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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/10/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 5079/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 5079/2024 promossa da:
con sede in Savona, Via Astengo n., 5/1, C.F. e P.Iva Parte_1
persona del Socio unico ed Amministratore Unico P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , ai fini del presente procedimento
[...] C.F._1 elettivamente domiciliata in Savona, Via Montenotte nr. 9/1, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Dogliotti (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2 difende in virtù di mandato alle liti in atti,
- Attrice - CONTRO (C.F. e Controparte_1
), in P.IVA_2 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Avv. Prof. , rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_2
UR AN (c. ) e RI AO (c.f. C.F._3
) e domiciliata ai fini della stessa nello Studio dell'Avv. C.F._4
UR AN in Genova (GE), Via Roma n. 8/6, come da procura in atti,
- Convenuta -
Conclusioni dei procuratori delle parti Precisazione delle conclusioni per l'attrice. Come da conclusioni in atti.
Precisazione delle conclusioni per la convenuta. Come da conclusioni in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione La società attrice, premesso che con nota del 21/3/2022 della società convenuta le era stata comunicata la concessione di un bonus assunzionale ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 pari ad Euro 11.040,00, a fronte della realizzazione del programma di assunzioni presentato sulla base del relativo bando di gara, e che con successiva nota del 28/2/2024 le era stato invece comunicato l'avvio del procedimento di revoca del medesimo, con richiesta di restituzione dell'importo erogato maggiorato degli interessi, poiché dalle verifiche effettuate era emerso che l'impresa era inattiva dal 31/12/2022, ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità e infondatezza di tale pretesa. La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che la richiesta di restituzione del predetto contributo era giustificata dall'inadempimento da parte della società attrice degli obblighi di cui al punto 17, lett. c), del relativo bando di gara, prodotto in atti, poiché dalla documentazione prodotta dall'impresa e dalle verifiche effettuate era emerso che quest'ultima era inattiva dal 31/12/2022, laddove, al contrario, avrebbe dovuto mantenere l'impresa attiva e localizzata nel territorio regionale per il periodo di due anni successivi alla data dell'assunzione per la quale era stato richiesto il contributo. La convenuta allegava inoltre che il termine a decorrere dal quale dovevano computarsi i due anni di attività richiesti dal bando di gara iniziava con la data dell'ultima assunzione ammessa in agevolazione, avvenuta il 17.06.2021, e che l'impresa avrebbe quindi dovuto mantenere attiva la propria attività almeno sino al 17.06.2023. La convenuta chiedeva quindi in via riconvenzionale il pagamento della somma a suo tempo elargita a titolo di contributo, maggiorata degli interessi legali, come previsto all'art. 18 del bando di gara. Nessuna delle parti ha formulato istanze istruttorie e la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.. La domanda di accertamento negativo svolta da parte attrice risulta infondata ed è invece da accogliere la domanda riconvenzionale ritualmente avanzata da parte convenuta. Invero parte attrice non ha contestato alcuna delle circostanze dedotte dalla convenuta a sostegno della propria domanda riconvenzionale, trovando del resto le stesse testuale conferma nella documentazione in atti, sia con riferimento alle previsioni del bando di gara sia per quanto riguarda la data della certificata inattività dell'impresa. Parte attrice si è limitata a contestare la legittimità e la fondatezza della decisione della convenuta, allegando che per lo svolgimento della propria attività la stessa si era avvalsa di contratti di affitto di azienda, che erano però stati disdettati dai concedenti, tanto che alla data del 31/12/2022 l'impresa era inattiva. Quanto sopra, a dire dell'attrice, avrebbe configurato una situazione di impossibilità sopravvenuta, a essa non imputabile, e/o di forza maggiore, giustificando quindi il mancato rispetto della citata clausola n. 17, lett. c), del bando di gara. Trattasi però di assunto palesemente infondato, essendo evidente che l'impresa attrice, nell'accettare il bando che regolava la gara cui la stessa ha deciso di partecipare, era (o doveva essere) consapevole che la cessazione dell'attività prima del termine indicato all'art. 17, lett. c), avrebbe comportato la revoca del beneficio. Stava quindi all'impresa attrice organizzare lo svolgimento della propria attività in modo da poter rispettare tale impegno. Ed è altrettanto evidente come fosse assolutamente prevedibile - e rientrasse nel proprio rischio di impresa - che il contratto di affitto di azienda per mezzo del quale la stessa aveva scelto di svolgere la propria attività potesse cessare anzi tempo per recesso della controparte, tanto più che tale diritto, come risulta dalla documentazione in atti, era espressamente previsto dalla convenzione dalla stessa sottoscritta. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate a carico di parte attrice, sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa: a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00; b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00; c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00; d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta la domanda di accertamento negativo svolta da parte attrice, in quanto infondata;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta, condanna E. , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Pt_1 pagamento, in favore di Controparte_1
, in persona
[...]
11.040,00, oltre interessi legali dalla data della richiesta di restituzione del contributo al saldo effettivo, oltre alle spese di lite del presente procedimento, liquidate, come in motivazione, nella misura di € 2.540,00 a titolo di competenze, oltre accessori di legge. Sentenza immediatamente esecutiva. Genova, li 14 ottobre 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa R.G. n. 5079/2024 promossa da:
con sede in Savona, Via Astengo n., 5/1, C.F. e P.Iva Parte_1
persona del Socio unico ed Amministratore Unico P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , ai fini del presente procedimento
[...] C.F._1 elettivamente domiciliata in Savona, Via Montenotte nr. 9/1, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Dogliotti (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2 difende in virtù di mandato alle liti in atti,
- Attrice - CONTRO (C.F. e Controparte_1
), in P.IVA_2 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Avv. Prof. , rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_2
UR AN (c. ) e RI AO (c.f. C.F._3
) e domiciliata ai fini della stessa nello Studio dell'Avv. C.F._4
UR AN in Genova (GE), Via Roma n. 8/6, come da procura in atti,
- Convenuta -
Conclusioni dei procuratori delle parti Precisazione delle conclusioni per l'attrice. Come da conclusioni in atti.
Precisazione delle conclusioni per la convenuta. Come da conclusioni in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione La società attrice, premesso che con nota del 21/3/2022 della società convenuta le era stata comunicata la concessione di un bonus assunzionale ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 pari ad Euro 11.040,00, a fronte della realizzazione del programma di assunzioni presentato sulla base del relativo bando di gara, e che con successiva nota del 28/2/2024 le era stato invece comunicato l'avvio del procedimento di revoca del medesimo, con richiesta di restituzione dell'importo erogato maggiorato degli interessi, poiché dalle verifiche effettuate era emerso che l'impresa era inattiva dal 31/12/2022, ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità e infondatezza di tale pretesa. La società convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato che la richiesta di restituzione del predetto contributo era giustificata dall'inadempimento da parte della società attrice degli obblighi di cui al punto 17, lett. c), del relativo bando di gara, prodotto in atti, poiché dalla documentazione prodotta dall'impresa e dalle verifiche effettuate era emerso che quest'ultima era inattiva dal 31/12/2022, laddove, al contrario, avrebbe dovuto mantenere l'impresa attiva e localizzata nel territorio regionale per il periodo di due anni successivi alla data dell'assunzione per la quale era stato richiesto il contributo. La convenuta allegava inoltre che il termine a decorrere dal quale dovevano computarsi i due anni di attività richiesti dal bando di gara iniziava con la data dell'ultima assunzione ammessa in agevolazione, avvenuta il 17.06.2021, e che l'impresa avrebbe quindi dovuto mantenere attiva la propria attività almeno sino al 17.06.2023. La convenuta chiedeva quindi in via riconvenzionale il pagamento della somma a suo tempo elargita a titolo di contributo, maggiorata degli interessi legali, come previsto all'art. 18 del bando di gara. Nessuna delle parti ha formulato istanze istruttorie e la causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.. La domanda di accertamento negativo svolta da parte attrice risulta infondata ed è invece da accogliere la domanda riconvenzionale ritualmente avanzata da parte convenuta. Invero parte attrice non ha contestato alcuna delle circostanze dedotte dalla convenuta a sostegno della propria domanda riconvenzionale, trovando del resto le stesse testuale conferma nella documentazione in atti, sia con riferimento alle previsioni del bando di gara sia per quanto riguarda la data della certificata inattività dell'impresa. Parte attrice si è limitata a contestare la legittimità e la fondatezza della decisione della convenuta, allegando che per lo svolgimento della propria attività la stessa si era avvalsa di contratti di affitto di azienda, che erano però stati disdettati dai concedenti, tanto che alla data del 31/12/2022 l'impresa era inattiva. Quanto sopra, a dire dell'attrice, avrebbe configurato una situazione di impossibilità sopravvenuta, a essa non imputabile, e/o di forza maggiore, giustificando quindi il mancato rispetto della citata clausola n. 17, lett. c), del bando di gara. Trattasi però di assunto palesemente infondato, essendo evidente che l'impresa attrice, nell'accettare il bando che regolava la gara cui la stessa ha deciso di partecipare, era (o doveva essere) consapevole che la cessazione dell'attività prima del termine indicato all'art. 17, lett. c), avrebbe comportato la revoca del beneficio. Stava quindi all'impresa attrice organizzare lo svolgimento della propria attività in modo da poter rispettare tale impegno. Ed è altrettanto evidente come fosse assolutamente prevedibile - e rientrasse nel proprio rischio di impresa - che il contratto di affitto di azienda per mezzo del quale la stessa aveva scelto di svolgere la propria attività potesse cessare anzi tempo per recesso della controparte, tanto più che tale diritto, come risulta dalla documentazione in atti, era espressamente previsto dalla convenzione dalla stessa sottoscritta. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate a carico di parte attrice, sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa: a) fase di studio della controversia, valore minimo, € 460,00; b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, € 389,00; c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00; d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta la domanda di accertamento negativo svolta da parte attrice, in quanto infondata;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta, condanna E. , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Pt_1 pagamento, in favore di Controparte_1
, in persona
[...]
11.040,00, oltre interessi legali dalla data della richiesta di restituzione del contributo al saldo effettivo, oltre alle spese di lite del presente procedimento, liquidate, come in motivazione, nella misura di € 2.540,00 a titolo di competenze, oltre accessori di legge. Sentenza immediatamente esecutiva. Genova, li 14 ottobre 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di Rago