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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/12/2024, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al n. r.g. 5493/2024, promosso ex art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2024, da Parte_1
e , rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Malachin;
[...] Parte_2 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA (INTERVENTORE EX LEGE);
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da ricorso congiunto, così come di seguito riportate:
“a) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis n. 29 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1301/18 pubblicata in data 22.10.18 nel procedimento civile sub RG n. 2489/18 nonché del successivo provvedimento pronunciato dall'Intestato Tribunale in data 16.12.2021 sub R.G.
5261/2021 V.G. il Tribunale di Reggio Emilia
- con efficacia dal 1.7.2024 revocarsi l'obbligo in capo al Sig. di versare alla Sig.ra Parte_1 la somma di € 400,00 quale contributo al mantenimento del figlio e Parte_2 Per_1
- per l'effetto disporsi che il mantenimento del figlio graverà in via esclusiva sul padre, ivi Per_1 comprese le spese straordinarie, con rinuncia da parte di quest'ultimo ad ogni e qualsiasi pretesa economica maturata e maturanda per le ragioni suddette nei confronti della Sig.ra Parte_2
b) Le parti dichiarano di avere così regolato ogni e qualsiasi pretesa economica e di nulla più avere reciprocamente a pretendere.
c) Spese legali compensate fra le parti.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 07/11/2024, e Parte_1
– premesso che dal loro matrimonio erano nati i figli Parte_2 Persona_2
(nato il [...]) e (nato il [...]), e di essere divorziati in forza di Persona_3
sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1301/2018 pubblicata il 22/10/2018 - hanno chiesto una modifica delle condizioni di divorzio con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne deducendo, a fondamento della domanda congiunta di modifica: Persona_3
- che , a far data dal mese di luglio 2024, avesse trasferito la propria residenza presso Per_1
l'abitazione del padre;
- che, dal momento del trasferimento, il sig. stesse provvedendo, in via esclusiva, Parte_1
al mantenimento ordinario e straordinario di , anche alla luce del fatto che la sig.ra Per_1
fosse disoccupata. Parte_2
Gli ex coniugi hanno quindi concluso chiedendo la revoca, con efficacia dal 1.7.2024, dell'obbligo in capo al Sig. di versare alla Sig.ra la somma di € 400,00 quale Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento del figlio , e per l'effetto di disporre che il mantenimento del Per_1
figlio gravasse in via esclusiva sul padre, alle condizioni meglio specificate nel ricorso Per_1
congiunto, così come in epigrafe trascritte.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta in data 12/11/2024 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter omologare, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la modifica delle condizioni di divorzio così come concordata tra le parti, non essendo contrastante con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., omologa la modifica delle condizioni di divorzio così come concordata tra le parti nel ricorso congiunto depositato in data 07/11/2024, secondo le conclusioni in epigrafe trascritte.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 28 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Damiano Dazzi Presidente relatore dott. Stefano Rago Giudice dott. Lorenzo Meoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al n. r.g. 5493/2024, promosso ex art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso congiunto depositato in data 07/11/2024, da Parte_1
e , rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Malachin;
[...] Parte_2 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA (INTERVENTORE EX LEGE);
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da ricorso congiunto, così come di seguito riportate:
“a) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis n. 29 c.p.c., a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 1301/18 pubblicata in data 22.10.18 nel procedimento civile sub RG n. 2489/18 nonché del successivo provvedimento pronunciato dall'Intestato Tribunale in data 16.12.2021 sub R.G.
5261/2021 V.G. il Tribunale di Reggio Emilia
- con efficacia dal 1.7.2024 revocarsi l'obbligo in capo al Sig. di versare alla Sig.ra Parte_1 la somma di € 400,00 quale contributo al mantenimento del figlio e Parte_2 Per_1
- per l'effetto disporsi che il mantenimento del figlio graverà in via esclusiva sul padre, ivi Per_1 comprese le spese straordinarie, con rinuncia da parte di quest'ultimo ad ogni e qualsiasi pretesa economica maturata e maturanda per le ragioni suddette nei confronti della Sig.ra Parte_2
b) Le parti dichiarano di avere così regolato ogni e qualsiasi pretesa economica e di nulla più avere reciprocamente a pretendere.
c) Spese legali compensate fra le parti.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 07/11/2024, e Parte_1
– premesso che dal loro matrimonio erano nati i figli Parte_2 Persona_2
(nato il [...]) e (nato il [...]), e di essere divorziati in forza di Persona_3
sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1301/2018 pubblicata il 22/10/2018 - hanno chiesto una modifica delle condizioni di divorzio con riferimento al mantenimento del figlio maggiorenne deducendo, a fondamento della domanda congiunta di modifica: Persona_3
- che , a far data dal mese di luglio 2024, avesse trasferito la propria residenza presso Per_1
l'abitazione del padre;
- che, dal momento del trasferimento, il sig. stesse provvedendo, in via esclusiva, Parte_1
al mantenimento ordinario e straordinario di , anche alla luce del fatto che la sig.ra Per_1
fosse disoccupata. Parte_2
Gli ex coniugi hanno quindi concluso chiedendo la revoca, con efficacia dal 1.7.2024, dell'obbligo in capo al Sig. di versare alla Sig.ra la somma di € 400,00 quale Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento del figlio , e per l'effetto di disporre che il mantenimento del Per_1
figlio gravasse in via esclusiva sul padre, alle condizioni meglio specificate nel ricorso Per_1
congiunto, così come in epigrafe trascritte.
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta in data 12/11/2024 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto, ritiene il Collegio di poter omologare, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., la modifica delle condizioni di divorzio così come concordata tra le parti, non essendo contrastante con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., omologa la modifica delle condizioni di divorzio così come concordata tra le parti nel ricorso congiunto depositato in data 07/11/2024, secondo le conclusioni in epigrafe trascritte.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 28 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Dott. Damiano Dazzi