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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/12/2025, n. 1349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1349 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 7010/2025, promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a MONTEBELLUNA Parte_1 C.F._1 (TV), il 14/12/1975 con l'avv. NADIA FORLIN
e
(c.f. ), nato/a a MONTEBELLUNA Parte_2 C.F._2 (TV), il 28/10/1972 con l'avv. ALESSIO BAÙ e l'avv. CHIARA GUOLO
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 27/11/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 19/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a MONTEBELLUNA (TV), il 14/12/1975 Parte_1 e
, nato/a a MONTEBELLUNA (TV), il 28/10/1972, Parte_2 uniti in matrimonio il 27/04/2013, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MONTEBELLUNA dell'anno 2013, n. 6, Parte I, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare ove creda la propria residenza.
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori congiuntamente, Per_1 con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
3) La casa familiare, completa di arredi, verrà assegnata alla sig.ra , Parte_1 comproprietaria per la quota del 50%, affinché vi abiti con il figlio ed il Per_1 sig. provvederà, entro tre mesi dalla sentenza di omologa della Parte_2 separazione, a lasciare l'abitazione, asportandone i propri beni personali e trasferendo altrove la propria residenza.
4) La sig.ra a fronte dell'assegnazione della casa familiare, Parte_1 provvederà ad intestarsi le relative utenze nel momento in cui il sig. Pt_2 rilascerà l'abitazione.
5) Ciascun coniuge si farà carico del 50% del rateo mensile del mutuo variabile, intestato al solo sig. , relativo all'abitazione familiare in Parte_2 comproprietà e a tal fine la sig.ra verserà € 250,00 entro il 15 di ogni Pt_1 mese sul conto indicato dal sig. con conguaglio semestrale, stante la Pt_2 variabilità dell'ammontare del rateo.
6) Le assicurazioni in essere sull'immobile e RCT saranno sostenute al 50% tra i coniugi. Anche le spese di manutenzione straordinaria sull'immobile saranno a carico di entrambi i coniugi.
7) Il padre ha ampia facoltà di visita del figlio che potrà vedere e tenere con sé ogni qual volta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre, compatibilmente con gli impegni della stessa e del minore. In ogni caso, il padre terrà con sé , a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 9.00 Per_1 al lunedì mattina, con riaccompagno a scuola;
quindi, tutti i martedì dalle 19.00, con riaccompagno a scuola il giorno seguente ed anche il venerdì sera dalle
19.00 con riaccompagno casa della madre la mattina seguente nei fine settimana di spettanza della madre. Durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, di vacanza con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre;
entro la fine di maggio di ogni anno i coniugi concorderanno i periodi di competenza. trascorrerà i giorni Per_1 dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre fino al termine delle vacanze con l'altro genitore che provvederà ad accompagnare il figlio a scuola, alternativamente di anno in anno. Il giorno di
Natale il figlio pranzerà con un genitore e cenerà con l'altro. Il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro, ad anni alterni;
le festività infrasettimanali saranno trascorse da alternativamente con un Per_1 genitore e con l'altro.
8) Il sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento del figlio, Parte_2 ancora minorenne, la somma mensile di € 450,00, entro il giorno 20 di ogni mese;
importo rivalutato annualmente su base Istat che verrà versato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , le cui coordinate la Parte_1 signora provvederà a comunicare al signor . Pt_1 Pt_2
9) Le spese straordinarie a favore del figlio saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per l'identificazione delle stesse ci si richiama al Protocollo in uso avanti il Tribunale di Treviso, da considerarsi integralmente qui trascritto.
La quota parte delle spese sostenute dovrà essere rimborsata al genitore che l'ha anticipata entro 30 giorni dalla richiesta, corredata da idonea documentazione.
10) L'assegno unico spetterà alla sig.ra per l'intero, mentre le Parte_1 detrazioni fiscali per il minore verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
11) I genitori concedono reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, sia per il figlio minore che per se stessi.
12) Alla sig.ra rimarrà intestata la vettura Fiat Musa. Parte_1
13) Al sig. rimarrà intestato il veicolo Fiat Punto. Parte_2
14) I coniugi prestano fin d'ora acquiescenza alla sentenza di omologa della separazione consensuale.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 7010/2025, promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. ), nato/a a MONTEBELLUNA Parte_1 C.F._1 (TV), il 14/12/1975 con l'avv. NADIA FORLIN
e
(c.f. ), nato/a a MONTEBELLUNA Parte_2 C.F._2 (TV), il 28/10/1972 con l'avv. ALESSIO BAÙ e l'avv. CHIARA GUOLO
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso congiunto del 27/11/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_2 separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 19/12/2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a MONTEBELLUNA (TV), il 14/12/1975 Parte_1 e
, nato/a a MONTEBELLUNA (TV), il 28/10/1972, Parte_2 uniti in matrimonio il 27/04/2013, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MONTEBELLUNA dell'anno 2013, n. 6, Parte I, Ufficio 1, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ognuno di fissare ove creda la propria residenza.
2) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori congiuntamente, Per_1 con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
3) La casa familiare, completa di arredi, verrà assegnata alla sig.ra , Parte_1 comproprietaria per la quota del 50%, affinché vi abiti con il figlio ed il Per_1 sig. provvederà, entro tre mesi dalla sentenza di omologa della Parte_2 separazione, a lasciare l'abitazione, asportandone i propri beni personali e trasferendo altrove la propria residenza.
4) La sig.ra a fronte dell'assegnazione della casa familiare, Parte_1 provvederà ad intestarsi le relative utenze nel momento in cui il sig. Pt_2 rilascerà l'abitazione.
5) Ciascun coniuge si farà carico del 50% del rateo mensile del mutuo variabile, intestato al solo sig. , relativo all'abitazione familiare in Parte_2 comproprietà e a tal fine la sig.ra verserà € 250,00 entro il 15 di ogni Pt_1 mese sul conto indicato dal sig. con conguaglio semestrale, stante la Pt_2 variabilità dell'ammontare del rateo.
6) Le assicurazioni in essere sull'immobile e RCT saranno sostenute al 50% tra i coniugi. Anche le spese di manutenzione straordinaria sull'immobile saranno a carico di entrambi i coniugi.
7) Il padre ha ampia facoltà di visita del figlio che potrà vedere e tenere con sé ogni qual volta lo desideri, previo accordo telefonico con la madre, compatibilmente con gli impegni della stessa e del minore. In ogni caso, il padre terrà con sé , a fine settimana alternati, dal sabato mattina alle ore 9.00 Per_1 al lunedì mattina, con riaccompagno a scuola;
quindi, tutti i martedì dalle 19.00, con riaccompagno a scuola il giorno seguente ed anche il venerdì sera dalle
19.00 con riaccompagno casa della madre la mattina seguente nei fine settimana di spettanza della madre. Durante il periodo estivo, il figlio trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, di vacanza con il padre e due settimane, anche non consecutive, con la madre;
entro la fine di maggio di ogni anno i coniugi concorderanno i periodi di competenza. trascorrerà i giorni Per_1 dall'inizio delle vacanze natalizie fino al 30 dicembre con un genitore e dal 30 dicembre fino al termine delle vacanze con l'altro genitore che provvederà ad accompagnare il figlio a scuola, alternativamente di anno in anno. Il giorno di
Natale il figlio pranzerà con un genitore e cenerà con l'altro. Il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro, ad anni alterni;
le festività infrasettimanali saranno trascorse da alternativamente con un Per_1 genitore e con l'altro.
8) Il sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento del figlio, Parte_2 ancora minorenne, la somma mensile di € 450,00, entro il giorno 20 di ogni mese;
importo rivalutato annualmente su base Istat che verrà versato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra , le cui coordinate la Parte_1 signora provvederà a comunicare al signor . Pt_1 Pt_2
9) Le spese straordinarie a favore del figlio saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per l'identificazione delle stesse ci si richiama al Protocollo in uso avanti il Tribunale di Treviso, da considerarsi integralmente qui trascritto.
La quota parte delle spese sostenute dovrà essere rimborsata al genitore che l'ha anticipata entro 30 giorni dalla richiesta, corredata da idonea documentazione.
10) L'assegno unico spetterà alla sig.ra per l'intero, mentre le Parte_1 detrazioni fiscali per il minore verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
11) I genitori concedono reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, sia per il figlio minore che per se stessi.
12) Alla sig.ra rimarrà intestata la vettura Fiat Musa. Parte_1
13) Al sig. rimarrà intestato il veicolo Fiat Punto. Parte_2
14) I coniugi prestano fin d'ora acquiescenza alla sentenza di omologa della separazione consensuale.”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi