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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 14/05/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3776/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Stefana Curadi Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3776/2024 promossa congiuntamente da:
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PIERI ROBERTO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PIERI ROBERTO Parte_2 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 472 bis 49 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale cumulativamente di omologare le condizioni separazione meglio indicate in ricorso e sentenza di divorzio.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Pisa (PI) il 26.08.2000 dalla cui unione nasceva in data 21/02/2001, oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – indicato in ricorso al quale le parti si riportano nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 4.03.2025 – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario, concordate tra le parti, in favore del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Si rileva, infine, che le parti hanno allegato al ricorso dichiarazione debitamente sottoscritta di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Pisa (PI) il 20.08.2000, trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Pisa al N. 67, Parte I, Serie anno 2000, Ufficio 1;
AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
ASSEGNA la dimora coniugale ubicata in Vecchiano (Pisa) via Giacomo Leopardi 6 alla sig.ra
[...]
che vi abiterà col figlio maggiorenne ma economicamente non Pt_2 Persona_1 autosufficiente
DISPONE che il padre versi al figlio la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili con automatica rivalutazione annua secondo 100% indici ISTAT quale contributo al suo mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie soggette a previa approvazione dei genitori, finché non diverrà economicamente indipendente;
DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pisa perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e rinunciano entrambi al contributo di mantenimento dell'altro coniuge;
- entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso a Pisa il 14/05/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore dott.ssa Stefana Curadi Giudice dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3776/2024 promossa congiuntamente da:
C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PIERI ROBERTO Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. PIERI ROBERTO Parte_2 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 472 bis 49 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale cumulativamente di omologare le condizioni separazione meglio indicate in ricorso e sentenza di divorzio.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Pisa (PI) il 26.08.2000 dalla cui unione nasceva in data 21/02/2001, oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Persona_1 autosufficiente.
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – indicato in ricorso al quale le parti si riportano nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 4.03.2025 – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario, concordate tra le parti, in favore del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Si rileva, infine, che le parti hanno allegato al ricorso dichiarazione debitamente sottoscritta di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Pisa (PI) il 20.08.2000, trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Pisa al N. 67, Parte I, Serie anno 2000, Ufficio 1;
AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
ASSEGNA la dimora coniugale ubicata in Vecchiano (Pisa) via Giacomo Leopardi 6 alla sig.ra
[...]
che vi abiterà col figlio maggiorenne ma economicamente non Pt_2 Persona_1 autosufficiente
DISPONE che il padre versi al figlio la somma di euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili con automatica rivalutazione annua secondo 100% indici ISTAT quale contributo al suo mantenimento oltre al 50% delle spese straordinarie soggette a previa approvazione dei genitori, finché non diverrà economicamente indipendente;
DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pisa perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e indipendenti e rinunciano entrambi al contributo di mantenimento dell'altro coniuge;
- entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso a Pisa il 14/05/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori