Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/1992, n. 10896
CASS
Sentenza 2 aprile 1992

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In materia di reati contro la pubblica amministrazione, la legge 26 aprile 1990 n. 86, da un lato ha espunto dalla nuova formulazione dell'art. 314 cod. pen., dall'altro ha fatto confluire nel nuovo testo dell'art. 323 cod. pen. il peculato per distrazione. Ne consegue che, anche per quel che attiene ai rapporti tra peculato per distrazione ed abuso di ufficio, deve pervenirsi a conclusioni identiche a quelle valevoli in ordine ai rapporti tra il nuovo testo dell'art. 323 e i precedenti artt. 323 e 324 dello stesso codice, secondo cui tra le dette norme esiste un fenomeno di continuità che non comporta una generalizzata "abolitio criminis", bensì una successione di norme incriminatrici, che impone l'individuazione della norma più favorevole da applicare ai sensi dell'art. 2, terzo comma, cod. pen., sempre che gli elementi costitutivi del reato descritto nel nuovo art. 323 siano contenuti, in forma esplicita e implicita, nella previsione delle norme in vigore alla data della consumazione del fatto e siano stati enunciati chiaramente nell'imputazione o contestati all'imputato.

Il proscioglimento con formula piena, in presenza di una causa estintiva del reato, è previsto dal legislatore come ipotesi del tutto eccezionale e può aversi solo quando ricorre la prova evidente della completa innocenza dell'imputato o della insussistenza del fatto o della sua incriminabilità, con la precisazione che non è necessario che la prova, valutata "prima facie", dia la certezza dell'innocenza dell'imputato, ma basta che sia estremamente sicuro il giudizio al quale si perviene attraverso l'adeguata valutazione degli elementi acquisiti agli atti. Il concetto di evidenza, cui fa riferimento l'art. 152 cpv. cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che ogni dimostrazione appaia superflua, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato.

In materia di reati contro la pubblica amministrazione, la nozione di "atto di ufficio" è più ampia di quella di "provvedimento amministrativo", poiché comprende in sè, a prescindere dalla forma, qualunque specie di atto, posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, sia esso interno od esterno, decisionale o anche meramente consultivo, preparatorio e non vincolante fino alle semplici operazioni, alle condotte materiali, alle attività tecniche e, quindi, anche quei comportamenti che soltanto in connessione con altri formano un "quid" giuridicamente rilevante nella sua riferibilità alla pubblica amministrazione, capace di produrre conseguenze giuridiche. Trattandosi di reato di pericolo, rientrano nel novero degli "atti" anche tutte quelle attività di carattere commissivo od omissivo, riferibili sempre al pubblico ufficiale, dirette ad incidere nella specifica attività della pubblica amministrazione, a indirizzarla o a determinarla verso scelte che si risolvono in vantaggi patrimoniali per il privato.

La dichiarazione di impugnazione e la presentazione dei motivi costituiscono un unico negozio giuridico processuale, essendo i secondi un necessario complemento, una parte essenziale, integrante ed inscindibile, della prima. I motivi, pur liberi nella forma, per il disposto dell'art. 201 cod. proc. pen., debbono, a pena di inammissibilità, essere specifici, cioè devono indicare chiaramente il punto del provvedimento impugnato e le ragioni su cui si fonda la doglianza. Tale requisito acquista particolare rilievo nel processo cumulativo plurisoggettivo, caratterizzato dal confluire delle diverse regiudicande in un unico procedimento che sfocia in una sentenza formalmente unica, specie quando l'impugnazione riguarda una pluralità di imputati che concorrono nel medesimo reato. La comunanza delle argomentazioni e delle critiche non può infatti andare a discapito della individualità dei motivi di gravame, essendo la responsabilità penale strettamente personale. (Nella specie, con riferimento a sentenza di primo grado relativa a più imputati di concorso in interesse privato, la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile per un imputato il gravame del P.M. in quanto non v'era alcun riferimento al suo nome nel preambolo ne' nella parte conclusiva dei motivi presentati. Il ricorso del procuratore generale, il quale ha dedotto che la posizione dell' imputato era stata sostanzialmente trattata nella motivazione del gravame, sia pure con riferimento alla posizione di altro imputato, è stato rigettato dalla Corte di cassazione con la motivazione sintetizzata in massima.

In materia di falso in bilancio (art. 2621 cod. civ.), non costituisce ostacolo all'affermazione della penale responsabilità, a titolo di concorso, dell'"extraneus" nel reato proprio il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti di chi, al momento della redazione e del deposito del bilancio, rivestiva la qualifica di amministratore, sempreché risulti provata a suo carico l'esistenza di un consapevole e valido apporto causale alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma.

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    di Graziella Viscomi Sommario: 1. Il peculato, fra passato, presente e futuro. - 2. Il peculato per distrazione nella evoluzione giurisprudenziale. - 3. Il “nuovo” peculato per destinazione diversa. 1. Il peculato, fra passato, presente e futuro. L'art. 314 c.p. definisce il delitto di peculato, prescrivendo: “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”. Nella formulazione precedente, la disposizione prevedeva: “il pubblico ufficiale o l'incaricato di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/1992, n. 10896
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10896
Data del deposito : 2 aprile 1992

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