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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15760/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Flaviana Boniolo Presidente dott. Silvia Vaghi Giudice Relatore dott. Maurizio Giuseppe Ciocca Giudice
SENTENZA nella causa di revocazione iscritta al n. r.g. 15760/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Margherita Kòsa (c.f. Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliato nello studio legale del difensore in Milano, via C.F._2
Washington n. 98
Parte attrice contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Ivan Fossati del Foro di CP_1 C.F._3
Milano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._4
Milano, via Tommaso Salvini n. 5
Parte convenuta e contro
PROCEDRURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO di , in persona del CP_1
Liquidatore avv. Salvatore Sanzo
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice. Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale,
1) revocare il decreto del 6.4.2023 con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012 di (RG 27/2022), giacché detto decreto risulterebbe CP_1
pagina 1 di 7 viziato da errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., avendo l'organo giudicante ritenuto che il reclamo sia stato depositato il 3.1.2023 e non già il 2.1.2023; in via subordinata,
2) revocare il decreto di cui supra, siccome detto provvedimento contrasterebbe, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., con un documento decisivo prodotto dall'attore nel presente giudizio (id est, la schermata con esito dei depositi telematici relativa al procedimento di reclamo, all. n. 2); in via rescissoria,
3) dichiararsi l'illegittimità del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio RG 27/2022 e, per l'effetto, revocare detto provvedimento per i motivi di cui appresso: il decreto si fonderebbe su documentazioni ed informazioni inesatte o incomplete fornite dalla odierna convenuta;
vi sarebbe un'asserita violazione del principio di economicità della procedura;
infine, la rilevanza ex art. 16 della l. n. 3/2012 degli atti posti in essere dalla debitrice (odierna convenuta); in via istruttoria,
4) ordinarsi l'acquisizione del fascicolo del procedimento di liquidazione n. 27/2022 ed ammettersi la prova per testimoni, citando la dott.ssa giudice presso il Tribunale di Milano, sezione Tes_1 fallimentare;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze relative al presente giudizio in caso di accoglimento della revocazione ovvero, per il caso di rigetto dell'impugnazione de qua, compensare le spese di lite.
Per parte convenuta.
Voglia questo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezioni e/o domanda, così giudicare: 1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, co. 1, c.p.c. e fissarsi nuova udienza nel rispetto dei termini;
2) dichiarare improcedibile la domanda di revocazione per mancanza della copia autentica del decreto impugnato;
3) dichiarare l'inammissibilità della domanda di revocazione ex art. 395, nn. 3 e 4, c.p.c. per l'irrilevanza e la non decisività dell'asserito errore dedotto dall'attore e per l'irrilevanza, la non decisività e la tardività della produzione del documento n. 2;
4) dichiarare l'inammissibilità del reclamo proposto, attesa la tardività dello stesso;
5) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89 c.p.c., ordinare la cancellazione delle frasi offensive indicate al paragrafo “Sul rapporto intercorso tra la signora ed il signor e sulle somme incassate CP_1 Pt_1 dall'attore” e, per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento dei danni, anche in via equitativa;
6) condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., per lite temeraria;
7) condannare controparte alla refusione delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, oltre
IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha promosso il presente giudizio per ottenere la revocazione del decreto del 6.4.2023 Parte_1 con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo - siccome tardivo - proposto avverso il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di ai CP_1 sensi dell'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012 (RG 27/2022).
A fondamento della domanda di revocazione, il ha evidenziato che il decreto emesso in sede di Pt_1 reclamo sarebbe stato pronunciato per effetto di un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4,
c.p.c., dal momento che, diversamente da quanto risulterebbe dal fascicolo d'ufficio, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il reclamo sia stato depositato il 3.1.2023 e non già il 2.1.2023.
In subordine, parte attrice ha altresì dedotto che la pronuncia di inammissibilità si porrebbe in contrasto, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., con un documento decisivo, ossia il documento n. 2 allegato pagina 2 di 7 dall'attore all'atto introduttivo del presente giudizio (trattasi della copia della schermata con esito dei depositi telematici relativa al procedimento di reclamo).
Sotto il profilo rescissorio e, dunque, in riferimento al provvedimento che ha disposto l'apertura della liquidazione del patrimonio, il ha dedotto l'inammissibilità della domanda presentata dalla Pt_1
TU ex art. 14 ter della l. n. 3/2012, giacché la stessa si fonderebbe sulle dichiarazioni false dell'odierna convenuta. In particolare, secondo parte attrice, la TU avrebbe falsamente dichiarato la sussistenza nell'attivo del credito vantato per la vendita dell'azienda acquistata da nei confronti Pt_1 di un terzo compratore.
Si è costituita , eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per vizi CP_1 attinenti alla vocatio in ius (ex art. 164, co. 1, c.p.c. in riferimento all'omesso avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, del codice di rito), dal momento che nell'atto di citazione l'attore avrebbe assegnato a controparte un termine di 70 giorni, anziché il termine – inferiore – di 20 giorni previsto dall'art. 399, co. 2, c.p.c. Sempre in via preliminare, la convenuta ha invocato l'improcedibilità del giudizio per violazione dell'art. 399, co.1, c.p.c., atteso il mancato deposito della copia autentica del decreto impugnato.
Nel merito, la TU ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto inammissibile o, comunque, infondata. Nello specifico, ha contestato la configurabilità dell'errore di fatto indicato dall'art. 395, n.
4, c.p.c., in quanto la questione inerente alla tardività del reclamo ha costituito un punto controverso sul quale il giudice a quo si è effettivamente pronunciato ed, inoltre, difetterebbero i requisiti della rilevanza e della decisività del presunto errore, atteso che, come stabilito dal Giudice del reclamo, il potere di impugnare si sarebbe consumato già l'11.12.2023, dovendosi far decorrere il termine di 10 giorni (di cui all'art. 739 c.p.c.) dal momento di conoscenza legale dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio (da individuarsi nel momento di costituzione - ossia l'1.12.2022 - della
TU e del liquidatore della procedura nel giudizio di appello pendente tra le medesime parti).
Sotto il profilo dell'errore di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c., parte convenuta ha eccepito che il documento sub. 2 avrebbe potuto essere prodotto già in sede di reclamo, non potendosi considerare sopravvenuto al provvedimento di cui si chiede la revocazione.
Da ultimo, la convenuta ha chiesto, ex art. 89 c.p.c., ordinarsi la cancellazione delle frasi offensive contenute nell'atto di citazione al paragrafo “Sul rapporto intercorso tra la signora ed il signor CP_1
e sulle somme incassate dall'attore” e la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni sia Pt_1 ex art. 89 c.p.c. che ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., per responsabilità processuale aggravata.
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituita, invece, la procedura di liquidazione del patrimonio, in persona del suo liquidatore (avv. Salvatore Sanzo), che è stata pertanto dichiarata contumace.
Con ordinanza del 26.7.2023, resa all'esito dell'udienza fissata anticipatamente per statuire sull'istanza cautelare, è stata rigettata la domanda di sospensione del termine per proporre ricorso per Cassazione.
All'udienza del 30.1.2024, rigettate le istanze istruttorie, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 26.11.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
2. Tanto premesso, preliminarmente si rileva che la decisione della presente causa è rimessa al
Tribunale in composizione collegiale, giacché, com'è ben noto, la revocazione si propone dinnanzi allo stesso organo giudicante che ha pronunciato il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 398, co. 1, pagina 3 di 7 c.p.c. e si applicano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui. Pertanto, nel caso di specie, considerato che il decreto impugnato è stato emesso all'esito di un procedimento di reclamo dal
Tribunale di Milano in composizione collegiale, l'organo competente a decidere la causa è il medesimo ufficio giudiziario, non essendo necessaria la coincidenza della sezione, nella medesima composizione.
3. Ciò chiarito, si procede ad esaminare le eccezioni di improcedibilità della domanda e di nullità dell'atto di citazione sollevate dalla convenuta costituita.
Ritiene il Collegio che le suddette eccezioni debbano essere disattese, siccome infondate.
3.1. In primo luogo, non merita accoglimento l'eccezione relativa all'improcedibilità del giudizio di revocazione per omesso deposito della copia autentica del decreto impugnato in violazione dell'art. 399, co. 1, del codice di rito.
Al riguardo, occorre evidenziare che la parte attrice ha depositato una copia del decreto impugnato in formato .pdf (doc. 3), specificando, a pagina 19 dell'atto di citazione, che si tratta di copia conforme all'originale.
Pertanto, non è possibile affermare che difetti il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, atteso che il ha depositato un file attestato di conformità all'originale, che è Pt_1 documento da ritenersi equivalente ad una copia autentica (seppur in merito al deposito della copia autentica del provvedimento decisorio richiesta ai fini della procedibilità del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35867/2023, ha difatti affermato il principio che
“La copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitorio (sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa dalla S.C. ad esito di udienza camerale), comunicata dalla
Cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, cod. proc. civ. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 221 del 2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione dell'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del citato decreto, ragion per cui, in sede di riassunzione, la produzione di detta copia per immagine della pronuncia di annullamento con rinvio soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto dall'art. 394, comma
2, secondo periodo, cod. proc. civ. e, espressamente a pena d'inammissibilità, dall'art. 63, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 546 del 1992”).
3.2. Va parimenti disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 1, c.p.c. per l'omesso avvertimento prescritto dall'art. 163, n. 7, c.p.c. formulata dalla TU.
Al riguardo, si osserva come l'omesso avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c. non abbia impedito la regolare costituzione della , giacché, ove la parte attrice si sia tempestivamente costituita CP_1
(come è avvenuto nel caso di specie), anche nel giudizio di revocazione la costituzione della parte convenuta può avvenire sino all'udienza di comparizione (in tal senso si veda Cass. civ. n. 14350/2004 secondo cui “L'art. 399 secondo comma cod. proc. civ., nel fissare il termine (di venti giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo) per la costituzione del convenuto nel giudizio di revocazione, non comporta alcuna deroga al principio generale di cui al secondo comma dell'art. 171 cod. proc. civ., sicché anche in tale procedimento la tempestiva costituzione dell'attore consente al convenuto di costituirsi fino alla prima udienza”). Inoltre, l'eccepita nullità deve ritenersi sanata atteso che, nel costituirsi in giudizio, la convenuta non si
è limitata ad eccepire l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., ma ha svolto le proprie difese nel merito così esplicando compiutamente il suo diritto di difesa (si veda sul punto Cass. civ. n. 28646/2020 secondo cui “in tema
pagina 4 di 7 di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che
l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità”).
4. Ciò statuito in ordine alle questioni preliminari, nel merito la domanda di revocazione avanzata dal va rigettata sia in relazione all'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. sia in relazione al Pt_1 motivo ex art. 395, n. 3, c.p.c.
4.1. Per quanto attiene all'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Tribunale di Milano in sede di reclamo, consistente nell'erronea indicazione della data di effettivo deposito del reclamo (3.1.2023, anziché 2.1.2023), deve evidenziarsi quanto segue.
Innanzitutto, si rileva la mancanza del presupposto che l'art. 395, n. 4, c.p.c. richiede in negativo ai fini della rilevanza dell'errore revocatorio, ossia che il “fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. Con riferimento all'errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. in cui sarebbe incorso il giudicante, consistente nell'erronea indicazione della data di effettivo deposito del reclamo, giova osservare che dalla lettura del decreto di inammissibilità del reclamo risulta che la data di deposito del reclamo ha costituito un punto controverso su cui il Collegio ebbe a pronunciarsi, stante l'eccezione di tardività dapprima sollevata dalla TU in sede di memoria difensiva (doc. 23 pagina 8 e ss. parte convenuta) e, poi, reiterata in sede d'udienza (doc. 26 parte convenuta). Ed invero, la tempestività del reclamo proposto dall'odierno attore ha rappresentato un punto controverso su cui il Collegio ebbe a pronunciarsi, accogliendo l'eccezione di tardività formulata dall'odierna convenuta ed affermando che il deposito sia avvenuto il 3.1.2023. Pertanto, l'allegato errore non costituisce una svista percettiva del Tribunale, bensì una questione controversa tra le parti su cui è stato instaurato il contraddittorio in sede d'udienza di reclamo.
Nonostante la sollevata eccezione, nel procedimento di reclamo la parte si è limitata a Pt_1 richiamare il contenuto degli atti e a contestare quanto dedotto dalla controparte, senza argomentare e provare la diversa data di deposito rispetto a quella prospettata dalla reclamata . CP_1
Sul punto, giova richiamare i chiarimenti forniti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., “rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo” (cfr. Cass. civ., n. 7435/2023) ed altresì che “l'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio” (cfr. Cass. civ. n. 27622/2022).
pagina 5 di 7 Ebbene, poiché il Tribunale in sede di reclamo ha espressamente preso posizione su una questione controversa sollevata dalla TU deve escludersi la configurabilità dei presupposti dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, n. 4 c.p.c.
4.2. Del pari, è da escludersi la sussistenza del vizio di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c., con riferimento al documento prodotto dall'attore (all. n. 2) - asseritamente idoneo a dimostrare il deposito telematico del reclamo in data 2.1.2023 -, siccome trattasi di documento da ritenersi non decisivo ai fini della controversia.
La decisività va esclusa perché non è stata fornita la prova che l'attore non abbia prodotto il documento n. 2 in sede di reclamo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; al riguardo, è appena il caso di rammentare che la TU ha tempestivamente eccepito la tardività del reclamo con memoria difensiva in data 25.3.2023, consentendo, quindi, alla parte attrice di contraddire sul punto e di produrre tutta la documentazione utile al fine di contrastare detta eccezione.
Infine, è pacifico che detto documento (attestante l'esito del deposito telematico effettuato dallo stesso reclamante) fosse nella disponibilità del che avrebbe potuto produrlo all'udienza del 30.3.2023 Pt_1 tenutasi dinanzi al Collegio.
Sicché, anche il secondo motivo di revocazione deve essere respinto.
5. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni sinora sviluppate, la domanda di revocazione formulata dalla parte attrice va rigettata, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi avanzati in via rescissoria.
6. Alla luce di quanto esposto, le istanze istruttorie reiterate vanno rigettate e va integralmente confermata l'ordinanza resa a verbale dell'udienza del 30.1.2024 nella parte in cui ha ritenuto la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice inammissibile - in quanto i cap. 1 e 2 attengono a circostanze da provarsi documentalmente ed irrilevanti ai fini della decisione (anche alla luce del contenuto dell'ordinanza del 26.7.2023) -.
7. La domanda avanzata dalla convenuta ai sensi dell'art. 89 c.p.c. non appare accoglibile, atteso che le espressioni utilizzate dal risultano contenute nella normale dialettica processuale, non essendo Pt_1 trasmodate in attacchi lesivi dell'onore o del decoro di parte avversaria.
8. Anche la domanda di risarcimento danni ex art. 96, co. 1, c.p.c. formulata dalla convenuta CP_1 deve essere rigettata, non essendo provato che l'attrice abbia inteso agire in giudizio con finalità abusive eccedenti la normale funzione del processo.
Per la medesima ragione deve escludersi la possibilità di condannare il a mente dell'art. 96, co. Pt_1
3, c.p.c., non riscontrandosi i presupposti perché possa ritenersi integrata la fattispecie della responsabilità processuale contemplata dalla legge. Difatti, la responsabilità ex art. 96, comma III,
c.p.c., presuppone pur sempre, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, come accertato nel caso di specie.
9. Infine, in applicazione del principio di soccombenza, le spese vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano in favore di parte convenuta in complessivi € 9.000,00, per compensi, avuto riguardo al valore della controversia e ai valori medi per la fase di studio, introduttiva (aumentati del 50% in ragione della fase cautelare e tenuto conto che la parte attrice ha insistito per la delibazione dell'istanza cautelare a termine per proporre il ricorso per Cassazione scaduto – cfr. verbale del 4.7.2023), di pagina 6 di 7 trattazione e decisionale.
Sulle spese della parte Liquidazione del patrimonio di , alcuna statuizione va emessa CP_1 stante la sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di revocazione;
- rigetta le domande ex artt. 89 e 96 c.p.c.;
- condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 9.000,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2, co. 2, d.m. n. 55/2014, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 4.12.2024
Il Giudice estensore dott. Silvia Vaghi
Il Presidente dott. Flaviana Boniolo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott.
Antonio Mele.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Flaviana Boniolo Presidente dott. Silvia Vaghi Giudice Relatore dott. Maurizio Giuseppe Ciocca Giudice
SENTENZA nella causa di revocazione iscritta al n. r.g. 15760/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Margherita Kòsa (c.f. Parte_1 C.F._1
) ed elettivamente domiciliato nello studio legale del difensore in Milano, via C.F._2
Washington n. 98
Parte attrice contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Ivan Fossati del Foro di CP_1 C.F._3
Milano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in C.F._4
Milano, via Tommaso Salvini n. 5
Parte convenuta e contro
PROCEDRURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO di , in persona del CP_1
Liquidatore avv. Salvatore Sanzo
Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice. Piaccia al Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale,
1) revocare il decreto del 6.4.2023 con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012 di (RG 27/2022), giacché detto decreto risulterebbe CP_1
pagina 1 di 7 viziato da errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c., avendo l'organo giudicante ritenuto che il reclamo sia stato depositato il 3.1.2023 e non già il 2.1.2023; in via subordinata,
2) revocare il decreto di cui supra, siccome detto provvedimento contrasterebbe, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., con un documento decisivo prodotto dall'attore nel presente giudizio (id est, la schermata con esito dei depositi telematici relativa al procedimento di reclamo, all. n. 2); in via rescissoria,
3) dichiararsi l'illegittimità del decreto di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio RG 27/2022 e, per l'effetto, revocare detto provvedimento per i motivi di cui appresso: il decreto si fonderebbe su documentazioni ed informazioni inesatte o incomplete fornite dalla odierna convenuta;
vi sarebbe un'asserita violazione del principio di economicità della procedura;
infine, la rilevanza ex art. 16 della l. n. 3/2012 degli atti posti in essere dalla debitrice (odierna convenuta); in via istruttoria,
4) ordinarsi l'acquisizione del fascicolo del procedimento di liquidazione n. 27/2022 ed ammettersi la prova per testimoni, citando la dott.ssa giudice presso il Tribunale di Milano, sezione Tes_1 fallimentare;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze relative al presente giudizio in caso di accoglimento della revocazione ovvero, per il caso di rigetto dell'impugnazione de qua, compensare le spese di lite.
Per parte convenuta.
Voglia questo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezioni e/o domanda, così giudicare: 1) dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164, co. 1, c.p.c. e fissarsi nuova udienza nel rispetto dei termini;
2) dichiarare improcedibile la domanda di revocazione per mancanza della copia autentica del decreto impugnato;
3) dichiarare l'inammissibilità della domanda di revocazione ex art. 395, nn. 3 e 4, c.p.c. per l'irrilevanza e la non decisività dell'asserito errore dedotto dall'attore e per l'irrilevanza, la non decisività e la tardività della produzione del documento n. 2;
4) dichiarare l'inammissibilità del reclamo proposto, attesa la tardività dello stesso;
5) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 89 c.p.c., ordinare la cancellazione delle frasi offensive indicate al paragrafo “Sul rapporto intercorso tra la signora ed il signor e sulle somme incassate CP_1 Pt_1 dall'attore” e, per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento dei danni, anche in via equitativa;
6) condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., per lite temeraria;
7) condannare controparte alla refusione delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, oltre
IVA e CPA come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha promosso il presente giudizio per ottenere la revocazione del decreto del 6.4.2023 Parte_1 con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo - siccome tardivo - proposto avverso il provvedimento di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di ai CP_1 sensi dell'art. 14-quinquies della l. n. 3/2012 (RG 27/2022).
A fondamento della domanda di revocazione, il ha evidenziato che il decreto emesso in sede di Pt_1 reclamo sarebbe stato pronunciato per effetto di un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 395, n. 4,
c.p.c., dal momento che, diversamente da quanto risulterebbe dal fascicolo d'ufficio, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il reclamo sia stato depositato il 3.1.2023 e non già il 2.1.2023.
In subordine, parte attrice ha altresì dedotto che la pronuncia di inammissibilità si porrebbe in contrasto, ai sensi dell'art. 395, n. 3, c.p.c., con un documento decisivo, ossia il documento n. 2 allegato pagina 2 di 7 dall'attore all'atto introduttivo del presente giudizio (trattasi della copia della schermata con esito dei depositi telematici relativa al procedimento di reclamo).
Sotto il profilo rescissorio e, dunque, in riferimento al provvedimento che ha disposto l'apertura della liquidazione del patrimonio, il ha dedotto l'inammissibilità della domanda presentata dalla Pt_1
TU ex art. 14 ter della l. n. 3/2012, giacché la stessa si fonderebbe sulle dichiarazioni false dell'odierna convenuta. In particolare, secondo parte attrice, la TU avrebbe falsamente dichiarato la sussistenza nell'attivo del credito vantato per la vendita dell'azienda acquistata da nei confronti Pt_1 di un terzo compratore.
Si è costituita , eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per vizi CP_1 attinenti alla vocatio in ius (ex art. 164, co. 1, c.p.c. in riferimento all'omesso avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, del codice di rito), dal momento che nell'atto di citazione l'attore avrebbe assegnato a controparte un termine di 70 giorni, anziché il termine – inferiore – di 20 giorni previsto dall'art. 399, co. 2, c.p.c. Sempre in via preliminare, la convenuta ha invocato l'improcedibilità del giudizio per violazione dell'art. 399, co.1, c.p.c., atteso il mancato deposito della copia autentica del decreto impugnato.
Nel merito, la TU ha chiesto il rigetto dell'impugnazione in quanto inammissibile o, comunque, infondata. Nello specifico, ha contestato la configurabilità dell'errore di fatto indicato dall'art. 395, n.
4, c.p.c., in quanto la questione inerente alla tardività del reclamo ha costituito un punto controverso sul quale il giudice a quo si è effettivamente pronunciato ed, inoltre, difetterebbero i requisiti della rilevanza e della decisività del presunto errore, atteso che, come stabilito dal Giudice del reclamo, il potere di impugnare si sarebbe consumato già l'11.12.2023, dovendosi far decorrere il termine di 10 giorni (di cui all'art. 739 c.p.c.) dal momento di conoscenza legale dell'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio (da individuarsi nel momento di costituzione - ossia l'1.12.2022 - della
TU e del liquidatore della procedura nel giudizio di appello pendente tra le medesime parti).
Sotto il profilo dell'errore di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c., parte convenuta ha eccepito che il documento sub. 2 avrebbe potuto essere prodotto già in sede di reclamo, non potendosi considerare sopravvenuto al provvedimento di cui si chiede la revocazione.
Da ultimo, la convenuta ha chiesto, ex art. 89 c.p.c., ordinarsi la cancellazione delle frasi offensive contenute nell'atto di citazione al paragrafo “Sul rapporto intercorso tra la signora ed il signor CP_1
e sulle somme incassate dall'attore” e la condanna di parte attrice al risarcimento dei danni sia Pt_1 ex art. 89 c.p.c. che ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., per responsabilità processuale aggravata.
Nonostante la regolarità della notifica non si è costituita, invece, la procedura di liquidazione del patrimonio, in persona del suo liquidatore (avv. Salvatore Sanzo), che è stata pertanto dichiarata contumace.
Con ordinanza del 26.7.2023, resa all'esito dell'udienza fissata anticipatamente per statuire sull'istanza cautelare, è stata rigettata la domanda di sospensione del termine per proporre ricorso per Cassazione.
All'udienza del 30.1.2024, rigettate le istanze istruttorie, è stata fissata udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 26.11.2024 la causa è stata rimessa in decisione.
2. Tanto premesso, preliminarmente si rileva che la decisione della presente causa è rimessa al
Tribunale in composizione collegiale, giacché, com'è ben noto, la revocazione si propone dinnanzi allo stesso organo giudicante che ha pronunciato il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 398, co. 1, pagina 3 di 7 c.p.c. e si applicano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui. Pertanto, nel caso di specie, considerato che il decreto impugnato è stato emesso all'esito di un procedimento di reclamo dal
Tribunale di Milano in composizione collegiale, l'organo competente a decidere la causa è il medesimo ufficio giudiziario, non essendo necessaria la coincidenza della sezione, nella medesima composizione.
3. Ciò chiarito, si procede ad esaminare le eccezioni di improcedibilità della domanda e di nullità dell'atto di citazione sollevate dalla convenuta costituita.
Ritiene il Collegio che le suddette eccezioni debbano essere disattese, siccome infondate.
3.1. In primo luogo, non merita accoglimento l'eccezione relativa all'improcedibilità del giudizio di revocazione per omesso deposito della copia autentica del decreto impugnato in violazione dell'art. 399, co. 1, del codice di rito.
Al riguardo, occorre evidenziare che la parte attrice ha depositato una copia del decreto impugnato in formato .pdf (doc. 3), specificando, a pagina 19 dell'atto di citazione, che si tratta di copia conforme all'originale.
Pertanto, non è possibile affermare che difetti il deposito della copia autentica del provvedimento impugnato, atteso che il ha depositato un file attestato di conformità all'originale, che è Pt_1 documento da ritenersi equivalente ad una copia autentica (seppur in merito al deposito della copia autentica del provvedimento decisorio richiesta ai fini della procedibilità del giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c., la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 35867/2023, ha difatti affermato il principio che
“La copia per immagine dell'intero provvedimento giudiziale definitorio (sentenza o, nel giudizio di cassazione, anche ordinanza resa dalla S.C. ad esito di udienza camerale), comunicata dalla
Cancelleria ai sensi degli artt. 133, comma 2, cod. proc. civ. e 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 221 del 2012, costituisce copia autentica del provvedimento stesso, in ragione dell'equivalenza all'originale stabilita dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del citato decreto, ragion per cui, in sede di riassunzione, la produzione di detta copia per immagine della pronuncia di annullamento con rinvio soddisfa il requisito della produzione della copia autentica prescritto dall'art. 394, comma
2, secondo periodo, cod. proc. civ. e, espressamente a pena d'inammissibilità, dall'art. 63, comma 3, secondo periodo, D.lgs. n. 546 del 1992”).
3.2. Va parimenti disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 1, c.p.c. per l'omesso avvertimento prescritto dall'art. 163, n. 7, c.p.c. formulata dalla TU.
Al riguardo, si osserva come l'omesso avvertimento di cui all'art. 163, n. 7, c.p.c. non abbia impedito la regolare costituzione della , giacché, ove la parte attrice si sia tempestivamente costituita CP_1
(come è avvenuto nel caso di specie), anche nel giudizio di revocazione la costituzione della parte convenuta può avvenire sino all'udienza di comparizione (in tal senso si veda Cass. civ. n. 14350/2004 secondo cui “L'art. 399 secondo comma cod. proc. civ., nel fissare il termine (di venti giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo) per la costituzione del convenuto nel giudizio di revocazione, non comporta alcuna deroga al principio generale di cui al secondo comma dell'art. 171 cod. proc. civ., sicché anche in tale procedimento la tempestiva costituzione dell'attore consente al convenuto di costituirsi fino alla prima udienza”). Inoltre, l'eccepita nullità deve ritenersi sanata atteso che, nel costituirsi in giudizio, la convenuta non si
è limitata ad eccepire l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., ma ha svolto le proprie difese nel merito così esplicando compiutamente il suo diritto di difesa (si veda sul punto Cass. civ. n. 28646/2020 secondo cui “in tema
pagina 4 di 7 di nullità della citazione per l'inosservanza del termine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c., l'art. 164, comma 3, c.p.c., laddove esclude che
l'invalidità sia sanata dalla costituzione del convenuto che la eccepisca, conseguendone la necessità della fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini, presuppone che il medesimo convenuto, nel costituirsi si sia limitato alla sola deduzione del vizio senza svolgere le proprie difese nel merito, contegno che determina la sanatoria della detta nullità”).
4. Ciò statuito in ordine alle questioni preliminari, nel merito la domanda di revocazione avanzata dal va rigettata sia in relazione all'errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. sia in relazione al Pt_1 motivo ex art. 395, n. 3, c.p.c.
4.1. Per quanto attiene all'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Tribunale di Milano in sede di reclamo, consistente nell'erronea indicazione della data di effettivo deposito del reclamo (3.1.2023, anziché 2.1.2023), deve evidenziarsi quanto segue.
Innanzitutto, si rileva la mancanza del presupposto che l'art. 395, n. 4, c.p.c. richiede in negativo ai fini della rilevanza dell'errore revocatorio, ossia che il “fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”. Con riferimento all'errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. in cui sarebbe incorso il giudicante, consistente nell'erronea indicazione della data di effettivo deposito del reclamo, giova osservare che dalla lettura del decreto di inammissibilità del reclamo risulta che la data di deposito del reclamo ha costituito un punto controverso su cui il Collegio ebbe a pronunciarsi, stante l'eccezione di tardività dapprima sollevata dalla TU in sede di memoria difensiva (doc. 23 pagina 8 e ss. parte convenuta) e, poi, reiterata in sede d'udienza (doc. 26 parte convenuta). Ed invero, la tempestività del reclamo proposto dall'odierno attore ha rappresentato un punto controverso su cui il Collegio ebbe a pronunciarsi, accogliendo l'eccezione di tardività formulata dall'odierna convenuta ed affermando che il deposito sia avvenuto il 3.1.2023. Pertanto, l'allegato errore non costituisce una svista percettiva del Tribunale, bensì una questione controversa tra le parti su cui è stato instaurato il contraddittorio in sede d'udienza di reclamo.
Nonostante la sollevata eccezione, nel procedimento di reclamo la parte si è limitata a Pt_1 richiamare il contenuto degli atti e a contestare quanto dedotto dalla controparte, senza argomentare e provare la diversa data di deposito rispetto a quella prospettata dalla reclamata . CP_1
Sul punto, giova richiamare i chiarimenti forniti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che nella nozione di punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., “rientra non solo il fatto che è stato controverso in ragione di un effettivo dibattito fra le parti, ma anche quello che, introdotto da una parte per mezzo di un atto difensivo, è divenuto per ciò solo controvertibile, così da formare comunque oggetto, implicito o esplicito, della successiva pronuncia con cui il giudice di merito ha definito il processo” (cfr. Cass. civ., n. 7435/2023) ed altresì che “l'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio” (cfr. Cass. civ. n. 27622/2022).
pagina 5 di 7 Ebbene, poiché il Tribunale in sede di reclamo ha espressamente preso posizione su una questione controversa sollevata dalla TU deve escludersi la configurabilità dei presupposti dell'errore revocatorio di cui all'art. 395, n. 4 c.p.c.
4.2. Del pari, è da escludersi la sussistenza del vizio di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c., con riferimento al documento prodotto dall'attore (all. n. 2) - asseritamente idoneo a dimostrare il deposito telematico del reclamo in data 2.1.2023 -, siccome trattasi di documento da ritenersi non decisivo ai fini della controversia.
La decisività va esclusa perché non è stata fornita la prova che l'attore non abbia prodotto il documento n. 2 in sede di reclamo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; al riguardo, è appena il caso di rammentare che la TU ha tempestivamente eccepito la tardività del reclamo con memoria difensiva in data 25.3.2023, consentendo, quindi, alla parte attrice di contraddire sul punto e di produrre tutta la documentazione utile al fine di contrastare detta eccezione.
Infine, è pacifico che detto documento (attestante l'esito del deposito telematico effettuato dallo stesso reclamante) fosse nella disponibilità del che avrebbe potuto produrlo all'udienza del 30.3.2023 Pt_1 tenutasi dinanzi al Collegio.
Sicché, anche il secondo motivo di revocazione deve essere respinto.
5. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni sinora sviluppate, la domanda di revocazione formulata dalla parte attrice va rigettata, con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi avanzati in via rescissoria.
6. Alla luce di quanto esposto, le istanze istruttorie reiterate vanno rigettate e va integralmente confermata l'ordinanza resa a verbale dell'udienza del 30.1.2024 nella parte in cui ha ritenuto la prova testimoniale richiesta dalla parte attrice inammissibile - in quanto i cap. 1 e 2 attengono a circostanze da provarsi documentalmente ed irrilevanti ai fini della decisione (anche alla luce del contenuto dell'ordinanza del 26.7.2023) -.
7. La domanda avanzata dalla convenuta ai sensi dell'art. 89 c.p.c. non appare accoglibile, atteso che le espressioni utilizzate dal risultano contenute nella normale dialettica processuale, non essendo Pt_1 trasmodate in attacchi lesivi dell'onore o del decoro di parte avversaria.
8. Anche la domanda di risarcimento danni ex art. 96, co. 1, c.p.c. formulata dalla convenuta CP_1 deve essere rigettata, non essendo provato che l'attrice abbia inteso agire in giudizio con finalità abusive eccedenti la normale funzione del processo.
Per la medesima ragione deve escludersi la possibilità di condannare il a mente dell'art. 96, co. Pt_1
3, c.p.c., non riscontrandosi i presupposti perché possa ritenersi integrata la fattispecie della responsabilità processuale contemplata dalla legge. Difatti, la responsabilità ex art. 96, comma III,
c.p.c., presuppone pur sempre, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, come accertato nel caso di specie.
9. Infine, in applicazione del principio di soccombenza, le spese vanno poste a carico della parte attrice e si liquidano in favore di parte convenuta in complessivi € 9.000,00, per compensi, avuto riguardo al valore della controversia e ai valori medi per la fase di studio, introduttiva (aumentati del 50% in ragione della fase cautelare e tenuto conto che la parte attrice ha insistito per la delibazione dell'istanza cautelare a termine per proporre il ricorso per Cassazione scaduto – cfr. verbale del 4.7.2023), di pagina 6 di 7 trattazione e decisionale.
Sulle spese della parte Liquidazione del patrimonio di , alcuna statuizione va emessa CP_1 stante la sua contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di revocazione;
- rigetta le domande ex artt. 89 e 96 c.p.c.;
- condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 9.000,00, per compensi, oltre 15% ex art. 2, co. 2, d.m. n. 55/2014, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 4.12.2024
Il Giudice estensore dott. Silvia Vaghi
Il Presidente dott. Flaviana Boniolo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del magistrato in tirocinio dott.
Antonio Mele.
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