Articolo 27 della Legge 21 dicembre 1978, n. 843
Articolo 26Articolo 28
Versione
29 dicembre 1978
Art. 27.
Per l'anno 1979 il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e' stabilito, rispettivamente, in lire 55 miliardi e lire 50 miliardi.
Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto che comunque non potra' essere inferiore a quello stabilito nel comma precedente.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1978