Sentenza 15 luglio 1999
Massime • 2
Rispetto alle espropriazioni per pubblica utilità la nozione di opera pubblica è andata espandendosi, fino a ricomprendere ogni intervento del pubblico potere (non necessariamente estrinsecantesi nella realizzazione di una costruzione: art. 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359) diretto ad ottenere, nell'interesse della collettività, una modificazione durevole del mondo fisico. Da ciò consegue che gli effetti della cosiddetta "accessione invertita" possono determinarsi anche in presenza di opere la cui realizzazione prescinda, almeno in parte, da iniziative di tipo edificatorio.
In tema di ricorso per Cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la notificazione che il cancelliere fa, alle parti, della trasmissione della sentenza medesima all'ufficio del registro è inidonea, ancorché tale avviso contenga anche la trascrizione del dispositivo, a fare decorrere il termine previsto per la proposizione della suddetta impugnazione, decorrendo, invece, questo termine dalla notifica eseguita a norma del quarto comma dell'art. 183 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, atteso che solo con tale notifica - la quale presuppone la restituzione della sentenza e degli atti dall'Ufficio del registro - la parte che intende impugnare è messa in grado di apprestare compiutamente le proprie difese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/1999, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Aldo VESSIA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. US IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Mario Rosario VIGNALE - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, SUBENTRATO EX D.L. VO 96/93 ALLA SOPPRESSA AGENZIA PER LO SVILUPPO PER IL MEZZOGIOIPNO GIÀ CASSA PER IL MEZZOGIORNO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
BO EP, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, rappresentato e difeso dall'avvocato RENATO ANANIA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
OT IA NN RI OV BO, BO IR, BO NG RI NN, domiciliate in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'avvocato FRANCESCO GRECO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 65/96 del Tribunale superiore, acque pubbliche di ROMA, depositata il 09/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/99 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
uditi gli avvocati Francesco GRECO, per le controricorrenti, Renato ANANIA, per il controricorrente US IN;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo per quanto di ragione, rigetto del resto.
Svolgimento del processo
IN
Con atto notificato il 5 dicembre 1986 NN AR DR IA vedova IN, NI IN ed NN AR IN LO convennero davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli la Cassa per il Mezzogiorno e - premesso di essere, la prima, usufruttuaria per un terzo e le altre proprietarie per un terzo ciascuna del fondo di mq. 3280, sito in agro di Cosenza, località Muoio Grande, di cui era stata disposta l'occupazione, con decreto emesso il 23 marzo 1981 dal prefetto di Cosenza, per la realizzazione dell'acquedotto del Basso Savuto, occupazione divenuta illegittima dal 24 marzo 1986, perché la procedura ablativa non era stata compiuta nonostante l'avvenuta realizza ione dell'opera - chiesero la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguenti.
A seguito della citazione, notificata anche a US IN, proprietario del residuo terzo dell'immobile, quest'ultimo intervenne in causa aderendo alla domanda delle attrici.
L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, costituitasi l'11 aprile 1987, impugnò la domanda, deducendone l'inammissibilità o l'improcedibilità e chiedendone, comunque, il rigetto.
All'esito dell'istruzione, durante la quale fu espletata una consulenza tecnica, il tribunale adito, con sentenza del 31 marzo 1994, dichiarò l'occupazione illegittima dal 25 marzo 1986 e rigettò le altre domande.
Il tribunale regionale osservò che, siccome gli attori avevano chiesto il risarcimento del danno consistente nella perdita del bene per effetto dell'intervenuta accessione invertita a seguito della realizza ione dell'opera pubblica, tale domanda non poteva essere accolta perché nella specie l'evento dannoso non era avvenuto. Infatti dalla consulenza tecnica e dalla documentazione fotografica era emerso che nessuna opera pubblica era stata costruita, in quanto il fondo era rimasto nella sua consistenza originaria perché adibito a deposito di materiali. Gli attori, quindi, avrebbero avuto diritto alla restituzione del bene, stante la mancata costruzione dell'opera pubblica, ma essi non avevano proposto la relativa domanda. Contro la sentenza proposero appello i signori NN AR DR IA vedova IN, NI IN, NN AR IN LO e US IN, nei confronti del Ministero dei lavori pubblici quale successore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (e comunque nei confronti di quest'ultima). Il Ministero dei lavori pubblici si costituì, formulando anche appello incidentale condizionato.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con sentenza n. 65/96 depositata il 9 luglio 1996, in riforma della sentenza impugnata condannò il Ministero dei lavori pubblici al risarcimento del danno richiesto dagli attori, liquidato nella somma di lire 41.374.872, con i relativi interessi, nonché al pagamento delle spese giudiziali del doppio grado.
Il Tribunale superiore osservò (per quanto qui rileva):
Che gli appellanti deducevano: a) l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nell'affermare che l'opera pubblica non era stata costruita, non essendo stato contestato da parte dell'Agen Sud che tale evento si fosse verificato, onde in difetto di eccezione la statuizione avrebbe costituito violazione dell'art. 115 c.p.c.; b) in ogni caso, l'esistenza in atti di elementi idonei ad accertare l'esecuzione dell'opera, consistente in un deposito di materiali, sicché era sufficiente che fosse stato effettuato lo spianamento della superficie per convincere che il deposito fosse stato realizzato;
c) l'esperibilità dell'azione risarcitoria in via alternativa rispetto a quella restitutoria;
Che la prima censura non aveva fondamento, in quanto sarebbe stato onere degli attori (art. 2697, I^ comma, c.c.) provare l'avvenuta costruzione dell'opera pubblica e l'irreversibile destinazione ad essa dell'immobile occupato e nella stessa incorporato, quale presupposto dell'accessione invertita e quindi del verificarsi del danno consistente nella perdita della proprietà, trattandosi di evento integrante uno degli elementi della fattispecie da cui nasceva il diritto ad ottenere, a titolo risarcitorio, l'equivalente del valore del bene;
Che la seconda censura era invece fondata, perché il tribunale regionale aveva errato nel ritenere che gli attori avrebbero potuto esercitare l'azione di restituzione del bene, sul presupposto che essi avessero diritto a ritornarne in possesso per effetto della mancata esecuzione dell'opera pubblica, emergendo dalla medesima sentenza che il suolo occupato continuava ad essere adibito a deposito di materiali e di attrezzature inerenti alla costruzione dell'acquedotto;
Che dunque l'occupazione, pur illegittima per l'avvenuta scadenza dei termini, continuava ad essere esercitata dalla P.A. in vista di attività pubblicistiche, e quindi nell'esercizio della sua potestà amministrativa, incidente nella sfera giuridica del privato proprietario, il cui diritto alla restituzione del bene veniva quindi ad essere affievolito ad interesse legittimo;
Che, secondo quanto risultava pacifico in causa, l'occupazione era avvenuta per la realizzazione di un deposito nell'ambito della costruzione dett'acquedotto del Basso Savuto, concretizzata nella destinazione a tale finalità, impressa dalla P.A. al bene in modo duraturo e stabile, come si desumeva anche dalle fotografie allegate;
Che la mancanza della fisica costruzione di un'opera pubblica, con radicale trasformazione del terreno e sua definitiva incorporazione nella stessa, non era senza rilevanza, poiché in tale situazione di fatto veniva a mancare uno dei presupposti della c.d. accessione invertita, per cui non si verificava l'ablazione del diritto di proprietà del privato e il suo acquisto, a titolo originario, da parte dell'ente pubblico;
Che tuttavia nella specie, se l'ente pubblico non era divenuto proprietario del terreno oggetto dell'occupazione d'urgenza, tuttavia sussisteva una stabile e duratura destinazione del bene alla finalità pubblica che presiedeva all'occupazione (e che avrebbe dovuto condurre alla sua espropriazione se la procedura ablativa fosse stata condotta a termine) dovendosi l'area in questione ritenere pertinenza di opera pubblica;
che l'esistenza di tale rapporto pertinenziale con finalità pubblicistica aveva ormai privato definitivamente il proprietario di ogni contenuto del suo diritto dominicale, onde del diritto formalmente conservato dal medesimo proprietario non era rimasto se non un vuoto involucro fino a quando non si fosse compiuta l'usucapione a favore del soggetto pubblico occupante;
che in sostanza la fattispecie in esame, da considerare residuale rispetto alla generalità dei casi in cui avviene la radicale e fisica trasformazione del terreno e la sua incorporazione nell'opera pubblica, integrava il fenomeno dello svuotamento del diritto di proprietà che si riteneva caratterizzasse, prima della sentenza n. 1464 del 1983 di questa Corte a sezioni unite, ogni situazione in cui la proprietà immobiliare fosse oggetto della costruzione dell'opera pubblica;
che, sotto l'aspetto della responsabilità della P.A., nessuna differenza sussisteva in ordine all'obbligazione risarcitoria, il cui contenuto era dato in ogni caso dalla reintegrazione del patrimonio del danneggiato in somma corrispondente al valore venale, poiché, quando al privato venga sottratta la disponibilità del bene in modo definitivo, anche qualora non si verifichi l'accessione invertita, il danno subito dal privato sul piano patrimoniale è identico, consistendo nella perdita di ogni contenuto economico del bene stesso;
che, pertanto, la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori doveva essere accolta, con la condanna della parte convenuta al pagamento della somma corrispondente al valore del bene de quo, pari a lire 27.720.000, secondo la stima eseguita dal c.t.u., somma da rivalutare a lire 41.374.872 in base all'indice ISTAT di aumento del costo della vita dal marzo 1988 (49,36% circa);
Che gli interessi legali andavano corrisposti, secondo l'orientamento espresso da questa Corte a sezioni unite con la sentenza 17 febbraio 1995, n. 1712, e dovevano quindi essere calcolati con le modalità e le percentuali indicate nella pronunzia del Tribunale superiore. Contro la suddetta sentenza il Ministero dei lavori pubblici ha proposto ricorso per cassazione alle sezioni unite civili di questa Corte, deducendo due motivi di annullamento.
Le signore NN AR DR IA, NI IN, AR NN IN LO resistono con controricorso, illustrato con memoria. A sua volta il dott. US IN resiste con controricorso. Motivi della decisione
1. Nel controricorso del dott. US IN si eccepisce l'inammissibilità del ricorso principale, in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 202 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775. Il resistente sostiene che tutte le parti avrebbero ricevuto da oltre un anno la notifica del dispositivo della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 183 del citato testo unico, mentre il ricorso per cassazione sarebbe stato notificato soltanto nei primi giorni di giugno del 1997.
La questione, concernente peraltro un profilo rilevabile anche d'ufficio, non è fondata.
Sì deve premettere che, come risulta dagli atti, la sentenza del tribunale superiore fu depositata in cancelleria il 9 luglio 1996. L'art. 183 del TU. 11 dicembre 1933 n. 1775 stabilisce, nel terzo comma, che il cancelliere annota in apposito registro il deposito ed entro tre giorni da tale deposito trasmette la sentenza con gli atti all'ufficio del registro e ne dà avviso alle parti perché provvedano alla registrazione. Restituiti la sentenza e gli atti dall'ufficio del registro, il cancelliere, entro cinque giorni, ne esegue la notificazione alle parti, mediante consegna di copia integrale del dispositivo, nella forma stabilita per la notificazione degli atti di citazione (art. 183, quarto comma, T.U. cit.). Dalla data di tale notificazione decorre il termine per il ricorso per cassazione, che è quello di 90 giorni, ridotti alla metà, previsto dall'art. 518 del c.p.c. del 1865, cui materialmente rinvia l'art. 202, quarto comma, del citato testo unico (Cass., sez. un., 19 gennaio 1979, n. 387; 11 ottobre 1988, n. 5483; 21 ottobre 1991, n. 11095; 11 novembre 1992, n. 12150; 1 dicembre 1994, n. 10245; 3 aprile 1998, n. 3471). La notifica dell'avviso di trasmissione della sentenza all'ufficio del registro è inidonea, ancorché tale avviso contenga anche la trascrizione del dispositivo, a far decorrere il termine previsto per il ricorso per cassazione, decorrendo invece detto termine dalla notifica eseguita a norma del 4^ comma dell'art. 183, in quanto soltanto con tale notifica, che presuppone la restituzione della sentenza e degli atti dall'ufficio del registro, la parte che intende proporre impugnazione è messa in grado di esercitare compiutamente la propria difesa (così Cass., s.u., 11 novembre 1992, n. 12150, in motivazione).
Nel caso in esame non risulta che la notifica del dispositivo della sentenza, a fini della decorrenza del termine di 45 giorni nel quadro dei principi ora enunciati e con le modalità indicate, sia stata eseguita prima della notifica del ricorso per cassazione, il quale deve dunque ritenersi tempestivo.
2. Ancora nel controricorso del dott. IN si chiede la sospensione del presente giudizio, in quanto alcuni degli attori - appellanti (nel gradi precedenti) hanno proposto domanda di revocazione della sentenza pronunciata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, qui impugnata dal Ministero dei lavori pubblici con il ricorso per cassazione.
La proposizione della domanda di revocazione è dedotta anche nel controricorso delle signore IN, le quali hanno depositato copia della relativa citazione. Da essa si evince che l'errore revocatorio sarebbe consistito nel fatto che il Tribunale superiore, nel determinare l'importo base del risarcimento (lire 27.720.000), avrebbe tenuto presente una consulenza d'ufficio redatta in altro e distinto processo, ignorando la consulenza espletata in questo giudizio.
Le stesse signore IN hanno poi depositato un atto, notificato all'Avvocatura dello Stato il 1 febbraio 1999, con il quale - al sensi dell'art. 372 c.p.c. - si comunica alla detta Avvocatura la produzione della sentenza n. 81/98 depositata in cancelleria il 22 settembre 1998, con la quale il Tribunale superiore delle acque pubbliche, adito in sede di revocazione, ha accolto la relativa domanda revocando la sentenza n. 65/96 del medesimo Tribunale superiore (perché fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità era incontestabilmente esclusa, ossia sul fatto che la consulenza considerata concernesse quella procedura ed avesse indicato il valore in circa 27 milioni); ha ritenuto superata da tale pronuncia l'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione;
ha disposto con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio in ordine alla valutazione del danno, da effettuare alla stregua dello ius superveniens di cui all'art. 3, comma 65^, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.
In tale contesto si deve premettere che la fattispecie di cui si tratta è regolata dall'art. 398, comma quarto, c.p.c., come sostituito dall'art. 68 della legge 26 novembre 1990, n. 353. Detta norma è in vigore dal 1 gennaio 1993 e si applica anche ai giudizi pendenti a quella data, ai sensi dell'art. 90, primo comma, della legge n. 353 del 1990 e successive modificazioni. Essa deve dunque trovare applicazione anche nel caso in esame, rientrante nell'ambito della citata previsione normativa.
Orbene, secondo il menzionato art. 398, comma quarto (nel nuovo testo), la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti al quale è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta. Pertanto, soltanto al giudice davanti al quale è proposta la revocazione (nel caso che ne occupa, il T.S.A.P.) è attribuito il potere di sospendere il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tale potere, nella specie, non è stato esercitato, come risulta dall'esibita sentenza, che ha ritenuto "superata" l'istanza di sospensione.
Consegue che questa Corte non può sospendere il procedimento, ma deve decidere sul ricorso proposto dal Ministero dei lavori pubblici, prescindendo dalla sentenza di revocazione che, peraltro, non risulta passata in giudicato.
3. Con il primo mezzo di cassazione il Ministero ricorrente denunzia violazione dell'art. 111 della Costituzione, violazione dell'art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., erronea assimilazione della fattispecie per cui è causa sotto il profilo fattuale ed effettuale alla fattispecie della c.d. occupazione appropriativa (Cass., s.u., n. 9521/96), mancanza o mera apparenza di motivazione, violazione dell'art. 112 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe ritenuto che l'immobile occupato continuasse ad essere adibito a deposito di materiali ed attrezzature inerenti alla costruzione dell'acquedotto. Essa, pronunciando sulla doglianza degli appellanti circa l'avvenuta esecuzione di opera pubblica nella zona oggetto dell'originaria occupazione, avrebbe respinto la censura per difetto di prova sulla costruzione dell'opera, sull'irreversibile destinazione a questa dell'immobile occupato, sull'incorporazione e sul danno consistente nella perdita della proprietà.
Nella seconda parte della motivazione, rilevando che dalla stessa decisione appellata sarebbe emersa la circostanza di un deposito di materiali inerenti alla costruzione di un acquedotto, avrebbe ricavato la continuità di un'occupazione ormai divenuta illegittima per scadenza dei termini, ma avrebbe sostenuto che l'occupazione continuava ad essere esercitata per finalità pubblicistiche nell'esercizio di una potestà amministrativa, incidente nella sfera giuridica dei privati, il cui diritto alla restituzione del bene sarebbe stato affievolito ad interesse legittimo.
La medesima sentenza impugnata, poi, avrebbe rimarcato la destinazione impressa all'area, in modo duraturo e stabile, dalla P.A. e, pur dando atto della mancata costruzione fisica di un'opera pubblica, con radicale trasformazione del terreno, avrebbe ritenuto l'area in questione pertinenza di opera pubblica.
Sulla base di tale concetto "virtuale" (rapporto pertinenziale con finalità pubblicistiche) avrebbe ravvisato la privazione del godimento della proprietà del bene da parte dei proprietari, ritenendo dovuto anche in tale ipotesì il risarcimento del danno. La statuizione del Tribunale superiore sarebbe erronea, sia per aver motivato in modo apparente (avendo sorvolato sul presupposto dell'azionata pretesa risarcitoria), sia per essere incorsa in contraddizione, prima respingendo per difetto di prova il motivo di appello del IN, basato sull'avvenuta trasformazione del fondo, poi accogliendo la domanda con l'assunto che la sola presenza sul suolo di materiali costituisse fatto idoneo a degradare il diritto del privato alla restituzione del bene, ritenuto pertinenza di opera pubblica.
Andrebbe poi ricordato che, secondo l'orientamento di questa Corte suprema, anche nelle ipotesi di avvenuta irreversibile trasformazione del bene con l'esecuzione dell'opera pubblica, sarebbe necessario accertare la possibilità di utilizzazione del bene medesimo da parte del privato compatibilmente con l'avvenuta esecuzione dell'opera. Stabilire se un tale evento si sia determinato non si esaurirebbe nell'accertare che l'esecuzione dell'opera pubblica vi sia stata e che l'immobile oggetto del diritto del privato abbia subito una trasformazione. Richiederebbe anche l'accertamento circa la possibilità per il privato di godere del bene secondo la sua ulteriore destinazione e ciò comporterebbe una comparazione tra la nuova configurazione materiale della cosa e il regime giuridico regolante il godimento del cespite.
Pertanto, anche se nel caso concreto vi fosse stata (il che andrebbe escluso) trasformazione della proprietà privata, non sarebbe bastato il rilievo relativo all'eventuale accumulo di materiali per ravvisare il diritto al controvalore del bene.
Si sarebbe dovuto affrontare il problema diretto a verificare se, non essendo stata pronunciata l'espropriazione, i privati avessero potuto continuare comunque a godere del bene, traendone le utilità inerenti alla sua condizione economico-giuridica.
Il vizio ravvisabile nella sentenza impugnata sarebbe dunque costituito dalla circostanza che il T.S.A.P. si sarebbe servito di una nozione incompleta, e quindi erronea, del fatto giuridico sostanziante la fattispecie, non avendo in concreto neppure accertato l'incidenza dell'eseguita opera pubblica con la costruzione dell'acquedotto, ne' verificato le conseguenze per le facoltà di godimento dei privati;
i quali avrebbero avuto titolo alla restituzione del bene ed alle eventuali indennità di occupazione, ma tale azione non sarebbe stata esercitata.
Inoltre la sentenza impugnata non avrebbe considerato che sul suolo degli attori non sarebbe stata realizzata alcuna opera pubblica, e che nessun atto giuridico lo avrebbe destinato, a pertinenza dell'acquedotto. In nessun caso un semplice deposito temporaneo di materiali (presumibilmente attuato da imprese esecutrici sulla scorta di originario titolo di occupazione temporanea) avrebbe potuto legittimare gli attori a chiedere un risarcimento del danno commisurato al valore venale del bene. Essi avrebbero potuto invece esercitare l'azione restitutoria verso l'occupante e l'azione di rimozione dei materiali verso il proprietario di questi. Il T.S.A.P. avrebbe costruito una motivazione del tutto apparente e virtuale, utile per altre fattispecie ma non per la presente. Le suddette censure non sono fondate, anche se la motivazione della sentenza impugnata (il cui dispositivo in parte qua è conforme a diritto) deve essere corretta, nell'esercizio del potere attribuito a questa Corte dall'art. 384, comma secondo, c.p.c. Non è esatto che l'occupazione, pur illegittima per scadenza dei termini, avrebbe affievolito ad interesse legittimo il diritto alla restituzione del bene.
Una volta scaduto il termine dell'occupazione legittima, la situazione giuridica del privato riacquista la sua consistenza di diritto soggettivo ed un'eventuale azione di restituzione del bene può essere impedita soltanto da un successivo titolo ablatorio. Ma questo passaggio argomentativo non è rilevante nell'economia della decisione, che è basata sui seguenti accertamenti di fatto: I) l'occupazione risultava pacificamente avvenuta, "per ammissione esplicita della stessa controparte" (v. pag. 11 della sentenza impugnata), per la realizzazione di un deposito nell'ambito della costruzione dell'acquedotto del Basso Savuto;
II) essa si era concretizzata nella destinazione, impressa dalla P.A. in modo duraturo e stabile, a tale finalità, come era emerso anche dalle fotografie allegate;
III) tale stabile e duratura destinazione del bene alla finalità pubblica (che "avrebbe dovuto condurre alla sua espropriazione se la procedura ablativa fosse stata condotta a termine": pag. 12 della sentenza impugnata) aveva dato vita ad un rapporto pertinenziale con finalità pubblicistica, che aveva ormai privato definitivamente il proprietario di ogni contenuto del suo diritto dominicale, "e cioè di tutte quelle facoltà di godimento e di utilizzazione che ne costituiscono il suo contenuto economico, onde del diritto che formalmente il proprietario conserva non è rimasto che un vuoto involucro fino a quando non verrà a maturarsi l'usucapione a favore del soggetto pubblico occupante" (pag. 12 della sentenza impugnata).
L'errore di diritto in cui il T.S.A.P. è incorso consiste nel non essersi avveduto che, alla stregua di tali accertamenti (emergenti dalla stessa sua sentenza), in realtà l'occupazione acquisitiva si era realizzata, perché la destinazione in modo duraturo e stabile" dell'area a deposito già di per sè attribuiva al suolo un vincolo pubblicistico che lo collegava all'acquedotto (la cui natura di opera pubblica non è revocabile in dubbio), tanto da indurre la sentenza impugnata a ritenere l'area in questione pertinenza dell'opera pubblica, al cui regime giuridico restava dunque soggetta. Invero, come questa Corte ha già notato (Cass., 3 aprile 1997, n. 2897), rispetto alle espropriazioni per pubblica utilità la nozione di opera pubblica è andata espandendosi, fino a ricomprendere ogni intervento del pubblico potere (non necessariamente estrinsecantesi nella realizzazione di una costruzione: art.9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; art. 5 bis del DL 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359) diretto ad ottenere, nell'interesse della collettività, una modificazione durevole del mondo fisico. E deve quindi ammettersi che l'effetto acquisitivo può determinarsi anche in presenza di opere la cui realizzazione prescinda, almeno in parte, da iniziative di tipo edificatorio.
Nel caso in esame, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, l'occupazione non era stata disposta in via temporanea soltanto per acquisire uno spazio da destinare a deposito di materiali ai fini dell'esecuzione dell'opera pubblica (art. 64 della legge n. 2359 del 1865). Era stata invece disposta in via di urgenza (artt. 71 - 72
legge cit.) per la costruzione di un piazzale di deposito "nell'ambito della costruzione dell'acquedotto del Basso Savuto", dunque al servizio dell'opera pubblica, "concretandosi nella destinazione, impressa dalla P.A. al bene in modo duraturo e stabile, a tale finalità" (dato desunto da un preciso elemento documentale, ossia dalla fotografie cui la sentenza si richiama). E che così fosse è dimostrato dall'affermazione (contenuta anch'essa nella sentenza impugnata) che la stabile e duratura destinazione del bene alla finalità pubblica che presiedeva all'occupazione "avrebbe dovuto condurre alla sua espropriazione se la procedura ablativa fosse stata condotta a termine, dovendosi l'area in questione ritenere pertinenza di opera pubblica".
Si trattava perciò di un'occupazione preordinata all'espropriazione, il che conferma il convincimento della sentenza impugnata in ordine al segnalato rapporto pertinenziale e giustifica l'affermazione secondo cui questo rapporto aveva ormai privato definitivamente i proprietari di ogni contenuto quanto al loro diritto dominicale. Ma, su tali presupposti (emergenti, si ripete, dalla sentenza impugnata), il T.S.A.P. non poteva negare l'esistenza di una vera e propria occupazione appropriativa, che si era invece verificata e che va qui affermata (in tal senso facendosi luogo a correzione della pronuncia), essendo poi irrilevante che sul suolo non fossero state realizzate costruzioni, perché la realizzazione del piazzale di deposito a servizio dell'acquedotto (in modo duraturo e stabile: v. sentenza impugnata) introduceva comunque una sostanziale e durevole modificazione del bene, idonea a determinare l'occupazione appropriativa.
Si rivela conseguentemente corretta la conclusione cui è pervenuto il Tribunale superiore circa il diritto dei danneggiati al risarcimento dei danni per la sottrazione della "disponibilità del bene in modo che può ritenersi definitivo" (pag. 13 della sentenza impugnata).
Nè può condividersi l'argomento del ricorrente, secondo cui si sarebbe dovuto accertare se fosse residuata la possibilità per i privati di continuare a godere del bene in base alla sua anteriore destinazione. Una simile possibilità è implicitamente ma chiaramente esclusa dal fatto che il suolo era stato trasformato in piazzale di deposito di pertinenza dell'acquedotto, e ciò rendeva impossibile ogni diversa utilizzazione.
Per il resto, le doglianze del ricorrente si traducono in un apprezzamento dei fatti diverso da quello compiuto nella sentenza impugnata e sono quindi inammissibili, avuto anche riguardo ai noti limiti del sindacato esercitabile sulle sentenze del T.S.A.P. (cfr., tra le più recenti, Cass., s.u., 2 dicembre 1996, n. 10734; 18 febbraio 1997, n. 1484). Alla stregua dei rilievi che precedono, il primo motivo del ricorso deve essere respinto.
Con il secondo mezzo di cassazione il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. in relazione agli artt. 2056, 1223, 1226, 1227 c.c., nonché dell'art. 3 comma 65^ della legge n. 662 del 1996, con riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c.
- censura la sentenza impugnata sul punto concernente la determinazione e valutazione del danno che non si sarebbe dovuto commisurare al controvalore del bene occupato, ma semmai al mero costo di rimozione del materiale da terzi depositato ed eventualmente, ove provato, al danno relativo al periodo di mancato godimento del bene stesso. In ogni caso, poi, non si sarebbero dovuti recepire i valori determinati dal c.t.u., dovendosi verificare se fosse stata fatta applicazione del criterio di legale determinazione fondato sull'art. 3, comma 65^, della legge n. 662 del 1996. Sotto altro profilo la sentenza impugnata sarebbe ancora censurabile perché, concedendo la rivalutazione, avrebbe altresì attribuito gli interessi legali dalla data dell'illecito calcolandoli sulla somma rivalutata anziché liquidarli sulla somma rivalutata dalla data della decisione sino alla liquidazione.
Il motivo è fondato, per quanto di ragione.
Invero l'art. 3, comma 65^ della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungendo il comma sette bis all'art. 5 bis del DL n. 333 del 1992 convertito in legge n. 359 del 1992, stabilisce che, in caso di occupazioni illegittime di suoli per cause di pubblica utilità, intervenute al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al primo comma del detto art. 5 bis, con esclusione della riduzione del 40% ed aumentando altresì del 10% l'importo del risarcimento. La norma aggiunge che tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso, non definiti con sentenza passata in giudicato.
Pertanto non ha fondamento l'argomento dei resistenti, secondo cui la normativa de qua non sarebbe applicabile perché entrata in vigore dopo la pronuncia della sentenza impugnata. Se ciò è vero, è altrettanto vero che detta sentenza non era passata in giudicato, che dunque il procedimento era ancora in corso, sicché lo jus superveniens si applica per espresso disposto di legge. Quanto alle prospettate questioni di legittimità costituzionale, il loro esame va rimesso al giudice di rinvio. Infatti questa Corte, nella fase rescindente, si limita a cassare con rinvio, in applicazione della normativa sopravvenuta, le sentenze non ancora passate in giudicato, mentre spetta ai giudici del merito (in sede di rinvio) procedere alla concreta applicazione della nuova disposizione (verificando, tra l'altro, la natura e le caratteristiche del suolo in questione, che non si desumono dalla sentenza impugnata), ed accertando altresì sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza delle prospettate questioni di legittimità costituzionale (Cass., 22 maggio 1997, n. 4595; 19 luglio 1996, n. 6480). Consegue che, nel quadro delle considerazioni ora svolte, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al quantum risarcitorio, restando assorbito (ed affidato al giudice del rinvio) il profilo concernente la censura sugli interessi, trattandosi di questione accessoria che presuppone la rideterminazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, da calcolare secondo i criteri dettati dalla normativa sopravvenuta ove questa risulti in concreto applicabile.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie per quanto di ragione il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale superiore delle acque pubbliche anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 11 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1999