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Sentenza 25 gennaio 2024
Sentenza 25 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 25/01/2024, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 24.1.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 186/2023 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Giuseppe Capaldo n. 7, Parte_1
presso lo studio dell'avv. ST Di Dio che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
n persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
CONTUMACE
Avente ad oggetto: spettanze retributive
Succinta esposizione in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 12.1.2023 esponeva di aver lavorato, a partire dal Parte_1
23/09/2020, alle dipendenze della dapprima con contratto di lavoro Controparte_1
subordinato a tempo determinato full time – successivamente trasformato, in data 01/01/2021, in contratto a tempo indeterminato full time; di essere stato inquadrato nel livello B3 del personale viaggiante, ex art. 115 del CCNL, ; di aver sempre svolto Organizzazione_1 per l'intera durata del rapporto di lavoro (23.09.2020 -21.06.2022), le mansioni di autista addetto al trasporto di merci per la consistenti: nella guida dei camion e dei rimorchi messi Controparte_1
a disposizione dalla società; nel carico, trasporto, custodia e scarico merci;
nella pulizia e la manutenzione dei mezzi e nelle altre attività giornaliere comunque connesse alla guida ed al controllo dei carichi trasportati;
di aver lavorato dal 23.9.2020 al 21.6.2022, allorquando a causa dei reiterati gravi inadempimenti del datore di lavoro nell'invio dei prospetti paga e nella corresponsione delle retribuzioni, sarebbe stato costretto a dimettermi per giusta causa;
di non aver mai ricevuto l'indennità di trasferta né la retribuzione per il periodo dall'1.12.2021 al 21.6.2022 ; di aver già ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle mensilità di marzo ed aprile 2022; di non aver ricevuto nulla a titolo di tfr, né alcunchè a titolo di' indennità sostitutiva del mancato preavviso a seguito della dimissione per giusta causa.
Tanto premesso, il ricorrente sostenendo di non aver ricevuto una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, adiva il tribunale di Salerno per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- Accertare e Dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dal 23/09/2020 al 21/06/2022 e che il datore è stato inadempiente nella corresponsione delle retribuzioni, per l'effetto condannare la CP_1
in pers. del L.R. p.t., al pagamento della somma pari ad € 4.525,12 a titolo di stipendi
[...] maturati e non corrisposti dall' 01/12/2021 al 21/06/2022 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli art. 36
Cost e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa.
Oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal 22/06/2022, sino al soddisfo.
2) Accertare il grave inadempimento del datore nella corresponsione delle retribuzioni e dichiarare giusta la causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 C.C. per i motivi di cui in narrativa
e per l'effetto condannare la in pers. del L.R. p.t. al pagamento della somma di Controparte_1
€ 1.035,67 a titolo d'indennità sostituiva di mancato preavviso ex art. 2118 co. 2 C.C. o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli art. 36 Cost e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c. a decorrere dal 22/06/2022, sino al soddisfo.
3) Accertare e Dichiarare la cessazione del rapporto di lavoro in data 21 giugno 2022 e per
l'effetto condannare la in pers. del L.R. p.t., al pagamento della somma pari ad Controparte_1
€ 3.064,73 a titolo di TFR o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli art. 36 Cost e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione ed interessi ex art.
429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal 22/06/2022, sino al soddisfo.
4) In ogni caso condannare la in pers. del L.R.p.t. al pagamento delle Controparte_1
competenze ex D.M. 55/2014 e s.m.i., oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per Legge, da attribuirsi ex art 93 C.P.C. al sottoscritto difensore ST Di Dio per fattone anticipo.”
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, la non si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate in atti, ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale
**************
Preliminarmente va ribadita la contumacia della società convenuta che , sebbene convenuta in giudizio , non si è costituita , né è comparsa , a mezzo del suo rappresentante , per rendere il libero interrogatorio . E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa ( Cass. 12.7.2006 n.15777)
, ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione ( Cass. 20.2.2006 n.3601).
Ebbene , con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della convenuta, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese , ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha condotto al parziale accoglimento della domanda attorea.
Si è peraltro concluso per il solo parziale accoglimento della domanda perché comunque l'istruttoria svolta non ha consentito di acclarare per intero le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda .
Va ribadito , infatti , che la contumacia della parte convenuta non esonera comunque la parte ricorrente dall'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda , sicché , laddove tali fatti rimangano indimostrati , non può che concludersi per il rigetto della stessa in ossequio al principio stabilito dall'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio , deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento “.
E nel caso di specie alcune delle domande avanzate dal ricorrente vanno sicuramente rigettate nonostante la mancata contestazione da parte della convenuta proprio perché le emergenze istruttorie non sono apparse sufficienti a confermare i fatti narrati in ricorso e posti a fondamento della domanda .
Con il presente ricorso , il ricorrente reclama la differenza tra quanto percepito per le mensilità di dicembre 2021 , gennaio 2022 e febbraio 2022 e quanto effettivamente spettante sulla base dei prospetti paga consegnati dal datore di lavoro , nonché le mensilità di maggio e giugno 2022 ,
l'indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento di fine rapporto . Il ricorrente sostiene infatti che a partire al mese di dicembre 2021 la avrebbe cominciato ad effettuare Controparte_1
ritardati pagamenti parziali degli stipendi , o a non pagarli affatto , come avvenuto per le mensilità di marzo , aprile , maggio e giugno e che , avendo la prova scritta del proprio credito soltanto con riferimento alle mensilità di marzo e aprile 2022 , sarebbe stato nella impossibilità di chiedere un provvedimento monitorio anche per gli ulteriori crediti , per i quali , quindi , agiva in via ordinaria .
Sennonché , per quanto riguarda la differenza paga asseritamente maturata per le mensilità di dicembre 2021 , gennaio e febbraio 2022 , il credito vantato dal lavoratore non trova conferma nella documentazione in atti . Dalla prospettazione attorea sopra richiamata, infatti , sembrerebbe che il ricorrente lamenti unicamente il mancato totale pagamento delle somme riconosciute dallo stesso datore di lavoro come dovute e certificate nei prospetti paga . Il giudicante riteneva quindi , sulla base di tale doglianza , che il credito oggetto della domanda sarebbe emerso dal confronto dei prospetti paga relativi al predetto periodo e gli estratti conto attestanti le somme accreditate in favore del lavoratore .
Sennonchè , esaminando i conteggi allegati al ricorso , ci rendiamo conto che le differenze paga reclamate per il periodo sopra detto non attengono unicamente alle somme pagate dal datore di lavoro in misura inferiore a quelle riconosciute in busta paga , ma a presunte differenze retributive che non trovano alcuna giustificazione .
Per esempio , con riferimento alla mensilità di dicembre 2021 , il ricorrente reclama una differenza di € 260,49 , risultante dalla somma di € 160,49 a titolo di festività non godute ed € 100,00 a titolo di indennità di trasferta . Ma , né dalla prospettazione dei fatti contenuta in ricorso ,né dal conteggio allegato , è possibile comprendere le ragioni di tale differenza . Il prospetto paga del mese di dicembre 2021 , infatti , attesta che il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa in tale mese soltanto per 15 giorni;
attesta inoltre che per tali giornate di lavoro gli è stata riconosciuta la indennità di trasferta esattamente per € 697,20 ; e gli sono state pagate anche le festività per €
220, 67 , sicchè non è dato sapere le ragioni di della differenza rivendicata .
Ma lo stesso è a dirsi anche per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 , per le quali i prospetti paga attestano l'avvenuto regolare pagamento sia delle festività , che della indennità di trasferta . E dunque , se una differenza paga è maturata in tale periodo , essa attiene alla sola differenza emergente dall'estratto conto del lavoratore che , effettivamente , attesta l'avvenuta corresponsione in tale periodo di una somma leggermente inferiore al netto risultante dalle buste paga .
Esclusa la mensilità di dicembre 2021 , per la quale lo stesso lavoratore appone la dicitura “ saldata” , per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 , avremo invece una differenza netta in favore del lavoratore di € 295,00 .
E veniamo adesso alla richiesta di pagamento della retribuzione per le mensilità di maggio e giugno
2022.
Occorre innanzitutto premettere che il ricorrente chiede il pagamento della retribuzione delle predette mensilità sul presupposto di aver regolarmente prestato la propria attività lavorativa fino al giorno 21 giugno , quando si sarebbe dimesso a causa del prolungato , mancato pagamento delle retribuzioni .
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto –ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione– sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU. n.761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Sennonché , nel caso che ci occupa , abbiamo già sopra detto che la sola contumacia della parte convenuta non vale da sola a provare la sussistenza dei fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda e , più specificamente , non vale a provare che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa nel periodo sopra dedotto . Al contrario , è lo stesso ricorrente a produrre nel proprio fascicolo una comunicazione della ditta resistente dalla quale sembrerebbe emergere che a decorrere dal 17 maggio 2022 il ricorrente avrebbe fatto rientro nel proprio luogo di residenza senza essere destinato ad ulteriore attività di trasporto .
Del resto , anche i dischetti cronotachigrafi prodotti in atti attestano l'attività di viaggio svolta dal ricorrente soltanto fino alla data del 14 maggio 2022 . E che il ricorrente non abbia invero svolto alcuna attività lavorativa dopo la suddetta data sembra implicitamente potersi trarre anche dalla narrazione dei fatti contenuta alla pag. 3 del ricorso :” Pare opportuno precisare che durante tale periodo e comunque fino al 21 giugno 2022 il contratto di lavoro era perfettamente in essere .
Pertanto il lavoratore ha comunque diritto alla retribuzione minima , che resta inderogabile in pejus , sino al recesso del 21.6.2022 , atteso che le scelte direttive ed organizzative del datore di lavoro non possono in ogni caso ripercuotersi sulla retribuzione minima che resta comunque dovuta al prestatore , atteso che i i crediti di lavoro assolvono alla funzione previdenziale ed alimentare “ .
E dunque , in assenza di prova contraria , possiamo concludere che il ricorrente non ha più svolto alcuna attività lavorativa almeno a partire dal 17 maggio 2022 . Tale circostanza , tuttavia , non può giustificare il mancato pagamento della retribuzione .
Quando viene sottoscritto un contratto di lavoro le parti assumono degli obblighi reciproci . Con il contratto di lavoro , infatti , il lavoratore assume l'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa prevista dal contratto . Dal canto suo , il datore di lavoro si assume l'obbligo di consentire al lavoratore di esplicare la propria attività . E dunque , firmando il contratto di lavoro , si dà il via ad un rapporto continuativo che non prevede , salvo delle specifiche eccezioni , periodi di interruzione.
Finchè il rapporto di lavoro è in essere , infatti , il lavoratore è tenuto a recarsi al lavoro salve le ipotesi di assenza giustificata , e il datore di lavoro è tenuto a consentire al lavoratore di eseguire la prestazione . In particolare , per quanto riguarda quest'ultimo , se allo stesso non è consentito ridurre unilateralmente l'orario di lavoro , tanto più egli non può sospendere l'attività lavorativa se non di fronte a vicende come una crisi aziendale , una riorganizzazione aziendale o una crisi di mercato , vale a dire vicende che consentono al datore di lavoro di accedere agli ammortizzatori sociali .
E nel caso di specie , se è vero che il lavoratore non ha provato di aver svolto regolarmente la propria attività lavorativa successivamente al 17 maggio 2022 , ciò non di meno è documentato in atti che il rapporto di lavoro era all'epoca ancora in essere e , in assenza di una legittima causa di sospensione del rapporto , questi avrà diritto alla erogazione della retribuzione nonostante l'assenza di controprestazione .
Per il mese di maggio 2022 , è possibile utilizzare la quantificazione del credito contenuta nel conteggio allegato al ricorso e che ha calcolato la retribuzione spettante al lavoratore , comprensiva di indennità di trasferta e della festività , in € 2.095,41.
Per quanto riguarda invece le mensilità di giugno 2022 , il conteggio elaborato in atti sembrerebbe non utilizzabile in quanto il ricorrente calcola la quota di tredicesima e quattordicesima maturata al termine del rapporto di lavoro come se tale voce retributiva non gli fosse stata mai corrisposta , mentre la stessa veniva erogata in quote mensili . Va evidenziato , tuttavia, che dal calcolo complessivo delle spettanze maturate in tale mese , il ricorrente detrae comunque quanto già percepipto nei mesi precedenti a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità , sicchè il residuo di € 1.798,98 , può senz'altro essere riconosciuto al lavoratore perché relativo alla sola retribuzione minima spettante per il mese di giugno , oltre alle quote di tredicesima e quattordicesima mensilità relative ai mesi di maggio e giugno e non percepite .
Merita accoglimento . inoltre , anche la domanda di pagamento della indennità sostitutiva del preavviso . E' documentato in datti , infatti , che il ricorrente rassegnava le proprie dimissioni in data 21 giugno 2022 per il mancato pagamento delle retribuzioni .
Per la verità nella lettera di messa e nella successiva comunicazione di dimissioni , il lavoratore lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni a partire dal mese di dicembre 2021 , laddove al documentazione in atti attesta che invece lo stesso aveva percepito , alla data del 30 maggio 2022 , quasi per intero le retribuzioni fino a tutto febbraio 2022 . Ciò non di meno , il mancato pagamento delle mensilità di marzo , aprile e maggio può giustificare le dimissioni in tronco del lavoratore , con il conseguente suo diritto alla percezione della indennità sostitutiva del preavviso per € 1.035,63.
Per quanto riguarda invece il trattamento di fine rapporto , il calcolo allegato al ricorso introduttivo non tiene conto del fatto che anche tale emolumento veniva corrisposto al lavoratore in maniera anticipata mediante acconti mensili , calcolati sulla retribuzione percepita nel mese .
A tale titolo , pertanto , il ricorrente dovrà percepire unicamente la quota di t.f.r. maturata per le mensilità di maggio e giugno 2022 , per complessivi € 288,47. La società resistente va dunque condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 5.513,49 , cui andranno aggiunti e interessi come per legge dalla maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo .
Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , condanna la società CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t. , , al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
[...]
5.513,49 , al lordo delle ritenute di legge , oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e sino all'effettivo soddisfo;
2.condanna inoltre la società come rappresentata , al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in € 869,00 , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 24 gennaio 2024
Il Giudice
A.M.D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa A.M. D'Antonio all'udienza del 24.1.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 186/2023 reg. gen. sez. lavoro, e vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Giuseppe Capaldo n. 7, Parte_1
presso lo studio dell'avv. ST Di Dio che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
n persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
CONTUMACE
Avente ad oggetto: spettanze retributive
Succinta esposizione in fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 12.1.2023 esponeva di aver lavorato, a partire dal Parte_1
23/09/2020, alle dipendenze della dapprima con contratto di lavoro Controparte_1
subordinato a tempo determinato full time – successivamente trasformato, in data 01/01/2021, in contratto a tempo indeterminato full time; di essere stato inquadrato nel livello B3 del personale viaggiante, ex art. 115 del CCNL, ; di aver sempre svolto Organizzazione_1 per l'intera durata del rapporto di lavoro (23.09.2020 -21.06.2022), le mansioni di autista addetto al trasporto di merci per la consistenti: nella guida dei camion e dei rimorchi messi Controparte_1
a disposizione dalla società; nel carico, trasporto, custodia e scarico merci;
nella pulizia e la manutenzione dei mezzi e nelle altre attività giornaliere comunque connesse alla guida ed al controllo dei carichi trasportati;
di aver lavorato dal 23.9.2020 al 21.6.2022, allorquando a causa dei reiterati gravi inadempimenti del datore di lavoro nell'invio dei prospetti paga e nella corresponsione delle retribuzioni, sarebbe stato costretto a dimettermi per giusta causa;
di non aver mai ricevuto l'indennità di trasferta né la retribuzione per il periodo dall'1.12.2021 al 21.6.2022 ; di aver già ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento delle mensilità di marzo ed aprile 2022; di non aver ricevuto nulla a titolo di tfr, né alcunchè a titolo di' indennità sostitutiva del mancato preavviso a seguito della dimissione per giusta causa.
Tanto premesso, il ricorrente sostenendo di non aver ricevuto una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, adiva il tribunale di Salerno per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- Accertare e Dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato dal 23/09/2020 al 21/06/2022 e che il datore è stato inadempiente nella corresponsione delle retribuzioni, per l'effetto condannare la CP_1
in pers. del L.R. p.t., al pagamento della somma pari ad € 4.525,12 a titolo di stipendi
[...] maturati e non corrisposti dall' 01/12/2021 al 21/06/2022 o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli art. 36
Cost e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa.
Oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal 22/06/2022, sino al soddisfo.
2) Accertare il grave inadempimento del datore nella corresponsione delle retribuzioni e dichiarare giusta la causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 C.C. per i motivi di cui in narrativa
e per l'effetto condannare la in pers. del L.R. p.t. al pagamento della somma di Controparte_1
€ 1.035,67 a titolo d'indennità sostituiva di mancato preavviso ex art. 2118 co. 2 C.C. o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli art. 36 Cost e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att.
c.p.c. a decorrere dal 22/06/2022, sino al soddisfo.
3) Accertare e Dichiarare la cessazione del rapporto di lavoro in data 21 giugno 2022 e per
l'effetto condannare la in pers. del L.R. p.t., al pagamento della somma pari ad Controparte_1
€ 3.064,73 a titolo di TFR o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli art. 36 Cost e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta al ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa. Oltre rivalutazione ed interessi ex art.
429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dal 22/06/2022, sino al soddisfo.
4) In ogni caso condannare la in pers. del L.R.p.t. al pagamento delle Controparte_1
competenze ex D.M. 55/2014 e s.m.i., oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per Legge, da attribuirsi ex art 93 C.P.C. al sottoscritto difensore ST Di Dio per fattone anticipo.”
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, la non si costituiva in giudizio . Controparte_1
All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate in atti, ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale
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Preliminarmente va ribadita la contumacia della società convenuta che , sebbene convenuta in giudizio , non si è costituita , né è comparsa , a mezzo del suo rappresentante , per rendere il libero interrogatorio . E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda, non escludendosi il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa ( Cass. 12.7.2006 n.15777)
, ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione ( Cass. 20.2.2006 n.3601).
Ebbene , con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della convenuta, che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese , ha contribuito a costruire il castello probatorio che ha condotto al parziale accoglimento della domanda attorea.
Si è peraltro concluso per il solo parziale accoglimento della domanda perché comunque l'istruttoria svolta non ha consentito di acclarare per intero le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda .
Va ribadito , infatti , che la contumacia della parte convenuta non esonera comunque la parte ricorrente dall'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda , sicché , laddove tali fatti rimangano indimostrati , non può che concludersi per il rigetto della stessa in ossequio al principio stabilito dall'art. 2697 c.c. “chi vuol far valere un diritto in giudizio , deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento “.
E nel caso di specie alcune delle domande avanzate dal ricorrente vanno sicuramente rigettate nonostante la mancata contestazione da parte della convenuta proprio perché le emergenze istruttorie non sono apparse sufficienti a confermare i fatti narrati in ricorso e posti a fondamento della domanda .
Con il presente ricorso , il ricorrente reclama la differenza tra quanto percepito per le mensilità di dicembre 2021 , gennaio 2022 e febbraio 2022 e quanto effettivamente spettante sulla base dei prospetti paga consegnati dal datore di lavoro , nonché le mensilità di maggio e giugno 2022 ,
l'indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento di fine rapporto . Il ricorrente sostiene infatti che a partire al mese di dicembre 2021 la avrebbe cominciato ad effettuare Controparte_1
ritardati pagamenti parziali degli stipendi , o a non pagarli affatto , come avvenuto per le mensilità di marzo , aprile , maggio e giugno e che , avendo la prova scritta del proprio credito soltanto con riferimento alle mensilità di marzo e aprile 2022 , sarebbe stato nella impossibilità di chiedere un provvedimento monitorio anche per gli ulteriori crediti , per i quali , quindi , agiva in via ordinaria .
Sennonché , per quanto riguarda la differenza paga asseritamente maturata per le mensilità di dicembre 2021 , gennaio e febbraio 2022 , il credito vantato dal lavoratore non trova conferma nella documentazione in atti . Dalla prospettazione attorea sopra richiamata, infatti , sembrerebbe che il ricorrente lamenti unicamente il mancato totale pagamento delle somme riconosciute dallo stesso datore di lavoro come dovute e certificate nei prospetti paga . Il giudicante riteneva quindi , sulla base di tale doglianza , che il credito oggetto della domanda sarebbe emerso dal confronto dei prospetti paga relativi al predetto periodo e gli estratti conto attestanti le somme accreditate in favore del lavoratore .
Sennonchè , esaminando i conteggi allegati al ricorso , ci rendiamo conto che le differenze paga reclamate per il periodo sopra detto non attengono unicamente alle somme pagate dal datore di lavoro in misura inferiore a quelle riconosciute in busta paga , ma a presunte differenze retributive che non trovano alcuna giustificazione .
Per esempio , con riferimento alla mensilità di dicembre 2021 , il ricorrente reclama una differenza di € 260,49 , risultante dalla somma di € 160,49 a titolo di festività non godute ed € 100,00 a titolo di indennità di trasferta . Ma , né dalla prospettazione dei fatti contenuta in ricorso ,né dal conteggio allegato , è possibile comprendere le ragioni di tale differenza . Il prospetto paga del mese di dicembre 2021 , infatti , attesta che il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa in tale mese soltanto per 15 giorni;
attesta inoltre che per tali giornate di lavoro gli è stata riconosciuta la indennità di trasferta esattamente per € 697,20 ; e gli sono state pagate anche le festività per €
220, 67 , sicchè non è dato sapere le ragioni di della differenza rivendicata .
Ma lo stesso è a dirsi anche per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 , per le quali i prospetti paga attestano l'avvenuto regolare pagamento sia delle festività , che della indennità di trasferta . E dunque , se una differenza paga è maturata in tale periodo , essa attiene alla sola differenza emergente dall'estratto conto del lavoratore che , effettivamente , attesta l'avvenuta corresponsione in tale periodo di una somma leggermente inferiore al netto risultante dalle buste paga .
Esclusa la mensilità di dicembre 2021 , per la quale lo stesso lavoratore appone la dicitura “ saldata” , per le mensilità di gennaio e febbraio 2022 , avremo invece una differenza netta in favore del lavoratore di € 295,00 .
E veniamo adesso alla richiesta di pagamento della retribuzione per le mensilità di maggio e giugno
2022.
Occorre innanzitutto premettere che il ricorrente chiede il pagamento della retribuzione delle predette mensilità sul presupposto di aver regolarmente prestato la propria attività lavorativa fino al giorno 21 giugno , quando si sarebbe dimesso a causa del prolungato , mancato pagamento delle retribuzioni .
Appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di spettanze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, la quantità e qualità dell'attività lavorativa prestata.
Il suddetto onere probatorio è destinato ad articolarsi diversamente a seconda del concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei confronti della quale è proposta la domanda, in quanto possono reputarsi pacifici, e come tali non bisognevoli di prova, sia i fatti che sono oggetto di esplicita o implicita ammissione da parte del convenuto –ossia quei fatti la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione– sia i fatti e le circostanze in ordine ai quali il convenuto medesimo nessuno specifico rilievo di segno contrario ovvero contestazione abbia formulato (cfr., per tutte, Cass., SS.UU. n.761/2002).
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, sia pure a mezzo del principio di non contestazione, grava sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Sennonché , nel caso che ci occupa , abbiamo già sopra detto che la sola contumacia della parte convenuta non vale da sola a provare la sussistenza dei fatti posti dal lavoratore a fondamento della domanda e , più specificamente , non vale a provare che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa nel periodo sopra dedotto . Al contrario , è lo stesso ricorrente a produrre nel proprio fascicolo una comunicazione della ditta resistente dalla quale sembrerebbe emergere che a decorrere dal 17 maggio 2022 il ricorrente avrebbe fatto rientro nel proprio luogo di residenza senza essere destinato ad ulteriore attività di trasporto .
Del resto , anche i dischetti cronotachigrafi prodotti in atti attestano l'attività di viaggio svolta dal ricorrente soltanto fino alla data del 14 maggio 2022 . E che il ricorrente non abbia invero svolto alcuna attività lavorativa dopo la suddetta data sembra implicitamente potersi trarre anche dalla narrazione dei fatti contenuta alla pag. 3 del ricorso :” Pare opportuno precisare che durante tale periodo e comunque fino al 21 giugno 2022 il contratto di lavoro era perfettamente in essere .
Pertanto il lavoratore ha comunque diritto alla retribuzione minima , che resta inderogabile in pejus , sino al recesso del 21.6.2022 , atteso che le scelte direttive ed organizzative del datore di lavoro non possono in ogni caso ripercuotersi sulla retribuzione minima che resta comunque dovuta al prestatore , atteso che i i crediti di lavoro assolvono alla funzione previdenziale ed alimentare “ .
E dunque , in assenza di prova contraria , possiamo concludere che il ricorrente non ha più svolto alcuna attività lavorativa almeno a partire dal 17 maggio 2022 . Tale circostanza , tuttavia , non può giustificare il mancato pagamento della retribuzione .
Quando viene sottoscritto un contratto di lavoro le parti assumono degli obblighi reciproci . Con il contratto di lavoro , infatti , il lavoratore assume l'obbligo di eseguire la prestazione lavorativa prevista dal contratto . Dal canto suo , il datore di lavoro si assume l'obbligo di consentire al lavoratore di esplicare la propria attività . E dunque , firmando il contratto di lavoro , si dà il via ad un rapporto continuativo che non prevede , salvo delle specifiche eccezioni , periodi di interruzione.
Finchè il rapporto di lavoro è in essere , infatti , il lavoratore è tenuto a recarsi al lavoro salve le ipotesi di assenza giustificata , e il datore di lavoro è tenuto a consentire al lavoratore di eseguire la prestazione . In particolare , per quanto riguarda quest'ultimo , se allo stesso non è consentito ridurre unilateralmente l'orario di lavoro , tanto più egli non può sospendere l'attività lavorativa se non di fronte a vicende come una crisi aziendale , una riorganizzazione aziendale o una crisi di mercato , vale a dire vicende che consentono al datore di lavoro di accedere agli ammortizzatori sociali .
E nel caso di specie , se è vero che il lavoratore non ha provato di aver svolto regolarmente la propria attività lavorativa successivamente al 17 maggio 2022 , ciò non di meno è documentato in atti che il rapporto di lavoro era all'epoca ancora in essere e , in assenza di una legittima causa di sospensione del rapporto , questi avrà diritto alla erogazione della retribuzione nonostante l'assenza di controprestazione .
Per il mese di maggio 2022 , è possibile utilizzare la quantificazione del credito contenuta nel conteggio allegato al ricorso e che ha calcolato la retribuzione spettante al lavoratore , comprensiva di indennità di trasferta e della festività , in € 2.095,41.
Per quanto riguarda invece le mensilità di giugno 2022 , il conteggio elaborato in atti sembrerebbe non utilizzabile in quanto il ricorrente calcola la quota di tredicesima e quattordicesima maturata al termine del rapporto di lavoro come se tale voce retributiva non gli fosse stata mai corrisposta , mentre la stessa veniva erogata in quote mensili . Va evidenziato , tuttavia, che dal calcolo complessivo delle spettanze maturate in tale mese , il ricorrente detrae comunque quanto già percepipto nei mesi precedenti a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità , sicchè il residuo di € 1.798,98 , può senz'altro essere riconosciuto al lavoratore perché relativo alla sola retribuzione minima spettante per il mese di giugno , oltre alle quote di tredicesima e quattordicesima mensilità relative ai mesi di maggio e giugno e non percepite .
Merita accoglimento . inoltre , anche la domanda di pagamento della indennità sostitutiva del preavviso . E' documentato in datti , infatti , che il ricorrente rassegnava le proprie dimissioni in data 21 giugno 2022 per il mancato pagamento delle retribuzioni .
Per la verità nella lettera di messa e nella successiva comunicazione di dimissioni , il lavoratore lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni a partire dal mese di dicembre 2021 , laddove al documentazione in atti attesta che invece lo stesso aveva percepito , alla data del 30 maggio 2022 , quasi per intero le retribuzioni fino a tutto febbraio 2022 . Ciò non di meno , il mancato pagamento delle mensilità di marzo , aprile e maggio può giustificare le dimissioni in tronco del lavoratore , con il conseguente suo diritto alla percezione della indennità sostitutiva del preavviso per € 1.035,63.
Per quanto riguarda invece il trattamento di fine rapporto , il calcolo allegato al ricorso introduttivo non tiene conto del fatto che anche tale emolumento veniva corrisposto al lavoratore in maniera anticipata mediante acconti mensili , calcolati sulla retribuzione percepita nel mese .
A tale titolo , pertanto , il ricorrente dovrà percepire unicamente la quota di t.f.r. maturata per le mensilità di maggio e giugno 2022 , per complessivi € 288,47. La società resistente va dunque condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 5.513,49 , cui andranno aggiunti e interessi come per legge dalla maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo .
Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto , condanna la società CP_1
, in persona del legale rapp.te p.t. , , al pagamento in favore del ricorrente della somma di €
[...]
5.513,49 , al lordo delle ritenute di legge , oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e sino all'effettivo soddisfo;
2.condanna inoltre la società come rappresentata , al pagamento in favore del Controparte_1 ricorrente delle spese del giudizio che si liquidano in € 869,00 , con attribuzione al procuratore che dichiara averne fatto anticipo .
Salerno 24 gennaio 2024
Il Giudice
A.M.D'Antonio