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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 4685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4685 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49822/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49822/2019 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARTINA e dell'avv. GRECO Parte_2
MASSIMO VITTORIO, con elezione di domicilio in VIA NINO BIXIO, 31 20129 MILANO
Opponenti contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
con il patrocinio dell'avv. TEDOLDI ALBERTO e con elezione di domicilio in VIA PODGORA, 12/A
20122 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
Opposte
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le signore sull'allegazione che l 'avv. aveva ricevuto sul conto clienti del CP_2 Pt_1
proprio il pagamento di un importo transattivo alle stesse destinato e che, CP_4
contrariamente alle indicazioni impartitegli dalle Signore e “su abusive istruzioni” CP_2
dell'Avv. Lionel Ceresi , legale delle stesse in Italia, aveva “pretestuosamente rifiutato di versare” tale importo sul conto da loro indicato in violazione di uno dei doveri fondamentali del difensore di mettere a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa, hanno chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
13716/2019, emesso in data 27.6.2019, con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto all'Avv.
in solido allo , il pagamento dell'importo di DKK (corone danesi) Pt_1 CP_4
11.700.000,00, pari a Euro 1.566.900,00, oltre interessi, spese e onorari.
Hanno proposto opposizione l'avv. Jacob Anker Lentz e lo studio legale
[...]
chiedendo : In via preliminare: - come anche da separata istanza di Parte_2
sospensione che verrà depositata all'atto di iscrizione a ruolo della presente opposizione, accertare e dichiarare la sussistenza di gravi motivi ex art. 649 c.p.c. e l'inesistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività e, per l'effetto, revocare o sospendere l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo opposto con decreto emesso inaudita altera parte, o, in via subordinata, con ordinanza emessa previa instaurazione del contraddittorio fra le parti;
In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare nei confronti degli esponenti il difetto di giurisdizione del Giudice adito per essere competenti le corti danesi e provvedere ai sensi di cui all'articolo 187 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale suscettibile di definire il giudizio;
In via di subordine, nel merito: dichiarare illegittimo/inefficace il decreto ingiuntivo n. 13716/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 27 giugno 2019 e notificato in data 29 luglio-2 settembre
2019, per le ragioni espresse in narrativa, rigettando le domande in esso proposte in quanto inammissibili e infondate e per l'effetto revocare tale decreto ingiuntivo;
e comunque dichiarare che le somme di cui al decreto opposto non sono dovute dall'Avv. e/o dallo , Pt_1 CP_4
alla luce di quanto esposto in narrativa e per l'effetto, rigettare in via definitiva nel merito tutte le domande avversarie – con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre a IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%. “
pagina 3 di 11 Hanno affidato l'opposizione ai seguenti motivi: 1 ) difetto di giurisdizione del giudice italiano a norma degli artt. 4 comma 1° e 5 comma 1° del regolamento europeo 1215/2012 per essere gli opponenti domiciliati in Danimarca ed esclusa l'applicazione del foro del consumatore, non ricorrendo le competenze di cui agli artt. 17 e ss del regolamento 2 ) piena correttezza del comportamento dell'avv. e sua totale estraneità rispetto alla lite insorta tra l'avv. Ceresi e Pt_1
le signore Evidenziava in proposito di avere ricevuto, quale legale che assisteva le CP_2
opposte nel giudizio di appello contro svoltosi in Danimarca, in esecuzione CP_5
dell'accordo transattivo stipulato tra le parti dell'anzidetto giudizio, accordo al quale era rimasto totalmente estraneo, sul conto clienti dello studio le somme corrisposte in esecuzione di tale accordo e di essersi avvalso, nell'incertezza circa la titolarità del credito - preteso sia dalle eredi che dall'avvocato Ceresi, legale italiano di queste ultime che avanzava pretese CP_2
creditorie per il pagamento dei propri compensi professionali - di un istituto del diritto danese – il c.d. Deposit Act – applicabile alla fattispecie, provvedendo al deposito in data 4.7.2019 presso Danish National NK della somma contesa, liberandosi così di ogni obbligazione e responsabilità rispetto alle opposte e perdendo la possibilità di disporre della somma depositata che può essere sbloccata solo a seguito di una risoluzione giudiziale o transattiva della lite in corso tra l'avv. Ceresi e le eredi CP_2
Le opposte si sono costituite in giudizio resistendo alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e formulando nel merito le seguenti domande: “ In via preliminare: visti gli artt. 186 ter e 648 c.p.c., emettere a carico degli opponenti in solido ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva per l'importo di 11.700.000 corone danesi, al cambio vigente al momento del pagamento effettivo, oltre agli interessi legali dal 6 maggio
2019 e agli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. Nel merito: rigettare l'opposizione avversaria, siccome infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese”
Hanno contestato che le opponenti che l'avv. tenuto , nella sua qualità di adiectus Pt_1
solutionis causa, a versare alle opposte le somme incassate sul conto clienti dello studio, trattandosi di somme di certa e sicura spettanza delle sig.re come accertato dalle CP_2
sentenze di primo e secondo grado emesse dalle corti danesi e dall'accordo transattivo stipulato tra le parti, le ha indebitamente trattenute e poi unilateralmente depositate presso la Banca di
Danimarca in modo da agevolare “ l'Avv. Ceresi e il suo illecito disegno appropriativo “ ( cfr p. 7 della comparsa di costituzione e risposta ). Hanno contestato l'eccezione di difetto di pagina 4 di 11 giurisdizione richiamando l'art. 7, co. 1, lett. a) Reg. 1215/2012 che dispone che il convenuto possa essere chiamato in giudizio “in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio”, e sostenendo l'applicabilità del foro del consumatore con conseguente applicazione del disposto dell' art. 18, comma 1(ultima frase), Reg. cit che fa coincidere il foro di competenza con il domicilio del consumatore.
Con ordinanza emessa anteriormente alla prima udienza è stata sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, essendo venuta meno l'urgenza a seguito del deposito della somma oggetto del credito azionato in via monitoria presso la Banca di Danimarca, successivamente è stata rigettato l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. con la quale gli opposti hanno chiesto emettersi ordinanza di pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto.
Sono state respinte tutte le richieste istruttorie ed all'udienza del 26.10.2022, fissata per la discussione orale ex art. 281 quinquies comma 2° c.p.c. come richiesto dal difensore delle opposte, il giudizio è stato sospeso, a norma dell'art. 367 c.p.c. , a seguito della proposizione da parte delle stesse di regolamento preventivo di giurisdizione. La corte di Cassazione a sezioni unite si è pronunciata con ordinanza resa il 16.1.2024 con la quale ha dichiarato la competenza del giudice italiano. Riassunta la causa dagli opponenti, all'esito dell'udienza del 14.5.2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 quinquies comma 2° c.p.c. su istanza difensore delle opposte, è stata riservata la decisione.
Preliminarmente va detto che ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 5 di 11 illegittimamente omesso di versare sul conto delle clienti le somme corrisposte sul conto dello studio in forza dell'accordo transattivo concluso dalle opposte ed il signor e Controparte_6
della Si tratta dunque di pretesa avanzata nei confronti di un avvocato danese, CP_7
che svolge la propria attività professionale in Danimarca in uno studio danese e che è fondata su un contratto di mandato regolato dalla legge della Danimarca.
2 - Nel merito si osserva quanto segue.
La somma oggetto della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto non è più in possesso dell'avv. e del suo studio, avendo quest'ultimo, in ragione dell'incertezza circa la titolarità Pt_1
del credito, depositato l'anzidetta somma presso la Banca Centrale della Danimarca in data
4.7.2019 ( doc. 24 e 25 di parte opponente ), anteriormente alla notificazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dalle eredi nei confronti degli CP_2
opponenti.
I beneficiari del deposito sono stati indicati nelle eredi o nell'avvocato Lionel Ceresi ( CP_2
cfr doc. 24 ).
Tale deposito è stato effettuato a norma del cd. Deposit Act danese, istituto che consente al debitore, in caso di incertezza del titolare di un credito, di liberarsi dall'obbligo di pagamento mediante il deposito della somma contesa presso una banca terza ( art. 1 del deposit act cfr doc. 12 di parte opponente ).
Essendo stato effettuato il deposito in ragione dell'incertezza sul soggetto titolare della somma depositata, a norma dell'art. 1 comma 2° del Deposit Act, il denaro depositato non può essere erogato fino a quanto non sia definitivamente accertato con sentenza o accordo transattivo o in altro modo vincolante chi tra le persone che rivendicano il pagamento abbia diritto a ricevere l'importo conteso ( art. 4 comma 2 del Deposit Act ).
Poiché l'avvocato Ceresi, legale delle opposte in Italia, ha preteso che la somma accredita sul conto clienti dello studio in esecuzione dell'accordo transattivo venisse trasferita su conti Pt_1
a sé intestati, in ragione del credito vantato nei confronti delle eredi per compensi CP_2
professionali, e queste ultime hanno rivendicato l'esclusiva titolarità della somma, lo svincolo della somma depositata, che presuppone appunto l'accertamento della titolarità del credito, dipende dall'esito del giudizio tra le eredi e l'avv. Ceresi, al quale è estraneo l'avv. CP_2
e sul quale si sono già pronunciate sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Milano, Pt_1
pagina 6 di 11 riconoscendo dovuti i compensi professionali in favore dell'avv. Ceresi per una somma superiore a quella depositata, e che attualmente pende avanti la Corte di Cassazione.
In tesi degli opposti non vi sarebbe alcuna incertezza sulla titolarità delle somme pagate in adempimento dell'accordo transattivo sul conto clienti dello studio , essendo stata la Pt_1
titolarità del credito accertata da una doppia conforme resa dalle Corti danesi ( doc. 1 e 2 del fascicolo monitorio ) e dall'accordo transattivo stipulato il 17.4.2025 in forza del quale
[...]
e per lui la si sono impegnati a pagare alle eredi la somma CP_6 CP_7 CP_2
di 12.000.000 di corone danesi a titolo di integrale e definitiva transazione della controversia tra e le eredi con pagamento da effettuarsi entro il 30.4.2019 sul conto Controparte_6 CP_2
clienti dello studio Pt_1
Dunque del tutto illegittimamente l'avv. non ha provveduto al pagamento delle somme Pt_1
alle clienti ed ha effettuato il deposito delle anzidette somme presso la Banca Centrale della
Danimarca utilizzando l'istituto danese del Deposit Act senza che ne ricorressero i presupposti ed al solo fine di favorire l'avvocato Ceresi.
Osserva il Tribunale che l'incertezza circa la titolarità del credito deriva dalle pretese per compensi professionali avanzate dall'avv. Ceresi nei confronti delle eredi ma CP_2
soprattutto dall'impegno assunto da queste ultime, con la sottoscrizione delle scrittura in data
23.11.2018, riferita a compensi maturati dall'avv Ceresi per diverse procedimenti giudiziali e stragiudiziali dallo stesso patrocinati, in parte definiti ed in parte pendenti, tra i quali anche la controversia pendente avanti al Corte d'Appello di Copenhagen tra le e CP_2 [...]
, di “ destinare con priorità ed in prededuzione , all'assolvimento dei vostri obblighi CP_6
nei confronti dello Studio, i proventi di vendite di opere d'arte e/o che, comunque, derivassero dall'auspicata conclusione favorevole ( per provvedimento giudiziale o per transazione ), nel procedimento d'appello nei confronti di avanti la Corte d'Appello di Controparte_6
Copenhagen “. Tale accordo è stato richiamato dall'avv. Ceresi nella lettera del 9.5.2019, inviata all'avv. ( in risposta a quella del 8.5.2019 dell'avv. Tedoldi ) alle eredi ed Pt_1 CP_2
al loro difensore avv. Tedoldi ( cfr doc. 15 di parte opponente ).
Successivamente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo del 16/17.4.2019 l'avv. Pt_1
aveva ricevuto dall'avv. Ceresi, con comunicazione del 24.4.2019, istruzioni di versare la pagina 7 di 11 somma che il avrebbe dovuto pagare entro il 30.4.2019 sul conto clienti dello studio CP_5
su due conti correnti dell'avv. Ceresi presso due banche italiane con sede a Milano ( cfr doc. 5 opponenti ) e dalle eredi comunicazione in data 29.4.2019 con la quale chiedevano CP_2
che, una volta terminate le trattative per la transazione con il sig. ( trattative che quella CP_8
data erano già state concluse ), l'importo transattivo venisse loro accreditato su un conto a ciò dedicato ( cfr doc. 7 opponenti ). In data 2.5.2019 l'avv. comunicava alle eredi di Pt_1 CP_2
avere ricevuto istruzioni dall'avv. Ceresi di trasferire l'importo oggetto dell'accordo transattivo sul conto di quest'ultimo, come da accordi intercorsi con le clienti, di avere appreso per la prima volta solo a seguito della loro comunicazione del 29.4.2019 dell'esistenza di una disputa tra le signore e l'avv. Ceresi in relazione ai compensi professionali, che, laddove fosse stato CP_2
al corrente della situazione, non avrebbe messo a disposizione il conto clienti dello studio per il versamento della somma oggetto di transazione , manifestava anche di trovarsi in una situazione di grave incertezza ed invitava le parti a trovare un accordo ( cfr doc. 9 ) . Con lettera del 2.5.2019 l'avvocato Tedoldi invitava l'avv. appena ricevuto l'importo oggetto Pt_1
dell'accordo transattivo, di trasferirlo, al netto del suo compenso di euro 40.000 per l'assistenza prestata in appello, sul conto della signora di cui forniva gli Persona_1
estremi , negando allo stesso tempo che le sue assistite fossero stata informate della conclusione dell'accordo transattivo ed evidenziando che avevano più volte significato all'avv.
Ceresi che qualsiasi pagamento da parte di avrebbe dovuto essere accreditato CP_5
esclusivamente sul conto corrente delle proprie assistite ( doc. 10 ) . In data 6 maggio 2019,
l'Avv. segnalava all'Avv. Tedoldi e all'Avv. Ceresi la sua crescente difficoltà e incertezza Pt_1
riguardo l'effettiva destinazione dell'Importo Transattivo (doc. 11 ). In particolare, l'Avv. Pt_1
informava le parti che, laddove non fossero giunte a un accordo al più presto e persistendo l'incertezza riguardo chi dovesse ricevere l'Importo , si vedeva costretto a depositarlo Parte_3
presso la Danish National NK ( doc. 11 ) . Il giorno stesso del pagamento dell'importo oggetto dell'accordo transattivo sul conto clienti dello studio , informava le eredi e l'avv. CP_2
Tedoldi del pagamento ( cfr comunicazione del 6.5.2019 sub. 13 ).
Nei giorni successivi l'Avv. Ceresi rivendicava il proprio diritto a ricevere l'Importo Transattivo in quanto le signore sottoscrivendo l'accordo in data 23 novembre 2018, gli avevano CP_2
“espressamente attribui[to il diritto di essere soddisfatto dei [suoi] crediti in prededuzione e priorità, vale a dire anteriormente a qualunque altro pagamento o distribuzione” (doc. 1 5 , pag.
pagina 8 di 11 3; si veda anche docc. 17, 19 e 22); lo stesso ribadiva , inoltre , la piena validità dell'Accordo
Transattivo sottoscritto in virtù di procura notarile conferita dalle Signore L'Avv. CP_2
Tedoldi e l'Avv. Riisbro ribadivano che l'Avv. Ceresi non aveva alcun diritto di ricevere l'
[...]
e che, al contrario, questo avrebbe dovuto essere accreditato sul conto della signora Parte_4
pertanto, il deposito presso la Danish National NK non si rendeva necessario (doc c. CP_1
14 , 18 e 21), contestavano , inoltre , la validità dell'Accordo Transattivo per mancanza di poteri dell'Avv. Ceresi.
L'Avv. dava atto dell'assoluta incertezza causata dalle istruzioni contrastanti che Pt_1
continuavano a giungergli e ribadiva che , se le parti non avessero trovato un accordo, avrebbe depositato la somma presso la Danish National NK ai sensi della legge danese (doc. 16 lettera del 13.5.2019 e doc. 20 lettera del 3.6.2019 ). Da ultimo, con email in data 24 giugno 2019 l'Avv. invitava le parti a raggiungere un'intesa entro e non oltre il 28 giugno, chiarendo Pt_1
nuovamente che in assenza di chiarezza circa il destinatario della somma avrebbe proceduto al deposito suddetto (doc. 23).
Quanto sopra dimostra come vi fosse assoluta incertezza circa la titolarità del somma depositata sul conto clienti dello studio dell'avv. e dunque come ricorressero le condizioni Pt_1
previste dal Deposit Act danese.
Tale istituto prevede la facoltà del debitore che si trovi impossibilitato al pagamento “ per cause imputabili al creditore “ di depositare, a spese del creditore la somma dovuta, così liberandosi dell'obbligazione di pagamento ( art. art. 1 comma 1° ) , tale istituto trova applicazione anche nel caso “ sussista ragionevole dubbio in merito a chi sia il legittimo creditore e tale dubbio non sia stato generato del debitore “ ( art. 1 comma 2° ).
Nel caso in esame l'avv. aveva ricevuto sul conto clienti del proprio studio - che ha messo Pt_1
a disposizione delle clienti per consentire alle parti di dare esecuzione all'accordo transattivo concluso il 16/17 aprile 2019 ( cfr doc. 4 di parte opponente ), accordo al quale è rimasto totalmente estraneo – in data 6.5.2019 la somma di euro 12.000.000 DKK .
La corrispondenza sopra richiamata intercorsa con le signore il loro difensore Tedoldi CP_2
e l'avv. Ceresi, precedente legale delle signore in data precedente e successiva al CP_2
pagamento della somma oggetto dell'accordo transattivo, dimostra come vi fosse incertezza sulla titolarità del credito. Infatti, per quanto l'anzidetta somma fosse di spettanza delle signore pagina 9 di 11 come si evince dall'accordo transattivo e dalle precedenti sentenza delle Corti CP_2
Danesi, queste ultime, con la sottoscrizione dell'accordo in data 23.11.2018 ( che non hanno mai disconosciuto ), si erano assunte l'impegno di destinare in favore dell'avv. Ceresi le somme che avrebbero ottenuto all'esito del processo pendente avanti la Corte di Copenhagen a pagamento dei compensi professionali maturati ( cfr doc. 8 doc. D ), dunque proprio la somma versata sul conto corrente dello studio in esecuzione dell'accordo transattivo che ha Pt_1
definito il contenzioso.
Tale obbiettiva situazione di incertezza, che riguardava il rapporto professionale intercorrente tra le signore e l'avv. Ceresi al quale l'avvo era totalmente estraneo, non era CP_2 Pt_1
stata certamente generata da quest'ultimo ed era precedente la sottoscrizione dell'accordo transattivo che prevedeva che il pagamento della somma oggetto di transazione fosse effettuato sul conto clienti dello studio Quest'ultimo prima di procedere al deposito della somma Pt_1
contesa presso la , ha ripetutamente invitato le parti a trovare un Controparte_9
accordo circa la titolarità del credito e le ha avvertite che, ove l'incertezza fosse persistita, avrebbe fatto ricorso all'istituto del Deposit Act previsto dall'ordinamento danese. Del resto, trattandosi di somma destinata a terzi, l'avv. non avrebbe potuto trattenerla sul conto Pt_1
clienti dello studio e , vista la situazione di obbiettiva incertezza circa la titolarità del credito ed il suo ingente ammontare, non poteva esporsi al rischio di effettuare il pagamento ad un soggetto diverso dall'effettivo creditore.
Il Deposit Act è stato effettuato con espresso riferimento all'ipotesi dell' incertezza del creditore
( art. 1 comma 1 ) e nell'atto è stata compiutamente allegata dal legale la situazione di incertezza circa la titolarità del credito con puntuale richiamo e deposito della corrispondenza intercorsa tra le parti attestante tale situazione ( cfr doc. 24 ). Il deposito, effettuato a favore delle eredi e dell'avv. Ceresi, è stato accettato dalla Banca Nazionale della Danimarca CP_2
( doc. 25 ).
Con tale deposito l'avv. ed il suo studio si sono liberati dall'obbligo di pagamento della Pt_1
somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto ( art. 1 del Deposit Act ).
Per le ragioni esposte, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 13716/2019 emesso dal
Tribunale di Milano il 26.6.2019.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) vanno poste a carico degli opposti le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, applicati i compensi medi tariffari pagina 10 di 11 corrispondenti al valore della controversia ( 1.000.000/2.000.000 ), con esclusione di quelle relative al giudizio in Cassazione, essendo stata respinta dalla Corte l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dagli opponenti.
Va respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte opponente, in quanto l'obbiettiva complessità della causa ed il contenuto delle difese, quale si evince dal complesso degli atti difensivi , non denota una condotta processuale che esorbita l'ambito del diritto di difesa oggetto di garanzia costituzionale ( art 24 Costituzione ).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 13716/2019 emesso dal Tribunale di Milano il 26.6.2019, condanna gli opposti a rifondere all'opponente le spese del giudizio che liquida per il giudizio di merito in euro 37.951,00 per compensi ed euro 843,00 per spese, oltre il rimborso forfettario del
15% per spese generali Cpa ed IVA.
Milano, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - L'eccezione di difetto di giurisdizione è superata dalla pronuncia della S.U. della Corte di
Cassazione ( cfr ordinanza resa il 16.1.2024 ) con la quale la corte ha dichiarato la competenza del giudice italiano a conoscere la controversia.
Quanto alla legge applicabile trova applicazione il diritto danese e ciò in quanto la pretesa creditoria azionata in via monitoria si fonda sull'asserito inadempimento da parte dell'avv. Pt_1
al contratto di mandato conferitogli dalle opposte per assisterle nella causa che si è svolta dinnanzi alla Corte di Appello di Copenhagen, per avere il difensore, in tesi delle opposte,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49822/2019 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARTINA e dell'avv. GRECO Parte_2
MASSIMO VITTORIO, con elezione di domicilio in VIA NINO BIXIO, 31 20129 MILANO
Opponenti contro
(C.F. , (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
) e (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
con il patrocinio dell'avv. TEDOLDI ALBERTO e con elezione di domicilio in VIA PODGORA, 12/A
20122 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
Opposte
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica.
pagina 2 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le signore sull'allegazione che l 'avv. aveva ricevuto sul conto clienti del CP_2 Pt_1
proprio il pagamento di un importo transattivo alle stesse destinato e che, CP_4
contrariamente alle indicazioni impartitegli dalle Signore e “su abusive istruzioni” CP_2
dell'Avv. Lionel Ceresi , legale delle stesse in Italia, aveva “pretestuosamente rifiutato di versare” tale importo sul conto da loro indicato in violazione di uno dei doveri fondamentali del difensore di mettere a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa, hanno chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
13716/2019, emesso in data 27.6.2019, con il quale il Tribunale di Milano ha ingiunto all'Avv.
in solido allo , il pagamento dell'importo di DKK (corone danesi) Pt_1 CP_4
11.700.000,00, pari a Euro 1.566.900,00, oltre interessi, spese e onorari.
Hanno proposto opposizione l'avv. Jacob Anker Lentz e lo studio legale
[...]
chiedendo : In via preliminare: - come anche da separata istanza di Parte_2
sospensione che verrà depositata all'atto di iscrizione a ruolo della presente opposizione, accertare e dichiarare la sussistenza di gravi motivi ex art. 649 c.p.c. e l'inesistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecutività e, per l'effetto, revocare o sospendere l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo opposto con decreto emesso inaudita altera parte, o, in via subordinata, con ordinanza emessa previa instaurazione del contraddittorio fra le parti;
In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare nei confronti degli esponenti il difetto di giurisdizione del Giudice adito per essere competenti le corti danesi e provvedere ai sensi di cui all'articolo 187 c.p.c., trattandosi di questione pregiudiziale suscettibile di definire il giudizio;
In via di subordine, nel merito: dichiarare illegittimo/inefficace il decreto ingiuntivo n. 13716/2019 emesso dal Tribunale di Milano in data 27 giugno 2019 e notificato in data 29 luglio-2 settembre
2019, per le ragioni espresse in narrativa, rigettando le domande in esso proposte in quanto inammissibili e infondate e per l'effetto revocare tale decreto ingiuntivo;
e comunque dichiarare che le somme di cui al decreto opposto non sono dovute dall'Avv. e/o dallo , Pt_1 CP_4
alla luce di quanto esposto in narrativa e per l'effetto, rigettare in via definitiva nel merito tutte le domande avversarie – con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre a IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%. “
pagina 3 di 11 Hanno affidato l'opposizione ai seguenti motivi: 1 ) difetto di giurisdizione del giudice italiano a norma degli artt. 4 comma 1° e 5 comma 1° del regolamento europeo 1215/2012 per essere gli opponenti domiciliati in Danimarca ed esclusa l'applicazione del foro del consumatore, non ricorrendo le competenze di cui agli artt. 17 e ss del regolamento 2 ) piena correttezza del comportamento dell'avv. e sua totale estraneità rispetto alla lite insorta tra l'avv. Ceresi e Pt_1
le signore Evidenziava in proposito di avere ricevuto, quale legale che assisteva le CP_2
opposte nel giudizio di appello contro svoltosi in Danimarca, in esecuzione CP_5
dell'accordo transattivo stipulato tra le parti dell'anzidetto giudizio, accordo al quale era rimasto totalmente estraneo, sul conto clienti dello studio le somme corrisposte in esecuzione di tale accordo e di essersi avvalso, nell'incertezza circa la titolarità del credito - preteso sia dalle eredi che dall'avvocato Ceresi, legale italiano di queste ultime che avanzava pretese CP_2
creditorie per il pagamento dei propri compensi professionali - di un istituto del diritto danese – il c.d. Deposit Act – applicabile alla fattispecie, provvedendo al deposito in data 4.7.2019 presso Danish National NK della somma contesa, liberandosi così di ogni obbligazione e responsabilità rispetto alle opposte e perdendo la possibilità di disporre della somma depositata che può essere sbloccata solo a seguito di una risoluzione giudiziale o transattiva della lite in corso tra l'avv. Ceresi e le eredi CP_2
Le opposte si sono costituite in giudizio resistendo alla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e formulando nel merito le seguenti domande: “ In via preliminare: visti gli artt. 186 ter e 648 c.p.c., emettere a carico degli opponenti in solido ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva per l'importo di 11.700.000 corone danesi, al cambio vigente al momento del pagamento effettivo, oltre agli interessi legali dal 6 maggio
2019 e agli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. Nel merito: rigettare l'opposizione avversaria, siccome infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese”
Hanno contestato che le opponenti che l'avv. tenuto , nella sua qualità di adiectus Pt_1
solutionis causa, a versare alle opposte le somme incassate sul conto clienti dello studio, trattandosi di somme di certa e sicura spettanza delle sig.re come accertato dalle CP_2
sentenze di primo e secondo grado emesse dalle corti danesi e dall'accordo transattivo stipulato tra le parti, le ha indebitamente trattenute e poi unilateralmente depositate presso la Banca di
Danimarca in modo da agevolare “ l'Avv. Ceresi e il suo illecito disegno appropriativo “ ( cfr p. 7 della comparsa di costituzione e risposta ). Hanno contestato l'eccezione di difetto di pagina 4 di 11 giurisdizione richiamando l'art. 7, co. 1, lett. a) Reg. 1215/2012 che dispone che il convenuto possa essere chiamato in giudizio “in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio”, e sostenendo l'applicabilità del foro del consumatore con conseguente applicazione del disposto dell' art. 18, comma 1(ultima frase), Reg. cit che fa coincidere il foro di competenza con il domicilio del consumatore.
Con ordinanza emessa anteriormente alla prima udienza è stata sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, essendo venuta meno l'urgenza a seguito del deposito della somma oggetto del credito azionato in via monitoria presso la Banca di Danimarca, successivamente è stata rigettato l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. con la quale gli opposti hanno chiesto emettersi ordinanza di pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto.
Sono state respinte tutte le richieste istruttorie ed all'udienza del 26.10.2022, fissata per la discussione orale ex art. 281 quinquies comma 2° c.p.c. come richiesto dal difensore delle opposte, il giudizio è stato sospeso, a norma dell'art. 367 c.p.c. , a seguito della proposizione da parte delle stesse di regolamento preventivo di giurisdizione. La corte di Cassazione a sezioni unite si è pronunciata con ordinanza resa il 16.1.2024 con la quale ha dichiarato la competenza del giudice italiano. Riassunta la causa dagli opponenti, all'esito dell'udienza del 14.5.2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 quinquies comma 2° c.p.c. su istanza difensore delle opposte, è stata riservata la decisione.
Preliminarmente va detto che ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
pagina 5 di 11 illegittimamente omesso di versare sul conto delle clienti le somme corrisposte sul conto dello studio in forza dell'accordo transattivo concluso dalle opposte ed il signor e Controparte_6
della Si tratta dunque di pretesa avanzata nei confronti di un avvocato danese, CP_7
che svolge la propria attività professionale in Danimarca in uno studio danese e che è fondata su un contratto di mandato regolato dalla legge della Danimarca.
2 - Nel merito si osserva quanto segue.
La somma oggetto della pretesa azionata con il decreto ingiuntivo opposto non è più in possesso dell'avv. e del suo studio, avendo quest'ultimo, in ragione dell'incertezza circa la titolarità Pt_1
del credito, depositato l'anzidetta somma presso la Banca Centrale della Danimarca in data
4.7.2019 ( doc. 24 e 25 di parte opponente ), anteriormente alla notificazione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto dalle eredi nei confronti degli CP_2
opponenti.
I beneficiari del deposito sono stati indicati nelle eredi o nell'avvocato Lionel Ceresi ( CP_2
cfr doc. 24 ).
Tale deposito è stato effettuato a norma del cd. Deposit Act danese, istituto che consente al debitore, in caso di incertezza del titolare di un credito, di liberarsi dall'obbligo di pagamento mediante il deposito della somma contesa presso una banca terza ( art. 1 del deposit act cfr doc. 12 di parte opponente ).
Essendo stato effettuato il deposito in ragione dell'incertezza sul soggetto titolare della somma depositata, a norma dell'art. 1 comma 2° del Deposit Act, il denaro depositato non può essere erogato fino a quanto non sia definitivamente accertato con sentenza o accordo transattivo o in altro modo vincolante chi tra le persone che rivendicano il pagamento abbia diritto a ricevere l'importo conteso ( art. 4 comma 2 del Deposit Act ).
Poiché l'avvocato Ceresi, legale delle opposte in Italia, ha preteso che la somma accredita sul conto clienti dello studio in esecuzione dell'accordo transattivo venisse trasferita su conti Pt_1
a sé intestati, in ragione del credito vantato nei confronti delle eredi per compensi CP_2
professionali, e queste ultime hanno rivendicato l'esclusiva titolarità della somma, lo svincolo della somma depositata, che presuppone appunto l'accertamento della titolarità del credito, dipende dall'esito del giudizio tra le eredi e l'avv. Ceresi, al quale è estraneo l'avv. CP_2
e sul quale si sono già pronunciate sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Milano, Pt_1
pagina 6 di 11 riconoscendo dovuti i compensi professionali in favore dell'avv. Ceresi per una somma superiore a quella depositata, e che attualmente pende avanti la Corte di Cassazione.
In tesi degli opposti non vi sarebbe alcuna incertezza sulla titolarità delle somme pagate in adempimento dell'accordo transattivo sul conto clienti dello studio , essendo stata la Pt_1
titolarità del credito accertata da una doppia conforme resa dalle Corti danesi ( doc. 1 e 2 del fascicolo monitorio ) e dall'accordo transattivo stipulato il 17.4.2025 in forza del quale
[...]
e per lui la si sono impegnati a pagare alle eredi la somma CP_6 CP_7 CP_2
di 12.000.000 di corone danesi a titolo di integrale e definitiva transazione della controversia tra e le eredi con pagamento da effettuarsi entro il 30.4.2019 sul conto Controparte_6 CP_2
clienti dello studio Pt_1
Dunque del tutto illegittimamente l'avv. non ha provveduto al pagamento delle somme Pt_1
alle clienti ed ha effettuato il deposito delle anzidette somme presso la Banca Centrale della
Danimarca utilizzando l'istituto danese del Deposit Act senza che ne ricorressero i presupposti ed al solo fine di favorire l'avvocato Ceresi.
Osserva il Tribunale che l'incertezza circa la titolarità del credito deriva dalle pretese per compensi professionali avanzate dall'avv. Ceresi nei confronti delle eredi ma CP_2
soprattutto dall'impegno assunto da queste ultime, con la sottoscrizione delle scrittura in data
23.11.2018, riferita a compensi maturati dall'avv Ceresi per diverse procedimenti giudiziali e stragiudiziali dallo stesso patrocinati, in parte definiti ed in parte pendenti, tra i quali anche la controversia pendente avanti al Corte d'Appello di Copenhagen tra le e CP_2 [...]
, di “ destinare con priorità ed in prededuzione , all'assolvimento dei vostri obblighi CP_6
nei confronti dello Studio, i proventi di vendite di opere d'arte e/o che, comunque, derivassero dall'auspicata conclusione favorevole ( per provvedimento giudiziale o per transazione ), nel procedimento d'appello nei confronti di avanti la Corte d'Appello di Controparte_6
Copenhagen “. Tale accordo è stato richiamato dall'avv. Ceresi nella lettera del 9.5.2019, inviata all'avv. ( in risposta a quella del 8.5.2019 dell'avv. Tedoldi ) alle eredi ed Pt_1 CP_2
al loro difensore avv. Tedoldi ( cfr doc. 15 di parte opponente ).
Successivamente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo del 16/17.4.2019 l'avv. Pt_1
aveva ricevuto dall'avv. Ceresi, con comunicazione del 24.4.2019, istruzioni di versare la pagina 7 di 11 somma che il avrebbe dovuto pagare entro il 30.4.2019 sul conto clienti dello studio CP_5
su due conti correnti dell'avv. Ceresi presso due banche italiane con sede a Milano ( cfr doc. 5 opponenti ) e dalle eredi comunicazione in data 29.4.2019 con la quale chiedevano CP_2
che, una volta terminate le trattative per la transazione con il sig. ( trattative che quella CP_8
data erano già state concluse ), l'importo transattivo venisse loro accreditato su un conto a ciò dedicato ( cfr doc. 7 opponenti ). In data 2.5.2019 l'avv. comunicava alle eredi di Pt_1 CP_2
avere ricevuto istruzioni dall'avv. Ceresi di trasferire l'importo oggetto dell'accordo transattivo sul conto di quest'ultimo, come da accordi intercorsi con le clienti, di avere appreso per la prima volta solo a seguito della loro comunicazione del 29.4.2019 dell'esistenza di una disputa tra le signore e l'avv. Ceresi in relazione ai compensi professionali, che, laddove fosse stato CP_2
al corrente della situazione, non avrebbe messo a disposizione il conto clienti dello studio per il versamento della somma oggetto di transazione , manifestava anche di trovarsi in una situazione di grave incertezza ed invitava le parti a trovare un accordo ( cfr doc. 9 ) . Con lettera del 2.5.2019 l'avvocato Tedoldi invitava l'avv. appena ricevuto l'importo oggetto Pt_1
dell'accordo transattivo, di trasferirlo, al netto del suo compenso di euro 40.000 per l'assistenza prestata in appello, sul conto della signora di cui forniva gli Persona_1
estremi , negando allo stesso tempo che le sue assistite fossero stata informate della conclusione dell'accordo transattivo ed evidenziando che avevano più volte significato all'avv.
Ceresi che qualsiasi pagamento da parte di avrebbe dovuto essere accreditato CP_5
esclusivamente sul conto corrente delle proprie assistite ( doc. 10 ) . In data 6 maggio 2019,
l'Avv. segnalava all'Avv. Tedoldi e all'Avv. Ceresi la sua crescente difficoltà e incertezza Pt_1
riguardo l'effettiva destinazione dell'Importo Transattivo (doc. 11 ). In particolare, l'Avv. Pt_1
informava le parti che, laddove non fossero giunte a un accordo al più presto e persistendo l'incertezza riguardo chi dovesse ricevere l'Importo , si vedeva costretto a depositarlo Parte_3
presso la Danish National NK ( doc. 11 ) . Il giorno stesso del pagamento dell'importo oggetto dell'accordo transattivo sul conto clienti dello studio , informava le eredi e l'avv. CP_2
Tedoldi del pagamento ( cfr comunicazione del 6.5.2019 sub. 13 ).
Nei giorni successivi l'Avv. Ceresi rivendicava il proprio diritto a ricevere l'Importo Transattivo in quanto le signore sottoscrivendo l'accordo in data 23 novembre 2018, gli avevano CP_2
“espressamente attribui[to il diritto di essere soddisfatto dei [suoi] crediti in prededuzione e priorità, vale a dire anteriormente a qualunque altro pagamento o distribuzione” (doc. 1 5 , pag.
pagina 8 di 11 3; si veda anche docc. 17, 19 e 22); lo stesso ribadiva , inoltre , la piena validità dell'Accordo
Transattivo sottoscritto in virtù di procura notarile conferita dalle Signore L'Avv. CP_2
Tedoldi e l'Avv. Riisbro ribadivano che l'Avv. Ceresi non aveva alcun diritto di ricevere l'
[...]
e che, al contrario, questo avrebbe dovuto essere accreditato sul conto della signora Parte_4
pertanto, il deposito presso la Danish National NK non si rendeva necessario (doc c. CP_1
14 , 18 e 21), contestavano , inoltre , la validità dell'Accordo Transattivo per mancanza di poteri dell'Avv. Ceresi.
L'Avv. dava atto dell'assoluta incertezza causata dalle istruzioni contrastanti che Pt_1
continuavano a giungergli e ribadiva che , se le parti non avessero trovato un accordo, avrebbe depositato la somma presso la Danish National NK ai sensi della legge danese (doc. 16 lettera del 13.5.2019 e doc. 20 lettera del 3.6.2019 ). Da ultimo, con email in data 24 giugno 2019 l'Avv. invitava le parti a raggiungere un'intesa entro e non oltre il 28 giugno, chiarendo Pt_1
nuovamente che in assenza di chiarezza circa il destinatario della somma avrebbe proceduto al deposito suddetto (doc. 23).
Quanto sopra dimostra come vi fosse assoluta incertezza circa la titolarità del somma depositata sul conto clienti dello studio dell'avv. e dunque come ricorressero le condizioni Pt_1
previste dal Deposit Act danese.
Tale istituto prevede la facoltà del debitore che si trovi impossibilitato al pagamento “ per cause imputabili al creditore “ di depositare, a spese del creditore la somma dovuta, così liberandosi dell'obbligazione di pagamento ( art. art. 1 comma 1° ) , tale istituto trova applicazione anche nel caso “ sussista ragionevole dubbio in merito a chi sia il legittimo creditore e tale dubbio non sia stato generato del debitore “ ( art. 1 comma 2° ).
Nel caso in esame l'avv. aveva ricevuto sul conto clienti del proprio studio - che ha messo Pt_1
a disposizione delle clienti per consentire alle parti di dare esecuzione all'accordo transattivo concluso il 16/17 aprile 2019 ( cfr doc. 4 di parte opponente ), accordo al quale è rimasto totalmente estraneo – in data 6.5.2019 la somma di euro 12.000.000 DKK .
La corrispondenza sopra richiamata intercorsa con le signore il loro difensore Tedoldi CP_2
e l'avv. Ceresi, precedente legale delle signore in data precedente e successiva al CP_2
pagamento della somma oggetto dell'accordo transattivo, dimostra come vi fosse incertezza sulla titolarità del credito. Infatti, per quanto l'anzidetta somma fosse di spettanza delle signore pagina 9 di 11 come si evince dall'accordo transattivo e dalle precedenti sentenza delle Corti CP_2
Danesi, queste ultime, con la sottoscrizione dell'accordo in data 23.11.2018 ( che non hanno mai disconosciuto ), si erano assunte l'impegno di destinare in favore dell'avv. Ceresi le somme che avrebbero ottenuto all'esito del processo pendente avanti la Corte di Copenhagen a pagamento dei compensi professionali maturati ( cfr doc. 8 doc. D ), dunque proprio la somma versata sul conto corrente dello studio in esecuzione dell'accordo transattivo che ha Pt_1
definito il contenzioso.
Tale obbiettiva situazione di incertezza, che riguardava il rapporto professionale intercorrente tra le signore e l'avv. Ceresi al quale l'avvo era totalmente estraneo, non era CP_2 Pt_1
stata certamente generata da quest'ultimo ed era precedente la sottoscrizione dell'accordo transattivo che prevedeva che il pagamento della somma oggetto di transazione fosse effettuato sul conto clienti dello studio Quest'ultimo prima di procedere al deposito della somma Pt_1
contesa presso la , ha ripetutamente invitato le parti a trovare un Controparte_9
accordo circa la titolarità del credito e le ha avvertite che, ove l'incertezza fosse persistita, avrebbe fatto ricorso all'istituto del Deposit Act previsto dall'ordinamento danese. Del resto, trattandosi di somma destinata a terzi, l'avv. non avrebbe potuto trattenerla sul conto Pt_1
clienti dello studio e , vista la situazione di obbiettiva incertezza circa la titolarità del credito ed il suo ingente ammontare, non poteva esporsi al rischio di effettuare il pagamento ad un soggetto diverso dall'effettivo creditore.
Il Deposit Act è stato effettuato con espresso riferimento all'ipotesi dell' incertezza del creditore
( art. 1 comma 1 ) e nell'atto è stata compiutamente allegata dal legale la situazione di incertezza circa la titolarità del credito con puntuale richiamo e deposito della corrispondenza intercorsa tra le parti attestante tale situazione ( cfr doc. 24 ). Il deposito, effettuato a favore delle eredi e dell'avv. Ceresi, è stato accettato dalla Banca Nazionale della Danimarca CP_2
( doc. 25 ).
Con tale deposito l'avv. ed il suo studio si sono liberati dall'obbligo di pagamento della Pt_1
somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto ( art. 1 del Deposit Act ).
Per le ragioni esposte, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 13716/2019 emesso dal
Tribunale di Milano il 26.6.2019.
In applicazione del principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. ) vanno poste a carico degli opposti le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, applicati i compensi medi tariffari pagina 10 di 11 corrispondenti al valore della controversia ( 1.000.000/2.000.000 ), con esclusione di quelle relative al giudizio in Cassazione, essendo stata respinta dalla Corte l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dagli opponenti.
Va respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte opponente, in quanto l'obbiettiva complessità della causa ed il contenuto delle difese, quale si evince dal complesso degli atti difensivi , non denota una condotta processuale che esorbita l'ambito del diritto di difesa oggetto di garanzia costituzionale ( art 24 Costituzione ).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n. 13716/2019 emesso dal Tribunale di Milano il 26.6.2019, condanna gli opposti a rifondere all'opponente le spese del giudizio che liquida per il giudizio di merito in euro 37.951,00 per compensi ed euro 843,00 per spese, oltre il rimborso forfettario del
15% per spese generali Cpa ed IVA.
Milano, 9 giugno 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - L'eccezione di difetto di giurisdizione è superata dalla pronuncia della S.U. della Corte di
Cassazione ( cfr ordinanza resa il 16.1.2024 ) con la quale la corte ha dichiarato la competenza del giudice italiano a conoscere la controversia.
Quanto alla legge applicabile trova applicazione il diritto danese e ciò in quanto la pretesa creditoria azionata in via monitoria si fonda sull'asserito inadempimento da parte dell'avv. Pt_1
al contratto di mandato conferitogli dalle opposte per assisterle nella causa che si è svolta dinnanzi alla Corte di Appello di Copenhagen, per avere il difensore, in tesi delle opposte,