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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/02/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4749/2019
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 20.02.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4749/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Daniela Castallo, elettivamente pagina 1 di 8 domiciliata presso lo studio dell'avv. Raimondo Giudice, in Nola (NA), alla via dei
Mille n. 41;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa Controparte_1
di costituzione, dall'avv. Feliciana Sodano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco (NA), alla via Pratola Ponte n. 14-16;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 899/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Pomigliano D'Arco.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco la (oggi Controparte_2 [...]
al fine di sentirne accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità Controparte_3
in ordine ai pregiudizi presuntivamente sofferti a seguito dell'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica verificatasi nei giorni 16.07.2015 e 20.07.2015, con conseguente condanna della convenuta al corrispondente risarcimento da quantificarsi nell'importo di euro 5.000,00.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava l'avversa Controparte_2
iniziativa deducendone l'infondatezza, stante l'imprevedibilità ed inevitabilità dei fenomeni di interruzione dell'erogazione di energia;
l'inapplicabilità nella fattispecie della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c.; l'esimente contrattuale della responsabilità risarcitoria del distributore per cause accidentali o non imputabili;
l'accidentalità ed imprevedibilità dell'evento esimente ai sensi dell'art. 1218 c.c.; il concorso di colpa dell'utente a norma dell'art. 1227, c. 2, c.c.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
pagina 2 di 8 All'esito di istruttoria orale e documentale, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, quindi, con sentenza n. 899/2019 accoglieva la domanda, dichiarando la responsabilità della e condannandola al ristoro dei danni nei Controparte_2
confronti dell'attore, quantificati in via equitativa nell'ammontare di euro 700,00.
Avverso la pronuncia proponeva appello la la quale deduceva la Parte_1
violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per omessa pronuncia ed omesso rilievo circa la mancata contestazione specifica delle argomentazioni difensive della convenuta in ordine alla richiesta di rigetto della domanda attorea. Deduceva altresì l'inosservanza dell'art. 132, c. 2 , n. 4 c.p.c., in quanto il Giudice di prime cure avrebbe omesso di esplicitare una congrua motivazione in merito alla decisione adottata, compiendo un'errata valutazione delle emergenze istruttorie che lo hanno condotto ad una liquidazione equitativa del danno in assenza dei presupposti di legge.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., di annullare la censurata liquidazione equitativa del danno, di condannare ed il suo difensore alla restituzione degli importi Controparte_1
corrisposti in loro favore in esecuzione della pronuncia appellata, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva il quale contestava l'appello e ne invocava il rigetto con Controparte_1
vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva successivamente fissata per l'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame, atteso che l'atto di appello risulta sorretto da motivi illustrati e specificati nel rispetto degli artt. 342 e 164 c.p.c., garantendo il diritto di difesa dell'appellato, il quale ha avuto modo di contrastare l'impugnativa in maniera articolata e diffusa.
pagina 3 di 8 Passando al merito del gravame, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Ai fini della decisione assume rilievo assorbente il motivo di gravame concernente il difetto di motivazione della decisione adottata, connessa all'erronea valutazione del reso istruttorio, da cui è scaturita una altrettanto erronea quantificazione del danno in via equitativa.
Il motivo è fondato.
Oggetto del giudizio è la richiesta di ristoro dei danni suppostamente patiti dal CP_1
in seguito all'avvenuta interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, imputabile all'inadempimento della Parte_1
Nella fattispecie l'azione risarcitoria intrapresa è di tipo contrattuale e, quindi, sull'attore incombeva l'onere di dar conto dell'esistenza del titolo negoziale, dell'esistenza del danno e solo di allegare, con sufficiente precisione, l'inadempimento della controparte indicato come causa efficiente del pregiudizio lamentato, incombendo viceversa sul debitore la dimostrazione, ex art. 1218 c.c., del fatto estintivo/impeditivo dell'avversa pretesa rappresentato o dal corretto adempimento dell'obbligazione o dalla non imputabilità dell'inadempimento.
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa...” (v. ex multis Cass. n. 826/2015).
In particolare, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, “chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno seguito ad un periodo di interruzione della somministrazione dell'energia elettrica deve provare il danno-conseguenza” (v.
Cass. n. 20324/2009).
pagina 4 di 8 Applicando gli esposti principi al caso che ci occupa, si osserva che l'attore in primo grado nell'atto di citazione ha riferito dell'interruzione di corrente verificatasi presso la sua attività commerciale nell'estate del 2015 - non contestata dalla società convenuta - da cui sarebbero derivati non meglio precisati pregiudizi “di natura patrimoniale e non, oltre al disservizio e guasti a taluni beni, alcuni facilmente deteriorabili, in giornate
d'estate piuttosto calde, (così quelli insistenti nel frigo e nel freezer), nonché quelli operativi con la corrente (così, pc, condizionatori, macchinari utilizzati per la riparazione di orologi e gioielli)… veniva a determinarsi una paralisi della attività commerciale di gioielleria… la rinuncia da parte dell'istante di quelle attività, anche programmate che costituiscono la normale aspettativa di ogni attività commerciale… palesandosi il pregiudizio di principi costituzionali…”.
Il D'Anna, tuttavia, a parte le generiche indicazioni in tal senso fornite, non ha individuato con precisione quali danni in concreto avrebbe subito in conseguenza del disservizio, né ne ha documentato in alcun modo l'entità e la possibile quantificazione.
Tali lacune non sono state colmate attraverso la prova testimoniale acquisita.
Difatti, il teste , dipendente della gioielleria dell'attore, ha confermato Testimone_1
l'interruzione dell'erogazione dell'elettricità secondo quanto esposto in citazione, ma nessun elemento ha fornito per identificare con esattezza il danno concretamente subito a causa di tanto dal D'Anna, limitandosi a riferire in maniera del tutto generica:
“…L'attività, a causa della chiusura per la mancanza di corrente non poteva servire la clientela e subiva molte perdite sulle vendite. Ricordo che oltre al danno economico, subimmo anche danni al computer, perché quando ci fu la prima interruzione a metà luglio non si riattivò più. Ricordo che portammo il computer dal tecnico per la riparazione…” (v. udienza del 21.12.2016).
Il che non consente né di individuare il tipo di danno patrimoniale realmente sofferto né di determinarne il valore, attesa peraltro la mancata allegazione di documenti contabili, fiscali oppure di perizie di parte che avrebbero potuto permettere di dare sostanza alla pretesa (v. Cass. Ord. n. 7019/2023, con cui veniva negato il risarcimento alla pagina 5 di 8 pasticceria rimasta senza corrente per cinque ore a causa di un trasformatore bruciato in una cabina: nonostante la possibile responsabilità a carico della società fornitrice di energia elettrica, era fatale al titolare dell'esercizio commerciale la mancata prova del danno lamentato).
Lo stesso è a dirsi per il ristoro reclamato a titolo di danno non patrimoniale, impropriamente riconosciuto in prime cure malgrado lo stesso possa aver luogo soltanto
“in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 c.c. Ne consegue che va escluso che l'interruzione della somministrazione di energia elettrica, anche se fonte di disagio, appartenga al novero dei pregiudizi meritevoli di considerazione a tale titolo, rientrando tra le contrarietà e gli inconvenienti della vita quotidiana in relazione ai quali l'ordinamento richiede un certo margine di tolleranza” (v. Cass. n. 1766/2014;
Cass. n. 5096/2013).
Siffatta carenza assertiva e probatoria non è suscettibile di essere colmata facendo ricorso alla liquidazione equitativa del danno, impropriamente adottata nella censurata sentenza in violazione dei presupposti richiesti dall'art. 1226 c.c.
Tant'è che la liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima solo se il danno stesso sia certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del
“quantum” e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata. “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che
l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (v. ex multis Cass. n. 9744/2023).
pagina 6 di 8 In accoglimento del proposto gravame, pertanto, la richiesta risarcitoria avanzata da nei confronti dell'odierna appellante deve essere rigettata. Controparte_1
Con riguardo poi alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, la stessa “essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello. L'istanza deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se il gravame è stato proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio, ma non con la comparsa conclusionale, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (v. Cass. n. 7144/2021).
La pretesa di restituzione deve trovare accoglimento in quanto, oltre a non essere stata contesta dall'appellato, “non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra
l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Nel nostro caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (così, ex multis,
Cass. Sez. I, sentenza 5 agosto 2005, n. 16559; Cass., Sez. I, sentenza 18 settembre
1995, n. 9863)” (v. Cass. Ord. n. 9171/2018).
L'accoglimento si estende altresì alla reclamata restituzione delle spese corrisposte direttamente nei confronti del difensore antistatario, atteso che “In caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore anche se non evocato in giudizio” (cfr. Cass. n. 9280/2019).
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata comportano la consequenziale riforma della pronuncia sulle spese di giudizio.
pagina 7 di 8 va, quindi, condannato al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo sulla
[...]
base del D.M. 55/2014.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 899/2019 del Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 899/2019 resa dal
Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco in data 29.05.2019, rigetta la domanda proposta da nei confronti della (già Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
;
[...]
2) condanna l'appellato ed il relativo difensore antistatario a restituire le somme loro rispettivamente versate dall'appellante in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, in euro 671,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il primo grado di giudizio, ed in euro 1.278,00 per compensi, oltre euro 174,00 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il presente giudizio.
Nola, 20.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
VERBALE D'UDIENZA DEL 20.02.2025
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4749/2019 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1
procura in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Daniela Castallo, elettivamente pagina 1 di 8 domiciliata presso lo studio dell'avv. Raimondo Giudice, in Nola (NA), alla via dei
Mille n. 41;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce alla comparsa Controparte_1
di costituzione, dall'avv. Feliciana Sodano, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Pomigliano D'Arco (NA), alla via Pratola Ponte n. 14-16;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 899/2019 emessa dal Giudice di Pace di
Pomigliano D'Arco.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Controparte_1
innanzi al Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco la (oggi Controparte_2 [...]
al fine di sentirne accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità Controparte_3
in ordine ai pregiudizi presuntivamente sofferti a seguito dell'interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica verificatasi nei giorni 16.07.2015 e 20.07.2015, con conseguente condanna della convenuta al corrispondente risarcimento da quantificarsi nell'importo di euro 5.000,00.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava l'avversa Controparte_2
iniziativa deducendone l'infondatezza, stante l'imprevedibilità ed inevitabilità dei fenomeni di interruzione dell'erogazione di energia;
l'inapplicabilità nella fattispecie della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2050 c.c.; l'esimente contrattuale della responsabilità risarcitoria del distributore per cause accidentali o non imputabili;
l'accidentalità ed imprevedibilità dell'evento esimente ai sensi dell'art. 1218 c.c.; il concorso di colpa dell'utente a norma dell'art. 1227, c. 2, c.c.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
pagina 2 di 8 All'esito di istruttoria orale e documentale, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione e, quindi, con sentenza n. 899/2019 accoglieva la domanda, dichiarando la responsabilità della e condannandola al ristoro dei danni nei Controparte_2
confronti dell'attore, quantificati in via equitativa nell'ammontare di euro 700,00.
Avverso la pronuncia proponeva appello la la quale deduceva la Parte_1
violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per omessa pronuncia ed omesso rilievo circa la mancata contestazione specifica delle argomentazioni difensive della convenuta in ordine alla richiesta di rigetto della domanda attorea. Deduceva altresì l'inosservanza dell'art. 132, c. 2 , n. 4 c.p.c., in quanto il Giudice di prime cure avrebbe omesso di esplicitare una congrua motivazione in merito alla decisione adottata, compiendo un'errata valutazione delle emergenze istruttorie che lo hanno condotto ad una liquidazione equitativa del danno in assenza dei presupposti di legge.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c., di annullare la censurata liquidazione equitativa del danno, di condannare ed il suo difensore alla restituzione degli importi Controparte_1
corrisposti in loro favore in esecuzione della pronuncia appellata, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si costituiva il quale contestava l'appello e ne invocava il rigetto con Controparte_1
vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva successivamente fissata per l'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame, atteso che l'atto di appello risulta sorretto da motivi illustrati e specificati nel rispetto degli artt. 342 e 164 c.p.c., garantendo il diritto di difesa dell'appellato, il quale ha avuto modo di contrastare l'impugnativa in maniera articolata e diffusa.
pagina 3 di 8 Passando al merito del gravame, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni del Giudice non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Ai fini della decisione assume rilievo assorbente il motivo di gravame concernente il difetto di motivazione della decisione adottata, connessa all'erronea valutazione del reso istruttorio, da cui è scaturita una altrettanto erronea quantificazione del danno in via equitativa.
Il motivo è fondato.
Oggetto del giudizio è la richiesta di ristoro dei danni suppostamente patiti dal CP_1
in seguito all'avvenuta interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica, imputabile all'inadempimento della Parte_1
Nella fattispecie l'azione risarcitoria intrapresa è di tipo contrattuale e, quindi, sull'attore incombeva l'onere di dar conto dell'esistenza del titolo negoziale, dell'esistenza del danno e solo di allegare, con sufficiente precisione, l'inadempimento della controparte indicato come causa efficiente del pregiudizio lamentato, incombendo viceversa sul debitore la dimostrazione, ex art. 1218 c.c., del fatto estintivo/impeditivo dell'avversa pretesa rappresentato o dal corretto adempimento dell'obbligazione o dalla non imputabilità dell'inadempimento.
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa...” (v. ex multis Cass. n. 826/2015).
In particolare, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, “chi agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno seguito ad un periodo di interruzione della somministrazione dell'energia elettrica deve provare il danno-conseguenza” (v.
Cass. n. 20324/2009).
pagina 4 di 8 Applicando gli esposti principi al caso che ci occupa, si osserva che l'attore in primo grado nell'atto di citazione ha riferito dell'interruzione di corrente verificatasi presso la sua attività commerciale nell'estate del 2015 - non contestata dalla società convenuta - da cui sarebbero derivati non meglio precisati pregiudizi “di natura patrimoniale e non, oltre al disservizio e guasti a taluni beni, alcuni facilmente deteriorabili, in giornate
d'estate piuttosto calde, (così quelli insistenti nel frigo e nel freezer), nonché quelli operativi con la corrente (così, pc, condizionatori, macchinari utilizzati per la riparazione di orologi e gioielli)… veniva a determinarsi una paralisi della attività commerciale di gioielleria… la rinuncia da parte dell'istante di quelle attività, anche programmate che costituiscono la normale aspettativa di ogni attività commerciale… palesandosi il pregiudizio di principi costituzionali…”.
Il D'Anna, tuttavia, a parte le generiche indicazioni in tal senso fornite, non ha individuato con precisione quali danni in concreto avrebbe subito in conseguenza del disservizio, né ne ha documentato in alcun modo l'entità e la possibile quantificazione.
Tali lacune non sono state colmate attraverso la prova testimoniale acquisita.
Difatti, il teste , dipendente della gioielleria dell'attore, ha confermato Testimone_1
l'interruzione dell'erogazione dell'elettricità secondo quanto esposto in citazione, ma nessun elemento ha fornito per identificare con esattezza il danno concretamente subito a causa di tanto dal D'Anna, limitandosi a riferire in maniera del tutto generica:
“…L'attività, a causa della chiusura per la mancanza di corrente non poteva servire la clientela e subiva molte perdite sulle vendite. Ricordo che oltre al danno economico, subimmo anche danni al computer, perché quando ci fu la prima interruzione a metà luglio non si riattivò più. Ricordo che portammo il computer dal tecnico per la riparazione…” (v. udienza del 21.12.2016).
Il che non consente né di individuare il tipo di danno patrimoniale realmente sofferto né di determinarne il valore, attesa peraltro la mancata allegazione di documenti contabili, fiscali oppure di perizie di parte che avrebbero potuto permettere di dare sostanza alla pretesa (v. Cass. Ord. n. 7019/2023, con cui veniva negato il risarcimento alla pagina 5 di 8 pasticceria rimasta senza corrente per cinque ore a causa di un trasformatore bruciato in una cabina: nonostante la possibile responsabilità a carico della società fornitrice di energia elettrica, era fatale al titolare dell'esercizio commerciale la mancata prova del danno lamentato).
Lo stesso è a dirsi per il ristoro reclamato a titolo di danno non patrimoniale, impropriamente riconosciuto in prime cure malgrado lo stesso possa aver luogo soltanto
“in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 c.c. Ne consegue che va escluso che l'interruzione della somministrazione di energia elettrica, anche se fonte di disagio, appartenga al novero dei pregiudizi meritevoli di considerazione a tale titolo, rientrando tra le contrarietà e gli inconvenienti della vita quotidiana in relazione ai quali l'ordinamento richiede un certo margine di tolleranza” (v. Cass. n. 1766/2014;
Cass. n. 5096/2013).
Siffatta carenza assertiva e probatoria non è suscettibile di essere colmata facendo ricorso alla liquidazione equitativa del danno, impropriamente adottata nella censurata sentenza in violazione dei presupposti richiesti dall'art. 1226 c.c.
Tant'è che la liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima solo se il danno stesso sia certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del
“quantum” e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata. “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che
l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (v. ex multis Cass. n. 9744/2023).
pagina 6 di 8 In accoglimento del proposto gravame, pertanto, la richiesta risarcitoria avanzata da nei confronti dell'odierna appellante deve essere rigettata. Controparte_1
Con riguardo poi alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, la stessa “essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello. L'istanza deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se il gravame è stato proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio, ma non con la comparsa conclusionale, soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione” (v. Cass. n. 7144/2021).
La pretesa di restituzione deve trovare accoglimento in quanto, oltre a non essere stata contesta dall'appellato, “non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ., dal quale differisce per natura e funzione, non venendo, tra
l'altro, in rilievo gli stati soggettivi di buona o mala fede dell'accipiens. Nel nostro caso, infatti, il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma della sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza. Pertanto, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda (così, ex multis,
Cass. Sez. I, sentenza 5 agosto 2005, n. 16559; Cass., Sez. I, sentenza 18 settembre
1995, n. 9863)” (v. Cass. Ord. n. 9171/2018).
L'accoglimento si estende altresì alla reclamata restituzione delle spese corrisposte direttamente nei confronti del difensore antistatario, atteso che “In caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore anche se non evocato in giudizio” (cfr. Cass. n. 9280/2019).
L'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata comportano la consequenziale riforma della pronuncia sulle spese di giudizio.
pagina 7 di 8 va, quindi, condannato al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in dispositivo sulla
[...]
base del D.M. 55/2014.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia ed all'attività concretamente esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 899/2019 del Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 899/2019 resa dal
Giudice di Pace di Pomigliano D'Arco in data 29.05.2019, rigetta la domanda proposta da nei confronti della (già Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
;
[...]
2) condanna l'appellato ed il relativo difensore antistatario a restituire le somme loro rispettivamente versate dall'appellante in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3) condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, in euro 671,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il primo grado di giudizio, ed in euro 1.278,00 per compensi, oltre euro 174,00 per spese, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il presente giudizio.
Nola, 20.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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