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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
In persona del Giudice, dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato all'esito del deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 779 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv. Parte_1
D'ANGELO EMILIANO presso il quale è elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI N.
10 81057 TEANO
OPPONENTE
E
DI CASERTA, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti CUZZUPOLI LUCA, VERRENGIA IDA, DE
BENEDICTIS IDA, CATALANO DAVIDE, presso il quale è elettivamente domiciliata in
AVVOCATURA INPS-VIA ARENA LOC. SAN BENEDETTO - C/O 81100 CP_1
CASERTA
OPPOSTO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 6.02.2023, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n328 2022 00059594 27 000, notificato a mezzo raccomandata il 23.01.2023, per la somma complessiva di euro 5.581,00 a titolo di omesso versamento dei contributi IVS per gli anni 2015-2020 più sanzioni e interessi.
L'opponente, in particolare, eccepiva la non debenza delle somme richieste per essere stato cancellato dalla gestione artigiani dell' in data 30.06.2014, in conseguenza della CP_1 cancellazione della società da lui partecipata, la “Romagnuolo Tyres S.r.l.”, dall'albo delle imprese artigiane;
chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'avviso di addebito, vinte le spese.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che chiedeva CP_1
disporsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, stante l'annullamento in autotutela dell'avviso di addebito, avvenuto in data 27.04.2023.
Successivamente, parte ricorrente, all'udienza odierna, deduceva l'avvenuto annullamento in autotutela dell'avviso di addebito impugnato, con conseguente sgravio della somma iscritta a ruolo;
per tale ragione, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, essendo l'annullamento intervenuto CP_1
successivamente al deposito del ricorso.
Deve, in ogni caso, darsi atto del sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, atteso l'avvenuto sgravio della somma dedotta nel ricorso in opposizione, di tal che, venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con conseguente annullamento dell'avviso opposto.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa, la rinuncia all'azione; la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU
18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Quanto alla domanda sulle spese, in base al principio della soccombenza virtuale, nel caso di specie, non è revocabile in dubbio la fondatezza della pretesa attorea, comprovata dalle emergenze probatorie atteso che, dagli atti di causa risulta che il aveva Per_1
depositato richiesta di cancellazione dalla gestione commercianti, proprio in virtù dell'affitto d'azienda, che aveva comportato la cessione di tutti i beni ad altra società (cfr. allegati produzione parte ricorrente).
Occorre, inoltre, rilevare che l'annullamento del provvedimento in via di autotutela sia avvenuto dopo l'instaurazione del giudizio.
Appare, perciò, giusto compensare le spese legali per metà fra le parti, tenuto conto che l' previdenziale, sia pure dopo l'esercizio dell'azione giudiziaria, ha riconosciuto in CP_2 autotutela le istanze del cittadino;
per la restante metà, invece, l' deve essere CP_1
condannato a pagare dette spese, che si liquidano nella misura di 950,00, oltre spese generali, IVA, CPA e quant'altro dovuto per legge, e si distraggono in favore dell'avv.
Emiliano D'Angelo, dichiaratosi anticipatario. Infatti, il cittadino per ottenere il suo buon diritto è stato pur sempre ingiustamente costretto ad affrontare le spese e le fatiche dell'azione giudiziaria, né eventuali difetti e ritardi dell' possono certamente imputarsi a danno del buon diritto del cittadino. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa per ½ le spese processuali, e condanna l' al pagamento in favore CP_1 della parte ricorrente del residuo, liquidato in euro 950,00, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Emiliano D'Angelo, dichiaratosi anticipatario.
S. Maria C.V., 10.01.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico