debitamente sottoscritta avendo una connotazione definitiva, che emergerebbe anche dal fatto che la prima scadenza del premio risultava svincolata dagli obiettivi di raggiungimento del "budget" e comunque avrebbe errato la corte di merito nel ritenere che la previsione del premio fosse collegata solo alle mansioni di direttore generale di Fatma spa e non anche a quelle di consigliere di Amministrazione atteso che, diversamente da quanto ritenuto dalla corte, nessun contratto di lavoro che recepisse le condizioni della lettera di intenti era mai stato sottoscritto dalle parti 2 Rgn 18215/2013 successivamente al 18.8.2005, così che le condizioni contenute in tale lettera di intenti non sarebbero mai state più oggetto di discussione o contrattazione tra le parti. Che con un primo motivo di ricorso incidentale il TA deduce la violazione, ex art.360 c.
1.n.3 c.p.c.degli artt. 40 del DPR n. 655/1982 e 1355 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto che in caso di spedizione di atto ricettizio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e in assenza di persona abilitate al ritiro, operi la presunzione di conoscenza dal momento in cui l'agente postale attesti che l'atto è stato depositato presso l'ufficio per la giacenza, dunque il 19.2.2005 nel caso in esame. Secondo la società la corte avrebbe mal applicato le norme prima ricordate perché in tal caso la presunzione di conoscenza si ha non il giorno del deposito, ma solo con lo spirare del termine di trenta giorni ( periodo di giacenza) ovvero con il ritiro della raccomandata da parte del destinatario, prima dei trenta giorni e pertanto, nel caso in esame, solo il 15.3.2005, giorno del ritiro da parte del TA. Che con il secondo motivo si deduce l'omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo costituito dall'avere la corte ritenuto che nel caso di atti recettizi comunicati a mezzo di raccomandata, ove non rinvenute persone abilitati al ritiro, la presunzione di consegna operi dal momento in cui l'agente postale ha depositato l'atto per la giacenza presso l'ufficio, mentre tale conoscenza deve presumersi operante nel momento in cui è terminato il periodo di giacenza. Che i due motivi di ricorso principale possono trattarsi congiuntamente essendo connessi, in quanto diretti entrambi a censurare la motivazione della corte distrettuale in ordine alla validità ed al contenuto delle clausole di cui alla "lettera di intenti" sottoscritta dalle parti. I motivi risultano in parte inammissibili perché hanno ad oggetto una serie di censure che si fanno ricadere promiscuamente sia nella violazione di legge che nell'omesso esame, ma sotto profili incompatibili. Comunque gli stessi non possono trovare accoglimento, perché finiscono per risolversi entrambi in una rivisitazione del merito della causa in questa sede inammissibile. Che nel caso in esame la censura relativa alla violazione dell'art. 2702 c.c. non ha pregio perché, come correttamente osservato dalla corte di merito, la lettera di intenti, sottoscritta da entrambe le parti, non è stata oggetto di querela di falso quanto alla riferibilità anche della postilla di previsione del premio di 30.000 euro alla 3 Rgn 18215/2013 TA, la quale risulta averla specificamente sottoscritta anche se in una data (del 25.9.2005), apposta accanto alla firma, diversa da quella indicata in calce al documento ( del 18.9.2005 ). Che conseguentemente stante la piena prova che detta scrittura privata fa della provenienza da parte della legale rappresentante delle dichiarazioni in essa contenute, le censure aventi ad oggetto la critica di tale argomentazione della corte, attraverso l'esame delle dichiarazioni delle parti nei verbali di deposizioni e di interrogatorio formale della TA, trascritti nel ricorso di legittimità, sono inammissibili. Che anche le censure che mirano a criticare la sentenza sotto altra veste, lamentando un' errata valutazione della volontà delle parti, per violazione degli artt. 1362 e ss c.c. nell'interpretazione della lettera di intenti, non colgono nel segno e non meritano ' accoglimento. Che in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità, dopo la riforma del vizio di cui al n.5 dell'art.360 c.p.c., applicabile al presente giudizio ratione temporis, nella sola ipotesi di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. in relazione al vizio di legge. Che tuttavia le censure lungi dal partire da una esegesi del testo contrattuale alla luce del contenuto delle clausole del contratto specificando le norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti ( cfr. Cass. n. 13242/2012,Cass.n. 17168/2013 ), enuclea una serie di elementi dai quali si dovrebbe desumere che le parti non avevano mai sottoscritto nessun contratto di lavoro successivamente alla lettera di intenti che recepisse le indicazioni in quest'ultima contenute e dunque anche l'erogazione del premio. Che tali elementi, quali la mera comunicazione all'ufficio provinciale del lavoro della effettuata assunzione, o la anodina dichiarazione contenuta nel verbale del consiglio di amministrazione di 27.10.2007b in cui si accenna ad una successiva illustrazione da parte della presidente TA delle condizioni relative al rapporto di lavoro del dirigente e delle esatte mansioni affidate al TA, non appaiono decisivi per scalfire il ragionamento interpretativo svolto dalla corte di merito secondo i principi 4 Rgn 18215/2013 ermeneutici di cui agli articoli 1362 e ss. c.c., avendo la sentenza esaminato la lettera di intenti e la postilla in essa contenuta relativa all'attribuzione del premio, ritenendola immediatamente vincolante, alla luce di ulteriori ragionamenti riferiti sia ad elementi, desumibili dal testo stesso della lettera, quali il collegamento di tale premio alla sola funzione di direttore generale e non anche di consigliere di amministrazione e il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla sottoscrizione della lettera di intenti, che aveva visto a far tempo dal 5.10.2005 dello svolgimento delle funzioni di dirigente da parte del TA. Che sono infondati anche i due motivi di ricorso incidentale , valutabili congiuntamente perché connessi. Che come già statuito da questa corte, la comunicazione di un atto negoziale recettizio, quale è il licenziamento, si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza, con la conseguenza che ove l'atto recettizio venga comunicato con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo avviso di giacenza presso l' ufficio postale ( cfr Cass. n. 6527 /2003 ), restando irrilevante il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario ( così Cass. n. 27526/2013). Che infatti del tutto diverso è il caso di un procedimento notificatorio avvenuto a mezzo posta che, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale (cd compiuta giacenza). Ed infatti solo in tal caso la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio si ha attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza. Che il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono pertanto essere respinti;
la reciproca parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio. 5 Rgn 18215/2013
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per ricorso incidentale, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13. Così deciso nell'Adunanza camerale del 21.3.2018 Il presidente Giuseppe Bronzini DICASSA Aاسرا т е M р E il De@zionario Giudiziario ! N O Duft. Giovanni RUELLO The CORTE SUPREMA DI CASSAZIONIZ IV Sezione LAVORO DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 SET 2018 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Doit Giovanni Ruello ove 60