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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 24/06/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4306/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 24 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4306/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
( C.F.: ) nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Angelozzi (c.f.: ) giusta C.F._2
procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo (C.F.
in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. C.F._3 Persona_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 17/7/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“condannare l' a corrispondere a E. 19.221,82 a titolo di ratei della CP_1 Parte_1 pensione di vecchiaia anticipata, integrata al trattamento minimo, che vanno dall'1.11.2021 al 31.7.2024; con gli interessi legali e vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 1/4/2025 per chiedere di: CP_1
“dichiarare cessata la materia del contendere, con statuizione delle spese secondo equità e giustizia”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 24/4/2025; seguiva l'udienza del 24/6/2025 per verificare l'effettivo accredito in favore della ricorrente;
all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che otteneva in proprio favore la sentenza Parte_1 della C. d'Appello di Roma n. 4397/2023 del 24/11/2023 che le riconosceva il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 co. 8 dlgs.vo n. 503/1992, con condanna dell' CP_1
al pagamento dei ratei maturati.
5. La ricorrente notificava la sentenza all' in data 1/12/2023 e successivamente CP_1 notificava all' i modelli AP03 e AP15 RED in data 23/2/2024 per permettere CP_1
l'erogazione della prestazione.
Pag. 2 di 4 6. L' non provvedeva al pagamento di quanto spettante alla ricorrente nel termine dei CP_1 successivi 120 giorni e veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale che veniva notificato il 23/7/2024.
7. Successivamente alla notifica del ricorso, l' emetteva provvedimento di liquidazione CP_1
Per della pensione di vecchiaia n. 001-707413586517 Cat. con decorrenza dal 1° novembre
2021 (v. doc. 1 allegato alla memoria dell' ), contestualmente l' , poiché la CP_1 CP_1
ricorrente è titolare anche della prestazione n. 044-707407642507 Cat. INVCIV, ha provveduto ad un provvedimento di riliquidazione per incumulabilità con altre prestazioni.
8. L'avvenuta liquidazione e accreditamento della prestazione richiesta con l'odierno ricorso determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
9. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione è avvenuta successivamente alla notifica del ricorso, atteso che a causa dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto CP_1 introdurre il presente giudizio, condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore CP_1
della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore pari a € 19221,82 compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 €, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1
soccombenza virtuale liquidate nella misura di € 1863,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Velletri, il 24 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 24 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4306/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
( C.F.: ) nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv.to Giovanni Angelozzi (c.f.: ) giusta C.F._2
procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo (C.F.
in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. C.F._3 Persona_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Raccolta n. 7313 del 22.3.2024, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente –
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 17/7/2024, chiedeva all'intestato Tribunale di: Parte_1
“condannare l' a corrispondere a E. 19.221,82 a titolo di ratei della CP_1 Parte_1 pensione di vecchiaia anticipata, integrata al trattamento minimo, che vanno dall'1.11.2021 al 31.7.2024; con gli interessi legali e vittoria delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 1/4/2025 per chiedere di: CP_1
“dichiarare cessata la materia del contendere, con statuizione delle spese secondo equità e giustizia”, per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il giorno 24/4/2025; seguiva l'udienza del 24/6/2025 per verificare l'effettivo accredito in favore della ricorrente;
all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che otteneva in proprio favore la sentenza Parte_1 della C. d'Appello di Roma n. 4397/2023 del 24/11/2023 che le riconosceva il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 co. 8 dlgs.vo n. 503/1992, con condanna dell' CP_1
al pagamento dei ratei maturati.
5. La ricorrente notificava la sentenza all' in data 1/12/2023 e successivamente CP_1 notificava all' i modelli AP03 e AP15 RED in data 23/2/2024 per permettere CP_1
l'erogazione della prestazione.
Pag. 2 di 4 6. L' non provvedeva al pagamento di quanto spettante alla ricorrente nel termine dei CP_1 successivi 120 giorni e veniva così promosso l'odierno ricorso giurisdizionale che veniva notificato il 23/7/2024.
7. Successivamente alla notifica del ricorso, l' emetteva provvedimento di liquidazione CP_1
Per della pensione di vecchiaia n. 001-707413586517 Cat. con decorrenza dal 1° novembre
2021 (v. doc. 1 allegato alla memoria dell' ), contestualmente l' , poiché la CP_1 CP_1
ricorrente è titolare anche della prestazione n. 044-707407642507 Cat. INVCIV, ha provveduto ad un provvedimento di riliquidazione per incumulabilità con altre prestazioni.
8. L'avvenuta liquidazione e accreditamento della prestazione richiesta con l'odierno ricorso determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.
* * *
9. In ordine alle spese di lite, atteso che la liquidazione è avvenuta successivamente alla notifica del ricorso, atteso che a causa dell'inerzia dell' la ricorrente ha dovuto CP_1 introdurre il presente giudizio, condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore CP_1
della ricorrente per soccombenza virtuale che liquida in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022), ritenuta la causa di valore pari a € 19221,82 compreso nel III scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
per un totale di 1863,50 €, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- dichiara la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente per CP_1
soccombenza virtuale liquidate nella misura di € 1863,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Velletri, il 24 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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