Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 5439
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Sentenza 22 febbraio 2023

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La Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, con sentenza n. 05439 del 22 febbraio 2023, ha pronunciato in merito a una controversia originata da un'opposizione a decreto ingiuntivo. La società ricorrente aveva agito in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro a fronte di prestazioni professionali rese, emettendo un decreto ingiuntivo nei confronti del debitore. Quest'ultimo, tuttavia, aveva proposto opposizione deducendo l'inadempimento della società fornitrice, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto pattuito e la conseguente insussistenza del credito azionato. In particolare, l'opponente lamentava la mancata esecuzione di alcune attività previste dal contratto e la qualità scadente di quelle svolte, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda della società. La società, dal canto suo, contestava le doglianze dell'opponente, sostenendo la piena esecuzione delle obbligazioni contrattuali e la fondatezza del proprio credito.

La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della società, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, ritenendo che il giudice di merito avesse errato nel valutare la prova e nell'applicare le norme sul contratto d'opera intellettuale. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato come il giudice di primo grado non avesse adeguatamente considerato la documentazione prodotta dalla società a dimostrazione dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni e avesse erroneamente posto a carico della medesima l'onere di provare la specifica utilità delle prestazioni per il committente, laddove invece era sufficiente la prova della diligenza professionale impiegata. La Corte ha altresì chiarito che, in tema di contratto d'opera intellettuale, l'inadempimento del professionista può essere ravvisato solo in caso di colpa grave o dolo, non essendo sufficiente una mera inesattezza o un difetto di lieve entità. Pertanto, il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia alla luce dei principi di diritto enunciati dalla Cassazione, valutando nuovamente le prove acquisite e decidendo sulla fondatezza del credito azionato. Le spese processuali sono state rinviate alla decisione del giudice di rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 5439
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5439
    Data del deposito : 22 febbraio 2023

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