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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 09/12/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 663 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza del 24 ottobre 2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.,
tra
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pagano, in virtù di delega allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, attrice opponente;
e
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Aveta, in virtù di delega allegata all'atto di comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11 ottobre 2023, convenuta opposta;
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 187/2023 Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 22 ottobre 2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione la società roponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 187/2023 emesso da questo Tribunale, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 28.859,65, oltre Controparte_1 interessi come da domanda, nonché le spese derivanti dalla procedura di ingiunzione, a titolo di corrispettivo insoluto per il contratto di manutenzione di ascensori e scale mobili.
Nello specifico, l'opponente contestava l'ammissibilità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. e l'applicabilità della penale per risoluzione anticipata del contratto di manutenzione, asserendo che la Controparte_1 non avrebbe adempiuto correttamente ai propri obblighi contrattuali, effettuando una manutenzione insufficiente, con utilizzo di attrezzature non originali, e che tali inadempimenti avrebbero arrecato danni ai negozianti del centro commerciale.
Pertanto, chiedeva, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di manutenzione per inadempimento della con condanna al pagamento della Controparte_1 somma di € 28.238,00 per i costi sostenuti per il ripristino degli impianti tramite la ditta Kone, nonché la condanna alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la società contestando Controparte_1 integralmente l'opposizione, precisando che il decreto ingiuntivo era stato correttamente emesso sulla base dei presupposti di legge, in virtù di regolare contratto di manutenzione e fatture elettroniche regolarmente emesse. Eccepiva altresì che i guasti delle scale mobili erano imputabili agli impianti vetusti e soggetti a usura e che la manutenzione era sempre stata effettuata. Deduceva, inoltre, che eventuali difformità degli impianti o ritardi negli interventi
2 non potevano configurare inadempimenti gravi tali da giustificare la risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., e che nessun nesso causale era provato tra i guasti e presunti errori manutentivi imputabili alla Controparte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, l'opposizione è infondata e va respinta per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va osservato che il decreto ingiuntivo costituisce un accertamento anticipatorio dotato di attitudine al giudicato, laddove non opposto nei termini di legge.
Tuttavia, a seguito della proposizione dell'opposizione, si instaura un giudizio a cognizione piena, disciplinato dalle ordinarie regole processuali, anche con riguardo al regime degli oneri probatori.
Ne consegue che oggetto del giudizio non è più la verifica della legittimità o validità del provvedimento monitorio opposto, bensì l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria azionata, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione.
Dunque, il diritto fatto valere dal creditore opposto deve essere provato secondo le regole ordinarie, a prescindere dalla sussistenza o dalla permanenza dei presupposti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ. n. 20613/2011).
Ciò premesso, l'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo avanzata dall'opponente ai sensi dell'art. 633 c.p.c. non può essere accolta, in quanto il decreto è stato correttamente emesso sulla base di crediti certi, liquidi ed esigibili documentati.
Nel caso in esame, la società a prodotto il contratto Controparte_1 di manutenzione, le fatture emesse e la documentazione degli interventi eseguiti sugli impianti oggetto del rapporto contrattuale, comprovando la fondatezza della propria pretesa.
Nel merito, la deduce, a fondamento della presente Parte_1 impugnazione, plurimi e gravi inadempimenti nell'esecuzione del contratto di manutenzione
3 ordinaria, della durata triennale, stipulato in data 1° gennaio 2021, relativo a quattro impianti
- ascensori e scale mobili - ubicati all'interno del Centro Commerciale , tali da CP_2 legittimare la risoluzione del contratto.
Tali deduzioni non trovano riscontro nella documentazione versata in atti.
In particolare, con riferimento alle “molteplici richieste avanzate da , Pt_1
l'opponente non ha prodotto alcuna documentazione attestante tali segnalazioni. Al contrario, dalla documentazione in atti (cfr. all.ti 3-8 comparsa di risposta) emergono molteplici interventi di manutenzione eseguiti dalla sugli impianti Controparte_1 oggetto del contratto che non risultano essere mai stati contestati dalla Parte_1 eraltro, il contratto di manutenzione ordinaria sottoscritto in data 01.01.2021 prevede,
[...] all'art. 6, lett. a), che tutte le riparazioni - se non urgenti o di modesta entità - debbano essere eseguite solo previa approvazione del preventivo da parte del committente;
circostanza non verificatasi nel caso di specie, poiché la si è rivolta a un'altra Parte_1 società, Kone S.p.A., per la riparazione del secondo guasto alla scala mobile. Alla lett. b) del medesimo articolo è, inoltre, stabilito che, in caso di affidamento dei lavori a ditte terze, la committente è tenuta a comunicare per iscritto le date di inizio e fine lavori, obbligo rimasto del tutto inadempiuto (cfr. all.1 opposizione decreto ingiuntivo).
Quanto alla lamentata “scarsa manutenzione”, si evidenzia che gli impianti in oggetto sono ubicati all'interno di un Centro Commerciale, contesto nel quale la costante e intensa affluenza di persone determina un'usura meccanica significativamente più rapida.
Si rileva, inoltre, che risulta incontestata la circostanza che le scale mobili aventi n. matricole
36015741 e 36015742 abbiano superato i quindici anni di utilizzo, con conseguente e fisiologica necessità di frequenti interventi manutentivi sia ordinari sia straordinari. L'età avanzata degli impianti comporta inevitabilmente un incremento dei guasti e una riduzione dell'affidabilità dei componenti, fenomeni del tutto indipendenti dall'attività manutentiva regolarmente eseguita.
Si osserva, altresì, che non risultano in atti contestazioni relative ai molteplici interventi effettuati nel corso degli anni e attestati nei “rapporti di lavoro”, ancorché non sottoscritti dal cliente (cfr. all.ti 6-8). Nello specifico, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, la
4 documentazione prodotta dall'opposta concernente gli interventi manutentivi copre quasi un biennio, precisamente il periodo compreso tra gennaio 2021 e ottobre 2022. Tale documentazione, pur in assenza della sottoscrizione del cliente, attesta la continuità, la regolarità e la completezza delle attività svolte, fornendo elemento oggettivo a conferma della correttezza dell'operato manutentivo. L'eventuale insorgenza di problematiche a distanza di tempo non può, pertanto, essere retroattivamente imputata al manutentore, in mancanza di elementi tecnici oggettivi o di evidenze documentali che dimostrino un comportamento negligente, circostanza che allo stato non risulta fornita.
I preventivi richiamati dall'opponente risultano compatibili con una fisiologica usura e del resto tutti i preventivi presentati dalla sono stati Controparte_1 approvati senza alcuna contestazione, fino alla comunicazione del 16 novembre 2022.
Né può assumere rilievo l'asserito uso di ricambi non originali, mancando qualsiasi vincolo contrattuale in tal senso e difettando del tutto la prova che ciò sia avvenuto.
Del pari irrilevante è la relazione tecnica sullo stato degli impianti e sopralluogo del
22 settembre 2022 (cfr. all. 4 opposizione decreto ingiuntivo - cfr. all. 2 memoria integrativa
171 ter c.p.c.) disconosciuta dall'opposta, dalla quale non emerge alcun nesso di causalità tra i lavori precedentemente eseguiti dalla come da preventivo Controparte_1 del 7 marzo 2022, e la rottura verificatasi quindici giorni dopo. Tale rottura, infatti, come riportato peraltro nella medesima relazione, ha interessato componenti differenti della scala mobile n. 36015742 e risulta riconducibile a un “pignone incastrato”, circostanza qualificata come imprevedibile e non correlata agli interventi eseguiti in precedenza.
Al contrario, risulta provato che l'opposta aveva richiesto alla committente l'autorizzazione allo smontaggio dell'impianto per individuare la causa del guasto, richiesta cui la non ha dato riscontro, preferendo coinvolgere un'altra Parte_1 società.
Non è pertanto emersa la prova di un inadempimento imputabile alla
[...] né, a maggior ragione, di un inadempimento di gravità tale da Controparte_1 legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. Anche a voler ipotizzare, in
5 via meramente teorica, un difetto di manutenzione relativo a uno dei quattro impianti, tale evenienza integrerebbe comunque un inadempimento di carattere parziale e non proporzionato né alla sospensione integrale dei pagamenti né alla unilaterale dichiarazione di risoluzione del rapporto contrattuale.
Deve altresì rilevarsi che la comunicazione inviata da in data 16 novembre 2022 Pt_1 non integra una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., risultando priva sia dell'intimazione a provvedere entro un termine congruo sia dell'avvertimento relativo alla risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato adempimento. Inoltre, l'opponente stesso qualifica formalmente l'atto come un recesso anticipato – “Comunicazione di recesso dal contratto di manutenzione ordinaria del 01/01/2021 e richiesta di risarcimento del danno per le scale mobili e ascensori del Centro ” - e non come risoluzione CP_3 CP_2 per inadempimento. Ne consegue che, in difetto di una valida diffida ad adempiere, la risoluzione non può prodursi ipso iure, con conseguente illegittimità della sospensione dei pagamenti e permanenza dell'obbligo di corrispondere la penale contrattualmente prevista.
Riguardo alla asserita riduzione del fatturato degli esercenti a causa del fermo delle scale mobili, anche nel corso degli anni, non sussiste alcun riscontro probatorio. Infatti, non è stata fornita alcuna prova della chiusura degli impianti, né tantomeno sono stati presentati elementi certi e inequivocabili a supporto della riduzione del fatturato dei singoli esercizi commerciali e del centro commerciale, quale diretta conseguenza del fermo delle scale mobili.
Parimenti infondata appare la domanda riconvenzionale, quantificata in € 28.238,00, in quanto priva di adeguata documentazione idonea a comprovare la sussistenza di un nesso diretto tra tale importo e l'omessa manutenzione imputabile all'opposta, la quale avrebbe costretto la d avvalersi di interventi straordinari da parte di terze Parte_1 società. La richiesta non risulta, infatti, supportata da elementi probatori sufficienti a giustificare il credito avanzato.
Pertanto, alla luce della considerazione congiunta di tutte le risultanze sopra richiamate,
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 187/2023 appare del tutto infondata e va rigettata.
6 Le spese di lite, liquidate ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento, seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 187/2023, emesso da questo Tribunale in data 16.03.2023, che dichiara definitivo ed esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
- condanna la alla rifusione delle spese di lite, in favore Parte_1 della , che si quantificano in complessivi € 5.810 Controparte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.
Chieti, 6 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi
ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 663 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, posta in deliberazione con ordinanza del 24 ottobre 2025, all'esito di udienza celebrata nelle forme stabilite dall'art. 127 ter c.p.c., previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.,
tra
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pagano, in virtù di delega allegata all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, attrice opponente;
e
P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Aveta, in virtù di delega allegata all'atto di comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11 ottobre 2023, convenuta opposta;
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 187/2023 Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate in vista dell'udienza del 22 ottobre 2025, svolta mediante contraddittorio scritto o “cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione la società roponeva opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 187/2023 emesso da questo Tribunale, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 28.859,65, oltre Controparte_1 interessi come da domanda, nonché le spese derivanti dalla procedura di ingiunzione, a titolo di corrispettivo insoluto per il contratto di manutenzione di ascensori e scale mobili.
Nello specifico, l'opponente contestava l'ammissibilità del decreto ingiuntivo per mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c. e l'applicabilità della penale per risoluzione anticipata del contratto di manutenzione, asserendo che la Controparte_1 non avrebbe adempiuto correttamente ai propri obblighi contrattuali, effettuando una manutenzione insufficiente, con utilizzo di attrezzature non originali, e che tali inadempimenti avrebbero arrecato danni ai negozianti del centro commerciale.
Pertanto, chiedeva, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di manutenzione per inadempimento della con condanna al pagamento della Controparte_1 somma di € 28.238,00 per i costi sostenuti per il ripristino degli impianti tramite la ditta Kone, nonché la condanna alle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la società contestando Controparte_1 integralmente l'opposizione, precisando che il decreto ingiuntivo era stato correttamente emesso sulla base dei presupposti di legge, in virtù di regolare contratto di manutenzione e fatture elettroniche regolarmente emesse. Eccepiva altresì che i guasti delle scale mobili erano imputabili agli impianti vetusti e soggetti a usura e che la manutenzione era sempre stata effettuata. Deduceva, inoltre, che eventuali difformità degli impianti o ritardi negli interventi
2 non potevano configurare inadempimenti gravi tali da giustificare la risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c., e che nessun nesso causale era provato tra i guasti e presunti errori manutentivi imputabili alla Controparte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Tanto brevemente premesso sulle posizioni delle parti, l'opposizione è infondata e va respinta per i seguenti motivi.
Preliminarmente, va osservato che il decreto ingiuntivo costituisce un accertamento anticipatorio dotato di attitudine al giudicato, laddove non opposto nei termini di legge.
Tuttavia, a seguito della proposizione dell'opposizione, si instaura un giudizio a cognizione piena, disciplinato dalle ordinarie regole processuali, anche con riguardo al regime degli oneri probatori.
Ne consegue che oggetto del giudizio non è più la verifica della legittimità o validità del provvedimento monitorio opposto, bensì l'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria azionata, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione.
Dunque, il diritto fatto valere dal creditore opposto deve essere provato secondo le regole ordinarie, a prescindere dalla sussistenza o dalla permanenza dei presupposti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. civ. n. 20613/2011).
Ciò premesso, l'eccezione di inammissibilità del decreto ingiuntivo avanzata dall'opponente ai sensi dell'art. 633 c.p.c. non può essere accolta, in quanto il decreto è stato correttamente emesso sulla base di crediti certi, liquidi ed esigibili documentati.
Nel caso in esame, la società a prodotto il contratto Controparte_1 di manutenzione, le fatture emesse e la documentazione degli interventi eseguiti sugli impianti oggetto del rapporto contrattuale, comprovando la fondatezza della propria pretesa.
Nel merito, la deduce, a fondamento della presente Parte_1 impugnazione, plurimi e gravi inadempimenti nell'esecuzione del contratto di manutenzione
3 ordinaria, della durata triennale, stipulato in data 1° gennaio 2021, relativo a quattro impianti
- ascensori e scale mobili - ubicati all'interno del Centro Commerciale , tali da CP_2 legittimare la risoluzione del contratto.
Tali deduzioni non trovano riscontro nella documentazione versata in atti.
In particolare, con riferimento alle “molteplici richieste avanzate da , Pt_1
l'opponente non ha prodotto alcuna documentazione attestante tali segnalazioni. Al contrario, dalla documentazione in atti (cfr. all.ti 3-8 comparsa di risposta) emergono molteplici interventi di manutenzione eseguiti dalla sugli impianti Controparte_1 oggetto del contratto che non risultano essere mai stati contestati dalla Parte_1 eraltro, il contratto di manutenzione ordinaria sottoscritto in data 01.01.2021 prevede,
[...] all'art. 6, lett. a), che tutte le riparazioni - se non urgenti o di modesta entità - debbano essere eseguite solo previa approvazione del preventivo da parte del committente;
circostanza non verificatasi nel caso di specie, poiché la si è rivolta a un'altra Parte_1 società, Kone S.p.A., per la riparazione del secondo guasto alla scala mobile. Alla lett. b) del medesimo articolo è, inoltre, stabilito che, in caso di affidamento dei lavori a ditte terze, la committente è tenuta a comunicare per iscritto le date di inizio e fine lavori, obbligo rimasto del tutto inadempiuto (cfr. all.1 opposizione decreto ingiuntivo).
Quanto alla lamentata “scarsa manutenzione”, si evidenzia che gli impianti in oggetto sono ubicati all'interno di un Centro Commerciale, contesto nel quale la costante e intensa affluenza di persone determina un'usura meccanica significativamente più rapida.
Si rileva, inoltre, che risulta incontestata la circostanza che le scale mobili aventi n. matricole
36015741 e 36015742 abbiano superato i quindici anni di utilizzo, con conseguente e fisiologica necessità di frequenti interventi manutentivi sia ordinari sia straordinari. L'età avanzata degli impianti comporta inevitabilmente un incremento dei guasti e una riduzione dell'affidabilità dei componenti, fenomeni del tutto indipendenti dall'attività manutentiva regolarmente eseguita.
Si osserva, altresì, che non risultano in atti contestazioni relative ai molteplici interventi effettuati nel corso degli anni e attestati nei “rapporti di lavoro”, ancorché non sottoscritti dal cliente (cfr. all.ti 6-8). Nello specifico, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, la
4 documentazione prodotta dall'opposta concernente gli interventi manutentivi copre quasi un biennio, precisamente il periodo compreso tra gennaio 2021 e ottobre 2022. Tale documentazione, pur in assenza della sottoscrizione del cliente, attesta la continuità, la regolarità e la completezza delle attività svolte, fornendo elemento oggettivo a conferma della correttezza dell'operato manutentivo. L'eventuale insorgenza di problematiche a distanza di tempo non può, pertanto, essere retroattivamente imputata al manutentore, in mancanza di elementi tecnici oggettivi o di evidenze documentali che dimostrino un comportamento negligente, circostanza che allo stato non risulta fornita.
I preventivi richiamati dall'opponente risultano compatibili con una fisiologica usura e del resto tutti i preventivi presentati dalla sono stati Controparte_1 approvati senza alcuna contestazione, fino alla comunicazione del 16 novembre 2022.
Né può assumere rilievo l'asserito uso di ricambi non originali, mancando qualsiasi vincolo contrattuale in tal senso e difettando del tutto la prova che ciò sia avvenuto.
Del pari irrilevante è la relazione tecnica sullo stato degli impianti e sopralluogo del
22 settembre 2022 (cfr. all. 4 opposizione decreto ingiuntivo - cfr. all. 2 memoria integrativa
171 ter c.p.c.) disconosciuta dall'opposta, dalla quale non emerge alcun nesso di causalità tra i lavori precedentemente eseguiti dalla come da preventivo Controparte_1 del 7 marzo 2022, e la rottura verificatasi quindici giorni dopo. Tale rottura, infatti, come riportato peraltro nella medesima relazione, ha interessato componenti differenti della scala mobile n. 36015742 e risulta riconducibile a un “pignone incastrato”, circostanza qualificata come imprevedibile e non correlata agli interventi eseguiti in precedenza.
Al contrario, risulta provato che l'opposta aveva richiesto alla committente l'autorizzazione allo smontaggio dell'impianto per individuare la causa del guasto, richiesta cui la non ha dato riscontro, preferendo coinvolgere un'altra Parte_1 società.
Non è pertanto emersa la prova di un inadempimento imputabile alla
[...] né, a maggior ragione, di un inadempimento di gravità tale da Controparte_1 legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. Anche a voler ipotizzare, in
5 via meramente teorica, un difetto di manutenzione relativo a uno dei quattro impianti, tale evenienza integrerebbe comunque un inadempimento di carattere parziale e non proporzionato né alla sospensione integrale dei pagamenti né alla unilaterale dichiarazione di risoluzione del rapporto contrattuale.
Deve altresì rilevarsi che la comunicazione inviata da in data 16 novembre 2022 Pt_1 non integra una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., risultando priva sia dell'intimazione a provvedere entro un termine congruo sia dell'avvertimento relativo alla risoluzione di diritto del contratto in caso di mancato adempimento. Inoltre, l'opponente stesso qualifica formalmente l'atto come un recesso anticipato – “Comunicazione di recesso dal contratto di manutenzione ordinaria del 01/01/2021 e richiesta di risarcimento del danno per le scale mobili e ascensori del Centro ” - e non come risoluzione CP_3 CP_2 per inadempimento. Ne consegue che, in difetto di una valida diffida ad adempiere, la risoluzione non può prodursi ipso iure, con conseguente illegittimità della sospensione dei pagamenti e permanenza dell'obbligo di corrispondere la penale contrattualmente prevista.
Riguardo alla asserita riduzione del fatturato degli esercenti a causa del fermo delle scale mobili, anche nel corso degli anni, non sussiste alcun riscontro probatorio. Infatti, non è stata fornita alcuna prova della chiusura degli impianti, né tantomeno sono stati presentati elementi certi e inequivocabili a supporto della riduzione del fatturato dei singoli esercizi commerciali e del centro commerciale, quale diretta conseguenza del fermo delle scale mobili.
Parimenti infondata appare la domanda riconvenzionale, quantificata in € 28.238,00, in quanto priva di adeguata documentazione idonea a comprovare la sussistenza di un nesso diretto tra tale importo e l'omessa manutenzione imputabile all'opposta, la quale avrebbe costretto la d avvalersi di interventi straordinari da parte di terze Parte_1 società. La richiesta non risulta, infatti, supportata da elementi probatori sufficienti a giustificare il credito avanzato.
Pertanto, alla luce della considerazione congiunta di tutte le risultanze sopra richiamate,
l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. n. 187/2023 appare del tutto infondata e va rigettata.
6 Le spese di lite, liquidate ai valori medi dello scaglione tariffario di riferimento, seguono la soccombenza.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 187/2023, emesso da questo Tribunale in data 16.03.2023, che dichiara definitivo ed esecutivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
- condanna la alla rifusione delle spese di lite, in favore Parte_1 della , che si quantificano in complessivi € 5.810 Controparte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge.
Chieti, 6 dicembre 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
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