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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/10/2025, n. 4842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4842 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, nella persona del giudice unico MA OL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3920/2021 del ruolo generale promossa da promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1
) – avv. FADALTI LUIGI Parte_2 C.F._2
contro
) – avv. SOLI- Controparte_1 P.IVA_1
NAS GIANNI;
oggetto: contratti bancari (deposito bancario, etc).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. e hanno citano in giudizio Parte_1 Parte_2 [...]
formulando le seguenti conclusioni: accertare la Controparte_1
carenza di titolarità attiva in capo a dei rap- Controparte_1
porti bancari facenti capo ai sig.ri e e di cui alla Pt_2 Parte_1
narrativa del presente atto. In ogni caso voglia ordinare a
[...]
, anche nella sua qualità di depositaria delle scritture CP_2
contabili di ai sensi dell'art. 119 TUB il depo- Parte_3
- 1 - sito nel presente giudizio: • copia del contratto di apertura del rap- porto di conto corrente n. 922015 acceso presso Parte_3
e le successive modifiche/integrazioni; • copia integrale degli estratti conto trimestrali e degli scalari del rapporto di c/c n. Iban finale
922015 dalla data di accensione e sino alla estinzione dello stesso;
• copia integrale dei rendiconti semestrali del contratto di deposito tito- li, collocamento e negoziazione n. 2112497 ( ) poi dive- Parte_3
nuto 3100/2112497 ( ; NEL MERITO Controparte_1
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza ed in acco- glimento dei motivi su esposti, previa accertamento e/o dichiarazione in via alternativa o cumulativa tra loro di: ● nullità o annullamento o risoluzione delle singole operazioni finanziarie oggetto del presente giudizio e in specie di acquisto azioni 25/06/2010, cfr. doc. 5, acquisto azioni 28/10/2011, cfr. doc. 7, acquisto azioni 12/07/2012, cfr. doc. 8
e acquisto obbligazioni convertibili, docc. 13-14-15-16; ● nullità o annullamento o risoluzione del primo contratto di affidamento e di tutti i successivi conseguenti (anche in via autonoma tra loro) inter- corsi tra gli odierni deducenti e gli istituti di credito;
● riconoscimen- to della responsabilità pre-contrattuale e/o contrattuale e/o extracon- trattuale, per tutti i motivi esposti in atto, in capo a;
ac- Parte_3
certare e dichiarare l'esatto saldo dare avere del rapporto di c/c già
e di quello già e ciò alla Parte_4 Parte_5
data di notifica del presente atto di citazione e comunque anche alla data di estinzione del rapporto 922015 e/o comunque alla data di in- tervenuta cessione del rapporto, portando in compensazione tra loro i saldi in parola. Condannare conseguentemente Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a corri-
[...]
spondere agli attori la somma che risulterà quale somma algebrica
- 2 - tra i saldi così come rettificati, oltre agli interessi legali dalla data di citazione del presente atto. Condannare, comunque, l'istituto di credi- to convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dagli odierni attori per le condotte illecite prima di e Parte_6
poi di essa . nella somma che sarà ritenuta CP_1 CP_1
di giustizia, con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA. Per la denegata ipotesi in cui venga riconosciuta in capo a la titolarità Controparte_4
attiva di uno o più rapporti contrattuali con gli odierni attori, Voglia
l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza ed in accoglimento dei motivi su esposti, accertare e dichiarare che nulla devono gli atto- ri in favore di in relazione a tali rapporti Controparte_4
contrattuali. IN OGNI CASO IN ACCOGLIMENTO DI UNA DELLE
DOMANDE SVOLTE Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni al- tra istanza ed in accoglimento dei motivi su esposti, condannare
[...]
a risarcire in favore dei sig.ri Controparte_5 [...]
, anche e non solo ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e comunque Parte_7
in conseguenza dell'illegittima pretesa economica formulata in loro danno, la somma che verrà ritenuta di giustizia, con interessi legali.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
2. In sintesi, parte attrice contesta la titolarità attiva di CP_1
rispetto ai rapporti bancari originariamente intrattenuti con
[...]
e su questo presupposto deduce nullità, annulla- Parte_6
mento o risoluzione delle operazioni finanziarie (acquisto azioni e ob- bligazioni convertibili) come pure dei contratti di affidamento stipulati nel corso del tempo;
ribadisce l'inesistenza di debiti verso CP_6
[..
, di cui chiede la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche ex art. 96 CPC per condotta illegittima.
- 3 - 3. A fondamento della domanda gli attori hanno esposto con riferi- mento al rapporto con che essi coniugi Parte_3 Controparte_7
erano correntisti di dal 2008, con un deposito titoli e un Parte_3
conto corrente cointestato. Gli investimenti inizialmente erano pruden- ti (BOT e obbligazioni senior), poi sono stati convertiti in azioni e ob- bligazioni convertibili su sollecitazione della banca.
4. Nel 2013 (vd. citazione pagg. 7s), su consiglio dei funzionari, hanno ceduto obbligazioni senior per acquistare obbligazioni conver- tibili con facoltà di rimborso in azioni, nonostante la volontà di liqui- dare per costruire la propria abitazione. La banca ha sconsigliato la vendita e proposto affidamenti in c/c garantiti da titoli illiquidi. Le ob- bligazioni sono state convertite in azioni, portando a una concentra- zione del patrimonio del 97,85% in titoli illiquidi. La banca non ha eseguito gli ordini di vendita e proposto ulteriori affidamenti, aggra- vando la posizione debitoria – «…All'esito di tale a dir poco dissen- nata consulenza fornita, il patrimonio dei qui deducenti si trovava concentrato per il controvalore di € 459.752,07 (doc. 17) investito in
con concentrazione pari al 97,85% (!) in titoli Parte_3
illiquidi».
5. Nel giugno del 2017, è stata posta in liquidazione Parte_3
e i rapporti sono stati acquisiti da . Controparte_1
6. Gli attori hanno contestato le violazioni contrattuali e normative da parte di quali: consulenza inadeguata, omissione di Parte_3
informazioni, conflitti di interesse (p. 51), violazione del principio di buona fede (p. 107); inadeguatezza dei prodotti finanziari rispetto al profilo degli attori (p. 47); nullità dei contratti per oggetto illecito o comunque costituito da un bene non commerciabile (obbligazioni convertibili non negoziabili p. 66), mancanza di prospetto informativo
- 4 - ex art. 94 TUF, violazione dell'art. 2358 cc;
dolo e errore essenziale nella formazione del consenso;
violazione dell'obbligo di best execu- tion (p. 103), mancata evasione degli ordini di vendita, gestione scor- retta del pegno;
in sostanza deducono una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di anche con ricadute in termini di Parte_3
danni psicologici (p. 16).
7. A riprova della pretesa, hanno prodotto copiosa documentazione, tra cui: contratti bancari: apertura c/c, affidamenti, atti di ritenzione e compensazione;
ordini di acquisto e vendita titoli: azioni e obbliga- zioni convertibili;
estratti conto e rendiconti titoli: dimostrativi dell'andamento patrimoniale;
comunicazioni bancarie: conversione ti- toli, risposte ai reclami, segnalazioni a sofferenza;
documentazione normativa e regolamentare: prospetti Consob, circolari Banca d'Italia, atti di ispezione;
,atti di mediazione e giudizi precedenti: tentativi stragiudiziali e giudizi interrotti;
documentazione probatoria del dan- no.
8. richiama in comparsa di costituzione le doman- Controparte_8
de avversarie relativamente alla dedotta carenza di titolarità attiva in dei rapporti bancari avviati con all'ordine di esibizione Parte_3
ex art. 119 TUB della documentazione relativa: al contratto di apertu- ra del c/c n. 922015; agli estratti conto trimestrali e scalari;
ai rendi- conti del deposito titoli n. 2112497.
9. La banca così conclude: «In via pregiudiziale: a) valutare
l'emissione di un ordine di intervento, nel presente Giudizio, di
[...]
ai sensi Controparte_9
dell'art. 107 cod. proc. civ;
b) accertare e dichiarare il difetto di le- gittimazione di in relazione ad ogni doman- Controparte_1
da connessa all'operazione di acquisto di azioni/obbligazioni VENE-
- 5 - TO c) ferme le eccezioni e le difese preliminari come so- Parte_6
pra svolte in rito, rigettare comunque tutte le domande Attoree perché infondate in fatto ed in diritto e/o prescritte per tutte le ragioni sopra meglio specificate;
In via riconvenzionale principale: d) previo accertamento della ti- tolarità del rapporto di conto corrente n. 613243 (ora 8603) in capo a
e del saldo passivo dello stesso pari ad Eu- Controparte_1
ro 362.235,10 oltre interessi di mora al tasso del 13,90% dal
01.04.2021 – nei limiti del tasso soglia – al saldo, condannare il sig.
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
nonché in solido la sig.ra nata C.F._1 Parte_2
a Venezia il 20.11.1959, entrambi residenti in [...], al pagamento della suddetta somma od altra minore o maggiore che dovesse risultare di giustizia;
In via riconven- zionale subordinata e) previo accertamento della titolarità del rap- porto di conto corrente n. 613243 (ora 8603) in capo ad
[...]
e del saldo passivo dello stesso pari ad Euro CP_1
362.235,10 oltre interessi di mora al tasso del 13,90% dal 01.04.2021
– nei limiti del tasso soglia – al saldo, condannare CP_10
, nato a [...] il [...], c.f.
[...] C.F._1
nonchè in solido la sig.ra nata a [...] il Parte_2
20.11.1959, entrambi residenti in [...], Malcontenta, via delle
Lampare n. 9, al pagamento della suddetta somma od altra minore o maggiore che dovesse risultare di giustizia anche ai sensi e per gli ef- fetti di cui all'art. 2041 c.c.; In ogni caso: Con condanna di parte At- trice al pagamento delle spese e dei compensi di lite oltre agli acces- sori di legge, come da nota spese dimessa unitamente alla replica del
10.02.2025».
- 6 - 10. Riprende la narrativa di citazione, ovvero che gli attori espon- gono: di essere divenuti correntisti di nel 2008, con Parte_3
cointestazione del c/c n. 922015 e deposito titoli collegato;
di aver ef- fettuato investimenti in azioni e obbligazioni convertibili di Pt_3
tra il 2010 e il 2013, per un totale di € 487.417,25 (vd. compar-
[...]
sa di costituzione p. 5), su consiglio dei funzionari bancari, confidan- do nella sicurezza e liquidabilità degli strumenti;
di aver richiesto lo svincolo delle somme investite per la costruzione di un'abitazione, ri- cevendo risposte dilatorie;
di aver contratto un affidamento in c/c per
€ 240.000,00 (p. 5) garantito dalle azioni, poi trasferito sul c/c n.
613243; di ritenere che il credito vantato da sia da az- Controparte_1
zerare per il collegamento negoziale con le operazioni illecite di
[...]
(p. 6). Pt_8
11. L'istituto di credito eccepisce: difetto di legittimazione passiva rispetto alle domande attoree, poiché di fatto le condotte contestate dagli attori quali atti illeciti per loro stessa ammissione sono imputabi- li in via esclusiva a infondatezza nel merito delle do- Parte_3
mande attoree per carenza di prova, nonché prescrizione e mancanza di collegamento negoziale tra i conti;
titolarità del rapporto di c/c n.
613243 (ora 8603), acquisito in bonis tramite contratto di cessione ex
D.L. 99/2017.
12. Inoltre, la Banca propone la domanda riconvenzionale princi- pale ovvero di condannare gli attori al pagamento di € 362.235,10 os- servando che «è l'unica titolare del credito derivante dal fido acceso sul conto intestato ai Sig.ri e ed in tal sede pro- Parte_1 Pt_9
pone, in via riconvenzionale, domanda di condanna degli stessi al pa- gamento della somma di € 362.235,10 (come da estratto ex art. 50
TUB che si dimette quale doc. 31), credito in alcun modo contestato
- 7 - nel suo ammontare e dimostrato dai contratti e dagli estratti dimessi dalla stessa CE (cfr. doc. 25, 26, 27, 30, 31, 32, 66, 67, 69, 70, 71,
72, 73, 74), cui si aggiunge il contratto iniziale dimesso in tal sede dalla cfr. doc. 27)» (p. 25. Pt_3
13. La convenuta dimette: contratti bancari, estratti conto, docu- mentazione MIFID;
prospetti informativi e moduli di sottoscrizione;
documentazione relativa al contratto di cessione d'azienda tra Pt_3
in LCA e;
documentazione dei precedenti con-
[...] Controparte_1
tenziosi (comparsa VB, memorie cautelari, decisioni ABF); estratto ex art. 50 TUB;
atto ricognitivo del contratto di cessione;
documentazio- ne attestante la vendita di azioni nel 2015.
14. Gli attori
contro
-deducono rilevando che v'è una distinzione concettuale da fare: essi non chiedono un risarcimento del danno per le condotte di ma contestano l'esistenza stessa del cre- Parte_3
dito che pretende di aver acquistato, nel senso che un credito CP_1
inesistente non può essere validamente ceduto e se ceduto, il cessiona- rio può rivalersi sul cedente (art. 1266 cc, vd. comparsa conclusionale p. 15), ma non può pretendere che il credito esista. Viene citata giuri- sprudenza a sostegno: Trib. Treviso 674/2020 e Corte Appello Vene- zia 505/2023: la cessione non può sterilizzare le eccezioni che elidono il credito. Il brocardo «quod nullum est nullum producit effectum» è richiamato per affermare che un mutuo nullo non produce effetti, an- che se ceduto. In conclusione, secondo la tesi attorea, non sot- CP_1
trarsi all'eccezione che nega in radice l'esistenza del credito, e il giu- dizio verte sulla validità del credito ceduto, non sulla responsabilità ri- sarcitoria.
15. Quanto alla domanda riconvenzionale principale, finalizzata a recuperare il credito, gli attori deducono mancanza di prova della tito-
- 8 - larità del credito: non è stato prodotto il contratto di cessione tra
[...]
e . L'atto ricognitivo del 17.1.2018 è ritenuto Pt_8 Controparte_1
non opponibile ai terzi, in quanto modificativo e non ricognitivo: te- stualmente, «…l'atto ricognitivo 17.01.2018, la cui validità si è con- testata a verbale di udienza, trattandosi di un documento non ricogni- tivo (e, quindi, sotto la ala protettrice del DL 99/2017) ma integrati- vo/modificativo e, come tale, comunque non opponibile» (vd. compar- sa conclusionale p. 5).
16. La replica di ribadisce il difetto di legittimazione passi- CP_1
va rispetto alle domande attoree che si fondano su condotte di Pt_3
oggi in liquidazione coatta amministrativa (LCA); le domande
[...]
attoree, secondo , riguardano fatti anteriori al 26.6.2017, data CP_1
della cessione parziale d'azienda regolata dal DL 99/2017 e dal con- tratto di cessione tra e : pertanto, ai sensi dell'art. Parte_3 CP_1
3, comma 1, lett. c) del DL 99/2017 e delle clausole del contratto di cessione, sono esclusi dalla cessione: rapporti giuridici relativi a fatti pregressi;
rapporti oggetto di contenzioso o domande risarcitorie.
17. La banca sottolinea che non può essere chiamata a rispondere per condotte di già oggetto di insinuazione al passivo Parte_3
nella procedura concorsuale e che comunque il giudice originario (or- dinanza 6.12.2021) ha già escluso la necessità di chiamare in causa la
LCA, ritenendo che la causa non verta su responsabilità risarcitorie, quanto piuttosto su modalità di utilizzo dei contratti di affidamento.
18. In realtà, il contratto del 26.6.2017 è un contratto di cessione d'azienda valido e sottoscritto dalle parti, alla data della cessione il fi- do non era scaduto e il conto era in bonis, quindi incluso nella cessio- ne;
mentre il saldo passivo è documentato da estratti conto, contratti di affidamento e documentazione bancaria.
- 9 - 19. Evidenzia altresì la cessione successiva a , nel Parte_10
senso che ha ceduto il credito a nel corso del giu- CP_1 Parte_10
dizio (19.4.2022), ma: ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la causa prosegue tra le parti originarie;
la sentenza sarà efficace anche nei confronti del successore;
ha confermato la cessione e la titolarità del credi- Pt_10
to.
20. Osserva il tribunale. La domanda attorea non appare fondata per difetto di titolarità del rapporto dal lato passivo.
21. Gli attori lamentano di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali in conseguenza di condotte illecite poste in essere da fun- zionari di consistenti nella promozione di Parte_3
strumenti finanziari ad alto rischio, nella violazione degli obblighi in- formativi previsti dalla normativa MIFID, e nella concessione di affi- damenti garantiti da titoli illiquidi. Trattasi di condotte chiaramente individuate nelle conclusioni di citazione quali fonte di danno, in di- pendenza sia di una responsabilità pre-contrattauale, sia contrattuale, sia infine extra-contrattuale di Veneto Banca.
22. La documentazione prodotta dimostra che ha Controparte_1
acquisito, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 99/2017, convertito con L.
121/2017, una parte dell'attivo di mediante contratto di Parte_3
cessione d' stipulato con il Commissario liquidatore. Tale con- Pt_11
tratto esclude espressamente l'assunzione di passività relative a con- tenziosi pregressi, incluse le obbligazioni risarcitorie (vd. doc. 75, ces- sione del 26.6.2017, in particolare pagg. 13s).
23. La Corte di cassazione ha chiarito che: «restano in ogni caso esclusi dalla cessione...i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate...nonché le
- 10 - controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente a essa, e le relative passività» (Cass. 35820/2023, vd. anche Cass. 15678/2025). Secondo la giurisprudenza, quindi, an- che le pretese risarcitorie derivanti da nullità contrattuale o da ina- dempimenti o fatti illeciti anteriori alla cessione sono escluse dal pe- rimetro della cessione, trattandosi di questione che potevano rientrare nel perimetro delle passività trasferite solo in presenza di una clausola univoca in tal senso.
24. In definitiva, non può essere chiamata a Controparte_1
rispondere dei danni lamentati dagli attori, trattandosi di condotte ille- cite poste in essere da un soggetto terzo, non imputabili alla convenu- ta, né riconducibili a rapporti giuridici da essa comunque assunti ex post.
25. Accertata l'infondatezza delle domande attoree per difetto di legittimazione passiva della convenuta rispetto all'operato di Pt_3
deve ora essere esaminata la domanda riconvenzionale princi-
[...]
pale proposta da , volta a ottenere la condanna degli Controparte_1
attori al pagamento della somma di € 362.235,10, oltre interessi di mora, in relazione al rapporto di conto corrente n. 613243 (poi n.
8603), acquisito in bonis dalla convenuta.
26. La documentazione prodotta dalla convenuta — in particolare l'estratto conto ex art. 50 TUB, il contratto di affidamento, e gli atti ri- cognitivi del credito — dimostra in modo chiaro e circostanziato l'esistenza del rapporto obbligatorio, nonché la titolarità attiva del credito in capo a , quale cessionaria del ramo Controparte_1
d'azienda bancario in bonis.
27. Gli attori non hanno contestato in modo specifico né
l'esistenza del debito né l'ammontare dello stesso, limitandosi a de-
- 11 - durre l'invalidità del rapporto per effetto delle condotte pregresse di
Tuttavia, come già esposto, tali condotte non sono im- Parte_3
putabili all'odierna convenuta, né risultano idonee a incidere sulla va- lidità del rapporto obbligatorio oggetto di cessione.
28. In assenza di prova contraria, e in presenza di documentazione contabile conforme ai requisiti di legge, la domanda riconvenzionale principale deve essere accolta, con conseguente condanna degli attori al pagamento della somma di € 362.235,10, oltre interessi di mora come da contratto e spese.
29. Lo svolgimento e l'esito della lite impongono di regolare le spese secondo la soccombenza. La liquidazione del compenso è effet- tuata applicando il valore desunto dalla tabella del DM 55/2014, per le quattro fasi previste (studio, introduttiva, trattazione e istruttoria, deci- sionale) in relazione allo scaglione di riferimento, ovvero € 11.229,00, oltre alle spese documentate e al rimborso di quelle forfettarie nella misura fissa del 15% sul compenso liquidato.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronun- ciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta le domande proposte dagli attori e Parte_1 [...]
nei confronti di;
Pt_12 Controparte_1
2. accoglie la domanda riconvenzionale principale proposta da
[...]
e condanna e , in soli- CP_11 Parte_1 Parte_2
do tra loro, a pagare alla banca convenuta € 362.235,10, oltre interessi nella misura pattuita contrattualmente dalla costituzione in mora al saldo;
- 12 - 3. condanna altresì gli attori, in solido a rifondere le spese alla con- venuta liquidate in € 11.229,00 per compenso, oltre accessori di legge come in motivazione;
4. sentenza resa ai sensi degli artt. 127-ter, 128, 281-sexies cpc.
Venezia, 17.10.2025.
Il giudice
MA OL
- 13 -