Sentenza 5 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 01046/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2025, proposto da
Raffaele Barlotti, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Di Filippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di LE e Avellino, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di LE, domiciliataria ex lege in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
Comune di Capaccio Paestum, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Carpinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
avverso e per l’annullamento
con decisione da rendere ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.
del silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Capaccio Paestum sull’istanza di compatibilità paesaggistica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di LE e Avellino e del Comune di Capaccio Paestum;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 24 marzo 2025 e depositato il successivo 26 marzo, il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Capaccio Paestum sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 167 d.lgs. n. 42 del 2004 e l. n. 220/1957, presentata l’11.08.2022 (e successivamente integrata in data 12.09.2023 e 12.09.2024) in relazione ad alcune opere realizzate presso immobili di sua proprietà, ubicati alla Via Porta Marina.
Espone il ricorrente che il Comune di Capaccio Paestum, acquisita la valutazione favorevole della CLP, ha trasmesso in data 19.11.2024 la pratica alla Soprintendenza; nonostante il tempo intercorso la Soprintendenza non ha emesso alcun parere né il Comune ha adottato un provvedimento espresso conclusivo del procedimento.
2. Il ricorrente è pertanto insorto chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune, la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro un determinato termine nonché la nomina di un Commissario ad acta .
3. Si sono costituiti, con mero atto di forma, il Ministero della Cultura, la Soprintendenza per le Province di LE e Avellino e il Comune di Capaccio Paestum.
4. Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In linea generale, il dovere delle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso discende dall’art. 2 l. n. 241 del 1990, disposizione di carattere generale la cui ratio è quella di evitare che la pubblica amministrazione possa lasciare gli interessati in un persistente stato di incertezza circa l’esito del procedimento medesimo; l’amministrazione è dunque tenuta a dare effettivo riscontro all’istanza proveniente dal privato, giacché portatore di una legittima aspettativa a conoscere la determinazione incidente sulla propria sfera giuridica.
Con precipuo riferimento all’autorizzazione paesaggistica “postuma” o “in sanatoria”, il comma 5 dell’art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004 prevede che sulla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica l'Autorità competente si pronunci entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
Orbene - in disparte l’ampio dibattito giurisprudenziale sorto sulla natura dei suddetti termini e sulle conseguenze giuridiche della loro violazione (e, dunque, quale che sia l'effetto assegnato al superamento del termine procedimentale, formazione del silenzio assenso o mera dequotazione del parere tardivamente espresso da vincolante a non vincolante) - una volta scaduto il termine per il rilascio del parere da parte della Soprintendenza resta senz'altro in capo al Comune, quale autorità ugualmente competente, il potere/dovere di provvedere, motivatamente e autonomamente (cfr. T.A.R. Campania, LE, sez. I, 27 marzo 2025, n. 575).
6. È dunque illegittima l’inerzia serbata dall'Amministrazione comunale, che non ha concluso il procedimento nel termine previsto dall'invocato art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, ormai abbondantemente decorso.
Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto, ordinandosi al Comune di Capaccio Paestum di provvedere in maniera espressa e motivata sull’istanza del ricorrente nel termine di novanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.
Deve invece essere differita la nomina del Commissario ad acta , in considerazione dell'avvenuto avvio del procedimento e in mancanza di specifiche ragioni che ne impongano l'anticipata designazione.
7. Il Collegio, tenuto conto della peculiarità della vicenda, reputa equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO