Sentenza 2 aprile 1992
Massime • 5
In materia di reati contro la pubblica amministrazione, la legge 26 aprile 1990 n. 86, da un lato ha espunto dalla nuova formulazione dell'art. 314 cod. pen., dall'altro ha fatto confluire nel nuovo testo dell'art. 323 cod. pen. il peculato per distrazione. Ne consegue che, anche per quel che attiene ai rapporti tra peculato per distrazione ed abuso di ufficio, deve pervenirsi a conclusioni identiche a quelle valevoli in ordine ai rapporti tra il nuovo testo dell'art. 323 e i precedenti artt. 323 e 324 dello stesso codice, secondo cui tra le dette norme esiste un fenomeno di continuità che non comporta una generalizzata "abolitio criminis", bensì una successione di norme incriminatrici, che impone l'individuazione della norma più favorevole da applicare ai sensi dell'art. 2, terzo comma, cod. pen., sempre che gli elementi costitutivi del reato descritto nel nuovo art. 323 siano contenuti, in forma esplicita e implicita, nella previsione delle norme in vigore alla data della consumazione del fatto e siano stati enunciati chiaramente nell'imputazione o contestati all'imputato.
Il proscioglimento con formula piena, in presenza di una causa estintiva del reato, è previsto dal legislatore come ipotesi del tutto eccezionale e può aversi solo quando ricorre la prova evidente della completa innocenza dell'imputato o della insussistenza del fatto o della sua incriminabilità, con la precisazione che non è necessario che la prova, valutata "prima facie", dia la certezza dell'innocenza dell'imputato, ma basta che sia estremamente sicuro il giudizio al quale si perviene attraverso l'adeguata valutazione degli elementi acquisiti agli atti. Il concetto di evidenza, cui fa riferimento l'art. 152 cpv. cod. proc. pen., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che ogni dimostrazione appaia superflua, concretizzandosi in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un accertamento immediato.
In materia di reati contro la pubblica amministrazione, la nozione di "atto di ufficio" è più ampia di quella di "provvedimento amministrativo", poiché comprende in sè, a prescindere dalla forma, qualunque specie di atto, posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, sia esso interno od esterno, decisionale o anche meramente consultivo, preparatorio e non vincolante fino alle semplici operazioni, alle condotte materiali, alle attività tecniche e, quindi, anche quei comportamenti che soltanto in connessione con altri formano un "quid" giuridicamente rilevante nella sua riferibilità alla pubblica amministrazione, capace di produrre conseguenze giuridiche. Trattandosi di reato di pericolo, rientrano nel novero degli "atti" anche tutte quelle attività di carattere commissivo od omissivo, riferibili sempre al pubblico ufficiale, dirette ad incidere nella specifica attività della pubblica amministrazione, a indirizzarla o a determinarla verso scelte che si risolvono in vantaggi patrimoniali per il privato.
La dichiarazione di impugnazione e la presentazione dei motivi costituiscono un unico negozio giuridico processuale, essendo i secondi un necessario complemento, una parte essenziale, integrante ed inscindibile, della prima. I motivi, pur liberi nella forma, per il disposto dell'art. 201 cod. proc. pen., debbono, a pena di inammissibilità, essere specifici, cioè devono indicare chiaramente il punto del provvedimento impugnato e le ragioni su cui si fonda la doglianza. Tale requisito acquista particolare rilievo nel processo cumulativo plurisoggettivo, caratterizzato dal confluire delle diverse regiudicande in un unico procedimento che sfocia in una sentenza formalmente unica, specie quando l'impugnazione riguarda una pluralità di imputati che concorrono nel medesimo reato. La comunanza delle argomentazioni e delle critiche non può infatti andare a discapito della individualità dei motivi di gravame, essendo la responsabilità penale strettamente personale. (Nella specie, con riferimento a sentenza di primo grado relativa a più imputati di concorso in interesse privato, la Corte di appello aveva dichiarato inammissibile per un imputato il gravame del P.M. in quanto non v'era alcun riferimento al suo nome nel preambolo ne' nella parte conclusiva dei motivi presentati. Il ricorso del procuratore generale, il quale ha dedotto che la posizione dell' imputato era stata sostanzialmente trattata nella motivazione del gravame, sia pure con riferimento alla posizione di altro imputato, è stato rigettato dalla Corte di cassazione con la motivazione sintetizzata in massima.
In materia di falso in bilancio (art. 2621 cod. civ.), non costituisce ostacolo all'affermazione della penale responsabilità, a titolo di concorso, dell'"extraneus" nel reato proprio il mancato esercizio dell'azione penale nei confronti di chi, al momento della redazione e del deposito del bilancio, rivestiva la qualifica di amministratore, sempreché risulti provata a suo carico l'esistenza di un consapevole e valido apporto causale alla lesione del bene giuridico tutelato dalla norma.
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- 1. L’art. 314 bis c.p.: nuovo reato o saldi di fine stagione?Graziella Viscomi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Graziella Viscomi Sommario: 1. Il peculato, fra passato, presente e futuro. - 2. Il peculato per distrazione nella evoluzione giurisprudenziale. - 3. Il “nuovo” peculato per destinazione diversa. 1. Il peculato, fra passato, presente e futuro. L'art. 314 c.p. definisce il delitto di peculato, prescrivendo: “il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”. Nella formulazione precedente, la disposizione prevedeva: “il pubblico ufficiale o l'incaricato di …
Leggi di più… - 2. L’art. 314 bis c.p.: nuovo reato o saldi di fine stagione?Graziella Viscomi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/04/1992, n. 10896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10896 |
| Data del deposito : | 2 aprile 1992 |
Testo completo
2 LIRE 2000 RE 2000 CANCELLERIA ANCELLERIA
10 8 9 6
Udienza Pubblica del 2 aprile 1992
HO2
SENTENZA 2000 IRE 2010 N ° 497 CANCELLERIA LIRE 2000 ASS 2000 CANCELLERIA
CANCELLERIA CANCALERIA
REGISTRO GENERALE
N° 27025/91
H026172 C780835 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE C780839 C780838 UFFICIC ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE REPUBBLICA ITALIANA Rilasciela, UFFICIO COPIE 1. Milio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO al SIG. ilasciata copia studio L16000 I SIG. AVP. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
...........
.1 20-11-22 SEZIONE VI PENALE diritti L.er diri GIU. 1993
IL CANCELLIERE
Composta dagli Ill.mi Sigg. LIRE 2000
CANCELLERIA
Dott. Giuseppe di GENNARO Presidente
1 Dott. Paolo FATTORI Consigliere
2 Dott. Giuseppe GUIDA Consigliere AZIONE
3 Dott. VA Leonardo MAFFEI Consigliere
4 Dott. Luciano DI NOTO Consigliere
ha pronunciato la seguente LI
LLERIA
S ENTE NZA
sul ricorso proposto da
C780837
1) NT LV n. a Palermo il 22/03/1940
2) CI TO a Corleone il 2/04/1924 n.
3) LO OM n. a Paceco il 28/05/1915
4) RT LL n. a Messina il 18/09/1921 n. a Palermo il 5/06/1923
5) DO LV
-
n. a Palermo il 6/08/1926 6) UR OM
-
7) NI UA n. a Isca sullo Ionio il 10/12/1928
-a Prizzi il 22/02/1931 8) CO LO R.
a Palermo il 15/08/1931 9) CC NL n.
-
e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la
1
R al "Stauchstudio 6000 per diriti 20 SET. 1994 Corte di Appello di Palermo
IL CANCELLIERE avverso la sentenza 24 giugno 1991 della Corte di Appello di
Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Cons.
Luciano Di Noto
Udito per la parte civile l'Avv. to Pietro MILIO il qua- le ha chiesto l'accoglimento del ricorso presentato dal
P. G. e la conferma, nel resto, dell'impugnata sentenza;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. VA TRANFO il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi%;B
Uditi i difensori:
Avv.ti Delfino SIRACUSANO e Enzo GAITO per NO
TO; TU EL per RC OM;
Frino RE-
STIVO per MA LL;
CE NN e
RE CI per MI LV;
VI de FINA per CÒ UA 3B VA ARICO' per CO Carme- lo;
RA OP per OC NL, i quali tutti han- no insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
2 Svolgimento del fatto
NT LV, IN RO, CI TO,
CE, LO OM, RT LL, ZA
DO LV, UR OM, NISTICO UA,
istruttoria SCOMA LO, CC NL, a seguito di formale venivano rinviati a giudizio dinanzi al Tribu-
nale di Palermo per rispondere dei delitti di peculato aggravato, interesse in atti di ufficio, falsità in bi-
lancio, frode nelle pubbliche forniture, truffa pluriag-
gravata, così come ad essi rispettivamente contestati:
CI, CC
1- artt. 110, 81 cpv., 314 in relazione all'art. 48, 61 n. 7 c.p., per avere -in concorso fra loro e con PA
BE, ormai deceduto, il primo nella qualità di Sin-
daco di Palermo, il secondo quale Capo del servizio di
illuminazione dell'Assessorato comunale ai Lavori Pub-
blici, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso distratto a profitto della ICEM s.p.a. ap-
paltatrice del servizio di illuminazione degli impianti di pubblica Amministrazione, di cui il PA era lega-
le rappresentante, denaro appartenente alla Amministra-
zione Comunale, mediante la stipula in data 18/11/1970,
e la successiva esecuzione, di un atto di sottomissione
3 avente per oggetto la correzione della tabella di in-
cidenza sulla revisione dei prezzi nel quale veniva omesso il riferimento alla incidenza delle lampade, che in tal modo veniva ad essere contabilizzata in aggiunta agli elementi (mano d'opera, materiali e trasporti) già
considerati fino al raggiungimento del 100% e nel qua-
le, altresì, si stabiliva pattiziamente l'obbligatoria applicazione della revisione dei prezzi prevista dalla
legge per gli appalti di opere pubbliche, di fatto più
onerosa per le finanze comunali%; atto di sottomissione,
portato dal NO all'esame della UN Municipa- le, i cui componenti lo approvavano con delibera n.
4506 del 30/12/1970, essendo stati tratti in inganno sulla asserita ininfluenza del provvedimento sul costo
complesivo del contratto;
in realtà dal fatto derivando per il Comune un danno patrimoniale di rilevante gra-
vità.
In Palermo dal 18/11/1970 in poi.
1 LO
-3 artt. 110, 81 cpv.,324 c.p., per avere preso
- nel-
la qualità di Sindaco di Palermo in concorso- con il
PA BE ormai deceduto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, interesse privato in
4 atti di ufficio, consistente in particolare:
nell'avere predisposto e fatto approvare dalla
PA, cui si facevano assumere i poteri UN
del Consiglio Comunale per asseriti motivi di necessità ed urgenza, la delibera n. 2040 del 4/7/1975 con la
quale, modificandosi gli art. 4 e 7 del C.S.A. relativo
al contratto rep. 530 del 30/6/1970, si disponeva che i men-pagamenti in favore della ICEM s.p.a. avvenissero silmente anzichè semestralmente, come era previsto in contratto, con esclusivo vantaggio della impresa e cor-
rispondente pregiudizio dell'Amministrazione Comunale;
B nell'avere predisposto e fatto approvare dalla nuo-
va UN PA nel frattempo costituitasi - anco-
ra per asseriti motivi di urgenza e necessità
- la de-
libera n. 2273 del 19.9.1975 del medesimo tenore della precedente, dopo che questa era stata annullata dalla
Commissione Provinciale di Controllo. In Palermo in data antecedente e prossima al 4/7/1975
e sino al 19/9/1975.
CO, UR e CC
- artt. 110, 81 cpv., 314, in relazione all'art. 48, 4
- per avere in concorso tra loro e 61 N. 2 e 7 C.P.
-
il primo nella con PA BE ormai deceduto,
qualità di Sindaco di Palermo, il secondo quale
5 Assessore comunale ai Lavori Pubblici, il terzo nella qualità di capo del Servizio illuminazione del medesimo
Assessorato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso distratto a profitto della ICEM
deglis.p.a. appaltatrice del servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione, di cui il Parisi
era consigliere delegato, denaro appartenente alla Am- ministrazione Comunale, mediante la stipula, in data
20/2/1976, e la successiva esecuzione, di un verbale di concordamento con il quale, modificandosi la tabella di incidenza per la revisione dei prezzi già vigente per rep. 530 del 30.6.1970, si stabilivano il contratto nuove percentuali di incidenza con de- irregolarmente correnza retroattiva, sicchè nonostante la elimina- zione della precedente tabella, che aveva comportato una re visione dei prezzi nella misura del 131% l'im--
presa non soltanto non rimborsava le somme indebita-
mente percepite, ma veniva anche a beneficiare di un
ulteriore aumento a titolo di revisione prezzi%;B verbale di concordamento, che veniva poi portato dallo CO e
dal UR all'esame della UN PA e da que-
sta approvato con delibera n. 709 del 13/4/1976, gli altri componenti della stessa essendo stati tratti in inganno sulla asserita corrispondenza degli effettivi
oneri contrattuali nonchè sulla asserita ininfluenza del provvedimento sul costo dell'appalto; fatto dal
quale derivava per il Comune un danno patrimoniale di
rilevante gravità, e commesso per conseguire ed assicu- rare al PA il prodotto ed il profitto del delitto
di cui al primo capo di imputazione.
In Palermo dal 20/2/1976 e successivamente.
RT
- artt. 110, 324 c.p. per avere preso, nella qualità 5
di Sindaco di Palermo ed in concorso con PA BE ormai deceduto, interesse privato in atti di ufficio,
consistente in particolare nell'avere disposto l'affi- damento alla ICEM s.p.a., di cui il PA era fra i
maggiori azionisti, dei lavori per l'impianto di pub-
blica illuminazione nel Parco della Favorita e sul Mon-
te Pellegrino, facendo illecita applicazione dell'art.
4 C.S.A., relativo al contratto rep. 530 del 30.6.1970
ormai scaduto, e così di fatto eludendo con eslusivo
vantaggio della ICEM la normativa vigente in materia
di appalto di opere pubbliche.
In Palermo il 30.9.1980
RT, NT, ZA
7 corso tra loro e con PA BE ormai deceduto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso il primo nella qualità di Sindaco di Palermo, il secon-
do quale Assessore Comunale alle opere di manutenzione, il terzo, insieme con il PA, con un comportamento diretto a provocarne l'azione - interesse privato nella stipula dell'atto di sottomissione del 22/12/1980 e
nelle successive delibere della UN PA n.
2914 del 29/12/1980 e n. 374 del 23/2/1981, con cui si
disponeva di affidare alla ICEM s.p.a. della quale il H
terzo era legale rappresentante ed il PA fra i mag-
giori azionisti la gestione del servizio di manuten-
zione degli impianti elettrici nei locali pubblici CO-
munali e negli uffici giudiziari, già prevista in con-
tratti ormai scaduti e non suscettibili di proroga;
fatto commesso ad esclusivo vantaggio della ICEM, in
violazione alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, mediante ricorso alla trattativa privata e
senza la fissazione di un termine di scadenza.
In Palermo dal 22/12/1980 al 23/2/1981.
RT e NT
8 - artt. 110, 324 c.p., per avere preso, in concorso fra loro e con PA BE ormai deceduto, - il
800 primo nella qualità di Sindaco di Palermo, il secondo
quale Assessore Comunale per le opere di manutenzione interesse privato nella predisposizione, nonostante
l'intervenuto parere dei consigli di Quartiere, favore-
vole al sistema dell' appalto-concorso, di una proposta per attribuire a trattativa privata il servizio di ma- nutenzione della pubblica illuminazione, da affidarsi alla ICEM s.p.a. di cui il PA era tra i maggiori azionisti%3B proposta che se accolta, avrebbe comporta- '
to per l'impresa il beneficio della esclusione della concorrenza di terzi nell'aggiudicazione dell'appalto.
In Palermo il 29/12/1982
NI e IN
in9 - artt. 110, 81 cpv. c.p., 2621 c.c., per avere concorso fra loro, con più azioni esecutive di un mede-
simo disegno criminoso, il primo nella qualità di lega-
le rappresentante della SC s.p.a. ed il secondo, al cui gruppo imprenditoriale questa faceva capo, e alla
cui attività era interessato determinandone l'indirizzo tramite il CÒ suo affine, con un comportamento di-
retto a provocarne l'azione fraudolentemente
- esposto nei bilanci e comunicazioni sociali, concernenti gli anni 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, fatti non rispondenti al vero nelle parti relative ai costi e/o spese, mag-
9 giorando tali importi mediante la contabilizzazione di numerose fatture emesse da terzi per operazioni inesi-
stenti.
Fatti commessi in Roma, nelle date del deposito dei bi-
lanci presso la Cancelleria commerciale del Tribunale.
NI e IN
- artt. 110, 81 cpv., 356 c.p., per avere in con- 10
corso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il primo nella qualità di legale rappresentante della SC s.p.a. ed il secondo con i
comportamenti di cui al precedente capo di imputazione
- commesso frode nell' esecuzione del contratto di ma-
nutenzione delle strade e fogne della citta di Palermo,
stipulato con il Comune il 6/12/1974, non adempiendo compiutamente
- in violazione delle clausole contrat- tuali - alla esecuzione degli scavi, al reinterro dei
medesimi ed alla dismissione del materiale di risulta,
realizzando così lavori stradali e fognari tecnicamente deficienti.
In Palermo negli anni fra il 1978 ed il 1982
NI e IN
-11 artt. 110, 81 cpv.
, 640 cpv. n. 1, 61 n. 7 c. p.,
per essersi procurati in concorso fra loro e con più
10 azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il
primo nella qualità di legale rappresentante della LE-
SCA s.p.a. ed il secondo con i comportamenti di cui ai
precedenti capi di imputazione
- l'ingiusto profitto derivante dal conseguito pagamento del corrispettivo dell'appalto, e comunque dal perfezionarsi del relativo credito nei confronti del Comune di Palermo, con corri-
spondente danno per quest'ultimo, mediante la induzione in errore di amministratori, funzionari e tecnici comu-
nali, quali venivano tratti in inganno sulla corretta esecuzione dei lavori mediante artifici e raggiri vari, tra cui l'occultamento delle deficienze tecniche e la dissimulazione delle stesse, rese possibili anche dalla adeguati controlli, nonchè attraverso lacarenza di cautelare predisposizione di una falsa documentazione contabile.
Fatto commesso arrecando al Comune di Palermo un danno patrimoniale di rilevante gravità.
In Palermo negli anni fra il 1978 ed il 1982
DO, CI, MANNINO
- artt. 110, 81 cpv., 324 c.p., per avere, in concor- 14 So fra loro e con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso
- il primo nella qualità di Assessore
comunale per le opere di manutenzione, gli altri isti-
11 gandone e determinandome l'azione (il Mannino quale rappresentante della SC FARSURA s.p.a., il IN
quale interessato di fatto alla medesima società, il
NO quale portatore ed interprete presso il Mi-
dolo degli interessi della stessa impresa) - preso in-
teresse privato in atti di ufficio, consistente in par-
ticolare:
A) - nell'avere il MI pretestuosamente evidenziato,
il 7/1/1984, l'esistenza di un credito della SC FAR- SURA nei confronti del Comune, per l'asserito importo di £ 79.613.000.000=, non controllato nè adeguatamente la riscontrabile sugli atti contabili%3B somma che per
,
sua importanza e la conseguente impossibilità di imme-
diato stanziamento nel bilancio comunale, veniva da lui
- profittando per altro delle carenze denunziata
- quale dell'Assessorato cui egli stesso era preposto mezzo di pressione allo scopo di indurre gli altri Am- trattativaministratori Comunali a procedere, mediante privata, al rinnovo dell'appalto per la manutenzione delle strade e fogne con la medesima società, la quale,
- pur di perveni-a tal fine, sarebbe stata disponibile re alla trattativa privata, per essa più vantaggiosa rispetto ad altre forme di gare ad una rinunzia par-
12 ziale del suo credito%3B disponibilità infatti poi forma-
lizzata dalla impresa con nota del 21/5/1984;
B) nell'avere il MI evidenziato, con nota indi- overizzata il 23/3/1984 al Sindaco di Palermo, che la UN PA
, che aveva già espresso 1'o- rientamento di procedere per licitazione privata al
nuovo appalto per la pubblica illuminazione non aves-
preventivamente sottoposto all'esame del Consiglio se
Comunale la proposta di trattativa privata già avanzata dalla SC FARSURA s.p.a., e non si fosse rimessa alle scelte consiliari per entrambi i nuovi appalti, egli si sarebbe astenuto da qualunque azione di sua competenza, fatto compiuto allo scopo di indurre gli altri compo-
nenti della UN PA a modificare la loro pre-
cedente decisione di far ricorso alla licitazione pri-
vata, e a tornare a prendere in considerazione la pro-
posta di trattativa privata formulata dalla impresa ed
a questa più vantaggiosa;
C) nell'avere il MI, con i medesimi intenti di cui sub A e B, nella seduta del Consiglio Comunale del
6/7/1984, presentato le dimissioni dalle sue funzioni
di assessore alle 00.MM. della nuova UN PA
- che era contraria alla nel frattempo costituitasi trattativa privata per il rinnovo degli appalti di ma-
13 nutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e
delle strade e delle fogne motivando tale atto in mo-
-
do pretestuoso, ma in effetti compiendolo allo scopo di ostacolare l'ulteriore attività di detta UN, la cui volontà di procedere sollecitamente per licitazione privata era stata recepita dal Consiglio Comunale, il
quale la aveva fatta propria, evidenziandola nella par-
te motiva della delibera n. 56, adottata nel corso di
quella stessa seduta, il 6/7/1984.
I fatti dedotti in giudizio, ben descritti nei capi di imputazione, riguardano due vicende che, pur concernen- do la materia degli appalti pubblici, sono nettamente
distinte tra di loro . Una si riferisce all'appalto af-
fidato dall'Amministrazione Comunale di Palermo alla I
CEM, avente ad oggetto il servizio di gestione e manu- tenzione degli impianti di illuminazione pubblica del- la città e delle borgate ( imputazioni da 1 a 8 ;
l'altra interessa l'appalto per la manutenzione delle
Nell'ambito di fogne affidato alla SC (capo 14).
quest'ultima vicenda si collocano i reati di falso in
bilancio, frode nelle pubbliche forniture e truffa ag-
14 gravata in danno del Comune di Palermo, ascritti al Ni-
stico ed al IN ai capi 9-10 e 11.
Il Tribunale di Palermo dopo aver separato la posizione dell'imputato IN RO, legittimamente impedito,
con sentenza 20 luglio 1990, dichiarava NO Vi-
to, MI LV, UR OM, CÒ UA,
CO LO e OC NL colpevoli del reato di cui all'art. 323/2° comma c.p., come modificato dall'art. 13 legge 26/4/1990 n. 86, così qualificato il fatto sub
4 , nonchè dei reati sub 9 e 14, loro rispettivamente e
in concorso ascritti, e li condannava alle seguenti pe-
ne: UR, CO e OC, anni tre e mesi due di re-
clusione ciascuno%; NO e MI, anni tre e mesi due di reclusione, lire 2.200.000 di multa ciascuno;
CÒ, anni due di reclusione e lire 10.000.000 di
multa. Condannava i predetti, ad esclusione del Ni-
sticò, in solido tra loro al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, in favore della co-
stituita parte civile, Comune di Palermo. Indicava nei
suddetti NO, MI, UR, CO e OC i
soggetti nei cui confronti doveva essere recuperata l'imposta di registro prenotata a debito.
Assolveva ZZ CE dal reato ascrittogli perchè
15 il fatto non costituisce reato, TE LV dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto, Mar-
tellucci LL dai reati ascrittigli sub 5 e 6 perchè
il fatto non costituisce reato, CÒ UA dai reati ascrittigli ai capi 10 e 11 perchè il fatto non
sussiste.
Dichiarava non doversi procedere nei confronti di: Mar-
chello OM e MA LL in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti sub 3 e 8, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, perchè estinti per intervenuta prescrizione;
NO TO e OC NL
in ordine al reato di cui all'art. 323/2° comma c.p.,
come modificato dall'art. 13 legge 1990/86, così quali-
ficato il fatto sub 1, perchè estinto per prescrizione. La Corte di Appello di Palermo, a seguito dell' impu-
gnazione interposta dal Procuratore della Repubblica di
Palermo e dagli imputati, con sentenza 24 giugno 1991:
gli appelli proposti da- dichiarava inammissibili
ZZ CE e dal Procuratore della Repubblica di Palermo nei confronti di MA LL%;B
colpevole dei reati di dichiarava CÒ UA
ai capi 10 e 11 della frode e truffa contestatigli
16 rubrica limitatamente al 1° semestre 1982 e per l'ef-
fetto elevava la pena ad anni due, mesi sei di reclu-
sione e lire 12.000.000 di multa, dichiarandola intera-
mente condonata;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di
CO, UR OC e TE ' in ordine alle impu-
,
tazioni ad essi ascritte ai capi 4, 6 ed 8 della rubri-
ca, concesse a quest'ultimo le attenuanti generiche,
trattandosi di reati estinti per prescrizione;
confermava nel resto l'appellata sentenza, dichiaran-
do interamente condonate le pene principali ed accesso-
rie inflitte dai primi giudici a NO ed a Mido-
10%;
- eliminava le pene accessorie inflitte dai primi giu-
dici a UR, OC e CO;
condannava CÒ UA al risarcimento, in favo-
re della costituita parte civile, in solido con Cianci-
mino e MI, del danno da liquidarsi in separata se-
de. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione
il Procuratore Generale della Repubblica presso la Cor-
te di Appello di Palermo e gli imputati TE Salvato-
re, NO TO, RC OM, MA
17 LL, CÒ UA, CO LO, OC NL, Mi-
dolo LV e UR OM, presentando tutti, ad
eccezione di quest'ultimo, articolati motivi a mezzo
dei rispettivi difensori.
Motivi della decisione.
In via preliminare va dichiarato inammissibile, a norma
dell'art. 201 c.p.P
,il ricorso presentato da Murana
OM, non essendo stati presentati motivi a soste-
gno dello stesso.
Occupandoci partitamente dei singoli ricorsi, osserva: Il Procuratore Generale si duole per avere la corte dichiarato inammissibile, per mancata specificità dei
motivi, l'appello interposto dal Procuratore della Re-
pubblica di Palermo avverso la sentenza con la quale il
Tribunale aveva assolto MA LL dall'imputa-
zione di interesse privato in atti di ufficio, ascrit-
tagli al capo 6 della rubrica perchè il fatto non co-
,
stituisce reato.
dal Ad avviso del ricorrente l'impugnazione proposta
18 p.m. doveva essere considerata specifica , nonostante
il nome del MA non fosse stato indicato nè nel preambolo nè nella parte conclusiva, essendo stata la
posizione dell'imputato sostanzialmente trattata nella motivazione del gravame, allorchè, "a sostegno della
colpevolezza del TE", era stata evidenziata "la de-
liberata adesione di costui al comportamento illecito del sindaco MA". Essendo, infatti, la posizio-
ne del TE "accessoria" a quella del MA ,il p.m. non avrebbe potuto ragionevolmente sostenere un
coinvolgimento illecito del primo senza chiedere il ri-
conoscimento della responsabilità penale del secondo.
La corte , pertanto, non solo aveva travisato il te-
nore letterale dell'atto di impugnazione, ma aveva ri- solto l'asserito dubbio interpretativo sul conte nuto dello stesso in maniera illogica ed in contrasto con le disposizioni di legge, essendo inapplicabile و in tema di sanzioni processuali, il principio del "favor
rei".
La censura non merita accoglimento.
La dichiarazione di impugnazione e la presentazione dei
19 motivi costituiscono un unico negozio giuridico proces-
' essendo gli stessi un necessario complemento, suale una parte essenziale, integrante ed inscindibile, della dichiarazione di impugnazione. Questa assolve alla fun-
zione di manifestare la volontà di impugnare, mentre motivi assolvono alla duplice funzione di individuare le singole statuizioni del provvedimento impugnato contro le quali è diretto il gravame e di manifestare le censure che sorreggono la domanda. I motivi, pur li-
beri nella forma, per il disposto dell'art. 201 c.p.p., debbono a pena di inammissibilità, essere "specifici"
,
vale a dire devono indicare chiaramente il punto del '
provvedimento impugnato e le ragioni su cui si fonda
dell'impugnazione la doglianza, in modo che il giudice individuare la censura proposta ed esercitare possa il proprio sindacato.
Tale requisito acquista particolare rilievo nel proces-
so cumulativo plurisoggettivo, caratterizzato dal con-
fluire delle diverse regiudicande in un unico procedi-
mento che sfocia in una sentenza formalmente unica,
specie quando l'impugnazione riguarda una pluralità di
imputati che concorrono nel medesimo reato. La comunan-
za delle argomentazioni e delle critiche non può infatti andare a discapito della individualità dei motivi di
20 gravame, essendo la responsabilità penale strettamente
personale.
Nel caso di specie, il p.m. appellante propose appello
contro
TE LV, CÒ UA e Martelluc- ci Nello limitatamente, per quanto concerne quest'ul- timo ai soli capi di imputazione 5 e 6,
, per i quali era stato assolto perchè il fatto non costituisce rea-
to, essendo risultato insufficientemente provato l'ele-
mento soggettivo. Nel redigere i motivi di appello, li- mitò gli stessi "alla posizione di NT LV e
NI UA", abbandonò del tutto la posizione del MA , tant'è che omise di esporre le "spe- cifiche" censure contro i punti della sentenza che ri-
guardavano le imputazioni sopra citate.
Corretta è quindi la decisione assunta dalla corte di
merito di dichiarare inammissibile il gravame per omes-
sa indicazione dei motivi.
Nè possono intendersi estese anche al MA, es-
sendo egli concorrente nel medesimo reato, le argomen-
tazioni svolte a proposito dell'assoluzione del Bronte
dall'imputazione sub 6, come sostenuto dal P.G. ricor-
rente, non essendo ammissibile una ininterpretazione malam parte dell'atto d'impugnazione, non solo per le
21 ragioni già indicate dai giudici di merito, ma per il
fatto che al p.m. è richiesto un maggior rigore ed una
assoluta chiarezza dovendo vincere, attraverso l'impu-
gnazione la presunzione di innocenza che assiste viep-
più l'imputato dopo la sentenza assolutoria.
L'ambiguità dei motivi di gravame concernenti l'impu-
tazione sub 6, essendo pacifica l'omissione degli stes-
si per l'imputazione sub 5, non può risolversi che con una pronuncia di inammissibilità, tenuto conto che 1'
assoluzione dell'imputato per difetto di dolo imponeva personalizzata una attenzione particolare e sopratutto da parte del p.m. appellante.
Proseguendo nell'esame dei ricorsi che riguardano la
vicenda degli appalti ICEM, va osservato che pur essen-
do stati i relativi reati (capi 1 3 - 4 5 - 6 8)
dichiarati tutti estinti per intervenuta prescrizione gli imputati NT LV, CI TO, MAR-
CH OM, RT LL, CO LO e TOC-
CO NL, hanno richiesto l'assoluzione con formula ampia, deducendo in proposito complesse ed elaborate
motivazioni.
Devesi tuttavia brevemente ricordare che il proscio-
glimento con formula piena, in presenza di una causa
22 estintiva del reato, è previsto dal legislatore come ipotesi del tutto eccezionale e può aversi solo quando prova evidente della completa innocenzaricorre la dell'imputato o della insussistenza del fatto o della sua non incriminabilità, con la precisazione che non è
necessario che la prova, valutata prima facie, dia la
certezza dell'innocenza dell'imputato, ma basta che sia estremamente sicuro il giudizio al quale si perviene attraverso l'adeguata valutazione degli elementi acqui-
30/9/86, Brugnolo, in Cass.siti agli atti.(sez. IV
-
Pen. 1988, pag. 318)-
Peraltro, in sede di legittimità la sentenza che ab-
,
applicato, come nella specie, una bia eventualmente causa estintiva del reato, escludendo che ricorra, in- vece una delle ipotesi di assoluzione previste dall'art. 152/comma 2° c.p.p., può essere sindacata
soltanto se dalla stessa decisione risultino elementi tali da fornire la prova evidente della sussistenza
della dedotta causa di non punibilità, senza che l'in-
dagine possa investire la ricostruzione dei fatti già
compiuta dai giudici di merito (sez. VI 25/3/86, De
-
Martino, mass. 173107). Va altresì sottolineato che la decisione del giudice
23 di merito che, applicando una causa estintiva del rea-
to, respinga l'istanza dell'imputato di assoluzione con formula piena, non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 475 n. 3
c.p.p. L'eventuale accoglimento del ricorso per cas-
sazione condurrebbe, infatti, ad una pronuncia di an-
nullamento con rinvio per difetto di motivazione della inconpatibile con la previsione dell'art. sentenza
152 comma 2° c.p.p. che impone la dichiarazione imme-
diata della causa estintiva del reato a meno che dalla stessa sentenza impugnata non risulti la prova evidente della insussistenza del fatto, della non incriminabi-
lità o della innocenza dell'imputato ovvero che manchi
del tutto la prova che l'imputato abbia commesSO il
-fatto ( sez.II 11/2/85, Iasevoli, mass. 169416, in
Cass. Pen. 1986, pag. 1562)
Quanto al concetto di "evidenza", cui fa espresso ri-
chiamo il cpv. dell'art. 152 c.p.P.,lo stesso presup-
pone, a sua volta, la manifestazione di una verità
processuale così chiara, manifesta ed obiettiva, che
ogni dimostrazione appaia superflua concretizzandosi
,
in qualcosa di più di quanto la legge richieda così
per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione ad un ac- certamento immediato (sez. IV - 28/10/88, Fermo, mass.
24 180023 in Cass. Pen. 1990, pag. 258).
Ed è, quindi, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati che i ricorsi debbono essere esaminati.
Il difensore di NO TO , avv. to Delfino Sira-
cusano deduce la violazione dell'art.524 n.3 c.p. in '
relazione all'art. 475 n.3 c.p.p. ed al cpv. dell'art. 152 c.p.p./1930 non avendo la corte sufficientemente delmotivato sul mancato riconoscimento dell'innocenza
NO in ordine al delitto di abuso di ufficio a-
scrittogli al capo 1 della rubrica.
Ad avviso del ricorrente la consapevolezza dell'impu-
tato in ordine all'illegittimità dell'atto, deliberato risultava affatto dalla giunta municipale, non evidente. Il raffinato iter logico che la corte di meri-
to aveva seguito per definire illegittima la delibera
- essendo alla stessa inapplica- n. 4506 del 30/12/1970
escludeva la rilevabilità bile la legge reg. 1964/22
suddetto, mentre le dimensioni ictu oculi del vizio dell'amministrazione comunale palermitana rendevano i-
nimmaginabile un incisivo e continuo controllo del sin-
daco in una pratica già accuratamente istruita dalle
25 ripartizioni comunali.
L'avvito Enzo Gaito, a sua volta, con il V° motivo di processuale ricorso deduce l'inosservanza della legge penale (art. 152, 479 c.p.p.) emergendo con tutta evi-
dal testo della sentenza, l'inesistenza della denza,
prova sulla responsabilità del ricorrente in ordine al
delitto ascrittogli . Nella parte motiva del provvedi-
mento impugnato non vi è traccia di prova circa inter-
venti del NO nella formazione dell'atto, predi-
sposto e definito nell'ambito degli uffici tecnici e
assessorato del ramo;
sulla condotta ingannatoria a-
scrittagli nel capo di imputazione;
su personali inte- ressi dell'imputato nella approvazione dei fatti in
questione, tali da porsi a movente della (ritenuta)
condotta illecita.
Le censure non meritano accoglimento. Premesso che tra i poteri della Corte non vi è certo
quello di "rilettura" degli elementi di prova, essendo la valutazione degli stessi riservata ai giudici del
merito, devesi osservare che dalla parte motiva della
sentenza impugnata non balza affatto "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato in ordine al reato ascrit-
26 togli, semmai ne viene ribadita la piena responsabilità
pa-per l'illecito perpetrato attraverso la stipula, in lese violazione di legge, di un atto aggiuntivo al con-
tratto che modificava, a tutto vantaggio dell'ICEM, le
tabelle di incidenza ai fini della revisione prezzi.
L'interesse dimostrato dal NO nel fare appro-
vare il patto aggiuntivo, come predisposto dal OC
,
convocando immediatamente la UN, nonostante difet-
tassero la necessità e l'urgenza invece di bloccare '
l'operatività dello stesso, attesa la manifesta ille-
gittimità ; le tranquillanti e, nel contempo, mendaci
dichiarazioni del prevenuto, secondo le quali gli atti
sottoposti per l'approvazione non comportavano "alcuna variazione all'importo dell'appalto"; le circostanze tutte particolari della stipula dell'accordo tra il
OC ed il PA, con il pieno consenso del Ciancimi-
no concluso senza che vi fosse stata alcuna richiesta
-
formale da parte della ICEM, a meno di cinque mesi dal-
la stipula del contratto di appalto, quando nessuna dif-
ferenza apprezzabile poteva essersi verificata nel CO-
sto così come concordato sono gli elementi che, ad
avviso della Corte, non solo non rendono evidente l'in-
nocenza del prevenuto ma dimostrano in maniera elo-
27 quente l'esistenza di una condotta "affaristica" diret-
ta a procurare ingiusto vantaggio patrimoniale alla I-
CEM
Quanto poi all'interesse personale dell'imputato, al movente di siffatta condotta, estremamente illuminanti e chirificatrici sono le vicende descritte in sentenza,
dai giudici di prime cure, alle pagg. 58/61 dalle quali emerge in tutta la sua evidenza la cointeressenza di natura economica del NO e del Matta nella I-
CEM, aggiudicataria dell'appalto. Ciò basta per ri-
condurre il fatto nella fattispecie descritta dall'art. 323/2° comma c.p. come novellato dalla legge 1990/86 ed escludere, nel contempo , l'applicabilità dell'invocato art. 152 c.p.p.
Il difensore di OC NL, avv.to Diego Ziino, de-
duce la nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 475
' per mancanza di motivazione in ordine ai n. 3 c.p.p.
capi di imputazione 1 e 4.
L'ing. OC, quale direttore dei lavori ed Ingegnere
Capo Sezione impianti elettrici della Rip.ne LL. PP.
organo tecnico periferico dell'amm.ne comunale -, non
aveva alcuna competenza nè tanto meno obbligo di accer-
28 tare la natura giuridica del contratto rep. 530/1970
per ricavarne la normativa legislativa da applicare. Nessuna responsabilità pertanto poteva farsi ricadere sullo stesso per il fatto che "dopo decenni si è perve-
nuti ad interpretazioni diverse e ciò sulla base di al-
cuni dei numerosi pareri che, quasi sempre in contrasto fra di loro, i più disparati soggetti hanno espresso nel tempo e con motivazioni contrastanti"
L'avv.to Franco Coppi, nelle sue "note" ribadisce
l'innocenza del OC, sottolineando che questi aveva
agito nell' adempimento degli obblighi del proprio uf-
ficio confidando sopratutto, nelle disposizioni di al-
,
tri uffici dell'Amministrazione Comunale.
Le doglianze non possono essere accolte. E' certo che la ICEM ottenne un sensibile profitto at-
traverso la stipula, in data 18/11/70 e 20/6/76, degli atti di sottomissione e concordamento mediante i quali vennero corretti, in senso più favorevoll alla stessa, le tabelle di incidenza sulla revisione dei prezzi,
attribuendosi, addirittura, efficacia retroattiva. E' certa altresì la manifesta illegittimità di un tale
29 profitto, per tutte quelle complesse considerazioni,
ineccepibili in diritto, svolte dai giudici di merito. E' certo infine che il OC forni un contributo causa-
le alla redazione e stipula degli atti sopra cennati. La diversa interpretazione data dal ricorrente ai
fatti, oggetto delle imputazioni sub 1 e 4, non dimo-
stra in maniera evidente come richiesto dall'art. 152
c.p.p., la sua innocenza rimanendo pur sempre, a ca-
,
rico dello stesso, quel coacervo di elementi di accu-
Corte di merito ben posti in evidenza, nellasa, dalla
sua articolata, esauriente e logica motivazione, i
quali militano per un agire cosciente e volontario da
,
parte del OC , diretto a far conseguire alla ICEM
profitti che alla stessa non competevano.
Il difensore di RC OM, avv.to TU Roc-
cella, deduce:
I°
- la violazione dell'art. 475 n.3 c.p.p., per mancan-
1
za di motivazione in ordine alla sostanzialmente rite-
nuta responsabilità dell'imputato, essendo stata la de- libera del 19/9/1975 assunta non per favorire la So-
cietà ICEM ma per dare esecuzione all'accordo stipulato il 10 settembre 1974 fra il sindaco, i legali rappre-
30 sentanti della ICEM e quelli del sindacato e quindi consentire alla stessa il pagamento degli emolumenti ai dipendenti;
B
II° la violazione dell'art. 24 n. 1 c.p.p. in relazio- ne all'art. 13 legge 26/4/1990, non essendovi alcuna prova che la delibera fosse finalizzata a procurare al-
la ICEM un "ingiusto" vantaggio : vale a dire il paga- mento degli interessi. Precisa al riguardo la difesa
' sol- che la ICEM nella sua lettera, aveva accennato tanto al desiderio di evitare il ricorso al credito bancario, non per evitare il pagamento di interessi, ma soltanto perchè la anticipazione da andare a richiedere alla banca sarebbe stata sprovvista del corrispettivo titolo di credito.
Le censure vanno disattese. Le risultanze di causa quali esposte in
, sentenza,
non rendono affatto evidente l'innocenza dell'imputato dal delitto ascrittogli.
La decisione assunta di modificare il sistema di paga-
mento dell'appalto da semestrale, come previsto dal
contratto,iin mensile, ha fatto conseguire all'ICEM un notevole profitto patrimoniale con grave danno
31 dell'Ammnistrazione Comunale che il RC OM,
pet la sua qualità, doveva tutelare.
Le doglianze, peraltro già proposte in sede di appel-
10, sono state attentamente esaminate dai giudici del
merito e respinte con argomentazioni esaurienti e logi-
che, immeritevoli di censura in questa sede.
Va d'altra parte ricordato che non può costituire vi- zio di motivazione che comporti controllo di legitti-
mità,la mera prospettazione, come nella specie, di una diversa, e per il ricorrente più favorevole valutazione risultanze processuali, non competendo a questadelle
Corte il riesame delle stesse.
Il difensore di CO LO, avv.to Bernardo Dino
Canzonieri, deduce la nullità della sentenza per man- canza e manifesta illogicità della motivazione, ai sen-
si dell'art. 606 lett. e c.p.p. La corte, ad avviso del difensore, nel giudicare lo
CO non avrebbe tenuto nel debito conto che la pra-
tica ICEM aveva preso l'avvio sotto il patronato di al-
tri sindaci%3B che alla stesura del verbale di concorda-
mento non aveva partecipato l'imputato; che la delibera era stata approntata e presentata dall'assessore del
32 I
competente ramo%3B che il prevenuto, al momento della ap-
provazione della delibera ricopriva la carica di sinda-
CO appena da due mesi%3B che non risultava dimostrata l'esistenza di un concorso materiale o morale CO-Mu-
rena-Icem ; che mancava sopratutto la dimostrazione,
addirittura il semplice sospetto che esso Scoma fosse
intervenuto presso i colleghi della UN per solleci-
tare l'approvazione della delibera.
Con motivi aggiunti deduce inoltre:
- La nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 I/A lett. b per violazione dell'art. 129 cpv. c.p.p., in
, relazione all'art. 1 legge 1990/86 e art. 2/coma 2°
c.p.
L'intervenuta soppressione del peculato per distrazione avrebbe dovuto indurre la corte ad applicare la causa
estintiva del reato, costituendo una evidente forzatura della voluntas del legislatore ricomprendere puramente e semplicemente tale delitto nella nuova formulazione
dell'abuso di ufficio.
- La manifesta illogicità della motiva- II/A e III/A
zione ex art. 606 lett. ec.p.p. %3B la violazione e la falsa applicazione dell'art. 129 cpv. c.p.p. per avere
la corte di appello dichiarato la prescrizione del rea-
33 to anzichè assolvere l'imputato perchè il fatto non
sussiste o l'imputato non lo ha commesso
Le censure vanno disattese.
Le argomentazioni svolte dal ricorrente per dimostrare l'asserito vizio in iudicando commesso dalla corte di merito, sono state a suo tempo confutate dai giudici di appello con motivazione esauriente e logica , incensu-
rabile in questa sede. Gli stessi motivi di gravame si limitano, peraltro, a risultanze di prospettare una diversa lettura delle causa ma dagli stessi non emerge in tutta la sua evi-
denza la prova dell'innocenza dell'imputato. Rimangono,
infatti, pur sempre a carico dello stesso tutte quelle
"anomalie" che hanno caraterizzato la stipula del nuovo atto aggiuntivo a favore della ICEM, ben evidenziate dai giudici di merito, che collegate tra loro, giu-
,
stificano pienamente , sul piano logico, le tesi dell'accusa. Ciò basta per le ragioni già indicate,
,
ad escludere l'applicabilità nella specie dell'invocato disposto dell'art. 152/cpv. c.p.p.-
Quanto alla asserita soppressione del delitto di pecu-
lato per distrazione, del tutto corretta è l'interpreta-
zione data al riguardo dalla corte di merito.
34 Devesi invero osservare che la legge 1990/n. 86 , nel
ridisegnare la materia dei reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione se da un lato ha espunto dalla nuova formulazione dell'art. 314 c.p. ta-
le reato, dall'altro , nel sostituire l'art. 323 c. p.,
ipotesifatto confluire nella stesso la precedente ha di peculato per distrazione. Ne consegue che anche per quel che attiene ai rapporti tra peculato per distra-
zione ed abuso di ufficio deve pervenirsi a conclusioni identiche a quelle valevoli in ordine ai rapporti tra
il nuovo testo dell'art.323 c.p. ed i precedenti artt.
323 e 324 stesso codice, secondo cui tra le dette norme esiste un fenomeno di continuità che non comporta una generalizzata "abolitio criminis" bensì una successione di norme incriminatrici, che impone l'individuazione della norma più favorevole da applicare ai sensi
dell'art. 2/3° comma c.p., sempre che gli elementi CO-
stitutivi del reato descritto nel nuovo art. 323 siano contenuti, in forma esplicita o implicita, nella previ-
sione delle norme in vigore alla data della consumazio-
ne del fatto e siano stati enunciato chiaramente nell'imputazione ○ contestati all'imputato (S.U.
27/07/90, Monaco).
35 P
Il difensore di TE LV, avv.to Antonino Cot-
tone, deduce la violazione di legge sostanziale e pro-
cessuale per avere i giudici di merito affermato la colpevolezza del prevenuto per la carica di assessore
alle opere di manutenzione dallo stesso rivestita e non già per i concreti atti di ingerenza compiuti, essendo questi del tutto assenti. La doglianza va disattesa trattandosi di censura in
fatto, riguardante il merito della decisione, come tale sottratta al sindacato di questa Corte di legittimità. Dalla parte motiva della sentenza impugnata emergono chiare le ragioni per le quali venne affermata la pena-
le responsabilità del prevenuto per i reati ascrittigli ai capi 6 ed 8, poi dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.
a quanto asserito in ricorso, al con- Contrariamente
colpevolezza i giudici sono pervenuti vincimento di non già per la qualifica rivestita dal TE nell'am-
bito dell'amministrazione comunale, ma per l'attività
svolta ed il fattivo interessamento dimostrato dallo stesso a tutto vantaggio dell'ICEM s.p.a. nella conclu-
36 sione dell'accordo con il quale, a contratti ormai sca-
duti e insuscettibili di proroga, per le ragioni ampia-
mente illustrate dalla corte di merito che non è il ca-
so qui di ripetere, si affidava, a trattativa privata,
alla medesima la gestione del servizio manutenzione '
degli impianti elettrici nei locali pubblici comunali e negli uffici giudiziari;
nonchè nella predisposizione di una proposta per attribuire, sempre a trattativa
privata, il servizio di manutenzione della pubblica il-
luminazione.
Secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudi- ci di merito il TE partecipò , concorrendo alla
loro approvazione, alle delibere 202 del Consiglio Co-
munale e 1381/80 della UN con le quali vennero '
rinnovati a favore dell'ICEM, in aperta violazione di
legge il contratto principale di appalto del servizio
di gestione e manutenzione degli impianti di illumina-
zione pubblica (rep. 530 del 1970), comprendendovi an-
che quello c.d. mimore (rep. 358 del 1977) riguardante la manutenzione degli impianti elettrici dei locali co-
munali. Inoltre egli prese parte attiva alle tratta-
-
tive con la ICEM, anch'esse condotte in violazione della normativa dettata in materia, conclusesi poi con l'atto
37 di sottomissione dallo stesso materialmente predispo- '
sto con il quale si stabiliva, soddisfacendo così pie-
namente gli interessi dell'impresa, che la manutenzione degli impianti elettrici degli uffici comunali e degli uffici giudiziari rimanesse affidata alla ICEM "alle condizioni, prezzi, patti, clausole revisionali ed one- ri di cui rispettivamente al contratto rep. 358 del
19/8/77 e al contratto rep. 610 del 28/6/78".
Infine
-imputazione sub 8-, partecipò attivamente a '
la proposta di concessione decennale alla predisporre
ICEM, a trattativa privata, del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
e degli altri impianti elettrici comunali, nonchè la ammi- progettazione e l'esecuzione della straordinaria nistrazione e di "nuove spese".
Le attività sopra descritte, ritualmente contestate al
prevenuto, poste in essere consapevolmente al chiaro patrimoniale ingiustofine di procurare un vantaggio alla ICEM, configurano pienamente, come correttamente
affermato dai giudici di merito, il delitto di abuso di ufficio, introdotto dall'art. 13 della legge 26 aprile
1990 n.86
Nè a ciò è di ostacolo l'art. 20 della legge citata.
In materia di reati contro la pubblica amministrazio-
38 ne, l'abrogata fattispecie criminosa di cui all'art.
324 c.p.
- che si distingueva dall'abuso innominato pu-
nito dall'art. 323 c.p. per il fatto che lo sfruttamen-
to dell'ufficio era nella prima in funzione di un tor- naconto personale e, nel secondo, finalizzato al van-
taggio o al danno del terzo è assorbita qualora quel tornaconto abbia carattere di ingiustizia, di per sè
per i modi della sua realizzazione, nella nuova formu-
lazione dell'art. 323 c.p. (mod. dalla legge 26 aprile 1990 n. 86), nel quale sono ipotizzate due figure di
abuso di ufficio, finalizzato da ingiusto vantaggio pa-
trimoniale nella più grave (comma secondo) e da ingiu-
sto vantaggio non patrimoniale, oltre che dal danno del terzo, nella meno grave (comma primo). Pertanto, quando in precedenza sia stato contestato il reato di cui all'art. 324 c.p., connotato da un abuso trattandosi della strumentalizzazione dell'ufficio in funzione di un interesse economicamente rilevante, il fatto dopo
1'abrogazione dell'art. 324 c.p. viene a corrispon- dere nei suoi elementi essenziali alla previsione di
cui all'art. 323, secondo comma c.p. nella nuova formu-
lazione. (sez. VI 30/1/91 , ric. Luciano m. 186404)
sull'appli- Il problema si incentra quindi non tanto
39 cabilità, in via teorica, ai fatti accaduti sotto il vi-
gore della vecchia normativa, del vigente art. 323
c. p., essendo ciò incontroverso (S.U.
- 20/6/90 n.7
Monaco) ma sulla verifica in concreto degli elementi normativi richiesti, poichè è necessario che i fatti
siano stati enunciati nell'imputazione. La risposta a tal proposito, per le ragioni sopra e- nunciate e per tutte quelle indicate in maniera esau- riente ed analitica dai giudici di merito, non può es-
sere che positiva.
Il difensore di MA LL, avv.to Frino Resti-
vo, deduce:
I ° La violazione dell'art. 524 n. 1 e 3 c.p.p. in re-
-
lazione all'art. 475 n.3 stesso codice , avendo la corte personalizzato in maniera apodittica, sommaria e super-
ficiale, il ruolo assunto dal MA, senza tener conto del particolare clima in cui erano accaduti i
fatti oggetto d'imputazione, dell'iter formativo delle
delibere, compresa quella n° 2914 del 29/12/1980, della
complessità dell'amministrazione comunale palermitana.
II°
- La violazione dell'art. 524 n. 1 e 3 c.p.p. in relazione all'art. 475 n. 3 stesso codice in ordine alle
40 imputazioni sub 5 (impianto elettrico nel Parco della
Favorita), 6 (proroga ed accorpamento contratti) e 8
(predisposizione "delibato" di concessione).
Ad avviso del ricorrente, sia l'intervenuta utilizza-
dell'art. 4 anche in regime di proroga del con- zione sia la proroga del medesimo contratto tratto;
rep. 530/1970 e l'accorpamento ad esso del minor con- tratto Comune-ICEM rep. 358/1977 (relativo alla manu-
tenzione elettrica degli uffici comunali e delle scuo-
le), nonchè dell'altro minore contratto Comune-ICEM
rep. 610/1978 (relativo alla manutenzione elettrica del Palazzo di Giustizia)%;B sia la decisione che il minor
contratto accorpato rep. 358/1977 e quello 610/1978
avreb-che, alla scadenza si sarebbe dovuto accorpare,
bero conservato, ciascuno, i patti, gli oneri e le con-
dizioni a ciascun contratto relativi%3B non erano state adottate dall'amministrazione MA (eletto Sin-
daco il 23/7/1980) bensì dal Consiglio comunale e Giun-
ta in scadenza per fine mandato, e precedenti a quelli di cui l'imputato aveva fatto parte. L'amministrazione
MA, infatti, si era limitata a dare esecuzione alla delibera n. 1381 approvata 1'8/7/80 e riscontrata '
legittima, dalla Commissione Provinciale di Controllo,
41 il 29/7/1980.
Ik ricorrente, analizzando i singoli capi di imputazio-
ne, osserva:
Quanto al capo sub 5 ( Intervento alla Favorita ex
art. 4 capitolato di cui al contratto Comune-ICEM rep.
530/1970 ) che la corte aveva omesso di prendere in considerazione gli elementi di giudizio contenuti nella certificazione Orlando-Bosco, nonchè quella Lo Vasco,
contenenti elementi di importanza decisiva ai fini del- la decisione%3B e di rilevare che la medesima delibera- zione n. 1381 della G.M. era stata riscontrata legitti-
ma dalla C.P.C.- Aveva inoltre travisato i fatti quando aveva attribuito al MA l'esecuzione dell'im-
pianto sul Monte Pellegrino, avvenuta invece nel 1978,
e di avere scelto autonomamanete ed arbitrariamente di utilizzare l'art. 4 del capitolato in regime di proro-
ga, attesochè gli atti amministrativi che ne davano fa-
coltà erano stati posti in essere dall'amministrazione precedente ed essi erano esecutivi essendo stati ri-
scontrati di legittimità dall'organo di controllo.
-Quanto al reato sub 6 -( Proroga contratto rep.
530/1970; accorpamento ad esso dei contratti minori
rep. 538/1977 e rep. 610/1978%; attribuzione ai contratti accorpati della peculiarità di pattizioni relative ad
42 ogni singolo contratto accorpato) il difensore ribadiva l'estraneità dell'amministrazione MA alla pro- roga del contratto di appalto principale
(rep.530/1970), a disporre l'accorpamento dei contratti,
a stabilire, al fine che l'ICEM si obbligasse a mante-
nere in servizio tutto il personale, che tutte le con-
dizioni si dovessero trasfondere in un contratto.
- Quanto al reato sub 8 ("delibato" di affidamento in concessione decennale alla ICEM del servizio di illumi-
nazione, progettazione ed esecuzione delle opere di ma- nutenzione straordinaria e nuove opere), il difensore ribadisce la non ipotizzabilità sia dell'art. 324 c.p.
che dell'art. 323 c.p. -I1 "delibato" di concessione corrispondeva, infatti, ad una scelta politica operata dai segretari politici dei partiti che componevano la
maggioranza ed obbediva all'interesse pubblico di non
disperdere una specifica professionalità e di salva-
guardare il posto di lavoro al personale in servizio.
Infine, con riferimento all'elemento psicologico del
reato, la difesa insiste nell'affermare che sotto
l'amministrazione MA l'impresa ICEM aveva co-
nosciuto linea amministrativa "ferma e serena, diligen-
te e di notevole rigore". Comportamento questo in irri-
43 ducibile antitesi con la coscienza e volontà di favori-
re l'ICEM.
Con memoria aggiunta lo stesso difensore ribadisce le
censure mosse con i motivi principali e sottolinea
l'antigiuridicità della tesi, affermata dall'accusa e
fatta propria dalla corte, secondo la quale il presiden- te di un organo collegiale possa essere chiamato, da
a rispondere della decisione assunta assieme aisolo,
suoi colleghi
- nel caso di specie , peraltro, la deli- berazione n. 374 del 23/2/1981 della UN MA
era stata aprovata, in sede di ratifica, all'unanimità
dei consiglieri votanti, compresi quindi consiglieri di opposizione : segno inequivoco questo dell'unanime vo- lontà e intendimento del Consiglio comunale di salva-
guardare i livelli occupazionali.
Le doglianze non meritano accoglimento.
L'assoluzione per non aver commesso il fatto richiesta per le imputazioni sub 5 e 6 dalle quali il MA
LL è stato assolto in prime cure perchè il fatto non costituisce reato, essendo rimasto non sufficientemente provato il dolo, nonostante gli articolati motivi di
gravame, non balza evidente dalle risultanze di causa,
come riferite dai giudici di merito.
44 Le ragioni esposte dal ricorrente, le censure avversO
+ le affermazioni contenute in sentenza, a loro volta,
ripropongono questioni di fatto che implicano una valu-
tazione degli elementi di prova raccolti, in ordine alle quali la corte di merito ha fornito una complessa, e- sauriente e logica motivazione, del tutto immune dai vizi denunciati, che ha toccato tutti i punti oggetto di contestazione.
Peraltro nessun travisamento di fatti, nessuna altera- す
zione o confusione nelle date e negli atti che qui in-
teressano è dato riscontrare.
Il problema si incentra quindi sul significato da at- tribuire ai comportamenti tenuti dall'imputato, quali descritti nei capi di imputazione. Ma in ordine a ciò la sentenza non appare censurabile, tenuto conto delle
pregevoli ed ineccepibili considerazioni svolte a pro-
posito dei contratti di appalto riguardanti la ICEM -
Quanto alla vicenda SC, il difensore di NO
TO, avv.to Delfino Siracusano deduce:
I ° inLa violazione dell'art. 524 n. 1 c.p.p./1930
relazione agli artt. 323 e 324 c.p. non avendo la corte
45 di appello argomentato in modo alcuno in ordine alla individuazione degli " atti amministrativi", rife ribili al MI, oggetto della strumentalizzazione in chiave
privata, non essendo assimilabili con gli "atti della pubblica amministrazione" o con gli "atti di ufficio",
gli "atti" indicati nei capi d'imputazione. La dichia-
razione di conoscenza del MI del 7/1/1984, la nota dello stesso del 23/3/1984, le sue dimissioni del
6/7/1984, ad avviso della difesa, non esprimevano la
volontà della p.a. e non erano comunque riferibili alla stesa.
La violazione dell'art. 524 n. 3 c.p.p. in rela- II°
-
all'art. 475 n. 3 c.p.p. e all'art. 110 c.p. non zione avendo la corte congruamente motivato in ordine: (A) ai rapporti fra NO, NO e IN%;B (B) alla
presunta istigazione del NO sul MI.
Quanto al punto A la corte, attesi i diversi ruoli a-
vuti nella vicenda dai tre imputati, avrebbe pretermes-
so di indicare "quale" istigazione sarebbe stata deter-
minante.
In ordine al punto B i giudici di merito avrebbero e-
luso un passaggio importante vale a dire se a prescinde- re da NO e dalle sue presunte istigazioni, vi
erano sufficienti ragioni perchè MI si dimettesse.
46 I
I
I
- La violazione dell'art.524 n.3 c.p.p. in rela-
°
zione all'art. 475 n. 3 c.p.p. ed al'art.323 comma 2
c.p. dovendosi escludere per i fatti, oggetto d'imputa-
zione sub 14, che gli stessi siano stati commessi "per procurare ... un ingiusto vantaggio patrimoniale".
Dalla contestazione, come indicata in rubrica, risulta che l'obiettivo era quello di opporsi alla licitazione
privata e di far attribuire l'appalto attraverso la
trattativa privata. Trattandosi di forme di gara consen- tite dall'ordinamento giuridico, il conferimento
dell'appalto attraverso una gara lecita non può far ri- tenere "ingiusto" il profitto che la ditta aggiudica-
trice verrà poi a conseguire per l'esecuzione dei lavo-
ri.
IV° La violazione dell'art. 524 n. 3 c.p.p. in rela- zione all'art. 475 n.3 c.p.p. ed all'art. 62 bis c. p., ele-non avendo la corte convenientemente vagliato gli menti posti in risalto con i motivi di appello : la so-
stanziale "unicità" del reato per il quale era stata
pronunciata condanna, la disparità di trattamento tra indiscutibileimputati di reati della stessa indole, la componente politica che aveva sorretto le scelte di
partiti diversi in merito alla trattativa privata.
47 I motivi sub II e III sono ripresi dall'avv.to Enzo
GatoGaito il quale a sua volta deduce:
-I/A Nullità (art. 524 n. 1 c.p.p.) per erronea appli-
cazione della legge penale (art. 323 c.p.) attesa la ir-
rilevanza, sotto il profilo penale, dei tre episodi di
"abuso" ascritti al MI: le dimissioni, la lettera
7/1/1984, la comunicazione 23/3/1984.
Le dimissioni da una carica pubblica, essendo esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, non poteva- no dar luogo ad alcun "abuso di atto di ufficio". Le
stesse non erano peraltro riferibili, per definizione,
alla pubblica amministrazione, attesa la natura di atto personalissimo.
La lettera, anzi la nota (7/1/84), per il suo contenu-
to di mera informazione interna, era del tutto estranea all'iter procedimentale formativo di un atto. Non es-
sendo quindi "atto" produttivo di effetti giuridici anche interinali o transitori, quale volontà della pub-
blica amministrazione, non integrava la fattispecie de- 1
scritta dall'art. 324 c.p. allora in vigore e non pote- ve essere sussunto nel vigente art. 323 c.p.
La comunicazione del 23/3/1984, consistendo in una
"partecipazione d'intenti", non era di certo assimila-
bile all'atto della p.a. Nè poteva considerarsi tale
48 l'astensione da attività.
II/A Nullità (art. 524 n.1 e 3 c.p.p.) per inosser-
vanza della legge processuale penale e falsa applica- zione della legge penale (art. 474 n. 4 e 475 n. 3
c.p.p./1930 ; 192/2 c.p.p., 110 c.p.) non avendo la cor-
te di merito motivato in ordine alla c.d. "presa d'inte-
resse" a fini privati e alla partecipazione (morale)
dell'extraneus nel reato commesso dall'intraneus.
III/A Nullità (art. 524/1 c.p.p.) per erronea appli-
cazione della legge penale (art. 2/3 e 323 c.p.). La
corte, ad avviso del ricorrente, avrebbe dovuto trasla- re l'interesse privato (così come contestato) nella
fattispecie descritta all'art. 323/1 comma c.p. e non già nel cpv. non configurandosi in alcuno dei fatti in
esame ?il fine specifico, da questo richiesto, "per pro-
curare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimo-
niale".
IV/A - Nullità della sentenza(art. 466/bis, 475 n.
5/bis, 524 n. 3 c.p.p.) per inosservanza della legge processuale penale, avendo la corte nel motivare la
condanna fatto riferimento ad atti non letti e non spe-
cificatamente dichiarati utilizzabili ( dichiarazioni rese alla commissione antimafia da Pucci, Insalaco,
49 Maltese e MA;
verbali delle riunioni del con-
siglio comunale e della giunta, lettera Insalaco
all'on. Coco).
Le censure non meritano accoglimento.
Essendo la posizione del CI strettamente lega-
ta a quella del DO, occorrerà brevemente accennare
a quest'ultimo, avendo il ricorrente contestato l'esi-
un qualsivoglia "atto della P.A." oggettostenza di
d'interesse privato - Devesi innanzi tutto ricordare che l'oggettività
giuridica del reato di cui all'art. 324 c.p. è nella tutela dell'imparzialità e del buon andamento della
P.A., la cui azione esercitata nell'interesse della '
qual- collettività, non può subire in alcun modo o per sivoglia motivo l'interferenza di interessi di natura
privata.
Va ribadito altresì che la nozione di "atto di uffi-
cio", secondo la giurisprudenza di questa Corte, è più
ampia di "provvedimento amministrativo, poichè comprende in sè, a prescindere dalla forma, qualunque specie di
atto, posto in essere dal pubblico ufficiale nell'e-
sercizio delle sue funzioni, sia esso interno od ester-
no, decisionale o anche meramente consultivo, prepara-
50 torio e non vincolante fino alle semplici operazioni "
alle condotte materiali, alle attività tecniche e '
quindi anche quei comportamenti che soltanto in con-
,
nessione con altri formano un quid giuridicamente rile-
- capace di pro- vante nella sua riferibilità alla P.A.-
durre conseguenze giuridiche.
Trattandosi di un reato di pericolo, rientrano nel no-
vero degli "atti" anche tutte quelle attività di carat-
tere commissivo od omissivo, riferibili sempre al p.u., dirette ad incidere nella specifica attività della
., a indirizzarla o a determinarla verso scelte che P.A.
si risolvono in vantaggi patrimoniali per il privato.
Nel caso di specie,, i giudici di merito, correttamen-
te interpretando il disposto dell'art. 324 c.p., hanno
ravvisato nell'attività posta in essere dal MI,
quale descritta nel capo d'imputazione, non già una mera informativa interna del tutto al di fuori dell'iter procedimentale formativo di un atto amministrativo e
come tale non riferibile alla P.A. ovvero il mero eser-
cizio di un diritto costituzionalmente garantito
,
bensì degli "atti di ufficio" avendoli ritenuti idonei,
con motivazione esauriente e logica , per la posizione privilegiata del suo autore, "a produrre conseguenze
51 giuridiche, anche interinali e provvisorie" inserendosi gli stessi nell'iter di quella attività amministrativa riguardante gli appalti.
Non può e non deve essere infatti dimenticato che uno dei problemi cardine dell'amministrazione comunale di
Palermo riguardava proprio il conferimento degli appal-
ti. Tra questi quello per la manutenzione delle strade e fognature, il cui contratto, a suo tempo stipulato con la SC, stava venendo a scadenza. Tutta l'attività posta in essere dal MI, secondo
quanto accertato dai giudici di merito con motivazione
del tutto logica, come tale incensurabile in questa se-
de, aveva come unico fine quello di spingere 1'Ammini-
strazione Comunale ad affidare nuovamente alla SC, a trattativa privata, l'appalto per la manutenzione delle strade e fognature. Da qui la complessa manovra, artico-
lata su varie direttrici, con atti solo in apparenza privi di rilievo esterno, culminata alla fine nelle sue
dimissioni, una volta resosi conto della non disponibi-
lità dell'amministrazione ad accedere ai desiderata della SC e di quanti altri avevano interessi nella
Peraltro, come hanno puntualmente ricordato imedesima.
giudici di merito, il reato di interesse privato di atti di ufficio può essere dedotto da un insieme di elemen-
52 ti anche indiziari purchè concordanti e chiaramente
rivelatori della strumentalizzazione dell'atto pubblico a fini privati.
Tali elementi indiziari come si evince dalla com- '
plessa ed articolata motivazione sul punto, sono stati
tratti proprio dall'esame analitico dell'intero compor-
tamento tenuto dal MI, nella sua specifica qualità, nella vicenda in esame.
Quanto ai rapporti tra il NO ed il MI, nes-
suna illogicità, nessuna carenza di motivazione è dato riscontrare nella sentenza impugnata. Va a tal riguardo sottolineato che il giudizio rico-
struttivo dei fatti e la valutazione degli stessi com-
petono ai giudici del merito, la cui scelta circa la
rilevanza, attendibilità e prevalenza dei diversi mezzi di prova disponibili non è sindacabile in sede di le-
gittimità, se non si risolve in un vizio della motiva-
zione riscontrabile con un mero controllo ab extrinseco
' non sul sul modo in cui si è formato il convincimento contenuto dello stesso.
Nella specie del tutto chiaro è l'iter logico seguito dai giudici per affermare la compartecipazione del
NO, quale istigatore e determinatore del delit-
53 to posto in essere dal MI.
La successione cronologica delle iniziative e dei com-
portamenti tenuti dal MI sono stati, infatti, cor- relati a tutto quel coacervo di elementi indiziari, a- naliticamente indicati in sentenza, riguardanti il
NO, rivelatori certi di un suo diretto interes-
samento per la SC e perchè fosse rinnovato alla
stessa, per altri dieci anni, a trattativa privata, il contratto di appalto per le opere di manutenzione di
strade e fogne.
Manifestamente infondata è la cesura dedotta con il motivo IV/A di ricorso.
Dal verbale di udienza redatto in data 12/6/1990 (fg.
272) risulta infatti che il Presidente, a norma dell'art. 466 bis c.p.p., ebbe ad indicare "quali atti
utilizzabili nel prosieguo del dibattimento tutti quel- li già depositati a norma di legge (art. 372 - 410
c.p.p.) riportati specificamente nell'indice del pro-
cesso".
Del tutto legittimo quindi l'utilizzo da parte dei
giudici dell'appello di tutte quelle dichiarazioni e di quei documenti espressamente citati, trattandosi di atti ritualmente depositati e riportati nell'indice del pro-
cesso.
54 I fatti anzi descritti correttamente sono stati sus -
sunti nell'ipotesi delittuosa di cui all'art.324 c.p.,
ineccepibile , per le ragioni già indicate è sicchè
,
l'applicazione del disposto dell'art. 323/2° comma c.p.
come modificato dall'art. 13 legge 1990/86, essendo del tutto evidente alla stregua della complessa motiva- '
zione svolta dai giudici di merito, l'esistenza del fi-
patrimoniale ne di procurare alla SC un vantaggio contra iure e per ciò solo ingiusto.
Anche per quanto concerne il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena, la corte di merito ha fornito sul punto congrua e logica motivazione, dimo-
strando così di avere rettamente esercitato i poteri discrezionali ad essa spettanti. Ed invero, all'incen-
ritenendolo suratezza dei prevenuti ha contrapposto,
prevalente, la estrema gravità dei fatti, desunta dal
perdurare degli stessi. Non ravvisandosi in tale argo-
mentare alcuno difetto di logicità, essendo la gravità
dei fatti uno degli elementi che il giudice deve tenere presente ai fini della concessione delle generiche e della determinazione della pena,la doglianza proposta va rigettata.
55 Il difensore di MI LV, avv.to CE Cre-
scimanno, deduce:
I° La violazione dell'art. 474 n. 4 c.p.p./1930 in relazione all'art. 475 n. 3 stesso codice, nonchè art. 323/2° comma c. p. avendo la corte motivato la penale del prevenuto in maniera contradditto- responsabilità
illogica e lacunosa, con travisamento, sovente, ria,
dei fatti accertati. II° - La violazione dell'art. 524 n. 1 c.p.p./1930 in re-
lazione agli artt. 2, 323 e 324 oggi abrogato
- c.p.
-
c.p.p./1930 in III°- La violazione dell'art. 474 n.4
relazione all'art. 475 n. 3 stesso codice, nonchè artt. 62 bis, 81 cpv. 163 e segg. , 175 e 323 c.p. avendo la
corte disatteso, facendo richiamo a generiche conside- razioni di natura moralistico- sociologica, quanto e-
sposto dalla difesa nei motivi di appello, al fine di
rendere la pena adeguata alla reale personalità del
prevenuto. Con motivi aggiunti l'avv.to RE Angelucci, dedu-
ce:
1/A
- L' erronea applicazione della legge penale, e
precisamente dell'art. 323/cpv. c.p. introdotto dalla
legge n. 86/90 non potendosi ravvisare nei tre episo-
56 di di preteso "abuso" contestati al prevenuto ( le di-
missioni dalla carica di assessore, la redazione della
"nota" 7/1/1984 e la comunicazione 23/3/1984) alcunchè
di penalmente rilevante ai sensi dell'allora vigente art. 324 c.p. e, di conseguenza dell'odierno art. 323
c.p.
- L'erronea applicazione, sotto diverso profilo, II/A
dell'art. 323 c.p. im relazione all'art. 2/comma 3°
stesso codice Essendo la trattativa privata e la li-
citazione privata forme legittime di aggiudicazione dell'appalto, non può riteneresi ingiusto l'eventuale profitto imprenditoriale della ditta che viene ad ag-
giudicarsi tale appalto, attraverso una delle due forme legalmente preventivate, salvo che non si dimostri che
l'impresa appaltatrice certamente non si sarebbe ag-
giudicata egualmente l'appalto con il sistema della li-
citazione privata.
- La nullità della sentenza per ripetute viola- III/A
zioni della normativa del rito penale, ed in particola-
re degli artt. 466 bis e 475 n. 5 bis
- avendo la cor-
te, ai fini giustificativi della condanna, fatto rife-
. rimento ad atti e documenti (dichiarazioni rese alla
Commissione antimafia dalla Pucci, dall'Insalaco, Mal-
tese, MA;
verbali delle riunioni del Consiglio
57 comunale e della UN%3B lettera dell'Insalaco all'on.
Coco) che non essendo stati letti in udienza e non es- sendo stati pacificamente dichiarati utilizzabili non
potevano essere presi in considerazione ai fini accusa-
tori.
Le censure non meritano accoglimento.
Quanto alla condotta tenuta dal MI ed alla ricon- ducibilità della stessa nell'ambito della fattispecie descritta dall'allora vigente art. 324 c.p., poi con-
fluito nell'art. 323 c.p., come novellato dalla legge
1990/86, valgono qui le considerazioni svolte in prece- denza in via incidentale, nell'esaminare le doglianze
,
mosse dal NO. Lo stesso dicasi per l'asserita violazione dell'art.
466 bis c.p.p.
-
Quanto all'asserita mancanza di un ingiusto profitto,
essendo la trattativa un procedimento del tutto lecito, al pari della licitazione privata, in tema di stipula di contratti di appalto, del tutto corrette sono al ri-
guardo le considerazioni svolte dai giudici di merito che sul punto hanno fornito ampia e logica motivazione, del tutto aderente alle complesse risultan-
58 ze di causa ed alla particolare situazione venutasi a
re in seno all'ammnistrazione comunale.creare
Se è indubbio che la trattativa privata è una procedu-
ra lecita per l'assegnazione dell'appalto, e pertanto
non può determinare un ingiusto profitto, è altresì pa-
cifico che la stessa deve comunque far salvi gli inte-
ressi della P.A., non potendo essere utilizzata come
strumento per creare inamissibili situazioni di monopo-
lio o privilegio a vantaggio di terzi, costituendo ciò
stravolgimento dei criteri cui deve essere sempreuno
improntata l'attività della P.A.-
Infine, per quanto concerne la misura della pena in-
flitta, le argomentazioni svolte in sentenza dimostrano un uso corretto del potere discrezionale che spetta al
giudice di merito.
La pretesa di un maggiore rigore da parte di chi rive-
ste cariche pubbliche, il riferimento alla gravità dei
fatti anche per i riflessi negativi che ne sono deriva-
ti nei confronti dei consociati, non sono indebiti ri- chiami di carattere prettamente morale, bensì elementi che di certo rientrano tra quelli indicati dall'art. 133 c.p. e come tali giustificano il diniego delle in-
vocate attenuanti generiche, non essendo sufficiente per la concessione delle stesse l'incensuratezza
59 dell'imputato, poichè la pena deve pur sempre essere
adeguata al fatto ed alla capacità a delinquere del suo autore, attravenso una valutazione unitaria di tutti gli elementi indicati nella norma sopra citata.
I difensori di CÒ UA, avv.ti VI de Fina
ed Antonino Sorgi, per i reati di frode e truffa conte-
stati ai capi 10 e 11 della rubrica deducono:
Iᵒ - Nullità della motivazione ex art. 524 n. 1
c.p.p./1930 nelper insanabile errore di diritto,
-
punto in cui si fa dipendere l'affermazione di respon-
sabilità del CÒ da un giudizio contenuto in altro
processo, concluso in precedenza con declaratoria di
estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
II°
- Difetto ed errore di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il
reato di false fatturazioni per operazioni inesistenti.
I giudici di merito avrebbero fondato il proprio con-
vincimento di reità sulla arbitraria assimilazione con-
✓ ✓ cettuale della parziale falsità materiale che può ricor-
rere in una fattura che pur testimoniando una tran-
- sia stata tuttavia rila- sazione realmente avvenuta sciata da persona diversa da quella che ha eseguito
60
་
་ -1'opera con la ben più grave e diversa fattispecie della mancata esecuzione dell'opera.
Il riferimento alla sentenza 20/3/1989 sarebbe inoltre
privo di rilevanza, avendo questa S.C., con sentenza
18/11/1990, dichiarato estinto il reato contestato per
L'affermazione della penaleintervenuta prescrizione.
responsabilità per i soli vertici della LESCA, senza neppur considerare le condotte inevitabilmente concor- renti di quanti, nell'esecuzione dell'appalto, opera- vano a tutela degli interessi del Comune committente
(sorveglianti, collaudatori, addetti amministratori che hanno provveduto alla ammissione e liquidazione dei giuridicamente crediti dell'Impresa...) sarebbe infine illogica.
III°- Difetto ed errore di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il de-
litto di cui all'art. 2621 c.c. avendo la corte ritenu-
to il CÒ responsabile di un reato proprio a titolo di concorso pur difettando la contestazione dello l'amministratore che alla stesso al suo "autore" :
chiusura dell'esercizio ebbe a sottoscrivere e deposi-
tare il bilancio dell'anno 1982.
L'avv.to VI de Fina, a sua volta deduce:
61 I/A Difetto e falsità della motivazione sui presuppo-
-
sti logico- giuridici della condanna per frode e truf-
fa. Violazione e falsa applicazione della normativa che regola l'esecuzione dei pubblici appalti in relazione
356 c.p. Violazione dell'art. 13 leggeall'art. 10/12/1981 n. 741
Il difensore dopo aver puntualizzato le vicende
dell'appalto SC, onde differenziarle nettamente da
quelle certamente più complesse concernenti l'appalto censura l'impugnata sentenza là dove definisceICEM
illegittima la richiesta della società di rinnovare il
contratto a trattativa privata, essendo la stessa,
all'epoca in cui venne proposta (1/1/1984), prima che la Giunta disponesse la licitazione, legittimamente prevista dall'art. 5 della legge 8/8/1977 n. 584 così come modificato dall'art. 13 della legge 10/12/1981 n.
741 (abrogata poi alla fine del 1984) nonchè dall'art.
41 n° 5 del R.D. 23/5/1924 n. 827.
Inoltre analizzando la struttura di controllo ' tecni-
co-contabile istituzionalizzata all'interno dell'appal-
to, si duole che la corte abbia considerato irrilevanti gli atti di collaudo positivamente intervenuti da parte degli organi a ciò espressamente preposti: Direzione
lavori e collaudatore.
62 II/A Violazione dei principi che governano l'onere
della prova nel processo penale. Illogicità e contrad-
dittorietà della motivazione sugli elementi costitutivi della frode e della truffa nonchè sulla nozione penale di entrambe. Difetto e falsità della motivazione sui dati della consulenza di ufficio.
La Corte, ad avviso della difesa, nell'affermare la pe-
nale responsabilità del CÒ per i delitti di fro-
truffa avrebbe utilizzato elementi probatoriamen- de e inattendibili perchè privi di assoluta te certezza.
- oggetto dell'impu- L'inadempimento della manutenzione tazione sub 10 sarebbe stato infatti ricavato per sillogismo - quanti i volumi di scavi reinterri e di- missioni non trasportati , tanti gli interventi manu-
tentori non eseguiti
- da una memoria difensiva prodotta in altro procedimento penale, dell'imputato avente ad oggetto il reato di falsità delle fatture di
trasporto alieno, volta quindi a dimostrare l'insus- sistenza di tale addebito. Manca invece agli atti una
qualsivoglia prova che dimostri, in positivo, specifi-
candoli nel contempo , quali scavi, reinterri e dismis-
sioni siano stati in realtà omessi , non essendo stata
peraltro accertata irregolarità alcuna da parte dei pe-
63 riti che ebbero a svolgere la consulenza di ufficio.
La truffa, oggetto d'imputazione sub 11, sarebbe insus-
sistente non risultando essere state in alcun modo uti-
lizzate per ottenere dal Comune un indebito pagamento le false fatture indicate in bilancio.
Difetto, falsità e contradittorietà della moti- III/A-
Violazione e falsa aplicazione dell'art. 110 vazione.
c.p.
La corte avrebbe infatti affermato la penale responsa-
bilità del CÒ, come soggetto concorrente, pur man-
cando il "reato" cui avrebbe dovuto concorrere, non es-
sendo mai stato giudicato (sia pure per assolverne
l'autore) l'unico atto consumativo di reato effettiva- mente verificatosi cioè il deposito del bilancio 1982
ad opera dell'amministratore di diritto che non era il
CÒ.
Il ricorso non merita accoglimento.
Per quanto concerne l'imputazione di falso in bilan- cio, nessun errore in iudicando è dato cogliere nella
sentenza impugnata non costituendo ostacolo all'affer-
, mazione della penale responsabilità, a titolo di con-
corso, dell'extraneus , nel reato proprio, il mancato
esercizio dell'azione penale nei confronti di chi al '
64 momento della redazione e del deposito del bilancio,
rivestiva la qualifica di amministratore, semprechè ri-
sulti provata a suo carico l'esistenza di un consapevo-
le e valido apporto causale alla lesione del bene giu-
ridico tutelato dalla norma.
Il problema si sposta quindi sull'esistenza del reato
sull'apporto causale alla consumazione dello stesso '
e, sopratutto, sulla valutazione degli elementi di pro-
va acquisiti in proposito.
Ma anche qui la decisione impugnata si dimostra immune dai vizi denunciati, avendo i giudici di merito fornito esauriente e logica motivazione in ordine all'esisten- : za del reato ed alla responsabilità, a titolo di con-
corso, del CÒ nella consumazione dello stesso.
L'aver tratto le prove di reità da specifici elementi di fatto acquisiti in altro procedimento penale ri-
guardante il medesimo imputato, conclusosi, dopo un tor-
mentato iter giudiziario, con una sentenza di non luo-
go a procedere per intervenuta prescrizione del reato,
non dà luogo ad alcun vizio logico, tanto meno a caren-
za motivazionale
La pronuncia, infatti, nonostante l'indubbio contenu-
to liberatorio, per il principio di economia processua-
65 le che non va mai dimenticato, non travolge nè di-
strugge l'efficacia probatoria di tutti quei fatti ma-
teriali sui quali è intervenuto un eventuale accerta-
definitivo prima del sopraggiungere della causamento
estintiva. Nel caso di specie i giudici di merito hanno fondato
la responsabilità del CÒ UA non già su cir-
costanze controverse ed inaffidabili, bensì su quegli stessi specifici e ben individuati elementi di fatto che avevano ben sorretto l'accusa nel procedimento a- vente ad oggetto il delitto di cui all'art. 50 legge
IVA 1972/633, dai quali scaturiscono le imputazioni che interessano, tanto da superare positivamente ilqui giudizio di questa Corte. La sentenza 20/03/89 n. 774,
con la quale veniva annullata con rinvio la sentenza
3/3/88 della Corte di Appello di Palermo, non metteva in discussione i fatti come accertati dai giudici di
merito, concernendo il rinvio, dopo il rigetto del ri-
corso proposto dall'imputato, l'impossibilità di ap-
plicare l'amnistia alle false fatturazioni emesse dopo il 31 dicembre 1981.
L'avere pertanto la Corte di Appello di Palermo e poi questa Corte dichiarato estinto per intervenuta pre-
con le sentenze rispettivamente del scrizione
,
66 28/11/89 n. 2372 e 18/9/90 n. 15549, il delitto di cui
all'art. 50 legge IVA ascritto al CÒ, concernente
i fatti commessi nel primo semestre dell'anno 1982, non ha comportato, contrariamente a quanto asserito dallo stesso il venir meno di tutti quegli elementi di fat-
, to che avevano formato oggetto di precedenti giudizi.
D'altra parte non va dimenticato che il giudice , per il principio del libero convincimento che governa la
fase valutativa-decisionale degli elementi probatori legittimamente acquisiti, a meno che non si limiti alla enunciazione di opinioni meramente soggettive, può basa-
re la propria decisione su qualsivoglia elemento ogget- tivamente idoneo a dimostrarne, con il massimo rigore logico-giuridico, la fondatezza.
Un tale rigore è presente nell'impugnata sentenza po-
sto che la stessa si fonda su elementi obiettivi che non consentono sul piano interpretativo conclusioni di-
verse da quelle ragggiunte.
Le considerazioni di cui sopra valgono anche per le
doglianze mosse nei confronti delle restanti imputazio-
ni. Peraltro trattandosi di censure che involgono il me-
,
rito della decisione le stesse si sottraggono al giudi-
67 zio di questa Corte non essendo qui consentito esprime-
re valutazioni sugli elementi posti a fondamento della
medesima.
Quanto all'asserito vizio di motivazione la censura
priva di consistenza. Le critiche mosse dal ricor-
rente, si sostanziano in una mera riproposizione delle l'as- argomentazioni svolte dal Tribunale per motivare dalla corte di appello disattese con una soluzione
,
esauriente e logica motivazione dopo una completa disanima delle risultanze di causa.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso pre-
sentato da UR OM ed al rigetto di quelli pro-
posti da NT LV, CI TO, LO
OM, DO LV, NI UA, SCOMA Carmelo, CC NL, segue la condanna di tutti gli imputati ricorrenti, in solido, al pagamento delle spe-
se processuali e ciascuno al versamento della somma di
lire un milione a favore della cassa per le ammende.
CI TO, LO OM, DO LV,
UR OM, NI UA, CO LO, CC
NL, inoltre vanno condannati in solido, alla rifu-
sione delle spese di parte civile liquidate in comples-
sive lire tre milioni per diritti, onorari e spese.
P.Q.M.
68 Dichiara inammissibile il ricorso di UR OM.
Rigetta il Ricorso del Procuratore Generale.
Rigetta altresì i ricorsi di NT LV, AN
NO TO, LO OM, DO LV, NISTICO'
UA, CO LO, CC NL.
Condanna tutti gli imputati ricorrenti, in solido, al
pagamento delle spese processuali e ciascuno al versa-
mento della somma di lire un milione a favore della cassa per le ammende.
Condanna inoltre CI TO, LO OM,
'NISTICO UA, DO LV, UR OM,
CO LO, CC NL, in solido, alla rifusione
delle spese di parte civile liquidate in complessive lire tre milioni per diritti, onorari e spese.
Così deciso in Roma il 2 aprile 1992
Il Presidente Il Consigliere estensore
Luciano Di Noto Giuseppe di Gennaro
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Lidia Scalia
(Scoli Depositato in Cancellasia
CORTE oggi, 12 NOV. 1992 E SUP Il Collaboratore di Cancel
69 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 - artt. 110, 81 cpv. 324 c.p. per avere preso in con-