Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/04/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 04/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 6686/2024 R.G. promossa da:
, rappr. e dif. dall'avv. FABIO CARDANOBILE;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall'avv. MICHELE DI Controparte_1
LANDRO;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.05.2024, la ricorrente in epigrafe indicata agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento, a far data dal 01.01.2013 e a tutt'oggi, dell'inquadramento superiore inquadramento nell'ambito della categoria B, posizione B3 (o quell'altra maggiore o minore eventualmente ritenuta di giustizia) del
C.C.N.L. Aiop (o in quell'altra categoria eventualmente individuata) e, per l'effetto, CONDANNARE la in Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in favore della ricorrente delle corrispondenti differenze retributive pari ad € 47.728,52
(come da allegati conteggi che costituiscono parte integrante del presente atto), e in ogni caso, al corrispondente trattamento economico e
Giudicante): il tutto oltre interessi legali, anche di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì del deposito del presente ricorso;
2) in via meramente subordinata: ACCERTARE e DICHIARARE, per tutte le causali indicate nel parag. 2) della narrativa che precede, il diritto della ricorrente ad essere inquadrata a far data dall'1.3.2018 nel superiore livello A2 di cui al C.C.N.L. Aiop e, per l'effetto, CONDANNARE la Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., alla
[...] corresponsione in favore della ricorrente delle corrispondenti differenze retributive sulla scorta dei dati contabili emergenti dalle buste paga versate in atti e degli importi previsti (per il superiore livello A2) nelle tabelle retributive del C.C.N.L. Aiop applicabile.: il tutto oltre interessi legali, anche di mora ex art. 1284 co. 4 c.c. dal dì del deposito del presente ricorso;
3)CONDANNARE la resistente anche alla regolarizzazione contributiva, assicurativa e previdenziale della ricorrente, in relazione al trattamento economico erogato ed a quello che sarà riconosciuto come dovuto con l'emananda sentenza. Vinte le spese di lite”, con distrazione.
Si costituiva la parte resistente, la quale confutava in fatto e diritto quanto sostenuto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì l' , rassegnando le seguenti conclusioni “- CP_3 laddove venga riconosciuto sussistente e regolare il denunciato rapporto di lavoro ed accertato l'obbligo del pagamento di competenze retributive assoggettabili a contribuzione, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall condannare il datore di lavoro al CP_3 pagamento della contribuzione relativa, nella misura che verrà indicata anche con separato giudizio, entro i limiti della prescrizione quinquennale, nonché le sanzioni civili e gli interessi legali fino al completo ed integrale soddisfo, con ogni conseguenza in ordine alle spese di causa;
- Laddove la ricorrente dovesse risultare soccombente, ovvero dovesse abbandonare il giudizio e/o dovesse in sede di transazione novativa, affermare e riconoscere l'insussistenza del rapporto di lavoro così come descritto in ricorso, la stessa dovrà, comunque, essere condannata a rifondere all le spese ed i compensi di lite, avendo dichiarato, con CP_3 evidenza, circostanze non veritiere”.
All'esito dell'odierna udienza, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
La domanda attorea è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, giova evidenziare che, come si evince dal contratto di lavoro stipulato tra le parti in data 28.12.2012 (cfr. doc. 1 fascicolo resistente), la disciplina applicabile al rapporto di lavoro è stata espressamente individuata dalle parti nel C.C.N.L. Case di Cura private –
Personale non medico del 02.02.2005, e non in quella che regola il rapporto di pubblico impiego, a conferma del rapporto di natura privatistica che le parti hanno voluto realizzare.
Considerato che il rapporto di lavoro de quo è ancora in essere, è infondata l'eccezione di prescrizione, trattandosi di rapporto di natura privata per il quale il termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. inizia a decorrere esclusivamente dalla cessazione dello stesso (sul punto si veda Cass., 06.09.2022, n. 26246).
Ciò premesso, l'art. 2103 c.c., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, attribuisce al lavoratore utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
La verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui alla disposizione citata richiede l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (per tutte, Cass. lav. 21.10.99, n. 11856). È pacifico che grava sul lavoratore che rivendichi la superiore qualifica l'onere di dimostrare il contenuto delle mansioni effettivamente svolte e la loro corrispondenza a quelle delineate dal contratto collettivo di categoria per il livello preteso (da ultimo, Cass. lav., 21.4.2000 n.
5203).
Allorché il lavoratore abbia assolto tale onere probatorio, il giudice, per pervenire ad un corretto accertamento del diritto all'inquadramento superiore, deve operare il raffronto con le declaratorie contrattuali, tenuto conto delle modalità di espletamento delle mansioni e della configurazione dell'unità produttiva (così Cass. 7170/98).
Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che “Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio trifasico, da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni” (Cass. Sez. Lav. sent. n. 18943 del 27.09.2016).
Pure condivisibile è l'affermazione secondo cui “Condizione essenziale ai fini dell'accesso alla qualifica superiore è che sia dimostrato che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato”
(Trib. Milano 15.02.2013).
Nel caso in esame, la ricorrente domanda il superiore inquadramento (liv.
3B CCNL AIOP) in luogo di quello di appartenenza (liv. A1 CCNL AIOP).
Domanda in subordine il superiore inquadramento nel liv. A2 CCNL AIOP.
Sicché, ai fini di un ordinato svolgimento dell'iter motivazionale, appare opportuno riportare testualmente le declaratorie delle fasce di inquadramento così come delineate dalla contrattazione collettiva di settore dedotta in giudizio.
Al riguardo, preme innanzitutto evidenziare che ai sensi del CCNL di
Categoria 2002-2005, in atti, appartengono alla categoria “B”, “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono: - Conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati;
- Capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali; - Autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima. Requisiti culturali e professionali: Possesso di licenza della scuola dell'obbligo unita a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica”.
Dunque, quandanche parte ricorrente abbia di fatto osservato le mansioni asseritamente riconducibili al superiore liv. B3, non può trascurarsi quanto stabilito dalla Contrattazione Collettiva applicata al rapporto di lavoro in esame. Infatti, la contrattazione di categoria, tra i vari requisiti previsti ai fini dell'accesso al suddetto inquadramento, richiede altresì il possesso della licenza della scuola dell'obbligo unitamente al possesso di specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica. Ebbene, nel caso in esame, non v'è prova alcuna relativamente al possesso dei titoli professionali, atteso che in atti non v'è alcuna allegazione di specifici titoli, abilitazioni professionali o attestati di qualifica conseguiti dalla ricorrente.
Dunque, in assenza della prova del possesso di specifici titoli, abilitazioni professionali o attestati di qualifica conseguiti dalla ricorrente, certamente dovrà essere respinta la domanda relativa al superiore inquadramento nel liv. B3 CCNL di categoria. Con ogni conseguenza.
Ad ogni buon conto, parte ricorrente domanda in subordine l'automatico inquadramento superiore nel liv. A2 CCNL di Categoria 2016-2018.
Nel caso in esame, la ricorrente è stata assunta ed inquadrata nel liv. A con mansioni di “addetto alle pulizie” con decorrenza dal 01.01.2013 (si veda contratto in atti). E' pacifico, in quanto non contestato tra le parti, che alla ricorrente sia stato riconosciuto l'automatico inquadramento nel superiore liv. A1, in ragione dell'automatismo previsto, dal CCNL 2005, con la maturazione di due anni di servizio (con decorrenza dall'assunzione del 01.01.2013) presso la medesima Struttura sanitaria.
Tanto trova riscontro nelle buste paga del 2015 le quali recano il superiore liv. A1 sin dal mese di gennaio.
Sicché, la ricorrente domanda in subordine il riconoscimento del superiore inquadramento nel liv. A2 “a far data dal mese successivo al compimento di una anzianità di tre anni di servizio nello stesso Ente o Gruppo e con la stessa qualifica” - c.d. “automatismo” - come previsto proprio dall'art. 52
CCNL AIOP 2016-2018, pag. 100, in atti.
Peraltro, ai sensi dell'art. 48 lett. b) CCNL AIOP 2016-18, concernente la sospensione degli effetti del paragrafo A) durante la vigenza del presente
CCNL, “[…] sono confermati gli automatismi previsti dall'art. 52”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 4, rubricato “decorrenza e durata”, il contratto “si riferisce sia per la parte normativa, sia per quella economica al periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2018. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipula […]; […] il presente contratto conserva la sua validità sino alla sottoscrizione del nuovo CCNL”.
Invero, pur in presenza del maturato servizio triennale della ricorrente nel liv. A1 e presso lo stesso ente/gruppo, dalle buste paga in atti si evince che alla ricorrente non è stato riconosciuto alcun automatico inquadramento nel superiore liv. A2.
Dunque, stante la pacifica circostanza della maturata anzianità per tre anni nel liv. A1 della ricorrente presso l'odierna resistente (maturata dal
01.02.2015, al 01.02.2018), quest'ultima avrebbe dovuto procedere all'automatica attribuzione del superiore inquadramento della ricorrente nel liv. A2 - tenendo in conto che gli effetti del suddetto contratto decorrevano appunto dal giorno successivo alla stipula intervenuta in data
08.10.2020 - e con decorrenza, quindi, dal 09.10.2020.
Pertanto, da tale ultima data - 09.10.2020 – deve essere accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel superiore inquadramento liv. A2 CCNL AIOP 2016-18, con conseguente condanna della al pagamento delle relative Controparte_2 CP_2 differenze retributive dalla medesima data, oltre rivalutazione e interessi di legge, nonchè alla conseguente regolarizzazione contributiva, assicurativa e previdenziale.
In definitiva, il ricorso deve essere parzialmente accolto. Le spese di lite, con riferimento al rapporto processuale tra la ricorrente e la seguono la soccombenza di Controparte_1 quest'ultima; tuttavia, l'accoglimento parziale del ricorso ne giustifica la compensazione nella misura della metà. Nulla per le spese invece nei confronti dell , attesa la posizione processuale di quest'ultimo. CP_3
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
P. Q. M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inquadrata a far data dal 09.10.2020 nel superiore liv. A2 CCNL di Categoria;
e, per l'effetto, condanna la al pagamento in favore della Controparte_1 ricorrente delle relative differenze con decorrenza dalla medesima data, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-condanna alla regolarizzazione della Controparte_1 posizione contributiva, assicurativa e previdenziale della ricorrente;
-condanna a rifondere le spese Controparte_1 processuali sostenute dalla parte ricorrente, che liquida complessivamente in Euro 1.850,00, così già compensate per la metà, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, con distrazione;
- nulla a titolo di spese di lite nei confronti dell . CP_3
Bari, 04.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli