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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 26/02/2026, n. 3373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3373 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3373/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA ETTORE, Presidente
ND SO, TO
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10582/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma, 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola F13 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Napoli - Via S. Aspreno, 2 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 DIRITTO CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 DIRITTO CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IVA-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1219/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, propone alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento epigrafata, notificata il 15/4/2025, limitatamente alle (18) cartelle di pagamento aventi od oggetto pretese di carattere tributario in essa analiticamente richiamate eccependo l'omessa notifica di tali cartelle e, comunque, la intervenuta prescrizione della pretese tributarie e/o degli interessi e sanzioni chiedendone l'annullamento, vinte le spese, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli che oltre ad eccepire il difetto di legittimazione quanto alle doglienze attinenti alla riscossione ha rivendicato la correttezza del suo operato scaturendo le cartelle di interesse (nr. 14) da controlli automatizzati ex art. 36 bis Dpr 600/73 ed ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Si è costituita la CCIAA di Napoli che rivendicato la correttezza del suo operato con la rituale consegna dei ruoli al Concessionario e confutando l'eccezione di prescrizione decennale delle proprie pretese.
Si è costituita, infine, la Regione Campania che ha rivendicato la rituale notifica degli avvisi di accertamento sottese alle cartelle di pagamento afferenti alla tassa automobilistica eccependo il difetto di legittimazione passiva quanto alle questioni attinenti alla fase di riscossione.
Il ricorso risulta ritualmente notificato in data 06.05.2025 a mezzo pec agli indirizzi "protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it e "Email_6" all'Agenzia delle Entrate Riscossione che, tuttavia, non si è costituita.
Il ricorrente depositava memorie illustrative in cui insisteva nei motivi di ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Ed invero, risulta fondata l'eccezione di parte ricorrente concernente la mancanza di una rituale notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento
In particolare, secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92, va ricordato che gli atti diversi da quelli indicati nel comma 1 possono essere impugnati autonomamente solo per vizi propri:
l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni e comunque unitamente a questi ultimi.
Tanto considerato, la prima censura sollevata - la cui valutazione assorbe le altre eccezioni contenute in ricorso - è relativa alla mancata o irregolare notifica delle cartelle poste a base dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Orbene, in tema di prova, va evidenziato che la sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n.5302 del 9/4/01 ha precisato come “in tema di accertamento delle imposte sui redditi se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”
Ciò detto, per quanto riguarda l'eccezione suddetta, ritiene il Giudice che, analizzati i motivi indicati in ricorso e vista la documentazione prodotta dalle parti, si deve ritenere che le cartelle di pagamento richiamate nell'atto impugnato ed oggetto di specifica impugnazione non sono state ritualmente notificate al contribuente: tanto il ricorrente ha allegato nel suo ricorso;
l'agente della riscossione ritualmente citato, sul quale, comunque, grava l'onere della prova, non si è costituito e, quindi, non ha fornito la prova dell'avvenuta rituale notifica degli atti prodromico alla intimazione di pagamento e, per quel che rileva direttamente in questa sede, delle cartelle di pagamento aventi natura tributaria espressamente richiamate nell'intimazione di pagamento.
Ne consegue che le cartelle di pagamento costituenti il presupposto logico-normativo dell'intimazione di pagamento impugnata non possono considerarsi giuridicamente sussistente e legittimanti tale atto. La giurisprudenza di legittimità conforta tale metodo.
Per quanto sopra esposto, il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo che segue.
Sussistono, viceversa, i presupposti per la integrale compensazione delle spese nei confronti delle altre parti resistenti nei confronti delle quali va rilevata la carenza di legittimazione passiva e, comunque, la correttezza del relativo operato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso annulla l'atto e dichiara estinti le obbligazioni in esso indicate e condanna ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi E. 7000,00 , spese generali comprese oltre oneri accessori se spettanti , con attribuzione ai procuratori dichiaratosi antistatari , nonchè alla restituzione del
CUT. Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA ETTORE, Presidente
ND SO, TO
D'ANTONIO ANTONIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10582/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma, 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola F13 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Napoli - Via S. Aspreno, 2 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 DIRITTO CCIAA 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 DIRITTO CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IMU 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IVA-ALIQUOTE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IVA-ALIQUOTE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IVA-ALIQUOTE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IVA-ALIQUOTE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IVA-ALIQUOTE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 IVA-ALIQUOTE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259015929058000 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1219/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, propone alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli ricorso avverso l'intimazione di pagamento epigrafata, notificata il 15/4/2025, limitatamente alle (18) cartelle di pagamento aventi od oggetto pretese di carattere tributario in essa analiticamente richiamate eccependo l'omessa notifica di tali cartelle e, comunque, la intervenuta prescrizione della pretese tributarie e/o degli interessi e sanzioni chiedendone l'annullamento, vinte le spese, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli che oltre ad eccepire il difetto di legittimazione quanto alle doglienze attinenti alla riscossione ha rivendicato la correttezza del suo operato scaturendo le cartelle di interesse (nr. 14) da controlli automatizzati ex art. 36 bis Dpr 600/73 ed ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente.
Si è costituita la CCIAA di Napoli che rivendicato la correttezza del suo operato con la rituale consegna dei ruoli al Concessionario e confutando l'eccezione di prescrizione decennale delle proprie pretese.
Si è costituita, infine, la Regione Campania che ha rivendicato la rituale notifica degli avvisi di accertamento sottese alle cartelle di pagamento afferenti alla tassa automobilistica eccependo il difetto di legittimazione passiva quanto alle questioni attinenti alla fase di riscossione.
Il ricorso risulta ritualmente notificato in data 06.05.2025 a mezzo pec agli indirizzi "protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it e "Email_6" all'Agenzia delle Entrate Riscossione che, tuttavia, non si è costituita.
Il ricorrente depositava memorie illustrative in cui insisteva nei motivi di ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione in pubblica udienza, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Ed invero, risulta fondata l'eccezione di parte ricorrente concernente la mancanza di una rituale notifica delle cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento
In particolare, secondo quanto indicato nel comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92, va ricordato che gli atti diversi da quelli indicati nel comma 1 possono essere impugnati autonomamente solo per vizi propri:
l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione o di irrogazione delle sanzioni e comunque unitamente a questi ultimi.
Tanto considerato, la prima censura sollevata - la cui valutazione assorbe le altre eccezioni contenute in ricorso - è relativa alla mancata o irregolare notifica delle cartelle poste a base dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Orbene, in tema di prova, va evidenziato che la sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n.5302 del 9/4/01 ha precisato come “in tema di accertamento delle imposte sui redditi se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”
Ciò detto, per quanto riguarda l'eccezione suddetta, ritiene il Giudice che, analizzati i motivi indicati in ricorso e vista la documentazione prodotta dalle parti, si deve ritenere che le cartelle di pagamento richiamate nell'atto impugnato ed oggetto di specifica impugnazione non sono state ritualmente notificate al contribuente: tanto il ricorrente ha allegato nel suo ricorso;
l'agente della riscossione ritualmente citato, sul quale, comunque, grava l'onere della prova, non si è costituito e, quindi, non ha fornito la prova dell'avvenuta rituale notifica degli atti prodromico alla intimazione di pagamento e, per quel che rileva direttamente in questa sede, delle cartelle di pagamento aventi natura tributaria espressamente richiamate nell'intimazione di pagamento.
Ne consegue che le cartelle di pagamento costituenti il presupposto logico-normativo dell'intimazione di pagamento impugnata non possono considerarsi giuridicamente sussistente e legittimanti tale atto. La giurisprudenza di legittimità conforta tale metodo.
Per quanto sopra esposto, il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Alla soccombenza consegue la condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo che segue.
Sussistono, viceversa, i presupposti per la integrale compensazione delle spese nei confronti delle altre parti resistenti nei confronti delle quali va rilevata la carenza di legittimazione passiva e, comunque, la correttezza del relativo operato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso annulla l'atto e dichiara estinti le obbligazioni in esso indicate e condanna ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi E. 7000,00 , spese generali comprese oltre oneri accessori se spettanti , con attribuzione ai procuratori dichiaratosi antistatari , nonchè alla restituzione del
CUT. Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite