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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 2313/2023 R.G.
tra
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
),
[...] C.F._2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi giusta procura in C.F._3 calce all'atto di citazione dall'Avv. Emanuele Pomponi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Viale Cavour, n. 134,
Siena
PARTI ATTRICI OPPONENTI
nei confronti di
Controparte_1
) rappresentata da P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa giusta procura in
[...] P.IVA_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Arturo Maria
Francesco Dell'Isola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Passione n. 8, Milano
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
1 OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI:
Parti attrici: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena,
In via principale,
1) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti GN
, e in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
a fronte del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto per tutte le ragioni di diritto e di merito esposte e, conseguentemente, revocare il predetto decreto ingiuntivo;
In subordine,
2) con riguardo alla la richiesta istruttoria di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio formulata dall'Opposta,
[...]
accertare e dichiarare la nullità di tutte le Controparte_1 clausole che consentono la capitalizzazione trimestrale degli interessi e
l'applicazione di tassi usurari e, all'esito della consulenza tecnica contabile, rideterminare il saldo di tutti i rapporti contrattuali intercorsi tra la Banca opposta e la società dalla loro costituzione sia fino alla data Controparte_3 del 18 maggio 2016 di revoca delle fideiussioni dei GN , Parte_1
e , sia fino alla risoluzione di tutti i Parte_2 Parte_3 rapporti di con la Banca;
conseguentemente, revocare il Controparte_3 decreto ingiuntivo opposto perché le pretese creditorie di
[...] nei confronti dei GN , Controparte_1 Parte_1
e , sono infondate in diritto e nel Parte_2 Parte_3 merito;
In ogni caso
3) condannare al Controparte_1 pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap nelle misure di legge”;
Parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così provvedere:
Nel merito
2 Confermare integralmente il decreto n. 686/2023, con ulteriore condanna della parte opponente agli interessi moratori dal giorno della mora sino al soddisfo”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
e hanno proposto opposizione Parte_2 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 686/2023 con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in solido, in qualità di garanti di “A.S.I.T. S.r.l. in liquidazione”, di € 139.143,63 oltre interessi e spese di lite.
A fondamento dell'opposizione hanno eccepito: - la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1 non ritenendo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione del credito;
- il difetto di legittimazione passiva degli opponenti per intervenuta revoca delle garanzie prestate;
-
l'estinzione delle garanzie ex art. 1957 c.c. stante la nullità delle clausole derogatorie;
- l'intervenuta prescrizione dei contratti autonomi di garanzia sottoscritti nel 2007; - l'omessa prova del credito.
Si è costituita la convenuta contestando la fondatezza dell'avversa eccezione, precisando che l'eventuale revoca delle garanzie prestate avrebbe il solo effetto di limitare quantum al saldo debitorio esistente al momento della revoca e riservando di fornire la compiuta prova del credito entro i termini istruttori. Ha altresì eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'eccezione di compensazione relativamente alle somme eventualmente dovute da Banca MPS all'esito della richiesta verifica econometrica sugli interessi rilevando che il compendio scisso non comprende le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse a rapporti e beni oggetto del predetto compendio per le quali la legittimazione passiva è rimasta in capo a MPS.
3 Istruita solo mediante produzione documentale la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 20.3.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che gli opponenti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe con atto depositato in data 14.1.2025 ai sensi dell'art. 189 c.p.c., salvo poi integrare le conclusioni ivi formulate nella comparsa conclusionale (“Nel merito, in via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione e di revoca totale o parziale del Decreto opposto, comunque condannare gli opponenti al pagamento in favore di della somma di CP_1
€ 139.43,63, oltre interessi, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria.
Nel merito in estremo subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, previa rimessione della causa sul ruolo, disporre CTU tecnico-contabile volta ad accertare le somme dovute dalle parti opponenti tenuto conto della data di revoca delle fideiussioni come in atti, e per
l'effetto comunque condannare gli opponenti al pagamento in favore di delle somme maturate alla data del deposito delle CP_1 revoche delle fideiussioni prestate da essi opponenti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, e del giudizio monitorio.
In via istruttoria, piaccia all'Ecc.mo Tribunale Adito, previa rimessione della causa sul ruolo Voglia disporre CTU tecnico- contabile volta ad accertare le somme dovute dalle parti opponenti tenuto conto della data di revoca delle fideiussioni come in atti.”.
Come noto la comparsa conclusionale ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti al giudice, onde le conclusioni ivi formulate nella parte in cui sono
4 difformi (in aggiunta) rispetto a quelle formulate nel termine di rito devono essere dichiarate inammissibili.
2. Gli opponenti richiamano l'orientamento della Suprema Corte che, in materia di cessione in blocco dei crediti, ritiene la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale insufficiente a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, rendendosi necessaria, ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva, l'individuazione, e quindi la prova a carico del cessionario, del contenuto del contratto di cessione (cfr. Cass.
5617/2020).
A tale riguardo va tenuto presente che in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad
5 una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario
(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Diversamente, ove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
La cessionaria può dare prova dell'inclusione del credito oggetto di contenzioso nell'avvenuta cessione mediante la produzione:
- dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “NDG” specifico);
- del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
- di eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
- delle dichiarazioni confessorie della cedente (cfr. Corte
d'Appello di Firenze, ex multis sent. nn. 2234/2022, 2377/2022,
2431/2022).
Nella fattispecie, oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la convenuta ha depositato la dichiarazione della banca cedente (doc. 5
6 allegato alla seconda memoria integrativa), elemento idoneo a provare l'avvenuta cessione del credito oggetto di lite da
[...] ad Controparte_4 Controparte_5
3. Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
A fondamento della domanda monitoria parte ricorrente ha allegato le garanzie rilasciate dagli odierni opponenti in favore della società A.S.I.T. s.r.l. in liquidazione, il contratto di conto corrente anticipi n. 16956102 ed il relativo saldaconto ex art. 50 TUB, il contratto di conto corrente n. 4127 ed il relativo saldaconto ex art. 50 TUB e le 19 ricevute bancarie, accreditate “salvo buon fine” da
BMPS e rimaste insolute.
Per quanto riguarda i primi due rapporti si deve rilevare che “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui
l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca
(o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare
l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass. 14640/2018).
7 Nella presente fattispecie l'odierna convenuta non ha depositato l'integralità degli estratti conto, essendosi limitata alla produzione solo dell'arco temporale dal 2014 al 2017, mentre entrambi i rapporti sono sorti in data ben antecedente: nel 1997 il conto anticipi e nel 1994 il conto corrente.
Pertanto, in assenza di corretto assolvimento dell'onere della prova da parte della convenuta opposta relativamente alla ricostruzione dell'interezza dei rapporti contrattuali, la domanda di pagamento nei confronti dei garanti non può trovare accoglimento.
Quanto alle ricevute bancarie accreditate “salvo buon fine” da
BMPS e rimaste insolute, occorre ricordare che sono versate in atti le revoche delle garanzie in data 18 maggio 2016 (all. 2, 3 e 4 fasc. opponenti), sottoscritte dalla banca in pari data.
Pertanto, come riconosciuto dalla stessa convenuta, l'eventuale responsabilità dei garanti è circoscritta ai debiti maturati dalla società garantita a tale data.
Ebbene, tutta la documentazione in ordine alle ricevute bancarie è successiva al 18.5.2016 onde, a tale titolo, nulla devono gli odierni opponenti, stante la sopravvenuta revoca delle garanzie.
Da ultimo si osserva che gli attori, unitamente alla terza memoria integrativa hanno depositato sub 9 un documento inviato da BMPS alla società garantita e ai garanti, dal quale risulta che l'esposizione debitoria per i rapporti indicati in detto documento è maturata tutta successivamente alla data del 16.5.2016, ritendo anche per tale motivo fondata l'opposizione. Su tale documento la convenuta non ha preso posizione e non lo ha contestato in alcun modo. Non appare invero chiaro se detto documento faccia riferimento ai rapporti azionati con il decreto ingiuntivo essendo, tuttavia, indubbio che i crediti in favore della banca ivi indicati sono sorti tutti dopo la revoca delle garanzie.
Il decreto ingiuntivo n. 686/2023 deve, in conclusione, essere revocato restando assorbite le ulteriori questioni.
8 4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e nei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione promossa da Parte_1
e e per l'effetto revoca il Parte_2 Parte_3 decreto ingiuntivo n. 686/2023 del Tribunale di Siena;
- condanna rappresentata da Controparte_5 alla rifusione in favore di Controparte_2 [...]
e delle spese di lite Parte_1 Parte_2 Parte_3 che liquida in € 9.142,00 per compensi professionali, € 406,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, il 18/04/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. 2313/2023 R.G.
tra
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
),
[...] C.F._2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi giusta procura in C.F._3 calce all'atto di citazione dall'Avv. Emanuele Pomponi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Viale Cavour, n. 134,
Siena
PARTI ATTRICI OPPONENTI
nei confronti di
Controparte_1
) rappresentata da P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa giusta procura in
[...] P.IVA_2 calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Arturo Maria
Francesco Dell'Isola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Passione n. 8, Milano
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
1 OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI:
Parti attrici: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Siena,
In via principale,
1) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti GN
, e in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
a fronte del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto per tutte le ragioni di diritto e di merito esposte e, conseguentemente, revocare il predetto decreto ingiuntivo;
In subordine,
2) con riguardo alla la richiesta istruttoria di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio formulata dall'Opposta,
[...]
accertare e dichiarare la nullità di tutte le Controparte_1 clausole che consentono la capitalizzazione trimestrale degli interessi e
l'applicazione di tassi usurari e, all'esito della consulenza tecnica contabile, rideterminare il saldo di tutti i rapporti contrattuali intercorsi tra la Banca opposta e la società dalla loro costituzione sia fino alla data Controparte_3 del 18 maggio 2016 di revoca delle fideiussioni dei GN , Parte_1
e , sia fino alla risoluzione di tutti i Parte_2 Parte_3 rapporti di con la Banca;
conseguentemente, revocare il Controparte_3 decreto ingiuntivo opposto perché le pretese creditorie di
[...] nei confronti dei GN , Controparte_1 Parte_1
e , sono infondate in diritto e nel Parte_2 Parte_3 merito;
In ogni caso
3) condannare al Controparte_1 pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, oltre al rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap nelle misure di legge”;
Parte convenuta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così provvedere:
Nel merito
2 Confermare integralmente il decreto n. 686/2023, con ulteriore condanna della parte opponente agli interessi moratori dal giorno della mora sino al soddisfo”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
e hanno proposto opposizione Parte_2 Parte_3 avverso il decreto ingiuntivo n. 686/2023 con il quale è stato loro ingiunto il pagamento in solido, in qualità di garanti di “A.S.I.T. S.r.l. in liquidazione”, di € 139.143,63 oltre interessi e spese di lite.
A fondamento dell'opposizione hanno eccepito: - la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1 non ritenendo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione del credito;
- il difetto di legittimazione passiva degli opponenti per intervenuta revoca delle garanzie prestate;
-
l'estinzione delle garanzie ex art. 1957 c.c. stante la nullità delle clausole derogatorie;
- l'intervenuta prescrizione dei contratti autonomi di garanzia sottoscritti nel 2007; - l'omessa prova del credito.
Si è costituita la convenuta contestando la fondatezza dell'avversa eccezione, precisando che l'eventuale revoca delle garanzie prestate avrebbe il solo effetto di limitare quantum al saldo debitorio esistente al momento della revoca e riservando di fornire la compiuta prova del credito entro i termini istruttori. Ha altresì eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in relazione all'eccezione di compensazione relativamente alle somme eventualmente dovute da Banca MPS all'esito della richiesta verifica econometrica sugli interessi rilevando che il compendio scisso non comprende le passività derivanti da pretese restitutorie o risarcitorie connesse a rapporti e beni oggetto del predetto compendio per le quali la legittimazione passiva è rimasta in capo a MPS.
3 Istruita solo mediante produzione documentale la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 20.3.2025 tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che gli opponenti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe con atto depositato in data 14.1.2025 ai sensi dell'art. 189 c.p.c., salvo poi integrare le conclusioni ivi formulate nella comparsa conclusionale (“Nel merito, in via subordinata
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione e di revoca totale o parziale del Decreto opposto, comunque condannare gli opponenti al pagamento in favore di della somma di CP_1
€ 139.43,63, oltre interessi, o della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria.
Nel merito in estremo subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, previa rimessione della causa sul ruolo, disporre CTU tecnico-contabile volta ad accertare le somme dovute dalle parti opponenti tenuto conto della data di revoca delle fideiussioni come in atti, e per
l'effetto comunque condannare gli opponenti al pagamento in favore di delle somme maturate alla data del deposito delle CP_1 revoche delle fideiussioni prestate da essi opponenti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, e del giudizio monitorio.
In via istruttoria, piaccia all'Ecc.mo Tribunale Adito, previa rimessione della causa sul ruolo Voglia disporre CTU tecnico- contabile volta ad accertare le somme dovute dalle parti opponenti tenuto conto della data di revoca delle fideiussioni come in atti.”.
Come noto la comparsa conclusionale ha un carattere meramente illustrativo delle conclusioni già fissate davanti al giudice, onde le conclusioni ivi formulate nella parte in cui sono
4 difformi (in aggiunta) rispetto a quelle formulate nel termine di rito devono essere dichiarate inammissibili.
2. Gli opponenti richiamano l'orientamento della Suprema Corte che, in materia di cessione in blocco dei crediti, ritiene la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale insufficiente a provare la titolarità del credito in capo all'avente causa, rendendosi necessaria, ai fini della dimostrazione della legittimazione attiva, l'individuazione, e quindi la prova a carico del cessionario, del contenuto del contratto di cessione (cfr. Cass.
5617/2020).
A tale riguardo va tenuto presente che in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad
5 una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario
(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Diversamente, ove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
La cessionaria può dare prova dell'inclusione del credito oggetto di contenzioso nell'avvenuta cessione mediante la produzione:
- dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con la specifica indicazione del credito ceduto (con indicazione del “NDG” specifico);
- del contratto di credito unitamente all'elenco delle posizioni cedute e delle relative anagrafiche;
- di eventuali comunicazioni stragiudiziali con cui sia stata data adeguata notizia della cessione;
- delle dichiarazioni confessorie della cedente (cfr. Corte
d'Appello di Firenze, ex multis sent. nn. 2234/2022, 2377/2022,
2431/2022).
Nella fattispecie, oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la convenuta ha depositato la dichiarazione della banca cedente (doc. 5
6 allegato alla seconda memoria integrativa), elemento idoneo a provare l'avvenuta cessione del credito oggetto di lite da
[...] ad Controparte_4 Controparte_5
3. Nel merito l'opposizione è fondata e merita accoglimento.
A fondamento della domanda monitoria parte ricorrente ha allegato le garanzie rilasciate dagli odierni opponenti in favore della società A.S.I.T. s.r.l. in liquidazione, il contratto di conto corrente anticipi n. 16956102 ed il relativo saldaconto ex art. 50 TUB, il contratto di conto corrente n. 4127 ed il relativo saldaconto ex art. 50 TUB e le 19 ricevute bancarie, accreditate “salvo buon fine” da
BMPS e rimaste insolute.
Per quanto riguarda i primi due rapporti si deve rilevare che “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui
l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca
(o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare
l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (Cass. 14640/2018).
7 Nella presente fattispecie l'odierna convenuta non ha depositato l'integralità degli estratti conto, essendosi limitata alla produzione solo dell'arco temporale dal 2014 al 2017, mentre entrambi i rapporti sono sorti in data ben antecedente: nel 1997 il conto anticipi e nel 1994 il conto corrente.
Pertanto, in assenza di corretto assolvimento dell'onere della prova da parte della convenuta opposta relativamente alla ricostruzione dell'interezza dei rapporti contrattuali, la domanda di pagamento nei confronti dei garanti non può trovare accoglimento.
Quanto alle ricevute bancarie accreditate “salvo buon fine” da
BMPS e rimaste insolute, occorre ricordare che sono versate in atti le revoche delle garanzie in data 18 maggio 2016 (all. 2, 3 e 4 fasc. opponenti), sottoscritte dalla banca in pari data.
Pertanto, come riconosciuto dalla stessa convenuta, l'eventuale responsabilità dei garanti è circoscritta ai debiti maturati dalla società garantita a tale data.
Ebbene, tutta la documentazione in ordine alle ricevute bancarie è successiva al 18.5.2016 onde, a tale titolo, nulla devono gli odierni opponenti, stante la sopravvenuta revoca delle garanzie.
Da ultimo si osserva che gli attori, unitamente alla terza memoria integrativa hanno depositato sub 9 un documento inviato da BMPS alla società garantita e ai garanti, dal quale risulta che l'esposizione debitoria per i rapporti indicati in detto documento è maturata tutta successivamente alla data del 16.5.2016, ritendo anche per tale motivo fondata l'opposizione. Su tale documento la convenuta non ha preso posizione e non lo ha contestato in alcun modo. Non appare invero chiaro se detto documento faccia riferimento ai rapporti azionati con il decreto ingiuntivo essendo, tuttavia, indubbio che i crediti in favore della banca ivi indicati sono sorti tutti dopo la revoca delle garanzie.
Il decreto ingiuntivo n. 686/2023 deve, in conclusione, essere revocato restando assorbite le ulteriori questioni.
8 4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva e nei minimi per le fasi istruttoria e decisionale, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione promossa da Parte_1
e e per l'effetto revoca il Parte_2 Parte_3 decreto ingiuntivo n. 686/2023 del Tribunale di Siena;
- condanna rappresentata da Controparte_5 alla rifusione in favore di Controparte_2 [...]
e delle spese di lite Parte_1 Parte_2 Parte_3 che liquida in € 9.142,00 per compensi professionali, € 406,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP se per legge.
Così deciso in Siena, il 18/04/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
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30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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