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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/07/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1741 del 2024, e vertente
TRA rappresentato e difeso dagli Avvocati BALSAMO Parte_1
ANGELO e ANGELA CONA , giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. CACIOPPO SALVATORE, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 30.05.2024, conveniva il giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Agrigento l' deducendo che, a seguito dell'infortunio occorso in CP_1 data 02.11.2018, aveva riportato un politrauma grave con fratture plurime ai calcagni e al polso e che nel tempo il quadro clinico era significativamente peggiorato, come documentato da referti radiologici e specialistici che evidenziavano una grave artrosi dell'anca destra, turbe algiche e disfunzionali del rachide e ulteriori fratture ai metatarsi.
Rigettata in via amministrativa la richiesta di aggravamento con nota del
27.01.2023, chiedeva al Tribunale la revisione della rendita per aggravamento, stimando il danno complessivo in misura pari 54% o altra ritenuta a seguito di CTU.
Ritualmente citato in giudizio si costituiva in giudizio l' , sostenendo CP_1
l'infondatezza della domanda e rilevando che l'ulteriore menomazione lamentata dal ricorrente doveva attribuirsi a fattori degenerativi preesistenti o comunque non riconducibili causalmente all'infortunio del 2018. Contestava, in particolare, il nesso causale con la coxartrosi e con le problematiche vertebrali, opponendosi pertanto alla revisione richiesta.
La causa, istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 1.7.2025.
Motivi della decisione L'odierno giudizio ha come oggetto la richiesta del sig. di ottenere Parte_1 la revisione in aumento della rendita per inabilità permanente, a seguito CP_1 dell'aggravamento dei postumi derivanti dall'infortunio sul lavoro occorso il
02.11.2018, con la contestazione del grado di danno biologico riconosciuto dall' , che il ricorrente ritiene essere sottostimato rispetto al peggioramento CP_2 del suo stato di salute.
L'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 38/2000 disciplina la revisione delle rendite in caso di aggravamento delle condizioni di salute derivante da infortuni sul lavoro.
In particolare, il legislatore prevede che, qualora il grado di inabilità del lavoratore aumenti rispetto alla valutazione iniziale, sia possibile richiedere un incremento della rendita già riconosciuta, previa perizia medico-legale che accerti l'aggravamento.
La revisione deve avvenire non appena l'aggravamento del danno risulti documentato in modo oggettivo e può essere disposta anche in assenza di nuove lesioni dirette, qualora l'aggravamento sia causato dalle conseguenze stesse dell'infortunio iniziale.
Orbene, per valutare la fondatezza della domanda di parte ricorrente, nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare l'aggravamento dello stato di salute di parte ricorrente. Dall'esame peritale è emerso che il ricorrente, già titolare di rendita per postumi da infortunio con danno biologico del 38%, presenta allo stato un peggioramento clinico rilevante.
In particolare, il CTU ha rilevato la persistenza e aggravamento delle menomazioni già riconosciute (esiti pluriframmentari alle strutture plantari e calcagnali bilaterali, con alterazioni articolari e funzionali gravi, rigidità e zoppia marcata); una grave artrosi dell'anca destra, ritenuta compatibile con le alterazioni biomeccaniche conseguenti al trauma bilaterale ai calcagni, valutata in 8% di ulteriore danno biologico;
turbe algo-disfunzionali del rachide lombosacrale, conseguenti all'alterazione dell'appoggio plantare e del passo, valutate in 2% di danno aggiuntivo.
Ha concluso, riconoscendo un danno biologico complessivo del 48%, con decorrenza individuata nel settembre 2021, epoca in cui emergono i primi rilievi strumentali dell'aggravamento. Il CTU ha anche motivato le ragioni per le quali le difese dell' in ordine CP_2 all'asserita natura degenerativa dell'artrosi e dei disturbi rachidei non può essere condivisa, infatti, ha ben motivato la riconducibilità di tali menomazioni dalla modificata postura dovuta alle fratture ai piedi, che hanno creato una sequenza di problemi che, nel tempo, hanno peggiorato le condizioni fisiche del soggetto.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU (alla cui relazione ampiamente si rimanda), basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del dm 55/2014 avuto riguardo della materia e dell'attività svolta.
Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte resistente come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando accerta che il ricorrente ha subito un aggravamento dei postumi derivanti dall'infortunio Parte_1 del 02.11.2018, dichiarando che il grado complessivo di danno biologico permanente è pari al 48%; per l'effetto condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 riconoscere l'aumento della rendita per inabilità permanente sulla base del nuovo grado accertato e al pagamento delle differenze maturate sulla rendita, oltre interessi;
condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00 oltre CP_1 accessori di legge e con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
Pone a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio come da CP_1 separato decreto.
Così deciso in Agrigento, 01.07.2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano