TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 10/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANCIANO
in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
dott. Massimo Canosa - Presidente
dott. Giovanni Nappi - Giudice est.
dott.ssa Maria Rosaria Boncompagni - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17/2025 R.G. e vertente
TRA
( ), elettivamente domicilia- Parte_1 C.F._1
to in Casoli, Via S. Nicola 4, presso lo studio dell'avv. Gianpiero Bianchi, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti;
RECLAMANTE
E
( ); Controparte_1 C.F._2 CP_2
( , in persona del rappresentante legale pro tempore;
[...] P.IVA_1
CONVENUTI NON COSTITUITI
1 avente a oggetto: reclami al collegio conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza
Fatto e diritto
1. Con “Reclamo al Collegio ex artt. 630 e 178 c.p.c.”, ha Parte_1
impugnato il provvedimento di questo Tribunale, “giudice dell'esecuzione mobiliare”, del 27 dicembre 2024, che ha dichiarato “l'inefficacia del pigno- ramento” e disposto “la chiusura del procedimento esecutivo” di espro- priazione presso terzi (con pignoramento di crediti pecuniari), deducendo l'erroneità del provvedimento impugnato lì dove ha ritenuto che “il credi- tore ha depositato la visura camerale del terzo [...] ma nessuna prova risulta agli atti circa l'attività lavorativa della debitrice esecutata presso il terzo
MDL[;] non risulta allegata altra documentazione che consenta l'identificazione del credito e [...] nessuna istanza ex art. 549 c.p.c. è stata
[proposta] dal creditore procedente”; chiedendo pertanto che il “Tribunale adito, in composizione collegale, previ gli incombenti di rito ai sensi degli artt. 630, comma 3 e 178, commi 3, 4 e 5, c.p.c.”, voglia “revocare e/o an- nullare” il predetto provvedimento.
2. Il Tribunale dichiara l'inammissibilità del reclamo.
2.1. L'estinzione del processo esecutivo è prevista e disciplinata dagli artt.
629 (“Rinuncia agli atti”), 630 (“Inattività delle parti”: “quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice”), 631 (“Mancata comparizione all'udienza”), 631-bis
(Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche), 632 c.p.c.
L'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo o rigetta la re- lativa eccezione, anche nelle ipotesi ex art. 629 c.p.c. (C. cost. 195/1981),
2 non è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, in quanto per essa è previsto uno speciale strumento di controllo, consistente nel reclamo al col- legio nei modi previsti dall'art. 178 c.p.c. Il collegio (del quale non può fare parte “il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato”: C. cost.
45/2023) decide in camera di consiglio con sentenza appellabile (art. 630,
c. 3, c.p.c.).
Peraltro, l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche previste dalla legge deve essere qualificata come ordinanza di mera improseguibilità dell'azione esecutiva;
essa ha natura so- stanziale di atto del processo esecutivo ed è impugnabile non con il rime- dio del reclamo al collegio ma (solo) con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (C. 6391/2004; C. 3276/ 2008; C. 25421/2013); le
“ipotesi di estinzione c.d. atipica, più correntemente definite di chiusura anti- cipata (nella prassi definite anche[...] come improseguibilità o improcedibili- tà), non solo costituiscono oggetto ormai di disposizioni positive del codice di rito, che quest'ultimo istituto in modo espresso presuppongono ([...]art. 187-bis disp. att. [c.p.c.], introdotto fin dalla Riforma del 2006, nonché - ormai e comunque con la Riforma del 2014 – [...]art. 164-bis delle stesse disp. att., che codifica espressamente una di tali ipotesi), ma ineriscono ne- cessariamente alla struttura stessa del processo esecutivo, al di là delle espresse previsioni di estinzione, accomunando tutti i casi in cui questo non può proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali: ora per difetto di presupposti processuali, ora per mancanza di condizioni dell'azione esecutiva, ora perfino per qualsiasi fatto sopravvenuto che ren- de impossibile l'ulteriore sviluppo del processo. [...] È frequente proprio il caso del sopravvenuto venir meno del titolo esecutivo (ad esempio, se giu- diziale, per lo sviluppo normale dei gradi di giudizio e la sua riforma); ma si
3 pensi pure, a mero titolo esemplificativo: a quando viene riconosciuta mancante la giurisdizione dell'ufficio giudiziario adito, o la rappresentanza legale o sostanziale del creditore procedente, o lo stesso oggetto del pro- cesso (se è espropriato per pubblica utilità o confiscato in sede penale o di misure di prevenzione c.d. antimafia o a titolo di sanzione amministrativa per abusivismo edilizio o urbanistico), o sue caratteristiche immancabili per la stessa commerciabilità futura e quindi la validità della vendita in sede giudiziaria, come l'appartenenza del bene al debitore (che va sempre, inve- ce, pure di ufficio riscontrata [...]), oppure se si scopre o sopravviene ogni altro caso di inalienabilità o di vincoli. [...] In tutti questi casi, si tratti di estinzione tipica oppure, al contrario, di improseguibilità o improcedibilità
o chiusura anticipata o estinzione atipica che dir si voglia, è inevitabile che, proprio perché il processo esecutivo non è in grado di raggiungere alcun risultato, si impartisca anche l'ordine di cancellazione[ della trascrizione] del pignoramento[ (prevista dall'art. 632, c. 1, c.p.c.), che] è atto dovuto, siccome indispensabile complemento del provvedimento di chiusura anti- cipata: quest'ultimo dovendo essere soggetto al medesimo regime di pub- blicità dell'atto che al processo ha dato luogo, per l'idoneità del detto regi- me di pubblicità ad incidere sulla libera circolazione dei beni pignorati” (C.
9501/2016); il “mancato rispetto del termine perentorio per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche determina l'estinzione (tipica) dell'esecuzione forzata ex art. 631 bis c.p.c., mentre il mancato rispetto di quello ordinatorio per l'anticipazione delle spese di pub- blicità (incluso il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche prescritto dall'art. 18 bis del D.P.R. n. 115 del 2002) comporta l'impossibilità per la parte di compiere l'atto indispensabile per la prosecu- zione del processo esecutivo, e la conseguente pronuncia di improseguibili- tà dello stesso[...] in quanto [...]l'estinzione ex art. 631 bis c.p.c. per omessa
4 pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche pre- suppone che il termine per la relativa pubblicazione – fissato dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato, o implicitamente desunto dal riferimento dell'art. 490, comma 3, c.p.c., al periodo di 'almeno quaranta- cinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte' – sia spi- rato invano in conseguenza dell'inerzia (o dell'inadempimento) del credito- re[. In tal senso,] il termine eventualmente assegnato dal giudice dell'esecuzione ai creditori per l'anticipazione delle spese di pubblicità (in- cluso il contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche previsto dall'art. 18 bis [citato]) ha carattere ordinatorio e non perentorio ed il suo mancato rispetto, anche laddove ad esso consegua l'impossibilità di fissare la vendita, cioè di porre in essere l'atto indispensabile per la prose- cuzione del processo esecutivo, non determina l'estinzione (cd. tipica) di quest'ultimo ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c. (da accertarsi e dichiararsi con provvedimento eventualmente impugnabile ai sensi dell'art. 630 c.p.c., sia in caso di sua emissione [sia] in caso di mancata emissione) ma, al più,
l'improseguibilità dello stesso (da accertarsi e dichiararsi con provvedimen- to di chiusura anticipata della procedura, spesso impropriamente definita an- che come cd. 'estinzione atipica', contestabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.): l'estinzione (cd. tipica) ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c. si verifica, invece, esclusivamente nel caso [...] in cui, una volta fissato l'esperimento di vendita, la pubblicazione del relativo avviso sul portale delle vendite pubbliche (ai sensi dell'art. 490, comma 1, c.p.c.) sia omessa o avvenga tardivamente rispetto al termine a tal fine fissato [...]o anche implicitamente desunto [...] in conseguenza dell'inerzia (o dell'inadempimento) del creditore. [L]'eventuale sussistenza di una causa di improcedibilità dell'esecuzione non [può] essere fatta valere con il reclamo al tribunale in composizione collegiale di cui all'art. 630
5 c.p.c., dovendo essere a tal fine proposta[...] l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.” (C. 1991/2023); “il provvedimento che dispone la chiusura anticipata dell'esecuzione (ovvero che nega tale statuizione ovvero ancora che omette la pronuncia sulla questione) non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 [c.p.c.] - il cui thema decidendum è esclusivamente circoscritto alla verifica della sussistenza o meno di causa di estinzione tipi- ca del processo [...] - bensì con il solo rimedio della opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 del codice di rito[. Inoltre,] l'improponibilità del reclamo nei casi anzidetti non è suscettibile di sanatoria mediante conversione (o ri- qualificazione officiosa) in opposizione agli atti esecutivi: e ciò sia per la espressa e univoca qualificazione del mezzo ad opera della parte, sia per la destinazio- ne dell'atto al [t]ribunale in composizione collegiale anziché al giudice dell'esecuzione, il quale, attesa la struttura indefettibilmente bifasica dell'opposizione ex art. 617 [c.p.c.], deve essere necessariamente (oltre che tempestivamente) investito dell'atto di opposizione” (C. 6873/2024); ne consegue “la rilevabilità ex officio dell'inammissibilità ab origine del [...] recla- mo” ex art. 630 c.p.c. (C. 11241/2022) (corsivi del Tribunale).
2.2. Ebbene, il provvedimento impugnato, come detto, ha non dichiarato l'estinzione, ma disposto “la chiusura” (anticipata) del “procedimento ese- cutivo”; e ciò, tra l'altro, ha fatto al di fuori della ricorrenza di qualsiasi ipote- si di estinzione tipica, nemmeno richiamando o comunque presupponendo la violazione di un qualsiasi termine perentorio.
Ne discende che il rimedio contro quel provvedimento è non il proposto reclamo ex art. 630 c.p.c., ma l'opposizione ex art. 617 c.p.c., nella quale quel reclamo nemmeno può essere riqualificato o convertito.
Ne discende, ancora, che il reclamo è inammissibile.
6 3. Nulla sulle spese, non essendosi parti convenute costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara il reclamo inammissibile;
b) nulla sulle spese.
Lanciano, 7 aprile 2025.
Il Presidente
Massimo Canosa
Il Giudice estensore
Giovanni Nappi
7