TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 31965/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31965/2024 promossa da:
GELATOMANIA S.N.C. DI D'BR RI E AI AN (C.F. 11198830157), con il patrocinio dell'avv. CUPELLO MASSIMO e , elettivamente domiciliato in VIA CURTATONE 6 20100 MILANO presso il difensore avv. CUPELLO MASSIMO
RI D'BR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CUPELLO
MASSIMO e , elettivamente domiciliato in VIA CURTATONE 6 20100 MILANO presso il difensore avv. CUPELLO MASSIMO AN AI (C.F. LNAN64S70C199S), con il patrocinio dell'avv. CUPELLO MASSIMO e , elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO,8 COLOGNO MONZESE presso il difensore avv.
CUPELLO MASSIMO
ATTORE contro
ITALFOOD S.R.L. (C.F. 06896490965), con il patrocinio dell'avv. TOSO DANIELA e elettivamente domiciliato in VIA DELLA RESISTENZA, 121/B 20090 BUCCINASCO presso il difensore avv. TOSO DANIELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La GELATOMANIA s.n.c. di D'RO IO e NO NA nonché in proprio, quali soci illimitatamente responsabili, IO D'BR e NA AI hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6994/2024 emesso dall'intestato Tribunale il 20 maggio 2024 con il quale gli si ingiungeva di pagare in favore della ITALFOOD s.r.l. la somma di € 12.805,33 oltre interessi e spese, a fronte della compravendita di beni mobili. A supporto dell'opposizione ha eccepito:
pagina 1 di 5 − l'omessa notifica e decadenza nei confronti di Gelatomania s.n.c. ex art. 644 c.p.c., con conseguente perdita di efficacia del decreto ingiuntivo nei confronti della società;
− decadenza dall'azione ex art. 2304 cod. civ. “in quanto difettando l'azione nei confronti del debitore principale (la società), per via della descritta decadenza, sia improcedibile l'azione nei confronti dei soci”;
− carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ex art. 634 c.p.c.;
− l'infondatezza nel merito della domanda monitoria avendo gli opponenti sempre negato di aver ricevuto la merce in questione.
Hanno quindi concluso:
“In via preliminare Accertare la perdita di efficacia del decreto opposto nei confronti di Gelatomania s.n.c., per omessa notifica, dichiarando di conseguenza che nulla è dovuto da tale società; Nel merito, in via principale:
Revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto e in ogni modo dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti alla società convenuta;
In via subordinata: Accertare la minor somma eventualmente dovuta da parte opponente, con ogni effetto di legge”.
Si è costituita con comparsa di risposta del 24 dicembre 2024 la ITALFOOD s.r.l. insistendo nella pretesa creditoria ed allegando:
• di aver proceduto alla notificazione a mezzo PEC anche alla società il19.07.2024 (il decreto ingiuntivo è stato emesso il 20.05.2024 e quindi notifica entro il termine ex lege previsto);
• che “risulta quindi assorbita anche l'eccezione, relativa alla decadenza dall'azione, ex art. 2304 c.c., che comunque mal si applica al caso di specie, essendo stato il decreto ingiuntivo, oggi opposto, emesso anche nei confronti dei soci personalmente”;
• la fondatezza del credito sulla scorta della produzione di:
− n. 7 assegni emessi dal socio amministratore IO D'SI garanzia del pagamento di quanto dovuto alla ITALFOOD s.r.l.;
− le fatture nel proprio cassetto fiscale, tutte regolarmente consegnate da SDI;
− la pec di ITALFOOD S.r.l. del 02.09.2021. Ha, pertanto, richiesto:
“in limine litis considerato che l'opposizione svolta da controparte non è fondata su prova scritta e non appare di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà, ex art. 648 c.p.c., al decreto ingiuntivo R.G.
8319/2024 – n. 6994/2024, emesso in data 20.05.2024, dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa
Luisa VASILE;
nel merito per tutti i motivi, di cui alla narrativa che precede, previo il rigetto delle domande tutte degli opponenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto R.G.
8319/2024 – n. 6994/2024, emesso dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Luisa VASILE, in data 20.05.2024, con ogni conseguente statuizione, e per l'effetto condannare la società, GELATOMANIA S.n.c. di D'RO IO e NO NA, in persona dei soci, IO D'RO e NA NO, P. IVA 11198830157, con sede in Pioltello (MI), Via Bolivia n. 9, cap. 20096, nonché personalmente i signori, IO D'BR, nato a [...], il [...], C.F. [...], residente in [...] NA AI, nata
a Castelluccio Inferiore (PZ), il 30.11.1964, C.F. LNAN64S70C199S, residente in [...], Via
pagina 2 di 5 Roma n. 22, cap. 28010, nella Loro qualità di soci illimitatamente responsabili, a pagare, tutti in solido tra di loro, alla società ITALFOOD S.r.l., con sede in Merlino (LO), Strada Provinciale 181 n.
3/a, cap. 26833, P. IVA 06896490965, la somma di euro 12.805,33.=, ovvero del maggiore o minore importo che risulterà dovuto in corso di causa, oltre interessi dal dovuto all'effettivo saldo, oltre ancora alle spese del procedimento monitorio, pari ad euro 800,00.= per compensi professionali ed euro 145,50.= per spese esenti, oltre accessori, come per legge”.
Il g.i., all'esito delle verifiche preliminari, ha differito la prima udienza ex art. 183 c.p.c. al 12 marzo 2025 ove le parti si sono riportate alle rispettive difese. Il g.i. le invitate a precisare le conclusioni e a discutere la causa e le stesse hanno concluso come da verbale d'udienza.
L'opposizione è infondata e va respinta. Va reietta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. sollevata dalla sola GELATOMANIA s.n.c. per sua asserita omessa notifica in quanto:
- in via pregiudiziale di rito il mezzo prescelto per farla valere, in thesi, non sarebbe l'odierna opposizione a decreto. Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644
c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (infra Cass. III, 24 novembre 2011, n. 36496);
- nel “merito” la parte opposta ha prodotto la prova della notificazione tempestivamente eseguita via PEC il 19 luglio 2024 ovvero entro i sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto ingiuntivo (20 maggio 2024 – doc. 1 fasc. ITALFOOD).
Appare maggiormente pretestuosa la c.d. eccezione di decadenza dall'azione in confronto dei soci amministratori ex art. 2034 c.c.. La disposizione si riferisce unicamente al beneficium excussionis avendo efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito
(Cass. II, Ord. 16 ottobre 2020, n. 22629). A prescindere dagli infondati assunti in merito all'inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c., nessuna c.d. decadenza poteva predicarsi atteso che il creditore poteva ( e può) agire autonomamente in sede di cognizione per conseguire un titolo giudiziale di accertamento del credito da far valere, una volta escusso infruttuosamente il patrimonio sociale, direttamente nei confronti dei singoli soci illimitatamente responsabili.
Nel merito l'azione creditoria è fondata. Occorre premettere, pur brevemente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che ha per oggetto la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto e l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto di credito in contestazione. pagina 3 di 5 In detto giudizio le parti, pur formalmente invertite, mantengono inalterate le loro posizioni sostanziali, con la conseguenza che rimane invariata la consueta ripartizione dell'onere probatorio. Ne consegue che grava sull'opposto, nella sua qualità di attore sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato in sede ingiuntiva e sull'opponente, nella sua qualità di convenuto sostanziale, l'onere di provare l'esistenza o la sopravvenienza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere.
Ancora preliminarmente, è necessario ricordare che la ripartizione dell'onere probatorio dell'inadempimento di una obbligazione è governato dal principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
In via assertiva va fatta presente la genericità della contestazione offerta in sede di citazione dall'opponente la quale si è limitata ad affermare di non aver ricevuto la merce e nessun sollecito di pagamento prima dell'azione monitoria. Ciò depotenzia la propria difesa alla luce del principio id specifica contestazione di cui all'art., 115 c.p.c. La ITALFOOD s.r.l., comunque, ha prodotto in giudizio:
- la diffida ad adempiere trasmessa via PEC dall'opposta il 2 settembre 2021 tanto alla
GELATOMANIA s.n.c. quanto al socio amministratore, per conoscenza, IO D'BR (doc. 7 fasc. ITALFOOD alla quale non è seguita alcuna contestazione in sede stragiudiziale;
- i documenti di trasporto timbrati e sottoscritti dalla società opponente dell'aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2019 e ottobre 2020 quale prova dell'esecuzione del contratto e, quindi, induttivamente del titolo a ciò presupponente (infra docc. 1,2,3,4,5,6,7,8 seconda memoria ex art. 171 – ter n 2 c.p.c.);
- gli assegni emessi da IO D'BR nello stesso lasso temporale da cui si può indurre il collegamento a garanzia degli importi azionati (doc. 8 fasc. ITALFOOD).
A fronte di ciò – come detto – la difesa degli opponenti appare del tutto “sguarnita” processualmente con quel che ne segue circa la conferma del decreto ingiuntivo n. 6994/2024 emesso dall'intestato Tribunale il 20 maggio 2024.
Va da sé che tale valutazione assorbe le istanze di prova dedotte dalla ITALFOOD s.r.l. nella seconda memoria ex art.– ter c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
− rigetta l'opposizione proposta dalla GELATOMANIA s.n.c. di D'RO IO e NO NA nonché in proprio, quali soci illimitatamente responsabili, IO D'BR e NA AI avverso il decreto ingiuntivo n. 6994/2024 emesso dall'intestato Tribunale il 20 maggio 2024 in favore di ITALFOOD s.r.l. e, visto l'art. 653 c.p.c., lo dichiara definitivamente esecutivo;
− condanna la GELATOMANIA s.n.c. di D'RO IO e NO NA nonché in proprio, quali soci illimitatamente responsabili, IO D'BR e NA AI alla rifusione pagina 4 di 5 delle spese di lite sostenute nella presente fase dalla ITALFOOD s.r.l. liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 13 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31965/2024 promossa da:
GELATOMANIA S.N.C. DI D'BR RI E AI AN (C.F. 11198830157), con il patrocinio dell'avv. CUPELLO MASSIMO e , elettivamente domiciliato in VIA CURTATONE 6 20100 MILANO presso il difensore avv. CUPELLO MASSIMO
RI D'BR (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CUPELLO
MASSIMO e , elettivamente domiciliato in VIA CURTATONE 6 20100 MILANO presso il difensore avv. CUPELLO MASSIMO AN AI (C.F. LNAN64S70C199S), con il patrocinio dell'avv. CUPELLO MASSIMO e , elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO,8 COLOGNO MONZESE presso il difensore avv.
CUPELLO MASSIMO
ATTORE contro
ITALFOOD S.R.L. (C.F. 06896490965), con il patrocinio dell'avv. TOSO DANIELA e elettivamente domiciliato in VIA DELLA RESISTENZA, 121/B 20090 BUCCINASCO presso il difensore avv. TOSO DANIELA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La GELATOMANIA s.n.c. di D'RO IO e NO NA nonché in proprio, quali soci illimitatamente responsabili, IO D'BR e NA AI hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6994/2024 emesso dall'intestato Tribunale il 20 maggio 2024 con il quale gli si ingiungeva di pagare in favore della ITALFOOD s.r.l. la somma di € 12.805,33 oltre interessi e spese, a fronte della compravendita di beni mobili. A supporto dell'opposizione ha eccepito:
pagina 1 di 5 − l'omessa notifica e decadenza nei confronti di Gelatomania s.n.c. ex art. 644 c.p.c., con conseguente perdita di efficacia del decreto ingiuntivo nei confronti della società;
− decadenza dall'azione ex art. 2304 cod. civ. “in quanto difettando l'azione nei confronti del debitore principale (la società), per via della descritta decadenza, sia improcedibile l'azione nei confronti dei soci”;
− carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ex art. 634 c.p.c.;
− l'infondatezza nel merito della domanda monitoria avendo gli opponenti sempre negato di aver ricevuto la merce in questione.
Hanno quindi concluso:
“In via preliminare Accertare la perdita di efficacia del decreto opposto nei confronti di Gelatomania s.n.c., per omessa notifica, dichiarando di conseguenza che nulla è dovuto da tale società; Nel merito, in via principale:
Revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto e in ogni modo dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti alla società convenuta;
In via subordinata: Accertare la minor somma eventualmente dovuta da parte opponente, con ogni effetto di legge”.
Si è costituita con comparsa di risposta del 24 dicembre 2024 la ITALFOOD s.r.l. insistendo nella pretesa creditoria ed allegando:
• di aver proceduto alla notificazione a mezzo PEC anche alla società il19.07.2024 (il decreto ingiuntivo è stato emesso il 20.05.2024 e quindi notifica entro il termine ex lege previsto);
• che “risulta quindi assorbita anche l'eccezione, relativa alla decadenza dall'azione, ex art. 2304 c.c., che comunque mal si applica al caso di specie, essendo stato il decreto ingiuntivo, oggi opposto, emesso anche nei confronti dei soci personalmente”;
• la fondatezza del credito sulla scorta della produzione di:
− n. 7 assegni emessi dal socio amministratore IO D'SI garanzia del pagamento di quanto dovuto alla ITALFOOD s.r.l.;
− le fatture nel proprio cassetto fiscale, tutte regolarmente consegnate da SDI;
− la pec di ITALFOOD S.r.l. del 02.09.2021. Ha, pertanto, richiesto:
“in limine litis considerato che l'opposizione svolta da controparte non è fondata su prova scritta e non appare di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà, ex art. 648 c.p.c., al decreto ingiuntivo R.G.
8319/2024 – n. 6994/2024, emesso in data 20.05.2024, dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa
Luisa VASILE;
nel merito per tutti i motivi, di cui alla narrativa che precede, previo il rigetto delle domande tutte degli opponenti, in quanto infondate in fatto ed in diritto, confermare il decreto ingiuntivo opposto R.G.
8319/2024 – n. 6994/2024, emesso dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Luisa VASILE, in data 20.05.2024, con ogni conseguente statuizione, e per l'effetto condannare la società, GELATOMANIA S.n.c. di D'RO IO e NO NA, in persona dei soci, IO D'RO e NA NO, P. IVA 11198830157, con sede in Pioltello (MI), Via Bolivia n. 9, cap. 20096, nonché personalmente i signori, IO D'BR, nato a [...], il [...], C.F. [...], residente in [...] NA AI, nata
a Castelluccio Inferiore (PZ), il 30.11.1964, C.F. LNAN64S70C199S, residente in [...], Via
pagina 2 di 5 Roma n. 22, cap. 28010, nella Loro qualità di soci illimitatamente responsabili, a pagare, tutti in solido tra di loro, alla società ITALFOOD S.r.l., con sede in Merlino (LO), Strada Provinciale 181 n.
3/a, cap. 26833, P. IVA 06896490965, la somma di euro 12.805,33.=, ovvero del maggiore o minore importo che risulterà dovuto in corso di causa, oltre interessi dal dovuto all'effettivo saldo, oltre ancora alle spese del procedimento monitorio, pari ad euro 800,00.= per compensi professionali ed euro 145,50.= per spese esenti, oltre accessori, come per legge”.
Il g.i., all'esito delle verifiche preliminari, ha differito la prima udienza ex art. 183 c.p.c. al 12 marzo 2025 ove le parti si sono riportate alle rispettive difese. Il g.i. le invitate a precisare le conclusioni e a discutere la causa e le stesse hanno concluso come da verbale d'udienza.
L'opposizione è infondata e va respinta. Va reietta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. sollevata dalla sola GELATOMANIA s.n.c. per sua asserita omessa notifica in quanto:
- in via pregiudiziale di rito il mezzo prescelto per farla valere, in thesi, non sarebbe l'odierna opposizione a decreto. Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644
c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (infra Cass. III, 24 novembre 2011, n. 36496);
- nel “merito” la parte opposta ha prodotto la prova della notificazione tempestivamente eseguita via PEC il 19 luglio 2024 ovvero entro i sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto ingiuntivo (20 maggio 2024 – doc. 1 fasc. ITALFOOD).
Appare maggiormente pretestuosa la c.d. eccezione di decadenza dall'azione in confronto dei soci amministratori ex art. 2034 c.c.. La disposizione si riferisce unicamente al beneficium excussionis avendo efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito
(Cass. II, Ord. 16 ottobre 2020, n. 22629). A prescindere dagli infondati assunti in merito all'inefficacia del decreto ex art. 644 c.p.c., nessuna c.d. decadenza poteva predicarsi atteso che il creditore poteva ( e può) agire autonomamente in sede di cognizione per conseguire un titolo giudiziale di accertamento del credito da far valere, una volta escusso infruttuosamente il patrimonio sociale, direttamente nei confronti dei singoli soci illimitatamente responsabili.
Nel merito l'azione creditoria è fondata. Occorre premettere, pur brevemente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che ha per oggetto la verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto e l'accertamento dei fatti costitutivi del diritto di credito in contestazione. pagina 3 di 5 In detto giudizio le parti, pur formalmente invertite, mantengono inalterate le loro posizioni sostanziali, con la conseguenza che rimane invariata la consueta ripartizione dell'onere probatorio. Ne consegue che grava sull'opposto, nella sua qualità di attore sostanziale, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato in sede ingiuntiva e sull'opponente, nella sua qualità di convenuto sostanziale, l'onere di provare l'esistenza o la sopravvenienza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere.
Ancora preliminarmente, è necessario ricordare che la ripartizione dell'onere probatorio dell'inadempimento di una obbligazione è governato dal principio secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
In via assertiva va fatta presente la genericità della contestazione offerta in sede di citazione dall'opponente la quale si è limitata ad affermare di non aver ricevuto la merce e nessun sollecito di pagamento prima dell'azione monitoria. Ciò depotenzia la propria difesa alla luce del principio id specifica contestazione di cui all'art., 115 c.p.c. La ITALFOOD s.r.l., comunque, ha prodotto in giudizio:
- la diffida ad adempiere trasmessa via PEC dall'opposta il 2 settembre 2021 tanto alla
GELATOMANIA s.n.c. quanto al socio amministratore, per conoscenza, IO D'BR (doc. 7 fasc. ITALFOOD alla quale non è seguita alcuna contestazione in sede stragiudiziale;
- i documenti di trasporto timbrati e sottoscritti dalla società opponente dell'aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2019 e ottobre 2020 quale prova dell'esecuzione del contratto e, quindi, induttivamente del titolo a ciò presupponente (infra docc. 1,2,3,4,5,6,7,8 seconda memoria ex art. 171 – ter n 2 c.p.c.);
- gli assegni emessi da IO D'BR nello stesso lasso temporale da cui si può indurre il collegamento a garanzia degli importi azionati (doc. 8 fasc. ITALFOOD).
A fronte di ciò – come detto – la difesa degli opponenti appare del tutto “sguarnita” processualmente con quel che ne segue circa la conferma del decreto ingiuntivo n. 6994/2024 emesso dall'intestato Tribunale il 20 maggio 2024.
Va da sé che tale valutazione assorbe le istanze di prova dedotte dalla ITALFOOD s.r.l. nella seconda memoria ex art.– ter c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
− rigetta l'opposizione proposta dalla GELATOMANIA s.n.c. di D'RO IO e NO NA nonché in proprio, quali soci illimitatamente responsabili, IO D'BR e NA AI avverso il decreto ingiuntivo n. 6994/2024 emesso dall'intestato Tribunale il 20 maggio 2024 in favore di ITALFOOD s.r.l. e, visto l'art. 653 c.p.c., lo dichiara definitivamente esecutivo;
− condanna la GELATOMANIA s.n.c. di D'RO IO e NO NA nonché in proprio, quali soci illimitatamente responsabili, IO D'BR e NA AI alla rifusione pagina 4 di 5 delle spese di lite sostenute nella presente fase dalla ITALFOOD s.r.l. liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
Milano, 13 marzo 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 5 di 5