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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2306/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Caradonna,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2306/2024, avente ad oggetto: Altri
contratti atipici, riservata in decisione all'udienza 17.3.2025, promossa da:
, (CF: ) rapp. e difesa dall'avv.to Flavio Brusciano (CF: Pt_1 P.IVA_1
), elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico, presso lo C.F._1
studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
ASCENSORI (CF: ) CP_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, conveniva in Pt_1
giudizio la deducendo di aver stipulato, un contratto per aggiornare Controparte_2
l'impianto ascensore al condominio di viale Kennedy Aversa, bonificando l'acconto richiesto dalla convenuta con fattura n. 177 del 18.04.2023, per un importo pari a
5.100,00 euro. Deduceva ancora che in data 12.9.2023, la provvedeva a CP_1
smontare l'ascensore da sostituire, ma perfettamente funzionante, non consentendo di fatto ai condomini di usufruire del servizio. Deduceva infine che, dopo oltre un anno, la non aveva mai provveduto alla dovuta sostituzione dell'ascensore né alla CP_1
rimozione dell'impianto e dei materiali di risulta conseguenti allo smontaggio e che erano stati vani i tentativi di intimare alla convenuta la conclusione dei lavori. Invocava,
pertanto, la risoluzione contrattuale, la rimozione e ritiro del materiale ancora presente in pagina 2 di 5 cantiere e la restituzione dell'acconto corrisposto. Deduceva, inoltre, che non avendo sortito effetto le diffide avanzate, era stata costretta a rivolgersi ad altra società, FBF srl,
per la sostituzione dell'ascensore in questione, per un totale di euro 26.500, rispetto al costo concordato, invece, con la società convenuta e pari a 17.000 euro.
Tanto premesso, verificata la regolarità della notifica, va dichiarata la contumacia
Co della convenuta Controparte_2
La domanda è fondata e va accolta come segue.
Co Agli atti vi è la prova documentale dell'inadempimento della convenuta che,
dopo aver aperto il cantiere, lo abbandonava immotivatamente lasciando il Parte_2
di Via Kennedy senza il servizio ascensori.
Agli atti vi è la prova documentale delle varie sollecitazioni a concludere i lavori
Co ricevuti dalla convenuta da parte della tutte puntualmente disattese. Parte_1
Così definito il quadro della vicenda, ai sensi dell'art. 1453 c.c., va dichiarato risolto il contratto tra la e la con restituzione della somma di Pt_1 Controparte_2
euro 5.100,00 corrisposta per la fattura n. 177 del 18.4.2023 quale acconto concordato,
in uno alla somma di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento del danno nonché delle residue richieste attoree (rimozione materiali risulta, ecc.), così quantificato in via
Co equitativa;
ciò in quanto la attrice non ha provato l'effettivo esborso della somma richiesta in domanda di euro 9.500,00, quale differenza tra la somma preventivata dalla
Co convenuta e quella poi definita nell'accordo con tra la FBF e la Controparte_3
pagina 3 di 5 intervenuto tra le predette per il completamento dei lavori de quibus.
Alle somme indicate, vanno aggiunti gli interessi di legge dalla data della domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi ex art. 4 comma 4 previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. All'importo liquidato vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali
(cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni
caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153).
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dalla nei confronti della Pt_1
così provvede: Controparte_2
- In accoglimento della domanda di parte attrice condanna la Ascensori
pagina 4 di 5 Sacel al pagamento, per le causali di cui in parte motiva, dell'importo di euro
10.100,00, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo;
- Condanna altresì la parte convenuta rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.377,90 per compenso professionale ed euro 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Aversa, 01/04/2025
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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