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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/04/2024, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
N. 1294/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RE de PI Presidente rel.
Dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
Dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice On. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] e residente in Mozzanica (BG), Parte_1 alla via Laterale Padana Superiore n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Renato Mariani del foro di
Milano, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Castello n. 9, giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Superiore n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Ghislandi del foro di Milano, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Castello n. 9, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: per i ricorrenti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 1.03.2024, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio in data 13.12.2003 nel
Comune di Cividate al Piano (BG), con rito concordatario (dati trascrizione: anno 2003; atto n. 22, reg. atti di matrimonio;
parte II, serie A) e che dalla loro unione nascevano la figlia (n. il 27.05.2004) Per_1
Per_ e (n. il 23.10.2007).
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative l figlio minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, né con norme imperative, il
Collegio, visto il parere favorevole del P.M., ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e alle condizioni di cui Parte_1 Parte_2 al ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cividate al Piano (BG) (atto n. 22 ; parte II;
serie A;
anno 2018)
Così deciso in Camera di Consiglio il 4.04.2024
IL PRESIDENTE
RE de PI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RE de PI Presidente rel.
Dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice
Dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice On. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, nato a [...] il [...] e residente in Mozzanica (BG), Parte_1 alla via Laterale Padana Superiore n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Renato Mariani del foro di
Milano, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Castello n. 9, giusta procura in atti;
E
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Superiore n. 1, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Ghislandi del foro di Milano, presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Castello n. 9, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: per i ricorrenti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 1.03.2024, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio in data 13.12.2003 nel
Comune di Cividate al Piano (BG), con rito concordatario (dati trascrizione: anno 2003; atto n. 22, reg. atti di matrimonio;
parte II, serie A) e che dalla loro unione nascevano la figlia (n. il 27.05.2004) Per_1
Per_ e (n. il 23.10.2007).
Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative l figlio minore non sono in contrasto con gli interessi del medesimo, né con norme imperative, il
Collegio, visto il parere favorevole del P.M., ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e alle condizioni di cui Parte_1 Parte_2 al ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Cividate al Piano (BG) (atto n. 22 ; parte II;
serie A;
anno 2018)
Così deciso in Camera di Consiglio il 4.04.2024
IL PRESIDENTE
RE de PI